LA RIFORMA DELLA
PREVIDENZA FORENSE
Cassa Nazionale di Previdenza Forense
1
VERSO LA RIFORMA……

Anno 2002: il Rapporto CERP evidenzia una
situazione di instabilità strutturale

Anno 2006: la Cassa vara la “mini riforma“ che
non produce gli effetti finanziari previsti a causa
di una approvazione ministeriale solo parziale
2
La “mini riforma” del 2006







Aumento del contributo soggettivo dal 10% al 12%
Aumento del contributo soggettivo a carico dei
pensionati di vecchiaia dal 3% al 4%
Aumento del contributo integrativo dal 2% al 4%
Calcolo pro rata della pensione sull’intera vita
lavorativa
Supplementi di pensione con calcolo contributivo
Sganciamento della pensione minima dal contributo
minimo
Agevolazioni per i giovani sul contributo minimo
soggettivo e integrativo
3
COSA CI IMPONE LA
NORMATIVA
 Stabilità finanziaria di lungo periodo pari ad almeno trenta
anni (comma 763 Finanziaria 2007)
 Interventi normativi su contributi e pensioni finalizzati al
riequilibrio della gestione
 Rigidi controlli ministeriali sulle ipotesi demografiche ed
economiche per valutare gli equilibri previdenziali futuri e
previsioni attuariali per almeno cinquanta anni (D.M.
29.11.2007)
4
COSA DICEVANO I CONTI

Le proiezioni attuariali indicavano un peggioramento degli
equilibri economico – finanziari della cassa

Il saldo tra contributi e pensioni sarebbe divenuto negativo
nell’anno 2030

Il saldo tra entrate (da contributi e finanziarie) e uscite
sarebbe divenuto negativo nel 2034

Il patrimonio si sarebbe esaurito nel corso dell’anno 2046
2008
2034
2046
5
COSA DICEVANO I CONTI
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2007
2012
2017
2022
Entrate
2027
Uscite
2034
2037
2042
6
NECESSITA’ DI UNA RIFORMA
LE PREVISIONI
ATTUARIALI INDICANO
UNO SQUILIBRIO
TRA CONTRIBUTI E
PRESTAZIONI A PARTIRE
DAL 2030
IL VINCOLO
NORMATIVO
IMPONE UNA
STABILITA’ FINANZIARIA
DI ALMENO
TRENTA ANNI
RICERCA DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI
MEDIANTE PROVVEDIMENTI DI MODIFICA
ALLE REGOLE DI DETERMINAZIONE DEI
CONTRIBUTI E DELLE PENSIONI
7
OBIETTIVI DELLA RIFORMA
Creazione di un sistema previdenziale
EFFICIENTE secondo i più moderni principi
individuati a livello europeo
Ricerca di
una stabilità
finanziaria di
lungo periodo
Salvaguardia del
livello di adeguatezza
delle prestazioni
8
INTERVENTI DAL LATO DEI
CONTRIBUTI
TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI

CONTRIBUTO SOGGETTIVO DI BASE E
CONTRIBUTO
SOGGETTIVO
MODULARE
(obbligatorio e volontario)

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

CONTRIBUTO DI MATERNITA’
9
INTERVENTI DAL LATO DEI
CONTRIBUTI
CONTRIBUTO SOGGETTIVO DI BASE
PER GLI ISCRITTI NON PENSIONATI


A partire dall’anno 2009 (Mod5 2010) l’aliquota
per la determinazione del contributo soggettivo annuo a
carico dell’iscritto passa dal 12% al 13% del reddito
professionale dichiarato ai fini Irpef entro il tetto
Resta invariata e pari al 3% l’aliquota per il contributo
soggettivo di base versato oltre il tetto
10
INTERVENTI DAL LATO DEI
CONTRIBUTI
CONTRIBUTO SOGGETTIVO DI BASE
PER I PENSIONATI DI VECCHIAIA



A partire dall’anno 2009 (Mod5 2010)
l’aliquota per la determinazione del contributo
soggettivo dovuta dai pensionati di vecchiaia iscritti alla
cassa, dall’anno successivo alla maturazione dell’ultimo
supplemento, passa dal 4% al 5% del reddito
professionale dichiarato ai fini Irpef entro il tetto.
Resta invariata e pari al 3% l’aliquota per il contributo
soggettivo di base versato oltre il tetto
Fino alla maturazione dell’ultimo supplemento le
aliquote del contributo soggettivo di base dovute sono
identiche a quelle previste per gli iscritti non pensionati
11
INTERVENTI DAL LATO DEI
CONTRIBUTI
CONTRIBUTO INTEGRATIVO


A partire dall’anno 2010 (Mod5 2011)
l’aliquota per la determinazione del contributo
integrativo annuo a carico di tutti gli iscritti agli albi,
ripetibile sul cliente, passa dal 2% al 4% del volume
d’affari dichiarato ai fini Iva.
Tale aumento permarrà almeno fino al
2015 (Mod5 2016) ed è
indispensabile per recuperare le
risorse finalizzate al finanziamento del
cosiddetto debito pregresso.
12
INTERVENTI DAL LATO DEI
CONTRIBUTI
CONTRIBUTI MINIMI

Graduale aumento della
soggettiva e integrativa
Anno
Contributo
minimo
soggettivo
Contributo
minimo
modulare
Contributo
minimo
integrativo
2009
€ 1.310,00
€0
€ 395,00
2010
€ 2.100,00
€ 160,00
€ 550,00
2011
€ 2.400,00
€ 180,00
€ 650,00
2012

contribuzione
minima
Inflazione
Aumentati in base all’inflazione
Oltre il contributo fisso di maternità (2010 pari a € 157,00)
13
INTERVENTI DAL LATO DEI
CONTRIBUTI
AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI ISCRITTI
CONTRIBUTO SOGGETTIVO


Requisiti: domanda di iscrizione alla Cassa
presentata successivamente al 1° gennaio
2009 che comporti una decorrenza anteriore
al compimento del 35° anno di età;
Beneficio: riduzione alla metà del contributo
soggettivo minimo di base e modulare per i
primi cinque anni di iscrizione (invece di tre
anni precedentemente previsti)
14
INTERVENTI DAL LATO DEI
CONTRIBUTI
AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI ISCRITTI
CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Dal 2010 esonero dal pagamento del
contributo integrativo minimo per il periodo
di praticantato con abilitazione e per i primi
cinque anni di iscrizione all’albo (invece di tre
anni precedentemente previsti fino al
compimento del 35° anno di età)
15
INTERVENTI DAL LATO DELLE
PRESTAZIONI
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI
(calcolate su una quota di base e una quota modulare)

Pensione
Pensione
Pensione
Pensione
Pensione
Pensione

Pensione di reversibilità





di vecchiaia
anzianità
di invalidità
di inabilità
indiretta
di vecchiaia contributiva
16
INTERVENTI DAL LATO
DELLE PRESTAZIONI
PENSIONE DI VECCHIAIA

I requisiti minimi per il pensionamento di
vecchiaia sono gradualmente aumentati da 65 a
70 anni di età e da 30 a 35 anni di anzianità di
iscrizione secondo la seguente progressione
Anno di
pensionamento
Età minima
Anzianità
minima
2010
65
30
2011 – 2013
66
31
2014 – 2016
67
32
2017 – 2018
68
33
2019 –2020
69
34
2021
70
35
17
INTERVENTI DAL LATO
DELLE PRESTAZIONI
PENSIONE DI VECCHIAIA
Anno di nascita
Anno di
pensionamento
Età minima
Anzianità
minima
1945
2010
65
30
1946
2012
66
31
1947
2013
66
31
1948
2015
67
32
1949
2016
67
32
1950
2018
68
33
1951
2020
69
34
1952
2022
70
35
18
INTERVENTI DAL LATO
DELLE PRESTAZIONI
PENSIONE DI VECCHIAIA
ANTICIPATA


Erogazione anticipata della pensione di vecchiaia a
decorrere dai 65 anni di età previa applicazione di
un coefficiente di riduzione dell’importo di pensione
corrispondente allo 0,41% per ogni mese di
anticipo rispetto al requisito minimo di età previsto al
momento della domanda fermo restando il requisito
minimo di anzianità contributiva.
In presenza di almeno 40 anni di anzianità di
iscrizione non è prevista alcuna riduzione
dell’importo di pensione in caso di anticipazione.
19
INTERVENTI DAL LATO
DELLE PRESTAZIONI
PENSIONE DI ANZIANITA’

I requisiti minimi per il pensionamento di
anzianità sono gradualmente aumentati da 58 a
62 anni di età e da 35 a 40 anni di anzianità di
iscrizione secondo la seguente progressione
Anno di
pensionamento
Età
minima
Anzianità
minima
2010 -2011
58
35
2012 - 2013
58
36
2014 - 2015
59
37
2016 - 2017
60
38
2018 -2019
61
39
2020
62
40
20
INTERVENTI DAL LATO
DELLE PRESTAZIONI
COEFFICIENTI DI CALCOLO DELLE
PENSIONI

Riduzione, nel rispetto del principio del pro rata,
dei coefficienti di rendimento per il calcolo della
pensione
Scaglione di reddito
Coefficienti
vigenti
Nuovi
coefficienti
€ 0 - € 43.250
1,75%
1,50%
€ 43.250 - € 65.100
1,50%
1,50%
€ 65.100 - € 75.750
1,30%
1,20%
€ 75.750 - € 86.700
1,15%
1,20%
21
INTERVENTI DAL LATO
DELLE PRESTAZIONI
SUPPLEMENTI DI PENSIONE

Graduale
eliminazione
dei
supplementi
contributivi di pensione attualmente erogati dopo
il primo biennio e il successivo triennio dal
pensionamento di vecchiaia
Anno
maturazione
pensione
Decorrenza supplemento
2010
Dopo il primo biennio e dopo il successivo triennio
2011 – 2013
Dopo quattro anni dal pensionamento
2014 – 2016
Dopo tre anni dal pensionamento
2017 – 2018
Dopo due anni dal pensionamento
2019 –2020
Dopo un anno dal pensionamento
2021
Nessun supplemento
22
INTERVENTI DAL LATO
DELLE PRESTAZIONI
PENSIONE DI INABILITA’ E DI
INVALIDITA’

Riduzione del requisito minimo per accedere
ai trattamenti di invalidità e di inabilità da
dieci a cinque anni di anzianità di iscrizione
alla Cassa.
23
INTERVENTI DAL LATO
DELLE PRESTAZIONI
PENSIONE MINIMA

Per le pensioni di vecchiaia e di anzianità, l’istituto della
pensione minima viene sostituito da un meccanismo di
integrazione
al
trattamento
minimo
previsto
esclusivamente per i soggetti con reddito complessivo
non superiore al triplo della pensione minima dell’anno

Per le altre pensioni (invalidità, indirette…. ), dove è più
elevato il grado di solidarietà, continua a valere l’istituto
della pensione minima
24
LA QUOTA MODULARE DELLA PENSIONE

Costituisce una quota di pensione aggiuntiva al
trattamento di base determinata secondo principi di
tipo contributivo

Consente di mantenere o migliorare i livelli di
adeguatezza delle prestazioni offerte dal sistema

Consente a ciascun individuo di stabilire la quota di
reddito da destinare a risparmio previdenziale

Riguarda esclusivamente gli iscritti alla Cassa e i
pensionati di invalidità (sono esclusi i pensionati di
vecchiaia)
25
PENSIONE MODULARE
FINANZIAMENTO
 A partire dall’anno 2010 (Mod5 2011) l’aliquota
di contribuzione a finanziamento della quota modulare è
stabilita in percentuale del reddito professionale
dichiarato ai fini Irpef entro il tetto:
Regime obbligatorio: 1%;
Regime volontario: ulteriore dall’1% al 9%
E’ comunque dovuto un contributo minimo pari a € 160
per l’anno 2010 e € 180 per l’anno 2011, rivalutato in
base all’inflazione per gli anni successivi
 Tali contributi seguono il medesimo regime fiscale di
totale deducibilità riservato alla contribuzione26
obbligatoria di base
PENSIONE MODULARE
CALCOLO DELLA PRESTAZIONE

I contributi sono annualmente rivalutati in base al
rendimento mediamente ottenuto dalla Cassa
dall’impiego delle risorse patrimoniali con un minimo
dell’1,5% annuo.

Al pensionamento il montante dei contributi rivalutati
viene trasformato in rendita vitalizia sulla base di
coefficienti attuariali che tengano conto delle
probabilità di sopravvivenza specifiche della categoria
e delle opportunità future di investimento della Cassa
27
PENSIONE MODULARE
ESEMPIO DI PENSIONE MODULARE
IPOTESI:

Anno inizio versamenti: 2010;

Anno pensionamento: 2045;

Età al pensionamento: 70 anni;

Reddito medio: € 40.000;

Tasso medio annuo di rendimento reale del patrimonio: 2%
Contributi
versati
Contributi al
netto delle
agevolazioni
fiscali
Montante
contributi
rivalutati
Importo
annuo
pensione
modulare
1%
€ 14.000
€ 8.680
€ 19.270
€ 1.460
5%
€ 70.000
€ 43.400
€ 96.350
€ 7.290
10%
€ 140.000
€ 86.800
€ 192.700
€ 14.580
Aliquota
contributiva
annua
28
COSA DICONO I CONTI
DOPO LA RIFORMA

Le proiezioni attuariali eseguite per valutare
l’impatto della riforma indicano la presenza di una
stabilità finanziaria per oltre trenta anni

Il maggior gettito contributivo associato alla
graduale riduzione dei trattamenti pensionistici
futuri genera consistenze patrimoniali crescenti nel
tempo. Negli anni successivi al trentennio esistono
consistenze patrimoniali ma il sistema deve essere
sottoposto a monitoraggi periodici
29
30
Scarica

interventi dal lato delle prestazioni pensione di vecchiaia