Assicurati: le persone che hanno prenotato una locazione (locali o piazzuole di campeggio) presso
Yelloh! Village, sottoscrivendo la polizza assicurativa all’atto della prenotazione.
Assicuratore: AGA International
Tour Gallieni II - 36, avenue du Général de Gaulle
93175 Bagnolet Cedex
Condizioni Generali della polizza
Le prestazioni della polizza sono disciplinate dal Codice delle Assicurazioni.
Fanno parte integrante della polizza, le presenti Condizioni Generali e il contratto relativo alla fornitura dei
servizi assicurati, consegnato all’Assicurato.
Le prestazioni della polizza indicate qui di seguito, per le quali è stato versato il premio corrispondente, sono
riportate nel contratto relativo alla fornitura dei servizi assicurati consegnato all’Assicurato.
Tali prestazioni si applicano alle locazioni effettuate a titolo privato, di durata massima pari a 30 giorni
consecutivi, proposte da Yelloh! Village presso cui è stata stipulata la polizza.
Leggere attentamente le Condizioni Generali, in quanto precisano i diritti e gli obblighi rispettivi
dell’Assicuratore e degli Assicurati, rispondendo anche ai quesiti più frequenti.
DEFINIZIONI COMUNI
Il significato convenzionalmente attribuito ai termini in corsivo nella polizza è riportato qui di seguito o prima
della descrizione di ogni prestazione.
INCIDENTE: qualsiasi evento che provochi danni a persone o cose, a causa di un evento improvviso,
imprevisto e d'origine esterna.
INFORTUNIO: qualsiasi lesione corporale non intenzionale, constatata da un Medico, provocata dall’azione
improvvisa di una causa esterna.
ASSICURATO: la persona indicata nel contratto del servizio assicurato, a condizione che sia domiciliata (v.
Domicilio) in Europa.
ASSICURATORE: AGA International, qui di seguito denominata con il proprio nome commerciale di Mondial
Assistance, ossia l’assicurazione presso cui è stata stipulata la presente polizza.
CATASTROFE NATURALE: evento provocato da causa naturale di intensità superiore al normale,
rientrante nell’ambito d’applicazione della legge n° 82-600 del 13 luglio 1982 ove sopravvenga in Francia.
CONVIVENTI: coppia di persone non legate da contratto matrimoniale o di unione civile in grado di
dimostrare mediante un certificato di residenza comune (certificato di convivenza o cartella delle imposte
comunali, utenze domestiche, polizza assicurazione casa, ricevuta dell’affitto, ecc.) di vivere assieme all’atto
della sottoscrizione della presente polizza e al momento della sopravvenienza del Sinistro.
PARTENZA: giorno e ora previsti di inizio dei servizi prenotati e assicurati.
DANNI MATERIALI: qualsiasi danneggiamento, distruzione o perdita accidentale di un bene, cui sono
equiparate anche le lesioni subite da un animale domestico.
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DOMICILIO: luogo di residenza abituale qui determina l’esercizio dei diritti civici dell’Assicurato.
EFFRAZIONE: azione di forzare, danneggiare o rompere un dispositivo antifurto.
ESTERO: ogni paese che non sia quello di residenza dell’Assicurato.
EUROPA: Paesi e territori membri dell’Unione europea, geograficamente situati in Europa, comprese le
seguenti collettività territoriali d’oltremare: Guadalupa, Guyana, Martinica, Mayotte, La Riunione, SaintBarthelemy, Liechtenstein, Principato di Monaco e Andorra, Sanmarino, Svizzera, Vaticano.
Le Azzorre, le Canarie e Madera non rientrano in questa definizione.
FRANCHIGIA: quota del danno provocato dal Sinistro non indennizzata, che rimane a carico dell’Assicurato.
Gli importi della Franchigia riferiti ad ogni prestazione sono precisati nella tabella degli indennizzi con relative
franchigie.
GUERRA CIVILE: lotta armata all’interno di uno stesso Stato che oppone differenti gruppi identificabili per la
loro appartenenza etnica, religiosa, comunitaria o ideologica, oppure almeno uno dei suddetti gruppi alle
forze armate regolari di tale Stato.
GUERRA CON UN ALTRO PAESE: conflitto armato, dichiarato o meno, di uno Stato contro uno o più Stati
esteri o contro un esercito irregolare estero, motivato in particolare da contese geografiche, politiche,
economiche, razziali, religiose o ecologiche.
MASSIMALE PER SINISTRO: importo massimo d'indennizzo versato per un dato Sinistro, qualunque sia il
numero di Assicurati della polizza.
LOCAZIONE: locali o piazzuole di campeggio affittati nei camping partner di Yelloh! Village durante il
periodo di validità della presente polizza.
MALATTIA: qualsiasi alterazione dello stato normale di salute costatata da un Medico.
MEDICO: qualsiasi persona in possesso della laurea in medicina legalmente riconosciuta nel paese in cui
esercita abitualmente la professione medica.
PRESCRIZIONE: periodo trascorso il quale non si possono più presentare denunce o reclami.
SOGLIA D’INTERVENTO: durata, importo o percentuale minima che da diritto all'Assicurato di ricevere il
relativo indennizzo.
SINISTRO: qualsiasi evento risarcibile che comporti il versamento degli indennizzi previsti dalla polizza
sottoscritta.
SOTTOSCRITTORE: il firmatario delle Condizioni Particolari e del Contratto dei servizi assicurati che
s’impegna, a tale titolo, a versare il premio assicurativo.
SURROGAZIONE: azione mediante la quale l’Assicuratore subentra nei diritti dell’Assicurato, con facoltà di
agire legalmente contro l’eventuale responsabile dei danni subiti da questi, al fine di ottenere il risarcimento
delle somme versate dall’Assicuratore all’Assicurato a titolo d’indennizzo di un Sinistro.
TERZO: ogni persona fisica o giuridica ad esclusione dell’Assicurato.
FURTO AGGRAVATO: furto dei Beni assicurati commesso mediante Effrazione o Aggressione, con
presentazione di una denuncia circostanziata.
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VIAGGIO: trasporto e/o soggiorno(i) previsto(i) durante il periodo di validità della presente polizza,
organizzato(i), commercializzato(i) o proposto(i) dall’organismo o dall’Intermediario abilitato tramite cui la
presente polizza è stata sottoscritta, tranne i viaggi studio scolastici e universitari o per partecipare a stage.
TERRITORIALITÀ DELLA POLIZZA
La prestazione «Annullamento» si applica prima della Partenza.
La prestazione «Interruzione soggiorno» si applica in Europa, nel paese visitato e menzionato nel contratto
dei servizi assicurati.
TABELLA DEGLI INDENNIZZI CON RELATIVE FRANCHIGIE
PRESTAZIONI O RIMBORSI
INDENNIZZI E MASSIMALI
FRANCHIGIE O
SOGLIE
D’INTERVENTO
ANNULLAMENTO
• Alla sopravvenienza di uno dei sinistri Rimborso delle penali di annullamento previste Per locazione: 30 €
previsti dalla polizza (tranne quelli indicati dalle Condizioni Generali di vendita a
concorrenza di:
qui di seguito)
● 6.500 € per Assicurato,
● e 32.000 € per Sinistro qualunque sia il numero
di Assicurati dalla presente polizza, a
concorrenza dell’importo totale delle penali
d’annullamento.
• Cancellazione o modifica della data delle
ferie decisa dal datore di lavoro
- 25% delle penali di
annullamento, con un
minimo di 150 € per
locazione assicurata
• Furto dei documenti verificatosi nelle 48
ore precedenti la Partenza
- 30 € per locazione
assicurata se il prezzo
della
locazione
inferiore a 150 €
INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO
• Se il soggiorno deve essere interrotto a Versamento di un indennizzo proporzionale al Non Prevista
causa della sopravvenienza di un sinistro numero di giorni di Locazione non effettuati
(escluso il tempo di trasporto), con i seguenti
coperto dalla polizza
massimali:
- per locazione assicurata: 6.500 €
- per sinistro : 32.000 €
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ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE PRESTAZIONI
Oltre alle esclusioni specifiche ad ogni tipo di prestazione, gli altri casi non assicurati, sono i
seguenti:
1.
i danni di qualsiasi natura causati o provocati intenzionalmente dall’Assicurato o con la sua
complicità o per colpa o dolo dell’Assicurato tranne i casi di legittima difesa o assistenza a
persona in pericolo;
2.
il suicidio o il tentativo di suicidio dell’Assicurato;
3.
i danni conseguenti al consumo di alcol, droga e sostanze stupefacenti da parte
dell’Assicurato, tranne se prescritte da un medico;
4.
salvo disposizioni contrarie previste dalla polizza, i danni provocati da Guerre Civili o con un
Altro Paese, gli atti di terrorismo, i disordini o le sommosse, i colpi di stato, il sequestro di
ostaggi, gli scioperi;
5.
l’applicazione civile o militare della reazione nucleare, ossia la trasformazione del nucleo
atomico, il trasporto e il trattamento di rifiuti radioattivi, l’utilizzo di una fonte o di un oggetto
radioattivo, l’esposizione all’irraggiamento ionizzante, la contaminazione dell’ambiente da
parte di agenti radioattivi, gli incidenti o le disfunzioni verificatisi in un sito in cui viene
operata la trasformazione del nucleo atomico;
6.
i sinistri di cui sia responsabile l’organizzatore del Viaggio, ai sensi dei titolo I° della legge
n° 2009-888 del 22 luglio 2009 in materia di svilup po e modernizzazione dei servizi turistici, o
di trasporto, tranne disposizioni contrarie previste dalla polizza;
7.
i divieti decisi dalle autorità locali, la restrizione alla libera circolazione delle persone e delle
cose, la chiusura degli aeroporti o delle frontiere.
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LE PRESTAZIONI DELLA POLIZZA
ANNULLAMENTO
DEFINIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A QUESTA PRESTAZIONE
ANNULLAMENTO: rinuncia dell’Assicurato, ferma e definitiva, a usufruire dei servizi assicurati, comunicata
a Yelloh! Village.
CONTROLLO DEL DECORSO: ulteriore consultazione medica e/o esami medici complementari.
Le definizioni dei termini comuni a tutte le prestazioni figurano nel capitolo Definizioni Comuni, all’inizio del
contratto.
1.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Quando l’Assicurato annulla una prenotazione, Yelloh! Village ha facoltà di addebitare una parte o anche la
totalità del costo dei servizi, applicando le penali di annullamento che aumentano con l'approssimarsi della
data della Partenza. Le suddette penali sono calcolate in base alle aliquote precisate nelle Condizioni
Generali di vendita della Locazione.
L’Assicuratore rimborsa all’Assicurato le penali addebitate, meno la Franchigia, il cui ammontare è indicato
nella tabella degli indennizzi con relative franchigie.
2.
I CASI COPERTI DALLA POLIZZA ANNULLAMENTO
L’annullamento deve essere motivato dalla sopravvenienza, successiva alla data di stipula della polizza, di
uno dei seguenti casi che impediscono la Partenza dell’Assicurato:
► Eventi sanitari:
2.1.
Una Malattia, comprese le complicanze della gravidanza, o un Infortunio,
che comporti necessariamente:
•
sia il ricovero in ospedale, dal giorno dell’Annullamento fino al giorno della Partenza,
•
sia,
e
-
l’interruzione di qualsiasi attività lavorativa o l’obbligo di restare a casa, se l’Assicurato
non lavora, dal giorno dell’Annullamento fino al giorno di Partenza,
una visita medica, nonché la somministrazione di medicine, dal giorno dell’Annullamento
fino al giorno di Partenza o esami clinici e/o di laboratorio prescritti dal medico,
e, in ognuno dei casi indicati, la copertura del servizio sanitario nazionale presso cui
l’Assicurato è iscritto,
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riguardante:
•
l’Assicurato medesimo, il coniuge, Convivente, o partner di un’unione civile, gli ascendenti o
discendenti diretti dell’Assicurato e del Convivente, o partner di un’unione civile,
•
fratelli, sorelle, cognati, cognate, generi, nuore, patrigni, matrigne, tutori legali e persone sotto
la tutela dell’Assicurato,
•
il suo sostituto in ambito lavorativo, designato all’atto della sottoscrizione della polizza o, ove
non designato, la persona incaricata di sostituirlo sul posto di lavoro nell’ambito
dell’organizzazione delle ferie,
•
la persona, designata all’atto della sottoscrizione della polizza, incaricata a titolo oneroso di
accudire presso il Domicilio famigliare o di accompagnare i figli minorenni dell’Assicurato o
una persona handicappata che vive presso il medesimo durante il periodo della Locazione,
•
un altro membro della famiglia dell’Assicurato a condizione venga ricoverato in ospedale per
più di 48 ore.
IMPORTANTE
L’onere di fornire la prova della sopravvenienza dei casi di cui al precedente articolo 2.1, intervenuti
prima dell'Annullamento, è a carico l’Assicurato. L’Assicuratore si riserva il diritto di rifiutare la
richiesta d'indennizzo se l’Assicurato non è in grado di fornire i giustificativi di cui al punto 6.
2.2.
I disturbi psichici o mentali e/o l’esaurimento nervoso dell’Assicurato che provochino il ricovero
in ospedale per più di 3 giorni.
2.3.
Una controindicazione sanitaria alla vaccinazione, le conseguenze di una vaccinazione o
l’impossibilità sanitaria di prescrivere una cura preventiva necessaria all’Assicurato per recarsi
nel paese dove ha luogo la Locazione, a condizione che tale destinazione non sia stata sconsigliata o
vietata da un medico prima della prenotazione della Locazione.
► Eventi familiari
2.4.
La convocazione dell’Assicurato, nell’ambito di una procedura d’adozione, nel periodo della
Locazione, a condizione che tale convocazione non fosse già nota al momento della prenotazione.
2.5.
Il decesso:
•
dell’Assicurato o del coniuge, Convivente, o partner di un’unione civile, di ascendenti o
discendenti diretti dell’Assicurato e del Convivente o del partner di un’unione civile,
•
di fratelli, sorelle, cognati, cognate, generi, nuore, patrigni, matrigne, tutori legali e persone
sotto la tutela dell’Assicurato,
•
del suo sostituto in ambito lavorativo, designato all’atto della sottoscrizione della polizza o, ove
non designato, la persona incaricata di sostituirlo sul posto di lavoro nell’ambito
dell’organizzazione delle ferie,
•
della persona, designata all’atto della sottoscrizione della polizza, incaricata a titolo oneroso di
accudire presso il Domicilio famigliare o di accompagnare i figli minorenni dell’Assicurato o
una persona handicappata che vive presso il medesimo,
•
di un altro membro della famiglia dell’Assicurato,
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e a condizione che il domicilio del defunto non sia il luogo della Locazione.
► Eventi professionali o della carriera scolastica
2.6.
Licenziamento economico dell’Assicurato o del coniuge, Convivente o partner dell’unione
civile, a condizione che la procedura non fosse già avviata prima della stipula della presente
polizza e/o della prenotazione della Locazione.
2.7.
Assunzione come salariato o stagista remunerato, in data anteriore o durante le date di
prenotazione della Locazione, a condizione che l’Assicurato fosse iscritto nelle liste di collocamento e
che non si tratti di un posto di lavoro interinale. La prestazione Annullamento si applica anche alle
assunzioni a tempo indeterminato, intervenute posteriormente alla sottoscrizione della polizza, se
l’Assicurato era già titolare di un contratto a durata determinata nella stessa impresa al momento
della prenotazione del servizio assicurato.
2.8.
Convocazione dell’Assicurato per la ripetizione di esame scolastico, in una data compresa nel
periodo di prenotazione della Locazione, a condizione che l'esito dell'esame da ripetersi non fosse
noto al momento della stipula della presente polizza.
2.9.
Cancellazione o modifica della data delle ferie fissate prima della prenotazione della
Locazione, decisa del datore di lavoro dell’Assicurato. Questo caso di copertura si applica
unicamente ai dipendenti, con specifica esclusione delle persone che non hanno bisogno dell’accordo
del superiore gerarchico per fissare e/o modificare la date delle ferie (es: quadri dirigenti, responsabili
e rappresentanti legali di un’azienda, ecc).
Dall’indennizzo viene dedotta la Franchigia specifica riportata nella Tabella degli indennizzi e
franchigie. La Franchigia si applica anche alle persone che hanno prenotato la Locazione
contemporaneamente all’Assicurato che ha comunicato l’annullamento.
La copertura assicurativa non si applica quando il Sottoscrittore della polizza è l’azienda che
modifica la data delle ferie.
2.10. Trasferimento in altra sede di lavoro dell’Assicurato, non motivato da ragioni disciplinari,
imposto dal datore di lavoro, che l’obbliga a traslocare negli 8 giorni precedenti la data d’inizio della
Locazione o durante la medesima, a condizione che il trasferimento non fosse noto al momento della
prenotazione del servizio assicurato.
► Eventi materiali
2.11. Danni materiali gravi causati da:
•
furto con Effrazione,
•
incendio,
•
inondazione,
•
evento climatico, meteorologico o naturale, fatti salvi i casi d’esclusione di cui all’articolo 4.9 e
4.10,
subiti direttamente dai seguenti beni immobiliari:
•
•
l’abitazione o la residenza secondaria dell’Assicurato,
gli uffici o la sede di lavoro se l’Assicurato è un artigiano un commerciante, un dirigente
d’impresa o un professionista,
che rendano indispensabile, durante i giorni di svolgimento della Locazione, la sua presenza nel
luogo in cui si sono verificati, per ragioni di sicurezza o per occuparsi delle pratiche amministrative
del bene immobiliare danneggiato.
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2.12. Guasto del mezzo di trasporto utilizzato dall’Assicurato che richiede l’intervento di un
meccanico nelle 48 ore precedenti la Partenza, qualora tale mezzo non possa essere utilizzato per
recarsi nel luogo di soggiorno finale.
2.13. Incidente o guasto meccanico del mezzo di trasporto utilizzato dall’Assicurato per recarsi nel
luogo di partenza che comporti un ritardo superiore a due (2) ore rispetto all’ora prevista di arrivo
e causi la perdita del mezzo di trasporto prenotato per la Partenza, a condizione che l’Assicurato
abbia adottato ogni utile precauzione per arrivare nel luogo di partenza almeno 30 minuti:
•
•
ava prima dell’ora finale di registrazione se si tratta di un volo,
prima dell’ora di partenza indicata sul titolo di trasporto ferroviario o marittimo.
► Altri eventi
2.14. Furto dei documenti d’identità dell’Assicurato (passaporto o carta d’identità) nelle 48 ore che
precedono la Partenza, richiesti dalla dogana per il passaggio della o delle frontiere attraversate per
recarsi nel luogo della Locazione, a condizione che la relativa denuncia sia stata depositata prima del
giorno di Partenza.
Dall’indennizzo viene dedotta la Franchigia specifica riportata nella Tabella degli indennizzi e
franchigie. La Franchigia si applica anche alle persone che hanno prenotato la Locazione
contemporaneamente all’Assicurato che ha comunicato l’annullamento.
2.15. Convocazione dell’Assicurato per un trapianto di organi durante il periodo della Locazione.
2.16. Convocazione dell’Assicurato, tassativa, imprevedibile e non procrastinabile, come testimone
o giurato in un processo.
2.17. Annullamento da parte di una o più persone che avevano prenotato la Locazione assieme
all’Assicurato nello stesso modulo di prenotazione e che hanno sottoscritto la polizza
annullamento, se tale rinuncia ha come conseguenza di costringere l’Assicurato ad effettuare
il soggiorno da solo.
Tuttavia per le persone che fanno parte dello stesso nucleo famigliare, la prestazione
annullamento viaggio è automaticamente estesa a tutte le persone che hanno stipulato la
polizza “Annullamento”.
IMPORTANTE
In caso di locazione, la copertura assicurativa è valida a condizione che il bene affittato venga
lasciato libero dall’Assicurato.
Tutti i servizi turistici coperti dalla polizza, compresi quelli complementari o successivi,
costituiscono una sola e unica Locazione, per cui si tiene conto di un’unica data di Partenza che è
quella indicata da Yelloh! Village come data d’inizio della fruizione dei servizi.
3.
INDENNIZZO
L’Assicuratore rimborsa, in base ai massimali indicati nella tabella degli indennizzi con relative franchigie, le
penali d’annullamento addebitate da Yelloh! Village.
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Le penali d’annullamento addebitate sono rimborsate in base ai massimali per persona e per sinistro indicati
nella tabella degli indennizzi con relative franchigie.
L’indennizzo versato dall’Assicuratore non può comunque eccedere le penali addebitate
all’Assicurato da Yelloh ! Village, il giorno in cui viene informato dell’annullamento a causa del
sinistro coperto dalla polizza.
Le Spese amministrative sono interamente rimborsate se fanno parte dell’importo assicurato dichiarato
all’atto della sottoscrizione del polizza.
Non sono rimborsate le spese accessorie, quelle per ottenere i visti e le altre spese che non
rientrano nelle spese amministrative che giustificano l’applicazione della penale, nonché il premio
versato per la sottoscrizione della polizza.
Se l’Assicurato annulla la Locazione a causa di un sinistro coperto dalla polizza, l’Assicuratore rimborsa le
spese di supplemento “camera singola” dell’accompagnatore assicurato che ha prenotato la stessa
Locazione, a concorrenza delle penali d’annullamento che gli sarebbero state addebitate se avesse
annullato la prenotazione.
Se l’Assicurato decide di modificare le date della Locazione, invece di annullarla, a causa della
sopravvenienza di uno dei sinistri coperti dalla polizza, l’Assicuratore rimborsa le penali di modifica della
prenotazione, a concorrenza delle penali d’annullamento che gli sarebbero state addebitate se avesse
annullato la prenotazione.
Dall’indennizzo versato viene defalcata la Franchigia per assicurato (o per pratica relativamente alle
locazioni o alle crociere marittime) indicata nella tabella degli indennizzi con relative franchigie.
4.
ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni comuni a tutte le prestazioni, gli altri casi non assicurati sono i seguenti:
4.1.
le Malattie o gli Infortuni già diagnosticati o curati e le eventuali ricadute, i peggioramenti della
malattia e i ricoveri ospedalieri intervenuti tra la data della prenotazione della Locazione e la
sottoscrizione della presente polizza;
4.2.
le patologie non definitivamente guarite, diagnosticate o curate nei 30 giorni precedenti la
prenotazione della Locazione;
4.3.
gli Infortuni che richiedono un intervento chirurgico, una rieducazione, esami complementari o
la modifica delle cure nei 30 giorni precedenti la prenotazione della Locazione;
4.4.
le affezioni del timpano, le affezioni gastriche e/o intestinali, le affezioni della colonna
vertebrale, in assenza di Controlli del decorso da parte di Medico nei quindici (15) giorni
successivi alla prima visita medica che ha motivato l’Annullamento;
4.5.
la gravidanza e/o le sue complicanze oltre la 28° settimana, l’interruzione volontaria di
gravidanza, comunque intervenuta, il parto, le fecondazioni in vitro;
4.6.
le controindicazioni sanitarie all’effettuazione del Viaggio non consecutive a una Malattia,
compresa la gravidanza o a un Infortunio, come indicato dall’articolo 2.1;
4.7.
la mancata vaccinazione o la non assunzione della cura preventiva obbligatoria per il paese di
destinazione previsto dalla Locazione;
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4.8.
il rifiuto del datore di lavoro di concedere le ferie;
4.9.
le epidemie, le conseguenze della situazione sanitaria locale, l’inquinamento naturale o
provocato dall’uomo;
4.10. le Catastrofi naturali verificatesi all’Estero, aventi come causa determinante l’intensificazione
anormale di un agente atmosferico e quelle oggetto della procedura prevista dalla legge n° 82600 del 13 luglio 1982;
4.11. le procedure penali di cui è oggetto l’Assicurato;
4.12. qualsiasi impedimento intervenuto tra la data di prenotazione della Locazione e la data di
sottoscrizione della polizza;
5.
COSA FARE IN CASO DI ANNULLAMENTO
In caso di sinistro che costringa l’Assicurato a rinunciare alla Partenza, questi deve avvisare il più
rapidamente possibile Yelloh! Village.
Quindi l’Assicurato deve denunciare il Sinistro all’Assicuratore entro i cinque giorni lavorativi successivi al
momento in cui ne viene a conoscenza, tranne i casi fortuiti o di forza maggiore:
oppure telefonando dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00, ai
seguenti numeri:
•
01 42 99 03 95 (o 01 42 99 03 97 per gli assicurati che non parlano
francese)
• se l’Assicurato non si trova in Francia:
33 1 42 99 03 95 (o 33 1 42 99 03 97 per gli assicurati che non parlano
francese)
Trascorso tale termine, se l’Assicuratore subisce un danno a causa della denuncia tardiva,
l’Assicurato perde il diritto di ricevere l’indennizzo.
6.
GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE
L’Assicuratore provvede a comunicare all’Assicurato le modalità di presentazione della denuncia di Sinistro,
assieme all’eventuale richiesta, che l’Assicurato è tenuto a soddisfare, di documenti e informazioni che
confermino la causa dell’annullamento e permettano di stabilire l’indennizzo.
Qualora la causa dell’annullamento sia di natura sanitaria, l’Assicurato, a sua discrezione, può comunicare le
informazioni relative alla diagnosi, a mezzo posta riservata, all’attenzione del Medico fiduciario
dell’Assicuratore.
SINISTRI
IN OGNI CASO
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GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE
-
la conferma della prenotazione dei servizi assicurati,
la fattura delle penali d’annullamento dei servizi assicurati,
all’occorrenza, il documento ufficiale che indica il legame di
parentela con la persona all’origine dell’Annullamento (copia
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-
In caso di Malattia, compresa la
gravidanza o gli Infortuni:
In caso di controindicazione
sanitaria alla vaccinazione o alla
cura preventiva:
In caso di convocazione
nell’ambito di una
procedura d’adozione
In caso di decesso:
-
del libretto di famiglia, certificato di convivenza, ecc.),
le coordinate bancarie del conto d’appoggio,
successivamente all’istruzione della pratica, ogni altro
giustificativo supplementare richiesto da Mondial
Assistance.
all’occorrenza, le ricette dei medicinali o delle cure prescritte
dal medico,
l’eventuale resoconto degli esami,
l’eventuale copia del certificato di mutua,
l’eventuale certificato di degenza ospedaliera,
dopo istruzione della pratica e a richiesta dell’Assicuratore: il
giustificativo di rimborso dei ticket del servizio sanitario
nazionale presso cui è iscritto l’Assicurato.
-
il certificato medico che conferma la controindicazione alla
vaccinazione o alla cura preventiva,
-
ogni attestato sanitario che prova l’incompatibilità sanitaria
della vaccinazione o della cura preventiva.
-
copia della convocazione ufficiale.
-
copia del certificato di morte,
all’occorrenza, le coordinate del notaio che si occupa della
successione dell’Assicurato deceduto.
-
copia della convocazione all’esame di recupero,
In caso di esame di recupero:
-
copia del rinvio o dei voti che determinano il rinvio
all’esame di recupero.
In caso di licenziamento
economico:
-
copia della convocazione al colloquio di licenziamento,
copia della lettera di licenziamento per motivi economici.
-
il giustificativo recente di iscrizione alla disoccupazione o
all’Ufficio di collocamento,
copia della lettera d’assunzione o del contratto di lavoro.
il giustificativo recente di iscrizione alla disoccupazione o
all’Ufficio di collocamento,
copia della contratto di stage remunerato.
In caso di assunzione:
In caso di ottenimento di uno
stage remunerato:
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-
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SINISTRI
GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE (segue)
In caso di annullamento o
modifica delle ferie decisa dal
datore di lavoro:
-
copia della concessione delle ferie,
copia della busta paga che riporta il riepilogo dei giorni di
ferie nel mese in cui è stato annullato il viaggio.
In caso di trasferimento in altra
sede di lavoro:
-
copia dell’appendice al contratto di lavoro, menzionante la
data e il luogo di trasferimento.
-
la ricevuta della denuncia del sinistro fatta pervenire
all’assicurazione multirischio abitazione,
in caso di furto, la copia della denuncia alla polizia.
In caso di Danni materiali gravi:
In caso di danni gravi al veicolo:
-
la ricevuta della denuncia di sinistro presso la compagnia
che ha emesso la polizza RCA,
o la copia della fattura di riparazione e/o traino del veicolo.
In caso d’Incidente o guasto
meccanico del mezzo di
trasporto utilizzato per recarsi
nel luogo di Partenza del
Viaggio:
Trasporti pubblici:
biglietto del mezzo di trasporto pubblico con l’ora di
Partenza,
copia dell’attestazione rilasciata dal vettore indicante la
data e l’ora dell’incidente, nonché la durata del ritardo o
dell’immobilizzo.
Mezzo di trasporto privato:
copia della fattura di riparazione o del soccorso stradale
eventualmente, la ricevuta della dichiarazione di sinistro
presentata alla compagnia che ha emesso la polizza RCA.
In caso di furto dei documenti
d’identità:
-
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copia della denuncia circostanziata alla polizia
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INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO
DEFINIZIONE SPECIFICA RELATIVA A QUESTA PRESTAZIONE:
INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO: fine anticipata della fruizione dei servizi assicurati a causa di un
sinistro coperto dalla polizza.
Le definizioni dei termini comuni a tutte le prestazioni figurano nel capitolo Definizioni Comuni, all’inizio del
contratto.
1.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L’Assicuratore garantisce il versamento di un indennizzo, a concorrenza dei massimali indicati nella tabella
riassuntiva degli indennizzi e delle franchigie, qualora l’Assicurato sia costretto a interrompere
anticipatamente il soggiorno per una delle ragioni seguenti:
•
rientro sanitario dell’Assicurato, organizzato da una società d’assistenza;
•
ricovero in ospedale dell’Assicurato, sul posto, la cui necessità sia stata confermata da una società
d’assistenza;
•
rientro anticipato dell’Assicurato organizzato da una società d’assistenza nei seguenti casi:
- per assistere al funerale del coniuge, del convivente o del partner di un’unione civile, di ascendenti
o discendenti diretti dell’Assicurato e del coniuge, del convivente o del partner di un’unione civile,
di fratelli, sorelle, cognati, cognate, generi, nuore, patrigni, matrigne, tutori legali e persone sotto la
tutela dell’Assicurato, che non partecipano al Viaggio e risiedono in Europa;
- sopravvenienza di danni materiali causati da un furto con Effrazione, da un incendio, da
inondazioni o da un evento naturale, che rendano indispensabile, la presenza dell’Assicurato nel
luogo in cui si sono verificati, per ragioni di sicurezza o per occuparsi delle pratiche amministrative, e
riguardanti:
-
2.
l’abitazione o la residenza secondaria dell’Assicurato,
gli uffici o la sede di lavoro se l’Assicurato è un artigiano un commerciante, un dirigente
d’impresa o un professionista.
INDENNIZZO
L’indennizzo è calcolato con decorrenza dal giorno successivo a quello di sopravvenienza dei sinistri previsti
dall’articolo 1. «Oggetto della prestazione» (rientro sanitario, ricovero ospedaliero sul posto, rientro
anticipato).
L’indennizzo versato è proporzionale al numero di giorni di Locazione non effettuati e al numero di persone
assicurate che non completano il soggiorno.
Dall’indennizzo saranno defalcate le spese di apertura della pratica, quelle accessorie, il premio assicurativo
e i rimborsi o compensazioni versati da Yelloh! Village.
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L’indennizzo versato non può eccedere i massimali per Assicurato e per Sinistro indicati nella tabella
riassuntiva degli indennizzi e delle franchigie.
L’indennizzo viene calcolato sulla base del costo della locazione assicurata, a concorrenza dei massimali
per assicurato e per sinistro indicati nella tabella riassuntiva degli indennizzi e delle franchigie, a condizione
che la Locazione sia stata lasciata libera da ogni occupante.
L’Assicuratore paga anche le spese di pulizia di fine soggiorno, previste o meno dal contratto di locazione, a
concorrenza dei massimali per assicurato e per sinistro indicati nella tabella riassuntiva degli indennizzi e
delle franchigie, a condizione che la Locazione sia stata lasciata libera da ogni occupante.
IMPORTANTE
Quando il soggiorno è stato interrotto a causa del ricovero ospedaliero sul posto dell’Assicurato, gli
accompagnatori assicurati che continuano a occupare la Locazione saranno rimborsati con decorrenza dal
giorno successivo a quello di rientro effettivo.
3.
ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni comuni a tutte le prestazioni, gli altri casi non assicurati sono i seguenti:
3.1.
qualsiasi evento non contemplato nel capitolo 1. «Oggetto della prestazione»;
3.2.
le epidemie, le conseguenze della situazione sanitaria locale, l’inquinamento naturale o
causato dall’uomo, gli eventi meteorologici o climatici;
3.3.
le Catastrofi naturali verificatesi all’Estero, aventi come causa determinante l’intensificazione
anormale di un agente atmosferico e quelle oggetto della procedura prevista dalla legge n° 82600 del 13 luglio 1982.
4.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
4.1.
Prima di organizzare il proprio rientro, l’Assicurato deve rivolgersi a Mondial Assistance per ottenere
l’accordo preventivo all’Interruzione del soggiorno:
telefonando al n° 01 42 99 02 02
o al n° 33 1 42 99 02 02, se l’ Assicurato è fuori dalla Francia
24 ore su 24 e 7 giorni su 7
L’Assicuratore provvede a comunicare all’Assicurato il numero assegnato alla pratica.
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4.2.
In seguito, l’Assicurato deve inoltrare una domanda rimborso dei servizi non utilizzati a causa
dell’interruzione del soggiorno:
via e-mail inviata a: [email protected]
o tramite posta scrivendo all’indirizzo seguente:
Mondial Assistance
Service Relations Clientèle
Tour Gallieni II
36 avenue du Général de Gaulle
93175 Bagnolet cedex
oppure telefonando dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:30
al n° 01 42 99 08 83 o al n° 33 1 42 99 08 83 se l ’Assicurato è fuori dalla
Francia
5.
GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE
Mondial Assistance provvede a comunicare all’Assicurato le modalità di presentazione della denuncia di
Sinistro, assieme all’eventuale richiesta, che l’Assicurato è tenuto a soddisfare, di documenti e informazioni
che confermino la causa dell’annullamento e permettano di stabilire l’indennizzo e in particolare:
SINISTRI
IN OGNI CASO
GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE
-
le fatture di Yelloh! Village relative ai servizi assicurati,
-
le coordinate bancarie del conto d’appoggio,
-
gli originali dei titoli di trasporto del viaggio di ritorno non utilizzati e
utilizzati,
-
il riferimento della pratica comunicato all’Assicurato da Mondial
Assistance dopo aver autorizzato d’interruzione del soggiorno,
o
-
-
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l’attestazione di una società di assistenza che precisa il motivo del suo
intervento,
successivamente all’istruzione della pratica, ogni altro giustificativo
supplementare richiesto da Mondial Assistance.
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DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
1.
LEGGE APPLICABILE, LINGUA E LOCALIZZAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto è disciplinato dal Codice delle assicurazioni, dalle Condizioni Generali e dal Contratto di
fornitura dei servizi assicurati.
Trattandosi di transazioni effettuate tramite Internet, allo spazio virtuale costituito dalle pagine web del sito
www.yellohvillage.fr viene attribuita per convenzione la territorialità francese e le sottoscrizioni effettuate
saranno localizzate in Francia, fatta salva la tutela accordata al consumatore dalle leggi del paese in cui
risiede abitualmente.
Le Condizioni Generali sono redatte in francese.
2.
MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, EFFICACIA E CESSAZIONE DELLA POLIZZA
La polizza va stipulata:
•
per la polizza «Annullamento»: il giorno stesso della prenotazione o nei 2 giorni lavorativi
successivi alla prenotazione;
•
per la polizza «Interruzione del soggiorno»: prima della Partenza, a condizione che l’Assicurato
non abbia già utilizzato un mezzo di trasporto per recarsi nel luogo di soggiorno.
La polizza entra in vigore:
•
per la polizza «Annullamento»: alle ore 0:00 del giorno successivo a quello di pagamento del
premio;
•
per la polizza «Interruzione del soggiorno»: alle ore 0:00 del giorno di Partenza indicato nel
Contratto di fornitura dei servizi assicurati, e non prima del pagamento del premio;
e cessa:
•
per la polizza «Annullamento»: con l’inizio dell’erogazione dei servizi assicurati;
•
per la polizza «Interruzione del soggiorno»: alle ore 0:00 del giorno di ritorno indicato Contratto di
fornitura dei servizi assicurati.
La prestazione «Annullamento» non è cumulativa con la prestazione «Interruzione del soggiorno».
3.
POLIZZE AGGIUNTIVE
Se l’Assicurato ha sottoscritto, presso altre compagnie, polizze che offrono le stesse prestazioni della
presente polizza, deve comunicarlo all’Assicuratore, assieme all’indirizzo di tali compagnie e ai massimali
delle polizze aggiuntive, conformemente a quanto previsto dall'articolo L 121-4 del Codice delle
assicurazioni.
L’Assicurato può ottenere l’indennizzo cui ha diritto scegliendo liberamente una delle compagnie presso cui
è assicurato.
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4.
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Ai sensi dell’ordinanza n° 2005-648 del 6 giugno 20 05 relativa alla commercializzazione a distanza di servizi
finanziari, il diritto di ripensamento non si applica alle polizze annullamento viaggio e assicurazione bagagli
(articolo L 112-2-1 del Codice delle assicurazioni).
5.
SURROGAZIONE NEI DIRITTI E AZIONI LEGALI DELL’ASSICURATO
A fronte dell’indennizzo versato e a concorrenza dell’importo della medesimo, l’Assicuratore subentra nei
diritti e azioni legali esercitabili dall’Assicurato nei confronti del responsabile del Sinistro, conformemente
all'articolo L 121-12 del Codice delle assicurazioni.
Se l’Assicuratore è impossibilitato ad adire le vie legali per motivi attribuibili all’Assicurato, può far valere il
diritto d’esenzione parziale o totale dall’obbligo di adempiere nei suoi confronti.
6.
SANZIONI APPLICABILI
SOTTOSCRIZIONE
IN
CASO
DI
FALSE
DICHIARAZIONI
ALL’ATTO
DELLA
•
Ogni reticenza o falsa dichiarazione, omissione o inesattezza da parte dell’Assicurato nella
dichiarazione del rischio provoca la nullità del contratto prevista dall’articolo L113-8 del Codice
delle assicurazioni.
•
L’omissione o la dichiarazione inesatta da parte dell’Assicurato, se la cattiva fede non è
provata, è passibile delle sanzioni previste dall’articolo L113-9 del Codice delle assicurazioni:
7.
-
se viene constatata prima del Sinistro: l’Assicuratore ha il diritto di confermare il contratto
aumentando il premio oppure di risolvere il contratto entro dieci giorni, con notifica a
mezzo raccomandata e rimborso della quota di premio non maturata.
-
se viene constatata dopo il Sinistro: l’Assicuratore ha il diritto di ridurre l’indennizzo
proporzionalmente alla differenza tra il premio effettivamente pagato e quello dovuto se il
rischio fosse stato esattamente e completamente dichiarato.
SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE INTENZIONALE DA PARTE
DELL’ASSICURATO AL MOMENTO DEL SINISTRO
Qualsiasi frode, reticenza o falsa dichiarazione intenzionale da parte dell’Assicurato circa le
circostanze o le conseguenze di un Sinistro, comporta la perdita del diritto di usufruire della
copertura assicurativa o dell’indennizzo previsto per tale Sinistro.
8.
PRESCRIZIONE
L’azione legale esercitabile nell’ambito della polizza assicurativa si prescrive 2 anni dopo la data in cui è
intervenuto l’evento generatore, ai sensi degli articoli L 114-1 del Codice delle assicurazioni.
Conformemente all’articolo L114-2 del Codice delle assicurazioni, Il termine di prescrizione si interrompe:
•
con l’invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’Assicurato da parte dell’Assicuratore
per quanto riguarda l’azione legale relativa al pagamento del premio e all’Assicuratore da parte
dell’Assicurato per quanto riguarda il pagamento dell’indennizzo,
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•
•
9.
con la designazione di un perito a seguito di un Sinistro,
quando si verificano le cause ordinarie d’interruzione della Prescrizione.
INDIRIZZO DOVE INVIARE I GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE IN CASO DI SINISTRO
Per la prestazione Annullamento, i giustificativi devono essere inviati a:
Mondial Assistance
Service Gestion des Sinistres
DT001
54 rue de Londres
75394 Paris Cedex 08
Per la prestazione Interruzione soggiorno, i giustificativi devono essere inviati a:
Mondial Assistance
Service Relations Clientèle
Tour Gallieni II
36 avenue du Général De Gaulle
93175 Bagnolet Cedex
10.
STIMA DEI DANNI
Le cause e le conseguenze del Sinistro sono stimate di comune accordo dalle parti o eventualmente dai
periti designati, con procedura d’arbitrato irrituale, fatti salvi i rispettivi diritti dell’Assicuratore e
dell’Assicurato. Le spese peritali sono equamente suddivise tra le parti.
Se le parti non riescono a mettersi d’accordo sulla nomina dei periti, a tale designazione provvede il
Presidente del Tribunale del luogo di residenza del Sottoscrittore.
La designazione del perito di parte può essere effettuata tramite semplice lettera firmata dalle controparti o
mediante raccomandata.
11.
TERMINI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
A completamento della pratica della denuncia, l’indennizzo viene versato entro 10 giorni dall’accordo
intervenuto tra Assicuratore e Assicurato o dalla sentenza esecutiva.
12.
INOLTRO DEI RECLAMI
In caso di difficoltà, l’Assicurato deve rivolgersi anzi tutto al suo interlocutore abituale per metterlo al corrente
della ragioni d’insoddisfazione e tentare di trovare una soluzione.
Se la risposta fornita da quest’ultimo non lo soddisfa, può inviare un reclamo a:
MONDIAL ASSISTANCE FRANCE SAS
Service Traitement des Réclamations
TSA 20043
75379 Paris cedex 08
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Entro 10 (dieci) giorni lavorativi (con esclusione di domeniche e giorni festivi) dal ricevimento del reclamo
l’Assicuratore fa pervenire all’Assicurato un avviso di ricevimento, tranne se preceduto dalla risposta al
reclamo.
La risposta al reclamo deve comunque pervenire all’Assicurato entro 2 (due) mesi dalla data di ricevimento,
tranne in circostanze particolari che l’Assicuratore provvederà a comunicare.
Se il disaccordo persiste anche dopo la risposta al reclamo dell’Assicuratore e dopo un ultimo tentativo di
conciliazione, l’Assicurato può chiedere l’intervento del mediatore indipendente (ombudsman) le cui
coordinate sono le seguenti:
Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA)
BP 290
75425 Paris cedex 09
Le imprese d’assicurazione aderenti alla FFSA hanno adottato una serie di disposizioni sintetizzate dalle 10
regole della Carta di Mediazione della FFSA che permettono agli assicurati e ai terzi di ricorrere a una
procedura di mediazione per la composizione delle vertenze.
13.
FORO COMPETENTE E DOMICILIAZIONE DELL’ASSICURATORE
AGA International elegge domicilio presso la sua sede secondaria:
Tour Gallieni II
36, avenue du Général de Gaulle
93175 BAGNOLET Cedex
Le eventuali contestazioni rivolte alla società AGA International nell’ambito della presente polizza sono di
competenza esclusiva dei tribunali francesi e ogni notifica dovrà essere inviata al suddetto indirizzo.
14.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi della legge francese n° 78-17 del 6 gennai o 1978 in materia di privacy, detta «Loi Informatique et
Libertés», modificata dalla legge n°2004-801 del 6 agosto 2004, l’Assicurato ha il diritto di consultare i suoi
dati personali che figurano negli archivi dell’Assicuratore e opporsi al loro utilizzo oppure chiederne la
rettifica o la cancellazione. Tale diritto va esercitato rivolgendosi alla sede dell’Assicuratore in Francia.
15.
AUTORITÀ DI VIGILANZA
L’organismo di vigilanza della società AGA International è l’Autorité de Contrôle Prudentiel, 61 rue Taitbout,
75436 Paris Cedex 09.
16.
INFORMAZIONI LEGALI
AGA International
Sede legale: 37 rue Taitbout - 75009 PARIGI
Société anonyme con capitale sociale di € 17.287.285
Iscritta nel registro delle imprese di Parigi al n° 519 490 080
Sede secondaria: Tour Gallieni II - 36 avenue du Général de Gaulle - 93175 BAGNOLET Cedex
Impresa privata disciplinata dal Codice delle assicurazioni.
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Condizioni Generali della polizza