Studio Legale
Avv. Stefania Calandra
Via Dante Alighieri n. 28
90049 - TERRASINI (PA)
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[email protected]
Tel.091 8682730
Fax 091 8771781
Cell.3477445146
RICORSO PER LA RIASSUNZIONE
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Lavoro
PROMOSSO
Dalla Signora CAPIZZI EVA, nata a TORINO (TO) il 27.12.1977 e residente in TERRASINI (PA)
C.A.P. 90049 nella Via VITTORIO EMANUELE III N. 59 (C.F. CPZVEA77T67L219Q), in possesso
del Diploma Magistrale conseguito nell'a.s. 1995/1996 presso l’Istituto Magistrale “G. A. DE
COSMI” in PALERMO (PA) [doc. 2 – Copia diploma e autocertificazione], rappresentata e difesa,
dall’Avv. Stefania Calandra (C.F.: CLNSFN77E56F704I) del Foro di Palermo, ed elettivamente
domiciliata presso il suo Studio Legale sito in Terrasini (PA) – 90049 – Via Benedetto Saputo n. 51. Il
sottoscritto Avv. Stefania Calandra dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche
riguardanti il presente procedimento all’utenza fax 091/877.17.81 ed all’indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (P.E.C.) [email protected],
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (di seguito
M.I.U.R.), in persona del Ministro pro-tempore, C.F. 80185250588, con sede in Largo Trastevere n. 76/A –
00153 – ROMA, rappresentato, difeso e domiciliato per legge dall'Avvocatura dello Stato di Torino, in Corso
Stati Uniti n. 45 – 10100 – TORINO – PEC [email protected];
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del Dirigente pro-tempore, con sede in Corso
Vittorio Emanuele n. 70 – 10121 – TORINO, – PEC [email protected], rappresentato, difeso e
domiciliato per legge dall’Avvocatura dello Stato di Torino, in Corso Stati Uniti n. 45 – 10100 – TORINO –
PEC [email protected];
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come da Procura alle Liti allegata alla busta telematica del presente ricorso [doc. 1 – Procura alle Liti],
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambito Territoriale per la Provincia di Torino –
Ufficio V – in persona del Dirigente pro-tempore, con sede in Via Coazze n. 18 – 10138 – TORINO - PEC
[email protected], in persona del Dirigente p.t., rappresentato,difeso e domiciliato per legge
dall’Avvocatura dello Stato di Torino, in Corso Stati Uniti n. 45 – 10100 – TORINO – PEC
[email protected];
RESISTENTI
NONCHÈ NEI CONFRONTI
di tutti i docenti inseriti nelle G.A.E. definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di
concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli
anni scolastici
2014/2017, ossia di tutti i docenti che – in virtù dell’inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad
esaurimento dell’Ambito Territoriale della Provincia di Torino, per le classi di concorso AAAA e EEEE,
valide per il triennio 2014/2017 – verrebbero scavalcati dalla ricorrente in graduatoria, per punteggio
POTENZIALI RESISTENTI
conseguito dalla ricorrente ed Accertare il conseguente diritto all’inserimento dei titolari di detto
Diploma Magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 nella III fascia delle Graduatorie permanenti
(ora Ad Esauriento);
PREMESSO CHE
-
la Signora Capizzi Eva, con ricorso ex art. 414 cpc, qui di seguito trascritto, depositato presso il
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – identificato dal n. r.g. 9427/2015 ed assegnato al Giudice
del Lavoro Dott.ssa Eleonora De Carlo, aveva convenuto in giudizio il M.I.U.R., l’ U.S.R. per la
LOMBARDIA, U.S.R. per la LOMBARDIA - Ambito Territoriale per la Provincia di Milano –
Ufficio X e tutti i potenziali controinteressati;
-
Il testo integrale di detto ricorso, che si allega [doc. 18, Ricorso su Milano], è il seguente:
TRIBUNALE DI MILANO
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OGGETTO del ricorso: Accertare – definitivamente – il valore abilitante del Diploma Magistrale
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.
CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA
EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C.
E CON RICHIESTA
DI
AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.
Per la Parte Ricorrente, la Signora CAPIZZI EVA, nata a TORINO (TO) il 27.12.1977 e
residente in TERRASINI (PA) C.A.P. 90049 nella Via VITTORIO EMANUELE III N. 59 (C.F.
CPZVEA77T67L219Q), in possesso del Diploma Magistrale conseguito nell'a.s. 1995/1996
presso l’Istituto Magistrale “G. A. DE COSMI” in PALERMO (PA) [doc. 2 – Copia
diploma e autocertificazione], rappresentata e difesa, come da Procura alle Liti allegata alla
(C.F.: CLNSFN77E56F704I) del Foro di Palermo, ed elettivamente domiciliata presso il suo
Studio Legale sito in Terrasini (PA) – 90049 – Via Benedetto Saputo n. 51. Il sottoscritto Avv.
Stefania Calandra dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche riguardanti
il presente procedimento all’utenza fax 091/877.17.81 ed all’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.) [email protected],
RICORRENTE
CONTRO
− MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (di
seguito M.I.U.R.), in persona del Ministro pro-tempore, C.F. 80185250588, con sede in Largo
Trastevere n. 76/A – 00153 – ROMA, rappresentato, difeso e domiciliato per legge
dall'Avvocatura dello Stato di Milano, in Via Carlo Freguglia n. 1 – 20122 – MILANO, Palazzo di
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busta telematica del presente ricorso [doc. 1 – Procura alle Liti], dall’Avv. Stefania Calandra
Giustizia;
− Ufficio Scolastico Regionale per la LOMBARDIA, in persona del Dirigente pro-tempore, con
sede
in
Via
Pola
n.
11
–
20124
–
MILANO,
C.F.
97254200153
–
PEC
[email protected], rappresentato, difeso e domiciliato per legge dall'Avvocatura dello
Stato di di Milano, in Via Carlo Freguglia n. 1 – 20122 - MILANO, Palazzo di Giustizia;
− Ufficio Scolastico Regionale per la LOMBARDIA - Ambito Territoriale per la Provincia
di Milano – Ufficio X – in persona del Dirigente pro-tempore, con sede in Via Soderini n. 24 –
20146 – MILANO - PEC [email protected], in persona del Dirigente p.t.,
rappresentato,difeso e domiciliato per legge dall'Avvocatura dello Stato di di Milano, in Via Carlo
Freguglia n. 1 – 20122 – MILANO, Palazzo di Giustizia;
RESISTENTI
NONCHÈ NEI CONFRONTI
di tutti i docenti inseriti nelle G.A.E. definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le
anni scolastici 2014/2017, ossia di tutti i docenti che – in virtù dell’inserimento della
ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento dell’Ambito Territoriale della Provincia di Milano, per
le classi di concorso AAAA e EEEE, valide per il triennio 2014/2017 – verrebbero scavalcati
dalla ricorrente in graduatoria, per punteggio
POTENZIALI RESISTENTI
***
OGGETTO
−
del ricorso: Accertare – definitivamente – il valore abilitante del Diploma Magistrale
conseguito dalla ricorrente ed Accertare il conseguente diritto all’inserimento dei titolari
di detto Diploma Magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 nella III fascia delle
Graduatorie permanenti (ora Ad Esauriento);
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classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli
−
dell’istanza cautelare e motivo dell’urgenza: La legge di stabilità 2015 ha previsto un
nuovo Piano straordinario di assunzioni di oltre 100.000 docenti che si effettuerà entro il
14 agosto 2015 (come da comunicato dell’Ufficio Stampa del MIUR del 21 luglio 2015 scorso,
prodotto al Doc. 17 del presente ricorso), in ragione della quale si chiede rispettosamente
una pronta fissazione dell’udienza di discussione. Tale piano di assunzioni straordinario
potrà riguardare esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle G.A.E.. La
ricorrente, quindi, non essendo al momento presente nella G.A.E., sarà nuovamente
ingiustamente esclusa da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti
precari, con ulteriore danno non solo di carattere patrimoniale ma anche, e forse
soprattutto, non patrimoniale stante la condizione di precariato a cui la stessa sarebbe
inevitabilmente condannata.
1. Il MIUR, con nota dello scorso 6 luglio 2015 prot. 19621 [doc. 11 – Copia nota MIUR
1961/2015], ha reso noto che procederà all’inserimento con riserva soltanto di coloro i quali, oltre
ad avere un contenzioso in corso su tale questione, otterranno un provvedimento cautelare
***
FATTO
2. L’odierna ricorrente è abilitata alla professione docente in virtù del Diploma Magistrale
conseguito nell'a.s. 1995/1996 presso l’Istituto Magistrale “G. A. DE COSMI” in
PALERMO (PA) [doc. 2 – Copia diploma e autocertificazione].
Nonostante il valore abilitante del Diploma Magistrale, alla ricorrente è sempre stata preclusa la
possibilità – a cui aspira – di essere inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento (di seguito, per
brevità, G.A.E.).
3. Con D.M. n. 235 del 01.04.2014 [doc. 3 – Copia D.M. 235/2014], recante disposizioni per
l’aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, il MIUR illegittimamente, come si spiegherà di seguito - non consente ai docenti titolari del diploma
magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di
inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo
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favorevole in tal senso.
indeterminato. Il D.M. 235/2014, infatti, ha previsto soltanto la possibilità di presentare
domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria ai docenti già inseriti nelle
graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, già registrati nella piattaforma telematica
denominata “Istanze on line”. Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/2014, all’art. 9, commi 2 e
3, rubricato “Modalità di presentazione delle domande”, […] la domanda (n.d.r. di
permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento) dovrà essere presentata … esclusivamente con
modalità WEB […]”, indicando le seguenti modalità:
a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso
una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata,
secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via
web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);
b) inserimento della domanda via web.”[…]
Lo stesso D.M. 235/2014, all’art. 10, comma 2, lettera b, rubricato “Regolarizzazioni e esclusioni”,
dall’art. 9, commi 2 e 3 […].”.
La piattaforma web denominata “Istanze on line”, tuttavia, non riconoscendo come titolo valido per
l'inserimento nelle G.A.E. il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002,
non consente ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del M.I.UR,
impedendo – tutt’oggi – alla ricorrente anche solo di farsi riconoscere dal sistema quale docente,
con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.
4. Il MIUR, con D.M. 325/2015, [doc. 4 – Copia D.M. 325/2015] nel fissare un nuovo termine
per l’aggiornamento delle GAE, pubblica detto Decreto con il quale, all’art. 4, iniste –
illegittimamente – nell’escludere l’accesso all’odierna ricorrente, stabilendo che sussistono “le
medesime
modalità
web
già
utilizzate
per
la
presentazione
della
domanda
di
aggiornamento/permanenza/trasferimetno/conferma o scioglimento riserva delle graduatorie ad esaurimento valide
per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, descritte all’art. 9 comma 3 del D.M. 235 del 1 aprile 2014, al
quale si rinvia.”.
5. Il Consiglio di Stato, Sezione 6, con Sentenza n. 1973 del 16.04.2015 [doc. 5 – Copia
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stabiliva che “[…] è motivo di esclusione (…) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto
Sentenza 1973/2015], ha ribadito – nella prima parte di diritto – che il diploma magistrale
conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitate a tutti gli effetti di legge, ed ha stabilito
che “… non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con titolo
conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle
graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il
fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della
pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti
ai fini dell’inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”
(cfr.: C.D.S. 1973/2015 – doc. 5 della produzione di parte ricorrente).
Detta Sentenza n. 1973 del 2015 ha annullato il citato D.M. 235/14 dichiarandolo
illegittimo sull'assunto che "... i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 235/2014, nella
parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito
entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti
ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati.”.
Alla luce di tale pronuncia, quindi, la ricorrente, preso atto dell'avvenuto annullamento del D.M.
235/2015 da parte dei Giudici di Palazzo Spada, perchè illegittimo in parte qua, ha
immediatamente inoltrato all'Ufficio Scolastico Provinciale segnato in epigrafe una diffida per
ottenere l’accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie o, quantomeno, per
essere autorizzata alla presentazione della
relativa domanda di inserimento in forma cartacea
[doc. 6 – Copia diffida di inserimento]. La richiesta della ricorrente, tuttavia, non ha ricevuto
alcun riscontro, onde la necessità di proporre azione giudiziaria, nonostante la Sentenza appena
citata, n. 1973/2015, ha chiarito che “…risulta valida la stessa presentazione delle citate
domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza,
da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell’atto impugnato. Risulta, altresì, fondata
la pretesa allo stesso inserimento della terza fascia delle medesime graduatore, la stessa
fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo
abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il
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***
riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l’iscrizione in
tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell’iscrizione nelle graduatorie
d’istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l’assunzione a tempo
indeterminato”.
***
MOTIVI IN DIRITTO
A. Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di del Lavoro.
Esiste un consolidato orientamento della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato che
conferma la giurisdizione dell’attuale controversia in capo al Giudice Ordinario, in funzione di
Giudice del Lavoro. A seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in
graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in
possesso di abilitazione, infatti, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite
nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di “diritto soggettivo” poichè concerne una
titolo ottenuto nei modi di legge.
Si citano i precedenti giurisprudenziali a sostegno di tale tesi:
- Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014 “In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento
per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di
coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una
graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa
comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali (Riforma della sentenza del
T.ar. Lazio, Roma, sez. III-bis, 23 aprile 2014, n. 4414).”
- Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.07.2014 “In tema di graduatorie
permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto al
collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la
giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del
datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti
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“pretesa” (all’inserimento in graduatoria) i cui “fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un
soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per
l’eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l’inerenza a procedure concorsuali – per le quali l’art. 63 del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto,
dell’inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al
conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regola giurisdizione)”;
- TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 4337 del 19.4.2014 “Non è ricompresa nella nozione di concorso ai
sensi dell’art. 63, c. 4 D. Lgs 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall’at. 401 D. Lgs.
297/1994, caratterizzata dall’inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti
che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la quale è preordinata
al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili; infatti l’assenza di un bando, di una
procedura di valutazione e, soprattutto, dell’atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori
dall’ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono
configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Oridinario sulle controversie
concernenti l’inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all’assunzione.”;
Amministrativo, per rientrare in quella del Giudice Ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto
inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento d’incarichi a tempo determinato e indeterminato del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA). Al di là del petitum formale, infatti,
la pretesa fatta valere si configura come situazione giridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale
l’Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, nè si verte in materia di procedure
concorsuali (riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione III bis, n. 5376/2013”.
Si osserva, inoltre, che, a differenza della domanda avanzata innanzi al Consiglio di Stato (che ha
portato alla Sentenza n. 1973/2015 con la quale è stato annullato il D.M. 235/2014, giudizio
instaurato in primo grado prima dell’emanazione delle G.A.E. ed incentrato sull’annullamento del
predetto Decreto Ministeriale), con il presente ricorso viene chiesto l’accertamento
dell’illegittimità e la conseguente disapplicazione delle G.A.E. nella parte in cui, non
contemplando il nominativo della ricorrente, la escludono dalla possibilità di essere
individuata quale destinataria di un contratto a tempo indeterminato.
6. Tale prospettazione è in perfetta corrispondenza anche con quanto previsto dallo stesso D.M.
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- Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 dell’11.12.2013 “Esulano dalla giurisdizione del Giudice
235/2014 di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, che all’art. 11, comma 6,
stabilisce “La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al
Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro” [doc. 3 – Copia DM 235/2014].
***
B. Evoluzione normativa del sistema di reclutamento dei docenti
La normativa di riferimento relativamente al reclutamento dei docenti è costituita dal D. Lgs
297/1994 (T.U. in materia scolastica), dalla Legge n. 124/1999, dal D. L. 255/2001 (convertito
in Legge n. 133/2001) e dalla Legge n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007).
- In particolare l’art. 399 del T.U. ante riforma del 1999 prevedeva che “l’accesso ai ruoli del
personale docente della scuola meterna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d’arte, ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli; a
ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali”, mentre
l’art. 401 prevedeva che “per l’ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti: a) il superamento delle prove di un
di concorso od al medesimo posto;” .
- Con la Legge 124/1999 si è modificato detto regime di reclutamento mediante la trasformazione
delle Graduatorie per soli titoli in Graduatorie Permanenti periodicamente integrabili. L’articolo 1
della L. 124/99 ha sostituito l’art. 399 sopra richiamato nei seguenti termini:"Art. 399. - (Accesso
ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e
secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine
annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50
per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401”, Art. 401 che –
modificato – dispone come “Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola
materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, sono trasformate in graduatorie
permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui al’art. 399, comma 1”.
L’accesso ai ruoli, secondo la richiamata disposizione, avviene per il 50% dei posti mediante
concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50% attingendo alle Graduatorie permanenti
richiamate (oggi Ad Esaurimento).
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precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe
L’art. 2 della Legge 124/99, inoltre, ha espressamente previsto che “Nella prima integrazione delle
graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del testo unico, come sostituito dall’articolo 1, comma 6 della presente
legge, hanno titolo all’inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente
graduatoria di altra provincia:
a) I docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la
partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;
b) I docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti
esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e
siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l’assunzione del personale
non di ruolo”.
Con ciò confermando il fatto che i docenti muniti di Diploma Magistrale, in quanto soggetti
legittimati a partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli nonché per aver superato un esame
anche ai soli fini abilitativi, avevano diritto ad essere inseriti nelle Graduatorie permanenti.
commi 2 e 7, del Decreto Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella Legge
20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti
posseduti dagli aspiranti:
- PRIMA FASCIA, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall’art. 1
della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
- SECONDA FASCIA, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge
124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli
titoli;
- TERZA FASCIA, costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente
concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come la ricorrente) e a quelli che
fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione
del personale non di ruolo.
La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla
Legge 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di
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- Le graduatorie per l’insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell’art. 1,
abilitazione/titolo abilitante all’insegnamento comunque posseduti.
- La lettera c) dell’art. 1, comma 605, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), contenente
misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto che “Per meglio
qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e
investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore
efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione
sono adottati interventi concernenti:… c) la definizione di un piano triennale per
l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007- 2009, (…), per
complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato
storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare
azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (…). Con effetto dalla data di entrata in vigore della
presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad
esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio
abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali
indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico
(COBASLID), i corsi di didattica della musica”.
L’articolo ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in Graduatorie Ad
Esaurimento, le così dette per brevità, G.A.E., escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi
abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei "docenti già in possesso
di abilitazione". La suddetta disposizione legislativa, quindi, ha definito la terza fascia delle
graduatorie come G.A.E. proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito
l’inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell’immissione in ruolo dei già abilitati, per i
quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato. La predetta
Legge, infatti, ha esspressamente fatto “salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da
effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione (…)”.
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2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di
La Legge Finanziaria 296/06, pertanto, ha impedito l’inserimento nella terza fascia dei
docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in
G.A.E.. Diversamente dalle Graduatorie permanenti, le G.A.E. non consentono alcun nuovo
inserimento e sono destinate ad esaurirsi una volta terminato il piano di assunzione previsto. In
virtù, quindi, della normativa sopra richiamata la odierna ricorrente aveva il titolo per entrare sia
nelle Graduatorie permanenti sia nella stessa G.A.E.. Tuttavia, il M.I.U.R. non ha mai voluto
riconoscere il valore abilitante del Diploma Magistrale e non ha mai consentito l’inserimento nelle
Graduatorie da parte della ricorrente che ha conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002,
ossia prima di tale trasformazione e, in virtù della riserva di legge de qua, la stessa avrebbe
avuto diritto all'inserimento nelle G. A. E. Provinciali. Nè può dubitarsi circa il valore abilitante
da attribuire, peraltro con valenza retroattiva, al diploma magistrale conseguito entro l'anno
scolastico 2001/2002, proprio in considerazione del contenuto delle disposizioni normative in
materia via via succedutesi nel tempo.
C) Il Diploma Magistrale è titolo abilitante all’insegnamento.
Che il Diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 costituisca titolo abilitante è acclarato
dalla normativa in vigore e dalla recente – attuale – giurisprudenza.
- Già la Legge 239/1991 prevedeva che “Il personale insegnate delle scuole materne deve essere fornito di titolo di
studio legale di abilitazione all’insegnamento conseguito presso le Scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato
dagli Istituti magistrali”.
- L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 inoltre prevede che “Al termine del corso di
studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di
abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell’Infanzia)”. Tale norma
è stata abrogata dalla Legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto
espressamente come le disposizioni abrogate “... continuano ad applicarsi limitatamente
alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti
secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere
dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi ...”.
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***
- Il successivo art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito che, "A conclusione degli studi
svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto
magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo
conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e
dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento
nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali (…)".
- In data 10 marzo 1997, veniva, poi, emanato il Decreto Interministeriale n. 175 [doc. 7 –
D. Interm. 175/1997] (di attuazione della Legge 341/1990 e del D.P.R. 471/1996), avente ad
oggetto “Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnati della scuola
materna ed elementrare”, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti
entro l’a.s. 2001/2002, e sul quale si legge che “Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare:… l’art. 194,
comma 1, e l’art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all’insegnamento nelle scuole materne ed
elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell’istituto magistrale”,
quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali
sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o
comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente
l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all’insegnamento nella scuola
materna previste dall’art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e
per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli
399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994".
- Inoltre, la Circolare Ministeriale n. 434/1997 [doc. 8 – Copia Circolare Ministeriale 434/1997]
a cui è stato allegato il predetto Decreto interministeriale, ha precisato che il “decreto Interministeriale
del 10 marzo 1997, con cui si è data attuazione alla suddetta disposizione, fissa il momento di avvio del nuovo
regime giuridico all’inizio dell’anno scolastico 1998/1999. In relazione alle disposizioni in esso contenute si ritiene
opportuno sottolineare che, con riferimento all’anno scolastico 1998/1999 non possono più essere accolte iscrizioni
per i corsi ordinari di Scuola Magistrale e di Istituto Magistrale. Dalla medesima data possono invece essere
rinnovate, sino all’istituzione del nuovo corso di studi in via ordinamentale, di cui all’art. 3 del citato D. L. 10
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all’art. 2 stabilisce che, "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e
marzo 1997, tutte le sperimentazioni quinquennali già esistenti nelle Scuole Magistrali e negli Istituti Magistrali,
in quanto i corsi quinquennali consentono l’iscrizione a qualsiasi corso di laurea. Resta fermo che i diplomi di
maturità magistrale conseguiti al termine di tali corsi sperimentali non avranno comunque valore abilitante, salvo
ovviamente quelli conseguiti alla consclusione dei corsi avviati fino all’anno scolastico
1997/98”.
Con il DPR n. 323 del 1998, infine, è stato nuovamente previsto, confermato e ribadito quanto
sopra, ove, all’art. 15, comma 7, dispone che “I titoli conseguiti nell’esame di Stato a
conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico
1997/98 (come la ricorrente) conservano in via permanente l’attuale valore legale e
abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per
titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”.
- Il valore abilitante del Diploma Magistrale conseguito dall’odierna ricorrente è previsto dal recente
D.P.R. del 25.03.2014 (pubblicato nella G.U. n 111 del 15.05.2014), [doc. 9 – Copia DPR
25.03.2014] con il quale è stato deciso un ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla
04929/2012). Con tale D.P.R. del 25.03.2014 è stato definitivamente affermato che il
diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo
abilitante all'insegnamento.
Secondo la Sezione Consultiva del Consiglio di Stato, Consiglio di Stato numero
3813/2013 dell’11.09.2013 (Numero affare 04929/2012) [doc. 10 – Copia Parere C.d.S.
3813/2013] "[… direttamente a pag. 15/17] prima dell’istituzione della laurea in Scienze della
formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e
quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali
sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi
quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria)
dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato
disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15,
co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre,
dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 […]" (Consiglio di Stato, Seconda sezione, Numero
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base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare
03813/2013 dell'11.09.2013).
- In sintesi, quindi, IL DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l’a.s. 2001/2002 (come
quello posseduto dall’odierna ricorrente) è titolo abilitante per accedere all’insegnamento:
Nella SCUOLA DELL’INFANZIA (AAAA), tramite il titolo di studio conseguito negli
istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e
dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale;
Nella SCUOLA PRIMARIA (EEEE), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti
magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’isituto magistrale.
- Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 1973/2015
[doc. 5 – Copia
Sentenza C.d.S.
1973/2015] – si ripete – ha confermato pienamente il valore abilitante del più volte citato
Titolo, dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014, stabilendo espressamente che "non
sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito
entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da
permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale
Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini
dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. (...)
Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle
medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto
essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza
dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente
continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto
soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle
supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato (...)” (cfr.: CDS n.
1973/2015).
***
Alla luce di quanto appena evidenziato – avvalorato dalla recente ed attuale giurisprudenza e
normativa – non deve residuare più alcun dubbio circa il valore abilitante del diploma magistrale
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abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del
conseguito con il vecchio ordinamento entro l'a.s. 2001/2002, ed in possesso della ricorrente, ed il
suo diritto ad essere inserita non solo nelle Graduatorie permanenti ma anche nelle attuali GAE.
D) Efficacia erga omnes della pronuncia del Consiglio di Stato n. 1973/2015.
Il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle G.A.E. Provinciali, come individuata nella propria
diffida, è avvalorato anche dall'efficacia erga omnes della richiamata pronuncia del Consiglio di
Stato n. 1973/2015, con cui è stato annullato il D.M. 235/2014 in parte qua. Ed invero, con
riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da
sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia inter partes della cosa
giudicata, giacché l’eliminazione dal mondo del diritto dell’atto a contenuto generale dispiega
immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al
processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell’atto caducato. In effetti, proprio partendo da
tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l’annullamento dei
quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti
processuali, ma che dispiega effetti erga omnes. Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e
contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la
produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo
1998 n. 2734, in Giust. civ. Mass. 1998, 573, secondo cui il rincipio dell'efficacia inter partes del
giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di
peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi
portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva
ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attesane la ontologica indivisibilità, con
conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i
soggetti
concretamente
destinatari
di
essi,
ancorché rimasti inerti in sede di tutela
giurisdizionale amministrativa). Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7
settembre 2012, n.3811 ha ulteriormente ribadito che “la finalità che informa il divieto di estensione
soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi …in cui l’estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non
risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell’amministrazione ma, al contrario, a
consentire l’esplicazione dei principi, riconducibili all’imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor
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quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti,
partecipationis”. Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria
del Consiglio di Stato giovi anche alla ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità per
il M.I.U.R. di respingere la relativa richiesta di inserimento nelle G.A.E., ricorrendo a
disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla Giustizia Amministrativa.
***
E) Sui danni subiti per l’illegittimo comportamento del M.I.U.R.
Considerando tutto quanto sopra, la ricorrente, a causa dell’argomentato illegittimo
comportamento del MIUR – da ultimo il decreto n. 235/2014 – si ritrova, ancora oggi, nella
condizione di precariato.
Tale situazione si potrebbe nuovamente ripetere. La legge di stabilità 2015, infatti, ha
previsto un nuovo piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che si
effettuerà entro il 14 agosto 2015. Tale piano di assunzioni straordianrio potrà riguardare
esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle G.A.E. e nelle graduatorie di merito
D. Lgs 297/1994.
La ricorrente, quindi, non essendo al momento presente nella G.A.E., sarà nuovamente
esclusa da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari, con
ulteriore danno non solo di carattere patrimoniale ma anche, e forse soprattutto, non
patrimoniale stante la condizione di precariato a cui la stessa sarebbe ingiustamente e
nuovamente condannata, con una evidente negativa influenza sulla qualità della sua vita.
In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di chance subito dalla ricorrente
sia risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute ad
emanare tutti gli atti ritenuti necessari all’inserimento della ricorrente nella III fascia delle
G.A.E. definitive dell’Ambito Territoriale di Milano, classi di concorso Scuola
dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017,
con decorrenza dall’approvazione delle G.A.E. per gli anni 2014/2017 o, in subordine,
dalla data di presentazione della domanda giudiziale.
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del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall’art. 399 del
SULL’ISTANZA EX ART. 700 C.P.C.
Con riguardo all’istanza cautelare va detto che alla luce delle superiori considerazioni appare
evidente non solo la parvenza del diritto fatto valere dalla ricorrente ma addirittura la piena
fondatezza del medesimo.
Da quanto esposto fin d’ora, emerge con chiarezza la sussistenza del requisito del fumus necessario
per la concessione del provvedimento cautelare. Proprio con riferimento al fumus boni iuris, è
accertato che:
1) Il diploma magistrale ed il diploma dei corsi sperimentali conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 sono
titoli abilitanti all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia e primaria;
2) Per accedere alle Graduatorie permanenti e quindi alle GAE era necessario aver superato - come
ha superato la ricorrente - precedenti esami anche solo ai fini abilitativi;
3) Il MIUR ha sempre illegittimamente negato, come confermato dal Consiglio di Stato con sentenza
n. 1973/2015, l’ingresso in Graduatoria della ricorrente mediante i propri decreti di
325/2015].
Con riferimento al periculum in mora , l’emanazione di una misura cautelare in corso di
causa è giustificata dal fatto che è stato fissato il termine del 14 agosto 2015 entro il quale
si deve presentazione la domanda per l’immissione in ruolo.
Infatti, il Ministero resistente, ha varato un piano straordinario di immissione in ruolo
destinato a stabilizzare oltre 100 mila precari della scuola e, in particolare, gli aventi titolo
all’inserimento nelle G.A.E.. La legge approvata, in particolare, prevede che, per l’anno
scolastico 2015/2016, per coloro che inoltreranno la domanda attraverso la piattaforma
telematica denominata istanze on line entro il 14 agosto 2015, l’assunzione a tempo
indeterminato per :
- I vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre
bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 82
del 24 settembre 2012;
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aggiornamento (da ultimo con il D.M. n. 235/2014 e il D.M. n. 325/2015). [doc. 4 – Copia DM
- E gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle G.A.E. del
personale docente.
Il comma 5 dell'art. 10, poi, dispone che i soggetti interessati esprimono l’ordine di preferenza tra
tutti gli ambiti territoriali. Negli ambiti territoriali indicati, i soggetti sono assunti a partire dalla
classe di concorso per la quale si possiede maggior punteggio. A parità di punteggio, la
priorità è data al grado di istruzione superiore. In poche parole ciò significa che i docenti
potranno scegliere di concorrere all’assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali italiani. Ciò implica
che un candidato con un punteggio talmente basso da non garantire alcuna chance di assunzione
nel proprio originario
ambito territoriale potrà trovarsi in posizione utile per ottenere
l’immissione in ruolo in uno o più altri ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza.
Tale possibilità, ovviamente, sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle G.A.E.:
soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le complesse fasi del piano
straordinario di immissione in ruolo: ossia la formulazione delle domande di assunzione,
l’espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali, la ricezione della proposta di
Nelle more della decisione nel merito della controversia si rende necessaria l'adozione di una
misura cautelare che consenta alla ricorrente (attualemente priva di occupazione), in
cautelare
e
via
d'urgenza, di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR al fine della
corretta presentazione on line della domanda di inserimento nelle graduatorie per cui è causa o,
quantomeno, che autorizzi le stesse a presentare tale domanda in forma cartacea, e così da
consentire il suo inserimento nelle G.A.E. ed ottenere l'agognata immissione in ruolo, ovvero gli
incarichi di supplenza annuale.
La ricezione di tale istanza di inserimento – entro il 14 agosto 2015 – infatti, è propedeutica alla
valutazione dei titoli posseduti dalla riccorente e, di conseguenza, al loro corretto posizionamento
nelle grduatorie. Essa, inoltre, è condizione indispensabile per l’inserimento in graduatoria e la
conseguente espressione delle molteplici opzioni previste dal piano straordianario di assunzioni.
Si consideri anche che, insistendo nel non voler dare efficacia erga omnes alla pronuncia del
Consiglio di Stato n. 1973 del 2015, con più note (del 30.06.2015, n. 2198 (doc. 13) e del
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stipula del contratto, la sua accettazione o la sua rinuncia, ecc…
20.05.2015, n. 15457 (doc. 15) e con nota del 6/7/2015 prot. n. 0019621 [doc. 11 – Copia nota
MIUR 19621/2015], il MIUR, ha reso noto che procederà all'inserimento con riserva soltanto di
coloro i quali, oltre ad avere un contenzioso in corso su tale questione, otterranno un
provvedimento cautelare favorevole in tale senso. E’ chiaro, pertanto, che, ove non si provvedesse
con immediatezza, l'istante subirebbe un irrimediabile pregiudizio (cfr.: Cons. Giust. Amm. Sicilia
Sez. Giurisd. 22.9.1999 n. 394; Ord. T.A.R. Lazio Sez. I 22.11.1995 n. 2592; Ord. C.D.S. Sez. IV
5.3.1996 n.1332).
È del tutto evidente, dunque, che una pronuncia giudiziale che sancisca il diritto all’inserimento in
graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo
previsto dal M.I.U.R. non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di
assunzioni e ciò perché impedirebbe l’esercizio delle molteplici preferenze che esso implica! Al
contempo, una pronuncia giudiziale postuma rispetto al suddetto piano determinerebbe
l’invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per l’ovvia
considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle
La misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere la causa nella fase di
decisione nel merito re adhuc integra, consentendo alla ricorrente di esprimere le
molteplici preferenze previste dal piano straordinario di immissione in ruolo e, al
contempo, scongiurando il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette
ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate. Del
resto, come sopra spiegato, è stato lo stesso MIUR, con la nota del 6/7/2015 prot. n. 0019621
(doc. 11), a rendere noto che procederà all'inserimento con riserva soltanto di coloro i quali, oltre
ad avere un contenzioso in corso su tale questione, otterranno un provvedimento cautelare
favorevole in tale senso. Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per
l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio ordinario
sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità
di presentare domanda di inserimento nelle G.A.E. e, in tal modo, partecipare a tutte le
complesse fasi del piano straordinario di stabilizzazione. A ben vedere, è stato proprio il Consiglio
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molteplici opzioni espresse dai candidati.
di Stato a chiarire il pregiudizio sussistente in relazione alle ricorrenti, precisando che queste
ultime appartengono al cosiddetto personale precario, e di conseguenza, per esse, l’ingresso
nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una
occupazione stabile. (cfr.: doc. 12, copia Sent. Consiglio di Stato 3658/2014).
La ricezione di tale istanza di inserimento, infatti, è propedeutica alla valutazione dei titoli
posseduti dalla ricorrente e, di conseguenza, al suo corretto posizionamento nelle graduatorie.
Essa, inoltre, è condizione indispensabile per l’inserimento in graduatoria e la conseguente
espressione delle molteplici opzioni previste dal piano straordinario di assunzioni.
L’imminente scadenza del termine per la presentazione delle domande relative alle
procedure di assunzione (scadenza prevista per il prossimo 14 agosto 2015) rende attuali i
presupposti di estrema gravità ed urgenza per la concessione di misure cautelari
monocratiche, in mancanza della quale, si andrebbe altresì a verificare in capo alla
ricorrente un pregiudizio irreparabile, prima che la stessa abbia la possibilità di sottoporre
La giurisprudenza che ha avuto modo di occuparsi della questione si è espressa in modo
favorevole concedendo l’inserimento nelle GAE da parte dei docenti muniti di Diploma
Magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002. Al riguardo si richiamano, oltre alle già citate
sentenze, quelle del Tribunale di Pordenone (Sentenza dell’11.06.2015 – rg 310/2015), Tribunale
di Cremona (Sentenza del 12.06.2015), Tribunale di Avezzano (Sentenza del 14.06.2015).
***
Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente – come in epigrafe rappresentata, difesa e
domiciliata - conclude
chiedendo
che l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, ai sensi dell’artt. 409 e
ss c.p.c., 669 bis e ss e 700 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
previa disapplicazione del D.M. 235/14 di aggiornamento delle GAE per il triennio
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l’istanza cautelare alla cognizione del collegio.
2014/2017 e del D.M. n. 325 del 3.06.2015 nella parte in cui non consentono alla ricorrente
di inserirsi nelle GAE medesime, nonchè di ogni ulteriore atto collegato, dipendente e/o
comunque connesso agli stessi, voglia così provvedere:
In via cautelare e d'urgenza, anche a mezzo decreto da emettersi inaudita altera parte o,
in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni
iuris e del periculum in mora:
- Ordinare al M.I.U.R. e alle Amministrazioni resistenti, ognuna per le proprie competenze, di
consentire – per i motivi indicati in narrativa, sarebbe utile entro il 14 agosto 2014 o in subordine
entro l’inizio dell’a.s. 2015/2016 fissato al 1 settembre 2015 – la presentazione della domanda di
inserimento della ricorrente nella III fascia delle G.A.E. definitive dell’Ambito Territoriale di
Milano, Classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli
anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica
“Istanze on line” e, per l’effetto, disporne l’immediato inserimento,
competenze, di ritenere utilmente prodotta la domanda in forma cartacea del [doc. 6 – diffida di
inserimento] quindi accogliera ed inserire la ricorrente in graduatoria fin dalla data di
pubblicazione della graduatoria.
- In subordine, ordinare al M.I.U.R. e alle Amministrazioni resistenti, ognuna per le proprie
competenze - per i motivi indicati in narrativa, sarebbe utile entro l’avvio del prossimo a.s.
fissato al 1 settembre 2015 - l’inserimento con riserva nella III fascia GAE definitive
dell’USR della Lombardia, A.T. di Milano valide per gli anni scolastici 2014/2017, classi di
concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), posti comuni e/o di sostegno
così come richiesto dalla ricorrente in base alla propria domanda e/o istanza di inserimento anche
da ripresentare, con i punteggi spettanti in virtù dei titoli e servizi posseduti al momento
dell’inserimento e, per l’effetto, condannare le Amministrazioni resistenti ad adottare tutti i
provvedimenti idonei a consentire il predetto inserimento.
Nel merito:
a) Accertare e dichiarare il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’anno
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- In subordine, ordinare al M.I.U.R. e alle Amministrazioni resistenti, ognuna per le proprie
2001/2002 nella III fascia delle GAE classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola
Primaria (EEEE), posti comuni e/o di sostegno così come richiesto dalla ricorrente in base alla
propria domanda e/o istanza di inserimetno, con i punteggi spettanti in virtù dei titoli e servizi
posseduti al momento dell’inserimento e, per l’effetto, ordinare/condannare le Amministrazioni
resistenti ad adottare tutti i provvedimenti idoeni a consentire il predetto inserimento in via
definitiva.
b) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di inserimento
ed accertare e dichiarare il suo conseguente diritto ad essere inserita a pieno titolo nella III fascia
delle G.A.E. definitive dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale per
la Provincia di MILANO valide per gli anni scolastici 2014/2017, classi di concorso Scuola
dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), posti comuni e/o di sostegno così come richiesto
dalla ricorrente in base alla propria domanda e/o istanza di inserimetno, con i punteggi spettanti
in virtù dei titoli e servizi posseduti al momento dell’inserimento e, per l’effetto,
ordinare/condannare le Amministrazioni resistenti ad adottare tutti i provvedimenti idoeni a
c) Accertare e dichiarare la responsabilità del MIUR per l’illegittimo comportamento e per l’effetto
condannare il medesimo MIUR al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, patiti e patiendi, dalla
ricorrente anche per la perdita da chance, da accertarsi in corso di causa o nella misura che verrà
determinata dal Giudice.
Con espressa riserva di agire in separato giudizio per formulare ulteriori domande compreso
richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del comportamento illegittimo delle
Amministrazioni.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio ordinario e di quello cautelare, queste ultime
(competenze) da distrasi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario in
entrambi i giudizi.
In via istruttoria, in caso di contestazione, si chiede disporsi informativa sulle circostanze di fatto
indicate nel ricorso, con riserva di indicare informatori, se necessario. E con riserva di
ulteriormente documentare, se necessario, quanto rappresentato in fatto ed in diritto.
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consentire il predetto inserimento in via definitiva.
***
Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia
di pubblico impiego è di valore indeterminato, ma è esente da versamento in quanto la
ricorrente, nell'anno 2014, ha maturato un reddito inferiore ad € 31.884,48, come risulta dalla
certificazione che si allega (doc. 16 - Dichiarazione condizione economica della ricorrente).
***
Si producono i seguenti documenti, doc.:
1) Procura alle Liti
2) Copia diploma magistrale della ricorrente, conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e Autocertificazione
del diploma magistrale conseguito dalla ricorrene nell’a.s. 2001/2002;
3) Copia D.M. 235 del 1° aprile 2014;
4) Copia D.M. 325 del 2015
6) Copia diffida per l’inserimento in graduatoria inviata con raccomandata con avviso di ricevimento;
7) Copia D. Interministeriale del 10.3.1997 n. 175;
8) Copia Circolare Ministeriale n. 434 del 1997;
9) Copia DPR 25.03.2014
10) Copia Parere Consiglio di Stato 3813/2013
11) Copia nota MIUR del 6/7/2015 prot. n. 0019621.
12) Copia Sentenza Consiglio di Stato 3658/2014
13) Copia circolare n. 2198 del 30.06.2015;
14) G.A.E. definitive, III fascia, dell’Ambito Territoriale, 2014/2017, per le classi di concorso Scuola
dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE);
15) Copia nota MIUR del 20/05/2015 prot. n. 0015457.
16) Dichiarazione condizione economica della ricorrente
17) Stampa del comunicato dell’Ufficio Stampa del MIUR del 21 luglio 2015
***
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5) Copia Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015;
ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)
Il sottoscritto Avvocato Steafania Calandra, che assiste, rappresenta e difende la ricorrente
giusta procura alle liti allegata alla busta telematica del presente ricorso
PREMESSO CHE
- Il ricorso ha per oggetto l’accertamento del diritto della ricorrente alla presentazione della
domanda e al successivo inserimento nelle vigenti G.A.E. della provincia di Milano per le classi
concorsuali AAAA e EEEE, per posti comuni e/o di sostegno;
- L’art. 10, comma 5, della Legge recante norme per la “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione (…)”, in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000
insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere
l’ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
all’assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di
ciascuno di tali candidati all’ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di
stabilizzazione in quanto potrebbero dalla medesima essere scavalcati;
- Ai fini dell’integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai
docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle G.A.E.
definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia
(AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 [doc. 14 – elenco
GRADUATORIE GAE AAAA - EEEE].
- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe
impossibile in ragione dell’immenso numero dei destinatari;
- l’efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio
e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione
del Consiglio di Stato 19 ebbraio 1990, n. 106, secondo cui “[…] Non pare possa ragionevolmente
invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione
costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene
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- Ciò comporta che tutti i candidati attualmente inseriti nelle G.A.E. potranno concorrere
pubblicato […]”;
- la pubblicazione sulla G.U. è comunque oltremodo onerosa per la ricorrente ed ostacola il
carattere dell’urgenza della domanda;
- già l’art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di
autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax,
ai sensi dell’art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale
forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per
pubblici
proclami prevista dall’art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito
internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i Tribunali Ordinari della Sezione Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie
analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo
esplicitamente che “[…] l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del
caso (…) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente;
l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del
sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria […]” (Testualmente
Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato
nel sito internet del M.I.U.R).
RILEVATO CHE
Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo
nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all’uopo, il sito del
M.I.U.R. all’indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avvocato
FA ISTANZA
Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da
quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per
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applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con
pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.
VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO
- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio (ovvero, tutti i docenti attualmente
inseriti nelle G.A.E. definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso
Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017)
tramite pubblicazione nell’apposita area telematica del sito web istituzionale del M.I.U.R.
dei seguenti dati:
a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di Registro del ricorso e data
dell’udienza;
b) nome della ricorrente e indicazione dell’amministrazione intimata;
c) Riassunto dei motivi del ricorso;
d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “tutti i docenti attualmente inseriti
nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola
i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell’ambito territoriale di Milano”;
e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza.
- Quanto alle Amministrazioni convenute (MIUR ed U.S.R. per la Lombardia ed U.S.R. per
la Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di MILANO), mediante notifica di una
sola copia all’avvocatura distrettuale dello Stato, Distretto di Milano, in Via Carlo Freguglia n. 1 –
20122 – MILANO, PALAZZO DI GIUSTIZIA.
Palermo, lì 14.08.2015
Avv. Stefania Calandra
PREMESSO CHE
- Costituitosi il convenuto M.I.U.R., in persona del Ministro pro tempore, l’U.S.R. per la
Lombardia, in persona del Direttore Regionale in Carica, l’A.T. di Milano in persona del Dirigente
in carica, tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell’art. 417 bis, comma 1 cpc, come introdotto dall’art.
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dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017” e, in particolare,
42, D. L.vo 31 marzo 1998, n. 80 e succ. modif. dalla Dr.ssa – Avv. Emanuela Romano,
Funzionario in servizio presso l’Ufficio Scolastico provinciale di Milano, legalmente domiciliati presso
l’Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all’art. 12 bis, D. L.vo 3 febbraio 1993, n. 29
come introdotto dall’art. 7, D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, in Milano, Via Soderini, n. 24;
- in data 10.12.2015, il Giudice del Lavoro Dott.ssa Eleonora De Carlo, nel corso dell’udienza
rilevava la propria incompetenza territoriale “in favore del Tribunale di Torino, anzi di Ivrea alla luce del fatto
che l’ultimo contratto si riferisce a una sede sita in San Maurizio Canavese”. Infatti, il Giudice, dopo essersi
ritirata in camera di consiglio, dava lettura del seguente provvedimento: “Il Giudice, letti gli atti e i
documenti, sentiti i procuratori delle parti, ritenuto che parte ricorrente ha dichiarato che era addetta presso un ufficio in
San Maurizio Canavese, come risulta dalla dichiarazione della parte e dalla stampata della posizione anagrafica della
ricorrente, prodotta da parte convenuta; rilevato che l’art. 413 , cpc sancisce tra l’altro che, per le controversie di cui
all’art. 409 cpc relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, è “Competente per
territorio (...) il giudice nella cui circoscrizione ha sede lufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento
della cessazione del rapporto”; rilevato che il Comune di San Maurizio Canavese rientra nella competenza del Tribunale
Tribunale di Ivrea, in funzione di Giudice del Lavoro; concede alle parti il termine di trenta giorni per la riassunzione
della caus avanti al Giudice territorialmente competente come sopra indicato; compensa integralmente le spese di lite tra le
parti sino alla presente fase processuale.”. [doc. 19, provvedimento di incompetenza].
- la ricorrente, Signora Capizzi Eva ha interesse a riassumere la causa affinché sia accolta la domanda
formulata nell’atto introduttivo nei confronti dei convenuti tutti;
CHIEDE
che il Giudice voglia fissare nuova udienza per la prosecuzione del processo, con termine per notificare, ex
art. 303, co. 2, c.p.c., il presente atto e l’emanando decreto.
***
Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di
pubblico impiego è di valore indeterminato, ma è esente da versamento in quanto la ricorrente,
nell'anno 2014, ha maturato un reddito inferiore ad € 31.884,48, come risulta dalla certificazione che si
allega (doc. 16 - Dichiarazione condizione economica della ricorrente).
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di Ivrea; Visto l’art. 428 cpc; P.Q.M. Dichiara l’incompetenza territoriale del Giudice adito essendo competente il
***
Si producono i seguenti documenti, doc.:
1) Procura alle Liti
2) Copia diploma magistrale della ricorrente, conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e Autocertificazione del
diploma magistrale conseguito dalla ricorrene nell’a.s. 2001/2002;
3) Copia D.M. 235 del 1° aprile 2014;
4) Copia D.M. 325 del 2015
5) Copia Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015;
6) Copia diffida per l’inserimento in graduatoria inviata con raccomandata con avviso di ricevimento;
7) Copia D. Interministeriale del 10.3.1997 n. 175;
8) Copia Circolare Ministeriale n. 434 del 1997;
9) Copia DPR 25.03.2014
10) Copia Parere Consiglio di Stato 3813/2013
12) Copia Sentenza Consiglio di Stato 3658/2014
13) Copia circolare n. 2198 del 30.06.2015;
14) G.A.E. definitive, III fascia, dell’Ambito Territoriale, 2014/2017, per le classi di concorso Scuola
dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE);
15) Copia nota MIUR del 20/05/2015 prot. n. 0015457.
16) Dichiarazione condizione economica della ricorrente
17) Stampa del comunicato dell’Ufficio Stampa del MIUR del 21 luglio 2015
18) Ricorso depositato presso il Tribunale di Milano
19) Provvedimento di incompetenza territoriale del 10.12.20
Terrasini, 04/01/2016
Avv. Stefania Calandra
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11) Copia nota MIUR del 6/7/2015 prot. n. 0019621.
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Ricorso.p7m - Ufficio Scolastico Regionale Piemonte