Eurocopter contro Ministero della Difesa e AgustaWestland:
un caso di scuola
Avv. Valentina Lener
3 dicembre 2011 – Roma, Avvocatura Generale dello Stato
Il contenzioso
 Contenzioso innanzi al Tar Lazio – Roma Rg. N. 5722/2011
 Ricorrente: Eurocopter
 Resistente: Ministero della Difesa
 Controinteressata: Agusta Westland
Fase cautelare definita con:
 ordinanza Tar Lazio n. 2814 del 28 luglio 2011
 confermata dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4444
del 10 ottobre 2011
Di cosa parliamo
Il contenzioso trae origine dall’acquisizione di 10 elicotteri di categoria
media, senza gara, ad opera del Ministero della Difesa – Direzione
Generale degli Armamenti, quale soluzione necessaria per consentire
l’espletamento dell’attività di ricerca e salvataggio (indicata
generalmente con la sigla SAR - Search and Rescue), “fortemente
pregiudicata dalla insufficiente disponibilità degli elicotteri HH-3F e
dalle molteplicità di attività operative civili e militari richieste”.
L’antefatto (1/3)
Il 23 ottobre 2008, in Francia, uno degli elicotteri HH-3F attualmente
in uso all’Amministrazione per il servizio SAR precipitava causando
la morte dell’intero equipaggio costituito da 8 persone.
L’antefatto (2/3)
 Successivamente si intensificano i controlli degli HH-3Fe se ne limita
il raggio d’azione e dunque l’operatività.
 La difficoltà nell’approvvigionamento delle pale riduce gli elicotteri
operativi a circa 5/6 su 30;
 lo Stato Maggiore dell’Aeronautica richiede formalmente alla
Direzione Generale degli Armamenti Aeronautici (Armaereo) di
avviare una procedura di urgenza per l’acquisizione di un certo
numero di elicotteri medi,
 Con la “lettera di mandato” del 27 settembre 2010, lo Stato
Maggiore chiarisce il Requisito Operativo (ROD) degli elicotteri
da acquisire.
L’antefatto (3/3)
 Con nota del 28 settembre 2010, la Direzione generale individua
un unico modello in grado di soddisfare le specifiche richieste:
l’elicottero AW-139 di Agusta s.p.a.
 In data 30 settembre 2010 il programma di acquisto viene
trasmesso alle Camere che esprimono parere favorevole.
 Il 10 novembre 2010, la Stazione appaltante pubblica su il “Sole
24ore” e “il Tempo” un avviso per manifestare interesse in
merito alla procedura per la “acquisizione di n. 10 nuovi elicotteri
di categoria media per l’espletamento della funzione SAR
militare”;
 Non essendo pervenute manifestazioni di interesse, in data 20
dicembre 2010, viene stipulato il contratto, poi approvato, con
decreto n. 280 del 29 dicembre 2010.
Le doglianze
Eurocopter, con ricorso depositato
il 1° luglio 2011, ha impugnato il
contratto di acquisto e gli atti ad
esso presupposti, contestando la
sussistenza e la fondatezza delle
decisioni tecniche e delle ragioni di
urgenza rappresentate da Armaereo
e poste dall’Amministrazione
resistente a fondamento della
commessa per cui è causa.
Aggiudicazione senza gara
L’art.57, comma 2 del d. lgs. n. 163 del 2006 consente alla stazione
appaltante di aggiudicare un contratto senza la previa pubblicazione
di un bando di gara, fra l’altro:
• “qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere
affidato unicamente ad un operatore economico determinato”
(lett. b);
• “nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza,
risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è
compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette,
o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le
circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non
devono essere imputabili alle stazioni appaltanti” (lett. c).
L’ordinanza del Tar Lazio (1/2)
Il Tar Lazio ha ritenuto sussistenti entrambe le condizioni per
l’aggiudicazione senza gara: ossia, la necessità della fornitura da un “unico
produttore” e, al contempo, l’“estrema urgenza” della commessa.
In particolare, nell’ordinanza n. 2814/2011 si afferma:
 “che il presupposto dell’urgenza su cui si basa l’atto impugnato risulta
valutato e ritenuto dall’Amministrazione senza palesi vizi logici o gravi
carenze valutative”;
 “che il “Requisito operativo” (quale inequivocabilmente risultante dal
ricorso e dalla impugnata Nota della Direzione generale degli
armamenti aeronautici del 28 settembre 2010) risulta essere frutto di
scelte tecnico – operative insindacabili (né invero sindacate dalla
ricorrente)”;
L’ordinanza del Tar Lazio (2/2)
 “che i velivoli della società ricorrente presenti nella Tabella comparativa
allegata alla impugnata Nota della direzione generale degli armamenti
aeronautici del 28 settembre 2010 (tabella incontestata sul punto)
risultano meno rispondenti al citato “Requisito operativo” del velivolo
della contro interessata AW.139”;
 “che il velivolo della ricorrente EC-175 risulta privo di certificazione sia
alla data degli atti impugnati sia alla data odierna; e che dunque sul
punto la ricorrente risulta priva di legittimazione / interesse a dolersi”;
 “che il Collegio ravvisa, sotto il profilo del bilanciamento cautelare dei
contrapposti interessi delle parti, la prevalenza dell’interesse pubblico ad
una sollecita fornitura dei velivoli oggetto delle impugnate
determinazioni”.
L’ordinanza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4444/2011 dell’11 ottobre
2011, ha confermato le statuizioni del giudice di prime cure,
rilevando che
“I velivoli prodotti dalla società appellante considerati nella tabella
comparativa annessa alla nota della Direzione generale degli
armamenti aeronautici del 28 settembre 2010 sono stati valutati
come meno rispondenti al Requisito operativo prefissato
dall’Amministrazione richiedente la fornitura, e che il velivolo EC175 prodotto dalla società appellante medesima non risulta ad oggi
munito della certificazione il cui rilascio è subordinato al
completamento del processo di qualifica”.
Conclusioni (1/2)
Il rigetto dell’istanza cautelare appare fondato su diversi elementi:
 l’Amministrazione, pur nell’estrema urgenza che ha imposto di
contrarre al massimo anche i tempi dell’istruttoria da parte degli
uffici competenti, ha rispettato tutti i passaggi necessari per
garantire la correttezza e trasparenza dell’aggiudicazione;
 la ricorrente non è stata in grado di dimostrare l’effettivo interesse a
ricorrere, non avendo provato di poter competere con la ditta
aggiudicataria del contratto di fornitura con il proprio apparecchio,
ad oggi non certificato e pertanto tamquam non esset.
Conclusioni (2/2)
Naturalmente, il G.A. dovrà
pronunciarsi sulla questione
nel merito, ma l’ampia
motivazione delle ordinanze
pronunciate in sede cautelare
lascia presagire un esito assai
scontato anche di tale fase a
cognizione piena.
Grazie per l’attenzione.
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Avv. V. Lener - Centro Studi Demetra