LICEO LINGUISTICO - LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PERTITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE ANNO SCOLASTICO 2007/2008 Via Dei Papareschi 30/A - 00146 ROMA - tel: 5566375 - fax 065562789 www.colombaantonietti.com Le nostre motivazioni La Costituzione La struttura I principi fondamentali Le donne e la Costituzione La cittadinanza femminile I caratteri Il voto delle donne negli altri paesi La storia Le donne nelle società antiche La Costituzione nei paesi esteri Fine La Costituzione italiana ha 60 anni ma non li dimostra. Sicuramente, 60 anni di esperienza vissuta in una società completamente cambiata hanno messo in luce la necessità di un adeguamento della nostra carta costituzionale; tuttavia essa ha un indubbio ed altissimo valore umano, centrato sulla persona, che va mantenuto e sviluppato. Ci chiediamo se in questi 60 anni si sia effettivamente realizzato uno stato in cui: • il diritto garantisce la libertà dell’individuo nell’uguaglianza • non esistono più privilegi né discriminazioni • l’uguaglianza viene realizzata non solo sul piano individuale ma anche sociale. In particolare, ci chiediamo se questa uguaglianza si è pienamente realizzata tra uomo e donna in campo economico sociale e politico, ossia se sono state realizzate le “pari opportunità” di cui si parla da tempo e che sono al centro dei dibattiti politici. • Diritti e Doveri dei Cittadini • Struttura e Organizzazione dello Stato • Rapporti tra gli Organi statali • Rapporti tra Organi e Cittadino • COMPROMISSORIA perchè frutto dell’accordo fra i membri del Comitato di liberazione nazionale • VOTATA perchè espressione della volontà popolare • RIGIDA perchè difficilmente modificabile • LUNGA perché comprende l’organizzazione dello Stato, i principi basilari e i diritti fondamentali • SCRITTA perchè consacrata in un documento formale • LIBERALE perchè ribadisce il principio della proprietà privata • DEMOCRATICA perchè fondata sul principio della sovranità popolare • PRECETTIVE perchè hanno applicazione immediata • PROGRAMMATICHE perchè non sono immediatamente vincolanti e forniscono al Parlamento indicazioni per permettere l’attuazione del progetto Costituzione I PRINCIPI FONDAMENTALI DELINEANO LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELLA NOSTRA REPUBBLICA Lo Stato è per la persona; la sua azione deve tendere alla realizzazione della persona e non viceversa I PRINCIPI FONDAMENTALI DELINEANO LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELLA NOSTRA REPUBBLICA Il potere politico appartiene al popolo e deve essere esercitato garantendo l’effettiva partecipazione di tutti I PRINCIPI FONDAMENTALI DELINEANO LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELLA NOSTRA REPUBBLICA Lo Stato deve assicurare la libertà della persona come singolo e all’interno delle formazioni sociali I PRINCIPI FONDAMENTALI DELINEANO LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELLA NOSTRA REPUBBLICA Lo Stato garantisce l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, ma deve rimuovere anche gli ostacoli che ne impediscano l’affermazione Art. 1 Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art.3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali…… Art.3 ....È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art.4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Art.5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Art.7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Art. 10 L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Art. 10 Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Art. 11 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Art. 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. PARTE PRIMA (DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI) TITOLO PRIMO (RAPPORTI CIVILI ARTT. 13 – 28) TITOLO SECONDO (RAPPORTI ETICO-SOCIALI ARTT. 29 – 34) TITOLO TERZO (RAPPORTI ECONOMICI ARTT. 35 – 47) TITOLO QUARTO (RAPPORTI POLITICI ARTT. 48 – 54) PARTE SECONDA ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA TITOLO PRIMO IL PARLAMENTO SEZIONE PRIMA LE CAMERE ARTT. 55 - 69 TITOLO SECONDO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARTT. 83 – 91 SEZIONE SECONDA LA FORMAZIONE DELLE LEGGI ARTT. 70 - 82 SEZIONEPRIMA IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ARTT. 92 - 96 TITOLO TERZO IL GOVERNO SEZIONE SECONDA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ARTT. 97 – 98 TITOLO QUARTO LA MAGISTRATURA SEZIONE TERZA GLI ORGANI AUSILIARI ARTT. 99 - 100 SEZIONE PRIMA ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE ARTT. 101 - 110 TITOLO QUINTO LE REGIONI,, LE PROVINCE, I COMUNI ARTT. 114 - 133 SEZIONE SECONDA NORME SULLA GIURISDIZIONE ARTT. 111 - 113 TITOLO SESTO LE GARANZIE COSTTUZIONALI SEZIONE PRIMA LA CORTE COSTITUZIONALE ARTT. 134 - 137 SEZIONE SECONDA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE LEGGI COSTITUZIONALI ARTT. 138 - 139 • 1946 Riconoscimento del diritto di voto • 1975 Legge n. 151 del 19 Maggio - Riforma del diritto di famiglia • 1977 Legge pari opportunità nel lavoro e nella politica • 1978 Legge n. 194 - Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza • 1996 Legge n. 66 - Il reato di violenza sessuale diventa un reato contro la persona e non più reato contro la morale NON SI PUO’ Costringere la moglie a vivere nella residenza scelta solo dal marito: i coniugi, infatti, devono fissare la residenza della famiglia tenendo conto delle esigenze di entrambi. PUOI Far contare il tuo parere in tutte le decisioni che riguardano la famiglia, l’educazione dei figli, la tua stessa vita: la legge prevede piena parità tra i coniugi. NON SI PUO’ Denunciare la moglie (o il marito) per infedeltà ma l’infedeltà, se provata, può comunque rappresentare un motivo di addebito della responsabilità della eventuale separazione. NON SI PUO’ Escludere la donna dalle decisioni relative ai figli e privarla dei mezzi di sostentamento PUOI Rivolgerti al Giudice in caso di profondi dissensi con tuo marito sia sulla scelta della residenza famigliare che sull’educazione dei figli. PUOI Esercitare oggi la potestà sui figli che spetta in egual misura ad entrambi i coniugi NON SI PUO’ Escludere la donna dalla gestione anche solo economica della famiglia. Entrambi i coniugi collaborano ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro La storia costituzionale dell’Italia risale allo Statuto Albertino, concesso nel 1848 da Carlo Alberto ai sudditi del Regno di Sardegna, ed esteso nel 1861 a tutta l’Italia. Lo statuto era una carta flessibile, (cioè modificabile senza particolari procedure) e “ottriata” (ossia concessa dal sovrano). Poco tempo dopo la sua entrata in vigore, fu possibile portare l’Italia da monarchia costituzionale a monarchia parlamentare. Lo Statuto Albertino rimase in vigore fino all’emanazione dell’attuale Costituzione Repubblicana. LA COSTITUZIONE ITALIANA La costituzione italiana fu approvata dall’assemblea costituente il 22 dicembre 1947 da Enrico De Nicola, capo provvisorio dello Stato. È entrata in vigore il 1 gennaio del 1948. La storia della Costituzione può essere divisa in cinque periodi Primo periodo (1861/1922) Proclamazione dell’unità d’Italia ed estensione dello Statuto Albertino a tutto il Regno. Secondo periodo (1922/1943) Ha inizio con l’avvento del fascismo e termina con la sua caduta. Terzo periodo (1943/1946) Ha inizio con la caduta del fascismo e termina con l’avvento della repubblica. Quarto periodo (1946/1948) L’Assemblea Costituente lavora per redigere la nuova carta costituzionale. Quinto periodo (1948/2008) La Costituzione Italiana viene promulgata e dura fino ad oggi. EVOLUZIONE STORICA DELLA COSTITUZIONE IN ALCUNI PAESI ESTERI: STATI UNITI INGHILTERRA SPAGNA FRANCIA GERMANIA E NEL NOSTRO PAESE? STATI UNITI •1776 : Dichiarazione d’Indipendenza •1787: Emanazione della Costituzione •1794: Aggiunta degli emendamenti INGHILTERRA • • • • • • 1215: Magna Charta 1264: Parliament 1689: Bill of Rights 1701: Act of Settlement 1714: Development 1832: Reform Acts FRANCIA • 1789: Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del Cittadino • 1791: Costituzione • 1793: Costituzione dell’anno I • 1795:Costituzione dell’anno III • 1807: Codice napoleonico • 1870: II Repubblica SPAGNA • • • • • • 1812: Costituzione di Cadice 1874: I Repubblica 1931: II Repubblica: Nuova Costituzione 1939: Franchismo 1975: Leggi fondamentali 1975: Monarchia GERMANIA • • • • 1871: Regno di Germania 1919: Repubblica Weimar 1933: Nazismo 1949: Costituzione IN ITALIA… DOBBIAMO ASPETTARE IL 1848 Diritto di famiglia È una branca del diritto privato che disciplina i rapporti familiari in genere: parentela e affinità, matrimonio, i rapporti personali fra i coniugi, i rapporti patrimoniali nella famiglia, la filiazione, i rapporti fra genitori e figli, la separazione e il divorzio. L'art. 29 "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare". L'art. 30 "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità“. "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Art. 31 Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo“. Da queste tre disposizioni costituzionali si possono desumere alcuni principi: Il principio di autonomia della famiglia Il principio di tutela dei figli nati fuori dal matrimonio Il principio dell'autonomia educativa Il principio del sostegno pubblico ai compiti educativi della famiglia Il principio di uguaglianza fra i coniugi RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA Il 2 giugno 1946 l’Italia dopo il ventennio di dittatura fascista scelse la Repubblica. Per la prima volta le donne conquistarono il diritto di voto. Con queste elezioni iniziò la ricostruzione della democrazia che portò sviluppo e benessere. Per la prima volta furono chiamate alle urne oltre 14 milioni di italiane, il 53% dell’elettorato. Votarono in 12 milioni. Il voto delle donne fu decisivo per la scelta della Repubblica. Le candidate all’assemblea costituente erano state partigiane, militanti nei partiti perseguitate durante il fascismo o esiliate; esponenti dei movimenti cattolici e popolari. Su 556 deputati, 21 furono le donne elette: 9 democristiane, 9 comuniste, 2 socialiste e 1 della lista “uomo qualunque”. Con la legge n. 66 del 1996 il reato di violenza sessuale non è più un reato contro la morale ma contro la persona Malgrado la legge… “LA DONNA E LA SUA DIGNITA’ VIOLATA” “IO, SFUGGITA ALLE BOTTE DELL’UOMO CHE AMAVO” (La repubblica 28/11/07) “LA STRAGE DELLE INNOCENTI” IN DODICI MESI UN MILIONE DI DONNE NEL MONDO HA SUBITO VIOLENZE. PER LE PIU’ GIOVANI ANCORA OGGI E’ QUESTA LA PRIMA CAUSA DI MORTE. (La Repubblica 28/11/07) “TREDICI STUPRI AL GIORNO MA POCHE DENUNCE” (La Repubblica, 20/04/08) La Costituzione all’art. 37 recita: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni del lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. […]” Il primo comma afferma il principio della parità fra lavoratori e lavoratrici, per quanto riguarda la retribuzione e le condizioni di lavoro e carriera. L'attuazione di questo principio ha dovuto, però, attendere la legge 903/1977, che vieta ogni discriminazione nell'assunzione e nella progressione di carriera. Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella carriera (legge 9 dicembre 1977, n. 903) ART. 29 E' vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera. Legge n. 25 del 10 Aprile 1991 ART. 1 Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare, l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità. La legge 1204/1971 tutela la lavoratrice madre, prevedendo cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavoro in caso di gravidanza e parto, e il diritto a permessi per accudire al bambino (permessi estesi anche al padre). EPPURE LA COSTITUZIONE CI AVEVA GIA’ PENSATO Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. “E’ QUESTA LA GRANDE SCOMMESSA DI OGNI STATO” “ IL LAVORO” Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. MA IN REALTA’… “INFORTUNI SUL LAVORO” “UN’ALTRA STRAGE SUL LAVORO,QUATTRO MORTI IN UN GIORNO” (Il Corriere della Sera, 01/04/08) “DUE AGRICOLTORI TRAVOLTI DALLE LORO MACCHINE SUI CAMPI” (Il Corriere della Sera, 01/04/08 ) “DUE EDILI PRECIPITANO DALL’IMPALCATURA DA VENTI METRI” (Il Tempo, 01/04/08) “Cala la disoccupazione ma crescono i precari” (L’Espresso Marzo 2008) “ Giovani e lavoro: c’era una volta il posto fisso” (La Repubblica 26/03/08) “Salari in Italia più bassi che in Spagna e Grecia” (Il Corriere della Sera 26/03/08) “MENO CASE PER GIOVANI COPPIE E IMMIGRATI” (La Repubblica, 21/11/07) “DOPO IL PUGNO DURO CON I LAVAVETRI, ORA FIRENZE DICE BASTA AI MENDICANTI…” (Ansa,01/04/08) Aristotele: “tra gli animali, l’uomo ha il cervello più grande in rapporto alle sue dimensioni e tra gli uomini i maschi l’hanno più grande delle femmine” Le donne non avevano i diritti dei cittadini ed erano obbligate alla funzione domestica e familiare. San Paolo: “Le donne nelle riunioni tacciano perché non è stata affidata a loro la missione di parlare, ma stiano sottomesse. Se vogliono essere istruite in qualcosa interroghino i loro mariti a casa, perché è indecoroso che una donna parli all’assemblea”. La natura femminile era inferiore a quella dell’uomo e trovava la sua migliore espressione nel matrimonio e nella totale dedizione a Dio. Con la proposta di una “dichiarazione della donna e dei diritti della cittadina”, Olympe De Gouges rivendicò l’estensione alle donne dei diritti naturali dell’uomo. Il codice Napoleonico riteneva che il compito della donna fosse quello di fare figli e definiva la donna come proprietà dell’uomo. Codice napoleonico - Nome con cui è conosciuto il Code Civil des Français, il codice di diritto civile francese promulgato nel marzo 1804. Frutto di un lavoro cominciato già in età rivoluzionaria, entrò in vigore nel 1806. L'anno successivo fu chiamato Code Napoléon, in omaggio all'imperatore Napoleone I, che in seguito lo estese a tutti i territori posti sotto l'egida francese. Il movimento delle suffragette riunì donne di diversa classe sociale e di diversa istruzione attorno al comune obiettivo del diritto di voto. Il fascismo, in quanto regime militarista, esalta il ruolo della donna come procreatrice, centro del focolare, sostegno del marito in posizione subalterna. “I popoli delle culle vuote non possono conquistare un impero... Hanno diritto all’impero i popoli fecondi, quelli che hanno l’orgoglio di propagandare la loro razza sulla faccia della terra, i popoli virili nel senso letterale della parola” Da papa Leone XIII (enciclica Rerum Novarum del 1891) a Pio XI (enciclica Quadragesimo Anno del 1931): “Le donne fatte da natura per i lavori domestici, prestino l’opera loro in casa o nelle vicinanze della casa… esercitare un’arte lucrativa fuori dalle pareti domestiche è un pessimo disordine, che si deve con ogni mezzo eliminare”. 1946: le donne al voto In Italia le donne esercitarono per la prima volta il diritto di voto a partire dalle elezioni amministrative che si tennero fra marzo e aprile 1946. Il 2 giugno dello stesso anno si recarono di nuovo alle urne per il referendum monarchia – repubblica e l’elezione dell’Assemblea Costituente. È un fatto interiore, e come, quello del 2 giugno, quando di sera, in una cabina di legno povero e con in mano un lapis e due schede, mi trovai all’improvviso di fronte a me, cittadino. Confesso che mi mancò il cuore e mi venne l’impulso di fuggire. Non che non avessi un’idea sicura, anzi, ma mi parvero da rivedere tutte le ragioni che mi avevano portato a quest’idea, alla quale mi pareva di non aver diritto perché non abbastanza ragionata, coscienziosa, pura. Mi parve solo di essere immessa in quel momento in una corrente limpida di verità e il gesto che stavo per fare e che avrebbe avuto una conseguenza diretta mi sgomentava. Fu un momento di smarrimento: lo risolsi accettandolo, la mia idea ritornò mia, come rassicurandomi. Dalla testimonianza di M. Bellonci in D. Dell’Orco (a cura di), Oltre il suffragio – il problema della cittadinanza nella storia e nella politica delle donne, ed. Comune di Modena, Assessorato alla cultura, Modena 1997 Il primo Stato al mondo a concedere il diritto di voto alle donne fu il Wyoming, nel 1869; tale diritto fu esteso a tutte le statunitensi con la Costituzione americana entrata in vigore nel 1920. La Nuova Zelanda fu il primo paese in assoluto a riconoscere a livello nazionale il diritto di voto nel 1893; lo seguì l’Australia nel 1903. Le finlandesi furono le prime europee a raggiungere il traguardo nel 1907 cui seguirono le danesi nel 1908 e le norvegesi nel 1912. Durante la rivoluzione, il governo provvisorio sovietico approvò il diritto di voto nel 1918. In Gran Bretagna, con il movimento delle suffragette e il lavoro svolto dalle donne durante la prima guerra mondiale, le inglesi sopra i trent’anni e con reddito, ottennero il diritto al voto municipale nel 1869. La piena uguaglianza fu raggiunta solo nel 1928. In Francia le donne ottennero il voto nel 1944. E in Svizzera? Nel 1971. Nonostante siamo nel 2008 il rapporto uomodonna è ancora troppo sbilanciato. Anche nella famiglia la parità è un miraggio. Lo stesso diritto alle pari opportunità, sempre conclamato, è ben lontano dall'essere realizzato. Ancora oggi, purtroppo, c'è una scarsa presenza femminile nelle posizioni decisionali. Questo è sicuramente un limite della nostra società. WWW.PROGETTOCOSTITUZIONE.NET WWW.WIKIPEDIA.IT (costituzione italiana, diritti fondamentali) WWW.ANSA.IT WWW.ILTEMPO.IT WWW.LAREPUBBLICA.IT WWW.ILCORRIEREDELLASERA.IT WWW.MINISTERODELLEPARIOPPORTUNITA.IT WWW.DEVIANTART.COM WWW.DI-ELLE.ADVANCYS.IT WWW.PARIOPPORTUNITA.GOV.IT WWW.LEDONNEDELLAREPUBBLICA.IT WWW.ITALIA-LIBERAZIONE.IT WWW.UNIONEFEMMINILE.IT Hanno partecipato… La classe 5°T Lorenzo Alegiani Alessandra Amati Sofia Baggiani Giulia Campisano Leonardo Ciasco Alessandro Ciccone Karen Di Cori Luca Di Francesco Ilaria Dragone Paolo Droghini Massimo Frateily Daniele Grossi Vanessa Leardini Massimiliano Martire Alessandro Misuri Angelica Osorio Gabriele Sarrica Simone Savino Eleonora Sciarrone La classe 2°I Eleonora Aleandri Valentina Ceravolo Alessandro Cervelli Giada Cipriani Lyndon Covu Merlin Eleonora Cubellotti Giuseppe Durante Emmalind Rose Leycano Chiara Lorenzoni Giulia Lugari Marta Machnowska Giorgia Maggioli Noemi Magni Marisa Graciela Martinez Leon Martina Maugeri Sharon Paparetti Francesca Parisi Giulia Rosa Ilaria Santoro Monia Saraceni Martina Taddei … in particolare hanno collaborato: Le docenti Simonetta Moreschi (Referente) Ascensina Evangelista Ada Filomena Moscarella Giuseppina Pezziniti Consulenza Tecnica Luca Di Francesco Eleonora Sciarrone Animazione Lorenzo Alegiani Paolo Droghini Vanessa Leardini Eleonora Sciarrone Angelica Osorio Giulia Campisano Vignettista Naomi Moro (classe 1aI) Gruppo Redazionale Lorenzo Alegiani Sofia Baggiani Giulia Campisano Alessandro Ciccone Karen Di Cori