2009 - 2014
PARLAMENTO EUROPEO
Commissione per la cultura e l'istruzione
2012/2300(INI)
31.1.2013
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla televisione connessa ("connected TV")
(2012/2300(INI))
Commissione per la cultura e l'istruzione
Relatore: Petra Kammerevert
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Unita nella diversità
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SOMMARIO
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....................................3
MOTIVAZIONE ....................................................................................................................8
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla televisione connessa ("connected TV")
(2012/2300(INI))
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti l'articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
– visti gli articoli 11 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea1,
– visto il protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, nel trattato
di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le
Comunità europee e taluni atti connessi2,
– vista la convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni
culturali adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la
cultura (UNESCO), il 20 ottobre 2005,
– vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010,
sul coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati Membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui
servizi di media audiovisivi)3,
– vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,
che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica (direttiva quadro)4, quale modificata dalla direttiva 2009/140/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 20095,
– vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,
relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)6, quale modificata dalla direttiva
2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 20097,
– vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,
relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e
all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)8, quale modificata dalla direttiva
2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 20099,
– vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,
1
GU C 364 del 18.12.2000, pagg. 10 e 11.
GU C 340 del 10.11.1997, pag. 109.
3
GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1, rettifica GU L 263 del 6.10.2010, pag. 15.
4
GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
5
GU L 337 del 18.12.2009, pag.37.
6
GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.
7
GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11.
8
GU L 108 del 24.04.2002, pag. 7.
9
GU L 337 del 18.12.2009, pag.37.
2
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relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva
autorizzazioni)1, quale modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 20092,
– vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche3,
– vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000,
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico)4,
– vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002,
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni
elettroniche)5, quale modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 20096,
– vista la comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti
di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione7,
– vista la raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo
sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei
attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile
ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana8,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A7–0000/2013),
A. considerando che, in origine, i televisori erano stati progettati per ricevere segnali lineari
cui finora, nell'ambiente digitale, il pubblico continua a riservare un'attenzione di gran
lunga superiore rispetto a quella dedicata ad altre offerte dei media elettronici, cosicché
questi conservano, per ora, la particolare importanza che rivestono nella formazione
dell'opinione individuale e pubblica;
B. considerando che le offerte audiovisive lineari e non lineari, nonché svariati altri servizi di
comunicazione, diventano accessibili su uno stesso schermo, facilmente combinabili e
disponibili contemporaneamente, cosicché i confini tra simili offerte tendono a
confondersi e per l'utente è ormai quasi impossibile distinguere i tipi di servizi di
comunicazione;
1
GU L 108 del 24.04.2002, pag. 21.
GU L 337 del 18.12.2009, pag.37.
3
GU L 204 del 21.07.1998, pag.37.
4
GU L 178 del 17.07.2000, pag. 1.
5
GU L 201 del 31.07.2002, pag.37.
6
GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11.
7
GU C 257 del 27.10.2009, pag. 1.
8
GU L 270 del 7.10.1998, pag.48.
2
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C. considerando che i consumatori mostrano un interesse sempre maggiore per i sistemi di
ricezione ibridi e che, pertanto, le possibilità di diffondersi che si aprono alle offerte
online (interattive) che per contenuto o per concezione ricalcano le offerte televisive
tradizionali oppure ne sfruttano la portata, continuano a crescere in modo significativo;
D. considerando che ciascun utente dispone di un'attenzione limitata e che, pertanto, con
l'aumentare delle offerte, è sempre più difficile riuscire a catturarla; considerando che,
quindi, l'accesso e la reperibilità saranno determinanti per il successo delle offerte;
E. considerando che le disposizioni vigenti della direttiva 2010/13/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, sul coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti la
fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva SMA) non contemplano ancora tali
nuovi sviluppi a livello tecnico e, in particolare, che la regolamentazione progressiva, che
distingue tra programmi televisivi (ivi compresi webcasting e live-streaming) e servizi di
media audiovisivi su richiesta, perderà importanza nella sua forma attuale, sebbene siano
disponibili su uno stesso apparecchio servizi di informazione e di comunicazione
disciplinati in modo diverso, ivi compresi quelli che non rientrano nel campo di
applicazione della direttiva SMA, il che rischia di creare condizioni di concorrenza
diseguali e discrepanze inaccettabili nella tutela dell'utente;
F. considerando che gli obiettivi normativi perseguiti dalla direttiva SMA, in particolare la
tutela e la promozione del pluralismo di opinione e dei media, la tutela della dignità
umana e dei minori e la disciplina della pubblicità, conservano in linea di principio la loro
importanza a livello sociale e la loro giustificazione a livello normativo, ma che, al
contempo, le possibilità di utilizzo aperte dai sistemi di ricezione ibridi mostrano sempre
più i limiti di tali disposizioni di tutela in termini di efficacia e di applicabilità;
G. considerando che la mera esistenza casuale di una vasta gamma di offerte non garantisce,
da sola, che siano realizzati tali obiettivi normativi, ma che occorre assicurarne
preventivamente il conseguimento, dal momento che eventuali sviluppi negativi potranno
essere corretti a posteriori solo in parte e con grandi difficoltà; considerando che, pertanto,
continuerà a rendersi necessario un quadro normativo specifico per la richiesta di servizi
attraverso sistemi di ricezione ibridi;
1. esorta la Commissione a prevedere, nella direttiva SMA e, ove necessario, a
complemento, in altri atti normativi dell'Unione, delle norme sui servizi che disciplinino la
disponibilità e l'accesso ai servizi di media audiovisivi e agli altri servizi di comunicazione
oppure la loro presentazione su apparecchiature terminali ibride, onde evitare che i
produttori di tali apparecchiature terminali o i prestatori di detti servizi sfruttino la loro
posizione di controllo (di gatekeeper) in modo discriminatorio nei confronti dei fornitori
di contenuti;
2. invita la Commissione a rielaborare il concetto di "servizio di media audiovisivo", definito
all'articolo 1 della direttiva SMA, in modo tale che la necessità di una regolamentazione
da parte degli Stati membri dipenda maggiormente dalle specificità e dal potenziale
dell'impatto delle offerte, in particolare dalla loro importanza per la formazione
dell'opinione e per il pluralismo;
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3. esorta la Commissione a creare, con un rapido riesame della direttiva SMA e di altre
normative dell'Unione, un level playing field per tutti i fornitori di contenuti, tenendo
conto delle seguenti condizioni minime, onde assicurare una concorrenza equa tra i
fornitori di contenuti e consentire agli utenti di scegliere, in modo paritario e non
discriminatorio, tra una vasta gamma di offerte di qualità;
4. invita la Commissione a valutare le disposizioni della direttiva SMA anche alla luce della
competitività nel settore e, in particolare, a sfruttare la possibilità di una liberalizzazione o
di una flessibilizzazione delle norme quantitative in fatto di pubblicità;
5. chiede alla Commissione di assicurare, nella direttiva SMA, che agli Stati membri sia
riconosciuta la possibilità di accordare la debita priorità, in termini di reperibilità sulle
piattaforme ibride (ivi compresi portali, pagine iniziali e EPG), a quei fornitori di
contenuti cui gli Stati membri affidano una missione di servizio pubblico, che
contribuiscono a realizzare obiettivi di interesse generale, in particolare la tutela del
pluralismo dei media e della diversità culturale, oppure che possono dimostrare di
impegnarsi in modo permanente, autoregolamentandosi, a rispettare quegli impegni di
interesse pubblico intesi a favorire la qualità e l'indipendenza dell'informazione e la
promozione del pluralismo di opinione, assicurando a quei fornitori che si mostrano più
ambiziosi rispetto a simili impegni la posizione più prominente nelle piattaforme;
6. invita la Commissione e gli Stati membri a valutare, a complemento di simili disposizioni
di tipo "must be found", in che misura sia possibile realizzare in modo duraturo gli
obiettivi normativi della direttiva SMA sopracitati riorientando il quadro normativo
applicabile ai media verso dei sistemi di incentivi e un rafforzamento
dell'autoregolamentazione;
7. esorta la Commissione ad assicurare che tali piattaforme siano gestite nel rispetto delle
condizioni di mercato, in condizioni di concorrenza equa, in linea con la domanda da parte
dei consumatori e sulla base di norme aperte e non proprietarie;
8. invita la Commissione ad assicurare che i servizi delle piattaforme e dei portali siano
concepiti per essere interoperabili, in modo tale che, per quanto possibile, i contenuti
debbano essere elaborati un'unica volta, a prescindere dal produttore dell'apparecchiatura
o dal prestatore di servizi, e che sia consentito a terzi di produrre e gestire applicazioni
proprie, in modo paritario e non discriminatorio, indipendentemente dalle modalità di
trasmissione;
9. esorta la Commissione ad assicurare, adottando una disposizione vincolante sotto il
profilo giuridico, che sulle reti e sulle piattaforme i contenuti siano resi accessibili con una
qualità analoga, a meno che una disposizione intesa a introdurre una discriminazione
rispetto alla diffusione di alcuni servizi, sia questa positiva o negativa, non sia
manifestamente nel pubblico interesse;
10. invita la Commissione a tutelare in un atto normativo l'integrità delle offerte lineari e non
lineari sulle piattaforme ibride e, in particolare, a vietare la sovrapposizione e la modifica
delle dimensioni con contenuti di terzi, se non autorizzate dal fornitore di contenuti o
avviate dall'utente; osserva che l'uso non autorizzato o la ridiffusione dei contenuti o dei
segnali di un fornitore da parte di terzi devono essere parimenti vietati;
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11. esorta la Commissione ad assicurare che le apparecchiature terminali ibride garantiscano
un uso anonimo dei servizi televisivi e online e che sia vietato al produttore
dell'apparecchiatura oppure a terzi seguire e valutare il comportamento dell'utente, se non
con una consapevole e chiara autorizzazione da parte di quest'ultimo;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione, e ai governi e parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE
A prima vista può sembrare che quella della televisione ibrida non sia altro che una questione
tecnica. In realtà, la discussione riguarda la disponibilità, l'accessibilità e la reperibilità dei
contenuti dei media e la possibilità, in un mondo convergente, di trattare in modo diverso le
offerte dei media, nonché, ove questa sussista, gli strumenti cui ricorrere. I media hanno una
duplice natura: da un lato sono merci, ma dall'altro sono soprattutto un bene culturale che, in
quanto tale, riveste una particolare importanza a livello sociopolitico. Il pluralismo dei media
e la libertà di opinione, di stampa e d'informazione contribuiscono in modo determinante al
funzionamento delle nostre società democratiche. I media svolgono una funzione di
educazione, d'informazione, di ricreazione e di controllo. Questa è la ragione fondamentale
per cui nell'UE e negli Stati membri la politica nel campo dei media non si rifà solo al diritto
della concorrenza e/o al diritto economico, ma prevede anche norme specifiche che riflettono
proprio questa particolare natura e questa particolare importanza a livello sociale. La
convergenza della tecnica, di cui la televisione ibrida è al momento la massima espressione,
non cambierà nulla in tal senso.
La televisione ibrida rappresenta, sotto il profilo tecnologico, un importante passo verso la
convergenza dei media, in grado di mettere in dubbio alcune importanti decisioni prese nel
quadro della regolamentazione del settore. Al momento dell'approvazione della direttiva sui
servizi dei media audiovisivi era stato deciso di assoggettare i servizi lineari a una disciplina
molto rigorosa e di regolamentare, invece, in modo meno restrittivo i servizi non lineari. La
decisione si fondava, tra l'altro, sul diverso impatto sociale dei servizi in questione. In tutti gli
Stati membri, alle offerte lineari delle emittenti televisive pubbliche e private è riconosciuto,
oltre a un impatto mediatico di massa, anche un ruolo particolarmente importante a livello
sociopolitico, spesso tutelato per legge. Finora la convergenza tecnologica non ha intaccato né
l'attrattività sulle masse, né l'importanza sociopolitica della televisione. Poiché ai media
lineari continua a essere attribuita una portata maggiore, ne consegue che questi debbano
essere disciplinati in modo severo. Questa distinzione, finora sensata, che trova tra l'altro
espressione nella regolamentazione progressiva della direttiva SMA, mostra però ora sempre
più i suoi limiti, in particolare a seguito dello sviluppo della televisione ibrida, o quantomeno
solleva una serie di questioni e di problemi che devono essere risolti a livello di
regolamentazione del settore.
Grazie a un ricevitore ibrido, l'utente ha accesso sia ai programmi televisivi tradizionali sia a
Internet. A prescindere dalle modalità di diffusione a livello tecnico, è probabile che sul lungo
periodo la convergenza dei media sarà pressoché assoluta. Su uno stesso schermo sono riuniti
servizi assoggettati a norme diverse, con un livello di regolamentazione molto divergente,
come per esempio:
 servizi di media audiovisivi lineari
 servizi di media audiovisivi non lineari
 servizi audiovisivi che esulano dal campo di applicazione della direttiva SMA, ma
sono assoggettati ad altre normative europee;
 servizi di media che non sono assoggettati ad alcuna normativa europea;
 servizi la cui classificazione è ancora controversa.
Per televisore ibrido s'intende solitamente un televisore in grado di ricevere e presentare sia
programmi lineari tradizionali sia offerte presenti su Internet. Si parla, inoltre, di ricevitore
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ibrido quando un televisore non è in grado, di per sé, di connettersi a Internet, ma è collegato
a un altro apparecchio connesso alla rete (lettore Blu-Ray, console per videogiochi, ricevitore
digitale/set top box, ecc.).
Poiché solitamente le offerte presenti su Internet devono essere elaborate per lo schermo del
televisore, per il momento questi televisori ibridi offrono solo raramente un accesso
universale a Internet. Il passaggio dai programmi televisivi tradizionali ai contenuti presenti
su Internet è consentito, sullo schermo, dalla pagina di un portale o da un widget,
paragonabile per aspetto e funzionalità a un'applicazione di uno smartphone, che possono
essere richiamati da una piattaforma e che si sovrappongono all'immagine televisiva (overlay)
oppure compaiono in una finestra distinta accanto all'immagine televisiva che risulta a quel
punto rimpicciolita (split screen). La navigazione avviene attraverso il telecomando, ma può
avvenire anche attraverso uno smartphone o un tablet. Di conseguenza, l'utente, che un tempo
trovava le offerte delle emittenti tradizionali, sia lineari sia non lineari, le offerte su richiesta,
la webTV e i contenuti di Internet preparati appositamente per la televisione ibrida su
posizioni assegnate, che finora poteva egli stesso modificare in modo relativamente facile,
trova ora tutte le offerte in una sorta di pagina iniziale. La quantità di contenuti offerti fa sì
che la reperibilità e l'accesso non discriminatorio ai contenuti diventino questioni centrali per
la televisione ibrida. Il produttore di una piattaforma e/o il gestore di un portale decidono a
monte quali offerte mettere a disposizione e, soprattutto, se e come accordare loro una
priorità, oltre a decidere autonomamente quale tecnologia utilizzare. In sostanza, in questo
modo il produttore della piattaforma, il gestore del portale o il produttore dell'apparecchiatura
(funzioni che possono essere svolte cumulativamente da una stessa impresa) controlla
l'accesso a contenuti importanti per la formazione di un'opinione. I gestori delle piattaforme e
i produttori di apparecchiature ottengono così una posizione di controllo (di gatekeeper) di
proporzioni finora sconosciute, al momento non disciplinata da alcuna normativa in materia.
Soprattutto la direttiva SMA, quindi, deve essere al più presto adeguata alle nuove
circostanze, pena il rischio di mettere a repentaglio il pluralismo di opinione e la varietà delle
offerte, nonché la libertà di informazione. La posizione di forza detenuta dal produttore delle
apparecchiature e dal gestore delle piattaforme rischia anche di ostacolare un ulteriore rapido
sviluppo del mercato della televisione ibrida, dal momento che è il produttore delle
apparecchiature a determinare le condizioni di mercato e le condizioni tecnologiche alle quali
un'offerta compare su una delle piattaforme che gestisce. Una concorrenza libera ed equa tra i
servizi e le offerte, però, è possibile solo in presenza di condizioni di concorrenza uniformi,
nel caso di specie, quindi, di un sistema interoperabile, tecnologicamente uniforme, aperto e
orientato alle esigenze del mercato, sia con riferimento al mercato dei provider (reti via cavo,
payTV, IPTV), sia con riferimento al mercato delle apparecchiature terminali.
Quella di assicurare la reperibilità e l'accessibilità delle offerte diventerà una questione
fondamentale per garantire il pluralismo. Il sistema della direttiva SMA deve essere, pertanto,
modificato di conseguenza, perché questo parte ancora dal presupposto che siano in pochi a
disporre delle risorse necessarie per avere l'impatto tipico dei mass media. Queste risorse
scarse erano state assoggettate, almeno per quanto concerne la radiodiffusione tradizionale, a
un sistema di licenze. La digitalizzazione dei contenuti, però, ha messo fine a questa scarsità
di risorse, dal momento che i dati, a prescindere dal tipo, sono ora disponibili su Internet sotto
forma di testo, di immagine in movimento o di suono (oppure come combinazione di questi),
in qualsiasi momento e con la massima qualità. All'utente interessa sempre meno attraverso
quale tecnologia gli sia messo a disposizione un contenuto. L'utente può fruire del contenuto
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indipendentemente da dove si trova e in qualsiasi momento, anche se, a seconda del fornitore,
ha (in parte inconsapevolmente) aspettative diverse in termini di qualità del contenuto e della
presentazione.
In futuro, una disciplina dei media che si voglia moderna dovrà riconoscere che la scarsità
non riguarda più i canali di trasmissione, bensì i punti in cui un'offerta può essere reperita.
Le disposizioni "must carry" attualmente in vigore devono essere completate con disposizioni
"must be found". Per quanto riguarda la reperibilità sulle piattaforme ibride (ivi compresi
portali, pagine iniziali e EPG), dovrebbe essere accordata la debita priorità a quei fornitori di
contenuti cui gli Stati membri affidano una missione di servizio pubblico, che contribuiscono
a realizzare obiettivi di interesse generale, come la tutela del pluralismo dei media e della
diversità culturale, oppure che si impegnano spontaneamente a favore della qualità e
dell'indipendenza dell'informazione e della promozione del pluralismo di opinione. Quegli
operatori che sono assoggettati alle norme più rigorose che sono imposte dalla direttiva SMA
per i servizi di media lineari e non lineari, o che volontariamente vi si assoggettano, devono,
quindi, potere occupare una posizione più prominente nelle piattaforme. In tale contesto,
occorre riflettere anche su nuove forme di sistemi di incentivi.
Occorre assicurare che gli attori presenti sul mercato, specialmente i produttori di
apparecchiature e i fornitori di contenuto, si trovino in un rapporto di forza adeguato, in
particolare in caso di offerte integrate. Occorre, inoltre, evitare che singoli fornitori di
contenuto possano conquistarsi un indebito vantaggio nella diffusione del loro contenuto.
La direttiva SMA deve essere rielaborata in modo tale da ricomprendere globalmente i gestori
di portali e di piattaforme ibridi nel suo campo di applicazione. Gli attori in grado di
determinare quali offerte e quali opinioni raggiungono l'utente finale devono anche essere
soggetti alle norme volte alla tutela del pluralismo delle offerte e di opinione.
Occorre, inoltre, assicurare che le apparecchiature, le piattaforme e i portali siano concepiti
sulla base di una norma aperta, non proprietaria e interoperabile. Solo in tal modo, infatti, è
possibile assicurare per tutti i contenuti un accesso non discriminatorio e neutrale sotto il
profilo tecnologico.
Le nuove possibilità aperte dalla televisione ibrida a livello tecnologico, inoltre, rendono
necessario tutelare l'integrità dei contenuti. La sovrapposizione di contenuti di terzi sulle
offerte, quindi, deve essere vietata, a meno che non sia autorizzata dal fornitore di contenuti e
non sia esplicitamente avviata dall'utente.
La televisione ibrida va a toccare anche alcuni aspetti legati alla protezione dei dati, che
vanno contemplati al momento dello sviluppo delle apparecchiature ibride (la cosiddetta
privacy by design) e nelle impostazioni previste nelle apparecchiature (la cosiddetta privacy
by default) e che riguardano soprattutto i principi della minimizzazione dei dati, della
proporzionalità e della limitazione delle finalità. In tale contesto, occorre assicurare la
massima trasparenza nella raccolta, nel trattamento, nell'uso e nella ritrasmissione dei dati. In
assenza di un consenso esplicito da parte dell'utente, i dati personali possono essere raccolti e
utilizzati solo se strettamente necessari per l'accesso a un'offerta e per il pagamento.
L'uso anonimo dei media dovrebbe continuare a essere possibile senza difficoltà e a essere
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considerato la norma. L'analisi del comportamento dell'utente e la compilazione di un profilo
di quest'ultimo ricorrendo a indirizzi IP completi (ivi compresa la geolocalizzazione) sono
consentiti solo con un consenso consapevole e chiaro da parte dell'utente (opt-in), condizioni
che dovrebbero essere previste per legge.
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