TIPOLOGIE DI SUCCESSIONE
TIPOLOGIE DI
SUCCESSIONI
SCHEDA 2
La successione legittima. È la successione disposta dalla legge, qualora il soggetto deceduto, non abbia disposto, in tutto o in
parte, dei suoi beni mediante testamento.
Presupposti:
1. Morte del de cuius senza testamento;
2. Testamento incompleto o mancante delle disposizioni patrimoniali;
3. Testamento nullo, annullato o revocato.
Effetti: succedono i soggetti indicati per legge (articolo 565 e seguenti del c.c.).
La successione testamentaria. Tale successione si ha quando una persona dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di
tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
Il testamento è un negozio giuridico, in quanto è una manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici che
l’ordinamento riconosce e garantisce.
La capacità di testare rappresenta la regola, mentre i casi di incapacità l’eccezione.
Sono incapaci di testare: il minore, l’interdetto per infermità di mente è colui che al momento della redazione del testamento,
è gravemente incapace di intendere e volere.
EREDE E LEGATARIO:
LE DIFFERENZE
L’erede è il soggetto (persona fisica o persona giuridica) che, per testamento o per legge, subentra al defunto nella titolarità di
uno o più rapporti giuridici (attivi e passivi) di cui era titolare il de cuius.
L’erede subentra in tutto o in parte nel patrimonio, attivo e passivo, della persona deceduta.
L’erede viene qualificato come successore a titolo universale perché non acquista uno o più beni ereditari, ma subentra, in
tutto o pro quota, nell’universalità dei rapporti attivi e passivi del de cuius.
Il legato attiene ad un singolo bene. È legatario colui al quale sono stati lasciati per testamento uno o più specifici beni (legati)
ATTENZIONE: Il legatario non partecipa alla divisione ereditaria e non risponde a differenza dell’erede dei debiti ereditari.
QUOTE DI LEGITTIMA
E DISPONIBILE
Quota di legittima o di riserva: è la quota del patrimonio ereditario che deve essere necessariamente destinata ai legittimari.
Ad essa non possono essere apposte condizioni.
Quota disponibile: è la parte del patrimonio ereditario che il testatore può lasciare a chiunque, ivi compresi anche agli eredi già
beneficiari della quota di legittima. In questo caso, la quota disponibile accresce la quota legittima.
SCHEMA QUOTE
ATTENZIONE:
A ciascun legittimario la normativa attribuisce una quota del patrimonio ereditario
(la legittima), per cui, in presenza di legittimari, il medesimo patrimonio deve
astrattamente suddividersi in due parti:
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1. La parte disponibile, di cui il de cuius può disporre liberamente, sia per atto
tra vivi sia per testamento.
2. La parte indisponibile, costituita dalle quote legittime spettanti ai vari
riservatari che di conseguenza è sottratta alla disponibilità piena del de cuius.
Inoltre:
• La parte disponibile diminuisce quando la parte indisponibile aumenta e
viceversa;
• La parte disponibile e la parte indisponibile variano a seconda del numero e
della qualità dei legittimari;
• La parte indisponibile può arrivare ad un massimo corrispondente ai 3/4
dell’asse ereditario.
QUOTA LEGITTIMA DISPONIBILE
PATRIMONIO
DEFUNTO
QUOTA
DISPONIBILE
QUOTA
LEGITTIMA
Parte libera a favore
del testatore che
può disporre a suo
piacimento.
Parte di eredità di cui
il testatore non può
disporre nè a titolo
di liberalità, ne di
mortis causa.
LEGITTIMI E LEGITTIMARI:
LE DIFFERENZE
Gli eredi legittimi sono coloro ai quali si devolve l’eredità in assenza di testamento. Il codice civile individua una serie di
soggetti (eredi legittimi) che subentreranno nell’eredità.
Sono eredi legittimi:
I SOGGETTI
Il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali e i parenti entro il 6° grado in
base alle regole stabilite dal codice civile (articolo 565 e seguenti del c.c.).
I legittimari (o riservatari o eredi necessari) sono coloro che in presenza di uno strettissimo legame di sangue o di coniugio
con il de cuius non possono essere esclusi dalla successione. Sono, perciò titolari di una determinata quota del patrimonio
ereditario anche contro la volontà del testatore. È per tale ragione che la successione dei legittimari viene definita successione
necessaria.
Sono eredi legittimari:
I SOGGETTI
1. Coniuge superstite;
2. Figli legittimi ed i figli naturali (cioè i figli procreati da genitori non uniti in matrimonio) riconosciuti o dichiarati tali,
cui sono equiparati pure i figli legittimati ed i figli adottivi;
3. Ascendenti legittimi.
EREDI LEGITTIMI (SENZA TESTAMENTO)
EREDI LEGITTIMARI (CON TESTAMENTO)
Coniuge
Coniuge
Discendenti
Figli
Fratelli
Ascendenti
Altri parenti (fino al 6° grado)
ATTENZIONE: La L. 10 dicembre 2012, n. 219 (recante Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali) ammette
solamente lo status di “figlio”, eliminando, anche sotto un profilo lessicale, la distinzione tra figlio legittimo e naturale. Laddove
si renda comunque necessario indicare l’origine, si prevede l’impiego delle definizioni di “figli nati nel matrimonio” e “figli nati
fuori dal matrimonio”, in luogo di quelle precedenti di figli legittimi e naturali.
NOTA BENE: I fratelli non sono tra i soggetti legittimari.
NON CI SONO
LEGITTIMARI
Il patrimonio di una persona è interamente
disponibile da parte del suo titolare
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SE
VI SONO UNO O PIù
LEGITTIMARI
Il patrimonio viene diviso idealmente in 2 parti
1° PARTE
DISPONIBILE
2° PARTE
INDISPONIBILE
Il titolare può disporre a
suo piacimento
Riservata ai legittimari
GRADI DI PARENTELA
Gli eredi del defunto sono suddivisi per gradi di parentela.
I GRADI DI
PARENTELA
A
È il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona definito stipite.
B
D
C
E
H
SCHEDA 4
F
Coloro che hanno diritto di succedere in un grado di parentela superiore, escludono automaticamente
coloro che appartengono ad un grado inferiore.
G
I
Il rapporto di parentela è solo quello che lega le persone unite fra loro da un vincolo di sangue.
Nessun altro può essere definito parente neanche il coniuge.
J
Escludendo il coniuge, i parenti possono essere divisi in 3 ordini successori:
K
1. Discendenti;
2. Ascendenti, fratelli e sorelle;
B e C sono fra loro parenti di 2° grado e nei
confronti di A sono entrambi di 1° grado.
3. Altri parenti collaterali entro il 6° grado.
D e F figli di B sono fra loro parenti di 2° grado,
nei confronti di B sono parenti di 1° grado, nei
confronti di C sono parenti di 3° grado, nei
confronti di F e G sono parenti di 4° grado e nei
confronti di I, J e K di 5° grado, nei confronti di A
è parente di 3° grado.
Nell’ambito di ciascun ordine, il grado più vicino esclude quello più lontano.
La parentela può essere di due tipi:
1. In linea retta (padre-figlio; nonno-nipote) : in questo caso le persone discendono direttamente l’una
dall’altra;
2. In linea collaterale (fratelli; zio-nipote): in questo caso pur avendo un ascendente comune, le persone
non discendono l’una dall’altra.
I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite:
• Tra padre e figlio c’è parentela di 1° grado;
• Tra fratelli c’è parentela di 2° grado (figlio, padre, figlio =3; 3 - 1 = 2);
• Tra nonno e nipote, parentela di 2° grado (nonno, padre, figlio = 3; 3 - 1 = 2);
• Tra cugini parentela di 4° grado e così via.
NOTA BENE: Tra marito e moglie non vi è rapporto di parentela o affinità ma una relazione definita di
coniugio
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I RAPPORTI CON
IL DEFUNTO
GRADO
ASCENDENTI
DISCENDENTI
COLLATERALI
I
Genitori
Figli
----
II
Nonni
Nipoti (figli di figli)
Fratelli - Sorelle
III
Bisnonni
Pronipoti
Zio -Nipoti (figli di fratelli e/o sorelle)
IV
Trisavi
Figli di pronipoti
Prozii - Pronipoti - Primi cugini
V
----
----
Figli di prozii - Secondi nipoti - Secondi cugini
VI
----
----
Altri cugini
AFFINITà
E’ il vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge. Sono affini, perciò i cognati, il suocero e la nuora, ecc.
Per stabilire il grado di affinità, si tiene conto del grado di parentela con cui l’affine è legato al coniuge; così suocera e nuora
sono affini di primo grado; i cognati di secondo grado, ecc.
TIPOLOGIE
DI FRATELLI
Fratelli germani: fratelli che hanno gli stessi genitori, uguale padre e uguale madre;
Fratelli consanguinei: fratelli che hanno stesso padre e diversa madre;
Fratelli uterini: fratelli che hanno la stessa madre ma diverso padre;
PARENTELA
è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite
AFFINITà
è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge
GRADO
RAPPORTO DI PARENTELA CON IL TITOLARE
GRADO
RAPPORTO DI PARENTELA CON IL TITOLARE
1°
padre e madre
figlio o figlia
nonno o nonna
1°
suocero o suocera del titolare
figlio o figlia del coniuge
nonno o nonna de coniuge
2°
nipote ( figlio del figlio o della figlia)
fratello o sorella
2°
nipote (figlio del figlio del coniuge)
cognato o cognata
3°
bisnonno o bisnonna
pronipote (figlia o figlio del nipote)
nipote (figlio o figlia del fratello o della sorella)
zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre)
3°
bisnonno o bisnonna del coniuge
pronipote (figlio del nipote del coniuge)
nipote (figlio o figlia del cognato o della cognata)
zio e zia del coniuge
I GRADI DI
PARENTELA
BISNONNI
linea diretta di 3° grado
PROZII (FRATELLI DEI NONNI)
linea collaterale di 4° grado
NONNI
linea diretta di 2° grado
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GENITORI
linea diretta di 1° grado
ZII PATERNI E MATERNI
linea collaterale di 3° grado
CUGINI DEI GENITORI
linea collaterale di 5° grado
FIGLI DEI CUGINI DEI GENITORI
linea collaterale di 6° grado
SOGGETTO
FRATELLI E SORELLE
linea collaterale di 2° grado
CUGINI
linea collaterale di 4° grado
FIGLI
linea diretta di 1° grado
NIPOTI (FIGLI DI FRATELLI)
linea collaterale di 3° grado
FIGLI DI CUGINI
linea collaterale di 5° grado
NIPOTI
linea diretta di 2° grado
PRONIPOTI (FIGLI DI NIPOTI)
linea collaterale di 4° grado
FIGLI DI FIGLI DI CUGINI
linea collaterale di 6° grado
BISNIPOTI
linea diretta di 3° grado
FIGLI DI PRONIPOTI
linea diretta di 5° grado
PENSIONE DI REVERSIBILITà ED EREDITà
DEFINIZIONE PENSIONE
REVERSIBILITà
SCHEDA 16
Il diritto di pensione ai superstiti, detto di “reversibilità” è un trattamento di natura economico previdenziale che viene erogato
in favore dei superstiti del lavoratore assicurato o pensionato.
La pensione decorre dal primo giorno successivo alla morte dell’assicurato, indipendentemente dalla data di presentazione della
domanda.
Presupposto per avere diritto alla pensione di reversibilità è la qualità di erede.
REVERSIBILITà
Se la persona deceduta era già in pensione.
PENSIONE AI SUPERSTITI
INDIRETTA
Se il soggetto alla data della morte, non era ancora in pensione, ma possedeva i requisiti
contributivi minimi ossia, alternativamente:
• Almeno 780 contributi settimanali;
• Almeno 260 contributi settimanali di cui 156 nei cinque anni precedenti la morte.
I BENEFICIARI DELLA PENSIONE
1. Il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con
addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto
dal Tribunale il diritto agli alimenti; (vedi tabella a lato)
2. Il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile; (vedi tabella a lato)
3. I figli legittimi, legittimati, adottati, naturali e legalmente riconosciuti o
giudizialmente dichiarati nati da precedente matrimonio del deceduto che alla
data del decesso siano:
• Minorenni (fino a 18 anni);
• Inabili di qualunque età, che alla data di morte del lavoratore/pensionato
siano a carico del medesimo;
• Studenti, fino all’età di 21 anni, che alla data di morte del lavoratore e/o del
pensionato siano a carico dello stesso e che non prestino attività lavorativa;
• Universitari fino all’età di 26 anni e in ogni caso non oltre il corso di laurea
che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico dello
stesso e che non prestino attività lavorativa;
• I nipoti minori (equiparati ai figli legittimi e legittimati) conviventi purchè:
a. Non titolari di pensione o di altri redditi tali da determinare una
autosufficienza economica del minore;
b. Totale carico del deceduto che provvedeva al mantenimento.
4. I nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o
nonna) alla data di morte dei medesimi.
In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata:
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• Ai genitori d’età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla
data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.
In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere
erogata:
• Ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che
alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.
SEPARAZIONE E REVERSIBILITà: TUTTI I CASI
Separato senza colpa, il coniuge superstite ha diritto alla pensione.
Separato con colpa, il coniuge ha diritto alla pensione solo se ha
assegno di mantenimento
DIVORZIO E REVERSIBILITà: TUTTI I CASI
Se il coniuge non contrae nuove nozze, il diritto alla pensione di
reversibilità spetta al coniuge divorziato superstite (salvo tutti i
requisiti).
Se dopo il divorzio il coniuge intraprende una nuova convivenza
con un soggetto terzo, la pensione di reversibilità spetta all’ex
coniuge divorziato.
Se, dopo il divorzio, il coniuge defunto aveva contratto nuove
nozze, la pensione di reversibilità spetta in parte all’ex coniuge
divorziato ed in parte al nuovo coniuge superstite.
Si considerano “inabili” le persone che si trovano nell’assoluta e
permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
ATTENZIONE: Divorzio e pensione: gli istituti previdenziali prima di pagare la
pensione devono attendere una specifica sentenza del tribunale che “divide” la
pensione tra i due interessati (coniuge ex coniuge) in proporzione alla durata
del matrimonio di ciascuno.
TABELLA RIEPILOGO
Status permanente ex coniuge
Separato senza colpa
Divorziato
Diritto di pensione
Si - in ogni caso
Si - se ha ottenuto assegno
alimentare
Divorziato da persona che si è risposato Si - se ha ottenuto assegno divorzile
e in concorrenza con altro coniuge
superstite
Convivente di fatto
No
QUOTE AI SUPERSTITI
L’importo della pensione è determinato in base alla tabella sottostante:
RICHIEDENTE
PERCENTUALE DELLA PENSIONE SPETTANTE AL DECEDUTO (*)
Solo il coniuge
60%
Solo un figlio
70%
Coniuge e un figlio
Due figli
80%
Coniuge e due figli
100%
Tre o più figli
Un genitore
Un fratello o sorella
Due genitori
Due fratelli o sorelle
15%
30%
Tre fratelli o sorelle
45%
Quattro fratelli o sorelle
60%
Cinque fratelli o sorelle
75%
Sei fratelli o sorelle
90%
Oltre sei fratelli o sorelle
100%
(*) L’aliquota si applica anche sulla parte di integrazione al minimo qualora, in funzione dei redditi posseduti,
la pensione di cui era titolare il deceduto ovvero la pensione spettante ad assicurato deceduto abbia titolo a detta
integrazione.
LIMITAZIONI IN
BASE AL REDDITO
La pensione ai superstiti viene ridotta se il titolare possiede altri redditi
AMMONTARE DEI REDDITI
PERDITA
DIRITTO PENSIONE
PERCENTUALI DI RIDUZIONE
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari
a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio.
25% dell’importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari
a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio.
40% dell’importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari
a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio.
50% dell’importo della pensione
•Coniuge che passa a nuove nozze.
• Figli che contraggono matrimonio prima del 18° anno di età.
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• Figli già riconosciuti inabili o quando possiedono un reddito proprio annuo superiore al limite stabilito, ogni anno, dalla legge.
• Figli maggiorenni che non abbiano terminato il corso di studi entro la durata minima legale prevista dall’ordinamento
scolastico/universitario.
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GRAFICA, IMPAGINAZIONE, CORREZIONE BOZZE
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Prima edizione: Novembre 2013
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