L’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali L'imposta di registro è un'imposta prevista dall'ordinamento della Repubblica italiana dovuta per la registrazione di determinati atti giuridici presso l'Agenzia delle Entrate . Si presenta come tributo avente natura di tassa, quando è correlata all'erogazione di un servizio da parte della pubblica amministrazione, di imposta quando è determinata in proporzione al valore economico dell'atto o del negozio. Essa è regolata dal Testo unico dell'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 Presupposto/oggetto Riscuotere entrate per le casse dello Stato Dare stabilità alle situazioni giuridiche pubblicizzando la costituzione, il trasferimento e l’estinzione di diritti 3 Genesi dell’imposta e lineamenti generali RIFERIMENTI NORMATIVI DPR 26 aprile 1986, n. 131 = Testo unico dell’imposta di registro TUR 4 Genesi dell’imposta lineamenti generali TARIFFA E TAB IL TUR SI COMPONE DI UNA TARIFFA (SUDDIVISA IN DUE PARTI) E DI UNA TABELLA FUNZIONI QUAL È LA FUNZIONE DELLA TARIFFA E DELLA TABELLA 5 lineamenti generali Tariffa gli atti sono suddivisi per categorie omogenee Tabella Sono elencati gli atti per i quali non vi è l’obbligo di richiedere la registrazione 6 Lineamenti generali Gli atti elencati nella Tariffa parte prima da registrare in termine fisso sono rilevatori della capacità contributiva e, per la maggior parte, colpiti con prelievo proporzionale.(es:vari trasf. di propr.vd art.1) 7 Registrazione in termine fisso: atti descritti nella parte I della Tariffa allegata al DPR 131/1986 sono da registrare entro 20 giorni dalla stipula se formati in Italia e 60 giorni se formati all’estero (art 13): Sono quegli atti per i quali è obbligatorio presentare la richiesta di registrazione entro i seguenti giorni dalla data più vecchia tra quella dell'atto e quella dell'inizio del contratto: - 30 per le locazioni - 20 per altri atti formati in Italia - 60 per altri atti formati all'estero. Lineamenti generali Gli atti indicati nella Tariffa, parte seconda non sono significativi di capacità contributiva e nella maggior parte dei casi assoggettabili a tassa fissa(scritture private non aut. prive di contenuto patrimoniale,procure) 9 Lineamenti dell’imposta Nella Tabella, invece, sono evidenziati gli atti soggetti a registrazione solo volontariamente (testamenti, contratti di assicurazione e qualsiasi atto presentato alla registrazione). 10 Presupposto/oggetto /FINALITÀ L’imposta di registro si propone di colpire tutti gli atti a contenuto patrimoniale formati nel territorio dello Stato. 11 PRESUPPOSTO/OGGETTO ART. 1 TUR L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione EFFETTUAZIONE PRINCIPALMENTE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO NAZIONALE (ART. 2 TUR) DI UNA DATA ATTIVITÀ GIURIDICA – DI REGOLA RISULTANTE DA UN DOCUMENTO SCRITTO – PRODUTTIVA DI EFFETTI CONSIDERATI RILEVANTI DAL TUR 12 Contenuto ed effetti FINALITÀ DELLA REGISTRAZIONE “presa d’atto” da parte di una pubblica autorità, mediante l’attestazione dell’esistenza degli atti ART. 18, C. 1. TUR: LA R. “ATTESTA L’ESISTENZA DEGLI ATTI” 13 Finalità della r. La r. attribuisce data certa agli atti ai sensi dell’art. 2704 Codice Civile 14 Articolo 2704 Data della scrittura privata nei confronti dei terzi La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova. Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova Finalità “indiretta” NONCHÉ ALLA: acquisizione da parte dell’AF, mediante l’Anagrafe Tributaria, di notizie riguardanti la situazione patrimoniale e, quindi, la capacità contributiva dei soggetti partecipanti all’atto, rilevante anche ai fini di altre imposte. 16 PRESUPPOSTO/OGGETTO l’imposta di registro, è un’imposta indiretta sui trasferimenti di ricchezza Prende a riferimento la capacità contributiva “INDIRETTAMENTE” desumibile da determinati comportamenti del contribuente 17 PRESUPPOSTO/OGGETTO è un’imposta tipica delle 1) manifestazioni di capacità contributiva indiretta afferenti gli ATTI 18 PRESUPPOSTO/OGGETTO 2) operazioni diverse da quelle commerciali ed industriali, le quali rientrano nella sfera di applicazione dell’IVA degli atti soggetti a registrazione. 19 Principio di alternatività IVA/Registro art.40 Tur Se un atto è soggetto ad IVA, non può essere assoggettato ad imposta di registro. Il principio esclude soltanto l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale. Pertanto detti trasferimenti IVA sconteranno lì’imposta fissa di registro pari ad € 168,00. PRESUPPOSTO Il presupposto per l’applicazione dell’imposta è un trasferimento che può avvenire per atto tra vivi E’ necessario che ci sia un “atto” laddove per atto si intende sia un documento che un negozio giuridico Unica eccezione art. 3 T.U. R. convenzioni verbali 21 Art. 3 TUR Contratti verbali 1. Sono soggetti a registrazione i contratti verbali: a) di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite; b) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite. 2. Per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni dell'art. 22. L’atto come negozio giuridico può essere stipulato: Per scrittura privata redatta dai contraenti; Per atto pubblico redatto da un notaio; Per scrittura privata autenticata sottoscritta da un notaio. 23 PRESUPPOSTO Per atti pubblici si intendono gli atti redatti dai notai o altro pubblico ufficiale ai sensi dell’art 2699 c.c. e del cui contenuto gli stessi sono responsabili. 24 PRESUPPOSTO Per le scritture private autenticate sono responsabili unicamente della identificazione dei soggetti che depositano atti nei rogiti e della identità di coloro di cui autentica la firma. presupposto Gli atti pubblici sono assistiti da fede privilegiata fino a querela di falso (Art.2700 c.c.) Nelle scritture private non c’è fede privilegiata né nel contenuto né nella sottoscrizione. 26 Interpretazione degli atti art. 20 TUR intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente. 27 Interpretazione Civilistica RICERCA DELLA “COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI” Fiscale RICERCA DELLA “INTRINSECA NATURA E GLI EFFETTI GIURIDICI DEGLI ATTI” 28 Interpretazione Per applicare correttamente l’imposta è necessario interpretare l’atto e collocarlo in una fattispecie giuridica ben definita, analizzare gli effetti economici che produce e, quindi applicare la relativa aliquota prevista dalla Tariffa. 29 Art. 42, comma 1, TUR IMPOSTA PRINCIPALE, COMPLEMENTARE, SUPPLETIVA 30 Principale, complementare e suppletiva Art. 42 TUR Principale è l’imposta: -applicata al momento della registrazione; - quella richiesta dall’Ufficio volta a correggere errori ed omissioni effettuati dall’autoliquidazione per via telematica 31 Principale, complementare e suppletiva REGOLA L’imposta principale è unica perché unico è il momento della registrazione Essa non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa di € 168,00 32 Principale, complementare e suppletiva Suppletiva è l’imposta richiesta successivamente alla registrazione per correggere errori ed omissioni dell’Ufficio; L’errore può essere stato compiuto in ogni stadio del procedimento di registrazione 33 Principale, complementare e suppletiva Complementare è l’imposta richiesta in ogni altro caso. Ad esempio: - Accertamento di maggior valore (art. 521 551 561, lett. A) - Decadenza da agevolazioni 34 ATTI IMPOSITIVI GLI CHE EMETTE L’AGENZIA DELLE ENTRATE PER PROCEDERE AL RECUPERO DELLE IMPOSTE DOVUTE SONO I SEGUENTI: •AVVISO DI LIQUIDAZIONE col quale si riprende l’imposta principale,e complementare per decadenza agevolazioni fiscali e suppletiva ed eventuali sanzioni ESEMPIO AVVISO DI LIQUIDAZIONE PER IMPOSTA COMPLEMENTARE: DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA UFFICIO TERRITORIALE DI PISA GALLERIA G.B. GERACE, 7/15 - 56124 PISA (codice dell'ufficio TZZ) Numero dell'atto : 20071T000000000 Art. C.U. n.00000 Alla signora XXXXXXXXXX nata a XXXXXXXXXX con domicilio fiscale in XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA UFFICIO TERRITORIALE DI PISA AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA Codice fiscale contribuente XXXXXXXXXX (soggetto 002); avviso n. 001 Art. C.U. n.2006car0000 __________________________________________________________________ LA DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA - UFFICIO TERRITORIALE DI PISA AVVISA La signora XXXXXXXXXX nata a XXXXXXXXXX codice fiscale XXXXXXXXXX nella qualita' di ACQUIRENTE che in relazione all'atto notaio ….stipulato il 10-08-2007, registrato il 10-08-2007, serie 1T, numero 000000 sono state liquidate le seguenti imposte: - imposta di registro - imposta ipotecaria con i relativi interessi di mora MOTIVAZIONE DELL'AVVISO Progressivo n. 001/001 - COMPRAVENDITA DI TERRENO NON EDIFIC. Decadenza dalle agevolazioni fiscali previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive proroghe, per gli atti posti in essere per la formazione o l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina. La contribuente ha proceduto alla rivendita nel triennio del bene acquistato beneficiando dell’agevolazione di cui sopra spesa per acquistare l’appezzamento di terreno agricolo con atto registrato a Pisa 10 agosto 2007 serie 1T n.0000 rivenduto con atto registrato a Livorno il 00000 DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA UFFICIO TERRITORIALE DI PISA AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA Codice fiscale contribuente XXXXXXXXXX (soggetto 002); avviso n. 001 Art. C.U. n.2006car00000 ________________________________________________________________ DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO Aliq. Imposta Valore dichiarato EURO 10.800,00 Imposta riscossa in misura fissa 168,00 --------------- 72.000,000 15,0% Maggiore imposta dovuta 10.632,00 Interessi sulla maggiore imposta dal 10-08-2007 al 16-08-2012 1.676,04 --------------Totale maggiore imposta di registro e interessi 12.308,04 DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA IPOTECARIA Aliq. Imposta Valore dichiarato EURO 1.440,00 Imposta principale riscossa 168,00 72.000,000 2,0% --------------Maggiore imposta dovuta 1.272,00 Interessi sulla maggiore imposta dal 10-08-2007 al 16-08-2012 200,51 --------------Totale maggiore imposta ipotecaria e interessi 1.472,51 DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA UFFICIO TERRITORIALE DI PISA AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA Codice fiscale contribuente XXXXXXXXXX (soggetto 002); avviso n. 001 Art. C.U. n.2006car00000 __________________________________________________________________ AVVERTENZE: 1. Mediazione e ricorso - Decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546. Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art.17bis del Dlgs n. 546/1992,inserito dal Dl n. 98/2011) Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro non e' piu' possibile farericorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo- mediazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine d prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione e' causa di inammissibilita' del ricorso alla Commissione tributaria. L'istanza va presentata con le stesse modalita' e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione previsto per il ricorso. In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione,il contribuente puo' costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come ricorso. All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale. A CHI PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE Il contribuente deve intestare e notificare l'istanza all' Ufficio legale della Direzione che ha emesso l'avviso di liquidazione, indicata in intestazione. DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE Nell'istanza il contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, con possibilita' di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Ricorso Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni e' sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre. A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di PISA e notificarlo alla Direzione provinciale di PISA GALLERIA G.B. GERACE, 7/15, - 56124 PISA (art. 4 dlgs n. 546/1992). La notifica puo' avvenire tramite: - ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile); - consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia,che rilascia la relativa ricevuta. - spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno. DATI DA INDICARE NEL RICORSO: * la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso; * le generalita' di chi presenta il ricorso; * il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, DL n. 98/2011); * l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte; * il rappresentante legale, se trattasi di societa' o ente; * la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto; * la DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA * il numero dell'avviso di liquidazione; * i motivi del ricorso; * le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, dPR n. 115/2002); * la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato. Se l'importo contestato e' pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare e' pari o superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del Dlgs. n. 546/1992. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso,a pena di inammissibilita', deve costituirsi in giudizio, cioe' deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonche' del contestuale reclamo qualora proposto,se e' stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia se e' stato consegnato o spedito per posta,con attestazione di conformità all'originale. In caso di istanza di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica dell'istanza o, se anteriore, dalla data di ricevimento del diniego o accoglimento parziale. Il fascicolo contiene inoltre: * la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione pe raccomandata a mezzo del servizio postale; * la documentazione relativa al contributo unificato; * la fotocopia dell'avviso di liquidazione, completa della documentazione relativa alla notifica; * la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti,del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso. Il soccombente in giudizio puo' essere condannato a pagare le spese. Prima della costituzione in giudizio e' dovuto il contributo unificato previsto dall'art.13, comma 6quater, del D.P.R. n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il ricorso non sospende la riscossione, a meno che si tratti di imposta suppletiva, pertanto, l'importo da pagare entro 60 giorni dalla notifica del presente atto corrisponde a quello dovuto a titolo di imposte e interessi indicato al punto 3. 2. Tardivo pagamento - Art. 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 In caso di mancato pagamento entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente avviso, le maggiori imposte liquidate con il presente atto saranno riscosse mediante iscrizione a ruolo unitamente ai relativi interessi maturati e maturandi . Si rendera' applicabile,inoltre, la sanzione pecuniaria pari al 30 per cento delle imposte dovute (art.13,comma 2, del decreto legislativo n.471 del 1997), a meno che il contribuente si sia avvalso delle norme sul ravvedimento di cui all'articolo 13 del D.Lgs.n.472 del 1997. 3. Modalita' di pagamento - D.Lgs.9 Luglio 1997, n.237 e successive modificazioni. Il pagamento potra' essere effettuato presso qualsiasi concessionario della riscossione,banca o posta utilizzando l'allegato Mod. F23. Qualora, in luogo del mod. F23 allegato, venga utilizzato quello reperibile presso gli enti sopra indicati, si raccomanda di ricopiare integralmente, sul modello utilizzato per il versamento, i dati riportati su quello allegato, ponendo particolare attenzione al codice •AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE col quale si recupera l’imposta complementare a seguito di un accertamento di maggior valore ex art. 51 e 52 DPR 131/86: Art. 51. Valore dei beni e dei diritti 1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto. 2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in comune commercio. 3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l'ufficio del registro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle, divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per gli investimenti immobiliari, nonche' ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni. 4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore di cui al comma 1 e' controllato dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'art. 7 della parte prima della tariffa ((e art. 11-bis della tabella)), al netto delle passivita' risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato art. 7 della parte prima della tariffa.L'ufficio puo' tenere conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e puo' procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto. Art. 52. Rettifica del valore degli immobili e delle aziende 1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni. 2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'articolo 51 in base ai quali e` stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonche` dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso. 2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma. 3. L'avviso e` notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione. 4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque (2) volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne` i valori o corrispettivi della nuda proprieta` e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche` per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. 5. I moltiplicatori di settantacinque e cento volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nonche` per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. 5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni Esempio di avviso di accertamento: DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA UFFICIO TERRITORIALE DI PISA GALLERIA G.B. GERACE, 7/15 - 56124 PISA (codice dell'ufficio TZZ) Numero dell'atto : 20111T000000000 Alla signora XXXXXXXX nata a XXXXXXXX con domicilio fiscale in XXXXXXXX XXXXXXXX DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA UFFICIO TERRITORIALE DI PISA AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. 20111T000000000 Codice fiscale contribuente XXXXXXXXXXXXXXXX (soggetto 004); avviso n. 001 ______________________________________________________________________________ LA DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA - UFFICIO TERRITORIALE DI PISA AVVISA La signora XXXXXXXX nata a XXXXXXXX codice fiscale XXXXXXXX nella E qualita' di XXXXXXXX di aver proceduto al controllo dei valori dichiarati per i beni e i diritti oggetto dell'atto notaio XXXXXXXX del 28-01-2011, registrato il 04-02-2011, serie 1T, numero 0000000 Ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, i valori sono stati rettificati sulla base delle motivazioni di seguito illustrate. Contestualmente sono analiticamente motivate. irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto ed Descrizione dei beni e motivazioni dell'accertamento Progressivo n. 002/001 - COMPRAVENDITA DI TERRENO NON EDIFIC. E NON AGRICOLO In Cascina, località Titignano, area urbana scoperta di mq. 254 rappresentata al Catasto Urbano al foglio 19 dalla part. 1027 sub.9 Detto bene secondo il certificato di destinazione urbanistica ricade nelle Aree urbanizzate di recente formazione residenziale di completamento B1. Ai sensi dell'art. 51 co.3 del D.P.R. 131/'86,l'Amministrazione Finanziaria riscontra la corrispondenza al valore venale in comune commercio del valore , ovvero , in mancanza o se superiore , del corrispettivo indicato in atto. Tale riscontro è condotto dagli uffici avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie , anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto, aventi per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni ( criterio comparativo); ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella medesima località (criterio della capitalizzazione); nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni ( altri elementi). Orbene, nel caso di specie, ai fini della valutazione, giovano le seguenti osservazioni. A seguito di un'indagine di mercato e da un sistema di comparazione con terreni dalle stesse caratteristiche intrinseche ed estrinseche, previo esame delle condizioni urbanistico -edilizie, vista l'ubicazione, i prezzi medi di mercato al mq. praticati nella zona per beni similari e principalmente in riferimento alla sua destinazione urbanistica, tenuto conto dei trasferimenti immobiliari aventi ad oggetto aree edificabili con la medesima destinazione urbanistica siti nella stessa zona avvenuti nel triennio precedente si valuta il bene €/mq 100in considerazione dei seguenti atti e del fatto che trattasi di una volumetria che,come noto, risulta essere fiscalmente rilevante. I rifermenti sono: •atto registrato il XXXXXXXXXXXX serie 1T;(all.1) • nell’atto registrato a Pisa XXXXXXXXXXXX serie 1T n. 4099(all.2) Sul concetto di aree edificabile si ricorda che un’area è tale se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune,indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del regolamento urbanistico DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA UFFICIO TERRITORIALE DI PISA AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. 20111T000000000 Codice fiscale contribuente XXXXXXXXXXXXXXXX (soggetto 004); avviso n. 001 _______________________________________________________________________________________________ PROSPETTO DEI VALORI DICHIARATI E ACCERTATI ----------------------------------------------------------------------------------------------| | DICHIARATO | ACCERTATO | |-------------------------------------------|------------------------|------------------------| | Valore alla data dell'atto | EURO 13.000,00 | EURO 25.400,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------- DETERMINAZIONE DELLE MAGGIORI IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE Imposta complementare di registro Valore accertato EURO Imposta principale riscossa 25.400,000 Maggiore imposta accertata Interessi sulla maggiore imposta accertata dal 04-02-2011 al 20-09-2012 Totale maggiore imposta di registro e interessi Aliq. Imposta 8,0% 2.032,00 1.040,00 --------------992,00 56,50 --------------1.048,50 DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA UFFICIO TERRITORIALE DI PISA AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. 20111T000000000 Codice fiscale contribuente XXXXXXXXXXXXXXXX (soggetto 004); avviso n. 001 ______________________________________________________________________________________________ _ Imposta complementare ipotecaria Valore accertato EURO Imposta principale riscossa 25.400,000 Aliq. Imposta 2,0% 508,00 260,00 --------------248,00 Maggiore imposta accertata Interessi sulla maggiore imposta accertata dal 04-02-2011 al 20-09-2012 14,13 --------------262,13 Totale maggiore imposta ipotecaria e interessi Imposta complementare catastale Valore accertato EURO Imposta principale riscossa 25.400,000 Maggiore imposta accertata Interessi sulla maggiore imposta accertata dal 04-02-2011 al 20-09-2012 Totale maggiore imposta catastale e interessi Aliq. Imposta 1,0% 254,00 168,00 --------------86,00 4,90 --------------90,90 PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE In sede di accertamento di valore sono state riscontrate le violazioni di seguito indicate alle norme tributarie in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale. Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste dalle disposizioni in vigore al momento in cui la violazione e' stata commessa. Nella determinazione delle relative sanzioni si e' tenuto conto che per le violazioni accertate: - non sussistono le cause di non punibilita' di cui all'art.6 del D.Lgs. n.472 del 1997; - non ricorrono i criteri, previsti dall'art.7 del medesimo D.Lgs. n.472 del 1997, per determinare la sanzione in misura superiore alla minima. PROSPETTO SANZIONI ----------------------------------------------------------|VIOLAZIONI ACCERTATE | SANZIONI PREVISTE | | SANZIONI APPLICATE | | | MINIMA | MASSIMA | | ----------------------------------------------------------------------------------------| 1) IMPOSTA DI REGISTRO |EURO 992,00|EURO 1.984,00|EURO 992,00| | INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DI | | | | | VALORE (ART.71 DEL D.P.R. N.131 | | | | | DEL 1986) | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------| 2) IMPOSTA IPOTECARIA |EURO 248,00|EURO 496,00|EURO 248,00| | INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DI | | | | | VALORE (ART.13 DEL D.LGS. N.347 | | | | | DEL 1990) | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------| 3) IMPOSTA CATASTALE |EURO 86,00|EURO 172,00|EURO 86,00| | INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DI | | | | | VALORE (ART.13 DEL D.LGS. N.347 | | | | | DEL 1990) | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------| CUMULO MATERIALE EURO 1.326,00 | --------------------------------------------------------------- ------------------------------- Relativamente alle violazioni indicate nel prospetto e' applicabile l'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n.472 del 1997, che prevede l'irrogazione di unica sanzione amministrativa pecuniaria e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave aumentata da un quarto al doppio. Nel caso concreto la sanzione per la violazione piu' grave viene aumentata in misura pari ad un quarto (25%). Tenuto conto che le predette violazioni interessano piu' tributi, la sanzione base, cui deve riferirsi il predetto aumento, e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto ( 20% ). AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. 20111T000000000 _______________________________________________________________________________________________ - Sanzione base per la violazione piu' grave - aumento del 20% (art.12, comma 3, del D.Lgs. 472/97) - sanzione base - aumento del 25% (art.12, comma 1, del D.Lgs. 472/97) - TOTALE EURO 992,00 198,40 --------------1.190,40 297,60 --------------1.488,00 La sanzione come sopra determinata non puo' essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo materiale delle sanzioni previste per le singole violazioni. Dal confronto, da eseguire ai sensi dell'art. 12, comma 7, del D.Lgs. n.472 del 1997, l'importo derivante dal cumulo giuridico (EURO 1.488,00) e' superiore a quello derivante dal cumulo materiale (EURO 1.326,00). Pertanto l'ufficio, ai sensi degli articoli 7,12 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 IRROGA la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.326,00 euro AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. 20111T000000000 Codice fiscale contribuente XXXXXXXXXXXXXXXX (soggetto 004); avviso n. 001 _______________________________________________________________________________________________ RIEPILOGO DELLE SOMME DOVUTE Progressivo n. 002 - COMPRAVENDITA DI TERRENO NON EDIFIC. E NON AGRICOLO Somme dovute in solido da tutte le parti contraenti Codice tributo Descrizione tributo 109T 649T 737T 671T 674T IMPOSTA DI REGISTRO E INTERESSI IMPOSTA IPOTECARIA E INTERESSI IMPOSTA CATASTALE E INTERESSI SANZIONE PECUN. IMP. REGISTRO SANZ. PECUN. IMP. IPOT. E CAT. TOTALE Euro 1.048,50 262,13 90,90 992,00 334,00 -----------------2.727,53 Il pagamento delle somme dovute in solido effettuato da una delle parti contraenti estingue l'obbligo anche nei confronti delle altre Codice ufficio: TZZ Numero di riferimento: TZZ2012698000445A (da indicare nel modello F23 per effettuare il pagamento) AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. 20111T000000000 Codice fiscale contribuente XXXXXXXXXXXXXXXX (soggetto 004); avviso n. 001 _______________________________________________________________________________________________ AVVERTENZE: 1. Definizione dell'accertamento - Art. 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218. Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un sesto qualora il presente atto , non essendo stato preceduto da invito di cui all'art.11 del decreto legislativo 19 giugno 1997,n.218,non venga impugnato,non sia presentata istanza di accertamento con adesione (in tale ipotesi,si vedano le relative avvertenze)e si provveda al pagamento delle somme complessivamente dovute,tenuto conto della predetta riduzione, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4). La sanzione da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore ad un sesto della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo dovuto, il contribuente fa pervenire a quest'ufficio la relativa quietanza di pagamento. Le somme dovute possono essere versate anche in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, o in un massimo di dodici se le somme dovute superano i 51.645,69 euro, secondo le disposizioni dell' articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. Entro 10 giorni dal predetto versamento il contribuente fa pervenire a questo ufficio la relativa quietanza di pagamento ed una comunicazione con l'indicazione del numero delle rate prescelto. Si riepilogano le somme dovute per la definizione dell'accertamento: Somme dovute in solido da tutte le parti contraenti: ----------------------------------------------------------------------------------------------| Codice Descrizione tributo Importo in | | tributo euro | ----------------------------------------------------------------------------------------------| 109T IMPOSTA DI REGISTRO E INTERESSI(*) 1.048,50 | ----------------------------------------------------------------------------------------------| 649T IMPOSTA IPOTECARIA E INTERESSI(*) 262,13 | ----------------------------------------------------------------------------------------------| 737T IMPOSTA CATASTALE E INTERESSI(*) 90,90 | ----------------------------------------------------------------------------------------------| 671T SANZIONE PECUN. IMP. REGISTRO RIDOTTA AD UN SESTO 165,34 | ----------------------------------------------------------------------------------------------| 674T SANZ. PECUN. IMP. IPOT. E CAT. RIDOTTA AD UN SESTO 55,67 | ----------------------------------------------------------------------------------------------| 806T ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE 20,64 | ----------------------------------------------------------------------------------------------| Totale 1.643,18 | ----------------------------------------------------------------------------------------------(*) Gli interessi sulle maggiori imposte accertate sono stati calcolati , ai sensi dell' art. 55,del D. P. R. 131/86 e dell'art. 6, comma 2, del D.M. 21/05/2009, fino alla data del 20-09-2012. Per ogni giorno successivo maturano interessi in ragione del tasso AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ATTO N. 20111T000000000 Codice fiscale contribuente XXXXXXXXXXXXXXXX (soggetto 004); avviso n. 001 ______________________________________________________________________________________________ annuale del 3,5%. 2. Definizione delle sole sanzioni - Art. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso(indicato al successivo punto 4 ), e' ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un terzo delle sanzioni irrogate; in ogni caso, l'importo da pagare non puo' essere inferiore ad un terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. Si riepilogano le somme dovute per la definizione : ----------------------------------------------------------------------------------------------| Codice Descrizione tributo Importo in | | tributo euro | ----------------------------------------------------------------------------------------------| 671T SANZIONE PECUN. IMP. REGISTRO RIDOTTA AD UN TERZO 330,67 ----------------------------------------------------------------------------------------------| 674T SANZ. PECUN. IMP. IPOT. E CAT. RIDOTTA AD UN TERZO 111,33 | ----------------------------------------------------------------------------------------------| Totale 442,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | 3. Presentazione dell'istanza di accertamento con adesione Articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1997 , n.218. Il contribuente, se non definisce per intero l'accertamento (vedi precedente punto 1) e non presenta ricorso e istanza di reclamomediazione (vedi successivo punto 4) puo' presentare istanza di accertamento con adesione. L'istanza va presentata a questo ufficio in carta libera, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale, entro il termine per la per opposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4). Nell'istanza va indicato il recapito, anche telefonico, del contribuente. L'istanza puo' essere presentata anche da uno solo degli obbligati. Dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla commissione tributaria sono sospesi per tutti i coobbligati per un periodo di 90 giorni. La successiva impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta automatica rinuncia all'istanza di adesione. Nell' ipotesi in cui l'accertamento venga definito con adesione, le sanzioni dovute si applicheranno nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge. 4. Mediazione, ricorso e riscossione a titolo provvisorio - Decreto dicembre 1992 n.546. legislativo 31 Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal Dl n. 98/2011) Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro non e' piu' possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo- mediazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine d prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione e' causa di inammissibilita' del ricorso alla Commissione tributaria. L'istanza va presentata con le stesse modalita' e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione previsto per il ricorso. In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti,trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione,il contribuente puo' costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come ricorso. All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale. A CHI PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE Il contribuente deve intestare e notificare l'istanza all'Ufficio legale della Direzione che ha emesso l'avviso di rettifica e liquidazione, indicata in intestazione. La notifica puo' avvenire tramite: - ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile); - consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia,che rilascia la relativa ricevuta; - spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno. DATI DA INDICARE NEL RICORSO: * la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso; * le generalita' di chi presenta il ricorso; * il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23,comma 50, DL n. 98/2011); * l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte; * il rappresentante legale, se trattasi di societa' o ente; * la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto; * la DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA * il numero dell'avviso di rettifica e liquidazione; * i motivi del ricorso; * le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14,comma 3 bis, dPR n. 115/2002); * la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato. Se l'importo contestato e' pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare e' pari o superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del Dlgs. n. 546/1992. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilita', deve costituirsi in giudizio, cioe' deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonche' del contestuale reclamo qualora proposto, se e' stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia se e' stato consegnato o spedito per posta con attestazione di conformita' all'originale. In caso di istanza di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica dell'istanza o, se anteriore, dalla data di ricevimento del diniego o accoglimento parziale. Il fascicolo contiene inoltre: * la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale; * la documentazione relativa al contributo unificato; * la fotocopia dell'avviso di rettifica e liquidazione, completa della documentazione relativa alla notifica; * la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti,del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso Il soccombente in giudizio puo' essere condannato a pagare le spese. Prima della costituzione in giudizio e' dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. . IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F23 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel dettaglio le somme da versare in caso di proposizione del ricorso, pari a un terzo degli importi accertati per imposte e relativi interessi(art. 56 dPR n. 131/1987). In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, gli interessi calcolati ai sensi dell'Art. 55, del D.P.R. 131/86 e dell'art. 6, comma 2 del D.M. 21/05/2009. Per ogni giorno successivo alla data del 20-09-2012 maturano gli ulteriori interessi al tasso annuale semplice del 3,5%. TABELLA F23 - Riscossione a titolo provvisorio Somme dovute in solido da tutte le parti contraenti: ------------------------------------------------------------------------------| Codice Descrizione tributo euro | Importo in | | tributo ------------------------------------------------------------------------------| 109T IMPOSTA DI REGISTRO E INTERESSI(*) 349,50 | ------------------------------------------------------------------------------| 649T IMPOSTA IPOTECARIA E INTERESSI(*) 87,38 | ------------------------------------------------------------------------------| 737T IMPOSTA CATASTALE E INTERESSI(*) 30,30 | ------------------------------------------------------------------------------(*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore imposta accertata per ogni giorno successivo al 20-09-2012 fino alla data di pagamento inclusa, pari a: 0,03171 euro per l'imposta di registro 0,00793 euro per l'imposta ipotecaria 0,00275 euro per l'imposta catastale 5. Riscossione a titolo definitivo Se il contribuente non si avvale delle disposizioni indicate ai precedenti punti,le maggiori imposte accertate, oltre ai relativi interessi maturati e alle sanzioni irrogate, devono comunque essere versate nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Aprile 1986, n.131. In caso di mancato pagamento nei predetti termini, le maggiori imposte accertate coni l presente atto saranno riscosse mediante iscrizione a ruolo unitamente ai relativi interessi maturati e maturandi e alle sanzioni pecuniarie irrogate, se non gia' definite in base al precedente punto 2. Si rendera' applicabile, inoltre, la sanzione pecuniaria pari al 30 per cento delle imposte non versate (art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997). 6. Modalita' di pagamento - D.Lgs.9 Luglio 1997, n.237 e successive modificazioni. Il pagamento potra' essere effettuato presso qualsiasi concessionario della riscossione,banca o posta utilizzando l'allegato Mod. F23. Qualora, in luogo del mod. F23 allegato, venga utilizzato quello reperibile presso gli enti sopra indicati, si raccomanda di ricopiare integralmente, sul modello utilizzato per il versamento, i dati riportati su quello allegato, ponendo particolare attenzione al codice dell'ufficio e al numero di riferimento. Si precisa che il Mod. F23 qui allegato e' stato predisposto per l'ipotesi di cui al punto 1 delle avvertenze (definizione dell'accertamento). Nel caso in cui il pagamento venga effettuato oltre il termine previsto per la proposizione del ricorso, le eventuali sanzioni dovute andranno corrisposte per intero, anziche' con la riduzione ad un sesto. 7. Ulteriori informazioni per il contribuente: Ufficio al quale rivolgersi per promuovere un riesame del'atto per l'esercizio del potere di autotutela: UFFICIO TERRITORIALE DI PISA Ufficio al quale presentare istanza di accertamento con adesione : UFFICIO TERRITORIALE DI PISA Termini Art. 76 del TUR L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di 5 anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, si e' verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte all'art. 19. . 80 Conseguenze sui termini Il termine si contrae a 3 anni per l’imposta suppletiva e decorre dalla data di registrazione dell’atto. L’imposta complementare per accertamento di maggior valore deve essere richiesta nell’arco di anni 2 dalla registrazione dell’atto. . 81 SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELL’I. DI REGISTRO (ART. 57 TUR) I PUBBLICI UFFICIALI SONO RESPONSABILI X L’I. PRINCIPALE MA NON ANCHE PER QUELLA COMPLEMENTARE E SUPPLETIVA PER I QUALI SONO RESPONSABILI TUTTI I PARTECIPANTI ALL’ATTO. 82 PAGAMENTO DELL’IMPOSTA: •Profilo fiscale: art. 57- Soggetti obbligati alla registrazione 1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile. 1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivita' per la conclusione degli affari. 1-ter. L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria e` solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto. •. 2. La responsabilita' dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive. 3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa. 4. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti e' a carico esclusivamente di questa. 5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta e' esclusivamente chi ha richiesto la registrazione. 6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato piu' parti, contiene piu' disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive e' limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato. 7. Nei contratti in cui e' parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta e' unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreche' non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione delle amministrazioni dello Stato. 8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilita' o di trasferimento coattivo della proprieta' o di diritti reali di godimento l'imposta e' dovuta solo dall'ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio •Profilo civile: art.1475 Spese della vendita Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non e' stato pattuito diversamente Il venditore e l'acquirente sono tenuti in solido nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per il pagamento dell'imposta di registro (articolo 55 del Dpr 634/1972). Inoltre, in capo al compratore sussiste l'obbligo di rivalere il venditore (articolo 1475 del codice civile) ove l'amministrazione finanziaria abbia ricevuto il pagamento dell'imposta. L'Amministrazione può, pertanto, rivolgersi indistintamente a ciascuna delle parti per ottenere il pagamento dell'imposta dovuta, non essendo consentito al venditore o al compratore invocare il cosiddetto "beneficium excussionis". Aspetto sanzionatorio Art. 69 - Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall' art. 19 è punito con la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'imposta dovuta Art. 71 - Insufficiente dichiarazione di valore Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell' art. 51 , ridotto di ¼ , supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell' art. 52 la sanzione si applica anche se la differenza non è superiore al quarto del valore accertato. Art. 72 - Occultazione di corrispettivo 1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa dal 200% al 400% della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell' art. 71