LICEO LINGUISTICO - LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO
PERTITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE
ANNO SCOLASTICO 2007/2008
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Le nostre motivazioni
La Costituzione
La struttura
I principi
fondamentali
Le donne
e la Costituzione
La cittadinanza
femminile
I caratteri
Il voto delle donne
negli altri paesi
La storia
Le donne nelle
società antiche
La Costituzione
nei paesi esteri
Fine
La Costituzione italiana ha 60 anni ma non
li dimostra.
Sicuramente, 60 anni di esperienza
vissuta in una società completamente
cambiata hanno messo in luce la necessità
di un adeguamento della nostra carta
costituzionale; tuttavia essa ha un
indubbio ed altissimo valore umano,
centrato sulla persona, che va mantenuto
e sviluppato.
Ci chiediamo se in questi 60 anni si sia
effettivamente realizzato uno stato in cui:
• il diritto garantisce la libertà dell’individuo
nell’uguaglianza
• non esistono più privilegi né discriminazioni
• l’uguaglianza viene realizzata non solo sul piano
individuale ma anche sociale.
In particolare, ci chiediamo se questa
uguaglianza si è pienamente realizzata
tra uomo e donna in campo economico
sociale e politico, ossia se sono state
realizzate le “pari opportunità” di cui
si parla da tempo e che sono al centro
dei dibattiti politici.
• Diritti e Doveri
dei Cittadini
• Struttura e
Organizzazione
dello Stato
• Rapporti tra gli
Organi statali
• Rapporti tra
Organi e Cittadino
• COMPROMISSORIA perchè frutto dell’accordo
fra i membri del Comitato di liberazione nazionale
• VOTATA perchè espressione della volontà
popolare
• RIGIDA perchè difficilmente modificabile
• LUNGA perché comprende l’organizzazione dello
Stato, i principi basilari e i diritti fondamentali
• SCRITTA perchè consacrata in un documento
formale
• LIBERALE perchè ribadisce il principio della
proprietà privata
• DEMOCRATICA perchè fondata sul principio della
sovranità popolare
• PRECETTIVE perchè hanno
applicazione immediata
• PROGRAMMATICHE perchè non
sono immediatamente vincolanti e
forniscono al Parlamento indicazioni
per permettere l’attuazione del
progetto Costituzione
I PRINCIPI FONDAMENTALI
DELINEANO LE CARATTERISTICHE
FONDAMENTALI DELLA NOSTRA REPUBBLICA
Lo Stato è per la persona; la sua
azione deve tendere alla
realizzazione della persona e non
viceversa
I PRINCIPI FONDAMENTALI
DELINEANO LE CARATTERISTICHE
FONDAMENTALI DELLA NOSTRA REPUBBLICA
Il potere politico appartiene al popolo
e deve essere esercitato garantendo
l’effettiva partecipazione di tutti
I PRINCIPI FONDAMENTALI
DELINEANO LE CARATTERISTICHE
FONDAMENTALI DELLA NOSTRA REPUBBLICA
Lo Stato deve assicurare la libertà
della persona come singolo e
all’interno delle formazioni sociali
I PRINCIPI FONDAMENTALI
DELINEANO LE CARATTERISTICHE
FONDAMENTALI DELLA NOSTRA REPUBBLICA
Lo Stato garantisce l’uguaglianza dei
cittadini davanti alla legge, ma deve
rimuovere anche gli ostacoli che ne
impediscano l’affermazione
Art. 1
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove
si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e
sociale.
Art.3
Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali……
Art.3
....È compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica
e sociale del Paese.
Art.4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione
che concorra al progresso materiale o spirituale della
società.
Art.5
La Repubblica, una
e indivisibile,
riconosce e
promuove le
autonomie locali;
attua nei servizi
che dipendono dallo
Stato il più ampio
decentramento
amministrativo;
adegua i principi ed
i metodi della sua
legislazione alle
esigenze
dell'autonomia e del
decentramento.
Art.7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono
regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di
revisione costituzionale.
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge.Le
confessioni religiose diverse dalla
cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non
contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano.I loro rapporti con lo Stato
sono regolati per legge sulla base di
intese con le relative rappresentanze.
Art. 9
La Repubblica
promuove lo sviluppo
della cultura e la
ricerca scientifica e
tecnica. Tutela il
paesaggio e il
patrimonio storico e
artistico della
Nazione.
Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute. La
condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in
conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Art. 10
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della
Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è
ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di
offesa alla libertà degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il
tricolore italiano: verde, bianco e
rosso, a tre bande verticali di eguali
dimensioni.
PARTE PRIMA
(DIRITTI
E
DOVERI
DEI CITTADINI)
TITOLO
PRIMO
(RAPPORTI
CIVILI
ARTT. 13 – 28)
TITOLO
SECONDO
(RAPPORTI
ETICO-SOCIALI
ARTT. 29 – 34)
TITOLO
TERZO
(RAPPORTI
ECONOMICI
ARTT. 35 – 47)
TITOLO
QUARTO
(RAPPORTI
POLITICI
ARTT. 48 – 54)
PARTE SECONDA
ORDINAMENTO
DELLA
REPUBBLICA
TITOLO PRIMO
IL PARLAMENTO
SEZIONE PRIMA
LE CAMERE
ARTT. 55 - 69
TITOLO SECONDO
IL PRESIDENTE
DELLA
REPUBBLICA
ARTT. 83 – 91
SEZIONE SECONDA
LA FORMAZIONE
DELLE LEGGI
ARTT. 70 - 82
SEZIONEPRIMA
IL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
ARTT. 92 - 96
TITOLO TERZO
IL GOVERNO
SEZIONE SECONDA
LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
ARTT. 97 – 98
TITOLO QUARTO
LA MAGISTRATURA
SEZIONE TERZA
GLI ORGANI
AUSILIARI
ARTT. 99 - 100
SEZIONE PRIMA
ORDINAMENTO
GIURISDIZIONALE
ARTT. 101 - 110
TITOLO QUINTO
LE REGIONI,,
LE PROVINCE,
I COMUNI
ARTT. 114 - 133
SEZIONE SECONDA
NORME SULLA
GIURISDIZIONE
ARTT. 111 - 113
TITOLO SESTO
LE GARANZIE
COSTTUZIONALI
SEZIONE PRIMA
LA CORTE
COSTITUZIONALE
ARTT. 134 - 137
SEZIONE SECONDA
REVISIONE DELLA
COSTITUZIONE
LEGGI
COSTITUZIONALI
ARTT. 138 - 139
• 1946 Riconoscimento del diritto di voto
• 1975 Legge n. 151 del 19 Maggio - Riforma del
diritto di famiglia
• 1977 Legge pari opportunità nel lavoro e nella
politica
• 1978 Legge n. 194 - Norme per la tutela
sociale della maternità e sull’interruzione
volontaria della gravidanza
• 1996 Legge n. 66 - Il reato di violenza
sessuale diventa un reato contro la persona e
non più reato contro la morale
NON SI PUO’
Costringere la moglie
a vivere nella
residenza scelta solo
dal marito: i coniugi,
infatti, devono fissare
la residenza della
famiglia tenendo
conto delle esigenze
di entrambi.
PUOI
Far contare il tuo
parere in tutte le
decisioni che
riguardano la
famiglia, l’educazione
dei figli, la tua stessa
vita: la legge prevede
piena parità tra i
coniugi.
NON SI PUO’
Denunciare la moglie
(o il marito) per
infedeltà ma l’infedeltà,
se provata, può
comunque
rappresentare un
motivo di addebito
della responsabilità
della eventuale
separazione.
NON SI PUO’
Escludere la
donna dalle
decisioni relative
ai figli e privarla
dei mezzi di
sostentamento
PUOI
Rivolgerti al
Giudice in caso di
profondi dissensi
con tuo marito sia
sulla scelta della
residenza
famigliare che
sull’educazione
dei figli.
PUOI
Esercitare oggi la
potestà sui figli
che spetta in
egual misura ad
entrambi i coniugi
NON SI PUO’
Escludere la
donna dalla
gestione anche
solo economica
della famiglia.
Entrambi i coniugi
collaborano ai
bisogni della
famiglia, ciascuno
in relazione alle
proprie sostanze e
alla propria
capacità di lavoro
La storia costituzionale
dell’Italia risale allo Statuto
Albertino, concesso nel 1848
da Carlo Alberto ai sudditi del
Regno di Sardegna, ed esteso
nel 1861 a tutta l’Italia.
Lo statuto era una carta
flessibile, (cioè modificabile
senza particolari procedure) e
“ottriata” (ossia concessa dal
sovrano).
Poco tempo dopo la
sua entrata in vigore,
fu possibile portare
l’Italia da monarchia
costituzionale a
monarchia
parlamentare.
Lo Statuto Albertino
rimase in vigore fino
all’emanazione dell’attuale
Costituzione Repubblicana.
LA COSTITUZIONE ITALIANA
La costituzione italiana fu approvata dall’assemblea
costituente il 22 dicembre 1947 da Enrico De
Nicola, capo provvisorio dello Stato.
È entrata in vigore il 1 gennaio del 1948.
La storia
della Costituzione
può essere divisa in
cinque periodi
Primo periodo
(1861/1922)
Proclamazione
dell’unità
d’Italia ed
estensione
dello Statuto
Albertino a
tutto il Regno.
Secondo periodo
(1922/1943)
Ha inizio con
l’avvento del
fascismo e termina
con la sua caduta.
Terzo periodo
(1943/1946)
Ha inizio con la
caduta del
fascismo e
termina con
l’avvento della
repubblica.
Quarto periodo
(1946/1948)
L’Assemblea
Costituente lavora
per redigere la
nuova carta
costituzionale.
Quinto periodo
(1948/2008)
La
Costituzione
Italiana
viene
promulgata
e dura fino
ad oggi.
EVOLUZIONE STORICA
DELLA COSTITUZIONE IN
ALCUNI PAESI ESTERI:
STATI UNITI
INGHILTERRA
SPAGNA
FRANCIA
GERMANIA
E NEL NOSTRO PAESE?
STATI UNITI
•1776 : Dichiarazione d’Indipendenza
•1787: Emanazione della Costituzione
•1794: Aggiunta degli emendamenti
INGHILTERRA
•
•
•
•
•
•
1215: Magna Charta
1264: Parliament
1689: Bill of Rights
1701: Act of Settlement
1714: Development
1832: Reform Acts
FRANCIA
• 1789: Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del
Cittadino
• 1791: Costituzione
• 1793: Costituzione dell’anno I
• 1795:Costituzione dell’anno III
• 1807: Codice napoleonico
• 1870: II Repubblica
SPAGNA
•
•
•
•
•
•
1812: Costituzione di Cadice
1874: I Repubblica
1931: II Repubblica: Nuova Costituzione
1939: Franchismo
1975: Leggi fondamentali
1975: Monarchia
GERMANIA
•
•
•
•
1871: Regno di Germania
1919: Repubblica Weimar
1933: Nazismo
1949: Costituzione
IN ITALIA…
DOBBIAMO ASPETTARE
IL 1848
Diritto di famiglia
È una branca del diritto privato che disciplina i
rapporti familiari in genere: parentela e
affinità, matrimonio, i rapporti personali fra i
coniugi, i rapporti patrimoniali nella famiglia, la
filiazione, i rapporti fra genitori e figli, la
separazione e il divorzio.
L'art. 29
"La Repubblica riconosce i diritti della famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio. Il
matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla
legge a garanzia dell'unità familiare".
L'art. 30
"È dovere e diritto dei
genitori mantenere, istruire
ed educare i figli, anche se
nati fuori dal matrimonio.
Nei casi di incapacità dei
genitori, la legge provvede a
che siano assolti i loro
compiti. La legge assicura ai
figli nati fuori dal
matrimonio ogni tutela
giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei
membri della famiglia
legittima. La legge detta le
norme e i limiti per la
ricerca della paternità“.
"La Repubblica agevola con misure economiche e
altre provvidenze la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi, con particolare
riguardo alle famiglie numerose.
Art. 31
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo“.
Da queste tre
disposizioni
costituzionali si
possono desumere
alcuni principi:
Il principio di autonomia della famiglia
Il principio di tutela
dei figli nati fuori dal matrimonio
Il principio dell'autonomia educativa
Il principio del sostegno pubblico
ai compiti educativi della famiglia
Il principio di uguaglianza fra i coniugi
RIFORMA
DEL DIRITTO DI
FAMIGLIA
Il 2 giugno 1946 l’Italia dopo il ventennio di dittatura
fascista scelse la Repubblica. Per la prima volta le donne
conquistarono il diritto di voto. Con queste elezioni iniziò
la ricostruzione della democrazia che portò sviluppo e
benessere.
Per la prima volta furono chiamate alle urne oltre 14
milioni di italiane, il 53% dell’elettorato. Votarono in 12
milioni. Il voto delle donne fu decisivo per la scelta della
Repubblica. Le candidate all’assemblea costituente erano
state partigiane, militanti nei partiti perseguitate
durante il fascismo o esiliate; esponenti dei movimenti
cattolici e popolari.
Su 556 deputati, 21 furono le donne elette: 9
democristiane, 9 comuniste, 2 socialiste e 1 della
lista “uomo qualunque”.
Con la legge n. 66 del 1996 il
reato di violenza sessuale non è
più un reato contro la morale
ma contro la persona
Malgrado la legge…
“LA DONNA E LA SUA
DIGNITA’ VIOLATA”
“IO, SFUGGITA ALLE BOTTE DELL’UOMO CHE
AMAVO”
(La repubblica 28/11/07)
“LA STRAGE DELLE INNOCENTI”
IN DODICI MESI UN MILIONE DI DONNE NEL MONDO HA
SUBITO VIOLENZE. PER LE PIU’ GIOVANI ANCORA OGGI E’
QUESTA LA PRIMA CAUSA DI MORTE.
(La Repubblica 28/11/07)
“TREDICI STUPRI AL GIORNO MA POCHE DENUNCE”
(La Repubblica, 20/04/08)
La Costituzione all’art. 37 recita:
“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a
parità di lavoro, le stesse retribuzioni che
spettano al lavoratore. Le condizioni del lavoro
devono consentire l'adempimento della sua
essenziale funzione familiare e assicurare alla
madre e al bambino una speciale adeguata
protezione. […]”
Il primo comma afferma il principio della parità
fra lavoratori e lavoratrici, per quanto riguarda la
retribuzione e le condizioni di lavoro e carriera.
L'attuazione di questo principio ha dovuto, però,
attendere la legge 903/1977, che vieta ogni
discriminazione nell'assunzione e nella
progressione di carriera.
Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella carriera
(legge 9 dicembre 1977, n. 903)
ART. 29
E' vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per
quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle
mansioni e la progressione nella carriera.
Legge n. 25 del 10 Aprile 1991
ART. 1
Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di
favorire l'occupazione
femminile e di realizzare, l'uguaglianza sostanziale tra uomini e
donne nel lavoro, anche mediante
l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al
fine di rimuovere gli ostacoli che
di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.
La legge 1204/1971 tutela la lavoratrice
madre, prevedendo cinque mesi di
astensione obbligatoria dal lavoro in caso
di gravidanza e parto, e il diritto a
permessi per accudire al bambino
(permessi estesi anche al padre).
EPPURE
LA COSTITUZIONE
CI AVEVA GIA’ PENSATO
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
“E’ QUESTA LA
GRANDE
SCOMMESSA DI
OGNI STATO”
“ IL LAVORO”
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni
che rendano effettivo questo diritto. Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo
le proprie possibilità e la propria scelta,
un'attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della
società.
MA IN REALTA’…
“INFORTUNI SUL
LAVORO”
“UN’ALTRA STRAGE SUL LAVORO,QUATTRO
MORTI IN UN GIORNO”
(Il Corriere della Sera, 01/04/08)
“DUE AGRICOLTORI TRAVOLTI DALLE LORO
MACCHINE SUI CAMPI”
(Il Corriere della Sera, 01/04/08 )
“DUE EDILI PRECIPITANO DALL’IMPALCATURA DA
VENTI METRI”
(Il Tempo, 01/04/08)
“Cala la disoccupazione ma crescono i precari”
(L’Espresso Marzo 2008)
“ Giovani e lavoro: c’era una volta il posto fisso”
(La Repubblica 26/03/08)
“Salari in Italia più bassi che in Spagna e Grecia”
(Il Corriere della Sera 26/03/08)
“MENO CASE PER GIOVANI COPPIE E
IMMIGRATI”
(La Repubblica, 21/11/07)
“DOPO IL PUGNO DURO CON I
LAVAVETRI, ORA FIRENZE DICE
BASTA AI MENDICANTI…”
(Ansa,01/04/08)
Aristotele: “tra gli animali, l’uomo ha il cervello
più grande in rapporto alle sue dimensioni e tra gli
uomini i maschi l’hanno più grande delle femmine”
Le donne non avevano i diritti dei cittadini ed
erano obbligate alla funzione domestica e
familiare.
San Paolo: “Le donne nelle
riunioni tacciano perché non è
stata affidata a loro la
missione di parlare, ma stiano
sottomesse. Se vogliono essere
istruite in qualcosa
interroghino i loro mariti a
casa, perché è indecoroso che
una donna parli
all’assemblea”.
La natura
femminile era
inferiore a quella
dell’uomo e
trovava la sua
migliore
espressione nel
matrimonio e
nella totale
dedizione a Dio.
Con la proposta di una “dichiarazione della
donna e dei diritti della cittadina”, Olympe De
Gouges rivendicò l’estensione alle donne dei
diritti naturali dell’uomo.
Il codice Napoleonico
riteneva che il compito
della donna fosse quello
di fare figli e definiva la
donna come proprietà
dell’uomo.
Codice napoleonico - Nome con cui è conosciuto il Code Civil des Français, il
codice di diritto civile francese promulgato nel marzo 1804. Frutto di un lavoro
cominciato già in età rivoluzionaria, entrò in vigore nel 1806. L'anno successivo fu
chiamato Code Napoléon, in omaggio all'imperatore Napoleone I, che in seguito lo
estese a tutti i territori posti sotto l'egida francese.
Il movimento
delle suffragette
riunì donne di
diversa classe
sociale e di
diversa istruzione
attorno al
comune obiettivo
del diritto di
voto.
Il fascismo, in quanto regime
militarista, esalta il ruolo della donna
come procreatrice, centro del
focolare, sostegno del marito in
posizione subalterna.
“I popoli delle culle vuote non possono
conquistare un impero... Hanno diritto
all’impero i popoli fecondi, quelli che
hanno l’orgoglio di propagandare la loro
razza sulla faccia della terra, i popoli virili
nel senso letterale della parola”
Da papa Leone
XIII (enciclica
Rerum Novarum
del 1891) a Pio
XI (enciclica
Quadragesimo
Anno del 1931):
“Le donne fatte da natura per i lavori domestici, prestino l’opera loro
in casa o nelle vicinanze della casa… esercitare un’arte lucrativa
fuori dalle pareti domestiche è un pessimo disordine, che si deve con
ogni mezzo eliminare”.
1946: le donne al voto
In Italia le donne
esercitarono per la prima
volta il diritto di voto a
partire dalle elezioni
amministrative che si
tennero fra marzo e aprile
1946.
Il 2 giugno dello stesso anno
si recarono di nuovo alle
urne per il referendum
monarchia – repubblica e
l’elezione dell’Assemblea
Costituente.
È un fatto interiore, e come, quello del
2 giugno, quando di sera, in una cabina
di legno povero e con in mano un lapis
e due schede, mi trovai all’improvviso
di fronte a me, cittadino. Confesso che
mi mancò il cuore e mi venne l’impulso
di fuggire. Non che non avessi un’idea
sicura, anzi, ma mi parvero da rivedere
tutte le ragioni che mi avevano portato
a quest’idea, alla quale mi pareva di
non aver diritto perché non abbastanza
ragionata, coscienziosa, pura. Mi parve
solo di essere immessa in quel momento
in una corrente limpida di verità e il
gesto che stavo per fare e che avrebbe
avuto una conseguenza diretta mi
sgomentava. Fu un momento di
smarrimento: lo risolsi accettandolo, la
mia idea ritornò mia, come
rassicurandomi.
Dalla testimonianza di M. Bellonci in D.
Dell’Orco (a cura di), Oltre il suffragio –
il problema della cittadinanza nella storia
e nella politica delle donne, ed. Comune
di Modena, Assessorato alla cultura,
Modena 1997
Il primo Stato al mondo a concedere il diritto di voto alle donne fu il
Wyoming, nel 1869; tale diritto fu esteso a tutte le statunitensi con la
Costituzione americana entrata in vigore nel 1920.
La Nuova Zelanda fu il primo paese in assoluto a riconoscere a livello
nazionale il diritto di voto nel 1893; lo seguì l’Australia nel 1903.
Le finlandesi furono le prime europee a raggiungere il traguardo nel 1907
cui seguirono le danesi nel 1908 e le norvegesi nel 1912.
Durante la rivoluzione, il governo provvisorio sovietico approvò il diritto
di voto nel 1918.
In Gran Bretagna, con il movimento delle suffragette e il lavoro svolto
dalle donne durante la prima guerra mondiale, le inglesi sopra i trent’anni
e con reddito, ottennero il diritto al voto municipale nel 1869. La piena
uguaglianza fu raggiunta solo nel 1928.
In Francia le donne ottennero il voto nel 1944.
E in Svizzera?
Nel 1971.
Nonostante siamo nel 2008 il rapporto uomodonna è ancora troppo sbilanciato.
Anche nella famiglia la parità è un miraggio.
Lo stesso diritto alle pari opportunità, sempre
conclamato, è ben lontano dall'essere
realizzato.
Ancora oggi, purtroppo, c'è una scarsa
presenza femminile nelle posizioni decisionali.
Questo è sicuramente un limite della nostra
società.
WWW.PROGETTOCOSTITUZIONE.NET
WWW.WIKIPEDIA.IT
(costituzione italiana, diritti fondamentali)
WWW.ANSA.IT
WWW.ILTEMPO.IT
WWW.LAREPUBBLICA.IT
WWW.ILCORRIEREDELLASERA.IT
WWW.MINISTERODELLEPARIOPPORTUNITA.IT
WWW.DEVIANTART.COM
WWW.DI-ELLE.ADVANCYS.IT
WWW.PARIOPPORTUNITA.GOV.IT
WWW.LEDONNEDELLAREPUBBLICA.IT
WWW.ITALIA-LIBERAZIONE.IT
WWW.UNIONEFEMMINILE.IT
Hanno partecipato…
La classe 5°T
Lorenzo Alegiani
Alessandra Amati
Sofia Baggiani
Giulia Campisano
Leonardo Ciasco
Alessandro Ciccone
Karen Di Cori
Luca Di Francesco
Ilaria Dragone
Paolo Droghini
Massimo Frateily
Daniele Grossi
Vanessa Leardini
Massimiliano Martire
Alessandro Misuri
Angelica Osorio
Gabriele Sarrica
Simone Savino
Eleonora Sciarrone
La classe 2°I
Eleonora Aleandri
Valentina Ceravolo
Alessandro Cervelli
Giada Cipriani
Lyndon Covu Merlin
Eleonora Cubellotti
Giuseppe Durante
Emmalind Rose Leycano
Chiara Lorenzoni
Giulia Lugari
Marta Machnowska
Giorgia Maggioli
Noemi Magni
Marisa Graciela Martinez Leon
Martina Maugeri
Sharon Paparetti
Francesca Parisi
Giulia Rosa
Ilaria Santoro
Monia Saraceni
Martina Taddei
… in particolare hanno collaborato:
Le docenti Simonetta Moreschi (Referente)
Ascensina Evangelista
Ada Filomena Moscarella
Giuseppina Pezziniti
Consulenza Tecnica Luca Di Francesco
Eleonora Sciarrone
Animazione Lorenzo Alegiani
Paolo Droghini
Vanessa Leardini
Eleonora Sciarrone
Angelica Osorio
Giulia Campisano
Vignettista Naomi Moro (classe 1aI)
Gruppo Redazionale Lorenzo Alegiani
Sofia Baggiani
Giulia Campisano
Alessandro Ciccone
Karen Di Cori
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