Studio Legale Avv. Stefania Calandra Via Dante Alighieri n. 28 90049 - TERRASINI (PA) [email protected] [email protected] Tel.091 8682730 Fax 091 8771781 Cell.3477445146 RICORSO PER LA RIASSUNZIONE TRIBUNALE DI IVREA Sezione Lavoro PROMOSSO Dalla Signora CAPIZZI EVA, nata a TORINO (TO) il 27.12.1977 e residente in TERRASINI (PA) C.A.P. 90049 nella Via VITTORIO EMANUELE III N. 59 (C.F. CPZVEA77T67L219Q), in possesso del Diploma Magistrale conseguito nell'a.s. 1995/1996 presso l’Istituto Magistrale “G. A. DE COSMI” in PALERMO (PA) [doc. 2 – Copia diploma e autocertificazione], rappresentata e difesa, dall’Avv. Stefania Calandra (C.F.: CLNSFN77E56F704I) del Foro di Palermo, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale sito in Terrasini (PA) – 90049 – Via Benedetto Saputo n. 51. Il sottoscritto Avv. Stefania Calandra dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche riguardanti il presente procedimento all’utenza fax 091/877.17.81 ed all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) [email protected], RICORRENTE CONTRO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (di seguito M.I.U.R.), in persona del Ministro pro-tempore, C.F. 80185250588, con sede in Largo Trastevere n. 76/A – 00153 – ROMA, rappresentato, difeso e domiciliato per legge dall'Avvocatura dello Stato di Torino, in Corso Stati Uniti n. 45 – 10100 – TORINO – PEC [email protected]; Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del Dirigente pro-tempore, con sede in Corso Vittorio Emanuele n. 70 – 10121 – TORINO, – PEC [email protected], rappresentato, difeso e domiciliato per legge dall’Avvocatura dello Stato di Torino, in Corso Stati Uniti n. 45 – 10100 – TORINO – PEC [email protected]; Pagina 1 di 30 Firmato Da: CALANDRA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66a94f93537b09f16f25fd3bf0fe5b04 come da Procura alle Liti allegata alla busta telematica del presente ricorso [doc. 1 – Procura alle Liti], Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambito Territoriale per la Provincia di Torino – Ufficio V – in persona del Dirigente pro-tempore, con sede in Via Coazze n. 18 – 10138 – TORINO - PEC [email protected], in persona del Dirigente p.t., rappresentato,difeso e domiciliato per legge dall’Avvocatura dello Stato di Torino, in Corso Stati Uniti n. 45 – 10100 – TORINO – PEC [email protected]; RESISTENTI NONCHÈ NEI CONFRONTI di tutti i docenti inseriti nelle G.A.E. definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017, ossia di tutti i docenti che – in virtù dell’inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento dell’Ambito Territoriale della Provincia di Torino, per le classi di concorso AAAA e EEEE, valide per il triennio 2014/2017 – verrebbero scavalcati dalla ricorrente in graduatoria, per punteggio POTENZIALI RESISTENTI conseguito dalla ricorrente ed Accertare il conseguente diritto all’inserimento dei titolari di detto Diploma Magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 nella III fascia delle Graduatorie permanenti (ora Ad Esauriento); PREMESSO CHE - la Signora Capizzi Eva, con ricorso ex art. 414 cpc, qui di seguito trascritto, depositato presso il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – identificato dal n. r.g. 9427/2015 ed assegnato al Giudice del Lavoro Dott.ssa Eleonora De Carlo, aveva convenuto in giudizio il M.I.U.R., l’ U.S.R. per la LOMBARDIA, U.S.R. per la LOMBARDIA - Ambito Territoriale per la Provincia di Milano – Ufficio X e tutti i potenziali controinteressati; - Il testo integrale di detto ricorso, che si allega [doc. 18, Ricorso su Milano], è il seguente: TRIBUNALE DI MILANO Pagina 2 di 30 Firmato Da: CALANDRA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66a94f93537b09f16f25fd3bf0fe5b04 OGGETTO del ricorso: Accertare – definitivamente – il valore abilitante del Diploma Magistrale SEZIONE LAVORO RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C. E CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C. Per la Parte Ricorrente, la Signora CAPIZZI EVA, nata a TORINO (TO) il 27.12.1977 e residente in TERRASINI (PA) C.A.P. 90049 nella Via VITTORIO EMANUELE III N. 59 (C.F. CPZVEA77T67L219Q), in possesso del Diploma Magistrale conseguito nell'a.s. 1995/1996 presso l’Istituto Magistrale “G. A. DE COSMI” in PALERMO (PA) [doc. 2 – Copia diploma e autocertificazione], rappresentata e difesa, come da Procura alle Liti allegata alla (C.F.: CLNSFN77E56F704I) del Foro di Palermo, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale sito in Terrasini (PA) – 90049 – Via Benedetto Saputo n. 51. Il sottoscritto Avv. Stefania Calandra dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche riguardanti il presente procedimento all’utenza fax 091/877.17.81 ed all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) [email protected], RICORRENTE CONTRO − MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (di seguito M.I.U.R.), in persona del Ministro pro-tempore, C.F. 80185250588, con sede in Largo Trastevere n. 76/A – 00153 – ROMA, rappresentato, difeso e domiciliato per legge dall'Avvocatura dello Stato di Milano, in Via Carlo Freguglia n. 1 – 20122 – MILANO, Palazzo di Pagina 3 di 30 Firmato Da: CALANDRA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66a94f93537b09f16f25fd3bf0fe5b04 busta telematica del presente ricorso [doc. 1 – Procura alle Liti], dall’Avv. Stefania Calandra Giustizia; − Ufficio Scolastico Regionale per la LOMBARDIA, in persona del Dirigente pro-tempore, con sede in Via Pola n. 11 – 20124 – MILANO, C.F. 97254200153 – PEC [email protected], rappresentato, difeso e domiciliato per legge dall'Avvocatura dello Stato di di Milano, in Via Carlo Freguglia n. 1 – 20122 - MILANO, Palazzo di Giustizia; − Ufficio Scolastico Regionale per la LOMBARDIA - Ambito Territoriale per la Provincia di Milano – Ufficio X – in persona del Dirigente pro-tempore, con sede in Via Soderini n. 24 – 20146 – MILANO - PEC [email protected], in persona del Dirigente p.t., rappresentato,difeso e domiciliato per legge dall'Avvocatura dello Stato di di Milano, in Via Carlo Freguglia n. 1 – 20122 – MILANO, Palazzo di Giustizia; RESISTENTI NONCHÈ NEI CONFRONTI di tutti i docenti inseriti nelle G.A.E. definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le anni scolastici 2014/2017, ossia di tutti i docenti che – in virtù dell’inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento dell’Ambito Territoriale della Provincia di Milano, per le classi di concorso AAAA e EEEE, valide per il triennio 2014/2017 – verrebbero scavalcati dalla ricorrente in graduatoria, per punteggio POTENZIALI RESISTENTI *** OGGETTO − del ricorso: Accertare – definitivamente – il valore abilitante del Diploma Magistrale conseguito dalla ricorrente ed Accertare il conseguente diritto all’inserimento dei titolari di detto Diploma Magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 nella III fascia delle Graduatorie permanenti (ora Ad Esauriento); Pagina 4 di 30 Firmato Da: CALANDRA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66a94f93537b09f16f25fd3bf0fe5b04 classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli − dell’istanza cautelare e motivo dell’urgenza: La legge di stabilità 2015 ha previsto un nuovo Piano straordinario di assunzioni di oltre 100.000 docenti che si effettuerà entro il 14 agosto 2015 (come da comunicato dell’Ufficio Stampa del MIUR del 21 luglio 2015 scorso, prodotto al Doc. 17 del presente ricorso), in ragione della quale si chiede rispettosamente una pronta fissazione dell’udienza di discussione. Tale piano di assunzioni straordinario potrà riguardare esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle G.A.E.. La ricorrente, quindi, non essendo al momento presente nella G.A.E., sarà nuovamente ingiustamente esclusa da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari, con ulteriore danno non solo di carattere patrimoniale ma anche, e forse soprattutto, non patrimoniale stante la condizione di precariato a cui la stessa sarebbe inevitabilmente condannata. 1. Il MIUR, con nota dello scorso 6 luglio 2015 prot. 19621 [doc. 11 – Copia nota MIUR 1961/2015], ha reso noto che procederà all’inserimento con riserva soltanto di coloro i quali, oltre ad avere un contenzioso in corso su tale questione, otterranno un provvedimento cautelare *** FATTO 2. L’odierna ricorrente è abilitata alla professione docente in virtù del Diploma Magistrale conseguito nell'a.s. 1995/1996 presso l’Istituto Magistrale “G. A. DE COSMI” in PALERMO (PA) [doc. 2 – Copia diploma e autocertificazione]. Nonostante il valore abilitante del Diploma Magistrale, alla ricorrente è sempre stata preclusa la possibilità – a cui aspira – di essere inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento (di seguito, per brevità, G.A.E.). 3. Con D.M. n. 235 del 01.04.2014 [doc. 3 – Copia D.M. 235/2014], recante disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, il MIUR illegittimamente, come si spiegherà di seguito - non consente ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo Pagina 5 di 30 Firmato Da: CALANDRA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66a94f93537b09f16f25fd3bf0fe5b04 favorevole in tal senso. indeterminato. Il D.M. 235/2014, infatti, ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, già registrati nella piattaforma telematica denominata “Istanze on line”. Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/2014, all’art. 9, commi 2 e 3, rubricato “Modalità di presentazione delle domande”, […] la domanda (n.d.r. di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento) dovrà essere presentata … esclusivamente con modalità WEB […]”, indicando le seguenti modalità: a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web.”[…] Lo stesso D.M. 235/2014, all’art. 10, comma 2, lettera b, rubricato “Regolarizzazioni e esclusioni”, dall’art. 9, commi 2 e 3 […].”. La piattaforma web denominata “Istanze on line”, tuttavia, non riconoscendo come titolo valido per l'inserimento nelle G.A.E. il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non consente ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del M.I.UR, impedendo – tutt’oggi – alla ricorrente anche solo di farsi riconoscere dal sistema quale docente, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie. 4. Il MIUR, con D.M. 325/2015, [doc. 4 – Copia D.M. 325/2015] nel fissare un nuovo termine per l’aggiornamento delle GAE, pubblica detto Decreto con il quale, all’art. 4, iniste – illegittimamente – nell’escludere l’accesso all’odierna ricorrente, stabilendo che sussistono “le medesime modalità web già utilizzate per la presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza/trasferimetno/conferma o scioglimento riserva delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, descritte all’art. 9 comma 3 del D.M. 235 del 1 aprile 2014, al quale si rinvia.”. 5. Il Consiglio di Stato, Sezione 6, con Sentenza n. 1973 del 16.04.2015 [doc. 5 – Copia Pagina 6 di 30 Firmato Da: CALANDRA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66a94f93537b09f16f25fd3bf0fe5b04 stabiliva che “[…] è motivo di esclusione (…) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto Sentenza 1973/2015], ha ribadito – nella prima parte di diritto – che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitate a tutti gli effetti di legge, ed ha stabilito che “… non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell’inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali” (cfr.: C.D.S. 1973/2015 – doc. 5 della produzione di parte ricorrente). Detta Sentenza n. 1973 del 2015 ha annullato il citato D.M. 235/14 dichiarandolo illegittimo sull'assunto che "... i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati.”. Alla luce di tale pronuncia, quindi, la ricorrente, preso atto dell'avvenuto annullamento del D.M. 235/2015 da parte dei Giudici di Palazzo Spada, perchè illegittimo in parte qua, ha immediatamente inoltrato all'Ufficio Scolastico Provinciale segnato in epigrafe una diffida per ottenere l’accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie o, quantomeno, per essere autorizzata alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea [doc. 6 – Copia diffida di inserimento]. La richiesta della ricorrente, tuttavia, non ha ricevuto alcun riscontro, onde la necessità di proporre azione giudiziaria, nonostante la Sentenza appena citata, n. 1973/2015, ha chiarito che “…risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell’atto impugnato. Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento della terza fascia delle medesime graduatore, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il Pagina 7 di 30 Firmato Da: CALANDRA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66a94f93537b09f16f25fd3bf0fe5b04 *** riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l’iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell’iscrizione nelle graduatorie d’istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l’assunzione a tempo indeterminato”. *** MOTIVI IN DIRITTO A. Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di del Lavoro. Esiste un consolidato orientamento della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato che conferma la giurisdizione dell’attuale controversia in capo al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro. A seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, infatti, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di “diritto soggettivo” poichè concerne una titolo ottenuto nei modi di legge. Si citano i precedenti giurisprudenziali a sostegno di tale tesi: - Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014 “In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali (Riforma della sentenza del T.ar. Lazio, Roma, sez. III-bis, 23 aprile 2014, n. 4414).” - Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.07.2014 “In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti Pagina 8 di 30 Firmato Da: CALANDRA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66a94f93537b09f16f25fd3bf0fe5b04 “pretesa” (all’inserimento in graduatoria) i cui “fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l’inerenza a procedure concorsuali – per le quali l’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell’inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regola giurisdizione)”; - TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 4337 del 19.4.2014 “Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell’art. 63, c. 4 D. Lgs 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall’at. 401 D. Lgs. 297/1994, caratterizzata dall’inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili; infatti l’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell’atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall’ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Oridinario sulle controversie concernenti l’inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all’assunzione.”; Amministrativo, per rientrare in quella del Giudice Ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento d’incarichi a tempo determinato e indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA). Al di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l’Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, nè si verte in materia di procedure concorsuali (riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione III bis, n. 5376/2013”. Si osserva, inoltre, che, a differenza della domanda avanzata innanzi al Consiglio di Stato (che ha portato alla Sentenza n. 1973/2015 con la quale è stato annullato il D.M. 235/2014, giudizio instaurato in primo grado prima dell’emanazione delle G.A.E. ed incentrato sull’annullamento del predetto Decreto Ministeriale), con il presente ricorso viene chiesto l’accertamento dell’illegittimità e la conseguente disapplicazione delle G.A.E. nella parte in cui, non contemplando il nominativo della ricorrente, la escludono dalla possibilità di essere individuata quale destinataria di un contratto a tempo indeterminato. 6. Tale prospettazione è in perfetta corrispondenza anche con quanto previsto dallo stesso D.M. Pagina 9 di 30 Firmato Da: CALANDRA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66a94f93537b09f16f25fd3bf0fe5b04 - Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 dell’11.12.2013 “Esulano dalla giurisdizione del Giudice 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, che all’art. 11, comma 6, stabilisce “La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro” [doc. 3 – Copia DM 235/2014]. *** B. Evoluzione normativa del sistema di reclutamento dei docenti La normativa di riferimento relativamente al reclutamento dei docenti è costituita dal D. Lgs 297/1994 (T.U. in materia scolastica), dalla Legge n. 124/1999, dal D. L. 255/2001 (convertito in Legge n. 133/2001) e dalla Legge n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007). - In particolare l’art. 399 del T.U. ante riforma del 1999 prevedeva che “l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola meterna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali”, mentre l’art. 401 prevedeva che “per l’ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti: a) il superamento delle prove di un di concorso od al medesimo posto;” . - Con la Legge 124/1999 si è modificato detto regime di reclutamento mediante la trasformazione delle Graduatorie per soli titoli in Graduatorie Permanenti periodicamente integrabili. L’articolo 1 della L. 124/99 ha sostituito l’art. 399 sopra richiamato nei seguenti termini:"Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401”, Art. 401 che – modificato – dispone come “Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui al’art. 399, comma 1”. L’accesso ai ruoli, secondo la richiamata disposizione, avviene per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50% attingendo alle Graduatorie permanenti richiamate (oggi Ad Esaurimento). Pagina 10 di 30 Firmato Da: CALANDRA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66a94f93537b09f16f25fd3bf0fe5b04 precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe L’art. 2 della Legge 124/99, inoltre, ha espressamente previsto che “Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del testo unico, come sostituito dall’articolo 1, comma 6 della presente legge, hanno titolo all’inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia: a) I docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli; b) I docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l’assunzione del personale non di ruolo”. Con ciò confermando il fatto che i docenti muniti di Diploma Magistrale, in quanto soggetti legittimati a partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli nonché per aver superato un esame anche ai soli fini abilitativi, avevano diritto ad essere inseriti nelle Graduatorie permanenti. commi 2 e 7, del Decreto Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella Legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti: - PRIMA FASCIA, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall’art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli; - SECONDA FASCIA, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli; - TERZA FASCIA, costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come la ricorrente) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla Legge 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di Pagina 11 di 30 Firmato Da: CALANDRA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66a94f93537b09f16f25fd3bf0fe5b04 - Le graduatorie per l’insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell’art. 1, abilitazione/titolo abilitante all’insegnamento comunque posseduti. - La lettera c) dell’art. 1, comma 605, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto che “Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:… c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007- 2009, (…), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (…). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica”. L’articolo ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in Graduatorie Ad Esaurimento, le così dette per brevità, G.A.E., escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei "docenti già in possesso di abilitazione". La suddetta disposizione legislativa, quindi, ha definito la terza fascia delle graduatorie come G.A.E. proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l’inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell’immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato. La predetta Legge, infatti, ha esspressamente fatto “salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione (…)”. Pagina 12 di 30 Firmato Da: CALANDRA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66a94f93537b09f16f25fd3bf0fe5b04 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di La Legge Finanziaria 296/06, pertanto, ha impedito l’inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E.. Diversamente dalle Graduatorie permanenti, le G.A.E. non consentono alcun nuovo inserimento e sono destinate ad esaurirsi una volta terminato il piano di assunzione previsto. In virtù, quindi, della normativa sopra richiamata la odierna ricorrente aveva il titolo per entrare sia nelle Graduatorie permanenti sia nella stessa G.A.E.. Tuttavia, il M.I.U.R. non ha mai voluto riconoscere il valore abilitante del Diploma Magistrale e non ha mai consentito l’inserimento nelle Graduatorie da parte della ricorrente che ha conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002, ossia prima di tale trasformazione e, in virtù della riserva di legge de qua, la stessa avrebbe avuto diritto all'inserimento nelle G. A. E. Provinciali. Nè può dubitarsi circa il valore abilitante da attribuire, peraltro con valenza retroattiva, al diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, proprio in considerazione del contenuto delle disposizioni normative in materia via via succedutesi nel tempo. C) Il Diploma Magistrale è titolo abilitante all’insegnamento. Che il Diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 costituisca titolo abilitante è acclarato dalla normativa in vigore e dalla recente – attuale – giurisprudenza. - Già la Legge 239/1991 prevedeva che “Il personale insegnate delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all’insegnamento conseguito presso le Scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli Istituti magistrali”. - L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 inoltre prevede che “Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell’Infanzia)”. Tale norma è stata abrogata dalla Legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate “... continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi ...”. Pagina 13 di 30 Firmato Da: CALANDRA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66a94f93537b09f16f25fd3bf0fe5b04 *** - Il successivo art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito che, "A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali (…)". - In data 10 marzo 1997, veniva, poi, emanato il Decreto Interministeriale n. 175 [doc. 7 – D. Interm. 175/1997] (di attuazione della Legge 341/1990 e del D.P.R. 471/1996), avente ad oggetto “Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnati della scuola materna ed elementrare”, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l’a.s. 2001/2002, e sul quale si legge che “Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare:… l’art. 194, comma 1, e l’art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all’insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell’istituto magistrale”, quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna previste dall’art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994". - Inoltre, la Circolare Ministeriale n. 434/1997 [doc. 8 – Copia Circolare Ministeriale 434/1997] a cui è stato allegato il predetto Decreto interministeriale, ha precisato che il “decreto Interministeriale del 10 marzo 1997, con cui si è data attuazione alla suddetta disposizione, fissa il momento di avvio del nuovo regime giuridico all’inizio dell’anno scolastico 1998/1999. In relazione alle disposizioni in esso contenute si ritiene opportuno sottolineare che, con riferimento all’anno scolastico 1998/1999 non possono più essere accolte iscrizioni per i corsi ordinari di Scuola Magistrale e di Istituto Magistrale. Dalla medesima data possono invece essere rinnovate, sino all’istituzione del nuovo corso di studi in via ordinamentale, di cui all’art. 3 del citato D. L. 10 Pagina 14 di 30 Firmato Da: CALANDRA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66a94f93537b09f16f25fd3bf0fe5b04 all’art. 2 stabilisce che, "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e marzo 1997, tutte le sperimentazioni quinquennali già esistenti nelle Scuole Magistrali e negli Istituti Magistrali, in quanto i corsi quinquennali consentono l’iscrizione a qualsiasi corso di laurea. Resta fermo che i diplomi di maturità magistrale conseguiti al termine di tali corsi sperimentali non avranno comunque valore abilitante, salvo ovviamente quelli conseguiti alla consclusione dei corsi avviati fino all’anno scolastico 1997/98”. Con il DPR n. 323 del 1998, infine, è stato nuovamente previsto, confermato e ribadito quanto sopra, ove, all’art. 15, comma 7, dispone che “I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/98 (come la ricorrente) conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”. - Il valore abilitante del Diploma Magistrale conseguito dall’odierna ricorrente è previsto dal recente D.P.R. del 25.03.2014 (pubblicato nella G.U. n 111 del 15.05.2014), [doc. 9 – Copia DPR 25.03.2014] con il quale è stato deciso un ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla 04929/2012). Con tale D.P.R. del 25.03.2014 è stato definitivamente affermato che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento. Secondo la Sezione Consultiva del Consiglio di Stato, Consiglio di Stato numero 3813/2013 dell’11.09.2013 (Numero affare 04929/2012) [doc. 10 – Copia Parere C.d.S. 3813/2013] "[… direttamente a pag. 15/17] prima dell’istituzione della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 […]" (Consiglio di Stato, Seconda sezione, Numero Pagina 15 di 30 Firmato Da: CALANDRA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66a94f93537b09f16f25fd3bf0fe5b04 base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 03813/2013 dell'11.09.2013). - In sintesi, quindi, IL DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l’a.s. 2001/2002 (come quello posseduto dall’odierna ricorrente) è titolo abilitante per accedere all’insegnamento: Nella SCUOLA DELL’INFANZIA (AAAA), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale; Nella SCUOLA PRIMARIA (EEEE), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’isituto magistrale. - Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 1973/2015 [doc. 5 – Copia Sentenza C.d.S. 1973/2015] – si ripete – ha confermato pienamente il valore abilitante del più volte citato Titolo, dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014, stabilendo espressamente che "non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. (...) Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato (...)” (cfr.: CDS n. 1973/2015). *** Alla luce di quanto appena evidenziato – avvalorato dalla recente ed attuale giurisprudenza e normativa – non deve residuare più alcun dubbio circa il valore abilitante del diploma magistrale Pagina 16 di 30 Firmato Da: CALANDRA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66a94f93537b09f16f25fd3bf0fe5b04 abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del conseguito con il vecchio ordinamento entro l'a.s. 2001/2002, ed in possesso della ricorrente, ed il suo diritto ad essere inserita non solo nelle Graduatorie permanenti ma anche nelle attuali GAE. D) Efficacia erga omnes della pronuncia del Consiglio di Stato n. 1973/2015. Il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle G.A.E. Provinciali, come individuata nella propria diffida, è avvalorato anche dall'efficacia erga omnes della richiamata pronuncia del Consiglio di Stato n. 1973/2015, con cui è stato annullato il D.M. 235/2014 in parte qua. Ed invero, con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia inter partes della cosa giudicata, giacché l’eliminazione dal mondo del diritto dell’atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell’atto caducato. In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l’annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti erga omnes. Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in Giust. civ. Mass. 1998, 573, secondo cui il rincipio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attesane la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa). Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n.3811 ha ulteriormente ribadito che “la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi …in cui l’estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell’amministrazione ma, al contrario, a consentire l’esplicazione dei principi, riconducibili all’imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor Pagina 17 di 30 Firmato Da: CALANDRA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66a94f93537b09f16f25fd3bf0fe5b04 quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, partecipationis”. Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alla ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità per il M.I.U.R. di respingere la relativa richiesta di inserimento nelle G.A.E., ricorrendo a disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla Giustizia Amministrativa. *** E) Sui danni subiti per l’illegittimo comportamento del M.I.U.R. Considerando tutto quanto sopra, la ricorrente, a causa dell’argomentato illegittimo comportamento del MIUR – da ultimo il decreto n. 235/2014 – si ritrova, ancora oggi, nella condizione di precariato. Tale situazione si potrebbe nuovamente ripetere. La legge di stabilità 2015, infatti, ha previsto un nuovo piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che si effettuerà entro il 14 agosto 2015. Tale piano di assunzioni straordianrio potrà riguardare esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle G.A.E. e nelle graduatorie di merito D. Lgs 297/1994. La ricorrente, quindi, non essendo al momento presente nella G.A.E., sarà nuovamente esclusa da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari, con ulteriore danno non solo di carattere patrimoniale ma anche, e forse soprattutto, non patrimoniale stante la condizione di precariato a cui la stessa sarebbe ingiustamente e nuovamente condannata, con una evidente negativa influenza sulla qualità della sua vita. In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di chance subito dalla ricorrente sia risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all’inserimento della ricorrente nella III fascia delle G.A.E. definitive dell’Ambito Territoriale di Milano, classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall’approvazione delle G.A.E. per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale. Pagina 18 di 30 Firmato Da: CALANDRA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66a94f93537b09f16f25fd3bf0fe5b04 del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall’art. 399 del SULL’ISTANZA EX ART. 700 C.P.C. Con riguardo all’istanza cautelare va detto che alla luce delle superiori considerazioni appare evidente non solo la parvenza del diritto fatto valere dalla ricorrente ma addirittura la piena fondatezza del medesimo. Da quanto esposto fin d’ora, emerge con chiarezza la sussistenza del requisito del fumus necessario per la concessione del provvedimento cautelare. Proprio con riferimento al fumus boni iuris, è accertato che: 1) Il diploma magistrale ed il diploma dei corsi sperimentali conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 sono titoli abilitanti all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia e primaria; 2) Per accedere alle Graduatorie permanenti e quindi alle GAE era necessario aver superato - come ha superato la ricorrente - precedenti esami anche solo ai fini abilitativi; 3) Il MIUR ha sempre illegittimamente negato, come confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1973/2015, l’ingresso in Graduatoria della ricorrente mediante i propri decreti di 325/2015]. Con riferimento al periculum in mora , l’emanazione di una misura cautelare in corso di causa è giustificata dal fatto che è stato fissato il termine del 14 agosto 2015 entro il quale si deve presentazione la domanda per l’immissione in ruolo. Infatti, il Ministero resistente, ha varato un piano straordinario di immissione in ruolo destinato a stabilizzare oltre 100 mila precari della scuola e, in particolare, gli aventi titolo all’inserimento nelle G.A.E.. La legge approvata, in particolare, prevede che, per l’anno scolastico 2015/2016, per coloro che inoltreranno la domanda attraverso la piattaforma telematica denominata istanze on line entro il 14 agosto 2015, l’assunzione a tempo indeterminato per : - I vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012; Pagina 19 di 30 Firmato Da: CALANDRA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66a94f93537b09f16f25fd3bf0fe5b04 aggiornamento (da ultimo con il D.M. n. 235/2014 e il D.M. n. 325/2015). [doc. 4 – Copia DM - E gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle G.A.E. del personale docente. Il comma 5 dell'art. 10, poi, dispone che i soggetti interessati esprimono l’ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. Negli ambiti territoriali indicati, i soggetti sono assunti a partire dalla classe di concorso per la quale si possiede maggior punteggio. A parità di punteggio, la priorità è data al grado di istruzione superiore. In poche parole ciò significa che i docenti potranno scegliere di concorrere all’assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali italiani. Ciò implica che un candidato con un punteggio talmente basso da non garantire alcuna chance di assunzione nel proprio originario ambito territoriale potrà trovarsi in posizione utile per ottenere l’immissione in ruolo in uno o più altri ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza. Tale possibilità, ovviamente, sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle G.A.E.: soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo: ossia la formulazione delle domande di assunzione, l’espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali, la ricezione della proposta di Nelle more della decisione nel merito della controversia si rende necessaria l'adozione di una misura cautelare che consenta alla ricorrente (attualemente priva di occupazione), in cautelare e via d'urgenza, di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR al fine della corretta presentazione on line della domanda di inserimento nelle graduatorie per cui è causa o, quantomeno, che autorizzi le stesse a presentare tale domanda in forma cartacea, e così da consentire il suo inserimento nelle G.A.E. ed ottenere l'agognata immissione in ruolo, ovvero gli incarichi di supplenza annuale. La ricezione di tale istanza di inserimento – entro il 14 agosto 2015 – infatti, è propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti dalla riccorente e, di conseguenza, al loro corretto posizionamento nelle grduatorie. Essa, inoltre, è condizione indispensabile per l’inserimento in graduatoria e la conseguente espressione delle molteplici opzioni previste dal piano straordianario di assunzioni. Si consideri anche che, insistendo nel non voler dare efficacia erga omnes alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015, con più note (del 30.06.2015, n. 2198 (doc. 13) e del Pagina 20 di 30 Firmato Da: CALANDRA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66a94f93537b09f16f25fd3bf0fe5b04 stipula del contratto, la sua accettazione o la sua rinuncia, ecc… 20.05.2015, n. 15457 (doc. 15) e con nota del 6/7/2015 prot. n. 0019621 [doc. 11 – Copia nota MIUR 19621/2015], il MIUR, ha reso noto che procederà all'inserimento con riserva soltanto di coloro i quali, oltre ad avere un contenzioso in corso su tale questione, otterranno un provvedimento cautelare favorevole in tale senso. E’ chiaro, pertanto, che, ove non si provvedesse con immediatezza, l'istante subirebbe un irrimediabile pregiudizio (cfr.: Cons. Giust. Amm. Sicilia Sez. Giurisd. 22.9.1999 n. 394; Ord. T.A.R. Lazio Sez. I 22.11.1995 n. 2592; Ord. C.D.S. Sez. IV 5.3.1996 n.1332). È del tutto evidente, dunque, che una pronuncia giudiziale che sancisca il diritto all’inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo previsto dal M.I.U.R. non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni e ciò perché impedirebbe l’esercizio delle molteplici preferenze che esso implica! Al contempo, una pronuncia giudiziale postuma rispetto al suddetto piano determinerebbe l’invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per l’ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle La misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere la causa nella fase di decisione nel merito re adhuc integra, consentendo alla ricorrente di esprimere le molteplici preferenze previste dal piano straordinario di immissione in ruolo e, al contempo, scongiurando il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate. Del resto, come sopra spiegato, è stato lo stesso MIUR, con la nota del 6/7/2015 prot. n. 0019621 (doc. 11), a rendere noto che procederà all'inserimento con riserva soltanto di coloro i quali, oltre ad avere un contenzioso in corso su tale questione, otterranno un provvedimento cautelare favorevole in tale senso. Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità di presentare domanda di inserimento nelle G.A.E. e, in tal modo, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di stabilizzazione. A ben vedere, è stato proprio il Consiglio Pagina 21 di 30 Firmato Da: CALANDRA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66a94f93537b09f16f25fd3bf0fe5b04 molteplici opzioni espresse dai candidati. di Stato a chiarire il pregiudizio sussistente in relazione alle ricorrenti, precisando che queste ultime appartengono al cosiddetto personale precario, e di conseguenza, per esse, l’ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile. (cfr.: doc. 12, copia Sent. Consiglio di Stato 3658/2014). La ricezione di tale istanza di inserimento, infatti, è propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente e, di conseguenza, al suo corretto posizionamento nelle graduatorie. Essa, inoltre, è condizione indispensabile per l’inserimento in graduatoria e la conseguente espressione delle molteplici opzioni previste dal piano straordinario di assunzioni. L’imminente scadenza del termine per la presentazione delle domande relative alle procedure di assunzione (scadenza prevista per il prossimo 14 agosto 2015) rende attuali i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la concessione di misure cautelari monocratiche, in mancanza della quale, si andrebbe altresì a verificare in capo alla ricorrente un pregiudizio irreparabile, prima che la stessa abbia la possibilità di sottoporre La giurisprudenza che ha avuto modo di occuparsi della questione si è espressa in modo favorevole concedendo l’inserimento nelle GAE da parte dei docenti muniti di Diploma Magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002. Al riguardo si richiamano, oltre alle già citate sentenze, quelle del Tribunale di Pordenone (Sentenza dell’11.06.2015 – rg 310/2015), Tribunale di Cremona (Sentenza del 12.06.2015), Tribunale di Avezzano (Sentenza del 14.06.2015). *** Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente – come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata - conclude chiedendo che l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, ai sensi dell’artt. 409 e ss c.p.c., 669 bis e ss e 700 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa disapplicazione del D.M. 235/14 di aggiornamento delle GAE per il triennio Pagina 22 di 30 Firmato Da: CALANDRA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66a94f93537b09f16f25fd3bf0fe5b04 l’istanza cautelare alla cognizione del collegio. 2014/2017 e del D.M. n. 325 del 3.06.2015 nella parte in cui non consentono alla ricorrente di inserirsi nelle GAE medesime, nonchè di ogni ulteriore atto collegato, dipendente e/o comunque connesso agli stessi, voglia così provvedere: In via cautelare e d'urgenza, anche a mezzo decreto da emettersi inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora: - Ordinare al M.I.U.R. e alle Amministrazioni resistenti, ognuna per le proprie competenze, di consentire – per i motivi indicati in narrativa, sarebbe utile entro il 14 agosto 2014 o in subordine entro l’inizio dell’a.s. 2015/2016 fissato al 1 settembre 2015 – la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia delle G.A.E. definitive dell’Ambito Territoriale di Milano, Classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica “Istanze on line” e, per l’effetto, disporne l’immediato inserimento, competenze, di ritenere utilmente prodotta la domanda in forma cartacea del [doc. 6 – diffida di inserimento] quindi accogliera ed inserire la ricorrente in graduatoria fin dalla data di pubblicazione della graduatoria. - In subordine, ordinare al M.I.U.R. e alle Amministrazioni resistenti, ognuna per le proprie competenze - per i motivi indicati in narrativa, sarebbe utile entro l’avvio del prossimo a.s. fissato al 1 settembre 2015 - l’inserimento con riserva nella III fascia GAE definitive dell’USR della Lombardia, A.T. di Milano valide per gli anni scolastici 2014/2017, classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), posti comuni e/o di sostegno così come richiesto dalla ricorrente in base alla propria domanda e/o istanza di inserimento anche da ripresentare, con i punteggi spettanti in virtù dei titoli e servizi posseduti al momento dell’inserimento e, per l’effetto, condannare le Amministrazioni resistenti ad adottare tutti i provvedimenti idonei a consentire il predetto inserimento. Nel merito: a) Accertare e dichiarare il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’anno Pagina 23 di 30 Firmato Da: CALANDRA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66a94f93537b09f16f25fd3bf0fe5b04 - In subordine, ordinare al M.I.U.R. e alle Amministrazioni resistenti, ognuna per le proprie 2001/2002 nella III fascia delle GAE classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), posti comuni e/o di sostegno così come richiesto dalla ricorrente in base alla propria domanda e/o istanza di inserimetno, con i punteggi spettanti in virtù dei titoli e servizi posseduti al momento dell’inserimento e, per l’effetto, ordinare/condannare le Amministrazioni resistenti ad adottare tutti i provvedimenti idoeni a consentire il predetto inserimento in via definitiva. b) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di inserimento ed accertare e dichiarare il suo conseguente diritto ad essere inserita a pieno titolo nella III fascia delle G.A.E. definitive dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale per la Provincia di MILANO valide per gli anni scolastici 2014/2017, classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), posti comuni e/o di sostegno così come richiesto dalla ricorrente in base alla propria domanda e/o istanza di inserimetno, con i punteggi spettanti in virtù dei titoli e servizi posseduti al momento dell’inserimento e, per l’effetto, ordinare/condannare le Amministrazioni resistenti ad adottare tutti i provvedimenti idoeni a c) Accertare e dichiarare la responsabilità del MIUR per l’illegittimo comportamento e per l’effetto condannare il medesimo MIUR al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, patiti e patiendi, dalla ricorrente anche per la perdita da chance, da accertarsi in corso di causa o nella misura che verrà determinata dal Giudice. Con espressa riserva di agire in separato giudizio per formulare ulteriori domande compreso richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni. Con vittoria di spese e competenze del giudizio ordinario e di quello cautelare, queste ultime (competenze) da distrasi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario in entrambi i giudizi. In via istruttoria, in caso di contestazione, si chiede disporsi informativa sulle circostanze di fatto indicate nel ricorso, con riserva di indicare informatori, se necessario. E con riserva di ulteriormente documentare, se necessario, quanto rappresentato in fatto ed in diritto. Pagina 24 di 30 Firmato Da: CALANDRA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66a94f93537b09f16f25fd3bf0fe5b04 consentire il predetto inserimento in via definitiva. *** Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di pubblico impiego è di valore indeterminato, ma è esente da versamento in quanto la ricorrente, nell'anno 2014, ha maturato un reddito inferiore ad € 31.884,48, come risulta dalla certificazione che si allega (doc. 16 - Dichiarazione condizione economica della ricorrente). *** Si producono i seguenti documenti, doc.: 1) Procura alle Liti 2) Copia diploma magistrale della ricorrente, conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e Autocertificazione del diploma magistrale conseguito dalla ricorrene nell’a.s. 2001/2002; 3) Copia D.M. 235 del 1° aprile 2014; 4) Copia D.M. 325 del 2015 6) Copia diffida per l’inserimento in graduatoria inviata con raccomandata con avviso di ricevimento; 7) Copia D. Interministeriale del 10.3.1997 n. 175; 8) Copia Circolare Ministeriale n. 434 del 1997; 9) Copia DPR 25.03.2014 10) Copia Parere Consiglio di Stato 3813/2013 11) Copia nota MIUR del 6/7/2015 prot. n. 0019621. 12) Copia Sentenza Consiglio di Stato 3658/2014 13) Copia circolare n. 2198 del 30.06.2015; 14) G.A.E. definitive, III fascia, dell’Ambito Territoriale, 2014/2017, per le classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE); 15) Copia nota MIUR del 20/05/2015 prot. n. 0015457. 16) Dichiarazione condizione economica della ricorrente 17) Stampa del comunicato dell’Ufficio Stampa del MIUR del 21 luglio 2015 *** Pagina 25 di 30 Firmato Da: CALANDRA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66a94f93537b09f16f25fd3bf0fe5b04 5) Copia Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015; ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.) Il sottoscritto Avvocato Steafania Calandra, che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura alle liti allegata alla busta telematica del presente ricorso PREMESSO CHE - Il ricorso ha per oggetto l’accertamento del diritto della ricorrente alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti G.A.E. della provincia di Milano per le classi concorsuali AAAA e EEEE, per posti comuni e/o di sostegno; - L’art. 10, comma 5, della Legge recante norme per la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (…)”, in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l’ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali; all’assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all’ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione in quanto potrebbero dalla medesima essere scavalcati; - Ai fini dell’integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle G.A.E. definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 [doc. 14 – elenco GRADUATORIE GAE AAAA - EEEE]. - La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell’immenso numero dei destinatari; - l’efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 ebbraio 1990, n. 106, secondo cui “[…] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene Pagina 26 di 30 Firmato Da: CALANDRA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66a94f93537b09f16f25fd3bf0fe5b04 - Ciò comporta che tutti i candidati attualmente inseriti nelle G.A.E. potranno concorrere pubblicato […]”; - la pubblicazione sulla G.U. è comunque oltremodo onerosa per la ricorrente ed ostacola il carattere dell’urgenza della domanda; - già l’art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.; - il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte; - anche i Tribunali Ordinari della Sezione Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[…] l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (…) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria […]” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R). RILEVATO CHE Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all’uopo, il sito del M.I.U.R. all’indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12 Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avvocato FA ISTANZA Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per Pagina 27 di 30 Firmato Da: CALANDRA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66a94f93537b09f16f25fd3bf0fe5b04 applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U. VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio (ovvero, tutti i docenti attualmente inseriti nelle G.A.E. definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017) tramite pubblicazione nell’apposita area telematica del sito web istituzionale del M.I.U.R. dei seguenti dati: a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di Registro del ricorso e data dell’udienza; b) nome della ricorrente e indicazione dell’amministrazione intimata; c) Riassunto dei motivi del ricorso; d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell’ambito territoriale di Milano”; e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza. - Quanto alle Amministrazioni convenute (MIUR ed U.S.R. per la Lombardia ed U.S.R. per la Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di MILANO), mediante notifica di una sola copia all’avvocatura distrettuale dello Stato, Distretto di Milano, in Via Carlo Freguglia n. 1 – 20122 – MILANO, PALAZZO DI GIUSTIZIA. Palermo, lì 14.08.2015 Avv. Stefania Calandra PREMESSO CHE - Costituitosi il convenuto M.I.U.R., in persona del Ministro pro tempore, l’U.S.R. per la Lombardia, in persona del Direttore Regionale in Carica, l’A.T. di Milano in persona del Dirigente in carica, tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell’art. 417 bis, comma 1 cpc, come introdotto dall’art. Pagina 28 di 30 Firmato Da: CALANDRA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66a94f93537b09f16f25fd3bf0fe5b04 dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017” e, in particolare, 42, D. L.vo 31 marzo 1998, n. 80 e succ. modif. dalla Dr.ssa – Avv. Emanuela Romano, Funzionario in servizio presso l’Ufficio Scolastico provinciale di Milano, legalmente domiciliati presso l’Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all’art. 12 bis, D. L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 come introdotto dall’art. 7, D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, in Milano, Via Soderini, n. 24; - in data 10.12.2015, il Giudice del Lavoro Dott.ssa Eleonora De Carlo, nel corso dell’udienza rilevava la propria incompetenza territoriale “in favore del Tribunale di Torino, anzi di Ivrea alla luce del fatto che l’ultimo contratto si riferisce a una sede sita in San Maurizio Canavese”. Infatti, il Giudice, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, dava lettura del seguente provvedimento: “Il Giudice, letti gli atti e i documenti, sentiti i procuratori delle parti, ritenuto che parte ricorrente ha dichiarato che era addetta presso un ufficio in San Maurizio Canavese, come risulta dalla dichiarazione della parte e dalla stampata della posizione anagrafica della ricorrente, prodotta da parte convenuta; rilevato che l’art. 413 , cpc sancisce tra l’altro che, per le controversie di cui all’art. 409 cpc relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, è “Competente per territorio (...) il giudice nella cui circoscrizione ha sede lufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”; rilevato che il Comune di San Maurizio Canavese rientra nella competenza del Tribunale Tribunale di Ivrea, in funzione di Giudice del Lavoro; concede alle parti il termine di trenta giorni per la riassunzione della caus avanti al Giudice territorialmente competente come sopra indicato; compensa integralmente le spese di lite tra le parti sino alla presente fase processuale.”. [doc. 19, provvedimento di incompetenza]. - la ricorrente, Signora Capizzi Eva ha interesse a riassumere la causa affinché sia accolta la domanda formulata nell’atto introduttivo nei confronti dei convenuti tutti; CHIEDE che il Giudice voglia fissare nuova udienza per la prosecuzione del processo, con termine per notificare, ex art. 303, co. 2, c.p.c., il presente atto e l’emanando decreto. *** Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di pubblico impiego è di valore indeterminato, ma è esente da versamento in quanto la ricorrente, nell'anno 2014, ha maturato un reddito inferiore ad € 31.884,48, come risulta dalla certificazione che si allega (doc. 16 - Dichiarazione condizione economica della ricorrente). Pagina 29 di 30 Firmato Da: CALANDRA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66a94f93537b09f16f25fd3bf0fe5b04 di Ivrea; Visto l’art. 428 cpc; P.Q.M. Dichiara l’incompetenza territoriale del Giudice adito essendo competente il *** Si producono i seguenti documenti, doc.: 1) Procura alle Liti 2) Copia diploma magistrale della ricorrente, conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e Autocertificazione del diploma magistrale conseguito dalla ricorrene nell’a.s. 2001/2002; 3) Copia D.M. 235 del 1° aprile 2014; 4) Copia D.M. 325 del 2015 5) Copia Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015; 6) Copia diffida per l’inserimento in graduatoria inviata con raccomandata con avviso di ricevimento; 7) Copia D. Interministeriale del 10.3.1997 n. 175; 8) Copia Circolare Ministeriale n. 434 del 1997; 9) Copia DPR 25.03.2014 10) Copia Parere Consiglio di Stato 3813/2013 12) Copia Sentenza Consiglio di Stato 3658/2014 13) Copia circolare n. 2198 del 30.06.2015; 14) G.A.E. definitive, III fascia, dell’Ambito Territoriale, 2014/2017, per le classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE); 15) Copia nota MIUR del 20/05/2015 prot. n. 0015457. 16) Dichiarazione condizione economica della ricorrente 17) Stampa del comunicato dell’Ufficio Stampa del MIUR del 21 luglio 2015 18) Ricorso depositato presso il Tribunale di Milano 19) Provvedimento di incompetenza territoriale del 10.12.20 Terrasini, 04/01/2016 Avv. Stefania Calandra Pagina 30 di 30 Firmato Da: CALANDRA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66a94f93537b09f16f25fd3bf0fe5b04 11) Copia nota MIUR del 6/7/2015 prot. n. 0019621.