Copyright Fantozzi & Associati 2008 Treviso, 20 aprile 2010 La disciplina tributaria delle imprese controllate estere (CFC) alla luce delle recenti modifiche normative. Roma Milano Bologna Via Sicilia, 66 00187 Roma TEL. +39 06 42 00 611 TELEFAX +39 06 42 011 976 E-MAIL: [email protected] Via Privata Maria Teresa, 11 20123 Milano TEL. +39 02 72 60 591 TELEFAX +39 02 72 60 59 50 E-MAIL: [email protected] Via Farini, 10 40124 Bologna TEL. +39 051 27 771 TELEFAX +39 051 27 77 133 E-MAIL: [email protected] Lugano Via Lucchini, 7 6900 Lugano (CH) TEL. +41 (0) 91 911 9860 TELEFAX +41 (0) 91 911 9865 E-MAIL: [email protected] www.fantozzieassociati.com 1 Copyright Fantozzi & Associati 2008 Non deducibilità dei costi da imprese black list: riflessioni sulle recenti interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate. Dott. Alfredo Fossati 2 Treviso, 20 aprile 2010 La norma: art. 110, c. 10, TUIR. Art. 110, comma 10 TUIR Non sono ammessi in deduzione: • le spese e gli altri componenti negativi • derivanti da operazioni intercorse • con imprese residenti ovvero localizzate in Stati a fiscalità privilegiata extra UE o extra Spazio economico europeo. 3 Copyright Fantozzi & Associati 2008 Treviso, 20 aprile 2010 Finalità della norma. Norma antielusiva: ratio è evitare che società residenti costruiscano strutture “fittizie” in paesi black list, sfruttando la fiscalità agevolata e abbattendo la base imponibile italiana. Quindi la norma ha introdotto una presunzione legale relativa di indeducibilità, lasciando la prova contraria al contribuente (art. 110, c. 11 TUIR). 4 Copyright Fantozzi & Associati 2008 Treviso, 20 aprile 2010 La norma: art. 110, c. 10, TUIR. Spese e componenti negativi di reddito: • spese d’esercizio; • perdite su crediti (circ. n. 39/E del 10/05/2002, par. 5); • spese per prestazioni rese da professionisti (art. 110, c. 12 bis TUIR). Operazioni intercorse: • operazioni commerciali; • operazioni finanziarie. Imprese non residenti: • società ed enti diversi dalle società; • stabili organizzazioni (ris. n. 235/E del 24/08/2009). 5 Copyright Fantozzi & Associati 2008 Treviso, 20 aprile 2010 D.M. 23 gennaio 1992. Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato: D.M. 23 gennaio 1992. - art. 1: Stati e territori considerati tout court paradisi fiscali; - art. 2: Stati considerati paradisi fiscali con l’esclusione di alcune tipologie di società (ex. Bahrein con esclusione società di esplorazione, estrazione e raffinazione petrolio); - art. 3: Stati considerati paradisi fiscali solo per alcune tipologie di società o attività ovvero (art. 3, c. 2) se le società ivi localizzate hanno un regime agevolato ottenuto con i c.d. ruling (caso della Svizzera). 6 Copyright Fantozzi & Associati 2008 Treviso, 20 aprile 2010 Art. 168 bis TUIR. Finanziaria 2008: introduzione dell’art. 168 bis TUIR: eliminazione delle attuali black lists, sostituite con due white lists. White list ai fini dell’applicazione dell’art. 110, c. 10 TUIR: “con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono individuati gli Stati e i territori che consentono un adeguato scambio di informazioni”. White list ai fini dell’applicazione dell’art. 167 TUIR (CFC): “con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono individuati gli Stati e i territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di imposizione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia”. 7 Copyright Fantozzi & Associati 2008 Treviso, 20 aprile 2010 Art. 110, c. 11 TUIR: Separata indicazione in dichiarazione. - I costi da società black list devono essere indicati separatamente in dichiarazione (RF30 e RF52 UNICO 2010); - Norma previgente: “la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 10 è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti”. Quindi: mancata separata indicazione = indeducibilità tout court. - Finanziaria 2007: “le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi”. Quindi: l’omessa separata indicazione consente comunque la deduzione (se esimenti sono soddisfatte). 8 Copyright Fantozzi & Associati 2008 Treviso, 20 aprile 2010 Art. 110, c. 11 TUIR: Separata indicazione in dichiarazione. - Possibile deducibilità dei costi anche per omissioni ante 31/12/2006, purché le esimenti siano soddisfatte (circ. 3 novembre 2009, n. 46/E). - Finanziaria 2007 ha anche introdotto nuova sanzione per l’omessa separata indicazione in dichiarazione: 10% del costo, con min. € 500 e max € 50.000 (art. 8, c. 3 bis del D.Lgs. n. 471/97). - È possibile presentare una dichiarazione integrativa ex art. 2, c. 8, D.P.R. n. 322/98 (solo prima dell’inizio di accessi ispezioni e verifiche). In tal caso la sanzione applicabile è da € 258 ad € 2.065 (art. 8, c. 1 D.Lgs. n. 471/97) con possibile applicazione ravvedimento operoso (quindi riduzione a 1/10 per presentazione entro un anno). 9 Copyright Fantozzi & Associati 2008 Treviso, 20 aprile 2010 Art. 110, c. 11 TUIR: Separata indicazione in dichiarazione. Sanzioni applicabili 2006 2007 10% 10% € 258 – € 2.065 € 258 - € 2.065 € 25 € 25 100% - 200% 100% - 200% + 10% (*) A) ESIMENTI PROVATE - Avvio controlli - No controlli - Dichiarazione integrativa ex art. 2 DPR n. 322/98 - Dichiarazione integrativa nei termini da ravvedimento B) ESIMENTI NON PROVATE * Nel caso in cui i controlli non siano iniziati è possibile presentare una dichiarazione integrativa. Se questa fosse presentata nei termini da ravvedimento potrebbe ipotizzarsi il pagamento di 1/10 del 10%, ossia 1%. 10 Copyright Fantozzi & Associati 2008 Treviso, 20 aprile 2010 Art. 110, c. 11 TUIR: le circostanze esimenti. I costi sono deducibili se si provano ALTERNATIVAMENTE le due circostanze esimenti: - che l’impresa residente in Stati o territori black list svolge prevalentemente un’attività commerciale effettiva, OVVERO - che le operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione. 11 Copyright Fantozzi & Associati 2008 Treviso, 20 aprile 2010 La prima esimente: attività commerciale effettiva. La prima esimente: “le imprese estere prevalentemente un’attività commerciale effettiva”. svolgono Attività commerciale è individuata sulla base dell’art. 2195 c.c. (Circ. 26 gennaio 2001, 9/E): - attività attività attività attività attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi; intermediarie nella circolazione dei beni; di trasporto per terra, per acqua o per aria; bancarie ed assicurative; ausiliarie delle precedenti. 12 Copyright Fantozzi & Associati 2008 Treviso, 20 aprile 2010 La prima esimente: attività commerciale effettiva. Documenti idonei a dimostrare il collegamento fisico della struttura commerciale al territorio black list (Circ. 23 maggio 2003, n. 29): 1. 2. 3. 4. 5. 6. bilancio; certificazione del bilancio; prospetto descrittivo dell’attività esercitata; contratti di locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici e dell'attività; copia fatture utenze elettriche e telefoniche relative a uffici e altri immobili utilizzati; contratti di lavoro dei dipendenti che indicano il luogo di prestazione dell'attività lavorativa e le mansioni svolte; 7. conti correnti bancari aperti pressi istituti locali; 8. estratti conto bancari con evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attività esercitate; 9. copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti e agli uffici; 10. autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all'attività e all'uso dei locali. DIFFICOLTA’: se sono imprese autonome non è sempre agevole reperire questa documentazione. 13 Copyright Fantozzi & Associati 2008 Treviso, 20 aprile 2010 Confronto con l’esimente per regime CFC. La prima esimente per la disapplicazione dell’art. 110, c. 10 TUIR: - “le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva”. La prima esimente per la disapplicazione del regime CFC (art. 167, c. 5, lett. a) TUIR): -“la società o altro ente non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento”. Per la disapplicazione dell’art. 110 TUIR la norma NON RICHIEDE il radicamento “nel mercato o nel territorio di insediamento”. TUTTAVIA: l’Amministrazione sta richiedendo questo requisito anche per la disapplicazione dell’art. 110 TUIR (ris. 8 aprile 2009, n. 100/E). 14 Copyright Fantozzi & Associati 2008 Treviso, 20 aprile 2010 La seconda esimente. La seconda esimente ALTERNATIVA alla prima: “le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e le stesse hanno avuto concreta esecuzione”. Prova più agevole se le società non appartengono allo stesso gruppo. EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO: dimostrazione che l’operazione ha una giustificazione economica con particolare riferimento al prezzo praticato, alla qualità dei prodotti forniti, alla tempistica e puntualità della consegna considerando sia il contesto nel quale è avvenuta sia la praticabilità di soluzioni alternative a quella che vede come controparte una società “black list” (circ. n. 1/E del 26/01/2009). 15 Copyright Fantozzi & Associati 2008 Treviso, 20 aprile 2010 La seconda esimente: effettivo interesse economico. - Preliminare prova da fornire: soddisfatto il requisito dell’inerenza (circ. 26 gennaio 2009, n. 1/E). - Parere Comitato Consultivo n. 24 del 9 maggio 2007: l’interesse economico non deve solo essere illustrato ma deve essere dimostrato “con elementi probatori congrui circa la concretizzazione di tale interesse in capo al rapporto contrattuale oggetto dell’interpello”. - Ris. n. 127/E del 6 giugno 2003: è possibile, per alcune attività, individuare in astratto “specifiche operazioni tipicamente afferenti l’attività di impresa […] per l’obiettivo collegamento con l’oggetto dell’impresa”, per ex. spese sostenute nei porti da parte delle imprese del settore della navigazione (così anche Comm. trib. prov. Roma sent. n. 454/53/09). 16 Copyright Fantozzi & Associati 2008 Treviso, 20 aprile 2010 La seconda esimente: effettivo interesse economico. - Ris. 16 marzo 2004 n. 46: per la disapplicazione dell’indeducibilità di costi per l’acquisto di prodotti da Mauritius é sufficiente provare che il prezzo è inferiore del 30% rispetto a quello dei fornitori italiani. Si aggiunge: “non essendo specificate le altre condizioni di vendita […] ad esempio i termini di consegna e di pagamento, la qualità dei materiali, il costo del trasporto etc. la risposta viene resa nel presupposto che tali condizioni siano identiche”. Di tenore difforme: - Parere Comitato consultivo n. 3 del 25 marzo 2004: il confronto del prezzo non è ritenuto sufficiente ma si chiede che “il contribuente offra documentalmente non solo il confronto differenziale tra i prezzi di vendita, alla produzione, delle unità di prodotto realizzate nel Paese estero […] ma soprattutto (a titolo di mero esempio) l’analisi di tutti i costi intermedi, di cui si ricaricano progressivamente gli originari prezzi alla produzione all’estero (il trasporto, il deposito, l’assicurazione” (così anche Parere n. 4 del 7 marzo 2006). 17 Copyright Fantozzi & Associati 2008 Treviso, 20 aprile 2010 La seconda esimente: effettivo interesse economico. - Parere Comitato consultivo n. 17 del 28 luglio 2004: società greca (agente della società italiana) diventa agente esclusivo in Grecia di una società residente a Cipro. Tutti i contratti in essere con la società greca sono trasferiti alla società cipriota, stesse prestazioni ma fattura la società di Cipro. Il comitato ha ammesso la deducibilità dei costi perché “il rapporto con la società [cipriota] è stato “de facto” imposto dalla società greca” e perché “tutti i clienti sono stati procurati grazie alla intermediazione della [soc. cipriota] non già in via diretta, ma attraverso il proprio sub-agente esclusivo [soc. greca]”. - Sent. CTP Firenze n. 194/06/2008 del 22/01/2008: il paragone dei prezzi delle transazione deve essere effettuato considerando mercati similari (la Commissione non ha ritenuto provata l’esimente perché il contribuente confrontava i prezzi praticati dalla società con cui è avvenuta la transazione, avente sede in Hong Kong, a prezzi praticati da altre società UE). 18 Copyright Fantozzi & Associati 2008 Treviso, 20 aprile 2010 La seconda esimente: concreta esecuzione. CONCRETA ESECUZIONE Mediante la produzione di: ordini d’acquisto; contratti di fornitura; corrispondenza commerciale; documentazione doganale; fatture d’acquisto; documentazione bancaria attestante i pagamenti. 19 Copyright Fantozzi & Associati 2008 Treviso, 20 aprile 2010 L’interpello. L’esistenza delle esimenti è provata mediante la presentazione di un interpello ex art. 11, c. 13 e 21, c. 9, L. n. 413/91. Trascorsi 120 giorni dalla presentazione, in caso di mancata risposta, il contribuente deve diffidare l’Agenzia ad adempiere. Trascorsi 60 giorni dalla diffida la mancata risposta forma il c.d. silenzio-assenso. 20 Copyright Fantozzi & Associati 2008 Treviso, 20 aprile 2010 Preventiva richiesta di documenti. Obbligatorietà del contraddittorio (art. 110, c. 11 TUIR): - l’amministrazione Finanziaria, prima di emettere l’avviso di accertamento deve notificare apposito avviso con cui concede al contribuente di fornire, in 90 giorni, le prove delle due circostanze esimenti (non è richiesta una particolare forma per l’avviso: così CTP Treviso sent. 22/09/2009 n. 81); - l’Amministrazione nell’accertamento deve motivazione se ritiene le prove inidonee. 21 dare specifica Copyright Fantozzi & Associati 2008 Treviso, 20 aprile 2010 Rapporto con CFC rule. Prevalenza della disciplina sulle CFC: - l’indeducibilità dei costi sostenuti con società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata non si applica se queste rientrano nel regime CFC. 22 Copyright Fantozzi & Associati 2008 Treviso, 20 aprile 2010 Rapporto con convenzioni contro le doppie imposizioni. È legittima la norma interna in contrasto con le norme pattizie? - dottrina: indeducibilità dei costi sostenuti con società “black list” violerebbe quei trattati che contengono la clausola di non discriminazione di cui all’art. 24, par. 4 Modello OCSE): “gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un’impresa residente in uno Stato contraente ad un’impresa residente in un altro Stato contraente sono deducibili, ai fini del calcolo degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato”. 23 Copyright Fantozzi & Associati 2008 Treviso, 20 aprile 2010 Rapporto con convenzioni contro le doppie imposizioni. Esempio - Trattato con la Svizzera: - art. 25, par. 3, contiene la clausola di non discriminazione, quindi, poiché il Trattato prevale sulla norma interna, non dovrebbe applicarsi l’art. 110, c. 10 TUIR. (Clausola di non discriminazione è presente anche nei trattati con Filippine, Malesia e Singapore). TUTTAVIA: la tendenza dell’Amministrazione in sede di verifica è di richiamare l’abuso del diritto, derivante dall’art. 53 Cost., e quindi di fonte gerarchica superiore ai trattati. 24 Copyright Fantozzi & Associati 2008 Treviso, 20 aprile 2010 Rapporto con convenzioni contro le doppie imposizioni. Trattato con l’Oman (art. 24, par. 6) ha clausola di salvaguardia che prevede specificatamente l’applicazione delle norme antielusive riferite all’indeducibilità dei costi: - le disposizioni che regolano la non discriminazione “non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni interne per prevenire l’evasione e l’elusione fiscale. La presente disposizione comprende in ogni caso le limitazioni della deducibilità delle spese e degli altri elementi negativi derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente ed imprese situate nell’altro Stato contraente”. 25 Copyright Fantozzi & Associati 2008