L’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI AGRICOLI Roma 11-16-17 Settembre 2014 1 Cos’è Tutela prevista per i lavoratori dipendenti del settore agricolo per i periodi di inattività riferiti all’anno solare precedente Prescinde da ogni accertamento sul permanere dello status di disoccupato durante il periodo di godimento della prestazione 2 Beneficiari Operai a tempo determinato (OTD) Operai a tempo indeterminato (OTI), che hanno lavorato per parte dell’anno Piccoli coloni e compartecipanti familiari Piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi con versamento volontario 3 Lavoratori stranieri • Fra i soggetti beneficiari della prestazione, oltre ai lavoratori agricoli di nazionalità italiana, possono esservi anche lavoratori stranieri, che distinguiamo in: a) Lavoratori extracomunitari: sono coloro che per poter svolgere un’attività lavorativa dipendente devono conseguire il visto d’ingresso e un valido permesso di soggiorno per lavoro. b) Lavoratori comunitari e neocomunitari: sono coloro in possesso della cittadinanza europea e del diritto di libera circolazione nel territorio UE (art. 39 Trattato ) e quindi equiparati ai 4 lavoratori italiani. a) Lavoratori extracomunitari • I lavoratori extracomunitari possono essere titolari di due tipologie di permesso di soggiorno: • Per lavoro stagionale, di durata variabile da un minimo di 20 giorni ad un massimo di 9 mesi: in questo caso non sono assicurati per la disoccupazione (e per l’ANF). • N.B. L’Inps ha siglato con il Ministero dell’Interno un Protocollo d’intesa: per evitare l’indebita erogazione delle prestazioni, viene fornito annualmente un data base dei lavoratori con permesso di soggiorno per lavoro stagionale – messaggio INPS n. 13212/2010 5 a) Lavoratori extracomunitari Per lavoro subordinato non stagionale: in questo caso i lavoratori extracomunitari sono soggetti all’assicurazione per la DS involontaria (e per i trattamenti di famiglia) per i periodi di attività lavorativa nel settore agricolo riferiti a lavoro di natura stagionale 6 Requisiti qualità dell’assicurato iscrizione negli Elenchi nell’anno di competenza anzianità assicurativa di almeno due anni contribuzione minima almeno: o 102 contributi giornalieri nel biennio 7 Requisito 102 gg nel biennio Confronto ante e post riforma Ante riforma •Il requisito delle 102 gg nel •biennio può essere perfezionato •con il cumulo dell’attività in •settore extra agricolo, •a condizione che l’attività agricola sia prevalente •nel biennio • 8 Post riforma •Il requisito delle 102 gg nel biennio,può essere perfezionato anche cumulando l’attività in settore extra agricolo, •a condizione che l’attività agricola sia prevalente •nell’anno ovvero nel biennio 9 Tipologie Indennità ordinaria con requisiti normali Trattamenti speciali agricoli 10 Durata Vengono indennizzate: un numero di giornate pari a quelle lavorate nei limiti del parametro annuo di 365 giorni detratte tutte le giornate lavorate e indennizzate ad altro titolo 11 Importo L’indennità è pari: al 40% della retribuzione di riferimento l’importo giornaliero non può superare il tetto massimo indennizzabile (solo per l’indennità ordinaria) all’indennità giornaliera viene applicata una detrazione pari al 9% (contributo di solidarietà) per un massimo di 150 giornate 12 IMPORTO SPETTANTE • Esempio: • 51 giornate: Salario medio giornaliero: € 60,00 € 1.113,84 (60,00 x 40% – 9%) x 51) 13 IMPORTO SPETTANTE •Esempio: •80 giornate: SMG: € 60,00 € 1.747,20 (60,00 x 40% – 9%) x 80) 14 IMPORTO SPETTANTE • Esempio: • 101 gg; SMG: € 60,00 € 2.205,84 (60,00 x 40% – 9%) x 101 15 Accreditamento figurativo PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI Corrisponde al numero di giornate ottenute sottraendo dal parametro 270 tutte le giornate lavorate e quelle indennizzate ad altro titolo 16 Accreditamento figurativo UTILIZZO La contribuzione figurativa è utile ai fini del diritto e della misura delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti. I contributi accreditati per trattamento speciale, fino ad un massimo di 90 giorni, sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di anzianità 17 La domanda Deve essere presentata perentoriamente entro il 31 marzo dell’anno successivo La presentazione è esclusivamente telematica tramite: o Enti di patronato o Servizi per il cittadino o Contact center 18 Il pagamento In unica soluzione tramite: Accredito su: o c/c bancario o postale o Libretto di risparmio postale o Carta prepagata dotata di IBAN o INPS Card di cui sia titolare il beneficiario della prestazione Allo sportello dell’ufficio postale di competenza (solo per pagamenti fino a 1.000 euro) 19 Cause di esclusione Presentazione della domanda fuori termine Prevalenza di lavoro dipendente non agricolo Prevalenza di attività di lavoro autonomo, professionale o parasubordinato Dimissioni volontarie Titolarità di pensione Lavoratore extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale 20 L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI LAVORATORI DIPENDENTI AGRICOLI 21 L’assegno per il nucleo familiare È una prestazione a sostegno: delle famiglie dei lavoratori dipendenti dei titolari di prestazioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria che abbiano un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge 22 Soggetti esclusi I pensionati delle gestioni autonome ai quali invece spetta il vecchio “Assegno Familiare” I lavoratori autonomi dell’agricoltura 23 Requisiti Reddito del nucleo familiare che non deve superare i limiti stabiliti ogni anno dalla legge Reddito del nucleo familiare che deve essere composto per almeno il 70% da reddito derivante da lavoro dipendente o assimilati 24 Misura La misura dell’assegno dipende: dalla tipologia del nucleo familiare dal numero dei componenti il nucleo familiare dal reddito del nucleo familiare 25 Il nucleo familiare Il richiedente Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o divorziato I figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni I figli maggiorenni inabili 26 Il nucleo familiare I figli studenti/apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiori ai 21 anni compiuti, facenti parte di “nuclei numerosi” I nipoti, di età inferiore ai 18 anni, a carico di un ascendente diretto (nonno o nonna) I fratelli, sorelle e nipoti del richiedente minorenni o maggiorenni inabili 27 Beneficiari OPERAI A TEMPO DETERMINATO (OTD) PICCOLI COLONI (PCCF) • Se iscritti negli elenchi per almeno 101 giornate annue di lavoro, gli ANF spettano per l’intero anno; • Se iscritti per meno di 101 giornate annue di lavoro gli ANF spettano: per le giornate lavorate in settore agricolo maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%); per le giornate di disoccupazione indennizzata, coperta da contribuzione figurativa nel limite di 180 giornate. 28 Beneficiari OPERAI A TEMPO INDETERMINATO (OTI) Se iscritti per l’intero anno: spettano in ragione di 26 giornate mensili per tutto il periodo di occupazione qualunque sia il numero delle giornate lavorate Se iscritti per parte dell’anno: se più di 101 giornate l’assegno sarà liquidato per l’intero anno se meno di 101 giornate saranno liquidate 26 giornate mensili per tutto il periodo di occupazione 29 Piccoli coltivatori diretti I piccoli coltivatori diretti che integrano le giornate di lavoro autonomo con quelle di lavoro dipendente hanno diritto: agli assegni familiari in relazione alle giornate integrate di lavoro autonomo; all’assegno per il nucleo familiare, in relazione alle giornate di lavoro agricolo maggiorate della percentuale spettante a titolo di ferie e festività. 30 Piccoli coltivatori diretti Per i trattamenti di famiglia in relazione alle giornate indennizzate per disoccupazione: se per il raggiungimento del requisito contributivo (102 ctr giornalieri nel biennio) le giornate di piccolo coltivatore diretto NON SONO determinanti, verrà liquidato “l’Assegno per il nucleo familiare” se per il raggiungimento del requisito contributivo le giornate di piccolo coltivatore diretto SONO determinanti, verranno liquidati “Assegni familiari” 31 Attività agricola in proprio CD/CM Se il lavoratore è iscritto negli elenchi dei CD/CM per l’intero anno la richiesta viene respinta Se il lavoratore è iscritto negli elenchi CD/CM per parte dell’anno le giornate di iscrizione vanno raddoppiate e detratte dalle giornate liquidabili per il trattamento di famiglia Se il lavoratore ha svolto attività autonoma pur non essendo iscritto nella relativa gestione, le giornate non vanno considerate ai fini della liquidazione dell’ANF 32 Attività autonoma ART/COM se il lavoratore risulta iscritto alla gestione per l’intero anno la domanda viene respinta se il lavoratore risulta iscritto per parte dell’anno il trattamento viene liquidato per le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli 33 Attività dipendente non agricola Se il lavoratore è iscritto negli elenchi per un numero di giornate inferiori a 101 e percepisce il trattamento speciale di DS-AGR art. 25 L.457/1972 (ex 66%) mediante il cumulo con le giornate di lavoro dipendente extra-agricolo, le giornate ANF sono determinate: dalle giornate lavorate in settore agricolo maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività dalle giornate liquidate a titolo di trattamento speciale di disoccupazione agricola 34 La domanda E’ generalmente presentata insieme alla domanda di indennità di disoccupazione agricola La presentazione (a partire dal 1° aprile 2012) è esclusivamente telematica tramite: o Enti di patronato o Servizi per il cittadino o Contact center 35 Il pagamento In unica soluzione, anche contestualmente al pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola, tramite : Accredito su: o c/c bancario o postale o Libretto di risparmio postale o Carta prepagata dotata di IBAN o INPS Card Allo sportello dell’ufficio postale di competenza (solo per pagamenti fino a 1.000 euro) 36 CISOA 37 Cassa integrazione agricola • • • • • • • Alla disciplina della CISOA sono interessate le aziende dedite ad attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse; le società cooperative agricole di lavoro È una prestazione che viene concessa ai lav. dipendenti (op.,imp., quadri) con contratto a tempo indeterminato, sospesi dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non dipendenti dal ddl o dal lav. (fenomeni infettivi, attacchi parassitari rilevanti, etc.) Spetta a coloro che hanno svolto in un anno, oltre 180 giornate di lavoro presso la stessa azienda La domanda viene presentata dal datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro; che poi l’inoltrerà all’INPS , entro 15 giorni dall’inizio della sospensione del lavoro. Il pagamento è effettuato direttamente al lav. dall’azienda L’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione media giornaliera (imponibile previdenziale) nel mese precedente a quello in cui si è verificata la sospensione La durata massima dall’integrazione è di 90 giorni all’anno Per gli OTD non sono previste integrazioni (interviene la disciplina della disoccupazione agricola). 38 Imprese interessate • Le aziende cui si applica la normativa in questione sono quelle esercenti attivita’, anche in forma associata, di natura agricola e cioe’ che esercitano un’attivita’ diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento degli animali e attivita’ connesse. • Si reputano connesse le attivita’ dirette alla trasformazione e all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura. 39 • La normativa si applica anche a: 1)– amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato); 2)– imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione; 3)– consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario nonche’ consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attivita’ di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione; 4)– imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all’esercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapesca); 5)– imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto; 6)– imprese che svolgono attivita’ di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attivita’ economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto (legge 5 febbraio 1992, n. 102) 40 Beneficiari • quadri, impiegati e operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, ricordando che ,ai sensi dell’art. 8, comma 3, L. n. 457/1972, vanno considerati a tempo indeterminato gli operai agricoli, i salariati fissi i quadri e gli impiegati che prestano annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda ; • - braccianti che al momento dell’assunzione abbiano garantito un minimo di giornate lavorative non inferiore a 181; • - soci di cooperative agricole riconosciuti dipendenti e quindi inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con previsione dell’instaurazione con la cooperativa di un rapporto di lavoro con previsione di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite41 ; • operai dipendenti da: • a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione, ovvero imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi; • b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, oppure consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione; • c) imprese che in forma singola o associata si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all’esercizio controllato della caccia; 42 • d) imprese non agricole singole od associate, qualora addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli nonchè ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purchè connesse ad attività di raccolta; • e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tale attività 43 Cause di sospensione dell’attività lavorativa • La dizione della norma e’ assai ampia per quanto concerne le cause di sospensione dal lavoro poiche’, oltre all’indicazione specifica delle “intemperie stagionali”, prevede poi genericamente “altre cause non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori”. Non puo’, pertanto, ravvisarsi l’esistenza di cause di sospensione ammissibili in assoluto, in quanto ai fini della concessione della prestazione e’ sempre necessario valutare – in relazione sia alle circostanze verificatesi in ogni fattispecie concreta, che all’ordinamento colturale dell’azienda ed alle mansioni alle quali sono adibiti gli operai sospesi – che la causa addotta: – non sia imputabile ne’ al datore di lavoro ne’ ai lavoratori; – abbia effettivamente determinato la sospensione dichiarata; – abbia carattere di temporaneita’. 44 • Per quanto concerne le avversita’ atmosferiche si precisa che: – sono da riconoscere quali cause di sospensione le precipitazioni nevose, il gelo e la pioggia di una certa consistenza (da ritenere tale, di norma, quella che dalle rilevazioni pluviometriche risulti pari o superiore ai 3 millimetri). 45 GIORNATE OGGETTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE • L’integrazione salariale puo’ essere concessa fino ad un massimo di 90 giornate nell’anno solare. • Le integrazioni spettano solo per giornate intere di sospensione e non anche per riduzione dell’orario giornaliero di lavoro. 46 REQUISITO OCCUPAZIONALE • Per aver diritto alle integrazioni salariali, i lavoratori devono conseguire il prescritto requisito occupazionale di almeno 181 giornate annue di effettivo lavoro presso la medesima azienda. Il conseguimento del requisito va ovviamente riferito ad un periodo annuale, concomitante a quello di erogazione delle prestazioni, e quindi non puo’ che essere verificato alla fine dell’anno cui si riferiscono le integrazioni salariali. Per consentire l’immediata erogazione delle prestazioni richieste, e’ sufficiente il semplice impegno del datore di lavoro a far effettuare al lavoratore interessato almeno 181 giornate di lavoro annue; alla fine di ogni anno e’ comunque necessario procedere alla verifica dell’esistenza del minimo prescritto di giornate di lavoro e di contribuzione nei confronti di tutti i lavoratori beneficiari delle norme sulle integrazioni 47 salariali. AMMONTARE DELL’INTEGRAZIONE • L’art. 18 della legge L. n. 164/1975, fissa la misura dell’integrazione salariale all’80 % della retribuzione calcolata ai sensi dell’art. 3, L. n. 457/1972 e corrisposta nel periodo di paga precedente a quello nel corso del quale si è verificato l’evento. • L’integrazione è dovuta per le giornate di sospensione nelle quali lo svolgimento dell’attività lavorativa è stato impedito da cause oggettive non imputabili alla volontà delle parti. 48 • Non sono di contro oggetto di integrazione salariale, oltre le giornate di assenza per malattia, infortunio, maternità, sciopero, le seguenti giornate: • - domeniche ovvero giornate di riposo settimanale non coincidenti con la domenica; • - festività retribuite per legge o per contratto; • - permessi; • L’importo dell’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione complessiva che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate fino ad un massimo di 40 ore settimanali. L’ammontare deve essere poi ridotto di una percentuale che, dal 1° gennaio 1998, è pari al 5,84% (corrispondente all’aliquota contributiva a carico degli apprendisti). Al lavoratore che percepisce l’integrazione salariale è dovuto l’assegno per il nucleo familiare. 49 • L’importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile rivalutato annualmente in base alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo accertate 50 Durata del trattamento • le integrazioni salariali non possono essere corrisposte per un periodo superiore ai 90 giorni nel corso di un anno; • La verifica del limite di 90 giornate di integrazione salariale nell’anno, deve essere effettuata nei confronti di tutti i lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali alla fine di ogni anno solare e con riferimento all’anno stesso, salvo i casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno solare, per i quali la verifica viene effettuata con riferimento ai 12 mesi seguenti o precedenti la data di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro. 51 Malattia – Lavoratori agricoli • L’indennità di malattia è a carico dell’INPS e spetta nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera per i giorni dal 4° al 20° e del 66,66% per i giorni dal 21° al 180°, come per gli altri settori produttivi. • Per gli OTD l’indennità di malattia è erogata direttamente dall’INPS, mentre per gli OTI l’indennità di malattia è anticipata dal datore di lavoro e successivamente viene conguagliata con i contributi a debito, in virtù della Legge n. 81/2006. 52 Maternità • Nessuna particolarità è prevista per l’erogazione dell’indennità di maternità per gli impiegati agricoli, alcune modalità sono previste per gli operai: • per gli OTI, ai sensi dell’art. 63 comma 1, d.lgs. 151/2001, l’indennità è corrisposta con gli stessi criteri previsti per i lavoratori dell’industria ed è anticipata dal datore di lavoro con successivo conguaglio. • per gli OTD, iscritti negli elenchi nominativi, ai sensi dell’art. 63, comma 2, d.lgs. 151/2001, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell’anno precedente per almeno 51 giornate, l’indennità è corrisposta direttamente dall’INPS. 53 I ARMANDO PIZZINATO – Erpice 54