Accoglimento totale del 17/03/2014
RG n. 7391/2014
N. R.G. 2014/7391
TRIBUNALE di MILANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 7391/2014 promosso da:
SUSANNA GENAZZANO (C.F. GNZSNN56A56D612K)
RICORRENTE
RESISTENTE
Il Giudice dott. Silvia Giani,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 10/03/2014,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con ricorso depositato il 10 febbraio 2014, la signora Genazzano esponeva che:
- aveva creato e sviluppato il sito www.dsaodontoiatria.it sulla base dell’esperienza trentennale
nella gestione ed organizzazione di poliambulatori medici e odontoiatrici;
- nel dicembre 2011 aveva stipulato con il sig. Fabrizio di Marco un contratto di trasferimento
delle quote della società Dental Service Agency srl, convenendo che il sig Di Marco Fabrizio,
nella sua qualità di promissario acquirente,” si impegnava, in proprio e in qualità di
amministratore unico della Dental Service Agency, a permettere al promittente venditore (sig
Genazzano) di volturare il sito web www.dsaodontoiatria.it a proprio nome o a persona, ente o
società dallo stesso promittente indicato, senza richiedere alcun compenso o corrispettivo, in
considerazione del fatto che il sito è stato creato e sviluppato dal promittente venditore in
autonomia (signora Susanna Genazzano) e che la Dental Service Agency ha esclusivamente
fornito il proprio assenso all’utilizzo dei propri dati”;
- in data 31 gennaio 2013 la Dental Service Agency srl , nella persona del sig Di Marco, aveva
registrato il dominio “ dentalservice.mi.it” nel quale aveva inserito i testi e le immagini presenti
nel sito www.dsaodontoiatria.it, identici anche con riguardo agli errori ortografici;
- il sito “Dentalservice.mi.it” era stato creato successivamente a quello www.dsaodontoiatria.it
ed era frutto di “copiatura informatica ”.
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Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd
contro
DENTAL SERVICE AGENCY SOCIO UNICO (C.F. 09255970155)
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Ciò premesso, enunciate le domande dell’instaurando giudizio di merito -accertamento della
violazione del diritto d’autore, inibitoria dalla commissione delle condotte descritte, condanna
alla rimozione dal sito dei contenuti realizzati dalla ricorrente e all’oscuramento del sito
www.dsaodontoiatria.it, nonché condanna risarcitoria, chiedeva che, in via cautelare, si
provvedesse ad adottare tutti i provvedimenti idonei ad assicurare la rimozione immediata del
pregiudizio subito.
1.1. La società convenuta si è costituita, chiedendo il rigetto della domanda e deducendo che :
-il sig Fabrizio di Marco aveva adempiuto all’obbligo assunto di volturare il dominio
www.dsaodontoiatria.it in favore della signora Genazzano;
- la realizzazione e lo sviluppo del detto sito non era stato creato dalla signora Genazzano;
- i due siti erano completamente diversi.
artistico necessari per la tutelabilità come opera dell’ingegno.
1.2 All’udienza fissata per la discussione erano personalmente presenti le parti del giudizio e il
giudice tentava la conciliazione. Il resistente non accettava la proposta volta alla composizione
bonaria della vertenza, concernente anche le domande del giudizio di merito, consistente nella
rimozione dal sito degli identici testi con refusione delle spese processuali.
1.3. Fallito il tentativo di conciliazione, all’udienza del 10 marzo 2014 il giudice si riservava di
provvedere sulle richieste cautelari.
Ciò premesso , si osserva quanto segue.
2. Nel merito il ricorso è fondato.
E’ documentalmente emerso nel presente procedimento cautelare che il sito “ dental
service.mi.it” creato dal signor Fabrizio di Marco, legale rappresentante della società Dental
service Agency s.r.l., riproduce pedissequamente numerosi testi e immagini presenti sul sito
www.dsaodontoiatria.it.
La comparazione dei testi presenti sui due siti, chiaramente visibili dal documentato raffronto
comparativo, mostra la loro identità, che si estende persino alla ripresa dei medesimi errori
ortografici.
2.1- Il sito www.dsaodontoiatria.it, dal quale sono stati ripresi in modo pedissequo i testi
riprodotti sul sito della società resistente , pur registrato a nome del sig Fabrizio di Marco nel
2010, allora socio per il 40 % del capitale, fu “ creato e sviluppato dalla signora Susanna
Genazzano in autonomia”, la quale ne ha realizzato i contenuti.
L’ attribuibilità alla ricorrente è stata espressamente e documentalmente riconosciuta dal sig Di
Marco che, nell’atto di compravendita delle quote sociali, si è impegnato, nella sua qualità di
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- Il sito www.dsaodontoiatria.it difettava dei requisiti del carattere creativo e del valore
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promissario acquirente, a volturare il sito alla venditrice signora Genazzano, proprio in
considerazione del fatto che il sito era stato creato e sviluppato dalla signora Genazzano (cfr
doc 2 clausola 5).
L’ampio e documentato riconoscimento espresso dal sig. Di Marco, che è legale rappresentante
della società resistente -società che nel 2013 ha registrato un altro sito riproducendo i contenuti
del sito www.dsaodontoiatria.it- depone, anche alla luce della incontroversa esperienza della
ricorrente nella materia trattata, differentemente dalle diverse competenze del sig di Marco, per
la paternità dei testi riprodotti in capo alla ricorrente.
Non è emerso alcun elemento volto a inficiare l’apporto creativo –minimo- che è richiesto per la
tutelabilità delle opere dell’ingegno, tra le quali rientrano i testi riprodotti pedissequamente e
integralmente. In tema di diritto d’autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento
riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente
alle categorie elencate a norma (Cass. 12-03-2004 n 5089; Cass, 28-11-2011, n. 25173).
Nel caso di specie, la società resistente ha ripreso integralmente, non solo l’idea, ma anche le
forme espressive, avendo copiato integralmente numerose parti di testo, senza variazioni lessicali
o sintattiche e riprendendo addirittura i medesimi errori ortografici.
Non rileva nel presente giudizio se il sig Fabrizio di Marco abbia adempiuto o meno all’obbligo
di volturare il dominio, ma se sussista il fumus bonj iuris della violazione del diritto d’autore.
Orbene, in questa sede di cognizione sommaria, il riconoscimento della creatività del sito e della
sua elaborazione e sviluppo in capo alla ricorrente da parte del sig Di Marco, che è il legale
rappresentante della società resistente ( e che, peraltro, aveva effettuato questo riconoscimento
espressamente, sia in proprio che quale legale rappresentante), fa ritenere il fumus boni iuris
della violazione del diritto d’autore, quantomeno sotto il profilo del diritto morale, che come
noto non è trasferibile ad altri soggetti.
L’ampio e documentato riconoscimento proveniente proprio dal legale rappresentante della
società resistente, unitamente alla pacifica esperienza nel settore della ricorrente, fanno
presumere, tenuto conto della materia trattata, riconducibile al settore di competenza della
ricorrente, la paternità in capo alla medesima dei
testi riprodotti integralmente e
pedissequamente dalla società resistente in altro sito. Tale presunzione non è certo superata dal
modestissimo apporto probatorio fornito dalla resistente, e rappresentato da una email non
certificata, proveniente, oltrettutto, dalla stessa società resistente.
3. Il carattere diffusivo della divulgazione via internet e la natura del pregiudizio, difficilmente
risarcibile, comportano la sussistenza del requisito del periculum in mora.
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l’art. 1 l. n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta,
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4. Alla luce delle sopra effettuate considerazioni, la società resistente è condannata, in via
provvisoria e cautelare, a rimuovere dal sito “ dentalservice.mi.it” i testi e le immagini, di
identico contenuto, presenti sul sito www.dsaodontoiatria.it.
E’ fissata la penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella
esecuzione del
provvedimento decorso un mese dall’avvenuta notifica del provvedimento.
Considerata la natura anticipatoria del provvedimento cautelare, che esclude la necessità
dell’instaurazione del giudizio di merito, le spese del procedimento cautelare vanno regolate in
questa sede. Esse si liquidano, considerato lo scaglione di
riferimento ed applicate le
diminuzioni massime sui valori medi previsti per la fase istruttoria e decisoria, in euro 2500,00
per compensi ed euro 200,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge.
PQM
disattesa:
-
Condanna la società resistente a rimuovere dal sito “ dentalservice.mi.it” i testi e le immagini,
di identico contenuto, presenti sul sito www.dsaodontoiatria.it.
-
Fissa la penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione decorso un mese
dall’avvenuta notifica del provvedimento;
-
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2500,00 per compensi ed
euro 200,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge.
Milano, 13 marzo 2014
Il giudice
dott. Silvia Giani
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Il giudice designato, provvedendo in via cautelare e d’urgenza, ogni altra istanza ed eccezione
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