REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana composta dai seguenti magistrati: Dott. Pasquale Iannantuono Presidente Dott. Nicola Leone Consigliere D.ssa Anna Luisa Carra Consigliere Dott. Bruno Tridico Consigliere relatore Dott. Giuseppe Di Pietro Referendario ha pronunciato la seguente ORDINANZA N.28/A/2014 ORD. sulle istanze di ricusazione presentate, nei giudizi di revocazione proposti avverso la sentenza 27 febbraio 2013 n. 62 di questa Sezione giurisdizionale d’appello da: - Pistorio Giovanni, elettivamente domiciliato in Palermo via Agrigento 51 (studio avv. Carmela Mangalaviti), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Francesco Vitale e Agatino Cariola (ric. n. 4581); - Dina Antonino, elettivamente domiciliato in Palermo via Villa Heloise 21 presso lo studio dell’avv. Giuseppe Cozzo, che lo rappresenta e difende insieme all’avv. Aurelio Rundo Sotera (ric. n. 4575); - Arcidiacono Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Agatino Cariola ed elettivamente domiciliato presso il suo 2 studio in Catania via Gabriello Carnazza 51 (ric. n. 4580); - Leontini Innocenzo, rappresentato e difeso dall’avv. Agatino Cariola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania via Gabriello Carnazza 51 (ric. n. 4579); - Moschetto Angelo Stefano, rappresentato e difeso dall’avv. Agatino Cariola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania via Gabriello Carnazza 51 (ric. n. 4578); - Granata Benedetto Fabio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Maria Crosta e Salvatore Grado ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Crosta in Palermo via Costantino Nigra 51 (ric. n. 4586); - Cuffaro Salvatore e Costa David Salvatore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Anna Maria Crosta, Salvatore Giacalone e Massimiliano Mangano ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Crosta in Palermo via Costantino Nigra 51 (ric. n. 4576); - Basile Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv.ti Girolamo Rubino e Mario D’Urso, elettivamente domiciliato in Palermo via Oberdan 5 presso lo studio dell’avv. Rubino (ric. n. 4588); - Cascio Francesco, Cimino Michele, D’Aquino Antonio e Lo Monte Carmelo, rappresentati e difesi dall’avv. Massimiliano Mangano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Palermo via Nunzio Morello 40 (ric. n. 4577); 3 - Scoma Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Stagno D’Alcontres e dall’avv. Massimiliano Mangano, sia congiuntamente che disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Palermo via Francesco Scaduto 14 (ric. n. 4599); - Parlavecchio Mario, rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Mangano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo via Nunzio Morello 40 (ric. n. 4608); - Confalone Giancarlo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Corrado V. Giuliano e Agatino Cariola ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Palermo via Massimo D’Azeglio 27/C (ric. n. 4609). Viste i ricorsi per ricusazione, iscritti ai nn. 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581, 4586, 4588, 4599, 4608 e 4609 del registro di segreteria; Esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 14 marzo 2014, con l’assistenza della segretaria Maria Manganaro, il Giudice relatore, dott. Bruno Tridico, il Presidente Salvatore Cilia e i Consiglieri Salvatore Giovanni Cultrera e Valter Camillo Del Rosario, nonché gli avv.ti Mangano, Vitale, Cariola, D’Urso, Crosta, Giacalone, Cozzo e il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale d.ssa Diana Calaciura Traina. Svolgimento del processo 1. Con sentenza 27 febbraio 2013, n. 62, questa Sezione, in 4 parziale accoglimento dell’appello proposto dalla locale Procura regionale, annullava la sentenza 12 gennaio 2012, n.44 della Sezione giurisdizionale per la regione siciliana e condannava i seguenti soggetti a pagare alla Regione Siciliana le somme a fianco di ciascuno indicate: - Cuffaro Salvatore: € 729.877,88; - Cascio Francesco: € 729.877,88; - Cimino Michele: € 598.612,38; - D’Aquino Antonio € 729.877,88; - Granata Benedetto Fabio: € 598.612,38; - Leontini Innocenzo: € 598.612,38; - Lo Monte Carmelo: € 598.612,38; - Parlavecchio Mario: € 729.877,88; - Pistorio Giovanni: € 729.877,88; - Scoma Francesco: € 729.877,88; - Arcidiacono Giuseppe: € 729.877,88; - Basile Giuseppe: € 729.877,88; - Confalone Giancarlo: € 729.877,88; - Costa David Salvatore: € 729.877,88; - Dina Antonino: € 729.877,88; - Formica Santi: € 729.877,88; - Moschetto Angelo Stefano: € 729.877,88, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio. 2. Tutti i condannati hanno proposto ricorso per revocazione ex art. 68, comma primo, lett. a) r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e art. 5 395, comma 1, n. 4 c.p.c., lamentando errori di fatto e di calcolo. I medesimi hanno anche chiesto la sospensione dell’esecuzione della menzionata sentenza n. 62/2013, negata da questa Sezione con ordinanza 10 maggio 2013 n. 28. 3. Con memoria congiunta depositata il 28 giugno 2013 per i sigg.ri Moschetto, Leontini, Arcidiacono e Confalone, l’avv. Cariola avanza formale istanza di ricusazione dei magistrati facenti parte del Collegio giudicante che avrebbe dovuto decidere sul ricorso per revocazione e che già avevano fatto parte del Collegio che aveva adottato la sentenza n. 62/2013, oggetto del giudizio per revocazione. L’istanza viene reiterata con appositi atti, di contenuto identico per ciascuno dei ricorrenti, depositati dai predetti in data 5 luglio 2013, con i quali si riproducono le medesime argomentazioni già esposte e si ricusano espressamente i giudici Salvatore Cilia, Salvatore Giovanni Cultrera, Luciana Savagnone e Valter Camillo Del Rosario. Segnatamente, si sostiene che, dopo l’introduzione dei principi del cd. giusto processo ex art. 111 Cost., l’art. 398 c.p.c., l’art. 68 r.d. n. 1214/34 e l’art. 106 r.d. n. 1038/33 debbono essere intesi nel senso di ritenere la competenza funzionale dell’ufficio giudicante, ma non certo dei singoli magistrati che hanno assunto la decisione oggetto di revocazione. Non possono essere gli stessi giudicipersone fisiche a decidere sulla revocazione, trattandosi di sindacare eventuali errori dagli stessi commessi. Si richiamano le diverse prassi seguite nei giudizi civili e amministrativi e le diverse 6 regole vigenti per il processo penale, ritenendo che, quindi, una diversa interpretazione del suddetto quadro normativo sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 111 e 117, comma primo, della Costituzione e con l’art. 6 Cedu. 4. Con ricorso proposto in data 8 luglio 2013 anche il sig. Dina, a mezzo del suo difensore, ricusa i medesimi Giudici, ritenendo che l’espressione “altro grado” di giudizio non può avere un ambito ristretto al solo diverso grado del processo, ma deve essere riferita anche alla fase che, come la revocazione, si succede con carattere di autonomia e ha contenuto impugnatorio. Anche in tal caso, infatti, è ragionevole temere che la capacità di giudizio del giudice possa essere condizionata dal punto di vista assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento, e si richiama favorevole giurisprudenza a sostegno di quanto asserito. Segnatamente, la Corte europea dei diritti dell’uomo interpreta l’art. 6 CEDU nel senso che debbono sussistere garanzie sufficienti per escludere ogni legittimo dubbio sull’imparzialità del giudice, dubbi che, nella specie, sussisterebbero. Conclude, quindi, per l’accoglimento del ricorso per ricusazione o, in subordine, si eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c., per contrasto con gli artt. 3, 24, 104, 111 e 117, comma primo, Cost. 5. Analoghe istanze di ricusazione sono state depositate in data 8 luglio 2013 – e confermate con memorie depositate in data 2 dicembre 2013 - dalle difese dei sigg.ri Cuffaro e Costa David 7 Salvatore (ric. n. 4576), dei sigg.ri Cascio, Cimino, D’Acquino e Lo Monte (ric. n. 4577), del sig. Parlavecchio (ric. n. 4608), del sig. Pistorio (ric. n. 4581) e del sig. Granata (ric. n. 4586). In data 9 luglio 2013 anche la difesa del sig. Scoma ha depositato istanza di ricusazione in termini analoghi (ric. n. 4599). Le motivazioni addotte sono simili a quelle contenute nei ricorsi di cui ai punti 3. e 4., e sono supportate da rinvii alla sentenza n. 387/99 della Corte costituzionale, all’ordinanza n. 14/2011 della Sezione Prima Centrale d’Appello di questa Corte, alla sentenza n. 5087/08 della Corte di Cassazione e alla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2/2009. Anche in tali casi si conclude per l’accoglimento del ricorso per ricusazione ovvero per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per contrasto dell’art. 68 r.d. n. 1214/34, dell’art. 106 r.d. n. 1038/33 e degli artt. 51, comma primo, n. 4, 52 e 53 c.p.c. con gli artt. 3, 24, 97, 101, 104 comma primo e 117 Cost. in relazione all’art. 6 CEDU. 6. In data 9 luglio 2013 anche il sig. Basile ha depositato istanza di ricusazione (ric. n. 4588), ritenendo leso, nella fattispecie, il principio dell’imparzialità e terzietà del giudice, come ritenuto dalla già richiamata giurisprudenza dell’A.P. del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione. Ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso per ricusazione, con assegnazione di un termine per riassumere il giudizio per revocazione dinanzi alla Sezione d’appello in diversa composizione. 7. In data 4 dicembre 2013 la Procura generale ha rassegnato 8 conclusioni scritte, relative a tutti i ricorsi per ricusazione oggi all’esame, concludendo per l’inammissibilità o per il rigetto dell’istanza di ricusazione, previa declaratoria di manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate. 8. Con ordinanza 16 dicembre 2013 n. 68, questa Sezione d’appello ha disposto la sospensione del processo – anche nei confronti del sig. Santi Formica, che non ha proposto istanza di ricusazione - e la trasmissione degli atti al Presidente della Corte dei conti per la costituzione del Collegio al quale assegnare il giudizio per la decisione in ordine ai ricorsi per ricusazione. Al riguardo, il Presidente della Corte ha provveduto con atto del 12 febbraio 2014. E’ stata, quindi, fissata l’odierna udienza per la trattazione dei ricorsi in epigrafe. 9. Nell’imminenza dell’odierna udienza sono pervenute ulteriori memorie per i sigg.ri Cascio, Cimino, D’Aquino e Lo Monte (ric. n. 4577), Cuffaro e Costa David Salvatore (ric. n. 4576), Dina (ric. n. 4575) e Pistorio (ric. n. 4581). Segnatamente, le difese dei sigg.ri Cascio, Cimino, D’Aquino e Lo Monte, nonchè dei sigg.ri Cuffaro e Costa David Salvatore, fanno leva sulla concezione pubblicisticosanzionatoria della responsabilità amministrativa per inferirne un parallelismo con il processo penale e l’impossibilità di mutuare le regole del processo civile non compatibili. Il difensore del sig. Dina precisa che, in ipotesi di errore revocatorio consistente, come nel caso di specie, in errore di calcolo, il giudice che si è già 9 pronunciato non può essere chiamato nuovamente a giudicare nella materia controversa. La difesa del sig. Pistorio ha ribadito quanto già sopra illustrato, richiamando favorevole giurisprudenza e insistendo, in subordine, sulla già delineata questione di costituzionalità. Sono altresì pervenute memorie conclusionali integrative della Procura generale, insistendo sull’inammissibilità e/o manifesta infondatezza della questione posta, anche alla luce della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria, sentenze nn. 4 e 5 del 2014). 10. All’odierna udienza il Presidente Salvatore Cilia e i Consiglieri Salvatore Giovanni Cultrera e Valter Camillo Del Rosario hanno ritenuto di non avere nulla da dire, trattandosi di fatti oggettivi e non di questioni personali. L’avv. Mangano ha premesso che la questione tecnica processuale all’esame ha costituito oggetto di un’evoluzione giurisprudenziale che ha il suo perno nella decisione del Consiglio di Stato n. 2/2009. Dopo questa, anche la Corte dei conti si è allineata a tale indirizzo interpretativo (cfr. ord. 14/2011 della Sezione Prima d’appello). Ha quindi contestato le valutazioni espresse nelle più recenti sentenze nn. 4 e 5 del 2014 del Consiglio di Stato, e ha fatto riferimento alla natura sanzionatoria della responsabilità amministrativa per sostenere la necessità di una garanzia rafforzata, rispetto al processo civile, dei principi di terzietà e imparzialità del Giudice, analoga al giudizio penale. 10 L’avv. Vitale ha contestato le argomentazioni poste a base del nuovo orientamento del Consiglio di Stato espresso con le recenti decisioni, comunque strettamenti inerenti il processo amministrativo e non estensibili a giudizi di diversa natura. L’afflittività della condanna pronunciata dalla Corte dei conti impone un maggior rigore interpretativo, con conseguente sostituzione dei giudici che si sono già espressi sulla vicenda in sede di giudizio di appello. L’avv. Cariola ha ritenuto non più attuale, specie alla luce del novellato art. 111 Cost., il r.d. n. 1038/33 laddove fa riferimento allo “stesso collegio” chiamato a decidere sul ricorso per revocazione. Il giudice, alla stessa stregua dell’amministratore, non soltanto deve essere imparziale e terzo, ma deve anche apparire tale, a tutella della sua libertà. L’avv. D’Urso ha reputato la questione ancora attuale, anche dopo le decisioni nn. 4 e 5 del 2014 del Consiglio di Stato. Ha richiamato gli elementi sanzionatori caratterizzanti la responsabilità amministrativa e che la differenziano dall’oggetto del giudizio dell’Adunanza plenaria. In ogni caso, ritiene più corretto l’indirizzo interpretativo del 2009. L’avv. Crosta ha insistito sull’autonomia processuale del giudizio di revocazione, che non può considerarsi quindi stesso grado di giudizio rispetto all’appello. Ha ritenuto che la tutela dei principi di imparzialità e terzietà del Giudice sono volti a salvaguardare non tanto i diritti del convenuto, quanto l’integrità della giurisdizione. 11 L’avv. Giacalone ha ritenuto sussistente un’attività di giudizio anche nell’ipotesi di errore di fatto, la cui qualificazione peraltro non è operazione agevole. Anche in tal caso, quindi, può sussistere la cd. “forza della prevenzione”. Nella collettività è molto avvertita anche solo l’apparenza dell’imparzialità del Giudice che, nella fattispecie, risulta menomata. L’avv. Cozzo ha rappresentato che la questione non è ancora definita in via interpretativa anche dopo le recenti pronunce del Consiglio di Stato. Con specifico riferimento all’errore di calcolo, che non concerne il compimento di una mera operazione aritmetica, ma l'individuazione dei termini assunti a base del calcolo, questo integrerebbe un vero e proprio vizio logico della motivazione e, in quanto tale, sarebbe un chiaro errore di giudizio. La Procura Generale ha richiamato la giurisprudenza, in particolare della Corte di Cassazione, che, anche prima delle decisioni dell’Adunanza Plenaria del 2014, non ravvisava la ricusabilità del Giudice in diverse fattispecie. Ha altresì richiamato recente giurisprudenza della Corte dei conti che limita la necessità di sostituire il Giudice alle sole ipotesi di dolo, precisando che sarebbe l’accoglimento delle istanze di ricusazione a costituire violazione degli artt. 25 e 111 Cost. Ha quindi richiamato quanto già espresso nelle conclusioni scritte depositate, nell’imminenza dell’odierna udienza. La causa quindi è stata trattenuta per la decisione. Motivi della decisione anche 12 1. Premesso che, per ragioni di economia e di unitarietà sostanziale e processuale della controversia, i procedimenti oggi all’esame debbono essere riuniti per una trattazione unitaria e complessiva, questa Sezione è chiamata a decidere, in sostanza, se un giudice possa essere designato quale componente del Collegio giudicante su un ricorso per revocazione avverso una sentenza, nella specie d’appello, emessa da un Collegio del quale già faceva parte il medesimo magistrato. I ricorrenti ritengono che, dopo l’introduzione dei principi del cd. giusto processo ex art. 111 Cost., il quadro normativo regolante la materia non potrebbe essere interpretato se non in senso costituzionalmente orientato e che, quindi, nella fattispecie dedotta in giudizio sussisterebbe la competenza, a decidere sulla revocazione, della Sezione d’appello che ha adottato la sentenza n. 62/2013, ma non dei singoli Giudici che si sono già espressi sulla vicenda, i quali quindi non potrebbero far parte del Collegio giudicante sul ricorso per revocazione. Di qui le proposte istanze di ricusazione oggetto dell’odierno decidere. 2. Giova premettere, anche in replica a specifico motivo di ricorso, che non costituisce corretto criterio ermeneutico il confronto con principi codificati o con prassi seguite in diversi giudizi (civile, amministrativo, penale), e ciò a causa della particolarità e diversità dei sistemi processuali (Corte cost., sent. nn. 326 del 1997, 51 del 1998 e 387 del 1999, ordinanze nn. 359 del 1998 e 356 del 1997). Non è consentito, quindi, far riferimento, ad esempio, alle regole 13 delle incompatibilità soggettive per precedente attività (tipizzata) svolta nello stesso procedimento penale. Più volte la Corte costituzionale ha rimarcato che il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo, ma con le peculiarità proprie di ciascun tipo di procedimento, dovendosi ribadire la netta distinzione fra processo civile e processo penale. Pertanto, come insegna la Corte costituzionale (sent. n 387 del 1999), “ferma l'esigenza generale di assicurare che sempre il giudice rimanga, ed anche appaia, del tutto estraneo agli interessi oggetto del processo - le soluzioni per garantire un giusto processo non devono seguire linee direttive necessariamente identiche per i due tipi di processo”. Infatti, è stato rilevato (sentenza n. 341 del 1998) che le situazioni pregiudicanti descritte dall'art. 34 cod. proc. pen. sono "tipicamente individuate dal legislatore in base alla presunzione che siano di per sè incompatibili con l'esercizio di ulteriori funzioni giurisdizionali nel medesimo procedimento, a prescindere dalle modalità con cui la funzione è stata svolta, ovvero dal concreto contenuto dell'atto preso in considerazione" (sentenza n. 351 del 1997; v. anche le sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997). La medesima soluzione non è stata adottata dal legislatore per il processo civile, per il quale vige un peculiare sistema procedurale caratterizzato da una diversa posizione delle parti, che si possono avvalere di particolari poteri di difesa, di modo che appare non 14 arbitraria la diversa scelta di garantire la imparzialità-terzietà del giudice nel processo civile solo attraverso gli istituti dell'astensione e ricusazione”. 3. Com’è noto anche ai ricorrenti, che l’hanno espressamente richiamata nei loro atti, esiste una specifica norma che regola, nel processo contabile, l’istituto della revocazione. Invero, l’art. 106 del regolamento di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti, approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, dispone che essa sia proposta con ricorso allo stesso Collegio che pronunciò la decisione impugnata. La materia è regolata anche dall’art. 68 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e dalle norme del codice di procedura civile, operanti, nei limiti della loro applicabilità, in virtù del rinvio previsto dall’art. 26 del r.d. n. 1038/33. Segnatamente, ai fini del decidere, rileva l’art. 398, comma primo, c.p.c., il quale prevede che la revocazione deve essere proposta con ricorso davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. 4. Questo Giudice non può però fermarsi al mero dato letterale dell’art. 106 del regolamento di procedura e ritenere quindi, in base al noto brocardo in claris non fit interpretatio, che, riferendosi il legislatore in maniera espressa al “Collegio che pronunciò la decisione impugnata”, non vi sia spazio alcuno per diverse interpretazioni rispetto a quella che intende, per “Collegio”, l’organo giudicante composto dai medesimi magistrati che hanno 15 già adottato la decisione oggetto del giudizio di revocazione. Anzitutto, diversamente da quanto ora detto, in taluni casi per “Collegio” viene inteso, secondo un’interpretazione conforme a Costituzione, l’organo collegiale di cui continuano a far parte solo i componenti diversi da quelli ricusati (per un’ipotesi di tale interpretazione costantemente adottata dalla giurisprudenza, cfr. C. cost., sentenza n. 78 del 2002). Ma, più in generale, non è possibile trascurare il fatto che tutte le norme citate, e la giurisprudenza che si è sviluppata al riguardo, sono antecedenti la modifica recata all’art. 111 della Costituzione dalla legge cost. 23 novembre 1999, n. 2. Il principio di terzietà ed imparzialità del giudice, che informava l’intera disciplina processuale e che comunque già era pacificamente insito nel sistema costituzionale (C. cost., sentenza n. 153 del 2012), ha trovato consacrazione solenne nei precetti, oramai assurti a rango costituzionale, del “giusto processo” che “si svolge…davanti a giudice terzo e imparziale” (art. 111 Cost., commi 1 e 2). L’ordinamento costituzionale si è così allineato perfettamente all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il quale prevede il diritto a un equo processo, disponendo che "Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata giustamente, pubblicamente e in un tempo ragionevole, da un Tribunale indipendente ed imparziale, istituito per legge, che deciderà sia sulle contestazioni dei suoi diritti, ed obblighi di carattere civile, sia sul fondamento di ogni accusa in materia 16 penale elevata contro di lei". 5. Viene quindi riconosciuto un diritto soggettivo, pieno, assoluto e costituzionalmente garantito, della persona in quanto parte processuale, diritto quindi che neanche il legislatore ordinario può reprimere: il diritto all’imparzialità di chi è chiamato a giudicare. Osta ad interventi limitativi attraverso norme primarie, pertanto, non soltanto il dettato costituzionale, ma anche il menzionato art. 6 CEDU, in base al quale incombe sugli Stati dell’Unione l’obbligo di organizzare il sistema giudiziario in modo da consentire di rispondere alle esigenze ivi indicate. Occorre quindi andare oltre, e valutare se, in relazione a tale diritto soggettivo espressamente riconosciuto alla parte, può sussistere una lesione per l’inserimento nel Collegio giudicante sul ricorso per revocazione di magistrati che hanno partecipato alla decisione della sentenza oggetto di giudizio di revocazione. Se così fosse, sia l’art. 106 del regolamento di procedura, sia l’art. 398 c.p.c. non potrebbero che essere interpretati nel senso che, del ricorso per revocazione, conosce la stessa Sezione che ha emanato la decisione impugnata, ma il Giudice della revocazione deve essere comunque costituito da magistrati completamente diversi rispetto a quelli che hanno già pronunciato la sentenza oggetto del giudizio. Bisogna valutare, in altri termini, se le norme in materia di astensione e ricusazione dei magistrati relative alla formazione del Collegio giudicante, poste a presidio del loro essere, o anche solo apparire, terzi e imparziali, debbano operare anche per il giudizio 17 di revocazione. Com’è noto, scopo di tali norme e, segnatamente, dell’art. 51, n. 4 c.p.c., è quello di evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla cd. “forza della prevenzione”, ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto, scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda (C. cost., sentenze nn. 224 del 2001 e 153 del 2012). La questione quindi si risolve nel giudicare in ordine alla sussistenza o meno del rischio che il giudice, il quale si sia già espresso con sentenza definitiva – nella specie in grado di appello -, possa pur inconsciamente essere indotto a non modificare il proprio orientamento e le valutazioni già manifestate sulla vicenda di cui è causa. 6. La corretta chiave di lettura si evince dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che, in più occasioni (cfr. sentenze nn. 387 del 1999 e 460 del 2005), ha precisato cosa debba intendersi per “altro grado del processo”: tale locuzione “non può avere un ambito ristretto al solo diverso grado del processo, secondo l'ordine degli uffici giudiziari, come previsto dall'ordinamento giudiziario, ma deve ricomprendere - con una interpretazione conforme a Costituzione - anche la fase che, in un processo civile, si succede con carattere di autonomia, avente contenuto impugnatorio, caratterizzata (per la peculiarità del giudizio di opposizione di cui si discute) da pronuncia che attiene al 18 medesimo oggetto e alle stesse valutazioni decisorie sul merito dell'azione proposta nella prima fase, ancorché avanti allo stesso organo giudiziario”. Rapportando tale nozione al giudizio per revocazione, quel che difetta e che non consente, quindi, ad avviso di questo Giudice, di ricondurre la fattispecie de qua alle ipotesi di astensione obbligatoria e, conseguentemente, di accoglimento dell’istanza di ricusazione, è l’identità e coincidenza di oggetto del giudizio e di valutazioni decisorie sul merito. Mutano, nella revocazione, i parametri di giudizio. Il Collegio chiamato a decidere sul ricorso per revocazione non deve ripercorrere l’identico itinerario logico precedentemente seguito. Non preesistono valutazioni ricadenti sulla medesima res iudicanda. Quanto detto risulta di immediata percezione sol che si consideri la natura del giudizio di revocazione, mezzo eccezionale di impugnazione a motivi limitati, il quale non può tradursi in un ulteriore grado di giudizio. Il fatto revocatorio, nella fattispecie, viene invocato in relazione agli artt. 68, comma primo, lett. a) r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e 395, comma 1, n. 4 c.p.c. L’errore del giudice, riguardo alla quale potrebbe astrattamente operare la “forza della prevenzione”, non può mai consistere in un errore di giudizio, potendo integrare le fattispecie codificate solo l’errore di fatto o di calcolo. Ma, in tali casi di errore (gli unici ammissibili), il rischio di condizionamenti di sorta è fugato dal fatto che non può trattarsi di 19 erronee valutazioni, ma di un palese contrasto tra realtà obiettiva e quella posta a fondamento della decisione. Si tratta di errore ravvisabile allorquando venga supposto un fatto incontrovertibilmente escluso o quando, al contrario, venga considerato inesistente un fatto positivamente accertato. E’, quindi, un errore di percezione delle risultanze del processo, non già un errore di giudizio, la cui imputazione renderebbe inammissibile la revocazione. Un errore involontario e con caratteristiche tali, quindi, da poter ragionevolmente ritenere escluso che, una volta riconosciuto, il Giudice non lo ammetta e non accolga il ricorso. Idem dicasi, in relazione a quanto opinato da talune difese, per l’errore di calcolo, che, qualora si traduca in una svista che abbia determinato l’omessa considerazione di un elemento utile ai fini del computo, non concreta errore di diritto né difetto di percezione del giudicante riconducibile a vizio logico di motivazione, ma, trattandosi di elemento fattuale, la cui esistenza è incontrovertibilmente rilevabile dagli atti di causa, configura sostanzialmente anch’esso un errore di fatto, eventualmente idoneo a giustificare la revocazione della sentenza impugnata (cfr., in terminis, Cass. n. 12845/2005). Una diversa interpretazione travolgerebbe le garanzie proprie della funzione giurisdizionale, ossia la connaturale imparzialità, senza la quale (cfr. Corte cost., sent. n. 460 del 2005) non avrebbe alcun senso né la soggezione dei giudici solo alla legge (art. 101 della Costituzione), né la stessa autonomia ed indipendenza della 20 magistratura (art. 104, primo comma, della Costituzione). 7. Stando così le cose, non v’è dubbio che, contrariamente all’assunto dei ricorrenti, proprio il Giudice che ha già conosciuto il merito della causa è quello più indicato per riconoscere un tale errore e per porvi rimedio, in linea con il principio di concentrazione e l’esigenza di migliore esplicazione dell’attività giurisdizionale. Le esigenze invocate dai ricorrenti, non ricorrenti nei proposti giudizi per revocazione, sono comunque presidiate dall’esistenza dei precedenti due distinti gradi di giudizio, per i quali è pienamente operante la preclusione ex art. 51, c. primo n. 4 c.p.c., sicché il Giudice che ha conosciuto della causa in altro grado di giudizio ha l’obbligo di astenersi e, in ogni caso, è riconosciuto alla parte il diritto di ricusarlo. Diversamente è a dirsi, ovviamente, nell’ipotesi di dolo del giudice, nel qual caso non v’è chi non veda il pericolo del condizionamento che induce a ritenere sussistente l’obbligo di astensione e, di conseguenza, la fondatezza di un’istanza di ricusazione (cfr. Corte di Cassazione n. 19498 del 2006 e giur. ivi richiamata). Ma la situazione non rileva nella fattispecie concreta sottoposta al giudizio di questa Sezione. 8. Per quanto detto le istanze di ricusazione in epigrafe debbono essere respinte in quanto infondate. Anche le prospettate questioni di legittimità costituzionale debbono essere reputate manifestamente infondate, per i motivi suesposti. Ogni altro motivo è da ritenersi assorbito. 21 9. Si ritiene, infine, di non dover procedere all’irrogazione della pena pecuniaria prevista dall’art. 54, comma terzo, c.p.c., in ragione dell’oggettiva difficoltà di percezione, da parte dei ricorrenti, dell’infondatezza della pretesa dedotta nel presente giudizio (cfr. Corte cost., sentenza n. 78 del 2002). Per questi motivi La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana previa riunione in rito, RIGETTA le istanze di ricusazione in epigrafe. Nulla per le spese. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 marzo 2014. Il Presidente F.TO (Pasquale Iannantuono) Pubblicata mediante deposito in segreteria il giorno 25/03/2014 Il Direttore della segreteria F.TO (Dott.Nicola Daidone)