IL CODICE DEI BENI CULTURALI
E DEL PAESAGGIO
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio - Premessa
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs.
42/2004 e ss.mm.ii.) è la legge fondamentale
per la tutela e la valorizzazione del patrimonio
culturale italiano.
E’ il punto di arrivo di una lunga e originale
tradizione giuridica, ma nello stesso tempo è un
corpus normativo dinamico, che deve essere
adeguato alla evoluzione costituzionale e
giurisprudenziale, nonché ai trattati ed alle
convenzioni internazionali.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio - Premessa
In particolare nella concezione della tutela, il
Codice raccoglie l’esperienza giuridica
originale dell’Italia ed attua il dettato
dell’art. 9 della Costituzione:
“ La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione”.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio - Premessa
Le radici storiche e culturali.
La prima legge di tutela, la L. 185/1902, era
imperniata sulla identificazione / catalogazione
dei beni, ma ebbe scarsa efficacia.
Le leggi che ancora oggi costituiscono in gran
parte l’impianto degli istituti della tutela sono
quelle del 1939, in particolare la L. 1089 (Tutela
delle cose di interesse storico e artistico).
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio - Premessa
Caratteri principali della legislazione del 1939
 Il bene, ancorché di proprietà privata, è collegato alle
finalità pubbliche implicate dalle sue caratteristiche estetico
– culturali: l’interesse pubblico della conservazione prevale
sul diritto di proprietà e, in un ambito rigorosamente definito
dalla legge, ne limita l’esercizio.
 L’esercizio della tutela presuppone l’identificazione dei
beni, o in quanto appartenenti a particolari categorie (es.
cose d’interesse archeologico), o attraverso un
procedimento amministrativo (dichiarazione d’interesse
storico artistico).
 Il fine necessario e sufficiente della tutela è la
conservazione;
 Ai beni dello Stato viene assegnato un regime speciale tale
da distinguerli e proteggerli rispetto ad ogni altro bene o
posizione soggettiva.
 Si rafforza un’apposita amministrazione di settore, cruciale
per la regolazione e gestione degli interventi in materia.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio - Premessa
L’evoluzione della legislazione

Legislazione di settore (antichità e belle arti,
bellezze naturali, archivi, biblioteche)

Il Testo Unico (d.lgsl. 490/1999)

Il Codice (d.lgs. 42/2004)

Successive modifiche: dd.lgs. 156 e 157 del
2006, dd.lgs. 62 e 63 del 2008
Il processo di regionalizzazione

Il d.lgs. 112/1998

La legge costituzionale 3/2001
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio - Premessa
Nota esplicativa:
- Il Testo Unico è una raccolta organica delle norme
vigenti per i diversi settori, coordinate con il d.lgs.
112/1998, redatto dal Governo su delega del Parlamento
ed approvato con decreto legislativo. Ha quindi un
carattere essenzialmente ricognitivo.
- Il Codice è una legge organica che, nei limiti della delega
conferita dal Parlamento ed in particolare per la
necessità di armonizzare la legislazione con la riforma
del titolo V della Costituzione, ha innovato l’ordinamento
previgente in diversi punti. Anche il Codice è stato
approvato con decreto legislativo.
- Il decreto legislativo è un provvedimento di legge
adottato dal Governo su delega del Parlamento, come
previsto dall’art. 14 della L. 400/1988. La legge di delega
deve definire in modo sufficientemente preciso i limiti
dell’attività legislativa del governo
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
L’iter del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”:

la delega al Governo (art.10 della legge 137/2002)
Motivazioni:
•
•
Inadeguatezza della legge 1089/39, a fronte del dilatarsi della concezione di
bene culturale;
Adeguamento della legislazione alla modifica del Titolo V della Costituzione,
che aveva introdotto una ripartizione di competenze tra Stato e Regioni in base
alle funzioni (tutela / valorizzazione) e non agli oggetti (o al loro rilievo)
determinando una frattura innaturale tra attività sempre concepite
unitariamente.
Contenuti:
•
•
•
•
•
•
Adeguamento al nuovo assetto costituzionale;
Armonizzazione con la normativa UE (in materia di circolazione);
Definizione dei concetti fondamentali (patrimonio, tutela, valorizzazione,
conservazione…)
Miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa;
Aggiornamento degli strumenti di individuazione e protezione del patrimonio;
Apertura al settore privato (gestione e valorizzazione).
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Decreto Legislativo n. 42/2004 recante il “Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio” ai sensi dell’art.10 della
legge 137/2002
 Parte
I : Disposizioni Generali (artt.1-9)
 Parte II : Beni culturali (art.10-130)
 Parte III : Beni Paesaggistici (art.131-159)
 Parte IV : Sanzioni (art.160-181)
 Parte V : Disposizioni Transitorie
(artt.182-184)
 Allegato A (categorie di beni e valori)
Codice – Parte I Codice – Parte I
La parte I del Codice dei beni culturali (artt. 1-9)
 Principi
 Il patrimonio culturale
 La tutela del patrimonio culturale
 Funzioni dello Stato in materia di tutela
 Cooperazione delle regioni e degli enti
pubblici territoriali in materia di tutela
 Valorizzazione
 Funzioni e compiti in materia di
valorizzazione
 Beni culturali di interesse religioso
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio – Parte I
Articolo 1 – Principi
- “La Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale”:
alla luce del nuovo art. 114 della Costituzione la R. è
costituita dai comuni, dalle province, dalle città
metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. Tutti questi
soggetti concorrono ad assicurare e sostenere la
conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la
pubblica fruizione e valorizzazione.
- Nell’attuale assetto costituzionale, lo Stato dispone di
potestà legislativa esclusiva in tema di tutela; le regioni
hanno competenza concorrente sulla valorizzazione (art.
117). La legge statale disciplina forme d’intesa e di
coordinamento nella materia della tutela dei beni
culturali.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio – Parte I: la nozione di “patrimonio culturale”
La nozione di “patrimonio culturale”

Il termine “patrimonio” adottato dal Codice comprende i
beni culturali ed i beni paesaggistici (art. 2).

L’espressione è presente nella legislazione precedente
(art. 733 CP; alcuni articoli della legge 1089/1939; art. 9
Cost.; L. 44/1975; d.lgs.112/1998) soprattutto in
riferimento al tema della salvaguardia.

In Italia, a differenza di altri paesi e dell’ordinamento
comunitario ed internazionale, prevaleva l’uso delle
distinte espressioni “beni culturali” e “beni paesaggistici”.

Il recupero del termine unificante “patrimonio” intensifica
il richiamo della disposizione costituzionale e
razionalizza il raccordo, concettuale e gerarchico, tra la
salvaguardia del patrimonio culturale e la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali e dei beni paesaggistici.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio – Parte I: la nozione di “patrimonio culturale”
Il riferimento ad un “patrimonio” nazionale,
vale a dire ad un insieme complesso ma
unitario, comporta l’idea di una
aggregazione consolidatasi nel tempo,
della quale la cosa non necessariamente
fa parte sin dalla sua genesi; e comporta
la considerazione dei beni come
complesso d’insieme in qualche modo
organico, coerentemente al riferimento
soggettivo della sua appartenenza
all’intera Nazione.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio – Parte I: la nozione di “patrimonio culturale”

L’espressione ‘patrimonio” evidenzia lo scopo
conservativo: patrimonio (ingl. heritage) evoca un
complesso di cose che, a chiunque appartengano, in
ragione di una loro comune connotazione sono
assoggettate ad un regime di limitazione in vista di un
interesse conservativo reputato superiore alla libera
disponibilità proprietaria.
In coerenza con questa funzione eminente, il Codice –
ribadendo un concetto fondamentale del Testo unico espressamente prevede la prevalenza della funzione
conservativa, esplicata nei modi della tutela, sulla
fruizione e sulla valorizzazione.
La portata pratica del rapporto di subordinazione è
notevole in epoca in cui gli interessi legati alla
valorizzazione economica spesso sembrano voler
dominare (si pensi a rischiosi spostamenti di opere d’arte
per mostre).
Il bene culturale vale in sé e non quale oggetto di
scambio o di godimento: è il c. d. ‘diritto all’inutilità’ del
bene culturale.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio – Parte I: La nozione di “patrimonio culturale”
Il patrimonio culturale è “della Nazione” in quanto ne costituisce
un elemento identitario essenziale (“Appartengono al
patrimonio culturale della Nazione tutti i Beni aventi
riferimento alla storia della civiltà” recita l’esordio della
dichiarazione conclusiva della Commissione Franceschini).
Ciò esclude la possibilità di individuare un patrimonio di
interesse locale.
L’appartenenza del patrimonio alla Nazione, conforme all’art. 9
Cost., non è meramente descrittiva di un elemento
identificativo dell’identità nazionale, ma ha anche valore
precettivo: il che vale in particolar modo circa l’organizzazione
come circa i criteri di esercizio della funzione pubblica.
Questa appartenenza nazionale rende infatti imprescindibile il
riferimento allo Stato dell’attività di tutela, richiede
l’omogeneità e l’unitarietà della tutela stessa e dei suoi criteri
su tutto il territorio nazionale e, come riflesso organizzativo,
postula l’unitarietà dell’apparato competente e della relativa
azione. Un tale significato di unitarietà di funzione e di compiti
si riferisce non solo alla tutela, ma anche – nei limiti dei
principi fondamentali – alla valorizzazione.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio – Parte I
Art. 3 – Tutela del patrimonio culturale.
Per la prima volta il Codice dà una definizione compiuta del
concetto di tutela (precedentemente l’art. 148 del d.lgs.
112/1998 l’aveva espressa solo in relazione al riparto di
competenze con le Regioni):
“La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella
disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata
attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il
patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la
conservazione per fini di pubblica fruizione. L’esercizio
delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso
provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e
comportamenti inerenti al patrimonio culturale”.
E’ stato osservato che si tratta della disposizione cardine
(insieme al successivo art. 6) del Codice, sia per le
relazioni “orizzontali” con gli altri articoli della parte I, sia
per quelle “verticali” con l’intero titolo I della II parte, che ne
costituisce una specificazione.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio – Parte I
Art. 4: Funzioni dello Stato in materia di
tutela.
La norma attribuisce le funzioni di tutela al
Ministero per i beni e le attività culturali,
che le esercita direttamente o ne può
conferire l’esercizio alle regioni attraverso
intese e coordinamenti. Il Ministero
esercita le funzioni di tutela sui beni
culturali di proprietà statale anche se in
consegna o in uso ad amministrazioni e
soggetti diversi.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio – Parte I
Art. 5: Cooperazione delle regioni e degli altri enti
pubblici territoriali in materia di tutela del
patrimonio culturale.
Nell’ambito dell’esercizio della tutela il ruolo delle
regioni e delle autonomie locali, con l’esclusione
delle competenze già delegate dalla legge (in
particolare su alcune tipologie di beni librari), è
fortemente subordinato, e si esplica attraverso
accordi o intese, previo parere della Conferenza
Stato – Regioni. Al Ministero spettano comunque
la potestà di indirizzo e di vigilanza ed il potere
sostitutivo in caso di perdurante inerzia o
inadempienza.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio – Parte I
Art. 6: Valorizzazione del patrimonio culturale.
Come l’art.3 per la tutela, l’art. 6 rappresenta la prima compiuta
definizione della funzione della valorizzazione, concetto reso quanto
mai ambiguo dall’uso (incremento del mero valore economico diretto
o indiretto). La valorizzazione è diretta “a promuovere la conoscenza
del patrimonio culturale e ad assicurarne le migliori condizioni di
utilizzazione e fruizione, al fine di promuovere lo sviluppo della
cultura” e “comprende la promozione ed il sostegno degli interventi
di conservazione”. Sono state introdotte specificazioni delle attività
relative alla valorizzazione dei beni paesaggistici.
La valorizzazione deve essere attuata in forme compatibili con le
esigenze di tutela.
La Repubblica (quindi Stato, regioni, enti locali) favorisce e sostiene la
partecipazione dei soggetti privati, singoli e associati.
Quanto ai soggetti cui spetta l’esercizio della funzione, occorre
ricordare che la Corte Costituzionale, con sentenza del 2004 (n. 26)
ha affermato il cosiddetto “principio dominicale”, che limita la potestà
legislativa regionale al solo ambito dei beni non statali, ammettendo
la potestà regolamentare, anche di dettaglio, del Ministero in materia
di beni statali. Per altro il comma 4 dell’art. 112 del Codice,
riformulato dal d.lgs. 156/2006, rinvia ad accordi tra Stato, regioni ed
enti locali, la definizione di strategie ed obiettivi comuni e
l’elaborazione di piani strategici di sviluppo culturale.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio – Parte I
L’art. 7 (Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del
patrimonio culturale), richiama l’art. 117, c. 3, della
Costituzione, introducendo le disposizioni successive,
contenute nella parte II, titolo II, capo II (artt. 111 e seg.),
da intendersi come principi fondamentali ai quali deve
informarsi la legislazione concorrente delle regioni.
Il d.lgs. 62/2008 ha integrato il Codice con un art. 7 bis che
recepisce le convenzioni UNESCO del 3 novembre 2003
(salvaguardia del patrimonio culturale immateriale) e 20
ottobre 2005 (protezione e promozione delle diversità
culturali), assoggettando alle disposizioni del Codice le
espressioni di identità culturale collettiva, limitatamente
alle testimonianze materiali.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio – Parte I
L’art. 8 conferma le potestà attribuite alla regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano
dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
In realtà solo la regione siciliana e le due province
autonome dispongono di potestà legislativa esclusiva in
materia di beni culturali (con l’esclusione dei beni
archivistici). Le altre regioni a statuto speciale hanno
invece poteri grosso modo corrispondenti a quelli previsti
dal vecchio art. 117 Cost., inferiori a quelli attualmente
attribuiti alle regioni a statuto ordinario. Inoltre gli statuti
più antichi non fanno riferimento ai beni paesaggistici
(Sicilia, Sardegna,Val d’Aosta). Si deve quindi ritenere
(C.Cost., sent. n. 274/1973) che la norma più favorevole
del nuovo art. 117 si estenda alle regioni a statuto
speciale.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio – Parte I
Art. 9: Beni culturali di interesse religioso
I beni culturali di interesse religioso rientrano nell’integrale
competenza dello Stato in materia di tutela del patrimonio
culturale, fatto salvo il principio di collaborazione
espressamente richiamato, ad esempio, all’art. 12 della L.
121/1985 (Accordo di revisione del Concordato conla Chiesa
cattoica). Il Codice, tuttavia, come già il T.U. 490/1999,
considera il concorrente interesse delle confessioni religiose a
preservare una componente essenziale della propria identità
collettiva e attribuisce una rafforzata responsabilità alle
autorità religiose in ragione del particolare rilievo che i beni da
esse detenuti hanno nel quadro del “patrimonio storico e
artistico della Nazione”. La nozione di beni culturali di
interesse religioso, conformemente al dettato costituzionale,
supera quello contemplato dalla L. 1089/1939 di “cose
appartenenti ad enti ecclesiastici”.
Il limite all’azione del Ministero (e delle regioni) è dato dalle
esigenze di culto, per le quali è necessaria la concorrente
valutazione delle autorità religiose.
Il Codice – La nozione di “bene culturale”
La II parte del Codice – Beni culturali – Tutela
1. L’oggetto della tutela (artt. 10 – 17)
Caratteri della nozione di bene culturale

Tipicità (il carattere di “testimonianza avente
carattere di civiltà” richiede una qualificazione da
parte del legislatore.

Pluralità (caratterizzazione per categorie)

Materialità (i beni che il legislatore ha sin qui
individuato sono cose)
Il Codice – Le categorie di beni culturali
Le categorie generali (art. 10 Codice)
L’ordinamento ha previsto, sin dalla legge 1089 del 1939,
una distinzione soggettiva tra beni pubblici o
appartenenti a enti privati senza fini di lucro e beni privati
dichiarati. Per i primi è richiesto, ai fini
dell’assoggettamento alle disposizioni di tutela, il
semplice interesse culturale. Per gli altri un interesse
qualificato, “particolarmente importante” o “eccezionale”.
I beni appartenenti a soggetti pubblici:
 Le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
 Le raccolte dei musei, pinacoteche, gallerie pubblici.
 Gli archivi ed i singoli documenti pubblici.
 Le raccolte librarie delle biblioteche pubbliche.
Il Codice – Le categorie di beni culturali
I beni di proprietà privata: l’interesse qualificato.
 Le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico
particolarmente importante
 Gli archivi e i singoli documenti che rivestono interesse
storico particolarmente importante
 Le raccolte librarie di eccezionale interesse culturale
 Le cose immobili e mobili che rivestono un interesse
particolarmente importante per il riferimento con la storia
politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura
in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive e religiose
 Le collezioni o serie di oggetti che per tradizione, fama e
particolari caratteristiche ambientali, rivestono come
complesso un eccezionale interesse artistico o storico
Il Codice – Le categorie di beni culturali
Specificazione di particolari beni compresi tra le cose
immobili e mobili
- Le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e
le primitive civiltà, la numismatica
- Manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, libri, stampe,
incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie
con relativi negativi e matrici, pellicole cinematografiche
e supporti audiovisivi aventi carattere di rarità e di pregio
- Ville, parchi, giardini, pubbliche piazze, vie, strade e altri
spazi aperti urbani di interesse artistico o storico
- I siti minerari di interesse storico o antropologico
- Le navi e i galleggianti d’interesse artistico, storico o
etnoantropologico
- Le architetture rurali quali testimonianze dell’economia
rurale tradizionale
Il Codice – La verifica dell’interesse culturale
Art. 12
Fino all’entrata in vigore del Codice gli enti pubblici diversi dallo Stato e le
persone giuridiche private senza fini di lucro erano tenute a presentare
elenchi dei propri beni mobili ed immobili aventi interesse artistico e storico,
soggetti a validazione del Ministero (declaratoria). Anche beni non inclusi
negli elenchi potevano comunque essere assoggettati alla disciplina di
tutela. Per i beni di proprietà statale non si prevedeva alcuna procedura di
individuazione.
Il sistema era fonte di incertezze, anche perché l’obbligo della dichiarazione era
largamente disatteso, e rendeva di fatto inattuabile la dismissione di beni
pubblici, anche qualora non avessero interesse culturale.
Il Codice ha sostanzialmente modificato tale situazione, prevedendo che tutti i
beni di proprietà pubblica opera di autore non più vivente e che abbiano più
di 50 anni siano soggetti a verifica dell’interesse culturale. Nelle more del
procedimento i beni sono assoggettati alla disciplina di tutela. La verifica
positiva è equiparata a tutti gli effetti alla dichiarazione di cui al successivo
art. 13 (ad es. trascrizione nei registri immobiliari). La verifica deve
concludersi entro 120 giorni. Il d.lgs. 156/2007 ha eliminato il “silenzio
assenso”, che aveva suscitato numerose polemiche, per cui in caso di
inadempimento dell’Amministrazione è possibile solo il ricorso in via
amministrativa.
Le modalità attuative sono state definite mediante intese per i beni dello Stato,
e con decreti ministeriali per gli altri soggetti.
Il Codice – La dichiarazione dell’interesse culturale
Il riconoscimento della qualità di bene culturale:
la dichiarazione dell’interesse culturale (artt.13 - 16)
La dichiarazione è un atto amministrativo con cui il bene viene sottoposto ad
un regime giuridico che ne limita la piena disponibilità in ragione di un
superiore interesse pubblico.
Nel procedimento devono essere rispettate le norme che riguardano la
partecipazione degli interessati (L. 241/1990).
Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di
legittimità e di merito. La presentazione del ricorso sospende gli effetti del
provvedimento, fatte salve le misure cautelari di tutela. Il Ministero, sentito
il competente organo consultivo (Comitato tecnico – scientifico di settore),
decide sul ricorso entro 90 giorni, e può annullare o riformare l’atto
impugnato.
La giurisprudenza amministrativa ha ribadito che il provvedimento di vincolo,
nella parte in cui esprime il giudizio di particolare interesse, rappresenta “il
frutto di un apprezzamento tecnico - discrezionale”. Ne consegue che le
valutazioni dell’amministrazione sono sindacabili solo in relazione alla
congruità ed alla manifesta illogicità della motivazione.
Il Codice – La conservazione

Misure di conservazione (artt. 29-44)
Art. 29: “La conservazione del patrimonio culturale è
assicurata mediante una coerente, coordinata e
programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione
e restauro”.
Definizione giuridica dei concetti di
 Prevenzione: “Complesso delle attività idonee a limitare le
situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo
contesto”
 Manutenzione: “Complesso delle attività e degli interventi
destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al
mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e
dell’identità del bene e delle sue parti”.
 Restauro: “L’intervento diretto sul bene attraverso un
complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale
ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla
trasmissione dei suoi valori culturali”.
Il Codice – La conservazione
Segue art. 29
L’art. 29 definisce anche:
• Competenza del MiBAC, in concorso con le Regioni e
con la collaborazione delle Università e degli istituti di
ricerca, in materia di “linee di indirizzo, norme tecniche,
criteri e modelli d’intervento in materia di conservazione
dei beni culturali”;
• Competenza esclusiva dei restauratori per l’esecuzione
del restauro di beni mobili e superfici decorate e riserva
del MiBAC per la definizione dei profili professionali;
• Competenza del MiBAC per l’accreditamento delle
scuole di restauro;
• Modalità di istituzione di centri “cui affidare attività di
ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed
attuazione di interventi di particolare complessità” e
scuole di alta formazione.
Il Codice – Circolazione – I beni culturali pubblici
Il demanio culturale (artt. 53 – 54)
Il legislatore ha attribuito allo Stato ed agli enti territoriali un ruolo di
“proprietario privilegiato”, in considerazione della funzionalizzazione
all’interesse pubblico dei beni, ove l’appartenenza pubblica corrisponde al
godimento libero da parte della collettività, ad una fruizione potenzialmente
universale. Sostanzialmente al diritto alla fruizione corrisponde un dovere
pubblico alla conservazione ed alla utilizzazione collettiva.
Di qui l’assoggettamento dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni
ed agli altri enti pubblici territoriali al regime demaniale stabilito dagli artt.
822 e 824 del Codice Civile, nonché dall’art. 11 della legge 281/1970. Il
principio di inalienabilità dei beni culturali demaniali, pertanto, è derogabile
solo nei modi previsti dal Codice, quale legge speciale. Tale previsione
rende inapplicabile ad essi qualsiasi norma che disponesse la dismissione
del patrimonio pubblico.
Il demanio culturale è costituito da:
a) immobili ed aree di interesse archeologico;
b) monumenti nazionali
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie, biblioteche
d) gli archivi
Il Codice – Circolazione – I beni culturali pubblici
Segue art. 54
Altri beni culturali inalienabili
a) i beni mobili e immobili di cui all’art.10 c. 1 che non
siano stati oggetto di verifica negativa ex art. 12;
b) le cose mobili di autori viventi o aventi meno di 50
anni facenti parte di raccolte appartenenti allo Stato o ad
enti pubblici territoriali
c) singoli documenti di enti territoriali e archivi e singoli
documenti di enti non territoriali
d) immobili appartenenti allo Stato o ad enti pubblici
territoriali dichiarate di interesse particolarmente
importante quali testimonianze dell’identità e della storia
delle istituzioni pubbliche, collettive e religiose.
POSSONO TUTTAVIA ESSERE OGGETTO DI TRASFERIMENTO
TRA STATO, REGIONI, ENTI TERRITORIALI
Il Titolo II del Codice: fruizione e valorizzazione – la fruizione
Gli artt. 101 – 110 inquadrano la fruizione come una funzione distinta
dalla valorizzazione, anche se sostanzialmente i principi sono
riconducibili a quest’ultima. Occorre ricordare che l’art.1 del Codice
pone l’obbligo di garantire la fruizione (e non la valorizzazione) in
capo a tutti i soggetti pubblici, anche non territoriali
In questa parte del Codice vengono in primo luogo definiti “gli istituti e
luoghi della cultura”, in parte in modo innovativo (ad es. definizioni di
museo, archivio, biblioteca, complesso monumentale) (art. 101).
Recependo la sentenza 9/2004 C.Cost., l’obbligo di assicurare la
fruizione è in capo a ciascuno dei soggetti pubblici che li detiene,
mentre alla legge regionale compete disciplinarne l’esercizio negli
istituti e luoghi non statali.
Il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione tra i diversi soggetti
pubblici è perseguito mediante gli accordi previsti dal successivo art.
112, con i quali il Ministero può trasferire alle regioni ed agli enti
territoriali la disponibilità di istituti e luoghi della cultura statali
(principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza) (art.102).
I beni pubblici possono essere concessi in uso a singoli richiedenti per
finalità compatibili con la loro destinazione culturale, mediante il
corrispettivo del canone. La concessione è subordinata ad
autorizzazione del Soprintendente per i beni non statali.
Il Titolo II del Codice: fruizione e valorizzazione – la valorizzazione
Gli artt. 111 – 121 sono dedicati ai principi della
valorizzazione.
L’art. 111 è sostanzialmente teso a collocare nell’ambito
della valorizzazione le attività consistenti nella gestione
dei beni, rimaste prive di una propria autonoma
previsione sia nel nuovo Titolo V della Costituzione che
nello stesso Codice. Viene riconosciuto il ruolo dei
soggetti privati, che possono concorrere e partecipare
all’iniziativa pubblica, ma anche agire autonomamente. I
principi che ispirano la valorizzazione ad iniziativa
pubblica sono quelli, di derivazione comunitaria, propri
dell’erogazione dei servizi pubblici. Della valorizzazione
ad iniziativa privata viene riconosciuta l’utilità sociale e la
finalità di solidarietà sociale: ad essa sono quindi
applicabili le normative di favore previste, sia in termini di
contributi e sovvenzioni, sia di agevolazioni fiscali.
Il Titolo II del Codice: fruizione e valorizzazione – la valorizzazione
A valle della legislazione concorrente dello Stato e delle
regioni, l’obiettivo di coordinare le politiche dei diversi
soggetti istituzionali che devono assicurare la
valorizzazione è affidato ad accordi “per definire
strategie ed obiettivi comuni, nonché per elaborare i
conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i
programmi”, che possono riguardare anche beni privati
previo consenso degli interessati. Tali accordi possono
riguardare l’ambito regionale o subregionale. A tal fine lo
Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono
costituire “appositi soggetti giuridici”, ai quali possono
partecipare “privati proprietari di beni culturali” e persone
giuridiche senza fini di lucro (es. fondazioni che abbiano
tali interventi nelle proprie finalità statutarie).
Ulteriori accordi possono essere stipulati tra i soggetti
istituzionali per regolare servizi strumentali comuni
destinati alla fruizione e valorizzazione, eventualmente
istituendo “forme consortili non imprenditoriali per la
gestione di uffici comuni”. (Art. 112)
Il Titolo II del Codice: fruizione e valorizzazione – la valorizzazione
L’art. 112 si coordina con l’art. 114, che prevede che “il
Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali,
anche con il concorso delle università, fissano i livelli
minimi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di
pertinenza pubblica e ne curano l’aggiornamento
periodico”. Tutti i soggetti che hanno la gestione delle
attività di valorizzazione sono tenuti a rispettare i livelli
adottati.
Questa previsione, quindi, costituisce una forma di
garanzia rispetto alla possibile gestione indiretta delle
attività di valorizzazione.
Viene quindi attribuito al Ministero, in base all’art. 117, c. 2,
lett. m) della Costituzione, il compito di definire i livelli
essenziali del servizio in modo omogeneo sul territorio
nazionale. Ciò non sembra escludere la possibilità che i
livelli “minimi” possano essere integrati o migliorati, su
base regionale.
Il Titolo II del Codice: fruizione e valorizzazione – la valorizzazione
La gestione delle attività di valorizzazione può avvenire in
forma diretta o indiretta (art. 115).
Essa può essere svolta quindi dalle strutture organizzative
interne che devono disporre “di adeguata autonomia
scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e di
idoneo personale tecnico”. A questo fine si può dar luogo
a consorzi pubblici.
In alternativa, al fine di assicurare un miglior livello di
valorizzazione e previa valutazione comparativa in
termini di sostenibilità e di efficacia, la gestione delle
attività può essere affidata a terzi, anche in forma
congiunta e integrata, mediante procedure di evidenza
pubblica, sulla base della valutazione comparativa di
specifici progetti.
Il contratto di servizio con il concessionario deve
determinare contenuti e tempi di attuazione del progetto
di gestione, i livelli di qualità delle attività e dei servizi, le
professionalità degli addetti, nonché i servizi essenziali
da garantire per la pubblica fruizione.
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Angelini : Il codice dei Beni Culturali e del Paesaggio