Perché della modifica e come applicare la legge regionale
per il risparmio energetico e contro l’inquinamento luminoso
n.15 del 18 giugno 2007
Maniago, 19 aprile 2013
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Per l'illuminazione pubblica l'Italia consuma pro-capite il doppio-triplo di altre nazioni
di livello economico comparabile grazie anche ad una pressione fiscale enorme,
Le aziende del Nord
hanno dovuto sopportare il conto
più salato.
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Difatti sono 4,6 i miliardi spesi in più
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per le bollette elettriche nel 2010,
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rispetto a quanto si sarebbe pagato
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con il prezzo medio europeo.
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Il divario scende a 1,9 miliardi
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nelle regioni meridionali
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e a quasi 1,4 in quelle del Centro.
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(ad esempio: Germania, Gran Bretagna, Olanda). Questo fatto, unito ai danni causati
dall'inquinamento luminoso alla salute umana, alla cultura e all'ambiente notturno,
impone che si preveda un sostanziale cambio di rotta nel come è impostata
l'illuminazione in esterni.
Intervenire in maniera semplice razionalizzando i consumi, porterà nell'immediato ad
ottenere risparmi nell'ordine di mezzo miliardo di euro annuo, fino a sfiorare, a regime
(una volta implementate le tecnologie e le azioni suggerite) il miliardo di euro.
Contestualmente alla riduzione immediata del consumo di energia elettrica e del
corrispondente inquinamento luminoso si propone l'adozione di una politica innovativa
e lungimirante volta a migliorare l'efficienza complessiva del comparto. Questo
miglioramento dell'efficienza si ottiene applicando regole semplici ma efficaci di
ottimizzazione degli impianti e di contenimento dell'inquinamento luminoso..
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La luce eccessiva non è sinonimo di benessere, ma semplicemente di spreco. Non si
spiega altrimenti il divario esistente tra i consumi italiani e quelli della Germania e
della Gran Bretagna. La soluzione di questo problema energetico e ambientale porta
solo vantaggi alla comunità, avendo costi di attuazione molto limitati e ritorni
praticamente immediati. Questo semplice e limitato problema può essere un test per
l'Italia. Se non riusciamo a risolvere nemmeno questo, allora possiamo scordarci di
risolvere gli altri.
Parte della soluzione passa attraverso una riconsiderazione del ruolo della luce di notte,
finora sempre considerata un fattore positivo. Al contrario la luce artificiale di notte è
un fattore fisico col quale la vita non è abituata a convivere, essendosi evoluta con
l'alternarsi della luce e del buio. Quest'ultimo è altrettanto necessario della prima per il
benessere dell'uomo e dell'ambiente. Alterare artificialmente questo equilibrio
comporta danni ecologici notevoli e anche danni alla salute dell'uomo.
Esiste ormai una forte consapevolezza internazionale della necessità di affrontare
decisamente il problema dell'inquinamento luminoso e delle sue conseguenze negative.
In particolare la Starlight Initiative dell'UNESCO (iniziativa correlata al Patto dei
Sindaci), anche con il supporto dell'UN-World Tourism Organization, sta lavorando a
tutti i livelli per arrivare a limitare efficacemente il fenomeno.
Questo primo intervento è finalizzato al risparmio nell'illuminazione pubblica, ma
appare ovvio che gli stessi principi devono e possono essere estesi al settore privato
dove gli sprechi non sono da meno e dove i soldi risparmiati non possono che giovare
alle casse delle aziende. Numerose leggi regionali dettano già ora come intervenire, si
tratta semplicemente di farlo effettivamente.
INQUINAMENTO LUMINOSO
DEFINIZIONE TECNICA
della legge regionale 15 del 2007
Art. 2
Ogni forma di irradiazione di luce artificiale
che si disperda al di fuori delle aree cui essa
è funzionalmente dedicata e, in particolar modo,
oltre il piano dell’orizzonte
In FVG la situazione è grave
La fotografia mostra l'inquinamento luminoso
prodotto dai fari che illuminavano
la sede ANA di Clauiano (Trivignano Udinese)
Purtroppo l'illuminazione complessiva della frazione produce
ancora luce verso l'alto, ma speriamo che
in un prossimo futuro, recuperata una somma adeguata,
l'amministrazione comunale provveda a sistemare l'impianto.
La luce artificiale arriva ovunque
Ormai l’inquinamento luminoso
lo si nota anche alle alte quote
(Monte Matajur) si può guardare la pianura
friulana fortemente illuminata.
La situazione desolante, sotto l'aspetto
astronomico e naturalistico, è che non si
riesce quasi ad osservare le stelle della
costellazione dello Scorpione (SCO), se non
le poche più luminose, soprattutto a causa
del forte chiarore diffuso verso l'alto e,
l’enorme spreco di denaro pubblico.
Le finalità della legge regionale
15 del 2007
• uniformità dei criteri di progettazione
• risparmio energetico
• protezione dall’inquinamento luminoso
dell’attività di ricerca
• protezione dall’inquinamento luminoso
dell’ambiente naturale
• salvaguardia del cielo notturno
Il muro portante della legge
Regolamentazione delle sorgenti di luce
e dell’utilizzazione di energia elettrica
da illuminazione esterna (Articolo 8)
E’ necessario conoscere bene
questo articolo per capire se l’impianto
è a norma oppure no e agire di conseguenza
Articolo 8, comma 1
1. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, dalla data
di entrata in vigore della presente legge tutti gli impianti di
illuminazione esterna, pubblica e privata, in fase di
progettazione o di appalto, sono eseguiti a norma
antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico.
N.B: Per quelli in fase di esecuzione è prevista la sola
obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l’alto,
fatto salvo l’adeguamento entro i quattro anni successivi,
secondo i criteri di cui al presente articolo.
Quali sono gli impianti a norma?
Articolo 8, comma 2
Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico
solo gli impianti che contemporaneamente siano:
a) costituiti da apparecchi illuminanti, aventi un’intensità luminosa massima di 0 cd per
1.000 lumen a 90° e oltre, con un rendimento di almeno il 55%; (intendendo come
rendimento il rapporto fra il flusso luminoso che fuoriesce dall’apparecchio e quello
Full cut-off
emesso dalla sorgente/sorgenti interne allo stesso)
Vetro prismatico
A norma …
… non a norma
… non a norma
b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade
con almeno analoga efficienza in relazione allo stato della tecnologia e
dell’applicazione e una temperatura di colore massima pari a 3300 K;
c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo
di luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto
previsto dalla CEN/TR 13201-1, o, in assenza di norme di sicurezza
specifiche, non superino 1 cd/mq; i valori minimi di sicurezza possono venire
superati con una tolleranza del 15 per cento;
Articolo 8, comma 2
d) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le
ore ventitre nel periodo di ora solare ed entro le ore
ventiquattro nel periodo di ora legale, l’emissione di luci
degli impianti in misura non inferiore al 30 per cento
rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione non va
applicata solo qualora le condizioni d’uso della superficie
illuminata siano tali che la sicurezza ne venga
compromessa. La riduzione di luminanza in funzione dei
livelli di traffico è obbligatoria per i nuovi impianti
d’illuminazione stradale.
Articolo 8, comma 5
5. L ’ illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria è
realizzata utilizzando apparecchi che illuminino dall’alto verso il basso. Le
insegne dotate di luce propria non devono superare i 3.000 lumen di flusso
totale emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio. In ogni caso tutti i
tipi di insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica
utilità devono essere spente entro le ore ventiquattro e al più tardi alla
chiusura dell’esercizio.
SI
NO!!
Art.8, comma 6
6. Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri,
svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali e grandi aree di ogni
tipo devono avere, rispetto al terreno, un’inclinazione tale, in relazione alle
caratteristiche dell’impianto, da non irradiare oltre 0 cd per 1.000 lumen a
90° e oltre. Sono da privilegiare gli apparecchi d’illuminazione con
proiettori di tipo asimmetrico. L’installazione di torri-faro deve prevedere
una potenza installata inferiore, a parità di luminanza delle superfici
illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali, …
A NORMA
NON A NORMA
Art.8, comma 9
9. È fatto espresso divieto, su tutto il territorio
regionale, di utilizzare fasci di luce fissi o
roteanti, di qualsiasi colore e potenza, quali
fari, fari laser e giostre luminose e altri tipi di
richiami luminosi quali palloni aerostatici luminosi e
immagini luminose che disperdono luce verso la volta
celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o
voluttuario, anche se di uso temporaneo. …. È altresì
vietata l’illuminazione di elementi e monumenti del
paesaggio di origine naturale, nonché l’utilizzo delle
superfici di edifici, di altri elementi architettonici o naturali
per la proiezione o l’emissione di immagini, messaggi o
fasci luminosi, siano essi per mero scopo pubblicitario o
voluttuario.
Art.8, comma 10
• 10. Nell’illuminazione di edifici di interesse storico, architettonico o
monumentale, sono privilegiati sistemi di illuminazione che
prevedono l’utilizzo di apparecchi illuminanti rivolti dall’alto
verso il basso. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile, i fasci di
luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo
superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro
della stessa, avvalendosi anche di dispositivi di contenimento del
flusso luminoso disperso quali schermi o alette paraluce e provvedendo
comunque allo spegnimento parziale o totale o alla diminuzione di
potenza impiegata entro le ore ventitre nel periodo di ora solare ed
entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale.
1 metro sotto
la linea del tetto
SI
NO!
Max
1 cd/mq!!
Art. 8, comma 11
11. Per tutti gli impianti di illuminazione esistenti e non rispondenti ai
requisiti di cui al presente articolo è necessario procedere, fatte
salve le norme vigenti in materia di sicurezza, alla modifica
dell ’ inclinazione degli apparecchi secondo angoli, per quanto
strutturalmente possibile, prossimi all ’ orizzonte e inserendo
schermi paraluce atti a limitare l’emissione luminosa oltre i 90°,
se compatibili con i requisiti di sicurezza elettrica.
NO!!
NO!!
NO!!
SI!!
Art.8, comma 12
12.Per favorire impianti ad alta efficienza è necessario:...
• b) ... In particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta
•
salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata
in relazione al tipo di strada e alla sua categoria illuminotecnica, devono
garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non
inferiore al valore di 3,7; sono consentite soluzioni alternative solo in presenza
di ostacoli, fisici o arborei, o in quanto funzionali alla certificata e
documentata migliore efficienza generale dell'impianto; soluzioni con
apparecchi lungo entrambi i lati della strada sono consentite nei casi in cui il
rapporto tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose sullo stesso lato
risulti superiore al valore di 5; le prescrizioni sul rapporto minimo tra
interdistanza e altezza delle sorgenti luminose, non si applicano alle aree
adibite a parcheggio veicolare; tali prescrizioni non si applicano, altresì, a
incroci e rotatorie fino a una distanza di cinquanta metri dal centro di
esse;
• c) mantenere, su tutte le superfici illuminate, orizzontali o verticali, fatto salvo
ove già esistano diverse disposizioni derivanti dalla CEN/TR 13201-1, valori
di luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro il
valore medio di 1 cd/mq;
Interdistanza (H)
Questo parametro è importante per limitare il numero dei pali
e quindi anche l’energia consumata
H=1
H=2
H=3
H=3,7
OK
Le deroghe - Art. 8, comma 4
4. È concessa deroga per:
a) le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, quali
gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi,
gallerie e strutture similari con effetto totalmente schermante
verso l’alto;
b) le sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, cioè
che vengano rimosse entro un mese dalla messa in opera, che
vengano spente entro le ore ventuno nel periodo di ora solare e
entro le ore ventidue nel periodo di ora legale;
c) gli impianti accesi per meno di dieci minuti da un sensore di
presenza o movimento dotati di proiettori ad alogeni, lampadine
a fluorescenza compatte o altre sorgenti di immediata accensione;
Ancora deroghe
d) porti, aeroporti e altre strutture non di competenza statale,
limitatamente agli impianti e ai dispositivi di segnalazione strettamente
necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea;
e) le strutture in cui vengono esercitate attività relative ai servizi sanitari,
all’ospitalità alberghiera, all’ordine pubblico e all’amministrazione
della giustizia;
f) gli impianti con emissione complessiva al di sopra del piano
dell’orizzonte non superiore ai 2.250 lumen, costituiti da sorgenti di
luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1.500
lumen cadauna, quali a esempio lampade a fluorescenza compatta o
sistemi d’illuminazione a led che rientrano nei suddetti limiti.
f bis) In relazione agli impianti di illuminazione inseriti in ambiti di
elevato pregio storico, culturale e architettonico, di cui all'abrogata lettera
f bis) del comma 4, sono fatti salvi e, conseguentemente, non necessitano
di intervento alcuno di adeguamento alla normativa:
•a) i progetti già approvati;
•b) i progetti in fase di esecuzione;
•c) gli impianti già realizzati.
f ter) gli impianti di illuminazione riproducenti simboli religiosi e simboli
legati alle tradizioni religiose, quando sono utilizzati all'esterno degli
edifici di culto e nelle prossimità di questi nel periodo delle ricorrenze e
festività religiose. I richiedenti, entro i 30 giorni antecedenti
all'installazione o utilizzo degli impianti, devono inviare al Comune nel
quale deve essere attivato l'impianto medesimo, una comunicazione
contenente l'ubicazione e i dati dell'impianto, nonché il nominativo dei
responsabili addetti al suo utilizzo.
A proposito di faretti a pavimento
Dato che sparano direttamente verso l’alto evidentemente non rispettano la legge!!
Possono essere usati soltanto come fonte di luce interna.
I loro fasci di luce, quindi, non possono
mai essere dispersi verso il cielo
Fari male orientati
TUTTO IN UN COLPO!
Illuminazione non ammessa
Illuminazione di insegna non ammessa
e pericolosa perché abbagliante
Impianti altamente inquinanti
• Le Province secondo l’articolo 4, comma 1,lettera c),
individuano, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, gli impianti di grande inquinamento
luminoso rispetto ai quali prevedere, entro un ulteriore
anno, le priorità di bonifica, anche su segnalazione degli
osservatori astronomici o delle associazioni che si
occupano della protezione del cielo notturno
• d) redigono, entro e non oltre due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un piano di
adeguamento alla presente legge degli impianti
d’illuminazione di loro proprietà, secondo i criteri previsti
all’articolo 11
Piano comunale dell’illuminazione
I Comuni, in base all’articolo 5, comma 1,
lettera a), si dotano, entro otto anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
di piani dell’illuminazione
e)provvedono,
entro
otto
anni
dalla
individuazione delle priorità di cui all’articolo
4, comma 1, lettera c), alla bonifica degli
impianti e delle aree di grande inquinamento
luminoso;
Art. 10 sanzioni
Questo articolo si compone di ben 5 commi e prevede un’articolato sistema di
sanzioni per i privati che non rispettino la legge. E se la legge non la rispetta il
“pubblico”? Qui sarebbe da porre un rimedio.
1. Eventuali nuovi impianti realizzati in violazione dell'articolo 8 devono essere mantenuti
spenti fino all'adeguamento ai criteri della presente legge. L'accensione dell'impianto in
violazione della presente legge comporta una sanzione amministrativa da 200 a 600 euro per
ogni punto luce.
2. Chiunque impieghi impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati negli
articoli 8 e 11 o prescritti dalle Province in conformità all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c),
incorre nella sanzione amministrativa da 200 a 600 euro per ogni punto luce, qualora non
ottemperi entro sessanta giorni dalla diffida all'adeguamento del Comune territorialmente
competente.
3. Si applica la sanzione amministrativa da 400 a 1.200 euro per ogni punto luce per l'utilizzo
di impianti che costituiscono notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo le specifiche
indicazioni fornite dalla Provincia, e che vengono utilizzati a pieno regime per tutta la durata
della notte anche per semplici scopi pubblicitari o voluttuari.
4. I proventi di dette sanzioni sono destinati dai Comuni al finanziamento degli interventi di
adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione alle finalità della presente legge.
5. I gestori degli impianti oggetto di sanzione devono provvedere alla messa a norma secondo
la presente legge entro novanta giorni dalla erogazione della sanzione.
Art. 12 verifiche e controlli
La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni previste dalla presente
legge spetta, secondo le rispettive competenze, alle Province e ai Comuni,
che possono avvalersi del supporto dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente ai sensi della legge regionale 6/1998 e del Corpo
forestale regionale.
Cosa fare con chi non rispetta le norme
1. La prima forma di segnalazione è quella fatta di persona, con
tono amichevole e cortese, spiegando cosa c’è che non va e
perché è meglio mettere a norma l’impianto.
2. Lettera inviata anche via fax con richiesta del numero di
protocollo (se Comune o Provincia), nella quale si chiede il
rispetto della legge (inviare per conoscenza anche all’Arpa e al
Corpo forestale regionale) e si segnala che l’impianto non è a
norma (nome della via, sommaria descrizione, eccetera). Si
chiede l’accertamento della compatibilità con la legge e si fissa
un termine perentorio (30 giorni) entro il quale prendere i
necessari provvedimenti e conseguente diffida a non autorizzare
l’accensione delle luci (...)
3. Esposto denuncia a Procura della Repubblica e Corte dei Conti
•
•
Senza l ’ intervento
diretto di un cittadino
che ha notato la
costruzione del nuovo
impianto,
nessuno
avrebbe detto nulla e
invece ora i lampioni
inquinanti sono stati
sostituiti con altri a
norma
Non fatevi ingannare:
non basta che qualcuno
dichiari che l’impianto
è a norma; lo deve
dimostrare
con
i
certificati dai quali
emerge emissione 0 a
90°
•
•
Verbale di sanzione per
600 euro, comminato
per violazione della
LR.15/2007
Non fatevi ingannare:
non basta che qualcuno
dichiari che l ’ impianto
è a norma; lo deve
dimostrare
con
i
certificati dai quali
emerge emissione 0 a
90°
Nelle Amministrazioni Comunali di piccoli e medi paesi, spesso non esiste una
figura che si occupa prettamente dell’impianto di pubblica illuminazione, e
sovente
a
quest’ultimo
è
data
un’importanza
marginale.
Non è raro trovare all’interno dei territori comunali impianti obsoleti e decadenti,
presenti soprattutto nelle periferie e nelle zone più lontane ed isolate dal centro.
Economicamente parlando, per un’Amministrazione Comunale la gestione e la
manutenzione dell’impianto d’illuminazione richiede un notevole dispendio di
denaro.
Con una corretta politica di gestione del parco impiantistico si è però in grado di
risparmiare
somme
elevatissime.
I margini di risparmio ricavabili da un impianto di pubblica illuminazione, a fronte
degli interventi migliorativi, sono tali da garantire un ritorno dell’investimento in
tempi brevi, in quanto, a differenza di altri impianti presenti all’interno del
territorio comunale, quello d’illuminazione pubblica è un sistema in funzione
numerose
ore
l’anno.
Anche in questo settore la tecnologia sta facendo passi da gigante, le case
costruttrici hanno rivolto negli ultimi anni, una particolare attenzione all’efficienza
energetica dei loro prodotti, riuscendo a raggiungere standard qualitativi
estremamente elevati, con bassi consumi e ridotti costi di gestione.
A livello normativo lo Stato e la Regione si stanno preoccupando di migliorare
l’efficienza di questi impianti e di regolamentarne il flusso luminoso.
Numerose norme sono state redatte in questi ultimi anni, con lo scopo di limitare
per quanto possibile i consumi ed interessandosi all’abbattimento
dell’inquinamento
luminoso.
Le Amministrazioni Comunali sono i decisori ultimi della politica d’illuminazione
del territorio (anche se altri attori, come le società di gestione stradale ed
autostradale, grandi complessi industriali o logistici, le Province hanno anch'essi
un ruolo rilevante sui grandi numeri). Questo agevola i processi decisionali
funzionali alle politiche di risparmio energetico, investimento, informazione ai
cittadini. In questo caso, seppure i soggetti coinvolti dal servizio siano molti,
l'erogatore
è
unico.
Agendo sull'erogatore s’influenza positivamente anche la quotidianità dei fruitori,
attraverso non solo un miglioramento ambientale, ma anche tutte le ricadute
tipiche
del
risparmio
energetico.
Ogni possibile intervento migliorativo va calato nella realtà territoriale, valutando,
se effettivamente in quell’ambito, sarebbe redditizio o meno, affinché non ci si
trovi a dover affrontare investimenti non recuperabili o con tempi di ritorno molto
lunghi.
In generale, il sistema d’illuminazione pubblica, quindi, per ragioni economiche e
di sostenibilità, è alla vigilia di una grossa rivoluzione tecnologica, che va favorita
ed accompagnata, affinché possa diventare un esempio di rapida e funzionale
applicazione
della
tecnologia
al
risparmio
energetico.
Risparmiare energia si può, si deve, ed è utile farlo laddove tutti possano
facilmente vedere come, per poter poi applicare gli stessi concetti nella propria
quotidianità.
•
•
•
•
Anche la ricerca scientifica nel campo dell’astronomia ne riceve un danno
enorme. Il cielo illuminato costringe gli astronomi a costruire gli osservatori
in luoghi deserti e in alta montagna, con notevoli costi economici e logistici, in
cui l’inquinamento luminoso, alla fine, sta arrivando lo stesso a causa del
continuo allargarsi delle aree urbane.
In questa foto possiamo vedere la costellazione di Orione.
A sinistra fotografata sotto un cielo buio, a destra invece presso la città di
Cormons.
La differenza è evidente.
E ora… diamoci da fare!
Sprecare di meno significa inquinare di meno:
ecco perché è interesse di tutti noi, e in particolare degli
amministratori pubblici e degli astrofili, i quali sono i
primi fruitori del cielo stellato, rispettare e pretendere
l’applicazione della legge regionale 15/2007
Grazie per l’attenzione
M.Sc. BASIGLIO-RIBAUDO Ettore Guido
Vice-Presidente per il Friuli Venezia Giulia
Dell’associazione nazionale Ambiente Italia
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La nuova legge regionale contro l`inquinamento