D. Lgs. 28.1.08, n. 25 (attuazione della
Direttiva“procedure” 2005/85/CE)
schede di sintesi
di Antonio Di Muro*
[email protected]
* Le presenti schede costiuiscono espressione
di opinioni meramente personali e non
impegnano in alcun modo l'UNHCR.
1
Le commissioni territoriali (art. 4) …
A) Cambiano nome: da Comm. Terr.li per il
riconoscimento dello status di rifugiato a
Comm. Terr.li per il riconoscimento della
protezione internazionale;
B) aumentano di numero: da 7 a un massimo di
10;
C) vedono normativamente riconosciuta e
rafforzata la propria autonomia rispetto
all’amministrazione dell’Interno.
2
Commissioni territoriali: nuove garanzie di
autonomia –
-
-
-
PRIMA
Le CT sono istituite presso
le Prefetture = sono un
ufficio interno della
Prefettura.
I commissari sono
nominati con decreto del
Ministro dell’Interno.
in caso di ricorso
giurisdizionale contro le
decisioni del CT, la
controparte dello straniero è
il Ministero dell’Interno,
assistito dall’Avvocatura
dello Stato, in quanto
plesso di amm.ne di cui le
CT fanno pienamente parte.
-
-
-
ADESSO
Le CT si avvalgono del
supporto amministrativo e
logistico del Dip. Libertà
civili-immigraz. del Min.
Interno.
I commissari sono
nominati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, (su
proposta del Min. Interno).
In caso di ricorso
giurisdizionale, controparte
dello straniero è solo il PM.
La CT può però intervenire
all’udienza con un suo
rappresentante o depositare
documenti.
3
Commissioni territoriali. La composizione
è in linea di principio invariata, ma …
… con alcune novità.
1) Riferimento al principio dell’equilibrio di
genere”;
2) possibilità di nomina anche di personale a
riposo (da non oltre due anni), oltre che di
funzionari in servizio effettivo;
3) previsione della durata triennale (e
rinnovabile) dell’incarico;
4) previsione di un “gettone di presenza”.
4
Composizione delle commissioni
territoriali. Riepilogo





un funzionario di carriera prefettizia (presidente);
un funzionario della Polizia di Stato;
un rappresentante di un ente territoriale, designato
dalla conferenza Stato/città-autonomie locali
un rappresentante ACNUR-UNHCR
possibilità di integrazione con un funzionario Min.
Esteri, su richiesta in tal senso del presidente
CNDA.
5
Le commissioni territoriali … la regola
decisionale
PRIMA
Quorum costitutivo
presenza di tutti i
componenti = collegio
perfetto (art. 15 DPR
303/2004).
Quorum deliberativo
maggioranza dei voti (art.
15, DPR 303).
In caso di parità
il voto del presidente prevale
(art. 1 quater d. l. 416/1989)
ADESSO
Quorum costitutivo
Presenza della maggioranza
dei componenti (3 membri);
Quorum deliberativo;
voto favorevole (= concorde?)
di almeno 3 componenti.
… quindi, se manca il quarto
membro, si decide solo
all’unanimità …
In caso di parità
il voto del presidente prevale
6
Commissione naz.le per il diritto di asilo
(art. 5) qualche novità …
1)
2)
3)
anche per la CNDA, è detto che <<si
avvale del supporto amministrativo e
logistico>> del Dip. libertà civili e
immigrazione del Min. Interno.
anche per la CNDA, riferimento al principio
di “equilibrio di genere”;
è stata introdotta qualche funzione nuova …
7
Commissione Nazionale diritto di Asilo.
Funzioni mantenute e funzioni nuove
-
-
-
Mantenute
Poteri decisionali per revoca/cessazione;
Indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali;
formazione e aggiornamento dei loro componenti;
Raccolta informazioni statistiche (ora, riferimento a “banca dati”
informatica e formulazione più articolata).
Nuove
Costituzione ed aggiornamento di un centro di documentazione
sui paesi di origine (COI);
trasmissione di informazioni al Presidente del Consiglio Ministri
per l’eventuale adozione di provvedimenti di protezione
temporanea su base collettiva ex art. 20 TUIMM.
8
Commissione Nazionale diritto di asilo.
Riepilogo composizione






Un prefetto (presidente)
un dirigente in servizio della Pres. Cons. Min.
un funzionario di carriera diplomatica
un funzionario di carriera prefettizia c/o Dip. Lib.
Civili e Immigrazione Min. Interno
un dirigente Dip. P. S. Min. Interno
partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante
del Delegato in Italia dell’ACNUR-UNHCR
9
Ruolo dell’ACNUR-UNHCR (art. 25)



Oltre a partecipare (a pieno diritto) alle commissioni
territoriali e (senza diritto di voto) alla CNDA,
l’ACNUR …
È ammessa, tramite suoi rappresentanti, nei centri
di identificazione per richiedenti asilo
Svolge, in relazione ai propri compiti istituzionali,
attività di documentazione e di supporto a favore del
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione e/o
delle Commissioni territoriali e nazionale, su
richiesta del Ministero dell’Interno.
N.B. l’ultima parte della disposizione poco compatibile con
la riconosciuta autonomia delle Commissioni rispetto al
Min. Interno…
10
Le fasi della procedura. Presentazione
introduttiva
prioritario
non
avviamento
a centri
Presentazione
della domanda
accoglienza
in un CARA.
Trattenimento
in CPT
Verifica
“Dublino II”
Esame della
domanda
ordinario
Ricorsi
giurisdizionali
11
Accesso alla procedura. Presentazione
della domanda (art. 6)

Presentazione della domanda può essere fatta:
All’atto dell’ingresso, alla Polizia di Frontiera (che poi invia
lo straniero alla Questura territorialmente competente)
 Presso la Questura competente per il luogo di dimora
NOVITA’
1) La domanda presentata da un genitore si intende estesa ai
suoi figli minori non coniugati presenti in Italia;
2) L’autorità ricevente non può più sindacare l’ammissibilità
della domanda (valutazione ora riservata ex art. 24 alla CT)
ma solo se la competenza a riceverla, in base al luogo di
dimora, è propria o di altra Questura.

Accesso alla procedura. Le attività
introduttive (art. 26)

Ricevuta la domanda, la Questura:



Redige, su modello uniforme CNDA, il verbale delle
dichiarazioni del richiedente, allegando tutta la
documentazione da egli presentata;
fa approvare e sottoscrivere il verbale dal richiedente (ove
occorra, con l’assistenza dell’interprete);
rilascia al richiedente copia del verbale e degli allegati.
Il Questore:
 Avvia la procedura per la verifica della competenza italiana,
ex regolamento “Dublino II”;
 Dispone, nei casi previsti, l’accoglienza del richiedente in
CARA o il suo trattenimento in CPT.
13
Accesso alla procedura. Diritto ad essere
informati (art. 10).
-
L’Ufficio di Polizia che riceve la domanda ha l’OBBLIGO di
INFORMARE il richiedente su:
Procedura da seguire
Diritti e doveri derivanti dal procedimento
Tempi e mezzi a disposizione del richiedente per circostanziare e
documentare la domanda
A tale fine, consegna al richiedente un OPUSCOLO informativo
predisposto dalla COMMISSIONE NAZIONALE.
-
NB: l’opuscolo è solo uno strumento per meglio assicurare il
diritto di informazione. Anche nelle more della realizzazione di
detto opuscolo, il diritto all’informazione deve COMUNQUE
essere pienamente garantito dalle autorità preposte.
14
Accesso alla procedura. Diritto a rimanere
in Italia nelle more della procedura (art. 7).

Il richiedente ha diritto a rimanere in Italia nelle more della
procedura, salvo che …
 debba essere estradato verso altro Stato UE in virtù di mandato
di arresto europeo;
 debba essere consegnato ad una Corte o Tribunale penale
internazionale;
 debba essere avviato verso altro Stato UE, competente per
l’esame della sua domanda di protezione ai sensi del
Regolamento “Dublino II”
NOVITA’
 Spariscono le ipotesi di “non diritto all’ingresso in Italia” di cui
all’art. 1, c. 4 DL 416/89, sebbene alcune di esse siano state
riconfigurate come cause di inammissibilità della domanda o di
esclusione/diniego della protezione internazionale, rimesse alla
valutazione ESCLUSIVA delle Commissione Territoriali.
15
La procedura e la l. 241/90. le disposizioni
applicabili (art. 18)
ai procedimenti relativi alla protezione internazionale
SONO APPLICABILI
i seguenti articoli della l. 241/90 sul procedimento amministrativo:
- tutto il Capo I (principi generali dell’azione amministrativa) tranne
l’art. 2, c. 2 (fissazione dei termini per via regolamentare);
- tutto il Capo II (responsabile del procedimento);
- gli articoli 7 (comunicazione di avvio del procedimento), 8
(contenuti della comunic.) e 10 (diritti dei partecipanti) del
Capo III
- tutto il Capo IV-bis (efficacia, invalidità, revoca, recesso);
- tutto il Capo V (accesso ai documenti).
16
La procedura e la l. 241/90. le disposizioni
applicabili (art. 19)
Ragionando a contrario
NON SONO APPLICABILI
i seguenti articoli della l. 241/90 sul procedimento amministrativo:
- l’art. 9, sull’intervento nel procedimento di soggetti terzi;
- l’art. 10bis, sulla comunicazione preventiva “a garanzia” dei
motivi ostativi all’accoglimento della domanda
- l’art. 11, sugli accordi PA/privati integrativi o sostitutivi del
provvedimento;
-l’intero capo IV (conferenze di servizi, silenzio-assenso ecc.)
17
Diritti del richiedente durante tutta la
procedura (art. 10, 16):




Diritto di contattare l’ACNUR-UNHCR o altra
organizzazione di sua fiducia competente in materia
di asilo (art. 10, c. 3);
Diritto a ricevere tutte le comunicazioni relative alla
procedura nella lingua preferita, o, se non possibile,
in una lingua a scelta del richiedente fra inglese,
francese, spagnolo o arabo (art. 10 c. 4);
Diritto all’assistenza di un interprete della sua lingua,
o di altra lingua a lui comprensibile (art. 10, c. 5)
Diritto di farsi assistere da un avvocato, a proprie
spese, anche durante la fase amministrativa (art. 16,
c. 1).
18
Obblighi del richiedente durante tutta
la procedura (art. 11)

Il richiedente ha l’obbligo di:



COOPERARE con le autorità, fornendo tutti gli
elementi e le informazioni utili di cui dispone;
AGEVOLARE gli accertamenti previsti dalle
norme di pubblica sicurezza;
INFORMARE l’autorità competente in ordine ad
ogni mutamento di residenza o domicilio.

N.b.: in caso di inottemperanza a questo obbligo gli atti
della procedura, salvo eventuali eccezioni per specifiche
categorie di atti (convocazione per il colloquio
personale?), si intendono validamente comunicati
presso l’ultimo domicilio conosciuto.
19
Accoglienza/trattenimento. Regola
generale


Il richiedente non puo’ essere trattenuto al
solo fine di esaminare la sua domanda di
protezione internazionale
Può però essere
ACCOLTO in un C.A.R.A. - Centro di Accoglienza
per richiedenti asilo, o
- TRATTENUTO in un C.P.T. - Centro di
Permanenza Temporanea (CPT)
nei casi espressamente previsti dalla legge
-
20
Accoglienza in CARA (art. 20). Principi
generali



1) i Centri di Identificazione (CDI) sono soppressi e
sostituiti da Centri Accoglienza per richiedenti asilo
(CARA).
2) La condizione di chi è avviato a tali centri non è
più definita TRATTENIMENTO, ma OSPITALITA’,
ACCOGLIENZA o RESIDENZA.
3) la RESIDENZA nel centro non riduce le garanzie
procedurali, né incide sulla SFERA PRIVATA del
richiedente, fatta salve le regole di convivenza da
stabilirsi nel regolamento attuativo. Va comunque
garantita a TUTTI gli OSPITI la facoltà di USCITA
nelle ore urne.

... Continua
21
Accoglienza in CARA (art. 20). Principi
generali (segue)
4) possibilità di istanza al PREFETTO per un allontanamento
temporaneo, per ragioni personali o attinenti alla procedura;
5) l’allontanamento ingiustificato non equivale più a rinuncia alla
domanda (art. 1 ter DL 416/89), ma comporta la possibilità di
decisione senza audizione (art. 22, c. 2 D lgs. 25/08);
6) l’accoglienza (non volontaria) in CARA non può durare oltre 20
giorni (per verifica su identità/ nazionalità) o oltre 35 giorni (negli altri
casi). Alla scadenza, se la procedura non si è esaurita, al
richiedente va rilasciato un pds valido per 3 mesi, rinnovabile fino
alla decisione sulla sua domanda (art. 22, c. 3 D Lgs 25/98). Il
richiedente ha comunque accesso, su propria richiesta, alle misure
di accoglienza (volontaria) di cui all’art. 6, d. lgs. 140/2005.
22
Accoglienza in CARA /le ipotesi





Il richiedente è ospitato in un CARA se:
A) è necessario verificare la sua nazionalità/identità, è privo di
documenti o ha presentato documenti falsi (cfr. art. 1 bis, c. 1, lett. a)
DL 416/89);
B) ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per
ingresso irregolare, alla frontiera o subito dopo (cfr. art. 1 bis, c. 2
lett. a) DL 416/89);
C) ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in
condizioni di soggiorno irregolare (cfr. art. 1 bis, c. 2 lett. a) DL
416/89);
D) ha presentato la domanda dopo aver già ricevuto un
provvedimento di respingimento o di espulsione amministrativa ex
art. 13, lett. a) o b) TUIMM (cfr. art. 1 bis, c. 2, lett. b) DL 416/89).
DOMANDA …
COSA E’ CAMBIATO RISPETTO ALLE VECCHIE IPOTESI DI
TRATTENIMENTO IN CDA?

23
Accoglienza in CARA/le ipotesi
(continua)

RISPOSTA 1:
Sparisce la differenza fra avviamento
facoltativo e avviamento obbligatorio
prima, il Questore in alcuni casi POTEVA (art. 1
bis, c. 1, lett. a, b e c DL 416) e in altri DOVEVA
(art. 1 bis, c.1, lett a DL 416/89) disporre il
trattenimento in CDI. Ora i casi di ACCOGLIENZA
in CARA sono tutti OBBLIGATORI.
24
Accoglienza in CARA/le ipotesi
(continua)

RISPOSTA 2:
Alcuni casi già di trattenimento (facoltativo) in CDI
non sono più considerati idonei a giustificare
l’accoglienza in CARA:
- esigenza di verificare gli elementi su cui si basa la
domanda di protezione, se non immediatamente
disponibili (art. 1bis, c. 1, lett. b DL 416/89);
- pendenza di un procedimento concernente
l’accertamento del diritto di essere ammessi nel
territorio dello Stato per la presentazione della
domanda (art. 1 bis, c 1, lett c) DL 416/89).
*RINVIO ALLA SCHEDA 13*
25
Accoglienza in CARA/le ipotesi
(continua)

RISPOSTA 3:
Alcuni casi già di trattenimento (obbligatorio) in CPT sono
ora diventati ipotesi di ACCOGLIENZA in CARA:
- straniero già destinatario di provvedimento di espulsione o
respingimento (art. 1 bis, c. 2 lett. b. 416/89).
ATTENZIONE!
1) se il trattenimento in CPT è già in corso al momento della
presentazione della domanda, esso deve convertirsi in
accoglienza in CARA (art. 20, c. 2 lett. d) D. lgs. 25/08)
2) anche oggi permangono alcuni limitati casi in cui il
richiedente la protezione internazionale già attinto da
espulsione va trattenuto in CPT.
26
TRATTENIMENTO IN CPT (art. 21)

È disposto il trattenimento in CPT se il richiedente:



A) Si trova nelle condizioni di cui all’art. 1, par. F della
Convenzione di Ginevra (cause di esclusione dallo status
di rifugiato per immeritevolezza);
B) è stato condannato in Italia per alcuni particolari reati
(reati che, in caso di flagranza, comporterebbero l’arresto
obbligatorio; reati contro la libertà sessuale o in materia di
stupefacenti, favoreggiamento della prostituzione,
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina,
reclutamento di minori per attività illecite);
C) è destinatario di provvedimenti di espulsione diversi da
quelli di cui all’art. 13, c. 2, lett. a) e b) TUIMM;
27
Espulsioni e richiedenti prot. internaz.
fra CARA E CPT
CARA
-
-
Espulsione amministrativa per
elusione intenzionale, consumata o tentata, dei controlli di
frontiera (art. 13, c. 2, lett. a)
TUIMM);
-
espulsione amministrativa per
soggiorno irregolare (art. 13, c.
2, lett. b) TUIMM).
-
-
CPT
espulsione amministrativa per
pericolosità sociale (art. 13, c.
2, lett. c) TUIMM);
espulsione impartita dal
Ministro dell’Interno, per motivi
di ordine pubblico o sicurezza
dello Stato (art. 13, c. 1
TUIMM);
espulsione giurisdizionale a
titolo di misura di sicurezza
ovvero di sanzione sostitutiva
o alternativa alla detenzione
(art. 15 e 16 TUIMM);
espulsione “antiterrorismo”
(art. 3, DL 144/2005).
28
Accoglienze e Trattenimenti/ La durata
massima
CARA (dopo d. lgs 25/08)
più di 20 gg, se l’accoglienza
è disposta per accertamenti su
identità/nazionalità,
-- non più di 35 gg negli altri casi
-Non
CDI (prima della riforma)
-Non
più di 35 giorni, durata
massima della procedura
semplificata (2+15+3+5+10)
-art.
1, bis, c. 5 + 1ter dl 416/89
CPT(dopo d. lgs. 25/08)
--
secondo le regole comuni (art.
14 TUIMM), 30 + (eventuali) 30;
-- se il trattenimento è già in corso,
è chiesta la proroga di altri 30.
CPT(prima della riforma)
-Non
più di 35 giorni, durata
massima della procedura
semplificata (2+15+3+5+10)
-art. 1, bis, c. 5 + 1ter dl 416/89
29
Esame della domanda – criteri generali
(art. 8)

1) le domande di prot. int.le non possono essere
respinte né escluse dall’esame per il solo fatto di
non essere state presentate tempestivamente



ATTENZIONE, i tempi di presentazione della domanda
possono incidere sul giudizio di credibilità del richiedente
(art. 3, c. 5, lett. d D. lgs. 251/07).
2) La decisione su ogni singola domanda va
assunta in modo INDIVIDUALE, OBIETTIVO ed
IMPARZIALE sulla base di un congruo esame.
3) Ciascuna domanda è esaminata alla luce di
informazioni PRECISE e AGGIORNATE sul paese
di origine, e ove rilevanti su quelli di transito.
N.B.: primo riconoscimento formale importanza COI.
30
Esame della domanda (art. 8, c.3) - Verso
un sistema italiano COI?

Le informazioni COI da utilizzarsi nell’esame della
domanda sono elaborate dalla CNDA, sulla base
dei dati:



forniti dall’ACNUR-UNHCR;
forniti dal Ministero degli affari esteri;
comunque acquisite dalla CNDA.
- Tali informazioni devono essere:
- costantemente aggiornate;
- messe a disposizione di tutte le Commissioni territoriali;
- messe a disposizione degli organi giurisdizionali, per la
decisione sulle impugnazioni.
31
L’esame della domanda. Il colloquio
personale (art. 12, 22)

PRINCIPIO GENERALE: TUTTI i richiedenti hanno diritto ad un colloquio
personale con la Commissione Territoriale decidente (art. 12, c. 1).

ECCEZIONI:
 esistenza di sufficienti motivi per il riconoscimento dello status di rifugiato
(art. 12, c. 2);
 incapacità/impossibilità di sottoposizione del richiedente a colloquio,
certificata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato
SSN (art. 12, c. 2);
 mancata presentazione del richiedente regolarmente convocato, senza
formulazione di richiesta di rinvio (art. 12, 4);
 allontanamento ingiustificato dello straniero dal CARA o (a fortiori) dal
CPT (art. 22, c. 2);
 impossibilità di convocazione dello straniero non ospitato nei centri,
risultante da due tentativi infruttuosi successivi, il secondo dei quali
successivo al venir meno della circostanza che aveva reso infruttuoso il
primo tentativo (art. 12 c. 5).
32
Colloquio personale: le garanzie
(art. 12, 13)




1) il colloquio si svolge in seduta non pubblica;
2) l’audizione può essere rinviata, in caso di
impedimento transitorio dipendente da motivi di salute
o qualora l’interessato chieda ed ottenga rinvio per altri
gravi motivi;
3) su richiesta motivata dell’interessato, il colloquio
può essere espletato anche da un solo commissario,
ove possibile dello stesso sesso del richiedente;
4) la presenza dei familiari è esclusa, a meno che la
commissione la ritenga utile ai fini di un esame
adeguato;
 … continua
33
Colloquio personale – le garanzie
(art. 12, 13, 14) - segue




5) se il richiedente è assistito da un avvocato, questi può
assistere al colloquio;
6) se il richiedente appartiene ad una categoria di persone con
esigenze particolari (minori, disabili, anziani, donne incinte,
genitori singoli di figli minori, persone sottoposte a tortura, stupri
o altre violenze psicofisiche o sessuali) può farsi assistere da
personale di sostegno;
7) va formato, fatto sottoscrivere e consegnato in copia al
richiedente un verbale contenente tutte le informazioni (cioè,
dichiarazioni e documenti) rilevanti fornite dal medesimo durante
l’audizione. L’eventuale rifiuto di sottoscrivere il verbale, e le sue
giustificazioni, vanno riportate nel verbale stesso;
8) è garantita la riservatezza delle dichiarazioni, e dell’identità
del richiedente.
34
Dichiarazioni ulteririori/elementi nuovi
(art. 31)

Il richiedente può inviare alla Commissione
memorie/documenti IN OGNI FASE DEL
PROCEDIMENTO = anche dopo l’audizione
e fino alla decisione.

Eventuali nuove domande di protezione
formulate prima della decisione sono
esaminate nell’ambito della domanda
precedente.
35
Esame ordinario e esame prioritario.
Considerazioni generali




Esame ORDINARIO ed esame PRIORITARIO non sono
procedure differenti. La vecchia differenza fra procedura
ordinaria e procedura semplificata E’ ABOLITA.
L’unica differenza fra le due forme di esame ATTIENE ai
TEMPI (comunque ordinatori) per l’audizione e la decisione
(con alcuni riflessi sulla verifica di competenza italiana...);
Può distinguersi un esame “PRIORITARIO NORMALE”
(senza termini precisi) ed un esame “SUPER-PRIORITARIO”
(con termini precisi);
Assieme alla procedura semplificata, sparisce anche
l’istituto del RIESAME (ferma la possibilità di annullamento
in autotutela …).
36
Esame ordinario, prioritario “normale” e
“super-prioritario”. I tempi (ordinatori)
ESAME ORDINARIO (art. 27)
1)
Trasmissione della
domanda: nessun termine
specifico;
2)
audizione: 30 giorni dalla
ricezione degli atti;
3)
decisione: 3 giorni feriali
successivi.
N.B. in caso di ritardo per
sopravvenuta esigenza di
acquisire elementi nuovi,
la CT ne informa il
richiedente e la questura
competente.
ESAME PRIORITARIO
“NORMALE”
Nessun termine preciso.
----------------------------------“SUPER-PRIORITARIO”
(art. 28, c. 2)
1)
Trasmissione della
domanda: contestuale al
provv. di trattenimento;
2)
audizione: 7 giorni dalla
ricezione degli atti;
3)
decisione: 2 giorni (anche
festivi) successivi.
37
Esame prioritario normale e superprioritario. Le ipotesi (art. 28)
•
•
•
PRIORITARIO NORMALE
Domanda palesemente
fondata (n.b. può essere
omessa anche l’audizione);
categorie “vulnerabili” (minori,
disabili, anziani, donne
incinte, genitori singoli di figli
minori, persone sottoposte a
tortura, stupri o altre violenze
psicofisiche o sessuali);
richiedente in accoglienza
CARA, tranne quando sia
stata disposta solo per
verifica identità/nazionalità.
SUPER-PRIORITARIO
Richiedente trattenuto in CPT
38
Esame prioritario e super-prioritario. Conseguenze
su verifica “Dublino II” (art. 28, c.3)
In caso di esame:


prioritario, per accoglienza in CARA;
super-prioritario, per trattenimento in CPT
lo Stato italiano “PUO’” (non “deve”)
dichiararsi competente all’esame della
domanda in deroga alle normali regole di
competenza del Regolamento “Dublino II”.
39
La decisione (art. 32, 29, 30 e 23).
La Commissione Territoriale può:
 1) riconoscere lo status di rifugiato;
 2) negare lo status di rifugiato e riconoscere la
protezione sussidiaria;
 3) rigettare la domanda e rimettere gli atti al
Questore per l’eventuale concessione di protezione
umanitaria ex art. 5, c. 6 TUIMM;
 4) rigettare la domanda;
OPPURE
 5) dichiarare la domanda inammissibile;
 6) dichiarare l’estinzione del procedimento.
40
Le definizioni “in rito”. Le ipotesi (art. 29,
30 e 23)
INAMMISSIBILITA’
- 29, lett. a) - richiedente
già riconosciuto rifugiato
da Stato aderente a
Conv. Ginevra, e
concretamente in grado
di avvalersi della relativa
protezione;
- 29, lett. b) - reiterazione
di domanda identica ad
altra già decisa, senza
indicazione di elementi
nuovi
ESTINZIONE
- art. 23 - ritiro della
domanda, da parte del
richiedente, formalizzato
per iscritto prima
dell’audizione;
- art. 30 - accertamento, da
parte dell’Unità Dublino c/o
Min. Interno, della
competenza di altro Stato
UE
41
Le decisioni in merito. Il concetto di paese
di origine sicuro – SCO - (art. 32, c. 2)

Concetto introdotto in attuazione dell’art. 30 Direttiva
2005/85/CE, ritenuta in parte qua non derogabile;

presuppone la istituzione, a livello comunitario o nazionale, di
liste di paesi sicuri, attualmente inesistenti.

Anche di fronte ad un paese “in lista”, il richiedente può
sempre addurre gravi motivi per ritenere quel paese non
sicuro nelle sue specifiche circostanze.
 Fra tali gravi motivi possono comprendersi ad esempio
 gravi discriminazioni;
 repressione di comportamenti, riferibili al richiedente,
penalmente irrilevanti per l’Italia.
42
Altri istituti direttiva 2005/85/CE.

Concetto di Paese terzo Sicuro (STC)
(paese in cui il richiedente può/avrebbe potuto
rivolgere le sue richieste di protezione)


NON RECEPITO
Concetto di Paese di Primo Asilo (FCA)
(paese in cui il richiedente è già stato riconosciuto rifugiato o
gode di protezione equivalente)
 PARZIALMENTE RECEPITO.
determina l’INAMMISSIBILITA’ della domanda alle
condizioni e nei limiti dell’art. 29, lett. a).
* RINVIO A SCHEDA 41 *
43
La decisione. Le garanzie fondamentali
(art. 9).

Le decisioni devono essere:


assunte e comunicate per iscritto;
se (in tutto o in parte) negative, corredate da
MOTIVAZIONE in FATTO e in DIRITTO e da
indicazione dei MEZZI DI IMPUGNAZIONE
ammissibili
44
I rimedi giurisdizionali. Giurisdizione e
competenza (art. 35)

Giurisdizione = giudice ordinario
Competenza = Tribunale ordinario, in composizione monocratica, del capoluogo di distretto di
C.A. in cui ha sede la Comm.ne Terr.le decidente, o
(in caso di richiedente in trattenimento) in cui ha
sede il CPT in cui il richiedente è trattenuto

La querelle sulla competenza accentrata/decentrata
è quindi risolta in favore della “territorializzazione
moderata” (capoluogo del distretto).
45
I rimedi giurisdizionali. I termini (art. 35)

Termini di impugnazione:


Termine ordinario = Entro i 30 giorni successivi alla
comunicazione del provvedimento;
Termine accelerato per gli esaminati “superprioritari”
(=trattenuti nei CPT): entro i 15 gg. Successivi alla
comunicazione del provvedimento.
NB: in caso di ritardo, attenzione alla validità della
comunicazione ed alla idoneità della traduzione.
Comunicazioni non idonee potrebbero giustificare la
rimessione in termini …
46
I rimedi giurisdizionali. Il rito (art. 35)
- La domanda è introdotta con RICORSO:
- E’ obbligatorio il patrocinio di un avvocato, presso il
quale il ricorrente deve eleggere domicilio per tutte
le comunicazioni;
- controparte del ricorrente non è né il Min. Interno,
né la CT, ma il Pubblico Ministero. La CT può però
presenziare all’udienza, con proprio rappresentante,
e far pervenire documenti – (amica curiae?)
47
I rimedi giurisdizionali. Il rito (art. 35)







PRINCIPIO GENERALE = si segue il procedimento per CAMERA DI
CONSIGLIO;
Regole specifiche:
entro 5 giorni dal deposito del ricorso, Il Giudice fissa l’udienza con
proprio decreto in calce al ricorso.
Ricorso e decreto sono NOTIFICATI all’interessato e COMUNICATI
a PM ed alla Commissione Territoriale.
Il Tribunale sentite le parti e assunti TUTTI i mezzi di prova
necessari decide con SENTENZA entro 3 MESI.
La sentenza è NOTIFICATA al ricorrente e COMUNICATA a PM e
Commissione interessata.
A domanda del ricorrente o del PM (non della Commissione), entro
10 gg. dalla comunicazione/notificazione, è proponibile RECLAMO
alla Corte di Appello, la quale procede a sua volta con rito camerale.
La sentenza di reclamo è ulteriormente ricorribile per CASSAZIONE
entro 30 giorni dalla sua NOTIFICAZIONE.
48
Ricorso ed effetto sospensivo. La regola
(art. 35).

Regola generale: il ricorso contro le
decisioni della Comm. Terr. SOSPENDE
l’efficacia del provvedimento impugnato.
Al ricorrente è rilasciato, nelle more, PDS per
“richiesta asilo” (abilitante al lavoro ed alla
fruizione di accoglienza).
49
Ricorso ed effetto sospensivo. L’eccezione
(art. 35).

Eccezione. Non hanno effetto sospensivo automatico i ricorsi
contro:
 provvedimenti che dichiarano l’inammissibilità della domanda;
 provvedimenti di rigetto della domanda di richiedente
ingiustificatamente allontanatosi dal centro;
 provvedimenti di rigetto della domanda di richiedente già attinto
da decreto di espulsione/respingimento e per tale motivo accolto
in CARA o trattenuto in CPT.
Anche in questi casi, può essere chiesta (contestualmente al
ricorso) una sospensiva, sulla quale il Tribunale provvede nei 5
giorni. Nel frattempo, il ricorrente, se accolto in CARA o trattenuto
in CPT, resta nel centro in cui si trova.
NB: il reclamo in appello non ha mai effetto sospensivo automatico,
ma una sospensiva può comunque essere concessa.
50
I minori non accompagnati (art. 26, 19)

L’autorità che riceve la domanda:



Se sussistono dubbi sull’età



sospende il procedimento e dà immediata comunicazione
al TM ed al Giudice Tutelare, per la nomina di un tutore, ed
informa il Comitato Minori stranieri;
Informa immediatamente lo SPRAR (sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati) per l’inserimento del minore
in strutture di accoglienza idonee (NO CARA o CPT!!!)
Il minore può, con il proprio consenso o quello del suo leg.
rapp.te, essere sottoposto ad accertamenti non invasivi.
In caso di dubbio, va comunque considerato minorenne.
I colloqui dei minori non accompagnati …

devono sempre avvenire alla presenza del tutore.
51
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