L’INDENNITA’ DI
DISOCCUPAZIONE
PER I LAVORATORI
DIPENDENTI AGRICOLI
Roma
11-16-17 Settembre 2014
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Cos’è
Tutela prevista per i lavoratori
dipendenti del settore agricolo per i
periodi di inattività riferiti all’anno
solare precedente
Prescinde da ogni accertamento sul
permanere dello status di disoccupato
durante il periodo di godimento della
prestazione
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Beneficiari
 Operai a tempo determinato (OTD)
 Operai a tempo indeterminato (OTI), che
hanno lavorato per parte dell’anno
 Piccoli coloni e compartecipanti familiari
 Piccoli coltivatori diretti che integrano fino
a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi
con versamento volontario
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Lavoratori stranieri
• Fra i soggetti beneficiari della prestazione,
oltre ai lavoratori agricoli di nazionalità
italiana, possono esservi anche lavoratori
stranieri, che distinguiamo in:
a) Lavoratori extracomunitari: sono coloro che
per poter svolgere un’attività lavorativa
dipendente devono conseguire il
visto
d’ingresso e un valido permesso di soggiorno per
lavoro.
b) Lavoratori comunitari e neocomunitari: sono
coloro in possesso della cittadinanza europea e
del diritto di libera circolazione nel territorio
UE (art. 39 Trattato ) e quindi equiparati ai
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lavoratori italiani.
a) Lavoratori extracomunitari
• I lavoratori extracomunitari possono essere
titolari di due tipologie di permesso di soggiorno:
• Per lavoro stagionale, di durata variabile da un
minimo di 20 giorni ad un massimo di 9 mesi: in
questo caso non sono assicurati per la
disoccupazione (e per l’ANF).
• N.B. L’Inps ha siglato con il Ministero
dell’Interno un Protocollo d’intesa: per evitare
l’indebita erogazione delle prestazioni, viene
fornito annualmente un data base dei lavoratori
con permesso di soggiorno per lavoro stagionale –
messaggio INPS n. 13212/2010
5
a) Lavoratori extracomunitari
Per lavoro subordinato non stagionale:
in questo caso i lavoratori
extracomunitari sono soggetti
all’assicurazione per la DS involontaria
(e per i trattamenti di famiglia) per i
periodi di attività lavorativa nel
settore agricolo riferiti a lavoro di
natura stagionale
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Requisiti
 qualità dell’assicurato iscrizione
negli Elenchi nell’anno di competenza
 anzianità assicurativa di almeno
due anni
 contribuzione minima almeno:
o 102 contributi giornalieri nel biennio
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Requisito 102 gg nel biennio
Confronto ante e post riforma
Ante riforma
•Il requisito delle 102 gg nel
•biennio può essere perfezionato
•con il cumulo dell’attività in
•settore extra agricolo,
•a condizione che l’attività agricola
sia prevalente
•nel biennio
•
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Post riforma
•Il requisito delle 102 gg nel
biennio,può essere perfezionato
anche cumulando l’attività in
settore extra agricolo,
•a condizione che l’attività agricola
sia prevalente
•nell’anno ovvero nel biennio
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Tipologie
 Indennità ordinaria con requisiti
normali
 Trattamenti speciali agricoli
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Durata
Vengono indennizzate:
 un numero di giornate pari a quelle lavorate
 nei limiti del parametro annuo di 365 giorni
 detratte tutte le giornate lavorate e
indennizzate ad altro titolo
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Importo
L’indennità è pari:
al 40% della retribuzione di riferimento
l’importo giornaliero non può superare il
tetto massimo indennizzabile (solo per
l’indennità ordinaria)
all’indennità giornaliera viene applicata una
detrazione pari al 9% (contributo di
solidarietà) per un massimo di 150 giornate
12
IMPORTO SPETTANTE
• Esempio:
• 51 giornate: Salario medio giornaliero:
€ 60,00
€ 1.113,84
(60,00 x 40% – 9%) x 51)
13
IMPORTO SPETTANTE
•Esempio:
•80 giornate: SMG: € 60,00
€ 1.747,20
(60,00 x 40% – 9%) x 80)
14
IMPORTO SPETTANTE
• Esempio:
• 101 gg; SMG: € 60,00
€ 2.205,84
(60,00 x 40% – 9%) x 101
15
Accreditamento figurativo
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Corrisponde al numero di giornate ottenute
sottraendo dal parametro 270 tutte le
giornate lavorate e quelle indennizzate ad
altro titolo
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Accreditamento figurativo
UTILIZZO
La contribuzione figurativa è utile ai fini del
diritto e della misura delle pensioni di
invalidità, vecchiaia e superstiti.
I contributi accreditati per trattamento
speciale, fino ad un massimo di 90 giorni,
sono utili ai fini del diritto e della misura
delle pensioni di anzianità
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La domanda
 Deve essere presentata perentoriamente
entro il 31 marzo dell’anno successivo
 La presentazione è esclusivamente
telematica tramite:
o Enti di patronato
o Servizi per il cittadino
o Contact center
18
Il pagamento
In unica soluzione tramite:
Accredito su:
o c/c bancario o postale
o Libretto di risparmio postale
o Carta prepagata dotata di IBAN
o INPS Card
di cui sia titolare il beneficiario della
prestazione
Allo sportello dell’ufficio postale di competenza
(solo per pagamenti fino a 1.000 euro)
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Cause di esclusione
 Presentazione della domanda fuori termine
 Prevalenza di lavoro dipendente non agricolo
 Prevalenza di attività di lavoro autonomo,
professionale o parasubordinato
 Dimissioni volontarie
 Titolarità di pensione
 Lavoratore extracomunitario in possesso di
permesso di soggiorno per lavoro stagionale
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L’ASSEGNO PER IL NUCLEO
FAMILIARE AI LAVORATORI
DIPENDENTI AGRICOLI
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L’assegno per il nucleo
familiare
È una prestazione a sostegno:
 delle famiglie dei lavoratori dipendenti
 dei titolari di prestazioni a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria
che abbiano un reddito complessivo al di
sotto delle fasce stabilite ogni anno per
legge
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Soggetti esclusi
 I pensionati delle gestioni autonome ai
quali invece spetta il vecchio “Assegno
Familiare”
 I lavoratori autonomi dell’agricoltura
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Requisiti
 Reddito del nucleo familiare che non
deve superare i limiti stabiliti ogni anno
dalla legge
 Reddito del nucleo familiare che deve
essere composto per almeno il 70% da
reddito derivante da lavoro dipendente o
assimilati
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Misura
La misura dell’assegno dipende:
 dalla tipologia del nucleo familiare
 dal numero dei componenti il nucleo
familiare
 dal reddito del nucleo familiare
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Il nucleo familiare
 Il richiedente
 Il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato o divorziato
 I figli ed equiparati di età inferiore ai 18
anni
 I figli maggiorenni inabili
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Il nucleo familiare
 I figli studenti/apprendisti, di età
superiore ai 18 anni compiuti ed inferiori
ai 21 anni compiuti, facenti parte di
“nuclei numerosi”
 I nipoti, di età inferiore ai 18 anni, a
carico di un ascendente diretto (nonno o
nonna)
 I fratelli, sorelle e nipoti del richiedente
minorenni o maggiorenni inabili
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Beneficiari
OPERAI A TEMPO DETERMINATO (OTD)
PICCOLI COLONI (PCCF)
• Se iscritti negli elenchi per almeno 101 giornate
annue di lavoro, gli ANF spettano per l’intero anno;
• Se iscritti per meno di 101 giornate annue di
lavoro gli ANF spettano:
 per le giornate lavorate in settore agricolo
maggiorate della percentuale delle giornate
spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%);
 per le giornate di disoccupazione indennizzata,
coperta da contribuzione figurativa nel limite di
180 giornate.
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Beneficiari
OPERAI A TEMPO INDETERMINATO (OTI)
Se iscritti per l’intero anno:
spettano in ragione di 26 giornate mensili per tutto il
periodo di occupazione qualunque sia il numero delle
giornate lavorate
Se iscritti per parte dell’anno:
se più di 101 giornate l’assegno sarà liquidato per l’intero
anno
se meno di 101 giornate saranno liquidate 26 giornate
mensili per tutto il periodo di occupazione
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Piccoli coltivatori diretti
I piccoli coltivatori diretti che integrano le
giornate di lavoro autonomo con quelle di
lavoro dipendente hanno diritto:
agli assegni familiari in relazione alle
giornate integrate di lavoro autonomo;
all’assegno per il nucleo familiare, in
relazione alle giornate di lavoro agricolo
maggiorate della percentuale spettante a
titolo di ferie e festività.
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Piccoli coltivatori diretti
Per i trattamenti di famiglia in relazione alle
giornate indennizzate per disoccupazione:
 se per il raggiungimento del requisito
contributivo (102 ctr giornalieri nel biennio) le
giornate di piccolo coltivatore diretto NON
SONO determinanti, verrà liquidato “l’Assegno
per il nucleo familiare”
 se per il raggiungimento del requisito
contributivo le giornate di piccolo coltivatore
diretto SONO determinanti, verranno liquidati
“Assegni familiari”
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Attività agricola in
proprio CD/CM
 Se il lavoratore è iscritto negli elenchi dei CD/CM
per l’intero anno la richiesta viene respinta
 Se il lavoratore è iscritto negli elenchi CD/CM per
parte dell’anno le giornate di iscrizione vanno
raddoppiate e detratte dalle giornate liquidabili
per il trattamento di famiglia
 Se il lavoratore ha svolto attività autonoma pur
non essendo iscritto nella relativa gestione, le
giornate non vanno considerate ai fini della
liquidazione dell’ANF
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Attività autonoma
ART/COM
 se il lavoratore risulta iscritto alla
gestione per l’intero anno la domanda
viene respinta
 se il lavoratore risulta iscritto per parte
dell’anno il trattamento viene liquidato
per le giornate di iscrizione negli elenchi
nominativi dei lavoratori agricoli
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Attività dipendente non
agricola
Se il lavoratore è iscritto negli elenchi per un
numero di giornate inferiori a 101 e percepisce il
trattamento speciale di DS-AGR art. 25 L.457/1972
(ex 66%) mediante il cumulo con le giornate di
lavoro dipendente extra-agricolo, le giornate ANF
sono determinate:
dalle giornate lavorate in settore agricolo
maggiorate della percentuale delle giornate
spettanti a titolo di ferie e festività
dalle giornate liquidate a titolo di trattamento
speciale di disoccupazione agricola
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La domanda
 E’ generalmente presentata insieme alla
domanda di indennità di disoccupazione
agricola
 La presentazione (a partire dal 1° aprile
2012) è esclusivamente telematica tramite:
o Enti di patronato
o Servizi per il cittadino
o Contact center
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Il pagamento
In unica soluzione, anche contestualmente al
pagamento dell’indennità di disoccupazione
agricola, tramite :
Accredito su:
o c/c bancario o postale
o Libretto di risparmio postale
o Carta prepagata dotata di IBAN
o INPS Card
Allo sportello dell’ufficio postale di competenza
(solo per pagamenti fino a 1.000 euro)
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CISOA
37
Cassa integrazione agricola
•
•
•
•
•
•
•
Alla disciplina della CISOA sono interessate le aziende dedite ad attività
di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed
attività connesse; le società cooperative agricole di lavoro
È una prestazione che viene concessa ai lav. dipendenti (op.,imp.,
quadri) con contratto a tempo indeterminato, sospesi dal lavoro per
intemperie stagionali o per altre cause non dipendenti dal ddl o
dal lav. (fenomeni infettivi, attacchi parassitari rilevanti, etc.)
Spetta a coloro che hanno svolto in un anno, oltre 180 giornate di
lavoro presso la stessa azienda
La domanda viene presentata dal datore di lavoro alla Direzione
Provinciale del Lavoro; che poi l’inoltrerà all’INPS , entro 15 giorni
dall’inizio della sospensione del lavoro. Il pagamento è effettuato
direttamente al lav. dall’azienda
L’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione media
giornaliera (imponibile previdenziale) nel mese precedente a quello in
cui si è verificata la sospensione
La durata massima dall’integrazione è di 90 giorni all’anno
Per gli OTD non sono previste integrazioni (interviene la disciplina della
disoccupazione agricola).
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Imprese interessate
• Le aziende cui si applica la normativa in
questione sono quelle esercenti attivita’, anche
in forma associata, di natura agricola e cioe’
che esercitano un’attivita’ diretta alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
all’allevamento degli animali e attivita’
connesse.
• Si reputano connesse le attivita’ dirette alla
trasformazione e all’alienazione dei prodotti
agricoli, quando rientrano nel normale
esercizio dell’agricoltura.
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• La normativa si applica anche a: 1)– amministrazioni pubbliche che
gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione
(limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato);
2)– imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;
3)– consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario nonche’
consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento
relativamente alle attivita’ di manutenzione degli impianti irrigui, di
scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di
forestazione; 4)– imprese che provvedono alla cura e protezione
della fauna selvatica e all’esercizio controllato della caccia
(guardiacaccia e guardiapesca); 5)– imprese che provvedono alla
raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto;
6)– imprese che svolgono attivita’ di acquacoltura, quando i redditi
che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attivita’
economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto (legge 5
febbraio 1992, n. 102)
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Beneficiari
• quadri, impiegati e operai agricoli con contratto a
tempo indeterminato, ricordando che ,ai sensi dell’art.
8, comma 3, L. n. 457/1972, vanno considerati a
tempo indeterminato gli operai agricoli, i salariati
fissi i quadri e gli impiegati che
prestano annualmente oltre 180 giornate lavorative
presso la stessa azienda ;
• - braccianti che al momento dell’assunzione abbiano
garantito un minimo di giornate lavorative non inferiore
a 181;
• - soci di cooperative agricole riconosciuti dipendenti e
quindi inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori
agricoli, con previsione dell’instaurazione con la
cooperativa di un rapporto di lavoro con previsione
di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite41 ;
• operai dipendenti da:
• a) amministrazioni pubbliche per i lavori di
forestazione, ovvero imprese singole o associate
appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;
• b) consorzi di irrigazione e di miglioramento
fondiario, oppure consorzi di bonifica, di
sistemazione montana e di rimboschimento per le
attività di manutenzione degli impianti irrigui, di
scolo e di somministrazione delle acque ad uso
irriguo o per lavori di forestazione;
• c) imprese che in forma singola o associata si
dedicano alla cura e protezione della fauna
selvatica ed all’esercizio controllato della caccia;
42
• d) imprese non agricole singole od
associate, qualora addetti ad attività di
raccolta di prodotti agricoli nonchè ad
attività di cernita, di pulitura e di
imballaggio dei prodotti ortofrutticoli,
purchè connesse ad attività di raccolta;
• e) imprese che effettuano lavori e servizi di
sistemazione e di manutenzione agraria e
forestale, di imboschimento, di creazione,
sistemazione e manutenzione di aree a
verde, se addetti a tale attività
43
Cause di sospensione dell’attività lavorativa
• La dizione della norma e’ assai ampia per quanto
concerne le cause di sospensione dal lavoro poiche’,
oltre all’indicazione specifica delle “intemperie
stagionali”, prevede poi genericamente “altre cause non
imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori”. Non puo’,
pertanto, ravvisarsi l’esistenza di cause di sospensione
ammissibili in assoluto, in quanto ai fini della
concessione della prestazione e’ sempre necessario
valutare – in relazione sia alle circostanze verificatesi in
ogni fattispecie concreta, che all’ordinamento colturale
dell’azienda ed alle mansioni alle quali sono adibiti gli
operai sospesi – che la causa addotta: – non sia
imputabile ne’ al datore di lavoro ne’ ai lavoratori; –
abbia effettivamente determinato la sospensione
dichiarata; – abbia carattere di temporaneita’.
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• Per quanto concerne le avversita’
atmosferiche si precisa che: – sono da
riconoscere quali cause di sospensione le
precipitazioni nevose, il gelo e la
pioggia di una certa consistenza (da
ritenere tale, di norma, quella che dalle
rilevazioni pluviometriche risulti pari o
superiore ai 3 millimetri).
45
GIORNATE OGGETTO DI
INTEGRAZIONE SALARIALE
• L’integrazione salariale puo’ essere
concessa fino ad un massimo di 90
giornate nell’anno solare.
• Le integrazioni spettano solo per
giornate intere di sospensione e non
anche per riduzione dell’orario
giornaliero di lavoro.
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REQUISITO OCCUPAZIONALE
• Per aver diritto alle integrazioni salariali, i lavoratori
devono conseguire il prescritto requisito occupazionale
di almeno 181 giornate annue di effettivo lavoro presso
la medesima azienda. Il conseguimento del requisito va
ovviamente riferito ad un periodo annuale,
concomitante a quello di erogazione delle prestazioni, e
quindi non puo’ che essere verificato alla fine dell’anno
cui si riferiscono le integrazioni salariali. Per consentire
l’immediata erogazione delle prestazioni richieste, e’
sufficiente il semplice impegno del datore di lavoro a
far effettuare al lavoratore interessato almeno 181
giornate di lavoro annue; alla fine di ogni anno e’
comunque necessario procedere alla verifica
dell’esistenza del minimo prescritto di giornate di
lavoro e di contribuzione nei confronti di tutti i
lavoratori beneficiari delle norme sulle integrazioni 47
salariali.
AMMONTARE DELL’INTEGRAZIONE
• L’art. 18 della legge L. n. 164/1975, fissa la
misura dell’integrazione salariale all’80 % della
retribuzione calcolata ai sensi dell’art. 3, L. n.
457/1972 e corrisposta nel periodo di paga precedente
a quello nel corso del quale si è verificato l’evento.
•
L’integrazione è dovuta per le giornate di sospensione
nelle quali lo svolgimento dell’attività lavorativa è stato
impedito da cause oggettive non imputabili alla volontà
delle parti.
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• Non sono di contro oggetto di integrazione salariale, oltre le
giornate di assenza per malattia, infortunio, maternità,
sciopero, le seguenti giornate:
• - domeniche ovvero giornate di riposo settimanale non coincidenti
con la domenica;
• - festività retribuite per legge o per contratto;
• - permessi;
• L’importo dell’integrazione salariale è pari all’80% della
retribuzione complessiva che sarebbe spettata al lavoratore per le
ore di lavoro non prestate fino ad un massimo di 40 ore
settimanali. L’ammontare deve essere poi ridotto di una
percentuale che, dal 1° gennaio 1998, è pari al 5,84%
(corrispondente all’aliquota contributiva a carico degli apprendisti).
Al lavoratore che percepisce l’integrazione salariale è dovuto
l’assegno per il nucleo familiare.
49
• L’importo da corrispondere è soggetto ad un limite
mensile rivalutato annualmente in base alle variazioni
dell’indice dei prezzi al consumo accertate
50
Durata del trattamento
• le integrazioni salariali non possono essere corrisposte
per un periodo superiore ai 90 giorni nel corso di un
anno;
• La verifica del limite di 90 giornate di integrazione
salariale nell’anno, deve essere effettuata nei confronti
di tutti i lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali
alla fine di ogni anno solare e con riferimento all’anno
stesso, salvo i casi di inizio o cessazione del rapporto di
lavoro durante l’anno solare, per i quali la verifica viene
effettuata con riferimento ai 12 mesi seguenti o
precedenti la data di inizio o di cessazione del rapporto
di lavoro.
51
Malattia – Lavoratori agricoli
• L’indennità di malattia è a carico dell’INPS e spetta
nella misura del 50% della retribuzione media
giornaliera per i giorni dal 4° al 20° e del 66,66%
per i giorni dal 21° al 180°, come per gli altri settori
produttivi.
• Per gli OTD l’indennità di malattia è erogata
direttamente dall’INPS, mentre per gli OTI l’indennità
di malattia è anticipata dal datore di lavoro e
successivamente viene conguagliata con i contributi a
debito, in virtù della Legge n. 81/2006.
52
Maternità
• Nessuna particolarità è prevista per l’erogazione
dell’indennità di maternità per gli impiegati agricoli,
alcune modalità sono previste per gli operai:
• per gli OTI, ai sensi dell’art. 63 comma 1, d.lgs.
151/2001, l’indennità è corrisposta con gli stessi criteri
previsti per i lavoratori dell’industria ed è anticipata dal
datore di lavoro con successivo conguaglio.
• per gli OTD, iscritti negli elenchi nominativi, ai sensi
dell’art. 63, comma 2, d.lgs. 151/2001, a condizione
che risultino iscritti nei predetti elenchi nell’anno
precedente per almeno 51 giornate, l’indennità è
corrisposta direttamente dall’INPS.
53
I
ARMANDO PIZZINATO – Erpice
54
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Se iscritti per l`intero anno