Accoglimento totale del 17/03/2014 RG n. 7391/2014 N. R.G. 2014/7391 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 7391/2014 promosso da: SUSANNA GENAZZANO (C.F. GNZSNN56A56D612K) RICORRENTE RESISTENTE Il Giudice dott. Silvia Giani, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 10/03/2014, ha pronunciato la seguente ORDINANZA 1. Con ricorso depositato il 10 febbraio 2014, la signora Genazzano esponeva che: - aveva creato e sviluppato il sito www.dsaodontoiatria.it sulla base dell’esperienza trentennale nella gestione ed organizzazione di poliambulatori medici e odontoiatrici; - nel dicembre 2011 aveva stipulato con il sig. Fabrizio di Marco un contratto di trasferimento delle quote della società Dental Service Agency srl, convenendo che il sig Di Marco Fabrizio, nella sua qualità di promissario acquirente,” si impegnava, in proprio e in qualità di amministratore unico della Dental Service Agency, a permettere al promittente venditore (sig Genazzano) di volturare il sito web www.dsaodontoiatria.it a proprio nome o a persona, ente o società dallo stesso promittente indicato, senza richiedere alcun compenso o corrispettivo, in considerazione del fatto che il sito è stato creato e sviluppato dal promittente venditore in autonomia (signora Susanna Genazzano) e che la Dental Service Agency ha esclusivamente fornito il proprio assenso all’utilizzo dei propri dati”; - in data 31 gennaio 2013 la Dental Service Agency srl , nella persona del sig Di Marco, aveva registrato il dominio “ dentalservice.mi.it” nel quale aveva inserito i testi e le immagini presenti nel sito www.dsaodontoiatria.it, identici anche con riguardo agli errori ortografici; - il sito “Dentalservice.mi.it” era stato creato successivamente a quello www.dsaodontoiatria.it ed era frutto di “copiatura informatica ”. Pagina 1 http://bit.ly/1uErhsT Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd contro DENTAL SERVICE AGENCY SOCIO UNICO (C.F. 09255970155) Accoglimento totale del 17/03/2014 RG n. 7391/2014 Ciò premesso, enunciate le domande dell’instaurando giudizio di merito -accertamento della violazione del diritto d’autore, inibitoria dalla commissione delle condotte descritte, condanna alla rimozione dal sito dei contenuti realizzati dalla ricorrente e all’oscuramento del sito www.dsaodontoiatria.it, nonché condanna risarcitoria, chiedeva che, in via cautelare, si provvedesse ad adottare tutti i provvedimenti idonei ad assicurare la rimozione immediata del pregiudizio subito. 1.1. La società convenuta si è costituita, chiedendo il rigetto della domanda e deducendo che : -il sig Fabrizio di Marco aveva adempiuto all’obbligo assunto di volturare il dominio www.dsaodontoiatria.it in favore della signora Genazzano; - la realizzazione e lo sviluppo del detto sito non era stato creato dalla signora Genazzano; - i due siti erano completamente diversi. artistico necessari per la tutelabilità come opera dell’ingegno. 1.2 All’udienza fissata per la discussione erano personalmente presenti le parti del giudizio e il giudice tentava la conciliazione. Il resistente non accettava la proposta volta alla composizione bonaria della vertenza, concernente anche le domande del giudizio di merito, consistente nella rimozione dal sito degli identici testi con refusione delle spese processuali. 1.3. Fallito il tentativo di conciliazione, all’udienza del 10 marzo 2014 il giudice si riservava di provvedere sulle richieste cautelari. Ciò premesso , si osserva quanto segue. 2. Nel merito il ricorso è fondato. E’ documentalmente emerso nel presente procedimento cautelare che il sito “ dental service.mi.it” creato dal signor Fabrizio di Marco, legale rappresentante della società Dental service Agency s.r.l., riproduce pedissequamente numerosi testi e immagini presenti sul sito www.dsaodontoiatria.it. La comparazione dei testi presenti sui due siti, chiaramente visibili dal documentato raffronto comparativo, mostra la loro identità, che si estende persino alla ripresa dei medesimi errori ortografici. 2.1- Il sito www.dsaodontoiatria.it, dal quale sono stati ripresi in modo pedissequo i testi riprodotti sul sito della società resistente , pur registrato a nome del sig Fabrizio di Marco nel 2010, allora socio per il 40 % del capitale, fu “ creato e sviluppato dalla signora Susanna Genazzano in autonomia”, la quale ne ha realizzato i contenuti. L’ attribuibilità alla ricorrente è stata espressamente e documentalmente riconosciuta dal sig Di Marco che, nell’atto di compravendita delle quote sociali, si è impegnato, nella sua qualità di Pagina 2 http://bit.ly/1uErhsT Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd - Il sito www.dsaodontoiatria.it difettava dei requisiti del carattere creativo e del valore Accoglimento totale del 17/03/2014 RG n. 7391/2014 promissario acquirente, a volturare il sito alla venditrice signora Genazzano, proprio in considerazione del fatto che il sito era stato creato e sviluppato dalla signora Genazzano (cfr doc 2 clausola 5). L’ampio e documentato riconoscimento espresso dal sig. Di Marco, che è legale rappresentante della società resistente -società che nel 2013 ha registrato un altro sito riproducendo i contenuti del sito www.dsaodontoiatria.it- depone, anche alla luce della incontroversa esperienza della ricorrente nella materia trattata, differentemente dalle diverse competenze del sig di Marco, per la paternità dei testi riprodotti in capo alla ricorrente. Non è emerso alcun elemento volto a inficiare l’apporto creativo –minimo- che è richiesto per la tutelabilità delle opere dell’ingegno, tra le quali rientrano i testi riprodotti pedissequamente e integralmente. In tema di diritto d’autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate a norma (Cass. 12-03-2004 n 5089; Cass, 28-11-2011, n. 25173). Nel caso di specie, la società resistente ha ripreso integralmente, non solo l’idea, ma anche le forme espressive, avendo copiato integralmente numerose parti di testo, senza variazioni lessicali o sintattiche e riprendendo addirittura i medesimi errori ortografici. Non rileva nel presente giudizio se il sig Fabrizio di Marco abbia adempiuto o meno all’obbligo di volturare il dominio, ma se sussista il fumus bonj iuris della violazione del diritto d’autore. Orbene, in questa sede di cognizione sommaria, il riconoscimento della creatività del sito e della sua elaborazione e sviluppo in capo alla ricorrente da parte del sig Di Marco, che è il legale rappresentante della società resistente ( e che, peraltro, aveva effettuato questo riconoscimento espressamente, sia in proprio che quale legale rappresentante), fa ritenere il fumus boni iuris della violazione del diritto d’autore, quantomeno sotto il profilo del diritto morale, che come noto non è trasferibile ad altri soggetti. L’ampio e documentato riconoscimento proveniente proprio dal legale rappresentante della società resistente, unitamente alla pacifica esperienza nel settore della ricorrente, fanno presumere, tenuto conto della materia trattata, riconducibile al settore di competenza della ricorrente, la paternità in capo alla medesima dei testi riprodotti integralmente e pedissequamente dalla società resistente in altro sito. Tale presunzione non è certo superata dal modestissimo apporto probatorio fornito dalla resistente, e rappresentato da una email non certificata, proveniente, oltrettutto, dalla stessa società resistente. 3. Il carattere diffusivo della divulgazione via internet e la natura del pregiudizio, difficilmente risarcibile, comportano la sussistenza del requisito del periculum in mora. Pagina 3 http://bit.ly/1uErhsT Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd l’art. 1 l. n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, Accoglimento totale del 17/03/2014 RG n. 7391/2014 4. Alla luce delle sopra effettuate considerazioni, la società resistente è condannata, in via provvisoria e cautelare, a rimuovere dal sito “ dentalservice.mi.it” i testi e le immagini, di identico contenuto, presenti sul sito www.dsaodontoiatria.it. E’ fissata la penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento decorso un mese dall’avvenuta notifica del provvedimento. Considerata la natura anticipatoria del provvedimento cautelare, che esclude la necessità dell’instaurazione del giudizio di merito, le spese del procedimento cautelare vanno regolate in questa sede. Esse si liquidano, considerato lo scaglione di riferimento ed applicate le diminuzioni massime sui valori medi previsti per la fase istruttoria e decisoria, in euro 2500,00 per compensi ed euro 200,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge. PQM disattesa: - Condanna la società resistente a rimuovere dal sito “ dentalservice.mi.it” i testi e le immagini, di identico contenuto, presenti sul sito www.dsaodontoiatria.it. - Fissa la penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione decorso un mese dall’avvenuta notifica del provvedimento; - condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2500,00 per compensi ed euro 200,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge. Milano, 13 marzo 2014 Il giudice dott. Silvia Giani Pagina 4 http://bit.ly/1uErhsT Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd Il giudice designato, provvedendo in via cautelare e d’urgenza, ogni altra istanza ed eccezione