REPUBBLICA ITALIANA
La Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana
composta dai seguenti magistrati:
Dott. Pasquale Iannantuono
Presidente
Dott. Nicola Leone
Consigliere
D.ssa Anna Luisa Carra
Consigliere
Dott. Bruno Tridico
Consigliere relatore
Dott. Giuseppe Di Pietro
Referendario
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA N.28/A/2014 ORD.
sulle istanze di ricusazione presentate, nei giudizi di revocazione
proposti avverso la sentenza 27 febbraio 2013 n. 62 di questa
Sezione giurisdizionale d’appello da:
-
Pistorio Giovanni, elettivamente domiciliato in Palermo via
Agrigento
51
(studio
avv.
Carmela
Mangalaviti),
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Francesco Vitale
e Agatino Cariola (ric. n. 4581);
-
Dina Antonino, elettivamente domiciliato in Palermo via
Villa Heloise 21 presso lo studio dell’avv. Giuseppe Cozzo,
che lo rappresenta e difende insieme all’avv. Aurelio Rundo
Sotera (ric. n. 4575);
-
Arcidiacono Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv.
Agatino Cariola ed elettivamente domiciliato presso il suo
2
studio in Catania via Gabriello Carnazza 51 (ric. n. 4580);
-
Leontini Innocenzo, rappresentato e difeso dall’avv.
Agatino Cariola ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Catania via Gabriello Carnazza 51 (ric. n. 4579);
-
Moschetto
Angelo
Stefano,
rappresentato
e
difeso
dall’avv. Agatino Cariola ed elettivamente domiciliato presso
il suo studio in Catania via Gabriello Carnazza 51 (ric. n.
4578);
-
Granata Benedetto Fabio, rappresentato e difeso dagli
avv.ti
Anna
Maria
Crosta
e
Salvatore
Grado
ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Crosta in
Palermo via Costantino Nigra 51 (ric. n. 4586);
-
Cuffaro Salvatore e Costa David Salvatore, rappresentati
e difesi dagli avv.ti Anna Maria Crosta, Salvatore Giacalone
e Massimiliano Mangano ed elettivamente domiciliati presso
lo studio dell’avv. Crosta in Palermo via Costantino Nigra 51
(ric. n. 4576);
-
Basile Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Girolamo Rubino e Mario D’Urso, elettivamente domiciliato
in Palermo via Oberdan 5 presso lo studio dell’avv. Rubino
(ric. n. 4588);
-
Cascio Francesco, Cimino Michele, D’Aquino Antonio e
Lo
Monte
Carmelo,
rappresentati
e
difesi dall’avv.
Massimiliano Mangano ed elettivamente domiciliati presso il
suo studio in Palermo via Nunzio Morello 40 (ric. n. 4577);
3
-
Scoma Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto
Stagno D’Alcontres e dall’avv. Massimiliano Mangano, sia
congiuntamente
che disgiuntamente, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio del primo in Palermo via
Francesco Scaduto 14 (ric. n. 4599);
-
Parlavecchio Mario, rappresentato e difeso dall’avv.
Massimiliano Mangano ed elettivamente domiciliato presso il
suo studio in Palermo via Nunzio Morello 40 (ric. n. 4608);
-
Confalone Giancarlo, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Corrado V. Giuliano e Agatino Cariola ed elettivamente
domiciliato presso lo
studio del primo in Palermo via
Massimo D’Azeglio 27/C (ric. n. 4609).
Viste i ricorsi per ricusazione, iscritti ai nn. 4575, 4576, 4577, 4578,
4579, 4580, 4581, 4586, 4588, 4599, 4608 e 4609 del registro di
segreteria;
Esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 14 marzo 2014, con l’assistenza
della segretaria Maria Manganaro, il Giudice relatore, dott. Bruno
Tridico, il Presidente Salvatore Cilia e i Consiglieri Salvatore
Giovanni Cultrera e Valter Camillo Del Rosario, nonché gli avv.ti
Mangano, Vitale, Cariola, D’Urso, Crosta, Giacalone, Cozzo e il
rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Vice
Procuratore Generale d.ssa Diana Calaciura Traina.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza 27 febbraio 2013, n. 62, questa Sezione, in
4
parziale accoglimento dell’appello proposto dalla locale Procura
regionale, annullava la sentenza 12 gennaio 2012, n.44 della
Sezione giurisdizionale per la regione siciliana e condannava i
seguenti soggetti a pagare alla Regione Siciliana le somme a
fianco di ciascuno indicate:
-
Cuffaro Salvatore: € 729.877,88;
-
Cascio Francesco: € 729.877,88;
-
Cimino Michele: € 598.612,38;
-
D’Aquino Antonio € 729.877,88;
-
Granata Benedetto Fabio: € 598.612,38;
-
Leontini Innocenzo: € 598.612,38;
-
Lo Monte Carmelo: € 598.612,38;
-
Parlavecchio Mario: € 729.877,88;
-
Pistorio Giovanni: € 729.877,88;
-
Scoma Francesco: € 729.877,88;
-
Arcidiacono Giuseppe: € 729.877,88;
-
Basile Giuseppe: € 729.877,88;
-
Confalone Giancarlo: € 729.877,88;
-
Costa David Salvatore: € 729.877,88;
-
Dina Antonino: € 729.877,88;
-
Formica Santi: € 729.877,88;
-
Moschetto Angelo Stefano: € 729.877,88,
oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.
2. Tutti i condannati hanno proposto ricorso per revocazione ex
art. 68, comma primo, lett. a) r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e art.
5
395, comma 1, n. 4 c.p.c., lamentando errori di fatto e di calcolo.
I medesimi hanno anche chiesto la sospensione dell’esecuzione
della menzionata sentenza n. 62/2013, negata da questa Sezione
con ordinanza 10 maggio 2013 n. 28.
3. Con memoria congiunta depositata il 28 giugno 2013 per i
sigg.ri Moschetto, Leontini, Arcidiacono e Confalone, l’avv. Cariola
avanza formale istanza di ricusazione dei magistrati facenti parte
del Collegio giudicante che avrebbe dovuto decidere sul ricorso
per revocazione e che già avevano fatto parte del Collegio che
aveva adottato la sentenza n. 62/2013, oggetto del giudizio per
revocazione. L’istanza viene reiterata con appositi atti, di
contenuto identico per ciascuno dei ricorrenti, depositati dai
predetti in data 5 luglio 2013, con i quali si riproducono le
medesime
argomentazioni
già
esposte
e
si
ricusano
espressamente i giudici Salvatore Cilia, Salvatore Giovanni
Cultrera, Luciana Savagnone e Valter Camillo Del Rosario.
Segnatamente, si sostiene che, dopo l’introduzione dei principi del
cd. giusto processo ex art. 111 Cost., l’art. 398 c.p.c., l’art. 68 r.d.
n. 1214/34 e l’art. 106 r.d. n. 1038/33 debbono essere intesi nel
senso di ritenere la competenza funzionale dell’ufficio giudicante,
ma non certo dei singoli magistrati che hanno assunto la decisione
oggetto di revocazione. Non possono essere gli stessi giudicipersone fisiche a decidere sulla revocazione, trattandosi di
sindacare eventuali errori dagli stessi commessi. Si richiamano le
diverse prassi seguite nei giudizi civili e amministrativi e le diverse
6
regole vigenti per il processo penale, ritenendo che, quindi, una
diversa interpretazione del suddetto quadro normativo sarebbe in
contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 111 e 117, comma primo, della
Costituzione e con l’art. 6 Cedu.
4. Con ricorso proposto in data 8 luglio 2013 anche il sig. Dina, a
mezzo del suo difensore, ricusa i medesimi Giudici, ritenendo che
l’espressione “altro grado” di giudizio non può avere un ambito
ristretto al solo diverso grado del processo, ma deve essere riferita
anche alla fase che, come la revocazione, si succede con
carattere di autonomia e ha contenuto impugnatorio. Anche in tal
caso, infatti, è ragionevole temere che la capacità di giudizio del
giudice possa essere condizionata dal punto di vista assunto in
altri momenti decisionali dello stesso procedimento, e si richiama
favorevole
giurisprudenza
a
sostegno
di
quanto
asserito.
Segnatamente, la Corte europea dei diritti dell’uomo interpreta
l’art. 6 CEDU nel senso che debbono sussistere garanzie
sufficienti per escludere ogni legittimo dubbio sull’imparzialità del
giudice, dubbi che, nella specie, sussisterebbero. Conclude,
quindi, per l’accoglimento del ricorso per ricusazione o, in
subordine, si eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 51,
comma 1, n. 4 c.p.c., per contrasto con gli artt. 3, 24, 104, 111 e
117, comma primo, Cost.
5. Analoghe istanze di ricusazione sono state depositate in data 8
luglio 2013 – e confermate con memorie depositate in data 2
dicembre 2013 - dalle difese dei sigg.ri Cuffaro e Costa David
7
Salvatore (ric. n. 4576), dei sigg.ri Cascio, Cimino, D’Acquino e Lo
Monte (ric. n. 4577), del sig. Parlavecchio (ric. n. 4608), del sig.
Pistorio (ric. n. 4581) e del sig. Granata (ric. n. 4586). In data 9
luglio 2013 anche la difesa del sig. Scoma ha depositato istanza di
ricusazione in termini analoghi (ric. n. 4599).
Le motivazioni addotte sono simili a quelle contenute nei ricorsi di
cui ai punti 3. e 4., e sono supportate da rinvii alla sentenza n.
387/99 della Corte costituzionale, all’ordinanza n. 14/2011 della
Sezione Prima Centrale d’Appello di questa Corte, alla sentenza n.
5087/08 della Corte di Cassazione e alla decisione dell’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato n. 2/2009. Anche in tali casi si
conclude per l’accoglimento del ricorso per ricusazione ovvero per
la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per contrasto
dell’art. 68 r.d. n. 1214/34, dell’art. 106 r.d. n. 1038/33 e degli artt.
51, comma primo, n. 4, 52 e 53 c.p.c. con gli artt. 3, 24, 97, 101,
104 comma primo e 117 Cost. in relazione all’art. 6 CEDU.
6. In data 9 luglio 2013 anche il sig. Basile ha depositato istanza di
ricusazione (ric. n. 4588), ritenendo leso, nella fattispecie, il
principio dell’imparzialità e terzietà del giudice, come ritenuto dalla
già richiamata giurisprudenza dell’A.P. del Consiglio di Stato e
della Corte di Cassazione. Ha quindi concluso per l’accoglimento
del ricorso per ricusazione, con assegnazione di un termine per
riassumere il giudizio per revocazione dinanzi alla Sezione
d’appello in diversa composizione.
7. In data 4 dicembre 2013 la Procura generale ha rassegnato
8
conclusioni scritte, relative a tutti i ricorsi per ricusazione oggi
all’esame, concludendo per l’inammissibilità o per il rigetto
dell’istanza di ricusazione, previa declaratoria di manifesta
infondatezza
delle
questioni
di
legittimità
costituzionale
prospettate.
8. Con ordinanza 16 dicembre 2013 n. 68, questa Sezione
d’appello ha disposto la sospensione del processo – anche nei
confronti del sig. Santi Formica, che non ha proposto istanza di
ricusazione - e la trasmissione degli atti al Presidente della Corte
dei conti per la costituzione del Collegio al quale assegnare il
giudizio per la decisione in ordine ai ricorsi per ricusazione. Al
riguardo, il Presidente della Corte ha provveduto con atto del 12
febbraio 2014. E’ stata, quindi, fissata l’odierna udienza per la
trattazione dei ricorsi in epigrafe.
9. Nell’imminenza dell’odierna udienza sono pervenute ulteriori
memorie per i sigg.ri Cascio, Cimino, D’Aquino e Lo Monte (ric. n.
4577), Cuffaro e Costa David Salvatore (ric. n. 4576), Dina (ric. n.
4575) e Pistorio (ric. n. 4581). Segnatamente, le difese dei sigg.ri
Cascio, Cimino, D’Aquino e Lo Monte, nonchè dei sigg.ri Cuffaro e
Costa David Salvatore, fanno leva sulla concezione pubblicisticosanzionatoria della responsabilità amministrativa per inferirne un
parallelismo con il processo penale e l’impossibilità di mutuare le
regole del processo civile non compatibili. Il difensore del sig. Dina
precisa che, in ipotesi di errore revocatorio consistente, come nel
caso di specie, in errore di calcolo, il giudice che si è già
9
pronunciato non può essere chiamato nuovamente a giudicare
nella materia controversa. La difesa del sig. Pistorio ha ribadito
quanto già sopra illustrato, richiamando favorevole giurisprudenza
e insistendo, in subordine, sulla già delineata questione di
costituzionalità.
Sono altresì pervenute memorie conclusionali integrative della
Procura generale, insistendo sull’inammissibilità e/o manifesta
infondatezza della questione posta, anche alla luce della recente
giurisprudenza del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria,
sentenze nn. 4 e 5 del 2014).
10. All’odierna udienza il Presidente Salvatore Cilia e i Consiglieri
Salvatore Giovanni Cultrera e Valter Camillo Del Rosario hanno
ritenuto di non avere nulla da dire, trattandosi di fatti oggettivi e
non di questioni personali.
L’avv.
Mangano
ha
premesso
che
la
questione
tecnica
processuale all’esame ha costituito oggetto di un’evoluzione
giurisprudenziale che ha il suo perno nella decisione del Consiglio
di Stato n. 2/2009. Dopo questa, anche la Corte dei conti si è
allineata a tale indirizzo interpretativo (cfr. ord. 14/2011 della
Sezione Prima d’appello). Ha quindi contestato le valutazioni
espresse nelle più recenti sentenze nn. 4 e 5 del 2014 del
Consiglio di Stato, e ha fatto riferimento alla natura sanzionatoria
della responsabilità amministrativa per sostenere la necessità di
una garanzia rafforzata, rispetto al processo civile, dei principi di
terzietà e imparzialità del Giudice, analoga al giudizio penale.
10
L’avv. Vitale ha contestato le argomentazioni poste a base del
nuovo orientamento del Consiglio di Stato espresso con le recenti
decisioni,
comunque
strettamenti
inerenti
il
processo
amministrativo e non estensibili a giudizi di diversa natura.
L’afflittività della condanna pronunciata dalla Corte dei conti
impone un maggior rigore interpretativo, con conseguente
sostituzione dei giudici che si sono già espressi sulla vicenda in
sede di giudizio di appello.
L’avv. Cariola ha ritenuto non più attuale, specie alla luce del
novellato art. 111 Cost., il r.d. n. 1038/33 laddove fa riferimento
allo “stesso collegio” chiamato a decidere sul ricorso per
revocazione. Il giudice, alla stessa stregua dell’amministratore, non
soltanto deve essere imparziale e terzo, ma deve anche apparire
tale, a tutella della sua libertà.
L’avv. D’Urso ha reputato la questione ancora attuale, anche dopo
le decisioni nn. 4 e 5 del 2014 del Consiglio di Stato. Ha richiamato
gli
elementi
sanzionatori
caratterizzanti
la
responsabilità
amministrativa e che la differenziano dall’oggetto del giudizio
dell’Adunanza plenaria. In ogni caso, ritiene più corretto l’indirizzo
interpretativo del 2009.
L’avv. Crosta ha insistito sull’autonomia processuale del giudizio di
revocazione, che non può considerarsi quindi stesso grado di
giudizio rispetto all’appello. Ha ritenuto che la tutela dei principi di
imparzialità e terzietà del Giudice sono volti a salvaguardare non
tanto i diritti del convenuto, quanto l’integrità della giurisdizione.
11
L’avv. Giacalone ha ritenuto sussistente un’attività di giudizio
anche nell’ipotesi di errore di fatto, la cui qualificazione peraltro
non è operazione agevole. Anche in tal caso, quindi, può
sussistere la cd. “forza della prevenzione”. Nella collettività è molto
avvertita anche solo l’apparenza dell’imparzialità del Giudice che,
nella fattispecie, risulta menomata.
L’avv. Cozzo ha rappresentato che la questione non è ancora
definita in via interpretativa anche dopo le recenti pronunce del
Consiglio di Stato. Con specifico riferimento all’errore di calcolo,
che non concerne il compimento di una mera operazione
aritmetica, ma l'individuazione dei termini assunti a base del
calcolo, questo integrerebbe un vero e proprio vizio logico della
motivazione e, in quanto tale, sarebbe un chiaro errore di giudizio.
La Procura Generale ha richiamato la giurisprudenza, in
particolare della Corte di Cassazione, che, anche prima delle
decisioni dell’Adunanza Plenaria del 2014, non ravvisava la
ricusabilità del Giudice in diverse fattispecie. Ha altresì richiamato
recente giurisprudenza della Corte dei conti che limita la necessità
di sostituire il Giudice alle sole ipotesi di dolo, precisando che
sarebbe l’accoglimento delle istanze di ricusazione a costituire
violazione degli artt. 25 e 111 Cost. Ha quindi richiamato quanto
già
espresso
nelle
conclusioni
scritte
depositate,
nell’imminenza dell’odierna udienza.
La causa quindi è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
anche
12
1. Premesso che, per ragioni di economia e di unitarietà
sostanziale e processuale della controversia, i procedimenti oggi
all’esame debbono essere riuniti per una trattazione unitaria e
complessiva, questa Sezione è chiamata a decidere, in sostanza,
se un giudice possa essere designato quale componente del
Collegio giudicante su un ricorso per revocazione avverso una
sentenza, nella specie d’appello, emessa da un Collegio del quale
già faceva parte il medesimo magistrato.
I ricorrenti ritengono che, dopo l’introduzione dei principi del cd.
giusto processo ex art. 111 Cost., il quadro normativo regolante la
materia non potrebbe essere interpretato se non in senso
costituzionalmente orientato e che, quindi, nella fattispecie dedotta
in giudizio sussisterebbe la competenza, a decidere sulla
revocazione, della Sezione d’appello che ha adottato la sentenza
n. 62/2013, ma non dei singoli Giudici che si sono già espressi
sulla vicenda, i quali quindi non potrebbero far parte del Collegio
giudicante sul ricorso per revocazione. Di qui le proposte istanze di
ricusazione oggetto dell’odierno decidere.
2. Giova premettere, anche in replica a specifico motivo di ricorso,
che non costituisce corretto criterio ermeneutico il confronto con
principi codificati o con prassi seguite in diversi giudizi (civile,
amministrativo, penale), e ciò a causa della particolarità e diversità
dei sistemi processuali (Corte cost., sent. nn. 326 del 1997, 51 del
1998 e 387 del 1999, ordinanze nn. 359 del 1998 e 356 del 1997).
Non è consentito, quindi, far riferimento, ad esempio, alle regole
13
delle incompatibilità soggettive per precedente attività (tipizzata)
svolta nello stesso procedimento penale. Più volte la Corte
costituzionale ha rimarcato che il principio di imparzialità-terzietà
della giurisdizione ha pieno valore costituzionale con riferimento a
qualunque tipo di processo, ma con le peculiarità proprie di
ciascun tipo di procedimento, dovendosi ribadire la netta
distinzione fra processo civile e processo penale.
Pertanto, come insegna la Corte costituzionale (sent. n 387 del
1999), “ferma l'esigenza generale di assicurare che sempre il
giudice rimanga, ed anche appaia, del tutto estraneo agli interessi
oggetto del processo - le soluzioni per garantire un giusto
processo non devono seguire linee direttive necessariamente
identiche per i due tipi di processo”.
Infatti, è stato rilevato (sentenza n. 341 del 1998) che le situazioni
pregiudicanti descritte dall'art. 34 cod. proc. pen. sono "tipicamente
individuate dal legislatore in base alla presunzione che siano di per
sè incompatibili con l'esercizio di ulteriori funzioni giurisdizionali nel
medesimo procedimento, a prescindere dalle modalità con cui la
funzione è stata svolta, ovvero dal concreto contenuto dell'atto
preso in considerazione" (sentenza n. 351 del 1997; v. anche le
sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997).
La medesima soluzione non è stata adottata dal legislatore per il
processo civile, per il quale vige un peculiare sistema procedurale
caratterizzato da una diversa posizione delle parti, che si possono
avvalere di particolari poteri di difesa, di modo che appare non
14
arbitraria la diversa scelta di garantire la imparzialità-terzietà del
giudice nel processo civile solo attraverso gli istituti dell'astensione
e ricusazione”.
3. Com’è noto anche ai ricorrenti, che l’hanno espressamente
richiamata nei loro atti, esiste una specifica norma che regola, nel
processo contabile, l’istituto della revocazione. Invero, l’art. 106 del
regolamento di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti,
approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, dispone che essa sia
proposta con ricorso allo stesso Collegio che pronunciò la
decisione impugnata.
La materia è regolata anche dall’art. 68 del testo unico delle leggi
sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e
dalle norme del codice di procedura civile, operanti, nei limiti della
loro applicabilità, in virtù del rinvio previsto dall’art. 26 del r.d. n.
1038/33. Segnatamente, ai fini del decidere, rileva l’art. 398,
comma primo, c.p.c., il quale prevede che la revocazione deve
essere proposta con ricorso davanti allo stesso giudice che ha
pronunciato la sentenza impugnata.
4. Questo Giudice non può però fermarsi al mero dato letterale
dell’art. 106 del regolamento di procedura e ritenere quindi, in
base al noto brocardo in claris non fit interpretatio, che, riferendosi
il legislatore in maniera espressa al “Collegio che pronunciò la
decisione impugnata”, non vi sia spazio alcuno per diverse
interpretazioni rispetto a quella che intende, per “Collegio”,
l’organo giudicante composto dai medesimi magistrati che hanno
15
già adottato la decisione oggetto del giudizio di revocazione.
Anzitutto, diversamente da quanto ora detto, in taluni casi per
“Collegio” viene inteso, secondo un’interpretazione conforme a
Costituzione, l’organo collegiale di cui continuano a far parte solo i
componenti diversi da quelli ricusati (per un’ipotesi di tale
interpretazione costantemente adottata dalla giurisprudenza, cfr.
C. cost., sentenza n. 78 del 2002). Ma, più in generale, non è
possibile trascurare il fatto che tutte le norme citate, e la
giurisprudenza che si è sviluppata al riguardo, sono antecedenti la
modifica recata all’art. 111 della Costituzione dalla legge cost. 23
novembre 1999, n. 2. Il principio di terzietà ed imparzialità del
giudice, che informava l’intera disciplina processuale e che
comunque già era pacificamente insito nel sistema costituzionale
(C. cost., sentenza n. 153 del 2012), ha trovato consacrazione
solenne nei precetti, oramai assurti a rango costituzionale, del
“giusto processo” che “si svolge…davanti a giudice terzo e
imparziale” (art. 111 Cost., commi 1 e 2). L’ordinamento
costituzionale si è così allineato perfettamente all’art. 6 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, il quale prevede il diritto a un equo processo,
disponendo che "Ogni persona ha diritto che la sua causa sia
esaminata giustamente, pubblicamente e in un tempo ragionevole,
da un Tribunale indipendente ed imparziale, istituito per legge, che
deciderà sia sulle contestazioni dei suoi diritti, ed obblighi di
carattere civile, sia sul fondamento di ogni accusa in materia
16
penale elevata contro di lei".
5. Viene quindi riconosciuto un diritto soggettivo, pieno, assoluto e
costituzionalmente garantito, della persona in quanto parte
processuale, diritto quindi che neanche il legislatore ordinario può
reprimere: il diritto all’imparzialità di chi è chiamato a giudicare.
Osta ad interventi limitativi attraverso norme primarie, pertanto,
non soltanto il dettato costituzionale, ma anche il menzionato art. 6
CEDU, in base al quale incombe sugli Stati dell’Unione l’obbligo di
organizzare il sistema giudiziario in modo da consentire di
rispondere alle esigenze ivi indicate.
Occorre quindi andare oltre, e valutare se, in relazione a tale diritto
soggettivo espressamente riconosciuto alla parte, può sussistere
una lesione per l’inserimento nel Collegio giudicante sul ricorso per
revocazione di magistrati che hanno partecipato alla decisione
della sentenza oggetto di giudizio di revocazione. Se così fosse,
sia l’art. 106 del regolamento di procedura, sia l’art. 398 c.p.c. non
potrebbero che essere interpretati nel senso che, del ricorso per
revocazione, conosce la stessa Sezione che ha emanato la
decisione impugnata, ma il Giudice della revocazione deve essere
comunque costituito da magistrati completamente diversi rispetto a
quelli che hanno già pronunciato la sentenza oggetto del giudizio.
Bisogna valutare, in altri termini, se le norme in materia di
astensione e ricusazione dei magistrati relative alla formazione del
Collegio giudicante, poste a presidio del loro essere, o anche solo
apparire, terzi e imparziali, debbano operare anche per il giudizio
17
di revocazione.
Com’è noto, scopo di tali norme e, segnatamente, dell’art. 51, n. 4
c.p.c., è quello di evitare che la decisione sul merito della causa
possa essere o apparire condizionata dalla cd. “forza della
prevenzione”, ossia dalla naturale tendenza a confermare una
decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto,
scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente
chiamato in ordine alla medesima res iudicanda (C. cost.,
sentenze nn. 224 del 2001 e 153 del 2012). La questione quindi si
risolve nel giudicare in ordine alla sussistenza o meno del rischio
che il giudice, il quale si sia già espresso con sentenza definitiva –
nella specie in grado di appello -, possa pur inconsciamente
essere indotto a non modificare il proprio orientamento e le
valutazioni già manifestate sulla vicenda di cui è causa.
6. La corretta chiave di lettura si evince dalla giurisprudenza della
Corte costituzionale, che, in più occasioni (cfr. sentenze nn. 387
del 1999 e 460 del 2005), ha precisato cosa debba intendersi per
“altro grado del processo”: tale locuzione “non può avere un
ambito ristretto al solo diverso grado del processo, secondo
l'ordine degli uffici giudiziari, come previsto dall'ordinamento
giudiziario, ma deve ricomprendere - con una interpretazione
conforme a Costituzione - anche la fase che, in un processo civile,
si succede con carattere di autonomia, avente contenuto
impugnatorio, caratterizzata (per la peculiarità del giudizio di
opposizione di cui si discute) da pronuncia che attiene al
18
medesimo oggetto e alle stesse valutazioni decisorie sul merito
dell'azione proposta nella prima fase, ancorché avanti allo stesso
organo giudiziario”.
Rapportando tale nozione al giudizio per revocazione, quel che
difetta e che non consente, quindi, ad avviso di questo Giudice, di
ricondurre la fattispecie de qua alle ipotesi di astensione
obbligatoria e, conseguentemente, di accoglimento dell’istanza di
ricusazione, è l’identità e coincidenza di oggetto del giudizio e di
valutazioni decisorie sul merito. Mutano, nella revocazione, i
parametri di giudizio. Il Collegio chiamato a decidere sul ricorso
per revocazione non deve ripercorrere l’identico itinerario logico
precedentemente seguito. Non preesistono valutazioni ricadenti
sulla medesima res iudicanda.
Quanto detto risulta di immediata percezione sol che si consideri la
natura del giudizio di revocazione, mezzo eccezionale di
impugnazione a motivi limitati, il quale non può tradursi in un
ulteriore grado di giudizio. Il fatto revocatorio, nella fattispecie,
viene invocato in relazione agli artt. 68, comma primo, lett. a) r.d.
12 luglio 1934, n. 1214 e 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
L’errore del giudice, riguardo alla quale potrebbe astrattamente
operare la “forza della prevenzione”, non può mai consistere in un
errore di giudizio, potendo integrare le fattispecie codificate solo
l’errore di fatto o di calcolo.
Ma, in tali casi di errore (gli unici ammissibili), il rischio di
condizionamenti di sorta è fugato dal fatto che non può trattarsi di
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erronee valutazioni, ma di un palese contrasto tra realtà obiettiva e
quella posta a fondamento della decisione. Si tratta di errore
ravvisabile
allorquando
venga
supposto
un
fatto
incontrovertibilmente escluso o quando, al contrario, venga
considerato inesistente un fatto positivamente accertato. E’, quindi,
un errore di percezione delle risultanze del processo, non già un
errore di giudizio, la cui imputazione renderebbe inammissibile la
revocazione. Un errore involontario e con caratteristiche tali,
quindi, da poter ragionevolmente ritenere escluso che, una volta
riconosciuto, il Giudice non lo ammetta e non accolga il ricorso.
Idem dicasi, in relazione a quanto opinato da talune difese, per
l’errore di calcolo, che, qualora si traduca in una svista che abbia
determinato l’omessa considerazione di un elemento utile ai fini del
computo, non concreta errore di diritto né difetto di percezione del
giudicante riconducibile a vizio logico di motivazione, ma,
trattandosi
di
elemento
fattuale,
la
cui
esistenza
è
incontrovertibilmente rilevabile dagli atti di causa, configura
sostanzialmente anch’esso un errore di fatto, eventualmente
idoneo a giustificare la revocazione della sentenza impugnata (cfr.,
in terminis, Cass. n. 12845/2005).
Una diversa interpretazione travolgerebbe le garanzie proprie della
funzione giurisdizionale, ossia la connaturale imparzialità, senza la
quale (cfr. Corte cost., sent. n. 460 del 2005) non avrebbe alcun
senso né la soggezione dei giudici solo alla legge (art. 101 della
Costituzione), né la stessa autonomia ed indipendenza della
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magistratura (art. 104, primo comma, della Costituzione).
7. Stando così le cose, non v’è dubbio che, contrariamente
all’assunto dei ricorrenti, proprio il Giudice che ha già conosciuto il
merito della causa è quello più indicato per riconoscere un tale
errore e per porvi rimedio, in linea con il principio di concentrazione
e l’esigenza di migliore esplicazione dell’attività giurisdizionale.
Le esigenze invocate dai ricorrenti, non ricorrenti nei proposti
giudizi per revocazione, sono comunque presidiate dall’esistenza
dei precedenti due distinti gradi di giudizio, per i quali è
pienamente operante la preclusione ex art. 51, c. primo n. 4 c.p.c.,
sicché il Giudice che ha conosciuto della causa in altro grado di
giudizio ha l’obbligo di astenersi e, in ogni caso, è riconosciuto alla
parte il diritto di ricusarlo.
Diversamente è a dirsi, ovviamente, nell’ipotesi di dolo del giudice,
nel qual caso non v’è chi non veda il pericolo del condizionamento
che induce a ritenere sussistente l’obbligo di astensione e, di
conseguenza, la fondatezza di un’istanza di ricusazione (cfr. Corte
di Cassazione n. 19498 del 2006 e giur. ivi richiamata). Ma la
situazione non rileva nella fattispecie concreta sottoposta al
giudizio di questa Sezione.
8. Per quanto detto le istanze di ricusazione in epigrafe debbono
essere respinte in quanto infondate. Anche le prospettate questioni
di
legittimità
costituzionale
debbono
essere
reputate
manifestamente infondate, per i motivi suesposti. Ogni altro motivo
è da ritenersi assorbito.
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9. Si ritiene, infine, di non dover procedere all’irrogazione della
pena pecuniaria prevista dall’art. 54, comma terzo, c.p.c., in
ragione dell’oggettiva difficoltà di percezione, da parte dei
ricorrenti, dell’infondatezza della pretesa dedotta nel presente
giudizio (cfr. Corte cost., sentenza n. 78 del 2002).
Per questi motivi
La Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana
previa riunione in rito,
RIGETTA
le istanze di ricusazione in epigrafe.
Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 marzo
2014.
Il Presidente
F.TO (Pasquale Iannantuono)
Pubblicata mediante deposito in segreteria il giorno 25/03/2014
Il Direttore della segreteria
F.TO (Dott.Nicola Daidone)
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