FAQ - Albo Regionale delle Cooperative Sociali
1. La data cui devono riferirsi le dichiarazioni rese ai fini del mantenimento (con
esclusione dell'antimafia, che non può che riferirsi al momento del rilascio
dell'autocertificazione) e tutti gli altri requisiti autocertificati con CUR (...revisione,
composizione della forza-lavoro, ecc. ecc.) vanno riferiti al 31.12. dell'anno
precedente?
Si. Essendo il bilancio d’esercizio un dei requisiti previsti dal Regolamento e che la
cooperativa deve rispettare ancor prima della presentazione della CUR, un
esercizio chiuso in data 31.12 consente il deposito dell’esercizio stesso entro i
termini utili per presentare successivamente la CUR di mantenimento o iscrizione
all’albo regionale. Inoltre il bilancio sociale (altro requisito previsto dal
Regolamento) viene sottoposto all’approvazione dei competenti organi sociali
congiuntamente al bilancio di esercizio, pertanto anche in questo caso i requisiti ai
fini del mantenimento o iscrizione all’albo devono essere riferiti al 31.12 (o a date
di chiusura dell’esercizio antecedenti) dell’anno precedente.
2. La revisione può essere effettuata dalle Associazioni di Categoria ( art. 2 comma 4
del D. Lgs. 220/2002). La CUR richiede l'individuazione di una "data di richiesta"
o di un effettivo rilascio del verbale di revisione. Le cooperative associate ad una
Centrale Cooperativa non richiedono in proprio la revisione, ma è la Centrale
Cooperativa stessa che calendarizza tali ispezioni. Se l'ispezione non fosse ancora
stata effettuata, qual è la data "di richiesta" che la cooperativa deve indicare nel
modello CUR?
Poiché nessuna richiesta è stata fatta e l'ispezione non è stata ancora compiuta
può essere praticata la strada che suggerisce di indicare nella CUR la data
dell'ultima revisione e precisando nelle NOTE del modello S5 la
data, comunicata dalla Centrale Cooperativa, in cui verrà fatta l'ispezione.
3. La data di revisione o la data di richiesta di revisione (al MISE) è obbligatoria solo
per le cooperative di tipo A e B che si sono costituite nei 12 mesi precedenti alla
data di presentazione della domanda? Il campo è obbligatorio solo in caso di
mantenimento dell'iscrizione?
In base all'art.2 comma 2 del D.Lgs 220/2002 "Le revisioni cooperative devono
avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali
che prescrivono una revisione annuale." Il comma 3 dell'art. 3 della L. 381/1991
(Disciplina delle cooperative sociali) prevede che per le cooperative sociali le
ispezioni ordinarie previste dall'art.2 del D.Lgs n.1577/1947 devono aver luogo
almeno una volta l'anno. Il citato articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 220/2002
quindi ora si deve leggere che " le revisioni cooperative per le coop. sociali devono
aver luogo almeno una volta l'anno. Di conseguenza la data di presentazione
della domanda di revisione/redazione del verbale indicata nella CUR non
dovrà essere superiore a mesi 12 dalla data di presentazione dell'istanza. E'
inoltre è corretto dire che il campo è obbligatorio sia per il mantenimento del
requisito che per l'iscrizione. Per l'iscrizione il campo è obbligatorio solo per
le coop costituite nei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della
domanda.
4. Se la cooperativa sociale presenta un esercizio sociale a cavallo d'anno, ad
esempio, il 30 aprile di ogni anno (o il 30 settembre, o il 31 ottobre etc...) a quale
data si deva far riferimento nella compilazione della CUR?
L'esercizio che chiude, ad esempio, il 30 aprile 2015, non consente alla
cooperativa di approvare il relativo bilancio d'esercizio in tempo utile per la
presentazione della dichiarazione di mantenimento, che va rilasciata entro il 31
luglio. Ciò è rilevante perché alcuni requisiti (es. 70% dell'attività) fanno
riferimento all'ultimo esercizio chiuso e al bilancio depositato. Pertanto il bilancio
di riferimento sarà quello chiuso in data 30 aprile 2014.
5. In caso di cancellazione da una sezione dell’Albo Regionale (es. la cooperativa è
iscritta sia nella sezione A che B e ha perso i requisiti per una delle due sezioni)
come deve essere compilata la CUR? E’ sufficiente indicare solo il mantenimento
per la sezione rimasta?
SI. L'utente può spedire un‘unica pratica, contenente una sola CUR relativa al
mantenimento dei requisiti nell’apposita sezione, precisando eventualmente nelle
note del mod.S5 che si tratta di mantenimento esclusivo dei requisiti per una sola
delle 2 sezioni. Stesso discorso lo si può applicare anche alla variazione di sezione
ad esempio da A a B: singola CUR di iscrizione alla nuova sezione precisando
sempre eventualmente nelle note del modello S5 che si tratta di iscrizione in
seguito a variazione di sezione. I modelli una volta evasi automaticamente
aggiorneranno la situazione della cooperativa
6. In caso di aggiunta di nuova sezione (es. sezione B) devono essere presentate due
CUR: una per il mantenimento ed una per l’iscrizione nella nuova sezione?
Se si tratta di aggiunta di nuova sezione, viene presentata una CUR di
MANTENIMENTO e una CUR di ISCRIZIONE. Entrambe le modulistiche possono
essere presentate all’interno del medesimo modello S5 protocollato
automaticamente. Nelle Note del modello S5 verrà eventualmente precisata la
presentazione della doppia CUR in seguito ad aggiunta di nuova sezione.
7. E’ esclusiva facoltà per le sole cooperative di tipo B dichiarare di essere cooperative
nelle quali il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività
lavorativa da parte del socio e di aver depositato presso la Direzione provinciale del
lavoro il regolamento interno oppure anche le cooperative di tipo A?
La compilazione del punto 3 della CUR avente oggetto il deposito del regolamento
interno presso la Direzione provinciale del lavoro è da riferirsi sia alle
cooperative iscritte alla sezione A, sia alla sezione B. Il deposito del
regolamento interno viene fatto solo se vi è prestazione lavorativa da parte del
socio indipendentemente dalla tipologia di sezione di appartenenza all'albo
regionale.
8. Comunicazione dell'annotazione alla Regione (art.3, lettera c) del regolamento): è
stato stabilito che non c'è un provvedimento di iscrizione bensì l'invio di una
notifica al legale rappresentante di avvenuta annotazione. Deve essere inviata
copia di questa notifica/comunicazione anche alla Regione? In caso affermativo, è
corretto il l’indirizzo pec [email protected] ?
La notifica deve essere inviata al legale rappresentante anche per la CUR di
mantenimento e la CUR di cancellazione? In caso affermativo anche questa deve
essere inviata a Regione?
Si, l’indirizzo
corretto.
[email protected]
è da ritenersi
La notifica dell’iscrizione/mantenimento in questa prima campagna può essere
resa all’impresa direttamente con la Gestione Notifiche in sede di evasione
dell’istanza. L’iscrizione e la cancellazione va notificata alla Regione. L’elenco
completo dello stato dell’arte è tenuto ed aggiornato da InfoCamere. Non avendo il
mantenimento ancora ‘visibilità’ in Visura sarà possibile consultarne lo stato dal
predetto elenco.
9. L'art. 5 punto 3 del regolamento stabilisce che i lavoratori in condizione di
svantaggio devono essere almeno il 30 % del numero complessivo dei lavoratori (il
riferimento pare comprendere quindi sia soggetti soci che non soci). Nel
Manuale operativo per la compilazione della CUR (pag. 8/9) è riportato che i
lavoratori in svantaggio devono essere almeno il 30% dei soci. Viene poi specificato
un algoritmo di controllo che corrisponde ad un parametro ancora diverso:
persone svantaggiate / (soci lavoratori + lavoratori non soci) - persone
svantaggiate. Possiamo confermare che il criterio di verifica che seguiremo tutti è
quello stabilito dall'algoritmo anche se non coerente al contenuto del
Regolamento? SI
Nel computo del numero dei soggetti svantaggiati: nel computo devono essere
compresi sia i soci lavoratori che i lavoratori non soci? SI
Spiegazione: L'INPS con la circolare n. 188 del 17.06.1994 ha modificato il proprio
precedente orientamento per dare effettiva attuazione alle finalità solidaristiche
proprie della legge 381/1991 «(…) si deve far riferimento al numero complessivo dei
lavoratori costituenti la base sociale, ovverosia soci e dipendenti, con esclusione dei
soci volontari. Le persone cosiddette svantaggiate non concorrono alla
determinazione del numero complessivo dei lavoratori in parola cui ci si deve riferire
per la determinazione dell’aliquota delle stesse». E', pertanto, il risultato di un
percorso di precisazioni compiute sia dal Dicastero sia dall'INPS ai fini
dell'applicazione dei regimi contributivi e agevolativi previsti per tale categoria di
società mutualistiche a livello nazionale. Tale approccio viene adottato anche a
livello regionale, soprattutto tenuto conto che la previsione della normativa
nazionale è del tutto identica a quella adottata dalla norma regionale.
Qualora la cooperativa risultasse iscritta sia alla sez. A e sez. B il calcolo della
forza lavoro svantaggiata è applicabile solo ai lavoratori dedicati per la sez. B come
nell’esempio sottostante:
10.
L'art. 5 punto 1 lettera D del Regolamento regionale prevede che uno dei
requisiti per l'iscrizione all'albo è avere la base sociale conforme alle vigenti
normative, con particolare riferimento all’articolo 2 della legge 381/1991 secondo
il quale "I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro
numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci". Se tale
requisito non viene dichiarato nella CUR, sarà un controllo che andrà effettuato a
posteriori?
La filosofia della CUR è quella di ridurre al minimo le autocertificazioni e
aumentare i controlli. L'art.3 lettera e) del Regolamento Regionale prevede che i
controlli a campione siano effettuati "con particolare riferimento ai requisiti
dichiarati in sede di iscrizione e mantenimento all'Albo Regionale delle Cooperative
Sociali" e quindi non esclusivamente su quanto autocertificato. Inoltre la lettera d)
del medesimo articolo prevede un monitoraggio sui "cambiamenti della compagine
sociale in rapporto alla presenza dei soci volontari " che, non essendo oggetto di
autonoma comunicazione al RI - trattandosi di cooperative -, verrà effettuato
dall’esame del libro soci in fase di controllo. Un eventuale superamento della
percentuale
del
50%
dei
soci
volontari
dovrebbe
dar
luogo
ad
una segnalazione poiché' il Regolamento prevede un obbligo di riequilibrio della
"compagine sociale entro i sei mesi successivi alla data di accertamento. Decorsi i
sei mesi dall'accertamento, dovrà essere verificato se tale disequilibrio permane.
11.
L'art. 5 comma 5 del Regolamento regionale prevede: I consorzi che
chiedono l’iscrizione nella Sezione C devono avere la compagine sociale composta
per almeno il 70% da cooperative sociali iscritte all’Albo regionale. Ai fini
dell’iscrizione all’Albo regionale, i consorzi nazionali con sede legale in Lombardia,
devono documentare che le cooperative sociali e i consorzi aderenti siano iscritti al
corrispondente Albo regionale. Nella CUR non c'è uno spazio dedicato ai Consorzi
dove poter documentare quanto richiesto dal comma 5 suindicato, occorre allegare
alla CUR (che non dovrebbe avere allegati) un'altra autocertificazione?
Per i Consorzi di Cooperative, i dati relativi ai consorziati sono dati desumibili dal
Registro Imprese. Diverso è il discorso relativo alle Società Consortili Cooperative,
delle quali non conosciamo la compagine sociale: è un controllo che andrà fatto a
posteriori in fase di controllo decidendo in maniera discrezionale di trattare queste
particolari forme societarie alla stregua di cooperative sociali.
12.
I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e
successivamente modificati dal D.Lgs n. 218/2012 stabiliscono che nelle società
di capitali o cooperative con un numero di soci pari o inferiore a 4,
l’autocertificazione antimafia debba essere resa dal socio di maggioranza ovvero «la
persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni
della società interessata». Come si può verificare questo dato in assenza di
informazioni all’interno del modello CUR?
Il socio di maggioranza, le quote detenute dai soci, nonché il numero di soci sono
informazioni contenute nel libro soci. Trattandosi di cooperative con 3 o 4 soci,
potrebbe essere utile elaborare una statistica provinciale per poter verificare
quante e quali siano le suddette Cooperative e, in caso di numeri contenuti,
chiedere un’integrazione ‘ad hoc’ all’utente nel momento in cui si presenta il caso
concreto.
13.
Le cooperative sociali che chiedono l’iscrizione nella sez. B devono avere
almeno il 30% di lavoratori in condizione di svantaggio in riferimento al numero
complessivo dei lavoratori. Qualora venisse presentata un CUR di mantenimento
dei requisiti per la sezione B e applicando l’algoritmo di calcolo, la percentuale di
personale in condizione di svantaggio risultasse inferiore al 30%, perdono i
requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nell’apposita sezione? La pratica va
respinta? Va richiesta l’iscrizione in altra sezione?
Art. 8 comma 1, lettera e): «qualora la cooperativa iscritta nella sezione B non
abbia provveduto al riequilibrio della percentuale delle persone svantaggiate di cui
all’articolo 4 della legge 381/1991 entro sei mesi dalla data di comunicazione di
mantenimento» è disposta la cancellazione dall’albo regionale dalla CCIAA
territorialmente competente.
Se la percentuale risulta inferiore al 30% e l’istanza formalmente corretta, può
essere evasa precisando all’Utente nel diario messaggi e/o nelle note della ricevuta
che la posizione verrà monitorata nei prossimi sei mesi (dalla data di
presentazione della CUR) per mancanza dei requisiti di cui all’art.5 comma 3
dell’Albo regionale, pena cancellazione.
NON deve venire richiesta l’iscrizione in un’altra sezione.
14.
Se avviene la presentazione di una CUR, formalmente corretta e quindi
evadibile, ma non correttamente salvata come 'immagine', ovvero i campi
descrittivi seppur compilati risultano ancora essere modificabili, è possibile
evadere ugualmente la CUR senza che l’informazione venga persa evitando così
all’utente la ripresentazione di una CUR non modificabile?
La CUR è firmata digitalmente, pertanto l'originale è sempre disponibile.
L'eventuale modifica (erronea) dell'operatore della CCIAA in fase di istruttoria non
ha quindi alcuna influenza sul documento in archivio.
15.
Il campo numero 9 relativo all’avvalimento della forza lavorativa della
cooperativa non permette l'inserimento di oltre 999 occorrenze ( mentre in taluni
casi il numero soggetti interessati è superiore); come fare per ammettere
l'inserimento di valori superiori?
Per recepire il numero soci superiore a 999 e fino a 99.999, è possibile valorizzare
il campo della CUR con il valore 999 e di aggiungere nella pratica il modulo note
(XX), nel quale dichiarare il valore reale del numero soci.
16.
Nel caso in cui una cooperativa dichiari di avvalersi lavorativamente solo di
professionisti, è possibile richiedere un’autocertificazione separata del dato a
fronte dell’impossibilità tecnica di inserire questa informazione nel tracciato
standard della CUR?
Qualora la cooperativa si avvalga esclusivamente della forza lavorativa di soci
professionisti, nel campo 7 della CUR relativo ai contratti di lavoro applicati, nel
riq. «altro» può venire specificato manualmente tale avvalimento, precisandone
ulteriormente nelle NOTE del mod. S5 la ripartizione.
17.
In caso di cooperativa che non aderisce a una Centrale Cooperativa la
domanda di revisione da parte della cooperativa va inoltrata al Ministero dello
Sviluppo Economico o alla Direzione Provinciale del Lavoro?
La domanda di revisione deve essere inoltrata al Ministero dello Sviluppo
Economico.
18.
Nel calcolo della forza lavoro, vanno conteggiati anche i soggetti che operano
con contratti a progetto?
SI. Nel calcolo della forza lavoro vanno conteggiati anche i soggetti che operano
con contratti a progetto. Così come i contratti part-time, oltre che rientrare nel
computo, vanno conteggiati come «teste» e non come % di ore lavoro prestate sul
totale di ore previste (es. 2 part time a mezzo servizio, non fanno un lavoratore).
19.
L’art. 8, comma 1, lettera b) dispone la cancellazione dall’Albo regionale nel
caso di scioglimento della cooperativa o inattività per un periodo superiore a 24
mesi (…).
La comunicazione della cessazione di attività al REA/RI è motivo di avvio della
procedura di cancellazione oppure ci deve essere un periodo di inattività superiore
a 24 mesi?
SI. Lo scioglimento della cooperativa o l’inattività per un periodo superiore a 24
mesi comporta la cancellazione dall’Albo regionale.
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