Composti Organici Volatili (COV)
dm 16/1/2004, n. 44
OBBLIGO DI PRESENTAZIONE
DELLA RELAZIONE TECNICA
E DEL PROGETTO DI
ADEGUAMENTO
VICENZA, 15 dicembre 2004
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 16 gennaio 2004, n. 44
Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione
delle emissioni di composti organici volatili di talune attività
industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203
pubblicato: GU n. 47 del 26-2-2004
entrato in vigore: 12 marzo 2004
CAMPO DI APPLICAZIONE
d.m. 16/1/2004, n. 44
campo di applicazione - art. 1
il d.m. 44/2004 disciplina
• i valori limite,
• i criteri temporali di adeguamento,
• i metodi di analisi e di valutazione delle emissioni
prodotte dagli impianti che:
• nell'esercizio delle attività individuate all'allegato I
• superano le soglie di consumo di solvente indicate
nello stesso allegato
Agli impianti che non rientrano nel campo di applicazione del
d.m. n. 44/2004 si applicano le disposizioni del d.P.R. n.
203/1988 e relativi provvedimenti di attuazione
d.m. 16/1/2004, n. 44
allegato 1, Ambito di applicazione
Il presente allegato individua le categorie di attività e le soglie
minime di consumo di solvente a cui si applica il presente
decreto.
In ciascun caso l'attività comprende la pulizia delle
apparecchiature, ma non quella dei prodotti, salvo indicazione
contraria.
d.m. 16/1/2004, n. 44
allegato 1, Ambito di applicazione
1) Rivestimento adesivo con una soglia di consumo di solvente
superiore a 5 tonnellate/anno
2) Attività di rivestimento
Qualsiasi attività in cui un film continuo di un rivestimento è applicato in
una sola volta o in più volte su:
a) autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno
b) rimorchi con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno
c) superfici metalliche e di plastica (comprese le superfici di aeroplani, navi, treni, ecc ...)
con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno
d) superfici di legno con una soglia di consumo di solvente superiore a 15
tonnellate/anno;
e) superfici tessili, di tessuto, di film e di carta con una soglia di consumo di solvente
superiore a 5 tonnellate/anno;
f) cuoio con una soglia di consumo di solvente superiore a 10 tonnellate/anno.
d.m. 16/1/2004, n. 44
allegato 1, Ambito di applicazione
3) Verniciatura in continuo di metalli (coil coating) con una
soglia di consumo di solvente superiore a 25 tonnellate/anno
4) Pulitura a secco
5) Fabbricazione di calzature con una soglia di consumo di
solvente superiore a 5 tonnellate/anno
6) Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri
e adesivi con una soglia di consumo di solvente superiore a 100
tonnellate/anno.
7) Fabbricazione di prodotti farmaceutici con una soglia di
consumo di solvente superiore a 50 tonnellate/anno.
8) Stampa
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allegato 1, Ambito di applicazione
9) Conversione di gomma con una soglia di consumo di
solvente superiore a 15 tonnellate/anno
10) Pulizia di superficie con una soglia di consumo di solvente
superiore a 1 tonnellata/anno nel caso si utilizzino i COV di cui
all'articolo 3, commi 9 e 11, e 2 tonnellate/anno negli altri casi.
11) Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di
raffinazione di olio vegetale con una soglia di consumo di
solvente superiore a 10 tonnellate/anno
12) Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente
superiore a 0,5 tonnellate/anno
d.m. 16/1/2004, n. 44
allegato 1, Ambito di applicazione
13) Rivestimento di filo per avvolgimento con una soglia di
consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno
14) Impregnazione del legno con una soglia di consumo di
solvente superiore a 25 tonnellate/anno
15) Stratificazione di legno e plastica con una soglia di
consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno
d.m. 16/1/2004, n. 44
definizioni – art. 2
ii) «soglia di consumo»: il valore di consumo di solvente
espresso in tonnellate/anno, riferito alle attività di cui all'allegato
I, determinato in riferimento alla capacità nominale dell'impianto.
Tale valore si determina in riferimento alla potenzialità della
singola attività, come prevista a livello di progetto, e tenendo
conto delle condizioni di esercizio normali;
VALORI LIMITE DI EMISSIONE
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definizioni - art. 2
l) «emissione»: qualsiasi scarico di COV da un impianto
nell'ambiente;
m) «emissioni diffuse»: qualsiasi emissione nell'aria, nel suolo e
nell'acqua di COV, ad esclusione delle emissioni contenute negli
scarichi gassosi, nonché i solventi contenuti in qualsiasi prodotto,
fatte salve indicazioni diverse contenute nell'allegato II. Sono
comprese le emissioni non convogliate rilasciate nell'ambiente
esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture similari;
n) «emissioni totali»: la somma delle emissioni diffuse e delle
emissioni negli scarichi gassosi;
d.m. 16/1/2004, n. 44
definizioni - art. 2
pp) «valore limite di emissione»: la massa di composti organici
volatili nelle emissioni che non può essere superata in un
determinato periodo di tempo, espressa come fattore di emissione
in riferimento a taluni parametri specifici, come concentrazione,
come percentuale o come livello di emissione, calcolati in
condizioni normali;
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valori limite di emissione - art. 3, comma 1
gli impianti rispettano
• i valori limite di emissione negli scarichi gassosi e i valori
limite di emissione diffusa indicati nell'allegato II,
oppure
• i valori limite di emissione totale individuati ai sensi
dell'allegato II o dell'allegato III,
nonché
• le altre prescrizioni individuate ai sensi dei medesimi
allegati.
d.m. 16/1/2004, n. 44
valori limite di emissione
Allegato II – Valori limite di emissione
Il presente allegato individua, per le attività rientranti nel campo
di applicazione del presente decreto, i valori limite di emissione
in relazione a determinate soglie di consumo di solvente …
in allegato II i valori limite sono specifici per ciascuna attività e possono
essere espressi come:
 valori limite di emissione negli scarichi gassosi (limiti alle emissioni
convogliate)
 valori limite di emissione diffusa
 valori limite di emissione totale
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valori limite di emissione
Allegato II – Valori limite di emissione
Attività
(soglie di
consumo di
solvente in
tonnellate/anno)
1
Stampa offset
(>15)
Soglie di
consumo
di solvente
(tonn/a)
Valori
limite di
emissione
negli
scarichi
gassosi
(mgC/N
m3)
Valori limite di
emissione diffusa (% di
imput di solvente)
Valori limite di
emissione totale
Nuovi
Nuovi
 25
100
30 (1)
> 25
20
30 (1)
Esistenti
Disposizioni
speciali
Esistenti
L'eventuale valore limite
di emissione totale si
determina secondo la
procedura indicata
nell'allegato III
(1) Il residuo di
solvente nel
prodotto finito
non va
considerato
parte delle
emissioni
diffuse
d.m. 16/1/2004, n. 44
valori limite di emissione
Allegato II – Valori limite di emissione
Attività
(soglie di consumo
di solvente in
tonnellate/anno)
13.1
13.2
Rivestimento di
cuoio (ad
esclusione degli
articoli previsti
al punto 13.2)
(> 10)
Rivestimento di
cuoio per articoli
di arredamento
e piccola
pelletteria
(es. borse, cinture,
portafogli,
ecc...) (> 10)
Soglie di
consumo di
solvente
(tonn/anno)
Valori limite
di emissione
negli
scarichi
gassosi
(mgC/Nm3)
Valori
limite di
emissione
diffusa (%
di imput di
solvente)
Valori
limite di
emissione
totale
 25
85
> 25
75 g/m2
g/m2
150
g/m2
Disposizioni
speciali
I valori di
emissione sono
espressi in grammi
di solvente emesso
per m2 di cuoio
rivestito durante
la produzione
I valori di
emissione sono
espressi in grammi
di solvente emesso
per m2 di cuoio
rivestito durante
la produzione
d.m. 16/1/2004, n. 44
valori limite di emissione
Allegato III – Prescrizioni alternative all'allegato II
Con l'applicazione del presente allegato, valido per le categorie
di attività per cui non sono individuati nell'allegato II specifici
valori di emissioni totali, il gestore ha la possibilità di conseguire,
con mezzi diversi, emissioni totali equivalenti a quelle
conseguibili applicando i valori limite di emissione negli scarichi
gassosi e i valori limite di emissione diffusa di cui al suddetto
allegato II rispetto ad uno scenario emissivo di riferimento.
L'allegato è applicabile agli impianti nuovi, nonché a quelli
esistenti.
d.m. 16/1/2004, n. 44
valori limite di emissione - art. 3, commi 10 e 11
• per le emissioni di COV cui sono state assegnate
etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61,
nel caso in cui il flusso di massa della somma degli
stessi sia uguale o superiore a 10 g/h, è stabilito un
valore limite di 2 mg/Nm3 riferito alla somma delle masse
dei singoli COV
• per le emissioni di COV alogenati, cui sono state
assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R68, nel
caso in cui il flusso di massa della somma degli stessi
sia uguale o superiore a 100 g/h, è stabilito un valore
limite di emissione di 20 mg/Nm3, riferito alla somma
delle masse dei singoli COV
d.m. 16/1/2004, n. 44
valori limite di emissione negli scarichi gassosi
I valori limite di emissione negli scarichi gassosi:
• sono limiti di concentrazione, espressi come
mg/Nm3 di carbonio totale
• per alcuni COV classificati pericolosi sono
stabiliti limiti indipendenti dal tipo di attività
I metodi di campionamento ed analisi sono indicati in
allegato V.
d.m. 16/1/2004, n. 44
valori limite di emissione diffusa
I valori limite di emissione diffusa:
• sono espressi come valore percentuale sulla
quantità complessiva di solvente utilizzato
nell’attività
• si accompagnano ai limiti agli scarichi
• possono essere oggetto di deroga per attività
non confinabili
• si verificano attraverso il Piano di Gestione dei
Solventi
d.m. 16/1/2004, n. 44
valori limite di emissione totale
I valori limite di emissione totale:
• in allegato II sono espressi come fattori di
emissione, ma la denominazione consente di
esprimerli anche come limiti di quantità totale di
COV
• se non sono indicati nell’allegato II il gestore può
proporne l’applicazione sulla base dei principi
esposti nell’allegato III
• si applicano in alternativa ai valori limite di
emissione negli scarichi gassosi e ai valori limite
di emissione diffusa
ADEGUAMENTI
d.m. 16/1/2004, n. 44
adeguamenti - art. 6, commi 1 e 2
alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del d.m. n. 44/2004
• i nuovi impianti si conformano a partire dalla data di
entrata in vigore del d.m. (cioè 12/3/2004)
• gli impianti esistenti si adeguano entro il 31 ottobre 2007
ovvero, nel caso di impianti che si conformano all'allegato
III, alle date stabilite nello stesso allegato (il quale prevede
un termine intermedio fissato al 31/10/2005).
d.m. 16/1/2004, n. 44
adeguamenti - art. 3, comma 14
il gestore di un impianto esistente che utilizza un dispositivo di
abbattimento che consente il rispetto del valore limite di
emissione pari
• a 50 mgC/Nm3, in caso di incenerimento,
• e a 150 mgC/Nm3, per qualsiasi altro tipo di dispositivo di
abbattimento,
è esentato dall'obbligo di conformarsi ai valori limite di emissione
negli scarichi gassosi di cui all'allegato II fino al 1° aprile 2013,
a condizione che le emissioni totali dell'intero impianto non
superino le emissioni che si sarebbero verificate rispettando le
prescrizioni dell'allegato II.
d.m. 16/1/2004, n. 44
norma transitoria - art. 9, comma 1
Il d.m. 12 luglio 1990 si applica alle emissioni di COV degli
impianti esistenti al 1° luglio 1988 rientranti nel campo di
applicazione del d.m. n. 44/2004 fino
• alle date previste all'articolo 6, comma 2, (cioè
31/10/2007)
• ovvero fino alla data di effettivo adeguamento degli stessi
impianti, se anteriore a quelle previste al citato articolo 6,
comma 2.
PIANO DI GESTIONE
RELAZIONE TECNICA
PROGETTO DI ADEGUAMENTO
d.m. 16/1/2004, n. 44
Piano gestione solventi – art. 5, comma 2
il gestore,
• elabora e aggiorna, con la periodicità prevista
dall'autorizzazione ed almeno una volta all'anno, un
Piano di gestione dei solventi, secondo le
indicazioni contenute nell'allegato IV
d.m. 16/1/2004, n. 44
Piano gestione solventi
Il Piano di gestione dei solventi
• va realizzato almeno una volta all’anno secondo le
linee guida riportate in allegato IV
• rappresenta il bilancio di massa dei solventi
utilizzati nel processo
• consente di dimostrare il rispetto dei limiti di
emissione totale e diffusa
d.m. 16/1/2004, n. 44
relazione tecnica - art. 6, comma 3
il gestore di un impianto esistente deve presentare all'autorità
competente, entro il 12 marzo 2005,
• una relazione tecnica contenente la descrizione
– delle attività di cui all'allegato I che superano le soglie
di consumo indicate nello stesso allegato,
– delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento,
– della qualità e della quantità delle emissioni,
• …….
d.m. 16/1/2004, n. 44
progetto di adeguamento - art. 6, comma 3
il gestore di un impianto esistente deve presentare all'autorità
competente, entro il 12 marzo 2005,
• ……
• se necessario, un progetto di adeguamento, indicando le
misure che intende adottare per rispettare le prescrizioni di
cui all'articolo 3, comma 1.
d.m. 16/1/2004, n. 44
impianto esistente - art. 2
s) «impianto esistente»: un impianto per il quale l'autorizzazione
è stata rilasciata prima della data di entrata in vigore del decreto
(cioè 12/3/2004).
Si considerano, altresì, esistenti gli impianti a ciclo chiuso di
pulizia a secco di pellami, escluse le pellicce, e di tessuti,
nonché le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, in esercizio alla data
di entrata in vigore del decreto conformemente alla normativa
vigente, che, entro 12 mesi dalla suddetta data, comunicano alla
regione di avvalersi dell'autorizzazione generale da emanarsi ai
sensi dell'articolo 9, comma 2;
d.m. 16/1/2004, n. 44
autorità competente - art. 2
……
b) «autorità competente»: le autorità competenti al rilascio
dell'autorizzazione ai sensi del d.P.R. n. 203 del 1988, fatto salvo
quanto previsto dal d.lgs. 4/8/1999, n. 372;
c) «autorizzazione»: il provvedimento di autorizzazione rilasciato
dall'autorità competente ai sensi del d.P.R. n. 203 del 1988
ovvero del d.lgs. n. 372 del 1999;
d.m. 16/1/2004, n. 44
autorità competente
lr n. 33/1985, art. 5 - 58
Il rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 6 e 15 del d.P.R.
n. 203/1988 è di competenza della Provincia, salvo che per gli
impianti:
• i cui progetti sono sottoposti ad approvazione regionale,
• ricadenti nelle aree individuate dalla Giunta regionale ai
sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 203/1988 (si tratta di aree
nelle quali in funzione di particolari esigenze di
prevenzione o risanamento la Regione può fissare
specifici valori limite di qualità dell’aria e di emissione)
in tali casi la competenza è della Regione.
d.m. 16/1/2004, n. 44
IPPC autorità competente – art. 2, punto 8,
d.lgs. n. 372/1999
autorità competente è:
• la medesima autorità statale competente al rilascio del
provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale ai
sensi della vigente normativa o
• l’autorità individuata dalla regione, tenuto conto
dell’esigenza di definire un unico procedimento per il
rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale
d.m. 16/1/2004, n. 44
autorità competente
Considerata l’attuale ripartizione delle competenze fra Regione
e Province in materia di emissioni in atmosfera e l’assenza di
indicazioni da parte della Regione del Veneto in materia di
IPPC
si consiglia di inviare la documentazione
all’Amministrazione Provinciale di Vicenza – Settore
Ambiente – U.C. Aria Rumore, Contrà San Marco, 30 –
36100 Vicenza.
E quindi riassumendo ……..
NO
non si applica il
d.m. n. 44/2004
L’attività è
compresa nell’all. I
al d.m. n. 44/2004
NO
(si applica il d.P.R. n.
203/1988)
SÌ
L’attività supera le
soglie di consumo
dell’all. I al d.m. n.
44/2004
SÌ
NO
Il gestore deve
presentare entro il
12/3/2005 il progetto
di adeguamento
Il gestore deve
presentare entro il
12/3/2005 la
relazione tecnica e
almeno una volta
all’anno il Piano di
gestione solventi
L’attività rispetta i
limiti previsti dal
d.m. n. 44/2004
SÌ
LA MODULISTICA DA UTILIZZARE PER:
RELAZIONE TECNICA
PIANO DI GESTIONE
PROGETTO DI ADEGUAMENTO
Relazione tecnica
1. RAGIONE SOCIALE
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. SEDE UNITA' LOCALE a cui si riferisce la relazione tecnica
Provincia ___________________________________________________________
Comune _____________________________________________CAP _________
Via _______________________________________________________ , n. _____
Telefono _________________________________ Fax _______________________
nominativo persona di riferimento ________________________________________
e-mail ______________________________________________________________
Relazione tecnica
3. CATEGORIA DI ATTIVITA’
(riportare per esteso il tipo di attività prevista nell’allegato I al d.m. n. 44/2004)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. ATTIVITA’ SOGGETTA ALLA DISCIPLINA IPPC
(verificare se l’attività rientra fra quelle elencate all’allegato I del d.lgs. n. 372/1999)
Attività IPPC sì  no 
Codice IPPC ______________
Relazione tecnica
5. Indicazione delle materie prime utilizzate
(indicare la quantità annua in peso, riferita ad un periodo di tempo rappresentativo,
ad esempio ultimi tre anni, delle materia prime utilizzate: legname, metallo,
plastica, collanti, tinte, vernici, cere, olii, diluenti sgrassanti, inchiostri, adesivi,
solventi, impregnanti, ecc.)
Materia prima
Anno …
Anno …
Anno …
Relazione tecnica
6. Indicazione delle tipologie e delle quantità di solventi acquistati
(indicare le tipologie e le quantità di solventi acquistati riferiti ad un periodo di
tempo rappresentativo, ad esempio ultimi tre anni)
Solventi acquistati
Anno …
Anno …
Anno …
Relazione tecnica
7. Prodotti/semilavorati realizzati nell’unità locale
(riportare i prodotti/semilavorati, indicando la quantità annua, nell’unità di misura
più idonea, di produzione riferita ad un periodo di tempo rappresentativo, ad
esempio ultimi tre anni: t/a, mc/a, mq/a, mlinerari/a)
Prodotto/semilavorato
Anno …
Anno …
Anno …
Relazione tecnica
8. Indicazione delle tipologie e delle quantità di solventi utilizzati
(indicare le tipologie e le quantità di solventi utilizzati per ciascuno dei
prodotti/semilavorati, indicati al punto 7, riferiti ad un periodo di tempo
rappresentativo, ad esempio ultimi tre anni)
Prodotto/semilavorato
COV t/a
(presenti nel
prodotto)
Anno
Anno
Anno
Relazione tecnica
9. Allegati
a) dati relativi alla quantità e qualità delle emissioni
(allegare copia delle analisi aggiornate delle emissioni relative
ai solventi, espressi come carbonio organico totale)
b) indicazione delle tecnologie adottate per prevenire le
emissioni
(riportare la fase del ciclo produttivo le cui emissioni sono
convogliate ad un sistema di abbattimento ed indicare la
tipologia di quest’ultimo, qualora non esista sistema di
abbattimento indicare e descrivere le misure di prevenzione
adottate. A tal fine può essere utilizzata la documentazione già
presentata per conseguire l’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera, eventualmente aggiornata)
Relazione tecnica
c) relazione di verifica del rispetto dei limiti previsti
dall’allegato II del d.m. n. 44/2004
(allegare relazione riportante le indicazioni in merito al rispetto
dei limiti previsti)
d) piano di gestione solventi
Piano gestione solventi
1. Tipologia e quantità di prodotti utilizzati contenenti COV
Tipologia
prodotto
a
b
c*
d
e **
Quantità
(t/a)
% COV
(presenti
nel
prodotto)
Input COV
(t/a)
Recupero (t/a)
Consumo
t/a
TOTALE
* c = a x b ** e = c – d
Piano gestione solventi
2. Emissioni convogliate – analisi chimiche
Impianto
TOTALE
* c = a x b / 106
** e = c x d/103
Fase
a
b
c*
d
e **
Nmc/h
mg
COV/Nmc
Kg
COV/h
h/a
t
COV/
a
Piano gestione solventi
3. Fattore di emissione
Fattore di emissione = consumo t. anno/parametro di
riferimento indicato nell’allegato II
(il parametro di riferimento va riferito alla quantità
effettivamente lavorata nell’anno 2004)
4. Calcolo del emissioni diffuse
Totale emissioni diffuse = Totale Consumo t. anno – Totale t
COV anno
(va verificato il rispetto del limite di emissione diffusa riportato
nell’allegato II, qualora il risultato sia superiore al valore
riportato nell’allegato è necessario, ai fini dell’adeguamento,
effettuare i calcoli secondo le modalità previste al punto 5
dell’allegato IV)
Progetto di adeguamento
Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.m. n. 44/2004, i gestori
degli impianti esistenti, devono presentare entro il 12 marzo
2005 all’autorità competente un progetto di adeguamento
con indicazione delle misure che si intendono adottare solo
qualora siano superati i limiti previsti dall’allegato II del
d.m. n. 44/2004.
Progetto di adeguamento
Il progetto di adeguamento può consistere:
a) nell’indicazione puntuale dell’intervento e/o degli interventi che
si intendono realizzare, anche con riferimento ai tempi di
realizzazione;
oppure, qualora tale soluzione non sia percorribile sulla base
dello stato delle conoscenze acquisite,
b) in un’indicazione di massima che riporta la/le possibili soluzioni
percorribili, riservando, dopo una serie di approfondimenti
tecnico/conoscitivi sia sulla situazione dell’azienda sia sugli
interventi realizzabili, la possibilità di una successiva migliore
definizione delle soluzioni adottabili, ferma restando la
compatibilità temporale delle stesse.
Progetto di adeguamento
Si segnala, inoltre, che essendo stato fissato il 31 ottobre 2007
quale termine ultimo per la realizzazione del progetto di
adeguamento è comunque possibile presentare, prima di tale
scadenza, un diverso o più puntuale progetto di adeguamento
anche successivamente al 12 marzo 2004, a condizione
ovviamente che il progetto sia realizzabile e realizzato entro il
termine del 31 ottobre 2007.
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ASS.VI 15.12.04