FAQ - Albo Regionale delle Cooperative Sociali 1. La data cui devono riferirsi le dichiarazioni rese ai fini del mantenimento (con esclusione dell'antimafia, che non può che riferirsi al momento del rilascio dell'autocertificazione) e tutti gli altri requisiti autocertificati con CUR (...revisione, composizione della forza-lavoro, ecc. ecc.) vanno riferiti al 31.12. dell'anno precedente? Si. Essendo il bilancio d’esercizio un dei requisiti previsti dal Regolamento e che la cooperativa deve rispettare ancor prima della presentazione della CUR, un esercizio chiuso in data 31.12 consente il deposito dell’esercizio stesso entro i termini utili per presentare successivamente la CUR di mantenimento o iscrizione all’albo regionale. Inoltre il bilancio sociale (altro requisito previsto dal Regolamento) viene sottoposto all’approvazione dei competenti organi sociali congiuntamente al bilancio di esercizio, pertanto anche in questo caso i requisiti ai fini del mantenimento o iscrizione all’albo devono essere riferiti al 31.12 (o a date di chiusura dell’esercizio antecedenti) dell’anno precedente. 2. La revisione può essere effettuata dalle Associazioni di Categoria ( art. 2 comma 4 del D. Lgs. 220/2002). La CUR richiede l'individuazione di una "data di richiesta" o di un effettivo rilascio del verbale di revisione. Le cooperative associate ad una Centrale Cooperativa non richiedono in proprio la revisione, ma è la Centrale Cooperativa stessa che calendarizza tali ispezioni. Se l'ispezione non fosse ancora stata effettuata, qual è la data "di richiesta" che la cooperativa deve indicare nel modello CUR? Poiché nessuna richiesta è stata fatta e l'ispezione non è stata ancora compiuta può essere praticata la strada che suggerisce di indicare nella CUR la data dell'ultima revisione e precisando nelle NOTE del modello S5 la data, comunicata dalla Centrale Cooperativa, in cui verrà fatta l'ispezione. 3. La data di revisione o la data di richiesta di revisione (al MISE) è obbligatoria solo per le cooperative di tipo A e B che si sono costituite nei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda? Il campo è obbligatorio solo in caso di mantenimento dell'iscrizione? In base all'art.2 comma 2 del D.Lgs 220/2002 "Le revisioni cooperative devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale." Il comma 3 dell'art. 3 della L. 381/1991 (Disciplina delle cooperative sociali) prevede che per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'art.2 del D.Lgs n.1577/1947 devono aver luogo almeno una volta l'anno. Il citato articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 220/2002 quindi ora si deve leggere che " le revisioni cooperative per le coop. sociali devono aver luogo almeno una volta l'anno. Di conseguenza la data di presentazione della domanda di revisione/redazione del verbale indicata nella CUR non dovrà essere superiore a mesi 12 dalla data di presentazione dell'istanza. E' inoltre è corretto dire che il campo è obbligatorio sia per il mantenimento del requisito che per l'iscrizione. Per l'iscrizione il campo è obbligatorio solo per le coop costituite nei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda. 4. Se la cooperativa sociale presenta un esercizio sociale a cavallo d'anno, ad esempio, il 30 aprile di ogni anno (o il 30 settembre, o il 31 ottobre etc...) a quale data si deva far riferimento nella compilazione della CUR? L'esercizio che chiude, ad esempio, il 30 aprile 2015, non consente alla cooperativa di approvare il relativo bilancio d'esercizio in tempo utile per la presentazione della dichiarazione di mantenimento, che va rilasciata entro il 31 luglio. Ciò è rilevante perché alcuni requisiti (es. 70% dell'attività) fanno riferimento all'ultimo esercizio chiuso e al bilancio depositato. Pertanto il bilancio di riferimento sarà quello chiuso in data 30 aprile 2014. 5. In caso di cancellazione da una sezione dell’Albo Regionale (es. la cooperativa è iscritta sia nella sezione A che B e ha perso i requisiti per una delle due sezioni) come deve essere compilata la CUR? E’ sufficiente indicare solo il mantenimento per la sezione rimasta? SI. L'utente può spedire un‘unica pratica, contenente una sola CUR relativa al mantenimento dei requisiti nell’apposita sezione, precisando eventualmente nelle note del mod.S5 che si tratta di mantenimento esclusivo dei requisiti per una sola delle 2 sezioni. Stesso discorso lo si può applicare anche alla variazione di sezione ad esempio da A a B: singola CUR di iscrizione alla nuova sezione precisando sempre eventualmente nelle note del modello S5 che si tratta di iscrizione in seguito a variazione di sezione. I modelli una volta evasi automaticamente aggiorneranno la situazione della cooperativa 6. In caso di aggiunta di nuova sezione (es. sezione B) devono essere presentate due CUR: una per il mantenimento ed una per l’iscrizione nella nuova sezione? Se si tratta di aggiunta di nuova sezione, viene presentata una CUR di MANTENIMENTO e una CUR di ISCRIZIONE. Entrambe le modulistiche possono essere presentate all’interno del medesimo modello S5 protocollato automaticamente. Nelle Note del modello S5 verrà eventualmente precisata la presentazione della doppia CUR in seguito ad aggiunta di nuova sezione. 7. E’ esclusiva facoltà per le sole cooperative di tipo B dichiarare di essere cooperative nelle quali il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio e di aver depositato presso la Direzione provinciale del lavoro il regolamento interno oppure anche le cooperative di tipo A? La compilazione del punto 3 della CUR avente oggetto il deposito del regolamento interno presso la Direzione provinciale del lavoro è da riferirsi sia alle cooperative iscritte alla sezione A, sia alla sezione B. Il deposito del regolamento interno viene fatto solo se vi è prestazione lavorativa da parte del socio indipendentemente dalla tipologia di sezione di appartenenza all'albo regionale. 8. Comunicazione dell'annotazione alla Regione (art.3, lettera c) del regolamento): è stato stabilito che non c'è un provvedimento di iscrizione bensì l'invio di una notifica al legale rappresentante di avvenuta annotazione. Deve essere inviata copia di questa notifica/comunicazione anche alla Regione? In caso affermativo, è corretto il l’indirizzo pec [email protected] ? La notifica deve essere inviata al legale rappresentante anche per la CUR di mantenimento e la CUR di cancellazione? In caso affermativo anche questa deve essere inviata a Regione? Si, l’indirizzo corretto. [email protected] è da ritenersi La notifica dell’iscrizione/mantenimento in questa prima campagna può essere resa all’impresa direttamente con la Gestione Notifiche in sede di evasione dell’istanza. L’iscrizione e la cancellazione va notificata alla Regione. L’elenco completo dello stato dell’arte è tenuto ed aggiornato da InfoCamere. Non avendo il mantenimento ancora ‘visibilità’ in Visura sarà possibile consultarne lo stato dal predetto elenco. 9. L'art. 5 punto 3 del regolamento stabilisce che i lavoratori in condizione di svantaggio devono essere almeno il 30 % del numero complessivo dei lavoratori (il riferimento pare comprendere quindi sia soggetti soci che non soci). Nel Manuale operativo per la compilazione della CUR (pag. 8/9) è riportato che i lavoratori in svantaggio devono essere almeno il 30% dei soci. Viene poi specificato un algoritmo di controllo che corrisponde ad un parametro ancora diverso: persone svantaggiate / (soci lavoratori + lavoratori non soci) - persone svantaggiate. Possiamo confermare che il criterio di verifica che seguiremo tutti è quello stabilito dall'algoritmo anche se non coerente al contenuto del Regolamento? SI Nel computo del numero dei soggetti svantaggiati: nel computo devono essere compresi sia i soci lavoratori che i lavoratori non soci? SI Spiegazione: L'INPS con la circolare n. 188 del 17.06.1994 ha modificato il proprio precedente orientamento per dare effettiva attuazione alle finalità solidaristiche proprie della legge 381/1991 «(…) si deve far riferimento al numero complessivo dei lavoratori costituenti la base sociale, ovverosia soci e dipendenti, con esclusione dei soci volontari. Le persone cosiddette svantaggiate non concorrono alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori in parola cui ci si deve riferire per la determinazione dell’aliquota delle stesse». E', pertanto, il risultato di un percorso di precisazioni compiute sia dal Dicastero sia dall'INPS ai fini dell'applicazione dei regimi contributivi e agevolativi previsti per tale categoria di società mutualistiche a livello nazionale. Tale approccio viene adottato anche a livello regionale, soprattutto tenuto conto che la previsione della normativa nazionale è del tutto identica a quella adottata dalla norma regionale. Qualora la cooperativa risultasse iscritta sia alla sez. A e sez. B il calcolo della forza lavoro svantaggiata è applicabile solo ai lavoratori dedicati per la sez. B come nell’esempio sottostante: 10. L'art. 5 punto 1 lettera D del Regolamento regionale prevede che uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo è avere la base sociale conforme alle vigenti normative, con particolare riferimento all’articolo 2 della legge 381/1991 secondo il quale "I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci". Se tale requisito non viene dichiarato nella CUR, sarà un controllo che andrà effettuato a posteriori? La filosofia della CUR è quella di ridurre al minimo le autocertificazioni e aumentare i controlli. L'art.3 lettera e) del Regolamento Regionale prevede che i controlli a campione siano effettuati "con particolare riferimento ai requisiti dichiarati in sede di iscrizione e mantenimento all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali" e quindi non esclusivamente su quanto autocertificato. Inoltre la lettera d) del medesimo articolo prevede un monitoraggio sui "cambiamenti della compagine sociale in rapporto alla presenza dei soci volontari " che, non essendo oggetto di autonoma comunicazione al RI - trattandosi di cooperative -, verrà effettuato dall’esame del libro soci in fase di controllo. Un eventuale superamento della percentuale del 50% dei soci volontari dovrebbe dar luogo ad una segnalazione poiché' il Regolamento prevede un obbligo di riequilibrio della "compagine sociale entro i sei mesi successivi alla data di accertamento. Decorsi i sei mesi dall'accertamento, dovrà essere verificato se tale disequilibrio permane. 11. L'art. 5 comma 5 del Regolamento regionale prevede: I consorzi che chiedono l’iscrizione nella Sezione C devono avere la compagine sociale composta per almeno il 70% da cooperative sociali iscritte all’Albo regionale. Ai fini dell’iscrizione all’Albo regionale, i consorzi nazionali con sede legale in Lombardia, devono documentare che le cooperative sociali e i consorzi aderenti siano iscritti al corrispondente Albo regionale. Nella CUR non c'è uno spazio dedicato ai Consorzi dove poter documentare quanto richiesto dal comma 5 suindicato, occorre allegare alla CUR (che non dovrebbe avere allegati) un'altra autocertificazione? Per i Consorzi di Cooperative, i dati relativi ai consorziati sono dati desumibili dal Registro Imprese. Diverso è il discorso relativo alle Società Consortili Cooperative, delle quali non conosciamo la compagine sociale: è un controllo che andrà fatto a posteriori in fase di controllo decidendo in maniera discrezionale di trattare queste particolari forme societarie alla stregua di cooperative sociali. 12. I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successivamente modificati dal D.Lgs n. 218/2012 stabiliscono che nelle società di capitali o cooperative con un numero di soci pari o inferiore a 4, l’autocertificazione antimafia debba essere resa dal socio di maggioranza ovvero «la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata». Come si può verificare questo dato in assenza di informazioni all’interno del modello CUR? Il socio di maggioranza, le quote detenute dai soci, nonché il numero di soci sono informazioni contenute nel libro soci. Trattandosi di cooperative con 3 o 4 soci, potrebbe essere utile elaborare una statistica provinciale per poter verificare quante e quali siano le suddette Cooperative e, in caso di numeri contenuti, chiedere un’integrazione ‘ad hoc’ all’utente nel momento in cui si presenta il caso concreto. 13. Le cooperative sociali che chiedono l’iscrizione nella sez. B devono avere almeno il 30% di lavoratori in condizione di svantaggio in riferimento al numero complessivo dei lavoratori. Qualora venisse presentata un CUR di mantenimento dei requisiti per la sezione B e applicando l’algoritmo di calcolo, la percentuale di personale in condizione di svantaggio risultasse inferiore al 30%, perdono i requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nell’apposita sezione? La pratica va respinta? Va richiesta l’iscrizione in altra sezione? Art. 8 comma 1, lettera e): «qualora la cooperativa iscritta nella sezione B non abbia provveduto al riequilibrio della percentuale delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge 381/1991 entro sei mesi dalla data di comunicazione di mantenimento» è disposta la cancellazione dall’albo regionale dalla CCIAA territorialmente competente. Se la percentuale risulta inferiore al 30% e l’istanza formalmente corretta, può essere evasa precisando all’Utente nel diario messaggi e/o nelle note della ricevuta che la posizione verrà monitorata nei prossimi sei mesi (dalla data di presentazione della CUR) per mancanza dei requisiti di cui all’art.5 comma 3 dell’Albo regionale, pena cancellazione. NON deve venire richiesta l’iscrizione in un’altra sezione. 14. Se avviene la presentazione di una CUR, formalmente corretta e quindi evadibile, ma non correttamente salvata come 'immagine', ovvero i campi descrittivi seppur compilati risultano ancora essere modificabili, è possibile evadere ugualmente la CUR senza che l’informazione venga persa evitando così all’utente la ripresentazione di una CUR non modificabile? La CUR è firmata digitalmente, pertanto l'originale è sempre disponibile. L'eventuale modifica (erronea) dell'operatore della CCIAA in fase di istruttoria non ha quindi alcuna influenza sul documento in archivio. 15. Il campo numero 9 relativo all’avvalimento della forza lavorativa della cooperativa non permette l'inserimento di oltre 999 occorrenze ( mentre in taluni casi il numero soggetti interessati è superiore); come fare per ammettere l'inserimento di valori superiori? Per recepire il numero soci superiore a 999 e fino a 99.999, è possibile valorizzare il campo della CUR con il valore 999 e di aggiungere nella pratica il modulo note (XX), nel quale dichiarare il valore reale del numero soci. 16. Nel caso in cui una cooperativa dichiari di avvalersi lavorativamente solo di professionisti, è possibile richiedere un’autocertificazione separata del dato a fronte dell’impossibilità tecnica di inserire questa informazione nel tracciato standard della CUR? Qualora la cooperativa si avvalga esclusivamente della forza lavorativa di soci professionisti, nel campo 7 della CUR relativo ai contratti di lavoro applicati, nel riq. «altro» può venire specificato manualmente tale avvalimento, precisandone ulteriormente nelle NOTE del mod. S5 la ripartizione. 17. In caso di cooperativa che non aderisce a una Centrale Cooperativa la domanda di revisione da parte della cooperativa va inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico o alla Direzione Provinciale del Lavoro? La domanda di revisione deve essere inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico. 18. Nel calcolo della forza lavoro, vanno conteggiati anche i soggetti che operano con contratti a progetto? SI. Nel calcolo della forza lavoro vanno conteggiati anche i soggetti che operano con contratti a progetto. Così come i contratti part-time, oltre che rientrare nel computo, vanno conteggiati come «teste» e non come % di ore lavoro prestate sul totale di ore previste (es. 2 part time a mezzo servizio, non fanno un lavoratore). 19. L’art. 8, comma 1, lettera b) dispone la cancellazione dall’Albo regionale nel caso di scioglimento della cooperativa o inattività per un periodo superiore a 24 mesi (…). La comunicazione della cessazione di attività al REA/RI è motivo di avvio della procedura di cancellazione oppure ci deve essere un periodo di inattività superiore a 24 mesi? SI. Lo scioglimento della cooperativa o l’inattività per un periodo superiore a 24 mesi comporta la cancellazione dall’Albo regionale.