Corso di Diritto Tributario Internazionale
Le convenzioni internazionali
contro le doppie imposizioni
La doppia imposizione
internazionale
• Doppia imposizione interna
– Concerne un medesimo ente impostore che
sottopone due volte ad imposta il medesimo
presupposto
• Doppia imposizione internazionale (giuridica)
– Si verifica quando le due imposizioni
provengono da due Stati diversi, riguardano
tributi identici o simili, e colpiscono, per il
medesimo presupposto, lo stesso soggetto
(norme convenzionali contro la doppia
imposizione).
2
La doppia imposizione
internazionale
• Doppia imposizione giuridica
– Assoggettamento del medesimo contribuente
ad imposte similari di due (o più) Stati in
ragione di un identico presupposto e nel
medesimo
periodo
(Modello
OCSE,
introduzione, paragrafo 1)
• Doppia imposizione economica
– Assoggettamento di diversi contribuenti ad
imposte similari di due (o più) Stati nel
medesimo periodo ed in ragione della
medesima manifestazione di ricchezza (es.
utili societari e dividendi)
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La doppia imposizione
• Deriva principalmente da:
A. “doppia” residenza;
B. tassazione concorrente dello Stato
della residenza e dello Stato della
fonte;
C. tassazione concorrente di due Stati
della fonte.
Tali cause conducono - di fatto – ad un
4
conflitto tra i sistemi fiscali
Doppia imposizione internazionale
Esiste nel diritto internazionale
un divieto espresso di
doppia imposizione?
5
Doppia imposizione internazionale
- Non esiste nel diritto internazionale
un divieto espresso di doppia
imposizione
- Non esiste nel diritto interno un
divieto di doppia imposizione
internazionale
6
Doppia imposizione interna
Esiste invece un divieto di
doppia imposizione interna:
art. 163 TUIR
“La stessa imposta non può essere
applicata più volte in dipendenza dello
stesso presupposto, neppure nei confronti
di soggetti diversi”
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Rimedi “interni” alla doppia
imposizione giuridica internazionale
La doppia imposizione internazionale può essere
eliminata:
• Unilateralmente: in base alla legge domestica
di uno Stato
• Bilateralmente: in applicazione di un trattato
contro le doppie imposizioni
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Rimedi “interni” alla doppia
imposizione giuridica internazionale
• Il metodo dell’esenzione:
– esenzione piena;
– esenzione con progressione.
• Il metodo del credito d’imposta:
– credito d’imposta pieno;
– credito d’imposta ordinario.
• Il metodo della deduzione.
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Il metodo del credito d’imposta
Riconoscimento
unilaterale
da
parte
dello
Stato
di
residenza di un credito per le imposte applicate nello Stato
della fonte.
Il meccanismo del credito d’imposta prevede che l’imposta
effettivamente pagata all’estero – e a nulla rileva l’imposta
teoricamente
derivante
da
dovuta
–
dal
fonti
dello
contribuente
Stato
estero
sul
è
reddito
deducibile
dall’imposta dovuta a livello domestico sul reddito prodotto
su base mondiale.
Il credito d’imposta si distingue in pieno e ordinario
10
Credito d’imposta pieno
• Il
meccanismo
del
credito
d’imposta
si
definisce pieno quando prevede che l’imposta
effettivamente
pagata
all’estero
dal
contribuente sul reddito derivante da fonti
dello Stato estero è interamente deducibile
dall’imposta dovuta a livello domestico sul
reddito prodotto su base mondiale.
11
Credito d’imposta ordinario
Il credito d’imposta ordinario limita la deducibilità
dell’imposta pagata all’estero all’importo delle imposte
che sarebbero dovute sul reddito di fonte estera se
fosse tassato secondo le regole domestiche.
Se le imposte estere
> dell’importo limite
data dal credito di
imposta ordinario
Se ciò non fosse possibile detta
eccedenza andrebbe persa
Tale eccedenza costituisce
un credito per imposte
estere che può essere
riportato agli anni
successivi sulla base delle
regole domestiche
Credito d’imposta ordinario
Il credito viene generalmente scomputato seconda la
seguente formula:
a) Individuazione del crediti max ossia della quota delle
imposte che sarebbero dovute sul reddito estero se
tassato in base alle regole domestiche
R.E.
R.M.
x I.D. =
Q.I.D.
/C.M.
R.E. = reddito estero
R.M. = reddito mondiale
I.D. = Imposta domestica
Q.I.D.=quota d’imp. domestica/
C.M.=credito massimo
b)
Confronto con le
medesimo reddito
imposte
assolte

Credito d’imposta = minore tra a) e b)
all’estero
sul
13
Art. 165 TUIR
Credito d’imposta ordinario
a)
Individuazione della quota di imposta
italiana (Q.I.I.), ovvero del massimo credito
d’imposta attribuibile
Esempio
R.E.
R.M.
x I.I. = Q.I.I.
100
1.000
x 330 = 33
b)
Confronto con le imposte assolte all’estero
sul medesimo reddito

Credito d’imposta = minore tra a) e b)
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Rimedi “dei Trattati” alla doppia
imposizione internazionale
• Il metodo dell’esenzione:
– esenzione piena;
– esenzione con progressione.
• Il metodo del credito d’imposta:
– credito d’imposta pieno;
– credito d’imposta ordinario.
• Il “tax sparing credit”.
15
Rimedi alla doppia imposizione
economica internazionale
La D.I.E. – che si verifica quando gli utili prodotti dalla
società sono nuovamente assoggettati a tassazione in capo
ai soci una volta distribuiti sottoforma di dividendi – può
essere eliminata o ridotto mediante norme domestiche che
disciplinano la tassazione societariaSe la D.I.E. non è risolta in alcun modo
Le società di capitali sono
un’entità distinta e
separata dai soci: i soci
devono IRPEF sui
dividendi
Il sistema di
tassazione delle
società applica il
sistema classico
16
Rimedi internazionali alla
doppia imposizione giuridica
internazionale
Le convenzioni contro
le doppie imposizioni
17
Coordinamento tra norma interna
e convenzioni contro
le doppie imposizioni
- Ratifica delle convenzioni con legge
formale ordinaria
- Teorie
sulla
prevalenza
delle
convenzioni sulla norma interna
(i) lex specialis derogat generali
(ii) “costituzionalizzazione” del principio
di prevalenza delle convenzioni ex art.
117 Cost.
18
“Costituzionalizzazione” del principio di
prevalenza delle convenzioni?
Art. 117(1) Cost.
”La potestà legislativa è esercitata dallo
Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione,
nonché
dei
vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali”
19
Impatto delle convenzioni
• Le Convenzioni limitano l’applicazione
delle disposizioni nazionali
– Le convenzioni non creano potestà tributaria
ma ripartiscono quella prevista dalle norme
interne
– L’imposizione si basa sempre sulla norma
interna e non sulle disposizioni convenzionali
– Effetti sia sullo Stato della fonte sia sullo
Stato di residenza
20
Procedimento di applicazione delle
convenzioni per evitare
le doppie imposizioni
E’ territorialmente
rilevante?
NO
SI
L’imposizione è
superiore a quella
massima ammessa
dalla convenzione?
SI
NO
Tassazione nella misura
prevista dalla norma interna
SI
Il non residente può
invocare la
convenzione?
E’ imponibile per
norma interna?
Nessuna tassazione
Qualificazione del
reddito in base alla
norma interna
SI
Tassazione nei limiti
convenzionali ma con modalità
dettate dalla norma interna
21
Prevalenza della norma interna se più
favorevole
Art. 169 TUIR
“Le disposizioni del presente testo unico si
applicano, se più favorevoli al contribuente,
anche in deroga agli accordi internazionali contro
la doppia imposizione”
Art. 75 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
“Nell’applicazione delle disposizioni concernenti
le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi
internazionali resi esecutivi in Italia”
22
Gli altri Modelli di convenzione
• Modello OCSE largamente utilizzato dagli Stati
membri
• Modello ONU utilizzato principalmente dai Paesi
in via di sviluppo (aggiornato nel 2001)
• Modello Andino adottato nel 1971 dagli Stati
membri del gruppo Andino (Bolivia, Cile,
Ecuador, Perù e Venezuela)
• Modelli redatti da alcune amministrazioni fiscali
(in particolare Stati Uniti d’America e Paesi
Bassi)
– Modello U.S.A. recentemente aggiornato
(15.11.2006)
23
Il Modello di convenzione OCSE
• Si tratta di un modello “tipo”, vale a dire
è soltanto uno schema raccomandato
senza vincoli legali sia a livello
internazionale che nazionale.
• Il suo uso è discrezionale, ma i membri
dell’OCSE lo utilizzano solitamente come
“modello base”
24
La struttura del Modello di
convenzione OCSE
• Trentuno articoli con i relativi
Commentari
• Osservazioni agli articoli degli Stati
membri
• Riserve agli articoli degli Stati
membri
• Posizioni di alcuni Stati terzi
25
La struttura del Modello di
convenzione OCSE
• Suddivisione in 7 Capitoli
– Capitolo I: Campo di applicazione della Convenzione
(articoli 1 e 2).
– Capitolo II: Definizioni generali (articoli da 3 a 5)
– Capitolo III: Imposizione dei redditi (articoli da 16 a
21)
– Capitolo IV: Imposizione del patrimonio (articolo 22)
– Capitolo V: Metodi per l’eliminazione della doppia
imposizione (articolo 23 A e B)
– Capitolo VI: Disposizioni speciali (articoli da 24 a 29)
– Capitolo VII: Disposizioni finali (articoli 30 e 31)
26
Modello di convenzione OCSE:
il campo di applicazione
della convenzione
Articolo 1
“La presente convenzione si applica
alle persone che sono residenti di uno
o entrambi gli Stati contraenti”
27
Modello di convenzione OCSE
Articolo 3 - Definizioni generali
“Persona”
 persone fisiche
 società (qualsiasi persona giuridica o ente
considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione)
 ogni altra associazione di persone
Articolo 3(2)
Per l’applicazione della Convenzione in qualunque momento da
parte di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite
hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel
momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle
imposte cui la Convenzione si applica, prevalendo ogni significato
attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato
dato al termine nell’ambito di altre leggi di detto Stato
28
Interpretazione dei trattati
Articolo 31(1) della Convenzione di Vienna
“Un trattato sarà interpretato in buona fede in
conformità al significato ordinario da dare ai
termini del trattato nel loro contesto ed alla luce
dei relativi oggetto scopo”
– Interpretazione obiettivistica contemperata da buona
fede
– Rilevanza del contesto; oggetto e scopo non assumono
autonomo rilievo
29
Il contesto
Articolo 31(2) della Convenzione di Vienna
“Il contesto, ai fini dell’interpretazione di un
trattato, comprenderà, oltre al testo, ivi inclusi i
suoi preambolo e allegati:
a. qualsiasi accordo concernente il trattato che è
intervenuto tra tutte le parti nel momento
della conclusione del trattato;
b. qualsiasi strumento che è stato stabilito da
una o più parti nel momento della conclusione
del trattato ed è stato accettato dalle altre
parti quale strumento connesso al trattato.”
30
Altri mezzi di interpretazione
Articolo 31(3) della Convenzione di Vienna
“Sarà considerato, insieme al contesto:
a. qualsiasi accordo successivo tra le parti
riguardante l’interpretazione del trattato o
l’applicazione delle relative disposizioni;
b. qualsiasi prassi successiva nell’applicazione
del trattato, che dimostra l’accordo delle
parti riguardo alla sua interpretazione;
c. qualsiasi
norma
pertinente
di
diritto
internazionale applicabile nelle relazioni tra
le parti.”
31
Il “significato speciale”
Articolo 31(4) della Convenzione di Vienna
“Ad un termine sarà attribuito un
significato speciale se è stabilito che le
parti così hanno inteso.”
32
I mezzi supplementari
d’interpretazione
Articolo 32 della Convenzione di Vienna
“È possibile fare ricorso a mezzi supplementari di interpretazione,
compresi i lavori preparatori del trattato e le circostanze della relativa
conclusione, per confermare il significato derivante dall’applicazione
dell’Articolo 31, o determinare il significato qualora l’interpretazione in
base all’articolo 31:
a. lascia il significato ambiguo od oscuro; o
b. porta ad un risultato manifestamente assurdo o irragionevole.”
N.B.: Ruolo Residuale dei mezzi complementari:
- Confermare i risultati interpretativi raggiunti con l’applicazione
dell’art. 31;
- Ricorso agli stessi nell’ipotesi in cui la regola generale
d’interpretazione non conduca a risultati utili.
33
I mezzi supplementari
d’interpretazione
Articolo 32 della Convenzione di Vienna
Al problema delle ipotesi che legittimano il ricorso ai
“extratestuali” si aggiunge quello della loro determinazione.
metodi
L’art. in commento parla di:
“lavori preparatori del trattato” : proposte, resocontidi seduta,
dichiarazioni di voto rapporti etc…
“… e le circostanze della relativa conclusione” : vicende storiche che
hanno portato alla stipulazione del trattato.
Accanto ai canoni ermeneutici supplementari
elencati espressamente dalla Convenzione di
Vienna esistono ulteriori criteri interpretativi
tra gli stessi collocabili
Carattere
meramente
esemplificativo
dell’art. 32
34
I mezzi supplementari
d’interpretazione
Articolo 32 della Convenzione di Vienna
In ambito tributario tra i mezzi supplementari non rientra molto:
- I lavori preparatori sono scarsi attesa la possibilità di adottare
Modelli (OCSE; ONU; etc…) di formazione già estremamente avanzata.
- Le trattative si svolgono in via confidenziale.
Segue
35
L’interpretazione dei testi
redatti in più lingue ufficiali
Articolo 33 della Convenzione di Vienna
Il problema affrontato da tale norma è: se il trattato
è redatto in due o più lingue e i termini utilizzati
hanno significati diversi nelle diverse lingue, come
devo operare l’interprete qualora si rilevi
insufficiente il disposto degli artt. 31 e 32 ?
36
L’interpretazione dei testi
redatti in più lingue ufficiali
Articolo 33 della Convenzione di Vienna
1. Quando un trattato è stato autenticato in più lingue, il suo test fa fede in
ciascuna di queste lingue, a meno che il trattato disponga o che le parti
convengano che in caso di divergenze un testo prevarrà.
2. Una versione del Trattato in una lingua diversa da una di quelle nelle quali il
testo è stato autenticato sarà considerata come autentica soltanto se il
trattato lo prevede o le parti lo hanno convenuto.
3. I termini di un trattato sono presunti avere il medesimo senso nei diversi
testi autentici.
4. All’infuori del caso in cui un testo determinato prevalga in conformità al par.
1. quando il confronto dei testi autentici fa apparire una differenza di
significato che l’applicazione degli artt. 31 e 32 non permette di eliminare, si
adotterà il significato che, tenuto conto dell’oggetto e dello scopo del
trattato, concilia meglio questi testi”
Segue
37
L’interpretazione dei testi
redatti in più lingue ufficiali
Articolo 33 della Convenzione di Vienna
1. Quando un trattato è stato autenticato in più lingue, il suo test fa fede in
ciascuna di queste lingue, a meno che il trattato disponga o che le parti
convengano che in caso di divergenze un testo prevarrà.
2. Una versione del Trattato in una lingua diversa da una di quelle nelle quali il
testo è stato autenticato sarà considerata come autentica soltanto se il
trattato lo prevede o le parti lo hanno convenuto.
3. I termini di un trattato sono presunti avere il medesimo senso nei diversi
testi autentici.
4. All’infuori del caso in cui un testo determinato prevalga in conformità al par.
1. quando il confronto dei testi autentici fa apparire una differenza di
significato che l’applicazione degli artt. 31 e 32 non permette di eliminare, si
adotterà il significato che, tenuto conto dell’oggetto e dello scopo del
trattato, concilia meglio questi testi”
Segue
38
Ruolo del Commentario al
Modello OCSE
Che ruolo ha – ai fini interpretativi – il Commentario???
Premessa:
Il Modello OCSE è una “recommendation” emanata
dall’organizzazione
internazionale
all’unanimità
nei
confronti di tutti gli Stati membri ai sensi dell’art. 5, co. 1,
lett.b) del Trattato istitutivo dell’OCSE, pertanto NON
VINCOLANTE.
39
Ruolo del Commentario al
Modello OCSE
Ciò nonostante l’importanza del Modello OCSE e del suo Commentario ai fini
interpretativi è ben illustrata nello stesso Commentario:
-
Punto 3 del Commentario: “member countries, when concluding or
revising bilateral conventions, should conform to this Model Convention,
as interpreted by the Commentaries (…) “;
Punto 28 del Commentario: Il Commentario ha il preciso compito di
“illustrate or interpret” le disposzioni della convenzione;
Punto 29 del Commentario: I commentari “are of special importance in
the development fiscal law”;
Punto 29.1 e 2 del Commentario: le amministrazioni fiscali prendono atto
del peso notevole del Commentario al fine di orientare il contribuente
nelle sue scelte di fiscalità internazionale.
Punto 29.3 del Commentario: Si sottolinea la prassi di tutti gli Stati di
apporre riserve al Commentario sulle questioni interpretative
Segue
40
Ruolo del Commentario al
Modello OCSE
Che ruolo ha – ai fini interpretativi – il Commentario???
La dottrina è divisa:
• mezzo interpretativo primario di cui all’art. 31, par. 2, lett.
b)
• mezzo interpretativo supplementare
• il Commentario attribuisce significati speciali
Segue
41
Ruolo del Commentario al
Modello OCSE
Che ruolo ha – ai fini interpretativi – il Commentario???
Nessun dubbio sul valore interpretativo del Commentario:
L’applicazione che del testoconvenzionale viene fatta nei
vari Stati misura la portata con cui sono assunti e
soddisfatti gli obblighi internazionali
necessità che gli impegni assunti con i trattati siano
eseguiti in modo uniforme
PRIMARIO
OBIETTIVO
:
interpretazione UNIFORME
raggiungimento
di
Segue
una
42
Ruolo del Commentario al
Modello OCSE
Che ruolo ha – ai fini interpretativi – il Commentario???
Ciò premesso:
Collocazione più appropriata: mezzo di interpretazione
primaria
Mancanza dell’elemento della
coincidenza con la stipulazione
Collocazione più
supplementare
agevole:
sua
mezzo
predisposizione
di
in
interpretazione
Segue
43
Modello di convenzione OCSE:
il campo di applicazione
della convenzione
Articolo 2 -
Imposte considerate
- Imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate
per conto di uno Stato dalle sue suddivisioni
politiche o dei suoi enti locali
- In particolare: nello Stato a): …
nello Stato b): …
Applicazione alle imposte di natura identica o
analoga  obbligo di comunicazione
44
Modello di convenzione OCSE:
il campo di applicazione
della convenzione
Articolo 1
“La presente convenzione si applica
alle persone che sono residenti di uno
o entrambi gli stati membri”
45
Modello di convenzione OCSE
4 - Residenza
Articolo
Ai fini della presente convenzione, l’espressione “residente di
uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtù della
legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a
motivo del suo/della sua:
 domicilio/residenza
 sede di direzione
 ogni altro criterio di natura analoga
Tale espressione non comprende le persone che sono
assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito
che esse ricavano da fonti situate in detto Stato (…)
46
Modello di convenzione OCSE
4 - Residenza
Articolo
Residenza di una persona fisica in entrambi gli
Stati contraenti  tie-breaker rules per attribuire la
residenza ai fini pattizi:
 abitazione permanente
 centro degli interessi vitali
 luogo di soggiorno abituale
 nazionalità
In caso di inidoneità dei criteri precedenti 
accordo tra le autorità competenti degli Stati
contraenti
47
Modello di convenzione OCSE
4 - Residenza
Articolo
Residenza di una società in entrambi
gli Stati contraenti  tie-breaker rule
per attribuire la residenza ai fini
pattizi:
 sede della direzione effettiva
Commentario all’Art. 4
48
Modello di convenzione OCSE
Gli artt. dal 6 al 22 attengono alle disposizioni sostanziali.
Tali disposizioni possono essere suddivise in tre gruppi:
a) Norme che permettono la tassazione del reddito in un
solo Stato;
b) Norme che permettono la tassazione del reddito in
entrambi Stati, con un limite massimo di ritenuta nel
Paese della fonte;
c) Norme che permettono la tassazione del reddito in
entrambi gli Stati, senza limiti di imposizione nel Paese
della fonte.
Segue
49
Modello di convenzione OCSE
a) Norme che permettono la tassazione del reddito in un
solo Stato.
Rientrano in tale gruppo le norme che prevedono
l’assoggettamento ad imposta – reddito o patrimonio –
in un solo Stato che è, nella maggior parte dei casi, lo
Stato di residenza.
Es: art. 12 (royalties): quando le royalties sorgono in uno
Stato contraente, ma sono corrisposte ad un residente
dell’altro Stato contraente, sono tassate solo in
quest’ultimo Stato se tale residente ne è il beneficiario.
Segue
50
Modello di convenzione OCSE
a) Norme che permettono la tassazione del reddito in un
solo Stato.
Similmente gli artt. 14 ( redditi di lavoro indipendente), 15
(redditi di lavoro dipendente), 18 (pensioni), operano in
modo che il profitto sia tassabile in uno solo dei due
Stati.
N.B. L’operatività di tali disposizioni è diretta: il reddito è
tassabile sono in uno dei due Stati; l’altro dovrà
“esentare” tale reddito.
Segue
51
Modello di convenzione OCSE
b)
Norme che permettono la tassazione del reddito in entrambi Stati,
con un limite massimo di ritenuta nel Paese della fonte.
Ripartizione delle pretese impositive: imposizione massima
nello Stato della fonte
Es: artt. 10 e 11 (dividendi ed interessi): tax sharing per dividendi e
interessi imposizione massima nello Stato della fonte. In
particolare l’art.11 prevede che “gli interessi provenienti da
uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato”. Tali interessi
possono essere assoggettati ad imposta anche nel Paese della
fonte – in conformità alle norme di quello Stato – ma, se il
destinatario è il “reale beneficiario”, la ritenuta imposta non
dovrà eccedere il 10% dell’ammontare lordo degli interessi.
Segue
52
Modello di convenzione OCSE
b)
Norme che permettono la tassazione del reddito in entrambi Stati,
con un limite massimo di ritenuta nel Paese della fonte.
N.B.: L’operatività di tali norme deve essere considerata in
congiunzione con l’art. 23 – metodi per eliminare la doppia
imposizione – che in questo caso opera allo stesso modo in
entrambe le versioni: lo Stato della fonte deve limitare la
trattenuta alla fonte ad un massimo del 10%.
Anche lo Stato di residenza può tassare gli interessi, ma in tal
caso, deve concedere un credito d’imposta per la ritenuta
effettuata dallo Stato della fonte.
Segue
53
Modello di convenzione OCSE
c) Norme che permettono la tassazione del reddito in
entrambi gli Stati, senza limiti di imposizione nel Paese
della fonte.
Rientrano in tale gruppo le norme che prevedono
l’assoggettamento ad imposta – reddito o patrimonio –
in entrambi gli Stati contraenti, senza limiti di
imposizione nel paese della fonte.
segue
54
Modello di convenzione OCSE
Es: art. 6 (redditi immobiliari): “il reddito percepito da un residente di
uno Stato contraente, derivante da proprietà immobiliare situata in
un altro Stato contraente, può essere tassato in quest’ultimo
Stato”. Tale reddito può essere, quindi, tassato nello Stato della
fonte, ma la norma non restringe in alcun modo il diritto
d’imposizione dello Stato di residenza del beneficiario.
ENTRAMBI GLI STATI POSSONO FAR VALERE LA PROPRIA PRETESA
IMPOSITIVA IN RELAZIONE ALLO STESSO REDDITO
segue
55
Modello di convenzione OCSE
In tale ipotesi, la normativa prevista dall’art. 23 presenta delle
differenze tra le due versioni:
23 A. : Se lo Stato di residenza utilizza il metodo dell’esenzione, il
reddito soggetto a tassazione nel Pese della fonte, dovrà essere
esentato nel Paese di residenza;
(ii) 23 B. : Se lo Stato di residenza utilizza il metodo del credito
d’imposta, il reddito sarà soggetto a tassazione in tale Pese, ma
quest’ultimo dovrà concedere un credito per l’imposta pagata
nello Stato della fonte.
(i)
segue
56
L’articolo 25, paragrafi 1 e 2
Procedura amichevole
“quando una persona ritiene che le misure adottate da
uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o
comporteranno per lei una imposizione non conforme
alle disposizioni della presente Convenzione, essa può,
indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione
nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso
all’autorità competente dello Stato contraente di cui è
residente, se il suo caso rientra nella previsione del
paragrafo 1 dell’articolo 24, a quello dello Stato
contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve
essere sottoposto entro tre anni che seguono prima
della notifica della misura che comporta una
imposizione non conforme alle disposizioni della
57
Convenzione.
L’articolo 25, paragrafo 3
Le c.d. interpretative and
legislative provisions
Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno
del loro meglio per risolvere per via di amichevole
composizione
le
difficoltà
o
i
dubbi
inerenti
all'interpretazione o all’applicazione della Convenzione.
Esse potranno altresì consultarsi per eliminare la
doppia imposizione nei casi non previsti dalla
Convenzione.
58
L’articolo 25, paragrafo 4
Le autorità competenti degli Stati contraenti
potranno comunicare direttamente tra loro, anche
attraverso una commissione congiunta formata dalle
autorità stesse o da loro rappresentanti, al fine di
pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi
precedenti.
59
Scarica

Credito d ` imposta ordinario