L’imposta di registro e le
imposte ipotecarie e
catastali
L'imposta di registro è un'imposta prevista dall'ordinamento della
Repubblica italiana dovuta per la registrazione di determinati atti
giuridici presso l'Agenzia delle Entrate .
Si presenta come tributo avente natura di tassa, quando è correlata
all'erogazione di un servizio da parte della pubblica amministrazione, di
imposta quando è determinata in proporzione al valore economico
dell'atto o del negozio.
Essa è regolata dal Testo unico dell'imposta di registro, approvato con
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Presupposto/oggetto
Riscuotere entrate per le casse
dello Stato
Dare stabilità alle situazioni
giuridiche pubblicizzando la
costituzione, il trasferimento e
l’estinzione di diritti
3
Genesi dell’imposta
e lineamenti generali
RIFERIMENTI NORMATIVI
DPR 26 aprile 1986, n. 131 =
Testo unico dell’imposta di registro
TUR
4
Genesi dell’imposta
lineamenti generali
TARIFFA E TAB
IL TUR SI
COMPONE DI
UNA TARIFFA
(SUDDIVISA
IN DUE PARTI)
E DI UNA
TABELLA
FUNZIONI
QUAL È LA
FUNZIONE
DELLA
TARIFFA E
DELLA
TABELLA
5
lineamenti generali
Tariffa
gli atti sono
suddivisi per
categorie
omogenee
Tabella
Sono elencati
gli atti per i
quali non vi è
l’obbligo di
richiedere la
registrazione
6
Lineamenti generali
Gli atti elencati nella Tariffa
parte prima da registrare in
termine fisso sono rilevatori della
capacità contributiva e, per la
maggior parte, colpiti con
prelievo proporzionale.(es:vari
trasf. di propr.vd art.1)
7
Registrazione in termine fisso: atti descritti nella parte I
della Tariffa allegata al DPR 131/1986 sono da registrare
entro 20 giorni dalla stipula se formati in Italia e 60 giorni se
formati all’estero (art 13):
Sono quegli atti per i quali è obbligatorio presentare la
richiesta di registrazione entro i seguenti giorni dalla data
più vecchia tra quella dell'atto e quella dell'inizio del
contratto:
- 30 per le locazioni
- 20 per altri atti formati in Italia
- 60 per altri atti formati all'estero.
Lineamenti generali
Gli atti indicati nella Tariffa, parte
seconda non sono significativi di
capacità contributiva e nella maggior
parte dei casi assoggettabili a tassa
fissa(scritture private non aut.
prive di contenuto
patrimoniale,procure)
9
Lineamenti dell’imposta
Nella Tabella, invece, sono
evidenziati gli atti soggetti a
registrazione solo
volontariamente
(testamenti, contratti di
assicurazione e qualsiasi atto
presentato alla registrazione).
10
Presupposto/oggetto
/FINALITÀ
L’imposta di registro si propone di
colpire tutti gli atti a contenuto
patrimoniale formati nel territorio
dello Stato.
11
PRESUPPOSTO/OGGETTO
ART. 1 TUR
L'imposta di registro si applica, nella misura
indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione
e a quelli volontariamente presentati per la registrazione
EFFETTUAZIONE PRINCIPALMENTE
ALL’INTERNO DEL TERRITORIO
NAZIONALE (ART. 2 TUR) DI UNA
DATA ATTIVITÀ GIURIDICA – DI
REGOLA RISULTANTE DA UN
DOCUMENTO SCRITTO –
PRODUTTIVA DI EFFETTI
CONSIDERATI RILEVANTI DAL TUR
12
Contenuto ed effetti
FINALITÀ DELLA
REGISTRAZIONE
“presa d’atto” da parte di una pubblica autorità, mediante
l’attestazione dell’esistenza degli atti
ART. 18, C. 1. TUR: LA R. “ATTESTA
L’ESISTENZA DEGLI ATTI”
13
Finalità della r.
La r. attribuisce
data certa agli atti
ai sensi dell’art.
2704 Codice Civile
14
Articolo 2704
Data della scrittura privata nei confronti dei terzi
La data della scrittura privata della quale non è autenticata la
sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal
giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della
sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno
sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in
atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che
stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del
documento.
La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non
destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo
di prova.
Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle
circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova
Finalità “indiretta”
NONCHÉ ALLA:
acquisizione da parte dell’AF,
mediante l’Anagrafe Tributaria, di
notizie riguardanti la situazione
patrimoniale e, quindi, la capacità
contributiva dei soggetti partecipanti
all’atto, rilevante anche ai fini di altre
imposte.
16
PRESUPPOSTO/OGGETTO
l’imposta di registro, è
un’imposta indiretta sui
trasferimenti di ricchezza
Prende a riferimento la capacità
contributiva “INDIRETTAMENTE”
desumibile da determinati
comportamenti del contribuente
17
PRESUPPOSTO/OGGETTO
è un’imposta tipica
delle
1) manifestazioni di
capacità contributiva
indiretta afferenti gli ATTI
18
PRESUPPOSTO/OGGETTO
2) operazioni diverse da
quelle commerciali ed
industriali, le quali
rientrano nella sfera di
applicazione dell’IVA degli
atti soggetti a
registrazione.
19
Principio di alternatività IVA/Registro art.40 Tur
Se un atto è soggetto ad IVA, non può essere assoggettato ad imposta di
registro.
Il principio esclude soltanto l’applicazione dell’imposta di registro
proporzionale.
Pertanto detti trasferimenti IVA sconteranno lì’imposta fissa di registro
pari ad € 168,00.
PRESUPPOSTO
Il presupposto per l’applicazione
dell’imposta è un trasferimento
che può avvenire per atto tra
vivi
E’ necessario che ci sia un “atto” laddove per atto si intende sia un
documento che un negozio giuridico
Unica eccezione art. 3 T.U. R.
convenzioni verbali
21
Art. 3 TUR
Contratti verbali
1. Sono soggetti a registrazione i contratti verbali:
a) di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel
territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche
tacite;
b) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello
Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle
stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.
2. Per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni
dell'art. 22.
L’atto come negozio giuridico può
essere stipulato:
Per scrittura privata
redatta dai contraenti;
Per atto pubblico redatto da
un notaio;
Per scrittura privata autenticata
sottoscritta da un notaio.
23
PRESUPPOSTO
Per atti pubblici si intendono gli
atti redatti dai notai o altro
pubblico ufficiale ai sensi dell’art
2699 c.c. e del cui contenuto gli
stessi sono responsabili.
24
PRESUPPOSTO
Per le scritture private
autenticate sono responsabili
unicamente della identificazione
dei soggetti che depositano atti
nei rogiti e della identità di
coloro di cui autentica la firma.
presupposto
Gli atti pubblici sono assistiti
da fede privilegiata fino a
querela di falso (Art.2700
c.c.)
Nelle scritture private non c’è
fede privilegiata né nel
contenuto né nella
sottoscrizione.
26
Interpretazione degli atti
art. 20 TUR
intrinseca natura e gli effetti
giuridici degli atti presentati
alla registrazione, anche se
non vi corrisponda il titolo o
la forma apparente.
27
Interpretazione
Civilistica
RICERCA DELLA
“COMUNE
INTENZIONE
DELLE PARTI”
Fiscale
RICERCA DELLA
“INTRINSECA
NATURA E GLI
EFFETTI
GIURIDICI
DEGLI ATTI”
28
Interpretazione
Per applicare correttamente
l’imposta è necessario
interpretare l’atto e collocarlo
in una fattispecie giuridica
ben definita, analizzare gli
effetti economici che produce
e, quindi applicare la relativa
aliquota prevista dalla
Tariffa.
29
Art. 42, comma 1, TUR
IMPOSTA PRINCIPALE,
COMPLEMENTARE,
SUPPLETIVA
30
Principale, complementare e suppletiva
Art. 42 TUR
Principale è l’imposta:
-applicata
al momento della
registrazione;
- quella richiesta dall’Ufficio volta a
correggere errori ed omissioni
effettuati dall’autoliquidazione per
via telematica
31
Principale, complementare e suppletiva
REGOLA
L’imposta principale è unica perché unico è il
momento della registrazione
Essa non può essere in nessun caso
inferiore alla misura fissa di €
168,00
32
Principale, complementare e suppletiva
Suppletiva è l’imposta
richiesta successivamente alla
registrazione per correggere
errori ed omissioni dell’Ufficio;
L’errore può essere stato
compiuto in ogni stadio del
procedimento di registrazione
33
Principale, complementare e suppletiva
Complementare è
l’imposta richiesta in ogni altro
caso.
Ad esempio:
- Accertamento di maggior valore
(art. 521 551 561, lett. A)
- Decadenza da agevolazioni
34
ATTI IMPOSITIVI
GLI
CHE EMETTE L’AGENZIA
DELLE ENTRATE PER PROCEDERE AL RECUPERO DELLE IMPOSTE DOVUTE
SONO I SEGUENTI:
•AVVISO DI LIQUIDAZIONE
col quale si riprende l’imposta
principale,e complementare per decadenza agevolazioni fiscali e
suppletiva ed eventuali sanzioni
ESEMPIO AVVISO DI LIQUIDAZIONE PER IMPOSTA COMPLEMENTARE:
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA
GALLERIA G.B. GERACE, 7/15 - 56124 PISA
(codice dell'ufficio TZZ)
Numero dell'atto : 20071T000000000
Art. C.U. n.00000
Alla signora XXXXXXXXXX
nata a
XXXXXXXXXX
con domicilio fiscale in XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA
AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
Codice fiscale contribuente XXXXXXXXXX (soggetto 002); avviso n. 001
Art. C.U. n.2006car0000
__________________________________________________________________
LA DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA - UFFICIO TERRITORIALE DI PISA
AVVISA
La signora XXXXXXXXXX
nata a
XXXXXXXXXX
codice fiscale XXXXXXXXXX
nella qualita' di ACQUIRENTE
che in relazione all'atto notaio ….stipulato il 10-08-2007,
registrato il 10-08-2007, serie 1T, numero 000000
sono state liquidate le seguenti imposte:
- imposta di registro
- imposta ipotecaria
con i relativi interessi di mora
MOTIVAZIONE DELL'AVVISO
Progressivo n. 001/001 - COMPRAVENDITA DI TERRENO NON EDIFIC.
Decadenza dalle agevolazioni fiscali previste dalla legge 6 agosto 1954, n.
604, e successive proroghe, per gli atti posti in essere per la formazione
o l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina.
La contribuente ha proceduto alla rivendita nel triennio del bene acquistato
beneficiando dell’agevolazione di cui sopra spesa per acquistare
l’appezzamento di terreno agricolo con atto registrato a Pisa 10 agosto
2007 serie 1T n.0000 rivenduto con atto registrato a Livorno il 00000
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA
AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
Codice fiscale contribuente XXXXXXXXXX
(soggetto 002); avviso
n. 001
Art. C.U. n.2006car00000
________________________________________________________________
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO
Aliq.
Imposta
Valore dichiarato
EURO
10.800,00
Imposta riscossa in misura fissa
168,00
---------------
72.000,000
15,0%
Maggiore imposta dovuta
10.632,00
Interessi sulla maggiore imposta
dal 10-08-2007 al 16-08-2012
1.676,04
--------------Totale maggiore imposta di registro e interessi
12.308,04
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA IPOTECARIA
Aliq.
Imposta
Valore dichiarato
EURO
1.440,00
Imposta principale riscossa
168,00
72.000,000
2,0%
--------------Maggiore imposta dovuta
1.272,00
Interessi sulla maggiore imposta
dal 10-08-2007 al 16-08-2012
200,51
--------------Totale maggiore imposta ipotecaria e interessi
1.472,51
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA
AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
Codice fiscale contribuente XXXXXXXXXX
(soggetto 002); avviso
n. 001
Art. C.U. n.2006car00000
__________________________________________________________________
AVVERTENZE:
1. Mediazione e ricorso - Decreto legislativo 31 dicembre 1992
n.546.
Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art.17bis del Dlgs n. 546/1992,inserito dal Dl n. 98/2011)
Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro
non e' piu' possibile farericorso alla Commissione tributaria
senza aver prima presentato istanza di reclamo- mediazione
all'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine d prevenire le
liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al
giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del
reclamo-mediazione, che garantisce al contribuente tempi brevi
e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di
accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento.
La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione
e' causa di inammissibilita' del ricorso alla Commissione
tributaria.
L'istanza va presentata con le stesse modalita' e nello
stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di
liquidazione previsto per il ricorso.
In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto
integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che
sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che
sia stata conclusa la mediazione,il contribuente puo'
costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale
depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come
ricorso.
All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il
contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio avanti
la Commissione tributaria provinciale.
A CHI PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE
Il contribuente deve intestare e notificare l'istanza
all' Ufficio legale della Direzione che ha emesso
l'avviso di liquidazione, indicata in intestazione.
DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE
Nell'istanza il contribuente deve riportare gli stessi
dati del ricorso, con possibilita' di formulare una
motivata proposta di mediazione, completa della
rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
Ricorso
Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di
accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica
per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni
e' sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre.
A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare
il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di PISA
e notificarlo alla Direzione provinciale di PISA
GALLERIA G.B. GERACE, 7/15, - 56124 PISA (art. 4 dlgs n.
546/1992).
La notifica puo' avvenire tramite:
- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice
di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione Provinciale
dell'Agenzia,che rilascia la relativa ricevuta.
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
DATI DA INDICARE NEL RICORSO:
* la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il
ricorso;
* le generalita' di chi presenta il ricorso;
* il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti
in giudizio (art. 23, comma 50, DL n. 98/2011);
* l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della
parte;
* il rappresentante legale, se trattasi di societa' o ente;
* la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
* la DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
* il numero dell'avviso di liquidazione;
* i motivi del ricorso;
* le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla
Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale
risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati,
anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis,
dPR n. 115/2002);
* la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.
Se l'importo contestato e' pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi
gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative
esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare e' pari o
superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve essere
obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una
delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del Dlgs. n.
546/1992.
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla
proposizione del ricorso,a pena di inammissibilita', deve
costituirsi in giudizio, cioe' deve depositare presso la
segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio
fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonche' del
contestuale reclamo qualora proposto,se e' stato notificato
tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia se e' stato
consegnato o spedito per posta,con attestazione di conformità
all'originale.
In caso di istanza di reclamo-mediazione, il contribuente deve
costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei
90 giorni dalla notifica dell'istanza o, se anteriore,
dalla data di ricevimento del diniego o accoglimento parziale.
Il fascicolo contiene inoltre:
* la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione pe
raccomandata a mezzo del servizio postale;
* la documentazione relativa al contributo unificato;
* la fotocopia dell'avviso di liquidazione, completa della
documentazione
relativa alla
notifica;
* la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione
delle parti,del difensore che si costituisce, dell'atto
impugnato, della materia del contendere, del valore della
controversia e della data di notificazione del ricorso.
Il soccombente in giudizio puo' essere condannato a
pagare le spese.
Prima della costituzione in giudizio e' dovuto il
contributo unificato previsto dall'art.13, comma 6quater, del D.P.R. n. 115/2002, in base al valore della
controversia.
Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5,
del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da
apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del
ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
Il ricorso non sospende la riscossione, a meno che si tratti di imposta
suppletiva, pertanto, l'importo da pagare entro 60 giorni dalla notifica
del presente atto corrisponde a quello dovuto a titolo di imposte e interessi
indicato al punto 3.
2. Tardivo pagamento - Art. 13, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471
In caso di mancato pagamento entro il termine di 60 giorni dalla
data di notifica del presente avviso, le maggiori imposte liquidate
con il presente atto saranno riscosse mediante iscrizione a ruolo
unitamente ai relativi interessi maturati e maturandi .
Si rendera' applicabile,inoltre, la sanzione pecuniaria pari al 30 per
cento delle imposte dovute (art.13,comma 2, del decreto legislativo
n.471 del 1997), a meno che il contribuente si sia avvalso delle norme sul
ravvedimento di cui all'articolo 13 del D.Lgs.n.472 del 1997.
3. Modalita' di pagamento - D.Lgs.9 Luglio 1997, n.237 e
successive modificazioni.
Il pagamento potra' essere effettuato presso qualsiasi
concessionario della riscossione,banca o posta utilizzando l'allegato
Mod. F23.
Qualora, in luogo del mod. F23 allegato, venga utilizzato quello
reperibile presso gli enti sopra indicati, si raccomanda di ricopiare
integralmente, sul modello utilizzato per il versamento, i dati
riportati su quello allegato, ponendo particolare attenzione al codice
•AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE col quale si recupera
l’imposta complementare a seguito di un accertamento di maggior valore
ex art. 51 e 52 DPR 131/86:
Art. 51.
Valore dei beni e dei diritti
1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei
diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti
nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per
l'intera durata del contratto.
2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti
reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o
diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in
comune commercio.
3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali
immobiliari l'ufficio del registro, ai fini dell'eventuale rettifica,
controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai
trasferimenti a qualsiasi titolo e alle, divisioni e perizie
giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a
quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che
abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di
analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto
di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso
mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita'
per gli investimenti immobiliari, nonche' ad ogni altro
elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni
eventualmente fornite dai comuni.
4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il
valore di cui al comma 1 e' controllato dall'ufficio con riferimento al
valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso
l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'art. 7 della parte prima
della tariffa ((e art. 11-bis della tabella)), al netto delle passivita'
risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data
certa a norma del codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia
espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di
cui al citato art. 7 della parte prima della tariffa.L'ufficio puo' tenere
conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e puo'
procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni
relative all'imposta sul valore aggiunto.
Art. 52.
Rettifica del valore degli immobili e delle aziende
1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 51 hanno un valore
venale superiore al valore dichiarato o al
corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto
alla rettifica e alla liquidazione della maggiore
imposta, con gli interessi e le sanzioni.
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della
maggiore imposta deve contenere l'indicazione del
valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso
descritti, degli elementi di cui all'articolo 51 in base
ai quali e` stato determinato, l'indicazione delle
aliquote applicate e del calcolo della maggiore
imposta, nonche` dell'imposta dovuta in caso di
presentazione del ricorso.
2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e
le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa
riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal
contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama
salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui
al presente comma.
3. L'avviso e` notificato nei modi stabiliti per le notificazioni
in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi
speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali o di
conciliazione.
4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli
immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in
misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque (2) volte il
reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento
volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti
stabiliti per le imposte sul reddito, ne` i valori o corrispettivi della
nuda proprieta` e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi
dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a
norma degli articoli 47 e 48.
Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei
coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti
pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari
pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di
pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche` per
le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da
tale data. La disposizione del presente comma non si applica per i
terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria.
5. I moltiplicatori di settantacinque e cento volte possono essere
modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con
decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture
private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo
quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nonche`
per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione
da tale data.
5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano
relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse
da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni
Esempio di avviso di accertamento:
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA
GALLERIA G.B. GERACE, 7/15 - 56124 PISA
(codice dell'ufficio TZZ)
Numero dell'atto : 20111T000000000
Alla signora XXXXXXXX
nata a
XXXXXXXX
con domicilio fiscale in XXXXXXXX
XXXXXXXX
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA
AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. 20111T000000000
Codice fiscale contribuente XXXXXXXXXXXXXXXX (soggetto 004); avviso n. 001
______________________________________________________________________________
LA DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA - UFFICIO TERRITORIALE DI PISA
AVVISA
La signora
XXXXXXXX
nata a
XXXXXXXX
codice fiscale XXXXXXXX
nella
E
qualita'
di
XXXXXXXX
di aver proceduto al controllo dei valori dichiarati per i beni e i diritti oggetto
dell'atto
notaio
XXXXXXXX
del
28-01-2011,
registrato il 04-02-2011, serie 1T, numero
0000000
Ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131 e
successive
modificazioni, i
valori sono stati rettificati sulla base delle motivazioni di seguito illustrate.
Contestualmente sono
analiticamente
motivate.
irrogate le sanzioni riportate nel
relativo prospetto ed
Descrizione dei beni e motivazioni dell'accertamento
Progressivo n. 002/001 - COMPRAVENDITA DI TERRENO NON EDIFIC. E NON AGRICOLO
In Cascina, località Titignano, area urbana scoperta di mq. 254 rappresentata al
Catasto Urbano al foglio 19 dalla part. 1027 sub.9
Detto bene secondo il certificato di destinazione urbanistica ricade nelle Aree
urbanizzate di recente formazione residenziale di completamento B1.
Ai sensi dell'art. 51 co.3
del D.P.R. 131/'86,l'Amministrazione
Finanziaria
riscontra la corrispondenza al valore venale in comune
commercio del valore ,
ovvero , in mancanza o se superiore , del
corrispettivo indicato in atto.
Tale riscontro è condotto dagli uffici avendo riguardo ai trasferimenti
a
qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie ,
anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto, aventi per oggetto
gli stessi immobili o
altri di analoghe caratteristiche e condizioni
( criterio comparativo); ovvero
al reddito netto di cui gli immobili
sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente
applicato
alla
detta data e nella medesima località (criterio della capitalizzazione);
nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di
indicazioni eventualmente fornite dai comuni ( altri elementi).
Orbene, nel caso di specie, ai fini della valutazione, giovano le
seguenti osservazioni.
A seguito di un'indagine di mercato e da un sistema di comparazione con
terreni dalle stesse caratteristiche intrinseche ed estrinseche, previo
esame
delle condizioni urbanistico -edilizie, vista l'ubicazione, i
prezzi medi di
mercato al mq. praticati nella zona per beni similari e
principalmente in
riferimento alla sua destinazione urbanistica,
tenuto conto dei trasferimenti
immobiliari aventi ad oggetto aree
edificabili con la medesima destinazione urbanistica siti nella stessa
zona avvenuti nel triennio precedente si valuta
il bene €/mq 100in
considerazione dei seguenti atti e del fatto che trattasi di una
volumetria che,come noto, risulta essere fiscalmente rilevante.
I rifermenti sono:
•atto registrato il XXXXXXXXXXXX serie 1T;(all.1)
• nell’atto registrato a Pisa XXXXXXXXXXXX serie 1T n. 4099(all.2)
Sul concetto di aree edificabile si ricorda che un’area è tale se è
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico
generale
adottato dal comune,indipendentemente dall’adozione di
strumenti attuativi del regolamento urbanistico
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA
AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. 20111T000000000
Codice fiscale contribuente XXXXXXXXXXXXXXXX (soggetto 004); avviso n. 001
_______________________________________________________________________________________________
PROSPETTO DEI VALORI DICHIARATI E ACCERTATI
----------------------------------------------------------------------------------------------|
|
DICHIARATO
|
ACCERTATO
|
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Valore alla data dell'atto
| EURO
13.000,00
| EURO
25.400,00
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DETERMINAZIONE DELLE MAGGIORI IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE
Imposta complementare di registro
Valore accertato
EURO
Imposta principale riscossa
25.400,000
Maggiore imposta accertata
Interessi sulla maggiore imposta accertata
dal 04-02-2011 al 20-09-2012
Totale maggiore imposta di registro e interessi
Aliq.
Imposta
8,0%
2.032,00
1.040,00
--------------992,00
56,50
--------------1.048,50
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA
AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. 20111T000000000
Codice fiscale contribuente XXXXXXXXXXXXXXXX (soggetto 004); avviso n. 001
______________________________________________________________________________________________
_
Imposta complementare ipotecaria
Valore accertato
EURO
Imposta principale riscossa
25.400,000
Aliq.
Imposta
2,0%
508,00
260,00
--------------248,00
Maggiore imposta accertata
Interessi sulla maggiore imposta accertata
dal 04-02-2011 al 20-09-2012
14,13
--------------262,13
Totale maggiore imposta ipotecaria e interessi
Imposta complementare catastale
Valore accertato
EURO
Imposta principale riscossa
25.400,000
Maggiore imposta accertata
Interessi sulla maggiore imposta accertata
dal 04-02-2011 al 20-09-2012
Totale maggiore imposta catastale e interessi
Aliq.
Imposta
1,0%
254,00
168,00
--------------86,00
4,90
--------------90,90
PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
In sede di accertamento di valore sono state riscontrate le violazioni di seguito indicate alle
norme tributarie in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste dalle disposizioni
in vigore al momento in cui la violazione e' stata commessa.
Nella determinazione delle relative sanzioni si e' tenuto conto che per le violazioni
accertate:
-
non sussistono le cause di non punibilita' di cui all'art.6 del D.Lgs. n.472 del 1997;
-
non ricorrono i criteri, previsti dall'art.7 del medesimo D.Lgs. n.472 del 1997, per
determinare la sanzione in misura superiore alla minima.
PROSPETTO SANZIONI
----------------------------------------------------------|VIOLAZIONI ACCERTATE | SANZIONI PREVISTE |
| SANZIONI APPLICATE
|
|
|
MINIMA
|
MASSIMA
|
|
----------------------------------------------------------------------------------------| 1) IMPOSTA DI REGISTRO |EURO
992,00|EURO
1.984,00|EURO 992,00|
|
INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DI |
|
|
|
|
VALORE (ART.71 DEL D.P.R. N.131 |
|
|
|
|
DEL 1986)
|
|
|
|
----------------------------------------------------------------------------------------| 2) IMPOSTA IPOTECARIA |EURO
248,00|EURO
496,00|EURO 248,00|
|
INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DI |
|
|
|
|
VALORE (ART.13 DEL D.LGS. N.347 |
|
|
|
|
DEL 1990)
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------------------| 3) IMPOSTA CATASTALE
|EURO
86,00|EURO
172,00|EURO 86,00|
|
INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DI |
|
|
|
|
VALORE (ART.13 DEL D.LGS. N.347 |
|
|
|
|
DEL 1990)
|
|
|
|
----------------------------------------------------------------------------------------|
CUMULO MATERIALE
EURO 1.326,00
|
--------------------------------------------------------------- -------------------------------
Relativamente alle violazioni indicate nel prospetto e' applicabile l'articolo 12, comma 1,
del D.Lgs. n.472 del 1997, che prevede l'irrogazione di unica sanzione amministrativa
pecuniaria e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave aumentata da un quarto al
doppio.
Nel caso concreto la sanzione per la violazione piu' grave viene aumentata in misura pari ad un
quarto (25%).
Tenuto conto che le predette violazioni interessano piu' tributi, la sanzione base, cui deve
riferirsi il predetto aumento, e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave
aumentata di un quinto ( 20% ).
AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. 20111T000000000
_______________________________________________________________________________________________
- Sanzione base per la violazione piu' grave
- aumento del 20% (art.12, comma 3, del D.Lgs. 472/97)
- sanzione base
- aumento del 25% (art.12, comma 1, del D.Lgs. 472/97)
- TOTALE
EURO
992,00
198,40
--------------1.190,40
297,60
--------------1.488,00
La sanzione come sopra determinata non puo' essere comunque superiore a quella
risultante dal cumulo materiale delle sanzioni previste per le singole violazioni.
Dal confronto, da eseguire ai sensi dell'art. 12, comma 7, del D.Lgs. n.472 del 1997,
l'importo derivante dal cumulo giuridico (EURO
1.488,00) e' superiore a quello
derivante dal cumulo materiale (EURO
1.326,00).
Pertanto l'ufficio, ai sensi degli articoli 7,12 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472
IRROGA
la sanzione amministrativa pecuniaria pari a
1.326,00 euro
AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. 20111T000000000
Codice fiscale contribuente XXXXXXXXXXXXXXXX (soggetto 004); avviso n. 001
_______________________________________________________________________________________________
RIEPILOGO DELLE SOMME DOVUTE
Progressivo n. 002 -
COMPRAVENDITA DI TERRENO NON EDIFIC. E NON AGRICOLO
Somme dovute in solido da tutte le parti contraenti
Codice tributo
Descrizione tributo
109T
649T
737T
671T
674T
IMPOSTA DI REGISTRO E INTERESSI
IMPOSTA IPOTECARIA E INTERESSI
IMPOSTA CATASTALE E INTERESSI
SANZIONE PECUN. IMP. REGISTRO
SANZ. PECUN. IMP. IPOT. E CAT.
TOTALE
Euro
1.048,50
262,13
90,90
992,00
334,00
-----------------2.727,53
Il pagamento delle somme dovute in solido effettuato da una delle parti contraenti estingue
l'obbligo anche nei confronti delle altre
Codice ufficio: TZZ
Numero di riferimento: TZZ2012698000445A
(da indicare nel modello F23 per effettuare il pagamento)
AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. 20111T000000000
Codice fiscale contribuente XXXXXXXXXXXXXXXX (soggetto 004); avviso n. 001
_______________________________________________________________________________________________
AVVERTENZE:
1. Definizione dell'accertamento - Art. 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218.
Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un sesto qualora il presente atto , non essendo stato
preceduto da invito di cui all'art.11 del decreto legislativo 19 giugno 1997,n.218,non venga
impugnato,non sia presentata istanza di accertamento con adesione (in tale ipotesi,si vedano
le relative avvertenze)e si provveda al pagamento delle somme complessivamente dovute,tenuto
conto della predetta riduzione, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso
(indicato al successivo punto 4).
La sanzione da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore ad un sesto della somma dei
minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.
Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo dovuto, il contribuente fa pervenire a
quest'ufficio la relativa quietanza di pagamento.
Le somme dovute possono essere versate anche in un massimo di otto rate trimestrali di pari
importo, o in un
massimo di dodici se le somme dovute superano i 51.645,69 euro,
secondo le disposizioni dell' articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo.
Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale.
L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine previsto per la proposizione
del ricorso.
Entro 10 giorni dal predetto versamento il contribuente fa pervenire a questo ufficio la
relativa quietanza di pagamento ed una comunicazione con l'indicazione del numero delle
rate prescelto.
Si riepilogano le somme dovute per la definizione dell'accertamento:
Somme dovute in solido da tutte le parti contraenti:
----------------------------------------------------------------------------------------------| Codice
Descrizione tributo
Importo in |
| tributo
euro |
----------------------------------------------------------------------------------------------| 109T
IMPOSTA DI REGISTRO E INTERESSI(*)
1.048,50 |
----------------------------------------------------------------------------------------------| 649T
IMPOSTA IPOTECARIA E INTERESSI(*)
262,13 |
----------------------------------------------------------------------------------------------| 737T
IMPOSTA CATASTALE E INTERESSI(*)
90,90 |
----------------------------------------------------------------------------------------------| 671T
SANZIONE PECUN. IMP. REGISTRO RIDOTTA AD UN SESTO
165,34 |
----------------------------------------------------------------------------------------------| 674T
SANZ. PECUN. IMP. IPOT. E CAT. RIDOTTA AD UN SESTO
55,67 |
----------------------------------------------------------------------------------------------| 806T
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE
20,64 |
----------------------------------------------------------------------------------------------|
Totale
1.643,18 |
----------------------------------------------------------------------------------------------(*) Gli interessi sulle maggiori imposte accertate sono stati calcolati , ai sensi
dell' art. 55,del D. P. R. 131/86 e dell'art. 6, comma 2, del D.M. 21/05/2009, fino alla
data del 20-09-2012. Per ogni giorno successivo maturano interessi in ragione del tasso
AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. 20111T000000000
Codice fiscale contribuente XXXXXXXXXXXXXXXX (soggetto 004); avviso n. 001
______________________________________________________________________________________________
annuale del 3,5%.
2. Definizione delle sole sanzioni - Art. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso(indicato al successivo punto 4 ),
e' ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari
ad un terzo delle sanzioni irrogate; in ogni caso, l'importo da pagare non puo' essere
inferiore ad un terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi
relative a ciascun tributo.
Si riepilogano le somme dovute per la definizione :
----------------------------------------------------------------------------------------------| Codice
Descrizione tributo
Importo in |
| tributo
euro |
----------------------------------------------------------------------------------------------| 671T
SANZIONE PECUN. IMP. REGISTRO RIDOTTA AD UN TERZO
330,67
----------------------------------------------------------------------------------------------| 674T
SANZ. PECUN. IMP. IPOT. E CAT. RIDOTTA AD UN TERZO
111,33 |
----------------------------------------------------------------------------------------------|
Totale
442,00 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|
3. Presentazione dell'istanza di accertamento con adesione Articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1997 , n.218.
Il contribuente, se non definisce per intero l'accertamento (vedi
precedente punto 1) e non presenta ricorso e istanza di reclamomediazione (vedi successivo punto 4) puo' presentare istanza di
accertamento con adesione.
L'istanza va presentata a questo ufficio in carta libera, mediante
consegna diretta o avvalendosi del servizio postale, entro il termine per la
per opposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4).
Nell'istanza va indicato il recapito, anche telefonico, del contribuente.
L'istanza puo' essere presentata anche da uno solo degli obbligati.
Dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione
dell'atto davanti alla commissione tributaria sono sospesi per tutti i
coobbligati per un periodo di 90 giorni.
La successiva impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia
richiesto l'accertamento con adesione comporta automatica rinuncia
all'istanza di adesione.
Nell' ipotesi in cui l'accertamento venga definito con adesione, le
sanzioni dovute si applicheranno nella misura di un terzo del minimo
previsto dalla legge.
4. Mediazione, ricorso e riscossione a titolo provvisorio - Decreto
dicembre
1992 n.546.
legislativo
31
Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992,
inserito dal Dl n. 98/2011)
Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro non e' piu' possibile fare
ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di
reclamo- mediazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine d prevenire le liti
"minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha
introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al contribuente tempi
brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte
al 40 per cento.
La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione e' causa di inammissibilita'
del ricorso alla Commissione tributaria.
L'istanza va presentata con le stesse modalita' e nello stesso termine di 60 giorni
dalla notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione previsto per il ricorso.
In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso;
infatti,trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o
senza che sia stata conclusa la mediazione,il contribuente puo' costituirsi in giudizio in
Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come
ricorso.
All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende
utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale.
A CHI PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE
Il contribuente deve intestare e notificare l'istanza all'Ufficio legale della Direzione
che ha emesso l'avviso di rettifica e liquidazione, indicata in intestazione.
La notifica puo' avvenire tramite:
- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia,che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
DATI DA INDICARE NEL RICORSO:
* la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso;
* le generalita' di chi presenta il ricorso;
* il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23,comma 50, DL n. 98/2011);
* l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte;
* il rappresentante legale, se trattasi di societa' o ente;
* la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
* la DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
* il numero dell'avviso di rettifica e liquidazione;
* i motivi del ricorso;
* le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione
dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione
a debito (art. 14,comma 3 bis, dPR n. 115/2002);
* la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.
Se l'importo contestato e' pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di
contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare e' pari o superiore a 2.582,28 euro), il
contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate
nell'art. 12, comma 2, del Dlgs. n. 546/1992.
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di
inammissibilita', deve costituirsi in giudizio, cioe' deve depositare presso la segreteria della Commissione
tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonche' del contestuale reclamo
qualora proposto, se e' stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia se e' stato consegnato o
spedito per posta con attestazione di conformita' all'originale.
In caso di istanza di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni
dal decorso dei 90 giorni dalla notifica dell'istanza o, se anteriore, dalla data di ricevimento del diniego o
accoglimento parziale.
Il
fascicolo contiene inoltre:
* la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
* la documentazione relativa al contributo unificato;
* la fotocopia dell'avviso di rettifica e liquidazione, completa della documentazione relativa alla notifica;
* la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti,del difensore che si costituisce, dell'atto
impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso
Il soccombente in giudizio puo' essere condannato a pagare le spese.
Prima della costituzione in giudizio e' dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del
D.P.R. n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma
5, del decreto legislativo n. 546 del 1992,
deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di
prenotazione a debito.
.
IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F23 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel
dettaglio le somme da versare in caso di proposizione del ricorso, pari a un terzo degli importi accertati per
imposte e relativi interessi(art. 56 dPR n. 131/1987).
In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, gli interessi calcolati ai sensi dell'Art. 55, del D.P.R. 131/86 e dell'art. 6, comma
2 del D.M. 21/05/2009.
Per ogni giorno successivo alla data del 20-09-2012 maturano gli ulteriori interessi al tasso annuale semplice del 3,5%.
TABELLA F23 - Riscossione a titolo provvisorio
Somme dovute in solido da tutte le parti contraenti:
------------------------------------------------------------------------------| Codice
Descrizione tributo euro
|
Importo in
|
| tributo
------------------------------------------------------------------------------| 109T
IMPOSTA DI REGISTRO E INTERESSI(*)
349,50
|
------------------------------------------------------------------------------| 649T
IMPOSTA IPOTECARIA E INTERESSI(*)
87,38
|
------------------------------------------------------------------------------| 737T
IMPOSTA CATASTALE E INTERESSI(*)
30,30
|
------------------------------------------------------------------------------(*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi
giornalieri, calcolati sulla maggiore imposta accertata per ogni giorno
successivo al 20-09-2012 fino alla data
di pagamento inclusa, pari a:
0,03171
euro per l'imposta di registro
0,00793
euro per l'imposta ipotecaria
0,00275
euro per l'imposta catastale
5. Riscossione a titolo definitivo
Se il contribuente non si avvale delle disposizioni indicate ai precedenti
punti,le maggiori imposte accertate, oltre ai relativi interessi maturati e
alle sanzioni irrogate, devono comunque essere versate nel termine di 60 giorni
dalla notifica del presente atto, ai sensi dell'articolo 55 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 Aprile 1986, n.131.
In caso di mancato pagamento nei predetti termini, le maggiori imposte
accertate coni l presente atto saranno riscosse mediante iscrizione a
ruolo unitamente ai relativi interessi maturati e maturandi e alle sanzioni
pecuniarie irrogate, se non gia' definite in base al precedente punto 2.
Si rendera' applicabile, inoltre, la sanzione pecuniaria pari al 30 per
cento delle imposte non versate (art. 13, comma 2, del decreto legislativo n.
471 del 1997).
6. Modalita' di pagamento - D.Lgs.9 Luglio 1997, n.237 e successive
modificazioni.
Il pagamento potra' essere effettuato presso qualsiasi concessionario
della riscossione,banca o posta utilizzando l'allegato Mod. F23.
Qualora, in luogo del mod. F23 allegato, venga utilizzato quello reperibile
presso gli enti sopra indicati, si raccomanda di ricopiare integralmente, sul modello
utilizzato per il versamento, i dati riportati su quello allegato, ponendo particolare attenzione
al codice dell'ufficio e al numero di riferimento.
Si precisa che il Mod. F23 qui allegato e' stato predisposto per l'ipotesi di
cui al punto 1 delle avvertenze (definizione dell'accertamento).
Nel caso in cui il pagamento venga effettuato oltre il termine previsto
per la proposizione del ricorso, le eventuali sanzioni dovute andranno
corrisposte per intero, anziche' con la riduzione ad un sesto.
7. Ulteriori informazioni per il contribuente:
Ufficio al quale rivolgersi per promuovere un riesame del'atto per
l'esercizio del potere di
autotutela: UFFICIO TERRITORIALE DI PISA
Ufficio al quale presentare istanza di accertamento
con adesione :
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA
Termini
Art. 76 del TUR
L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi
dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve
essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di
5 anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta
la registrazione o, si e' verificato il fatto che legittima la
registrazione d'ufficio.
Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui
avrebbero dovuto essere presentate, deve essere
richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte
all'art. 19.
.
80
Conseguenze sui termini
Il termine si contrae a 3 anni per
l’imposta suppletiva e decorre
dalla data di registrazione dell’atto.
L’imposta complementare per
accertamento di maggior valore deve
essere richiesta nell’arco di
anni
2
dalla registrazione dell’atto.
.
81
SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO
DELL’I. DI REGISTRO (ART. 57 TUR)
I PUBBLICI UFFICIALI SONO
RESPONSABILI X L’I.
PRINCIPALE MA NON ANCHE PER
QUELLA COMPLEMENTARE E
SUPPLETIVA PER I QUALI SONO
RESPONSABILI TUTTI I
PARTECIPANTI ALL’ATTO.
82
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA:
•Profilo fiscale: art. 57- Soggetti obbligati alla registrazione
1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto,
e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente
obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa,
coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di
cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui
agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile.
1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis),
sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private
non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivita' per
la conclusione degli affari.
1-ter. L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria e`
solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile, anche da
costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione
del contratto.
•.
2. La responsabilita' dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle
imposte complementari e suppletive.
3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad
un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta
quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima
dell'avverarsi di essa.
4. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una
delle parti contraenti e' a carico esclusivamente di questa.
5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati
volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta e'
esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.
6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato piu' parti, contiene piu'
disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro
intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al
pagamento delle imposte complementari e suppletive e' limitato a quelle
dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.
7. Nei contratti in cui e' parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta
e' unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'art. 8 della legge
27 luglio 1978, n. 392, sempreche' non si tratti di imposta dovuta per atti
presentati volontariamente per la registrazione delle amministrazioni dello
Stato.
8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilita' o di trasferimento
coattivo della proprieta' o di diritti reali di godimento l'imposta e'
dovuta solo dall'ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di
rivalsa, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio
•Profilo civile: art.1475 Spese della vendita
Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del
compratore, se non e' stato pattuito diversamente
Il venditore e l'acquirente sono tenuti in solido nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria per il pagamento dell'imposta di registro
(articolo 55 del Dpr 634/1972).
Inoltre, in capo al compratore sussiste l'obbligo di rivalere il venditore
(articolo 1475 del codice civile) ove l'amministrazione finanziaria abbia
ricevuto il pagamento dell'imposta.
L'Amministrazione può, pertanto, rivolgersi indistintamente a ciascuna delle
parti per ottenere il pagamento dell'imposta dovuta, non essendo consentito
al venditore o al compratore invocare il cosiddetto "beneficium excussionis".
Aspetto sanzionatorio
Art. 69 - Omissione della richiesta di registrazione e della
presentazione della denuncia
Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti
rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la
presentazione delle denunce previste dall' art. 19 è punito con
la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'imposta
dovuta
Art. 71 - Insufficiente dichiarazione di valore
Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al
terzo e al quarto comma dell' art. 51 , ridotto di ¼ , supera
quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa dal
100% al 200% della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i
diritti di cui al quarto comma dell' art. 52 la sanzione si applica
anche se la differenza non è superiore al quarto del valore
accertato.
Art. 72 - Occultazione di corrispettivo
1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione
amministrativa dal 200% al 400% della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata
in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente
irrogata ai sensi dell' art. 71
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Imposta di Registro e le imposte ipotecarie e catastali