COMUNE DI PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA’ E DELL’ACCESSO A
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E
DELLE MODALITA’ DI
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
Approvato con deliberazione Consiglio comunale
n. 31 in data 28.06.2006
CAPO. 1
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Determinazione del regolamento
1.
E’ istituito nel Comune di Ponte di Piave il regolamento per la disciplina delle attività e
degli interventi che il Comune esplica nell’ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza
sociale, attribuiti ai comuni con il D.P.R. 616/77,con L.R.55/82, con Dlgs 267/00, con l’art. 132,
comma 1, del Dlgs 112/98 e della L. 328/00, al fine di concorrere all’eliminazione di situazioni
che determinano nell’individuo uno stato di bisogno e di emarginazione nel rispetto del principio
di pari dignità sociale.
2.
Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente
(ISEE) secondo quanto disposto dal Dlgs n.109/98, con modalità integrative ai sensi dell’art.3
del decreto medesimo, D.P.C.M. n.221 del 7/05/1999, nonché dal Dlgs 130 (correttivo del Dlgs
109/98) approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 maggio 2000, così come modificato dal DPCM
04/04/01.
3.
Il medesimo regolamento determina i criteri e le modalità cui deve attenersi per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ivi residenti (art.12. Legge
n.241/90), assicurando la massima trasparenza all’azione amministrativa ed il conseguimento
delle utilità sociali.
Art. 2 Osservanza del regolamento
1.
L’osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente
regolamento, costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono
disposte le concessioni di interventi e servizi sociali e di finanziamento e i benefici economici
da parte del Comune.
Art. 3 Divulgazione del regolamento
1.
L’Amministrazione
Comunale dispone la più ampia conoscenza del presente
Regolamento, a tal fine rilascia copia dello stesso ad ogni cittadino che ne faccia richiesta, ed
inoltre invia copia ad Enti, Associazioni, Patronati e Sindacati che nello stesso hanno sede.
Art. 4 Destinatari degli interventi
1.
L’accesso alle prestazioni sociali agevolate e la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta
dall’Amministrazione Comunale a favore di:
a) persone residenti sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità
stabilite dal presente regolamento;
b) enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione
del Comune;
c) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che
esercitano prevalentemente la loro attività, senza fini di lucro, in favore della
popolazione del Comune;
d) associazioni non riconosciute e comitati che effettuano iniziative e svolgono
attività, senza fini di lucro, a vantaggio della popolazione del Comune.
Art. 5 Ambiti di applicazione
2
Le disposizioni del presente regolamento si applicano negli ambiti di seguito specificati e,
comunque, sono estese dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da
disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale:
Servizi sociali:
a) benefici economici di sostegno rivolti a singoli individui e/o nuclei familiari;
b) sussidi figli naturali;
c) soggiorni climatici per anziani e minori;
d) S.A.D – servizio assistenza domiciliare e SADI – servizio assistenza domiciliare
integrata;
e) Integrazione rette di ricovero presso Residenze Sanitarie e Socio - assistenziali;
f) rientro emigrati dall’estero;
g) centri ricreativi estivi;
Contributi economici
a) gruppi di volontariato;
b) associazioni sportive;
c) attività culturali ricreative;
d) misure economiche rivolte ai singoli.
Servizi scolastici:
a) Servizio mensa
b) Servizio trasporto
CAPO. 2
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)
Art. 6 Disposizioni generali
1. Gli elementi necessari per l’applicazione dell’ISEE, configurati dalla normativa richiamata
all’art. 1, comma 2 del presente regolamento e dalle successive modificazioni della
stessa, costituiscono base di riferimento per la definizione di criteri relativi all’accesso a
servizi e a prestazioni sociale agevolate.
2. La valutazione della situazione economica di chi richiede l’intervento o la prestazione
assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto, alla data di
presentazione della domanda:
• Il richiedente il contributo o la prestazione sociale agevolata;
• I componenti la famiglia anagrafica e cioè l’insieme delle persone legate da vincoli di
matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o conviventi “more uxorio” aventi dimora
abituale nello stesso Comune;
• I soggetti considerati ai fini dell’IRPEF, così come definiti dalla normativa vigente.
3. L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente si ottiene
sommando il reddito del nucleo familiare al patrimonio del nucleo familiare e
rapportando l’importo così ottenuto al coefficiente corrispondente al numero dei
componenti il nucleo familiare stesso, così come definito nella scala d’equivalenza di cui
al D.lgs 109/98, così come modificato dalle successive disposizioni di legge.
ISEE=
REDDITO
+
PATRIMONIO
________________________________
COEFFICIENTE NUCLEO FAMILIARE
3
1.
1.
Art. 7 Definizione e calcolo del reddito.
Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:
a) reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, quale risultante dall’ultima dichiarazione dei
redditi presentata, al netto dei redditi agrari dell’imprenditore agricolo, compresi i redditi da
lavoro prestato nelle zone di frontiera, a cui si aggiungono,per i soli imprenditori agricoli, i
proventi agrari da dichiarazioni IRAP.
In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, si farà riferimento
all’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro e/o da Enti Previdenziali.
b) reddito figurativo del patrimonio mobiliare calcolato applicando il tasso di rendimento
medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo
da intendersi come specificato all’art.3 del D.P.C.M. 221/99.
Art. 8 Definizione e calcolo del patrimonio
Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:
•
patrimonio immobiliare costituito dal valore di Fabbricati, Terreni Edificabili e
Terreni Agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare, così come definito ai
fini ICI al 31 dicembre dell’anno precedente la data della dichiarazione al netto
dell’ammontare di eventuali debiti residui, alla stessa data, per mutui contratti per l’acquisto
di tali immobili o per la costruzione e la ristrutturazione di fabbricati.
Per i nuclei familiari residenti in abitazione propria è possibile detrarre, in alternativa alla
detrazione per il debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore catastale
della casa di abitazione nel limite previsto dalla normativa.
Questa detrazione è alternativa a quella per i canoni di locazione di cui all’art.6.
•
patrimonio mobiliare costituito dal patrimonio mobiliare posseduto al 31
dicembre dell’anno precedente la data della dichiarazione (come definito all’art.3, commi
2,3,4, del D.P.C.M 221/99.
Al patrimonio mobiliare così calcolato si applica la franchigia prevista dalla normativa.
Alla complessiva situazione patrimoniale si applica lo specifico coefficiente del 20%.
[PATRIMONIO IMMOBILIARE +(PATRIMONIO MOBILIARE – FRANCHIGIA)]
X 20 %
Art. 9 Coefficiente del nucleo familiare
1
Qualora l’individuo che richiede la prestazione sociale agevolata o il contributo
economico appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene
calcolata con riferimento all’intero nucleo familiare secondo la scala di equivalenza di cui alla
tabella 2 del Dlgs. 109/98, così come modificato dalle successive disposizioni di legge.
SCALA DI EQUIVALENZA
Numero componenti nucleo familiare
1 persona
2 persone
3 persone
4 persone
5 persone
Parametri
1.00
1.57
2.04
2.46
2.85
Parametri aggiuntivi:
+ 0.35 per ogni ulteriore componente
+ 0.2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore
+ 0.5 per ogni componente con handicap permanente riconosciuto (art.3,
comma 3 Legge n.104/92) o invalidità superiore al 66% di riduzione della
4
capacità lavorativa (in cui vanno ricompresi gli invalidi di guerra e gli invalidi
per servizio appartenenti alla categoria dalla 1° alla 5°).
+ 0.2 in caso di presenza di figli minori e di entrambi i genitori che svolgono
attività lavorativa o di impresa.
Art. 10 Parametri Comunali
1.
Fatti salvi gli effetti della dichiarazione sostitutiva unica rilasciata per l’accesso alle
prestazioni sociali agevolate erogate da enti terzi, il comune di Ponte di Piave individua i
seguenti ulteriori criteri di selezione dei beneficiari dei propri servizi o sostegni economici:
a)
riconoscimento (sotto forma di maggiorazione della situazione I.S.E.E.)
nella misura del 50%, di altri benefici economici di tipo assistenziale (comunali,
regionali o statali) assegnati al richiedente ovvero al nucleo familiare che dovranno
pertanto essere aggiunti agli altri redditi (parametro 0.5);
b)
riconoscimento (sotto forma di detrazione dalla situazione I.S.E.E.) previa
valutazione dell’assistente sociale, dell’incidenza di spese particolarmente onerose,
sostenute dal singolo o dal nucleo familiare (spese mediche, sanitarie, trasporto,
riscaldamento,assistenza, ecc) che dovranno pertanto essere sottratte dal reddito
nella misura del 20% (parametro 0.2);
c)
riconoscimento (sottoforma di detrazione dalla situazione I.S.E.E.) della
particolare condizione dei nuclei familiari mono parentali per i quali può essere
disposta, previa valutazione dell’assistente sociale, una detrazione dal reddito di
eventuali spese di frequenza dei figli minori di asili nido e/o scuole materne nella
misura di € 1.000,00 (mille) complessivi.
Art. 11 Controlli sulle dichiarazioni ISEE
1.
Il Comune , attraverso specifica convenzione o protocollo d’intesa operativo con la
guardia di finanza, può effettuare dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dai
cittadini richiedenti le prestazioni agevolate o i benefici di cui al presente regolamento.
2.
Qualora dai controlli effettuati emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva
l’attivazione delle necessarie procedura di legge per perseguire il mendacio, il competente
settore del Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi,
chiedendo, nel contempo, la restituzione dell’intero beneficio goduto da cittadino.
CAPO 3
ASSISTENZA ECONOMICA: CRITERI GENERALI
1.
Art. 12 Obiettivi.
L’assistenza di carattere economico ha per obiettivo:
a) Contribuire al mantenimento del singolo o del nucleo familiare in cui esistono
condizioni di precarietà economica derivante dalla impossibilità del singolo o dei
componenti il nucleo, per motivi di carattere fisico, psichico e sociale, di procurarsi
un sufficiente reddito; ciò al fine di rimuovere una condizione causa di
emarginazione e di garantire il livello minimo di soddisfazione delle esigenze
fondamentali di vita derivanti dai bisogni tipici legati alla sopravvivenza.
b) Creare l’alternativa al ricovero dell’anziano non autosufficiente, dell’inabile, del
portatore di handicap e di quanti comunque rischiano l’emarginazione, favorendo
il loro mantenimento con le cure appropriate nella famiglia di appartenenza e
l’inserimento nella vita sociale, scolastica e lavorativa.
c) La tutela del minore che rischia l’emarginazione, l’abbandono o il ricovero in
istituto, favorendo la permanenza nella famiglia d’origine ed eventualmente
l’affidamento familiare ed ogni altra opportuna iniziativa.
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d) Contribuire alle spese occasionali derivanti dai bisogni atipici e gravosi, nonché,
favorire ogni ulteriore intervento ritenuto necessario, nei confronti di un singolo o
di un nucleo in condizioni di precarietà economica (ad es. installazione del
telesoccorso per persone anziane sole; protesi; terapie e cure farmacologiche;
libri e trasporto per la frequenza scolastica; ecc…..)
1.
Art. 13 Tipologie di intervento
Le tipologie di intervento possono essere suddivise come segue:
i.
– contributo ordinario
II. E’ quello tendente al raggiungimento del “reddito minimo di inserimento”
(RMI) intendendo, per tale dizione, la soglia di natura economica al di sotto
della quale l’individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse
finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano
(tale RMI è fissato dal Dlgs 237/98 art.6) E’ prevista l’attivazione di tale
istituto mediante delibera di Giunta Comunale.
III. Qualora si verifichi che l’utente sia in grado di gestire autonomamente i
propri redditi in funzione delle reali necessità di vita propria e dei familiari a
carico, il contributo mensile può essere sostituito, parzialmente o
totalmente, da un buono per la fornitura di servizi (trasporto minori, buoni
mensa, pasto a domicilio,…..)
IV. L’entità mensile del contributo ordinario viene stabilita, in linea di massima,
con le modalità di cui al successivo art. 14.
V. L’assegnazione del contributo ordinario esclude ogni altro intervento
economico relativo ai bisogni compresi nel “ reddito minimo di inserimento”,
mentre possono essere richiesti gli interventi dei successivi punti.
VI. Nel caso in cui sia prevedibile una sostanziale variazione delle condizioni
dell’utente nel medio periodo, l’assegno può essere erogato per periodo di
tempo determinato.
VII. Qualora nel nucleo familiare assistito siano presenti componenti in età
lavorativa o in condizione lavorative, non si eroga l’assegno personale
continuativo, ma si interviene, eventualmente, con contributi di carattere
straordinario.
VIII. La verifica delle condizioni che danno titolo all’erogazione viene fatta di
norma ogni anno da parte del servizio competente con obbligo degli
assistiti di comunicare immediatamente eventuali variazioni in merito alla
situazione economica-finanziaria. In caso di mancata comunicazione il
Comune si riserva la rivalsa nei confronti del beneficiario.
IX. Nel caso in cui venga riconosciuta una liquidazione pensionistica con quote
arretrate a favore del singolo o di un membro il nucleo assistito,
l’erogazione del contributo ordinario viene sospesa per un periodo pari a
quello in cui la persona ha percepito sia il contributo che le quote
pensionistiche arretrate e, comunque, per un periodo non superiore a
quello delle quote pensionistiche arretrate.
B) – contributo straordinario
I. E’ quello atto a coprire le spese occasionali e gravose derivanti da bisogni
atipici non compresi nel “reddito minimo di inserimento”, di un singolo o di
un nucleo familiare in condizioni di precarietà economica.
II. L’entità del contributo dovrà essere necessariamente valutata di volta in
volta data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente
la domanda di contributi straordinari.
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III. Possono essere erogate – nei limiti delle disponibilità di bilancio – somme a
titolo di prestito da restituirsi con le modalità di volta in volta formalmente
concordate nell’ambito del Servizio Competente;
IV. Viene concesso con deliberazione di Giunta Comunale.
C – contributo d’urgenza e d’emergenza
I. E’ di modesta entità (massimo € 50) ha lo scopo di assistere gli indigenti.
II. Viene erogato d’urgenza, tramite il servizio economato, previa valutazione
dell’assistente sociale e conseguente autorizzazione del Responsabile del
Servizio.
Art. 14 Erogazione del contributo con il criterio del “reddito minimo di inserimento”
Per “reddito minimo di inserimento” si intende la soglia di natura economica al di sotto
della quale l’individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per
i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
2.
Il Comune Ponte di Piave assume quale valore economico del “reddito minimo di
inserimento” per il singolo individuo l’importo ISEE annuo di 3.346,56, equivalente a €
278,88 mensili , da rivalutarsi secondo l’indice ISTAT relativo al costo della vita.
3.
Tale importo qualora il nucleo familiare sia composto da più persone , viene rapportato
alla scala di equivalenza di cui all’art.9 del presente regolamento
1.
AMPIEZZA NUCLEO
PARAMETRO
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
1.00
1.57
2.04
2.46
2.85
SITUAZIONE ECONOMICA
CONSIDERATA MINIMO
VITALE
3.346,56
5254,10
6.826,98
8.232,54
9.537,70
Il contributo ordinario mensile massimo erogabile è pari alla differenza tra la soglia ISEE (come
sopra definita) e la situazione economica del richiedente successivamente divisa per 12.
4.
Possono beneficiare di questo contributo:
1) Persone singole o nuclei familiari composti da:
a)
persone in età pensionabile, secondo le Leggi vigenti:
b)
persone con invalidità superiore al 67%, riconosciuta dall’apposita
Commissione Sanitaria dell’ U.L.S.S.;
c)
persone che, avendo presentato domanda per il riconoscimento di invalidità
civile, in attesa della chiamata a visita da parte della Commissione Sanitaria
competente, siano dichiarate dal medico del Servizio Sanitario Nazionale (medico
di base) totalmente inabili al lavoro.
2)
Nuclei Familiari o persone a “rischio di emarginazione”:
a)
Vengono considerati a rischio di emarginazione persone o nuclei in
situazione di grave comprovato disagio sociale, tale da richiedere un intervento
dei Servizi Sociali con un progetto preciso finalizzato alla prevenzione o al
recupero della fase acuta.
Le situazioni a rischio di emarginazione che possono costituire titolo
all’erogazione sono, di norma:
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•
•
•
mutamento repentino delle normali condizioni di vita con grave dissesto
economico;
perdurare di condizioni socio-economiche gravemente disagiate, conseguenti ad
una complessiva condizione di disadattamento sociale, non modificabile nel breve
periodo per incuria degli adulti componenti il nucleo, nell’ambito del quale è
comunque necessario attuare la protezione dei soggetti che, per non raggiunta
maturità psico-fisica o mancata autonomia,non sono in grado di ovviarvi;
condizione di grave emarginazione sociale determinata da cause soggettive e da
fattori oggettivi, che richiedono, per l’attivazione di un progetto di reinserimento
sociale, un periodo di presa in carico totale dei soggetti interessati, ai fini della
soddisfazione delle esigenze materiali di vita e\o l’acquisizione di un livello
scolastico e professionale che li renda in grado di raggiungere l’indipendenza
economica.
La casistica delle persone in situazioni a rischi di emarginazione che possono aver titolo al
contributo sono:
a) persone o nuclei di norma economicamente e socialmente autonomi che, per motivi
indipendenti dalla loro volontà e comportamento (a causa di disoccupazione, gravi
malattie, ecc.). abbiano immediato bisogno economico;
b) nuclei che, a seguito della presenza di soggetti portatori di handicap, si trovino in
situazione di grave difficoltà economica;
c) persone separate legalmente, in gravidanza o con figli a carico di età inferiore agli anni
18, che non abbiano sostentamento alcuno per mancanza di lavoro o di contributo
adeguato del coniuge o di possibilità di appoggi familiari;
d) persone vedove, in gravidanza o con figli minori di anni 18 a carico, che in seguito al
decesso del coniuge risultino prive di ogni risorsa economica e di appoggi adeguati
nell’ambito familiare;
e) persone che pratichino modalità di vita proprie di gruppi marginali (ad es. persone senza
fissa dimora) oppure persone che si trovino in grave difficoltà di carattere socioeconomico e psico-fisico, le quali, con adeguato aiuto economico e sociale, possono
riequilibrarsi;
f) persone o nuclei con situazioni di tossicodipendenza e\o alcool dipendenza, nella fase di
disintossicazione, in accordo con il servizio preposto;
g) malati psichici e loro famiglie in situazione di difficoltà economica, in accordo con il
servizio preposto;
h) ex detenuti, nel primo periodo susseguente la dimissione dal carcere, e loro famiglie, in
condizione di disagio economico conseguente alla carcerazione;
La prestazione assistenziale di tipo economico deve essere sempre collegata agli altri
interventi di carattere sociale finalizzati alla rimozione del disagio.
In tal senso assumono particolare rilievo:
• l’impegno, verificato, del soggetto, cui l’intervento è diretto, a collaborare al progetto
predisposto per il suo caso e finalizzato alla sua autonomia sociale ed economica;
• il coordinamento e la promozione delle risorse in termini di servizi primari e sociali
(casa, assistenza economica secondo il “reddito minimo di inserimento”, assistenza
domiciliare, ecc.) per l’opportuno collegamento con le potenzialità del soggetto
interessato.
L’accesso al contributo da parte di persone considerate “a rischio” di emarginazione (o in stato
di emarginazione) e tuttavia in grado, con l’adeguato aiuto, di reinserirsi nel contesto sociale, è
vincolato ad una procedura che comporta l’assunzione del caso, da parte del Servizio Sociale,
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sulla base di un progetto individuale, che prevede il ricorso a tutti gli interventi richiesti per
l’autonomia della persona o del nucleo presi in carico (acquisizione di diritti pensionistici,
inserimento scolastico, qualificazione professionale, ecc.).
Il progetto deve essere realizzato in un arco di tempo predefinito e congruo oltre il quale
l’intervento si presume inefficace e la prestazione di carattere economico deve perciò essere
interrotta.
Art. 15 Durata e modalità di erogazione
1. Il contributo viene proposto dall’assistente sociale che segue il caso, entro il limite previsto
dal “reddito minimo di inserimento”, per il periodo strettamente necessario a risolvere la
situazione che ha determinato la presa in carico dello stesso.
2. Al fine di consentire una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di bisogno, il
contributo è proponibile, di volta in volta, per periodi di durata non superiore a sei mesi.
3. Dopo tali periodi l’assistente sociale è tenuta, persistendo le condizioni che hanno
determinato la concessione del contributo, a presentare un’ulteriore proposta aggiornata.
Art. 16 Interventi Economici Straordinari
1. Il comune di Ponte di Piave assume quale soglia economica al di sotto della quale possono
essere erogati i contributi economici straordinari di cui all’art.xxx l’importo I.S.E.E annuo (riferito
alla situazione sussistente al momento della presentazione della domanda di beneficio) di €
3.346,56.
2. Le persone o nuclei familiari che hanno titolo ad usufruire dell’assistenza economica di
integrazione al “reddito minimo di inserimento” possono presentare bisogni specifici non coperti
dal “reddito minimo di inserimento”, che occorre comunque soddisfare ai fini del mantenimento
o dell’acquisizione delle condizioni di benessere psico-fisico.
3. Oltre agli interventi già descritti, è prevista la possibilità di interventi economici a carattere
straordinario quando ricorrano situazioni impreviste ed eccezionali che compromettano
gravemente l’equilibrio socio-economico del nucleo o della persona sola, normalmente
autonomi, e che con un intervento straordinario, possano essere risolte.
Tali interventi sono, in via esemplificativa, mirati a:
• Miglioramento delle condizioni ambientali attraverso forniture o interventi necessari per la
vita domestica (traslochi, acquisto di elettrodomestici, tinteggiatura, installazione di
impianto telefonico, ecc.);
• Manutenzione straordinaria di abitazioni in proprietà, valutando varie possibilità di
successivo recupero;
• Prestazioni di sostegno per handicappati, anche al fine di consentire la loro presenza in
famiglia;
• Effettuazione di trasporto di un assistito in struttura ospedaliera specialistica, collocata al
di fuori dell’ambito di residenza e\o contribuzione per spese legate alla permanenza sul
posto di famigliari per l’assistenza al malato;
• Sostegno a situazioni eccezionali conseguenti a calamità naturali o incidenti fortuiti;
• Sostegno per altri casi e\o situazioni di motivata urgenza e\o gravità.
4. La situazione è oggetto di esame, volta per volta, dell’assistente sociale cui compete
l’acquisizione di ogni utile documentazione che comprovi la necessità o il bisogno.
5.L’assistenza straordinaria è erogata “una tantum”, ovvero per un periodo di tempo non
superiore a mesi 5, non ripetibili nei successivi 8 mesi a decorrere dall’ultimo rateo.
Art. 17
Quantificazione dei contributi economici ordinari e straordinari
1. Alla quantificazione dei contributi economici ordinari e straordinari si procede su proposta
dell’Assistente Sociale con le modalità dei successivi artt. 20 e 21.
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2. Per contributi economici (sia ordinari che straordinari una tantum) di importo on superiore ad
€ 250,00, provvede il Responsabile del Servizio sentito l’Assessore di Reparto.
3. Per contributi (sia ordinari che straordinari “una tantum”) di importo superiore ad € 250,00,
provvede il Responsabile di Servizio su atto di indirizzo della Giunta Comunale.
4. Qualora necessario, all’aggiornamento degli importi fissati ai precedenti commi 1. e 2.,
provvede la Giunta Comunale.
Art. 18 Esclusione del contributo
1. Costituiscono motivo di esclusione dal contributo, per le persone e\o nuclei citate all’art.14,
comma 4, punti 1) e 2):
a) la proprietà di beni immobili (salvo il caso dell’alloggio di abitazione) e di beni
mobili registrati che non siano strumenti di lavoro (salvo il caso di un’auto
modesta);
b) il reddito del nucleo o della persona singola superiore al “reddito minimo di
inserimento”.
Art. 19 Congiunti tenuti agli alimenti
1. I Soggetti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell’art.433 del codice civile
(limitatamente al coniuge ed ai parenti ed affini in linea retta) possono essere
preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento
nel progetto assistenziale, ovvero, sussistendone i mezzi, ad un’assunzione diretta di
responsabilità nel farsi carico, anche in parte, alle esigenze di carattere economico
avanzate dal richiedente.
2. La situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti sarà calcolata come specificato
all’art. 6 e i seguenti del presente regolamento.
3. L’impegno degli stessi dovrà, di norma, risultare da idonea assunzione di responsabilità
debitamente sottoscritta cui il Comune farà seguire – qualora inadempienti – ogni
possibile azione legale per ottenere l’adempimento.
Art. 20 Procedura amministrativa per l’ammissione ai contributi
di assistenza economica
a.
Il procedimento di ammissione ai contributi di assistenza
economica ha inizio previo
colloquio, su domanda dell’interessato oppure d’ufficio su
segnalazione di organismi di volontariato, di altri servizi pubblici (consultorio familiare e\o
Distretto Sanitario, Direzione Sanitaria, Divisione Lungodegenza, Patronati e Sindacati ecc.)
dell’ULSS o di privati cittadini, che abbiano notizia dell’esistenza di persone bisognose di
assistenza.
2.
La domanda deve essere corredata dalla “dichiarazione sostitutiva unica”, secondo
quanto previsto dalla normativa in materia già citata.
3.
La stessa potrà eventualmente essere corredata dalla seguente documentazione:
• fotocopia dichiarazione di invalidità civile, ciechi e sordomuti, L.104/92 e
L.68/98 rilasciata dalla competente Commissione Sanitaria dell’ULSS;
• fotocopia della ricevuta dell’eventuale spesa di affitto;
• fotocopia di tesserino di disoccupazione per i componenti in età lavorativa e
disoccupati;
• eventuali altri documenti comprovanti la situazione di bisogno e ritenuti idonei
al fine di esprimere un giudizio sulla reale ed effettiva necessità di un sussidio
economico.
4.Per l’assistenza economica straordinaria è inoltre richiesta la documentazione dell’eventuale
spesa da effettuare e\o effettuata.
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5. Qualora il richiedente si trovi nell’impossibilità di riscuotere le eventuali provvidenze
economiche, deve indicare, nella domanda, la persona all’uopo delegata.
Art. 21 Istruttoria del caso
1. L’istruttoria del caso è svolta dal Servizio Sociale, a cura dell’assistente sociale, con le
sottoindicate sequenze e modalità:
• esame preliminare della documentazione prodotta per l’apertura del caso, al fine
di accertare l’ammissibilità della richiesta;
• accertamento diretto della situazione sociale eventualmente anche con visita
domiciliare;
• accertamento della situazione economica, ai sensi dell’art. 6 e seguenti del
presente regolamento.
2. L’istruttoria ha inizio con la presa in carico del caso e si conclude con la definizione del tipo di
contributo, della sua entità, decorrenza e durata, oppure con la non ammissione al contributo
per mancanza di requisiti o per ammissione ad altro eventuale servizio.
3. L’assistente sociale che ha in carico il caso, nell’ambito dei criteri fissati dall’Amministrazione
Comunale, formula una proposta di intervento.
4. Il Capo Servizio formula la proposta definitiva di intervento, mentre l’Assessore di reparto,
eventualmente, vista e sottopone la pratica all’esame della Giunta Comunale a cui compete la
decisione.
5. Qualora l’istruttoria si concluda con un giudizio negativo, questo, sentita la Giunta Comunale,
viene dal capo Servizio comunicato al richiedente, ai sensi di quanto disposto ex L.241/90.
6. Le modalità procedurali appena esposte devono essere applicate anche per l’erogazione dei
benefici o servizi previsti dai capitoli seguenti, salvo sia diversamente disposto.
Art. 22 Condizioni generali
1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune
devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell’intervento richiesto. All’istanza dovrà
essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell’intervento e l’onere
complessivo da sostenere per lo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà inoltre essere
precisato se il richiedente beneficia, per l’intervento alla quale la stessa si riferisce, di contributi
da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l’importo del
contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L’Amministrazione si riserva la
verifica di quanto dichiarato.
CAPO 4
INTERVENTI NEL CAMPO DELL’ASSISTENZA SCOLASTICA:
SCUOLA MATERNA, DOPOSCUOLA,MENSA E TRASPORTI
Art. 23 Obiettivi
1. Garantire a tutti i ragazzi, indipendentemente dalla famiglia da cui provengono, la possibilità
di assolvere l’obbligo scolastico partecipando a tutte le attività ed usufruendo dei servizi legati
appunto alla scuola, rimuovendo le cause e\o gli ostacoli di ordine economico, familiare e
sociale.
Art. 24 Beneficiari
1. Beneficiano del contributo i nuclei familiari che si trovano in queste condizioni:
a) Stato di disoccupazione, anche temporanea, di uno o entrambi i genitori che non
permetta pertanto di fronteggiare spese per i servizi in argomento.
b) Situazione finanziaria precaria in genere che non consenta di sostenere spese per le
quote stabilite dalle Amministrazioni Competenti.
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c) Famiglie che per problemi di malattie psico-fisiche (handicap, carenza culturale,
patologia psichiatrica, alcoolismo, tossicodipendenza,…) non sono in grado di seguire in
modo adeguato i minori nell’apprendimento scolastico e nello stimolarli positivamente.
Art. 25 Erogazione dei servizi
1. Il Comune Ponte di Piave assicura il Servizio di mensa e trasporto per le scuole dell’infanzia,
le scuole elementari e scuole medie.
2. le modalità di organizzazione e le tariffe di compartecipazione ai servizi saranno stabiliti dalla
Giunta Comunale di anno in anno, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e buona
amministrazione.
3. Saranno assicurati agevolazioni e misure di sostegno economico a favore delle famiglie con
più figli, al fine di sostenere le responsabilità genitoriali.
4. I casi particolari saranno presentati alla Giunta Comunale.
CAPO 5
EROGAZIONE DI SUSSIDI PER FIGLI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE
Art. 26 Obiettivi
1. E’ prevista l’erogazione di sussidi finalizzati al mantenimento del minore riconosciuto dalla
sola madre (D.lgs 112/98), all’interno della propria famiglia per un adeguato sostentamento,
istruzione ed educazione nell’ottica della non discriminazione tra figli legittimi e figli naturali.
Art. 27 Beneficiari
1. Beneficiano di questo tipo di contributo
a) ragazze madri (ragazzi padri) che hanno riconosciuto il figlio e che versano in particolari
situazioni di disagio socio – economico - familiare;
b) Ragazze madri che hanno riconosciuto il figlio e che per tale scelta hanno gravi
conflittualità familiari ed interrotto complessivamente i rapporti con la propria famiglia.
2. L’erogazione economica viene concessa di norma fino al compimento della scuola
dell’obbligo da parte del minore, ma può essere prolungata in determinate situazioni di
necessità e di disagio familiare in seguito ad accurati accertamenti sul caso.
Art. 28 Erogazione del contributo
1. Tenendo presente il criterio del “reddito minimo di inserimento“, il contributo sarà erogato con
le stesse modalità di cui all’art. n. 17,
2. Saranno prese in considerazione anche quelle situazioni di eccezionale particolarità che pur
non rientrando nel “Reddito minimo di inserimento” ma avendo un grave disagio familiare,
confermato da relazioni di servizi specialistici pubblici (ULSS, Consultorio Familiare, Distretto
Sanitario, ecc.) necessitano di un aiuto economico da parte del Comune.
Art. 29 Procedure amministrative
Vedi art. 20 e 21 del medesimo Regolamento.
CAPO 6
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AFFIDATARI
Art. 30 Obiettivi
1. Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato
– previa disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente - ad un’altra famiglia, possibilmente
con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo famigliare o ad un Istituto
Assistenziale, al fine di assicurargli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione.
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2. L’affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto,
valutando l’interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea
della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso
rechi pregiudizio al minore.
Art. 31 Modalità di’intervento
1. I criteri di intervento nelle ipotesi descritte al precedente articolo sono:
a) Nel caso di famiglia affidataria, dove uno o entrambi i genitori siano lavoratori, dipendenti
o autonomi, ad essa si può erogare un contributo economico mensile, per tutto il periodo
di affido e per ogni minore affidato, pari all’ammontare della pensione minima INPS per
lavoratori dipendenti.
b) Qualora un minore venga affidato ad un Gruppo Famiglia o Comunità a questo si può
erogare un contributo mensile, per tutto il periodo di affido e per ogni minore affidato, pari
all’ammontare della retta stabilita dall’istituzione stessa.
2. Dette somme sono diminuite dell’importo pari agli assegni famigliari, agli assegni
assistenziali, ai trattamenti previdenziali e\o altro reddito relativi al minore e di cui l’affidatario
detenga la disponibilità.
3. Le somme possono essere aumentate fino al 50% nei casi di pronta accoglienza ovvero
qualora l’affidatario documenti notevoli spese vive di mantenimento, cura, educazione del
minore.
Art. 32 Procedura Amministrativa
1. La richiesta verrà formulata dalla Famiglia Affidataria (o Gruppo Famiglia), oppure dal
competente Servizio dell’ULSS o d’ufficio allegando la relativa documentazione.
2. L’istruttoria è svolta dal Servizio Sociale a cura dell’assistente sociale incaricata di seguire il
caso, la quale formulerà una proposta dopo aver preso in esame la relazione del Servizio
Sociale dell’ULSS ovvero si attiverà sulla base delle direttive contenute in eventuali
Convenzioni vigenti in materia.
CAPO 7
CONTRIBUTI PER SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI E COLONIE MARINE O
MONTANE PER MINORI
Art. 33 Obiettivi
1. Possono essere erogati contributi economici allo scopo di offrire la possibilità ad anziani soli
o cui i parenti non sono in grado di contribuire economicamente al soggiorno, ed a minori i cui
genitori siano disoccupati ovvero – pur lavorando - non abbiano adeguate possibilità
economiche, di usufruire di un periodo di vacanza marina o montana atta a favorire il recupero
del benessere psico-fisico dei soggetti interessati e facilitarne una socializzazione nel gruppo.
Art. 34 Beneficiari
1. Possono partecipare ai soggiorni climatici per anziani e minori i residenti nel territorio del
Comune Ponte di Piave o di Comuni limitrofi nei quali non viene svolto il servizio, in possesso
dei seguenti requisiti:
a) per gli anziani:
• Età minima di anni 65 per entrambi i sessi , con possibilità di deroghe in caso di
accertata necessità documentata debitamente;
• Autosufficienza fisica e psichica tale da non ostacolare la vita di comunità,
• Non autosufficienti purchè accompagnati;
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•
condizione di disagio sociale o psico-fisico e che non permetta di godere di un periodo di
vacanza.
b) per i minori:
• L’età dei minori va dai 6 ai 13 anni compiuti;
• Nella selezione dei minori che parteciperanno ai soggiorni si dovrà tenere in
particolare considerazione il bisogno di recupero fisico e psichico, nonché le esigenze
di nuovi contatti e rapporti sociali, tenendo nella dovuta considerazione coloro che si
trovano in condizioni di disagio o che non possono godere di un periodo di vacanza
con i famigliari.
Art. 35 Località e periodo del soggiorno
1. Le località ed i periodi dei soggiorni vengono decise di anno in anno dalla Giunta Comunale
su proposta del Servizio Sociale.
Art. 36 Erogazione del contributo
1. Il contributo, per i soli residenti nel Comune di Ponte di Piave, viene calcolato come agli
articoli del Capo 2 del presente regolamento.
2. Per quanto riguarda i soggiorni climatici per anziani;
•
la Giunta Comunale, con propria deliberazione, approverà ogni anno le fasce di
contribuzione al soggiorno in base al reddito ISEE del richiedente.
•
La contribuzione massima a carico del Comune non potrà comunque superare il
50% del costo del soggiorno.
•
Per coloro che vorranno usufruire di una stanza singola è previsto un
supplemento di costo sulla retta giornaliera, pari a quello applicato dall’Albergo o Ente al
Comune, senza però diritto a riduzioni di alcun tipo.
•
Le quote di iscrizione e di partecipazione, in caso di mancata fruizione del
servizio, potranno essere restituite su domanda dell’interessato, fatta salva le quote che il
Comune dovrà pagare a terzi in virtù delle prenotazioni effettuate.
3. Per quanto riguarda i minori:
•
L’intervento del Comune è limitato ai casi rispondenti alle caratteristiche di cui
sopra nonché rientranti nei criteri generali degli aventi diritto all’assistenza economica
indicati all’art. 14 del presente Regolamento.;
•
L’entità del contributo può variare, in relazione al caso concreto, dal pagamento
dell’intera retta per il periodo prescelto o di solo una parte di essa.
Art. 37 Procedura Amministrativa
1.Le persone interessate al soggiorno climatico devono presentare richiesta presso l’Ufficio
Servizi Sociali nel periodo di anno in anno stabilito con le modalità idoneamente pubblicizzate a
cura del Servizio Sociale stesso.
2. La domanda va formulata – qualora sia richiesto un sostegno di tipo economico - su apposito
modulo messo a disposizione presso l’Ufficio e debitamente correlato dalla “dichiarazione
sostitutiva unica” di cui alla vigente normativa già citata.
3. Viene in ogni caso allegata una scheda sanitaria compilata dal medico di base, qualora il
richiedente presenti condizioni psico - fisiche particolari.
4. Il Servizio Sociale provvederà autonomamente a tutte le operazioni amministrative richieste
per la regolarità del servizio.
CAPO 8
EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Art. 38 Obiettivi
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1. Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di rimuovere gli ostacoli , quali ad esempio
l’inabilità fisica e psichica, che in tempi brevi o lunghi renderebbero difficile, se non impossibile,
la vita normale delle persone e delle famiglie e che costituirebbero motivo di rischio per i
soggetti coinvolti.
2. Gli obiettivi del servizio sono:
a) prolungare quanto più possibile la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita;
b) rispondere sia ai bisogni immediati, sia ai problemi posti dall’isolamento sociale, attraverso
l’informazione, l’attivazione di forme di relazioni sociali, lo stimolo alla partecipazione e
favorendo il recupero delle capacità della persona;
c) prevenire e rimuovere situazioni di emarginazione e i rischi che può comportare
l’istituzionalizzazione;
d) Supportare e sostenere il sovraccarico assistenziale dei familiari nei confronti delle
persone non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza;
3. Il servizio ha carattere di temporaneità. Serve cioè a rimuovere particolari difficoltà, superate
le quali il servizio cessa (con eccezione per i casi in cui destinatarie siano le persone anziane e
si presentino bisogni che richiedono interventi prolungati nel tempo e quindi assumono carattere
di stabilità).
Art. 39 Beneficiari
1. Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto a tutti i cittadini, in particolare alle famiglie o alle
persone in condizioni di bisogno e pertanto non va inteso come un servizio particolare alle sole
persone anziane (art. 6, lettera h) della L. R. 55/82).
2. Si considerano destinatari del servizio:
a) persone sole;
b) membri di nuclei, o interi nuclei i cui componenti siano in condizioni di parziale
autosufficienza o anche non autosufficienti qualora in famiglia non vi siano persone in grado
di collaborare;
c) persone in condizioni di disagio sociale e\o a rischio.
3. Il servizio di assistenza domiciliare può essere erogato, in casi particolari, anche a persone
in condizioni di bisogno normalmente non residenti ma temporaneamente ospiti presso parenti
residenti nel Comune di Ponte di Piave. Nel caso in cui il servizio non rivesta carattere di
temporaneità il Servizio Sociale del Comune si riserverà di contattare il Comune di Residenza.
Art. 40 Compiti e prestazioni
1. Il servizio di assistenza domiciliare comprende, oltre agli interventi di carattere economico
(reddito minimo di inserimento, ecc..), e di segretariato sociale, le seguenti prestazioni:
a) assistenza domestica: igiene, cura e governo dell’abitazione, preparazione e\o
fornitura dei pasti a domicilio, lavaggio e stiratura della biancheria;
b) cura e igiene della persona: bagno, lavatura capelli e pettinatura, manicure e
pedicure, igiene orale, vestizione, controllo dell’eventuale terapia medica (con
esclusione di interventi di carattere infermieristico);
c) accompagnamento, per quanto possibile e opportuno, a visite mediche, esami di
laboratorio, uffici pubblici per pratiche indispensabili;
d) aiuto della persona nelle alterazioni motorie per una corretta deambulazione, per il
movimento o riposo degli arti invalidi, per l’utilizzo di accorgimenti o attrezzi atti a
raggiungere o consentire l’autosufficienza;
e) servizi socio-culturali vari, finalizzati a contribuire ad eliminare il disagio sociale,
favorendo la partecipazione alle iniziative di vita associativa, ricreativa, culturale.
2. Il servizio assistenza domiciliare è un insieme di attività prestate a domicilio che si integra e
coordina con tutti gli altri interventi sociali e\o sanitari (centro diurno anziani, soggiorni climatici,
assistenza infermieristica erogata dall’ULSS, volontariato organizzato e non, servizio civile
ecc.).
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3. Nel caso di accompagnamenti di utenti per visite mediche, esami di laboratorio, terapie, per
pratiche indispensabili presso Uffici, ecc. (la cui opportunità è valutata dall’Ufficio Servizi
sociali), la persona che fruisce del servizio è tenuta al rimborso del servizio erogato secondo
quanto stabilito dalla Giunta Comunale.
Art. 41 Criteri di ammissione al servizio
1. Il servizio, per raggiungere le finalità di intervento, deve essere orientato ad intervenire su
qualsiasi fascia di età e non essere limitato ad una categoria di utenti.
2. I requisiti per l’ammissione al servizio sono:
a) condizioni sociali di isolamento ed emarginazione;
b) situazione sanitaria che comporti la perdita o la riduzione dello stato di autosufficienza;
c) carenza o limitata disponibilità di assistenza da parte dei familiari;
d) condizioni economiche che non consentano altre risposte allo stato di bisogno
5. L’accesso al servizio , in ogni caso, è valutato dall’Assistente Sociale in relazione la grado di
autonomia della persona, alla presenza di famigliari in grado di collaborare e l’idoneità del
servizio di assistenza domiciliare stesso a rispondere al bisogno (l’anziano autosufficiente
che presenti unicamente problemi di isolamento, pertanto, troverà risposta piuttosto in
momenti di socializzazione organizzata ed il soggetto in condizioni di grave non
autosufficienza privo di sostegno familiare dovrà essere ricoverato in strutture protette che
garantiscano un’assistenza continua).
5. Per la valutazione del concetto di autosufficienza si tiene conto delle seguenti linee direttive:
AUTOSUFFICIENTE: possesso delle abilità funzionali e motorie per la cura della propria
persona e della propria casa, e per il mantenimento di una normale vita di relazione.
NON AUTOSUFFICIENTE LIEVE: scarsa abilità funzionali richieste per la normale conduzione
della vita domestica (fare la spesa, pulizie impegnative) e delle abilità motorie richieste per
uscire di casa (utilizzare i mezzi pubblici, salire le scale, camminare fuori casa).
NON AUTOSUFFICIENTE MEDIO-LIEVE: mancanza delle capacità di tenere in ordine la casa
e di prepararsi da mangiare.
NON AUTOSUFFICIENTE MEDIO GRAVE: mancanza delle abilità funzionali più complesse
richieste per l’autosufficienza nella cura della propria persona (lavarsi, vestirsi)
NON AUTOSUFFICIENTE GRAVE: incapacità di usare autonomamente i servizi igienici e di
camminare per casa; si muove con notevoli difficoltà.
TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTE: inabilità a svolgere qualunque attività e non è in
grado di alzarsi.
6. Il servizio di assistenza domiciliare viene accordato gratuitamente fino ad una situazione
I.S.E.E. annuale , calcolata secondo i criteri già citati, del nucleo familiare di appartenenza
dell’assistito, determinato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
7. In presenza di una situazione I.S.E.E. superiore, si prevede una quota di contribuzione da
parte dell’utente, che sarà definita con deliberazione di giunta comunale e non dovrà comunque
superare l’80% del costo totale del servizio.
8. Nel caso in cui la situazione del paziente sia tale da necessitare un intervento domiciliare in
forma integrata con il servizio sanitario, sarà necessaria la convalida di tale intervento
attraverso l’attivazione dell’Unità Operativa Distrettuale (U.O.D.), in analogia con quanto
avviene per gli inserimenti in Casa di Riposo. In tale ultima ipotesi la quota contributiva posta a
carico dell’utente e\o dei congiunti civilmente obbligati sarà determinata in proporzione al
reddito ISEE del nucleo familiare e - limitatamente al solo servizio di A.D.I. - verrà calcolata a
partire da una soglia minima più elevata rispetto al servizio - i criteri contributivi verranno
individuati dalla giunta comunale con propria deliberazione-. Questa diversa modalità di
valutazione reddituale è giustificata dalle particolari condizioni di salute degli utenti che
necessitano un elevato numero di interventi specialistici ed un costante monitoraggio della
situazione igienico - sanitaria (persone incontinenti e\o affette da piaghe da decubito).
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9. Si precisa che allo scopo di valutare realisticamente la situazione economica del nucleo o
della persona sarà necessario considerare di volta in volta il bisogno reale del richiedente il
servizio, e l’eventuale “BISOGNO SCOPERTO” che il Servizio di Assistenza Domiciliare non
riesce a soddisfare, “obbligando” la persona a ricorrere ad altre soluzioni e supporti esterni a
pagamento.
Potranno pertanto essere considerate , ai fini dell’individuazione dello scaglione contributivo di
appartenenza, eventuali spese per cure specialistiche e assistenza varia debitamente
documentate (vedi art. 9 del presente regolamento).
Nello stabilire l’entità della contribuzione dovuta dall’utente si dovrà altresì badare a che questa,
tenuto conto del numero di ore mensili mediamente usufruite dall’utente interessato, non sia
tale da far scendere il reddito ai fini del medesimo allo scaglione inferiore di reddito ai fini della
contribuzione, ovvero al di sotto del “reddito minimo di inserimento”: in questi casi dovrà essere
direttamente applicata la percentuale di contribuzione prevista per lo scaglione inferiore.
L’Ufficio Servizi Sociali provvederà con cadenza di norma annuale all’istruttoria con cui valutare
il diritto/dovere alla permanenza o meno di ciascun utente nella categoria di contribuzione (o
gratuita) assegnata; la stessa procedura potrà avvenire in qualsiasi momento su istanza
dell’interessato o d’ufficio qualora sopravvengano notizie o elementi nuovi ritenuti rilevanti.
10. Per il servizio pasti caldi a domicilio è prevista una compartecipazione dell’utente alla spesa
secondo criteri e fasce di reddito individuati dalla giunta comunale.
Per quanto attiene il servizio lavanderia centralizzata, si precisa la sua inclusione nel costo
globale del servizio di assistenza domiciliare.
Il servizio verrà comunque erogato solo in caso di grave e comprovato disagio socio-economico
dell’utente, laddove il reddito netto mensile è inferiore al “reddito minimo di inserimento” e non
esistono familiari o persone che possano provvedervi.
Potrà costituire eccezione a quanto sopra la presenza di gravi inconvenienti igienico-sanitari
che possono essere di pregiudizio alla salute dell’utente e altrui.
11. La situazione economica annuale da considerarsi ai fini della determinazione della quota di
compartecipazione al servizio è esclusivamente quella del richiedente qualora questi sia
soggetto con handicap permanente grave accertato ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 104/92
ovvero anziani ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica e psichica sia stata
accertata dall’Azienda Ulss, secondo l’art.3 del D.lgs.109/98.
Sono previste deroghe a quanto sopra stabilito in presenza di nuclei con minori o per interventi
di integrazione sociale o per programmi concordati con altri servizi (psichiatria, consultorio
familiare, sert, ecc….).
12. L’esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti
del cod. civ. ed in grado di provvedervi, qualora presenti, devono essere di norma previamente
coinvolte per l’attivazione del servizio domiciliare.
Il Servizio Sociale del Comune ha il compito di convocare tali persone e di informarle dei
rispettivi obblighi di legge; nella valutazione della capacità di provvedere ai bisogni del
congiunto si dovrà fare riferimento ai criteri generali già indicati al CAPO 1.
Art. 42 Procedura Amministrativa
1. L’accesso alle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare viene concesso con la
seguente procedura:
a) Richiesta dell’interessato, o segnalazione da parte di privati, di Enti, di Associazioni di
volontariato o d’ufficio da parte del servizio sociale stesso;
b) la domanda di ammissione al servizio deve essere formulata su apposito modulo a
disposizione presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune;
c) visita domiciliare dell’assistente sociale al richiedente il servizio, per una verifica dei
bisogni e delle modalità di intervento, cui seguirà una relazione;
d) il Servizio Sociale, nella persona dell’assistente sociale, istruisce la pratica, il Capo
Servizio formula la proposta di intervento;
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e) in caso di decisione positiva verrà inviata comunicazione della data d'inizio del servizio,
dell’orario di effettuazione dello stesso e della tariffa che verrà applicata;
f) qualora l’istruttoria si concluda con un giudizio negativo, questo, viene dal Capo Servizio
comunicato al richiedente;
g) per casi di assoluta urgenza, durante l’istruttoria, il Capo Servizio potrà adottare i
provvedimenti del caso.
Art. 43 Cessazione del servizio
1. Il servizio di assistenza domiciliare può cessare in caso di;
a) Richiesta scritta dell’utente;
b) decesso;
c) ricovero definitivo presso Istituto, qualora i familiari restanti non necessitino del
servizio;
d) perdita dei requisiti d’ammissione al servizio;
e) valutazione negativa (parte dell’assistente sociale preposta al servizio) e verifica di
una scarsa e non proficua collaborazione da parte dell’utente nei confronti del
servizio o del progetto individuale stabilito.
2. Il servizio di assistenza domiciliare sarà sospeso nel caso di assenza temporanea dell’utente.
3. Lo stesso può essere ridotto nella presenza e nelle ore, oppure possono verificarsi, per
motivi di servizio, spostamenti nei programmi delle assistenti domiciliari, previa comunicazione
telefonica agli utenti.
4. Nel caso in cui il rapporto tra utente e assistente domiciliare sia particolarmente difficile e
negativo, potrà essere proposta la sostituzione del personale.
5. La competenza a disporre i casi di cessazione del servizio è del Capo Servizio, sempre che
non richieda valutazioni discrezionali nel qual caso sarà la Giunta Comunale a decidere sulla
base della relazione dell’assistente sociale.
CAPO 9
RICOVERI IN CASE DI RIPOSO
Art. 44 Obiettivi e beneficiari
1. L’intervento assistenziale di cui al presente Capo 9. consiste nell’assistere mediante ricovero
in strutture protette, case di riposo pubbliche o private (in mancanza di posti nelle pubbliche),
prevalentemente cittadini anziani per i quali la prognosi medica escluda la possibilità di fare
regredire lo stato globale dei postumi invalidanti e di migliorare lo stato di salute con un’attività
riabilitativa, o comunque gravemente non autosufficiente (portatori di totale o parziale invalidità
motoria o in stato di delimitazione fisica o grandi senili o affetti da malattie mentali) per i quali il
mantenimento nel proprio nucleo familiare non sia possibile.
2. Possono altresì essere ammessi cittadini gravemente inabili, secondo i parametri applicati
dalla Commissione per gli invalidi civili dell’ULSS per il riconoscimento dell’invalidità.
3. Nell’arco delle diverse forme di assistenza offerte all’anziano o al cittadino inabile, il ricovero
in istituto si colloca comunque come ultima risorsa possibile in mancanza di soluzioni alternative
validamente perseguibili.
4. L’accettazione della domanda di ricovero va quindi subordinata alla valutazione dell’Unità
valutativa Multidimensionale Distrettuale – Area Anziani - (UVMD), per l’accertamento
dell’effettiva impossibilità di salvaguardare l’autosufficienza dell’Anziano nel suo ambiente di
vita, sia con strumenti offerti nell’ambito dell’assistenza sociale (assistenza domiciliare,
telesoccorso, cambio di alloggio, mense, centri diurni ed altre strutture che potranno essere
progettate o sperimentate dall’organizzazione socio-sanitaria ed assistenziale dei servizi) sia
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con attenta valutazione della situazione economica, sia con strumenti offerti nell’ambito
dell’assistenza sanitaria (servizio infermieristico domiciliare, ….).
5. A tal fine risulta indispensabile la partecipazione dell’assistente sociale all’UVMD (così come
definito dalla normativa regionale) che, oltre a valutare ed autorizzare, secondo i criteri
regionali, la domanda d’ingresso in struttura, elabora un progetto assistenziale individuale
realizzando in tal modo un’integrazione operativa fra tutti i servizi territoriali facenti capo sia al
Comune che all’ULSS secondo le rispettive competenze e risorse.
6. Alla copertura della retta è chiamato a partecipare l’anziano richiedente con il concorso dei
suoi redditi da pensione o di altra natura.
8. Nel caso l’anziano richiedente conviva con coniuge sprovvisto di altri redditi (purché non in
presenza di figli anche non conviventi) o provvisto di reddito cumulativamente inferiore al
“reddito minimo di inserimento”, il concorso dei redditi dell’anziano è limitato ad un importo che
lascia all’altro coniuge una somma almeno pari al “reddito minimo di inserimento” previsto dal
Comune.
Art. 45 Accertamento della situazione economica dei soggetti tenuti agli alimenti.
1. Ad ogni singola persona o nucleo familiare dovranno essere richieste, da parte dell’assistente
sociale che istruisce il caso, la “dichiarazione sostitutiva unica”, dalla quale emerge il reddito
ISEE della persona o del nucleo.
2. Qualora l’anziano richiedente sia sprovvisto di mezzi propri per coprire il totale costo della
retta di ricovero, saranno chiamati a compartecipare alla spesa i parenti civilmente obbligati.
3. Qualora l’interessato si rivolga all’Amministrazione Comunale in seguito a diniego di aiuto
economico da parte dei tenuti per legge agli alimenti, il richiedente sarà invitato ed aiutato a
domandare (per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) la necessaria
integrazione economica ai parenti suddetti.
4. Successivamente, qualora questi (i familiari tenuti per legge agli alimenti), rispondano
negativamente o non rispondano affatto alla richiesta di cui sopra, ed in caso di comprovato
bisogno, l’Amministrazione Comunale procederà in via del tutto provvisoria all’erogazione
(totale o parziale) della retta di ricovero e farà intraprendere dall’interessato, nei confronti degli
obbligati agli alimenti, le necessarie azioni presso la competente Autorità Giudiziaria.
Art. 46 Riesame della situazione del richiedente.
1. L’onere a carico dell’Amministrazione Comunale sarà di norma riesaminato da parte
dell’Ufficio Servizi Sociali, dando luogo a nuova istruttoria:
a)su domanda dei parenti obbligati agli alimenti suffragata da ulteriori elementi conoscitivi e
comprovata da altra idonea documentazione;
b) su iniziativa d’Ufficio quando lo stesso viene a conoscenza di nuovi elementi che portano
ad una valutazione del caso diversa da quella originaria;
c) su richiesta dell’interessato qualora l’aumento della retta sia superiore al proprio reddito.
Art. 47 Recuperi e Rivalse.
1. Il coinvolgimento economico del richiedente e dei soggetti civilmente obbligati (nei limiti
descritti nel precedente articolo) implica la necessità di provvedere:
a) recuperare risorse economiche dell’assistito quando le stesse non sono immediatamente
disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie), sia nel caso di
disponibilità di beni immobili o di altra natura;
b) rivalersi sull’interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove
l’Amministrazione Comunale sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di
urgenza e indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per
l’attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri successivamente, a istruttoria
completata, la mancanza dei presupposti necessari per l’intervento assistenziale.
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2. Per tali scopi, persistendo il rifiuto o la mancata adesione alla corresponsione degli oneri
dovuti da parte dell’assistito o dei civilmente obbligati, debitamente sollecitati in forma scritta,
verrà adita l’Autorità Giudiziaria competente segnalando, se del caso, l’esistenza di circostanze
che possono dar luogo al reato di cui l’art. 591 c.p. (abbandono di persone minori o incapaci).
3. E’ comunque preferibile, onde evitare le lungaggini e gli aggravi di costi derivanti dalla
procedura anzidetta, esprimere ogni utile iniziativa volta al recupero delle risorse finanziarie e
immobiliari o al coinvolgimento dei soggetti di cui all’art. 433 cod. civ. , prima dell’assunzione
dell’impegno di spesa nei confronti della Casa di Riposo o Istituto.
Art. 48 Casi particolari
1. Qualora gli Istituti di Ricovero condizionino l’ammissione degli utenti al rilascio di formale
impegnativa di spesa da parte di una Pubblica Amministrazione, a prescindere dalla
disponibilità e dalle capacità economiche della famiglia di origine del ricoverando, sarà
necessario provvedere all’acquisizione di idoneo atto d’obbligazione solidale (sottoscritto dai
civilmente obbligati del ricoverando) con il quale essi si impegnano formalmente a provvedere
alla copertura delle spese di inserimento.
CAPO 10
RIENTRO EMIGRATI DALL’ESTERO.
Art. 49 Obiettivi e beneficiari
1. La Regione del Veneto con propria legge del 9 gennaio 2003, n. 2, in ordine al
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale ha inteso promuovere iniziative
miranti a favorire e facilitare il rientro e l’inserimento nel territorio regionale (art. 1 L.R. n.
2/2003):
a) dei cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prime dell’espatrio,
abbiano avuto la residenza in uno più Comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di
permanenza all’estero per almeno cinque anni consecutivi;
b) il coniuge superstite e dei discendenti fino alla terza generazione dei soggetti di cui al punto
a);
2. La permanenza all’espero deve risultare da dichiarazione rilasciata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
3. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti nella medesima legge i dipendenti di
pubbliche amministrazioni, di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici,
cantieri o fabbriche all’estero.
4. Le iniziative e gli interventi regionali, di carattere assistenziale, destinati ai soggetti di cui
all’art. 1 della legge Regionale in oggetto sono volti ad agevolare e favorire il rientro e
l’inserimento nel territorio regionale.
5. La legge regionale in oggetto consente di dare concrete risposte a particolari situazioni di
disagio, restando impregiudicato l’intervento del comune per eventuali attività assistenziali che
rientrano nelle normali iniziative attuate a norma delle normative statali e regionali.
6. L’attività tipicamente assistenziale, secondo l’art. 8 della succitata normativa regionale e della
circolare n. 6 del 30/12/2003, recante “Direttive per l’applicazione della L.R. 9 gennaio 2003,
n.2, può così sintetizzarsi:
a) contributi per le spese di viaggio sostenute per il rientro in Veneto, così distinti:
- fino al 100% il costo del biglietto ferroviario di 2^ classe o del costo del biglietto aereo in
classe turistica. In caso di rientro con mezzo proprio, le spese saranno rimborsate sulla base
della distanza dal paese di rientro, limitatamente ai costi del carburante e dei pedaggi
20
autostradali. Il rimborso riguarderà i costi sostenuti da tutto il nucleo familiare, che rientra
insieme all’avente diritto;
b) contributo fino ad un massimo del 50% della spesa documentata per il trasporto degli
oggetti personali, del vestiario, dell’arredo, della mobilia e di attrezzature varie con
esclusione delle spese doganali;
c) contributo fino al 100% della spesa per la traslazione della salma dei cittadini di origine
veneta di cui al punto 1 del presente articolo, deceduti all’estero; la spesa è rimborsabile a
chi, mediante presentazione di idonea documentazione di spesa, dimostri di aver sostenuto il
relativo onere;
d) contributi fino ad un massimo del 50% sugli importi dovuti ai competenti enti assistenziali
per il riscatto ai fini previdenziali di periodi di lavoro prestato all’estero in paesi privi di
convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. Detto contributo è finalizzato al
raggiungimento dei minimi pensionistici e non all’aumento di pensioni già concesse;
e) contributi per oneri di prima sistemazione del nucleo familiare, che possono riguardare:
- copertura di spese di affitto fino ad un massimo di 6 mesi dalla data di rientro,
- copertura di spese di utenze domestiche fino ad un massimo di mesi 6 dalla data di rientro;
- costi per sostegno linguistico ai fini dell’inserimento nell’ordinamento scolastico nazionale.
Le percentuali indicate ai punti a), b), c) d) e) rappresentano l’intervento economico
massimo.
7. In tutti i casi precisati (punti a, b, c, d, e) l’entità del contributo sarà correlata alla situazione
economica del nucleo familiare, valutata di volta in volta dalla Giunta Comunale.
8. Non possono essere consentiti interventi nei casi in cui l’emigrato abbia diritto a contributi o
rimborsi da parte dello stato o da Enti pubblici o Aziende Private.
Art. 50 Procedura Amministrativa
1. L’interessato presenta domanda su apposito modulo indirizzato al Sindaco e corredata dal
una dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante:
• attestante l’attuale residenza, e composizione nucleo familiare;
• attestante la residenza all’estero per più di 5 anni;
• attestante le spese sostenute per i biglietti di viaggio (aereo, nave, ferrovia) e per il
trasporto di masserizie.
• Attestante la morte e le spese riguardanti la traslazione della salma e dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà attestante chi è o chi sono i familiari ed eredi;
• Dichiarazione sostituiva unica, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 18.04.01
2. L’istruttoria del caso è svolta dal servizio Sociale, a cura dell’assistente sociale, con le
sottoindicate modalità:
• Esame preliminare della documentazione prodotta per l’apertura del caso;
• Accertamento diretto della situazione sociale eventualmente anche con visita domiciliare.
3. L’assistente sociale che ha in carico il caso formula una proposta d’intervento e la presenta al
capo Servizio che formula la proposta definitiva.
4. Qualora l’istruttoria si concluda con un giudizio negativo, questo viene dal Capo Servizio
comunicato al richiedente.
CAPO 11
CENTRI RICREATIVI ESTIVI
Art. 51 Obiettivi
1. Il centro ricreativo estivo, secondo le finalità della L. 285/97, si pone come Servizio rivolto a
tutti i bambini della scuola materne, elementare e media, proponendosi come finalità la
21
socializzazione e lo sviluppo dei loro interessi e delle loro capacità attraverso attività guidate da
animatori , utilizzando un metodo educativo in collaborazione con i genitori e gli insegnanti.
2. Accanto all’offerta di spazi culturali – formativi - ricreativi adeguati all’età dei soggetti fruitori,
si terranno in considerazione le particolari difficoltà presentate da alcuni minori, anche portatori
di handicap, favorendo al massimo, per quanto possibile, l’integrazione dei gruppi.
3. Il servizio è inoltre finalizzato a fornire un sostegno alle famiglie che per motivi socio-familiari
e di lavoro, non possono seguire il loro figlio nel periodo estivo.
Art. 52 Disciplina generale del Servizio
1. Requisiti di accesso:
a) possono partecipare al C.R.E. i minori dai 3 ai 14 anni (compiuti) residenti nel Comune
Ponte di Piave.
b) particolare attenzione e precedenza sarà data nell’accoglimento di quei minori che
presentano particolari difficoltà socio-economiche o che sono portatori di handicap: il limite di
età, in questi casi, può essere elevato.
c) verranno accettate eccezionalmente alcune domande di non residenti, se ben motivate da
particolari situazioni familiari e di minori frequentanti le scuole del Comune.
2. Periodo di svolgimento: il C.R.E. si svolge dal lunedì al venerdì nel mese di luglio. E’
comunque facoltà della Giunta Comunale estendere o ridurre il periodo.
Art. 53 Organizzazione del Servizio.
1. Il Centro ricreativo estivo, sarà di norma gestito in collaborazione con le Parrocchie del
territorio comunale, le quali presenteranno un programma che sarà sottoposto, ogni anno,
all’attenzione, valutazione e discussione dell’Amministrazione comunale.
2. Nell’ipotesi in cui non ci sia la collaborazione delle parrocchie la gestione del C.R.E. sarà
affidata ad una cooperativa o ad altra Associazione, che risponda ai requisiti che saranno
indicati dalla Giunta Comunale nel relativo Capitolo.
L’aggiudicazione non dovrà basarsi solo sulla stima economica del prezzo offerto ma anche e
soprattutto sul progetto educativo proposto.
CAPO 12
GRUPPI DI VOLONTARIATO
Art. 54 Obiettivi e beneficiari
1. Con la legge Regionale n. 55/82, ma in particolare con la n. 46 del 30.04.1985 –“Interventi
Regionali per la valorizzazione ed il coordinamento del volontariato” -, la Regione veneto ha
inteso disciplinare in modo unitario ed organico la promozione ed il coinvolgimento del
volontariato, pur nel rispetto delle peculiari caratteristiche di ogni singola Associazione, per la
realizzazione di forme di solidarietà e di impegno civile, finalizzate a prevenire e rimuovere
forme di emarginazione e situazioni di bisogno, migliorando la qualità della vita, e contribuendo
allo sviluppo della società civile ed al conseguimento del pubblico interesse per la promozione e
la attivazione dei valori costituzionali del diritto all’istruzione ed all’accrescimento culturale
nonché alla salute fisica e morale per il perseguimento della quale lo sport è un veicolo
preferenziale.
Art. 55 Modalità di presentazione delle domande
1. Le Associazioni di volontariato, le Cooperative di Solidarietà Sociale, le Associazioni varie,
che intendono essere ammesse a fruire di eventuale contributo erogato dall’Amministrazione
Comunale per l’esercizio in corso devono presentare domanda scritta a mezzo del legale
rappresentante o persona all’uopo delegata, indirizzata al Sindaco, di norma entro il 28 febbraio
di ogni anno.
2. Alla domanda devono essere allegati:
22
a) una relazione sul bilancio dell’attività espletata durante l’anno appena trascorso nella
quale siano indicati:
°
Obbiettivi raggiunti durante l’anno
°
Azioni effettuate: modi e tempi
°
Bilancio consuntivo dal quale si rilevi una situazione di disavanzo
°
Valutazioni dell’attività in relazione alle finalità e obbiettivi dell’associazione
( aspetti quantitativi e qualitativi )
b)una relazione dell’attività che si intende realizzare nell’anno in corso nella quale siano
indicati:
°
Obbiettivi
°
Azioni previste
°
Bilancio di previsione
°
Criteri e indicatori per la valutazione dell’attività in relazione alle finalità e obbiettivi
dell’associazione
c) una copia dello statuto e\o del Regolamento interno;
d) una dichiarazione del rappresentante legale o del responsabile attestante:
•
la copertura assicurativa dei volontari da rischi operativi inerenti l’attività svolta;
•
il codice di iscrizione al registro regionale delle Associazioni di volontariato
previsto dalla L.R. 40/93 (per gli enti che vi sono tenuti);
•
l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni
•
il numero dei soci;
•
l’ubicazione della sede.
3. Dalla relazione e dal programma di cui al punto a) si dovrà evincere lo svolgimento di attività
nell’ambito Comunale di rilevante interesse sociale che si integri con il programma SocioAssistenziale
e
di
prevenzione
all’emarginazione
predisposto
e\o
promosso
dall’Amministrazione Comunale, ovvero la realizzazione in proprio di tali iniziative in modo
concreto e continuativo.
Art. 56 Elenco dei gruppi di volontariato
1.
A seguito della presentazione dell’istanza di cui sopra, le Associazioni richiedenti
vengono iscritte all’Albo delle Associazioni di Volontariato, tenuto presso la Segreteria del
comune, ai sensi del Statuto Comunale, purché l’Atto Costitutivo (o lo Statuto) del richiedente
evidenzino un’organizzazione interna gestita con modo democratico, l’assenza di fine di lucro,
la destinazione, in caso di scioglimento dell’Associazione, dei beni mobili o immobili di proprietà
ad altra Associazione similare di Ponte di Piave o al Comune stesso.
2.
L’iscrizione all’Albo può avvenire anche a prescindere dalla richiesta o dalla concreta
erogazione di contributo, e non fa nascere in capo agli iscritti alcun diritto ad erogazioni
periodiche.
3.
Le Associazioni iscritte sono esentate dall’allegare la documentazione di cui al punto c)
dell’articolo precedente ogniqualvolta presentino successive istanze, salvo che non siano
intervenute variazioni agli atti medesimi.
4.
Le Associazioni iscritte che per due anni consecutivi non rinnoveranno l’istanza di
contributo e che soprattutto non presenteranno la documentazione di cui ai punti a) e b)
dell’articolo precedente, saranno cancellate dell’Albo; tale esclusione non pregiudica comunque
il diritto a richiedere successivamente una nuova iscrizione, ripercorrendo l’intero iter.
5.
La Giunta Comunale, dopo l’istruttoria dell’Ufficio Cultura ed il parere tecnico del Capo
Servizio, di norma entro il 31 marzo di ogni anno, approva l’elenco delle Associazioni, dei gruppi
e degli Enti ammessi ad usufruire del contributo annuale, stabilendone l’ammontare per
ciascuno di essi, nei limiti delle disponibilità del relativo Capitolo del Bilancio.
Art. 57 Contributi ad Enti Pubblici
23
1. Ad Enti Pubblici potranno essere erogati contributi a condizione che le iniziative per le quali
sono richiesti siano preventivamente concordate con l’amministrazione Comunale direttamente
o tramite conferenze di servizi all’uopo convocate: è necessario comunque che siano rispettati
criteri di comune interesse nonché di perseguimento delle finalità istituzionali di entrambi.
2. L’entità dell’ammontare del contributo sarà valutato di volta in volta.
Art. 58 Patrocinio
1. Il Comune può offrire il proprio patrocinio a manifestazioni culturali, sportive, ricreative, di
solidarietà sociale.
2. Il patrocinio comporta la facoltà dei promotori ed organizzatori della manifestazione di
spendere il nome del Comune.
3. Può comportare inoltre la concessione di contributo, anche nella forma della assunzione
diretta di talune spese o della concessione dell’uso gratuito dei locali, compatibilmente con
quanto stabilito dal Regolamento, e servizi comunali, commisurati all’importanza della
manifestazione.
4. Ai fini di cui ai commi che precedono dovranno essere prodotti dai promotori delle
manifestazioni da patrocinare preventivo di spesa e relazione illustrativa delle finalità, dei
contenuti, dei destinatari, della rilevanza in ambito locale, regionale o nazionale di quanto
organizzato.
CAPO 13
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Art. 59 Obiettivi, beneficiari ed erogazione contributi
1. Gli interventi del Comune per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive sono
finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione fisica, educativa e sportiva dei
giovani, favorendo la socializzazione, prevenendo il disagio giovanile ed avvicinando persone di
ogni età alla pratica sportiva.
2. Il Comune Ponte di Piave interviene a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi
aventi natura associativa che curano la pratica -da parte di persone in maggioranza residenti
nel Comune- di attività sportive amatoriali e di attività fisico - motorie e ricreative del tempo
libero e che evidenzino nel loro Statuto o Atto Costitutivo un’organizzazione interna gestita con
metodo democratico e assenza di fini di lucro.
3. Alle società e organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport
professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al
prestigio e all’immagine della comunità, agevolazioni per l’uso di impianti e strutture di proprietà
comunale, con esclusione in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi
denominazione a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può eccezionalmente concedere contributi “una tantum” alle società ed
associazioni di cui al primo e secondo comma per l’organizzazione di manifestazioni di
particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva e al
prestigio della comunità.
5. La concessione a condizioni agevolate dell’uso degli impianti ed attrezzature di cui al comma
3 è regolata mediante apposito regolamento.
Art. 60 Procedura Amministrativa
1. Vedere art. 55
CAPO 14
ATTIVITA’ CULTURALI E RICREATIVE
Art. 61 Obiettivi
24
1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali educative di enti
pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
a) favorire la promozione culturale ed educativa nell’ambito del territorio comunale;
b) favorire le attività teatrali e musicali,
c) favorire la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e sociale della Comunità;
Art. 62 erogazione del contributo
1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto della effettiva rilevanza educativa
e culturale sia dell’attività già svolta che di quella programmata e dell’interesse che essa riveste
per la comunità, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta sia per il contributo qualificante
con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. L’istruttoria del caso è svolta dal competente ufficio e la pratica poi è sottosposta all’esame
della Giunta Comunale a cui compete la decisione finale.
Art. 63 Procedura amministrativa
1. Vedere art. 55.
CAPO 15
CONTRIBUTI ISTITUTI SCOLASTICI
Art. 64 Obiettivi e finalità
1.
Possono essere erogati contributi agli istituti scolastici purché sussistano le seguenti
condizioni:
a) nelle scuole pubbliche, dove dovrà essere privilegiata la fascia dell’obbligo, i contributi
saranno finalizzati all’acquisizione di sussidi didattici ed attrezzature, alla realizzazione di
progetti relativi ad attività laboratoriali, di integrazione, orientamento e continuità e
all’introduzione di attività didattiche che migliorino la conoscenza della realtà del proprio
territorio dal punto di vista storico, economico, sociale e urbanistico.
b) negli istituti scolastici diversi, dove dovrà essere privilegiata la fascia pre-scolare, i
contributi saranno finalizzati ad uniformare i costi d’accesso tra la scuola pubblica e privata;
c) in ogni caso si dovrà verificare che l’insegnamento sia impartito secondo le vigenti
disposizioni Ministeriali, che non sussista fine di lucro, che al Comune sia riservata
adeguata rappresentanza negli organi amministrativi dell’istituto beneficiario.
2. Entro il mese di Settembre sarà stipulata una convenzione tra il Comune e le Scuole
dell’infanzia, elementari e medie, nella quale saranno stabiliti i finanziamenti a progetti
presentati dalle singole scuole.
I progetti dovranno contenere:
°
Nominativo del responsabile del progetto
°
Obbiettivi
°
Azioni previste
°
Tempi di attuazione
°
Previsioni di spesa
°
Numero di alunni o classi interessate al progetto
°
Criteri e indicatori ( quantitativi e qualitativi )per la valutazione dell’attivitàin
relazione alle finalità e obbiettivi
Dovrà essere inoltre allegata una relazione di bilancio dei progetti realizzati con i fondi del
Comune nell’anno precedente che conterrà:
°
La rendicontazione dei finanziamenti erogati
°
La valutazione dei progetti svolti in relazione ai criteri e agli indicatoriprevisti dagli
stessi.
25
La Convenzione sarà sottoscritta dall’Assessore alle Politiche Scolastiche, dal Dirigente
Scolastico, da due rappresentanti del Consiglio di Istituto ( uno della componente Docenti e uno
della componente Genitori ) e, se presente, da un rappresentante del comitato Genitori.
CAPO 16 CONDIZIONI
Art. 65 Condizioni generali
1. Per gli Enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che richiedono la concessione di un
intervento finanziario quale concorso per l’effettuazione della loro attività ordinaria annuale, od
eccezionale in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale, l’istanza
dovrà essere correlata dal programma di attività e dovrà essere dichiarato il rendiconto della
gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
L’autocertificazione di cui al presente comma devono essere firmati dal Presidente e dal
Segretario dell’Ente.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che
si costituisca fra soggetti privati, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi
altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per qualsiasi tipo di
prestazione.
Il Comune non assume altresì responsabilità alcuna circa l’organizzazione e lo svolgimento di
manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.
Si rimanda a valutazioni diverse e alle specifiche convenzioni in essere, nel caso in cui
all’interno degli enti pubblici, associazioni o comitati siano presenti rappresentanti nominati dal
Comune stesso.
Nessun rapporto, obbligazione di terzi potrà essere fatta valere nei confronti del Comune, il
quale si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione delle quote di contributi non corrisposti ed
eventualmente deliberarne la revoca.
3. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti previsti dal presente regolamento si
sostanziano soltanto nell’assegnazione di contributi finanziari o nella concessione dell’uso
agevolato di impianti, strutture ed attrezzature comunali. Ogni altra spesa (ospitalità,
rappresentanza e simili) ricade sul bilancio degli enti beneficiari del contributo.
4. La concessione dell’intervento è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo
esclusivamente per finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli enti pubblici, privati, le associazioni e i comitati che ricevono contributi o patrocini anche
gratuiti per l’espletamento della loro attività o per la realizzazione di particolari manifestazioni,
iniziative o progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con cui effettuano pubblico
annuncio e con i quali realizzano tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del
Comune.
CAPO 17
ALTRI CASI DI ASSITENZA ECONOMICA
Art. 66 Altri settori d’intervento
1. L’Amministrazione comunale, in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 12, qualora
sussistano le condizioni dell’art. 14, può accordare un contributo economico secondo le
disposizioni dell’art. 20.
Art. 67 Obiettivi
1. Gli interventi economici per l’assistenza farmaceutica sono rivolti a quelle persone o nuclei
familiari il cui reddito non superi quello del “reddito minimo d’inserimento” e purché non vi siano
civilmente obbligati in grado di provvedervi.
26
2. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel
territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
a) al sostegno dell’attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontariato
che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e
dell’ambiente;
b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e
ambientali;
c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la
rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili
per la loro protezione.
3. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento,
organizzate nel territorio comunale e per le quali l’Amministrazione Comunale ritenga che
sussista un interesse generale della Comunità tale da giustificare, se richiesta dagli
organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la
disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
4. le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di
maggior tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
a) al concorso per l’organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili
manifestazioni quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel
Comune;
b) al concorso per l’effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei
prodotti locali, quando l’adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel
Comune;
c) a contributi annuali a favore delle associazioni, Pro - loco e di altri organismi
volontariamente costituiti per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio
comunale.
Art. 68 Erogazione del contributo
1. Vedere artt. 55 e 62.
Art. 69 Procedura amministrativa.
1. Vedere art. 55.
CAPO 18
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 70 Disposizioni
1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito dell’approvazione da
parte del Consiglio Comunale, diviene esecutivo.
2. Il Segretario Comunale ne dispone, per mezzo degli uffici comunali, la pubblicizzazione
secondo quanto prescritto dalle leggi vigenti.
3. Ogni altro precedente Regolamento vigente in materia viene abrogato dall’entrata in vigore
del presente nuovo Regolamento.
27
INDICE
CAPO 1. PRINCIPI GENERALI
art.
art.
art.
art.
art.
1
2
3
4
5
Determinazione del regolamento
Osservanza del regolamento
Divulgazione del regolamento
Destinatari del regolamento
Ambiti di applicazione
pag. 2
pag. 2
pag. 3
pag. 3
pag. 3
CAPO 2. INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E)
art. 6
art. 7
art. 8
art. 9
art. 10
art. 11
Disposizioni generali
Definizione e calcolo del reddito
Definizione e calcolo del patrimonio
Coefficiente del nucleo familiare
Parametri Comunali
Controlli sulle dichiarazioni ISEE
pag. 4
pag. 5
pag. 5
pag. 6
pag. 7
pag. 7
CAPO 3. ASSISTENZA ECONOMICA: CRITERI GENERALI
art. 12
art. 13
art. 14
art. 15
art. 16
art. 17
art. 18
art. 19
art. 20
art. 21
art. 22
Obiettivi
Tipologie di intervento
Erogazione del contributo con il criterio del RMI
Durata e modalità di erogazione
Interventi Economici straordinari
Quantificazione dei contributi economici
ordinari e straordinari
Esclusione del contributo
Congiunti tenuti agli alimenti
procedura amministrativa per l’ammissione ai
contributi di assistenza economica
Istruttoria del caso
Condizioni generali
pag. 8
pag. 8
pag. 10
pag. 13
pag. 13
pag. 14
pag. 15
pag. 15
pag. 16
pag. 16
pag. 17
CAPO 4. INTERVENTI NEL CAMPO DELL’ASSISTENZA SCOLASTICA:
SCUOLA MATERNA, DOPODSCUOLA, MENSA E TRASPORTI
art. 23
art. 24
art. 25
Obiettivi
Beneficiari
Erogazione dei servizi
pag. 18
pag. 18
pag. 18
CAPO 5. EROGAZIONE DI SUSSIDI PER I FIGLI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE
art. 26
Obiettivi
pag. 19
28
art. 27
art. 28
art. 29
Beneficiari
Erogazione del contributo
Procedure amministrative
pag. 19
pag. 19
pag. 19
CAPO 6. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI AFFIATARI
art. 30
art. 31
art. 32
Obiettivi
Modalità di intervento
Procedure amministrative
pag. 20
pag. 20
pag. 21
CAPO 7. CONTRIBUTI PER SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI E COLONIE MARINE O
MONTANE PER MINORI
art. 33
art. 34
art. 35
art. 36
art. 37
Obiettivi
Beneficiari
Località e periodo del soggiorno
Erogazione del contributo
Procedure amministrative
pag. 21
pag. 21
pag. 22
pag. 22
pag. 23
CAPO 8. EROGAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
art. 38
art. 39
art. 40
art. 41
art. 42
art. 43
Obiettivi
Beneficiari
Compiti e prestazioni
Criteri di ammissione al servizio
Procedure amministrative
Cessazione del servizio
pag. 23
pag. 24
pag. 24
pag. 25
pag. 28
pag. 28
CAPO 9. RICOVERI IN CASA DI RIPOSO
art. 44
art. 45
art. 46
art. 47
art. 48
Obiettivi e Beneficiari
Accertamento della situazione economica
dei soggetti tenuti agli alimenti
Riesame della situazione del richiedente
Recupero e rivalse
Casi particolari
pag. 29
pag. 30
pag. 31
pag. 31
pag. 32
CAPO 10 RIENTRO EMIGRATI DALL’ESTERO
art. 49
art. 50
Obiettivi e beneficiari
Procedure amministrative
pag. 32
pag. 34
CAPO 11 CENTRI RICREATIVI ESTIVI
art. 51
art. 52
art. 53
Obiettivi
Disciplina generale del servizio
Organizzazione del C.R.E.
pag. 34
pag. 35
pag. 35
CAPO 12 GRUPPI DI VOLONTARIATO
29
art. 54
art. 55
art. 56
art. 57
art. 58
Obiettivi e beneficiari
Modalità di presentazione delle domande
Elenco dei gruppi di volontariato
Contributi ad Enti pubblici
Patrocinio
pag. 36
pag. 36
pag. 37
pag. 38
pag. 38
CAPO 13 ASSOCIAZIONI SPORTIVE
art. 59
art. 60
Obiettivi,beneficiari ed erogazioni contributi
Procedure Amministrative
pag. 39
pag. 39
CAPO 14 ATTIVITA’CULTURALI RICREATIVE
art. 61
art. 62
art. 63
Obiettivi
Erogazione del contributo
Procedure amministrative
pag. 40
pag. 40
pag. 40
CAPO 15 CONTRIBUTI ISTITUTI SCOLASTICI
art. 64
Obiettivi e finalità
pag. 40
Condizioni generali
pag.42
CAPO 16
Art.65
CAPO 17 ALTRI CASI DI ASSISTENZA ECONOMICA
art. 66
art. 67
art. 68
art. 69
Altri settori di intervento
Obiettivi
Erogazione del contributo
Procedure Amministrative
pag. 43
pag. 43
pag. 44
pag. 44
CAPO 18 DISPOSIZIONE FINALI
art. 70
Disposizioni
pag. 44
30
31
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