COMITATO NO BIOGAS FORLIMPOPOLI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO www.comitatonobiogasforlimpopoli.it SEDE VIA MONTANARA COMUNALE, 163- 47034 FORLIMPOPOLI C.F. 92084650404 Preg.mo Sindaco Comune di Forlimpopoli Dr Mauro Grandini P.zza Fratti, 2 47034 Forlimpopoli (FC) Gent.ma Vice Sindaco Comune di Forlimpopoli Dr.ssa Milena Garavini P.zza Fratti, 2 47034 Forlimpopoli (FC) A TUTTI I GRUPPI CONSIGLIARI Comune di Forlimpopoli P.zza Fratti, 2 47034 Forlimpopoli (FC) Forlimpopoli, 30 marzo 2015 OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO AL FINE DI DISCIPLINARE LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZONE DI ENERGIA DA BIOGAS E BIOMASSE SUL TERRITORIO COMUNALE DI FORLIMPOPOLI Sottoponiamo all’attenzione di Codesta Amministrazione la proposta di variante al R.U.E., che è stata discussa ed approvata dal COMITATO NO BIOGAS FORLIMPOPOLI. La nostra proposta pone come fondamenta la tutela della salute nell’interesse della collettività, principio imprescindibile sancito dall’art. 32 della Costituzione; sicuramente non sarà esaustiva, ma può essere di ausilio ed una buona base su cui poter lavorare. Il Comitato no biogas Forlimpopoli auspica comunque che, nell’ipotesi di interventi e di opere che implichino la realizzazione di edifici o impianti di qualsiasi natura e che comportino significativi impatti ambientali e territoriali, con ipotizzabili ricadute sulla salute e sulla qualità della vita degli abitanti, il Comune preveda un coinvolgimento partecipativo della cittadinanza nell’esame e nella valutazione del progetto, informando per iscritto i Consigli di Zona oltre che tutti i soggetti interessati, fra cui anche i proprietari e conduttori dei terreni/abitazioni/imprese limitrofi. Si preveda inoltre di indire tempestivamente una assemblea pubblica, in armonia con quanto previsto dalla Convenzione di Aahrus ( art. 7 e 8) e dalla Convenzione Europea sul paesaggio, per rendere nota alla cittadinanza la presentazione della richiesta ed il contenuto della stessa. Si ricorda inoltre che in data 13 gennaio 2015 da parte di questo Comitato sono state consegnate a codesta spettabile amministrazione ben 2418 firme di cittadini residente che chiedevano espressamente il cambiamento del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Forlimpopoli, per disciplinare la localizzazione di impianti per la produzione di energia da biogas e biomasse sul territorio comunale come anche stabilito dalla deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia - Romagna n. 51 del 26.07.2011. Restiamo in attesa di un incontro con codesta Spettabile Amministrazione per condividere assieme la volontà cittadina espressa. Distinti Saluti Il Presidente Gianfranco Montaletti 1 COMITATO NO BIOGAS FORLIMPOPOLI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO www.comitatonobiogasforlimpopoli.it SEDE VIA MONTANARA COMUNALE, 163- 47034 FORLIMPOPOLI C.F. 92084650404 DOCUMENTO PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI. Sono ammessi impianti per la produzione di biogas e impianti di produzione di energia da biogas e da biomasse fino a 250 kw a servizio di aziende agricole in attività connessa, ad esclusione delle aree di valenza paesistica definite dagli artt. 17 e 18 del PTPR e delle zone di tutela naturalistica di cui all’art. 25 del PTPR. L’impianto dovrà garantire la completa provenienza e tracciabilità locale delle biomasse che verranno conferite all’impianto, previa verifica da parte del Servizio Agricoltura della Provincia di Forlì-Cesena (anche in sede del procedimento di autorizzazione unica ambientale), dovendosi intendere per provenienza e tracciabilità locale una origine/provenienza delle biomasse da una distanza non superiore a 5 km dall’impianto. Ferme le precedenti previsioni, l’impianto deve essere localizzato all’interno di centri aziendali esistenti e a servizio degli stessi per almeno l’80% delle biomasse che verranno conferite all'impianto ai sensi dell’art. 3 punto G) lett c) dell’allegato I alla Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011, dovendosi con ciò intendere che almeno l’80% delle biomasse deve provenire dai terreni sui quali insiste il centro aziendale. L’impianto non dovrà interferire in alcun modo con le falde acquifere e le biomasse dovranno essere conferite mediante uno studio della viabilità che eviti l’attraversamento dei centri abitati a prevalente destinazione residenziale e dovrà essere raggiungibile mediante le preesistenti (e non altre) strade pubbliche con carreggiata di larghezza non inferiore a 7 mt. L’impianto dovrà essere localizzato a una distanza non inferiore a 750 mt dai fabbricati esistenti non appartenenti al Centro aziendale e non inferiore a 2.000 mt dai centri abitati di Forlimpopoli, S. Pietro ai Prati, S. Andrea, S. Leonardo, Selbagnone e dalle zone del parco fluviale, zone protette e dalle zone SIC e ZPS, localizzati anche in comuni limitrofi. L’impianto dovrà inoltre essere localizzato ad una distanza non inferiore a 1.500 mt da scuole, case di cura, case/strutture (anche non residenziali) di cura e/o assistenza e/o ausilio alla persona, impianti sportivi e luoghi di culto. L’impianto dovrà essere localizzato ad una distanza non inferiore a 750 mt da colture di pregio quali frutteti e vigneti. Fatte comunque salve tutte tali previsioni, in caso di costruzione di un impianto (anche collocato in un Comune limitrofo), eventuali ulteriori impianti dovranno essere localizzati ad una distanza non inferiore a 3.000 mt. Le norme relative ai valori minimi di distanza, per quanto di competenza comunale e fatto salvo quanto prescritto dal Codice Civile, possono essere derogate per interventi riguardanti: edifici di interesse pubblico, cabine Enel e attrezzature per la protezione civile. L’impianto dovrà essere inoltre localizzato fuori dalle aree ad alto rischio esondazioni, individuate nelle zone di S. Pietro ai Prati, Ausa, Ausetta, Bevano, Bevanello. 1 Il richiedente dovrà presentare al Comune una dichiarazione corredata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie e di quelle ambientali, con particolare riferimento ai valori di emissione più restrittivi fra quelli previsti dal D. Lgs. 152/2006 parti I, II, II dell’allegato 1 alla parte Quinta, e quelli previsti dalla DGR 1496/11 Regione Emila Romagna. Nell’ipotesi di impianto per la sola produzione di biogas, la generazione giornaliera di gas non può comunque superare i 1.500 Nm3/d. L’impianto è ammissibile, previa valutazione caso per caso, se non pregiudica sistemi paesaggistici di particolare valore quali complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, l’area interessata dalla tutela della struttura centuriata (ai sensi dell’art. 21 lettera b del PTCP e dall’art. 27 del PSC), invasi, bacini e corsi d’acqua (art. 18 del PTPR) riserve naturali quali il parco fluviale, nonché coltivazioni di pregio (frutteti, vigneti) ai sensi dell’art. 12 comma 7 del Dlgs 237/2003. La realizzazione dell’impianto dovrà essere strettamente funzionale all’attività agricola svolta dal centro aziendale esistente e non dovrà comportare la costruzione di nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell’ambiente e del paesaggio. Con la legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), il legislatore statale ha adottato disposizioni volte all’attuazione della Direttiva 2011/92/CE. In particolare all’articolo 23 della citata legge è stato disposto che il Ministero dell’Ambiente provvederà ad emanare delle linee guida finalizzate alla individuazione dei criteri e delle soglie per l’assoggettamento alla procedura di verifica (screening) di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 152/2006. A seguito dell’emanazione delle linee guida ministeriali dovrà essere valutata la coerenza della disciplina regionale alle disposizioni statali. Nelle more della emanazione del decreto di cui sopra, si stabilisce pertanto di procedere alla diretta applicazione di quanto previsto dalla Direttiva 2011/92/CE. Gli impianti dovranno essere conformi alle norme di sicurezza previste dal D.M. 24.11.1984. In particolare il volume massimo del biogas contenuto negli accumulatori pressostatici (come definiti all’art. 2.2 o) o in altre strutture con copertura pressostatica, dovrà rispettare i limiti previsti all’art. 2.12 della parte seconda per gli accumulatori pressostatici. Al fine di evitare il cumulo degli impatti derivanti dalla concentrazione degli impianti, la realizzazione degli stessi nell’ambito del territorio comunale è limitata ad un solo impianto della potenza massima di 250 kw . Ai sensi dell’art. 423 della Legge 266/2005, l’azienda agricola richiedente l’autorizzazione dovrà produrre i bilanci societari e/o le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi al fine di dimostrare di esercitare una attività agricola che rimanga prevalente rispetto alla futura attività commerciale/industriale/energetica. L’altezza massima dell’impianto non potrà superare i 7,5 mt; pertanto, ai fini della mitigazione visiva, sarà necessario prevedere su tutto il perimetro dell’area d’intervento, una fascia verde composta da due file sfalsate di alberi, distanti 6 mt l’una dall’altra ed ogni filare dovrà essere composto da alberature di altezza non inferiore a 4 mt da terra al momento dell’impianto, con circonferenza del tronco di 20 cm. misurato ad 1,00 mt da terra; occorrerà inoltre piantumare arbusti “a macchia” di specie autoctone miste, per una superficie non inferiore a metà della superficie occupata dall’impianto, mediante una fascia arborea ed arbustiva con alberi di altezza non inferiore a 4 mt da terra, con circonferenza del tronco di 20 cm. misurato ad 1 mt da terra; lungo i filari, tra un albero e l’altro, devono essere previste anche piante arbustive di specie autoctone ad una distanza di 4 mt l’una dall’altra. Per quanto riguarda le alberature, le specie da prevedere dovranno essere per almeno il 40% pioppi neri (populus nigra) di sesso maschile, mentre per il restante 60% si prescrivono alberature di specie autoctone miste quali acero campestre (acer campestre), bagolari (celtis australis) e frassini meridionali (fraxinus angustifolia). Per quanto riguarda le piante 2 arbustive le specie da prevedere dovranno essere viburno lucido (viburnum lucidum), nocciolo (corylus avellana) ed alloro (laurus nobilis). Sia le piante arboree ed arbustive che il prato da prevedere sui rilevati dovranno essere dotati di impianto di irrigazione automatizzato (a pioggia per il prato e goccia a goccia per le piante). Per l’approvvigionamento idrico si prescrive sia da falda tramite la realizzazione di pozzo artesiano e/o da derivazioni del canale Emiliano Romagnolo (CER). In tali impianti, nelle more dell’emanazione del Decreto Ministeriale di cui all’art. 52 della Legge 134/2012 con cui saranno definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, il digestato, per poter essere sparso sui terreni, dovrà possedere le caratteristiche di fertilizzante come definite dal D.Lgs. 75/2010. Nel caso di utilizzo di reflui zootecnici, dovrà essere dimostrata la sussistenza delle condizioni previste dal DM 7/4/2006, dai Regolamenti CE 1069/2009 e 142/2011 e dalle relative Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7/2/2013 recepite dalla Regione Emilia Romagna con DGR 274/2013, per beneficiare della deroga dal regime dei rifiuti. Si richiama inoltre l’articolo 185 del D.Lgs. 152/2006 in merito all’utilizzo di eventuali sotto prodotti di origine animale (SOA). Le vasche di stoccaggio dovranno essere opportunamente coperte e non dovranno permettere l’emissione di ammoniaca. Il digestato dovrà in ogni modo essere pretrattato, secondo la direttiva nitrati dell’Unione Europea (91/676); per l’alta percentuale di azoto, il digestato, per essere spargibile nei campi per fert-irrigazione, necessita di un trattamento del refluo da cui è indispensabile la rimozione dei solidi sospesi; la frazione liquida che ne deriva deve essere sottoposta prima ad un processo di strippaggio e poi ad un trattamento di concentrazione in un impianto di ultrafiltrazione/nanofiltrazione per l’abbattimento dell’alta concentrazione di metalli pesanti e per il successivo scarico alla rete fognaria, purchè non costituisca alcun problema conseguente alle portate scaricate. L’impianto dovrà risultare non visibile dalla viabilità pubblica, e da edifici di valore storico architettonico purchè accessibili al pubblico. Riteniamo inoltre imprescindibile Salvaguardia (sostituita alinea comma 1, modificate lett. a) e lett. b) del comma 1, e sostituito comma 2 da art. 18 L.R. 6 luglio 2009 n. 6) 1. A decorrere dalla data di adozione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica disciplinati dalla presente legge e delle relative varianti, le amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione in merito: a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni dei piani adottati o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione; b) all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le previsioni del piano adottato. 2. Salvo diversa previsione di legge, la sospensione di cui al comma 1 opera fino alla data di entrata in vigore del piano e comunque per non oltre tre anni dalla data di adozione ovvero cinque anni se lo strumento, entro un anno dall'adozione, è trasmesso ai fini della formulazione delle riserve o delle osservazioni: a) alla Provincia, nel caso di piani comunali; b) alla Regione, nel caso di piani provinciali. Il Presidente Gianfranco Montaletti 3