TIPOLOGIE DI SUCCESSIONE TIPOLOGIE DI SUCCESSIONI SCHEDA 2 La successione legittima. È la successione disposta dalla legge, qualora il soggetto deceduto, non abbia disposto, in tutto o in parte, dei suoi beni mediante testamento. Presupposti: 1. Morte del de cuius senza testamento; 2. Testamento incompleto o mancante delle disposizioni patrimoniali; 3. Testamento nullo, annullato o revocato. Effetti: succedono i soggetti indicati per legge (articolo 565 e seguenti del c.c.). La successione testamentaria. Tale successione si ha quando una persona dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Il testamento è un negozio giuridico, in quanto è una manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici che l’ordinamento riconosce e garantisce. La capacità di testare rappresenta la regola, mentre i casi di incapacità l’eccezione. Sono incapaci di testare: il minore, l’interdetto per infermità di mente è colui che al momento della redazione del testamento, è gravemente incapace di intendere e volere. EREDE E LEGATARIO: LE DIFFERENZE L’erede è il soggetto (persona fisica o persona giuridica) che, per testamento o per legge, subentra al defunto nella titolarità di uno o più rapporti giuridici (attivi e passivi) di cui era titolare il de cuius. L’erede subentra in tutto o in parte nel patrimonio, attivo e passivo, della persona deceduta. L’erede viene qualificato come successore a titolo universale perché non acquista uno o più beni ereditari, ma subentra, in tutto o pro quota, nell’universalità dei rapporti attivi e passivi del de cuius. Il legato attiene ad un singolo bene. È legatario colui al quale sono stati lasciati per testamento uno o più specifici beni (legati) ATTENZIONE: Il legatario non partecipa alla divisione ereditaria e non risponde a differenza dell’erede dei debiti ereditari. QUOTE DI LEGITTIMA E DISPONIBILE Quota di legittima o di riserva: è la quota del patrimonio ereditario che deve essere necessariamente destinata ai legittimari. Ad essa non possono essere apposte condizioni. Quota disponibile: è la parte del patrimonio ereditario che il testatore può lasciare a chiunque, ivi compresi anche agli eredi già beneficiari della quota di legittima. In questo caso, la quota disponibile accresce la quota legittima. SCHEMA QUOTE ATTENZIONE: A ciascun legittimario la normativa attribuisce una quota del patrimonio ereditario (la legittima), per cui, in presenza di legittimari, il medesimo patrimonio deve astrattamente suddividersi in due parti: © Forfinance S.r.l. all rights reserved. 1. La parte disponibile, di cui il de cuius può disporre liberamente, sia per atto tra vivi sia per testamento. 2. La parte indisponibile, costituita dalle quote legittime spettanti ai vari riservatari che di conseguenza è sottratta alla disponibilità piena del de cuius. Inoltre: • La parte disponibile diminuisce quando la parte indisponibile aumenta e viceversa; • La parte disponibile e la parte indisponibile variano a seconda del numero e della qualità dei legittimari; • La parte indisponibile può arrivare ad un massimo corrispondente ai 3/4 dell’asse ereditario. QUOTA LEGITTIMA DISPONIBILE PATRIMONIO DEFUNTO QUOTA DISPONIBILE QUOTA LEGITTIMA Parte libera a favore del testatore che può disporre a suo piacimento. Parte di eredità di cui il testatore non può disporre nè a titolo di liberalità, ne di mortis causa. LEGITTIMI E LEGITTIMARI: LE DIFFERENZE Gli eredi legittimi sono coloro ai quali si devolve l’eredità in assenza di testamento. Il codice civile individua una serie di soggetti (eredi legittimi) che subentreranno nell’eredità. Sono eredi legittimi: I SOGGETTI Il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali e i parenti entro il 6° grado in base alle regole stabilite dal codice civile (articolo 565 e seguenti del c.c.). I legittimari (o riservatari o eredi necessari) sono coloro che in presenza di uno strettissimo legame di sangue o di coniugio con il de cuius non possono essere esclusi dalla successione. Sono, perciò titolari di una determinata quota del patrimonio ereditario anche contro la volontà del testatore. È per tale ragione che la successione dei legittimari viene definita successione necessaria. Sono eredi legittimari: I SOGGETTI 1. Coniuge superstite; 2. Figli legittimi ed i figli naturali (cioè i figli procreati da genitori non uniti in matrimonio) riconosciuti o dichiarati tali, cui sono equiparati pure i figli legittimati ed i figli adottivi; 3. Ascendenti legittimi. EREDI LEGITTIMI (SENZA TESTAMENTO) EREDI LEGITTIMARI (CON TESTAMENTO) Coniuge Coniuge Discendenti Figli Fratelli Ascendenti Altri parenti (fino al 6° grado) ATTENZIONE: La L. 10 dicembre 2012, n. 219 (recante Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali) ammette solamente lo status di “figlio”, eliminando, anche sotto un profilo lessicale, la distinzione tra figlio legittimo e naturale. Laddove si renda comunque necessario indicare l’origine, si prevede l’impiego delle definizioni di “figli nati nel matrimonio” e “figli nati fuori dal matrimonio”, in luogo di quelle precedenti di figli legittimi e naturali. NOTA BENE: I fratelli non sono tra i soggetti legittimari. NON CI SONO LEGITTIMARI Il patrimonio di una persona è interamente disponibile da parte del suo titolare © Forfinance S.r.l. all rights reserved. SE VI SONO UNO O PIù LEGITTIMARI Il patrimonio viene diviso idealmente in 2 parti 1° PARTE DISPONIBILE 2° PARTE INDISPONIBILE Il titolare può disporre a suo piacimento Riservata ai legittimari GRADI DI PARENTELA Gli eredi del defunto sono suddivisi per gradi di parentela. I GRADI DI PARENTELA A È il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona definito stipite. B D C E H SCHEDA 4 F Coloro che hanno diritto di succedere in un grado di parentela superiore, escludono automaticamente coloro che appartengono ad un grado inferiore. G I Il rapporto di parentela è solo quello che lega le persone unite fra loro da un vincolo di sangue. Nessun altro può essere definito parente neanche il coniuge. J Escludendo il coniuge, i parenti possono essere divisi in 3 ordini successori: K 1. Discendenti; 2. Ascendenti, fratelli e sorelle; B e C sono fra loro parenti di 2° grado e nei confronti di A sono entrambi di 1° grado. 3. Altri parenti collaterali entro il 6° grado. D e F figli di B sono fra loro parenti di 2° grado, nei confronti di B sono parenti di 1° grado, nei confronti di C sono parenti di 3° grado, nei confronti di F e G sono parenti di 4° grado e nei confronti di I, J e K di 5° grado, nei confronti di A è parente di 3° grado. Nell’ambito di ciascun ordine, il grado più vicino esclude quello più lontano. La parentela può essere di due tipi: 1. In linea retta (padre-figlio; nonno-nipote) : in questo caso le persone discendono direttamente l’una dall’altra; 2. In linea collaterale (fratelli; zio-nipote): in questo caso pur avendo un ascendente comune, le persone non discendono l’una dall’altra. I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite: • Tra padre e figlio c’è parentela di 1° grado; • Tra fratelli c’è parentela di 2° grado (figlio, padre, figlio =3; 3 - 1 = 2); • Tra nonno e nipote, parentela di 2° grado (nonno, padre, figlio = 3; 3 - 1 = 2); • Tra cugini parentela di 4° grado e così via. NOTA BENE: Tra marito e moglie non vi è rapporto di parentela o affinità ma una relazione definita di coniugio © Forfinance S.r.l. all rights reserved. I RAPPORTI CON IL DEFUNTO GRADO ASCENDENTI DISCENDENTI COLLATERALI I Genitori Figli ---- II Nonni Nipoti (figli di figli) Fratelli - Sorelle III Bisnonni Pronipoti Zio -Nipoti (figli di fratelli e/o sorelle) IV Trisavi Figli di pronipoti Prozii - Pronipoti - Primi cugini V ---- ---- Figli di prozii - Secondi nipoti - Secondi cugini VI ---- ---- Altri cugini AFFINITà E’ il vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge. Sono affini, perciò i cognati, il suocero e la nuora, ecc. Per stabilire il grado di affinità, si tiene conto del grado di parentela con cui l’affine è legato al coniuge; così suocera e nuora sono affini di primo grado; i cognati di secondo grado, ecc. TIPOLOGIE DI FRATELLI Fratelli germani: fratelli che hanno gli stessi genitori, uguale padre e uguale madre; Fratelli consanguinei: fratelli che hanno stesso padre e diversa madre; Fratelli uterini: fratelli che hanno la stessa madre ma diverso padre; PARENTELA è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite AFFINITà è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge GRADO RAPPORTO DI PARENTELA CON IL TITOLARE GRADO RAPPORTO DI PARENTELA CON IL TITOLARE 1° padre e madre figlio o figlia nonno o nonna 1° suocero o suocera del titolare figlio o figlia del coniuge nonno o nonna de coniuge 2° nipote ( figlio del figlio o della figlia) fratello o sorella 2° nipote (figlio del figlio del coniuge) cognato o cognata 3° bisnonno o bisnonna pronipote (figlia o figlio del nipote) nipote (figlio o figlia del fratello o della sorella) zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre) 3° bisnonno o bisnonna del coniuge pronipote (figlio del nipote del coniuge) nipote (figlio o figlia del cognato o della cognata) zio e zia del coniuge I GRADI DI PARENTELA BISNONNI linea diretta di 3° grado PROZII (FRATELLI DEI NONNI) linea collaterale di 4° grado NONNI linea diretta di 2° grado © Forfinance S.r.l. all rights reserved. GENITORI linea diretta di 1° grado ZII PATERNI E MATERNI linea collaterale di 3° grado CUGINI DEI GENITORI linea collaterale di 5° grado FIGLI DEI CUGINI DEI GENITORI linea collaterale di 6° grado SOGGETTO FRATELLI E SORELLE linea collaterale di 2° grado CUGINI linea collaterale di 4° grado FIGLI linea diretta di 1° grado NIPOTI (FIGLI DI FRATELLI) linea collaterale di 3° grado FIGLI DI CUGINI linea collaterale di 5° grado NIPOTI linea diretta di 2° grado PRONIPOTI (FIGLI DI NIPOTI) linea collaterale di 4° grado FIGLI DI FIGLI DI CUGINI linea collaterale di 6° grado BISNIPOTI linea diretta di 3° grado FIGLI DI PRONIPOTI linea diretta di 5° grado PENSIONE DI REVERSIBILITà ED EREDITà DEFINIZIONE PENSIONE REVERSIBILITà SCHEDA 16 Il diritto di pensione ai superstiti, detto di “reversibilità” è un trattamento di natura economico previdenziale che viene erogato in favore dei superstiti del lavoratore assicurato o pensionato. La pensione decorre dal primo giorno successivo alla morte dell’assicurato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Presupposto per avere diritto alla pensione di reversibilità è la qualità di erede. REVERSIBILITà Se la persona deceduta era già in pensione. PENSIONE AI SUPERSTITI INDIRETTA Se il soggetto alla data della morte, non era ancora in pensione, ma possedeva i requisiti contributivi minimi ossia, alternativamente: • Almeno 780 contributi settimanali; • Almeno 260 contributi settimanali di cui 156 nei cinque anni precedenti la morte. I BENEFICIARI DELLA PENSIONE 1. Il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti; (vedi tabella a lato) 2. Il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile; (vedi tabella a lato) 3. I figli legittimi, legittimati, adottati, naturali e legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati nati da precedente matrimonio del deceduto che alla data del decesso siano: • Minorenni (fino a 18 anni); • Inabili di qualunque età, che alla data di morte del lavoratore/pensionato siano a carico del medesimo; • Studenti, fino all’età di 21 anni, che alla data di morte del lavoratore e/o del pensionato siano a carico dello stesso e che non prestino attività lavorativa; • Universitari fino all’età di 26 anni e in ogni caso non oltre il corso di laurea che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico dello stesso e che non prestino attività lavorativa; • I nipoti minori (equiparati ai figli legittimi e legittimati) conviventi purchè: a. Non titolari di pensione o di altri redditi tali da determinare una autosufficienza economica del minore; b. Totale carico del deceduto che provvedeva al mantenimento. 4. I nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi. In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata: © Forfinance S.r.l. all rights reserved. • Ai genitori d’età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo. In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata: • Ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo. SEPARAZIONE E REVERSIBILITà: TUTTI I CASI Separato senza colpa, il coniuge superstite ha diritto alla pensione. Separato con colpa, il coniuge ha diritto alla pensione solo se ha assegno di mantenimento DIVORZIO E REVERSIBILITà: TUTTI I CASI Se il coniuge non contrae nuove nozze, il diritto alla pensione di reversibilità spetta al coniuge divorziato superstite (salvo tutti i requisiti). Se dopo il divorzio il coniuge intraprende una nuova convivenza con un soggetto terzo, la pensione di reversibilità spetta all’ex coniuge divorziato. Se, dopo il divorzio, il coniuge defunto aveva contratto nuove nozze, la pensione di reversibilità spetta in parte all’ex coniuge divorziato ed in parte al nuovo coniuge superstite. Si considerano “inabili” le persone che si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. ATTENZIONE: Divorzio e pensione: gli istituti previdenziali prima di pagare la pensione devono attendere una specifica sentenza del tribunale che “divide” la pensione tra i due interessati (coniuge ex coniuge) in proporzione alla durata del matrimonio di ciascuno. TABELLA RIEPILOGO Status permanente ex coniuge Separato senza colpa Divorziato Diritto di pensione Si - in ogni caso Si - se ha ottenuto assegno alimentare Divorziato da persona che si è risposato Si - se ha ottenuto assegno divorzile e in concorrenza con altro coniuge superstite Convivente di fatto No QUOTE AI SUPERSTITI L’importo della pensione è determinato in base alla tabella sottostante: RICHIEDENTE PERCENTUALE DELLA PENSIONE SPETTANTE AL DECEDUTO (*) Solo il coniuge 60% Solo un figlio 70% Coniuge e un figlio Due figli 80% Coniuge e due figli 100% Tre o più figli Un genitore Un fratello o sorella Due genitori Due fratelli o sorelle 15% 30% Tre fratelli o sorelle 45% Quattro fratelli o sorelle 60% Cinque fratelli o sorelle 75% Sei fratelli o sorelle 90% Oltre sei fratelli o sorelle 100% (*) L’aliquota si applica anche sulla parte di integrazione al minimo qualora, in funzione dei redditi posseduti, la pensione di cui era titolare il deceduto ovvero la pensione spettante ad assicurato deceduto abbia titolo a detta integrazione. LIMITAZIONI IN BASE AL REDDITO La pensione ai superstiti viene ridotta se il titolare possiede altri redditi AMMONTARE DEI REDDITI PERDITA DIRITTO PENSIONE PERCENTUALI DI RIDUZIONE Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio. 25% dell’importo della pensione Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio. 40% dell’importo della pensione Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio. 50% dell’importo della pensione •Coniuge che passa a nuove nozze. • Figli che contraggono matrimonio prima del 18° anno di età. © Forfinance S.r.l. all rights reserved. • Figli già riconosciuti inabili o quando possiedono un reddito proprio annuo superiore al limite stabilito, ogni anno, dalla legge. • Figli maggiorenni che non abbiano terminato il corso di studi entro la durata minima legale prevista dall’ordinamento scolastico/universitario. © 2013 ForFinance S.r.l. Via Scipione Ronchetti n.2 Gallarate Varese(VA) P.Iva 036 6881 0127 Web: www.forfinancestore.it I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i paesi. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto o dall'editore. L'EDITORIA SPECIALIZZATA DI FORFINANCE COLLANA DIRETTA DA: Buro Paolo Sandro GRAFICA, IMPAGINAZIONE, CORREZIONE BOZZE Maxia Alberto Prima edizione: Novembre 2013 Stampa: PressUp S.r.l. Gli eventuali errori o imprecisioni presenti nell’opera non comportano responsabilità dell’Editore e dei Curatori, che hanno posto, comunque, la massima cura nell’elaborazione dei testi e nella riproduzione dei documenti. Editoria per la Finanza © www.ForFinanceStore.it Per informazioni: [email protected]