Repubblica e Cantone Ticino 249 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 138 Bellinzona, 3 luglio 28/2012 Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) (del 16 marzo 2011) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – visto il messaggio 30 novembre 2010 n. 6423 del Consiglio di Stato; – visto il rapporto 2 marzo 2011 n. 6423 R1 della Commissione della legislazione, decreta: I. Capitolo primo Scopo, finanziamento, esercizio delle competenze e convenzione Scopo Art. 1 La presente legge ha lo scopo di definire le modalità di collaborazione fra Cantone e comuni in materia di sicurezza, e in modo particolare il coordinamento delle attività di polizia fra il corpo della polizia cantonale e i corpi delle polizie comunali. Finanziamento Art. 2 I comuni contribuiscono al finanziamento dei costi di sicurezza conseguenti l’assolvimento di compiti di polizia di loro competenza. Esercizio delle competenze di polizia comunali Art. 3 1Previa ratifica del Consiglio di Stato i comuni esercitano le competenze di polizia loro attribuite: a) direttamente mediante un proprio corpo di polizia composto da un minimo di 5 agenti più un comandante (corpo di polizia comunale strutturato), oppure b) indirettamente sottoscrivendo una convenzione con un comune che ha un corpo di polizia strutturato. 2Il regolamento stabilisce i compiti di polizia spettanti ai comuni e le condizioni del loro esercizio. Convenzioni Art. 4 1Per l’esercizio dei compiti di polizia, i comuni privi di un corpo di polizia strutturato sono tenuti a concludere un’apposita convenzione. 2La convenzione può essere sottoscritta direttamente con il comune polo oppure fra comuni appartenenti alla medesima regione. 3La convenzione soggiace alla ratifica del Consiglio di Stato, competente per l’esame della sua sostanziale uniformità sul piano cantonale del tipo di prestazioni offerte e dei loro costi. 4In assenza della convenzione, il Consiglio di Stato può imporre l’affiliazione del comune interessato ad uno prossimo dotato di un corpo di polizia strutturato. 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 250 Capitolo secondo Coordinamento del dispositivo di sicurezza cantonale e suddivisione territoriale a) In generale Coordinamento delle attività di polizia Art. 5 1Il coordinamento della sicurezza, dell’ordine pubblico e delle attività di polizia giudiziaria a livello cantonale è compito della polizia cantonale. 2Per il coordinamento delle attività di polizia comunale, rispettivamente ai fini di una maggiore efficacia della collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali strutturate, il Cantone è suddiviso in regioni di polizia comunale. 3Il coordinamento sul piano regionale è assicurato dalla polizia del comune polo. b) In particolare Attività di coordinamento Art. 6 Previa ratifica del Consiglio di Stato, il corpo di polizia del comune polo, e in particolare il suo comandante, hanno le seguenti competenze di coordinamento sul piano regionale: a) pianificare, unitamente ai comandanti delle polizie strutturate, le attività di polizia comunale sul piano regionale, promuovendo, laddove possibili, servizi in comune; b) disporre l’impiego di agenti delle polizie comunali della regione per servizi d’interesse regionale, rispettivamente per interventi d’interesse cantonale unitamente alla polizia cantonale (servizio di mantenimento d’ordine) o per interventi nell’ ambito di collaborazione intercantonale in materia di sicurezza e polizia; c) coordinare sul piano regionale le azioni di polizia decise a livello cantonale; d) disporre di tutti gli agenti delle polizie comunali per attuare piani di impiego in caso di emergenza o di catastrofe; e) promuovere, con facoltà di renderli obbligatori, in collaborazione con la polizia cantonale, i corsi di formazione e di esercitazione; f) disporre degli agenti di polizia comunale nella regione per rendere esecutive strategie speciali decise dalla polizia cantonale d’intesa con il Ministero pubblico, per quanto attiene alle esigenze organizzative e di direzione dei procedimenti penali; g) ordinare controlli ed accertamenti su oggetti di competenza dell’autorità giudiziaria penale per reati minori e ricorrenti ed in diretta subordinazione alla polizia cantonale; il magistrato non può servirsi direttamente delle polizie comunali per l’assunzione di informazioni o mezzi di prova. Suddivisione regionale del territorio cantonale Art. 7 1Sono inizialmente istituite le seguenti regioni di polizia comunale e i relativi comuni polo, i cui corpi di polizia esercitano il coordinamento regionale: – regione I Mendrisiotto sud, comune polo Chiasso – regione II Mendrisiotto nord, comune polo Mendrisio – regione III Luganese, comune polo Lugano – regione IV Bellinzonese sud, comune polo Giubiasco – regione V Bellinzonese nord, comune polo Bellinzona – regione VI Locarnese est e Valle Maggia, comune polo Locarno – regione VII Locarnese ovest, comune polo Ascona – regione VIII Riviera, Blenio e Leventina, comune polo Biasca 2Il Consiglio di Stato tramite regolamento definisce l’appartenenza dei singoli comuni alle regioni, tenendo conto del principio della coerenza territoriale. 3In presenza di processi di aggregazione che modificano la situazione di fatto, la composizione del numero delle regioni è suscettibile di riduzione. 4Con l’accordo dei comuni polo interessati le regioni di polizia comunale possono essere unificate. 5I corpi di polizia strutturati possono essere costituiti da agenti di polizia cantonale e di polizia comunale (corpi misti). 6Una speciale convenzione fra Cantone e comune disciplina le modalità della collaborazione e di conduzione del corpo misto. 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 251 Confidenzialità Art. 8 Tutte le attività di polizia giudiziaria sono coperte dal segreto istruttorio; in questo ambito le informazioni acquisite dalle polizie comunali non possono essere trasmesse alle autorità comunali. Capitolo terzo Uniformazione e funzionamento del dispositivo di sicurezza cantonale Uniformazione Art. 9 Per rafforzare la collaborazione e il coordinamento, il Consiglio di Stato, sentiti i rappresentanti dei comuni polo nell’ambito della conferenza consultiva della sicurezza, può emanare direttive concernenti: a) l’uniformazione dei sistemi di comunicazione fra le polizie nel Cantone; b) l’uniformazione dei sistemi d’informazione; c) l’uniformazione del materiale di corpo e delle divise; d) l’uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio; e) l’uniformazione della formazione permanente. Conferenza cantonale Art. 10 1È istituita la conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza, composta dal capo del dipartimento cantonale competente, che la presiede, e dai rappresentanti dei comuni polo. 2Essa si riunisce almeno due volte l’anno con i seguenti compiti: a) analizzare la situazione della sicurezza nel Cantone; b) indicare obiettivi, rispettivamente priorità d’intervento ai corpi di polizia nell’ambito della prevenzione e dell’ordine pubblico; c) preavvisare all’attenzione del Consiglio di Stato, e per il tramite del competente dipartimento, le proposte di decisione che concernono la sicurezza nel Cantone (atti legislativi, risorse umane, logistica, ecc.); d) preavvisare eventuali modifiche di comprensori regionali; e) preavvisare al Consiglio di Stato norme di regolamento relative alla ripartizione dei compiti fra polizia cantonale e polizie comunali. 3Alle riunioni della conferenza partecipano senza diritto di voto un rappresentante del Ministero pubblico, il comandante della polizia cantonale e un rappresentante dei comandanti delle polizie dei comuni polo. Consiglio cantonale dei comandanti Art. 11 1È istituito il consiglio cantonale dei comandanti delle polizie composto dal comandante della polizia cantonale, che lo presiede, dal capo di Stato Maggiore, dal capo della polizia giudiziaria, dal capo della gendarmeria e dai comandanti delle polizie dei comuni polo. A dipendenza delle esigenze specifiche possono essere associati altri membri responsabili. 2Esso ha in particolare le seguenti competenze: a) analisi della situazione della sicurezza nel Cantone; b) valutazione e adozione di azioni e di interventi sul piano cantonale nell’ambito della prevenzione; c) pianificazione delle risorse umane per interventi congiunti polizia cantonale polizie comunali; d) pianificazione dei corsi di formazione e di esercitazioni comuni. 3Il consiglio cantonale dei comandanti si riunisce di regola almeno trimestralmente. Supporto alla polizia cantonale per i compiti speciali Art. 12 Il comando della polizia cantonale, sentiti nell’ambito del consiglio cantonale i comandanti delle polizie dei comuni polo, dispone del sostegno delle polizie comunali per: a) azioni di polizia aventi carattere preventivo che interessano l’intero territorio cantonale; b) interventi d’emergenza; c) attività nel Cantone o fuori Cantone legate al mantenimento d’ordine in caso di manifestazioni. 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 252 Capitolo quarto Rimedi di diritto ed entrata in vigore Autorità di ricorso Art. 13 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall’intimazione. Entrata in vigore Art. 14 1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato ne fissa la data d’entrata in vigore. II. La legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 è modificata come segue: Art. 25 cpv. 1 1Nell’esercizio delle funzioni di polizia locale i Municipi si avvalgono degli agenti della polizia comunale; ad essi si applicano gli art. 3, 4, 5, 7b, e 9 della presente legge. Art. 9a cpv. 2 2Abrogato. Art. 10 cpv. 3 3Abrogato. Art. 10 cpv. 3 e 4 3-4Abrogati. TITOLO IV Polizie comunali (art. 25-27a) Abrogati. III. Norma transitoria 1I comuni sprovvisti di un corpo di polizia strutturato, entro 3 anni dall’entrata in vigore della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali sono tenuti a: a) dotarsi di un corpo di polizia comunale strutturato, oppure b) sottoscrivere una convenzione con il comune polo o con un comune appartenente alla medesima regione provvisto di un corpo di polizia strutturato. 2Entro il medesimo periodo i corpi di polizia comunali non strutturati sono soppressi, con facoltà per i comuni interessati di attribuire i loro agenti ai corpi di polizia strutturati. 3Gli art. 9a cpv. 2, 10 cpv. 3, 13 cpv. 3 e 4, 25-27a della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 permangono applicabili limitatamente a quelle situazioni in cui il Consiglio di Stato non abbia ancora avallato, tramite ratifica, la capacità dei comuni di assolvere le competenze di polizia che il regolamento riserva loro (art. 3 della legge sulla collaborazione fra polizia cantonale e le polizie comunali), e, per i comuni polo, di adempiere alle competenze di coordinamento sul piano regionale (art. 6 della legge sulla collaborazione fra polizia cantonale e le polizie comunali). 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 253 In ogni caso gli art. 9a cpv. 2, 10 cpv. 3, 13 cpv. 3 e 4, 25-27a della legge sulla polizia sono abrogati tre anni dopo l’entrata in vigore della legge sulla collaborazione fra polizia cantonale e le polizie comunali. Bellinzona, 16 marzo 2011 Per il Gran Consiglio Il Presidente: D. Ghisletta Il Segretario: R. Schnyder IL CONSIGLIO DI STATO, visto l’art. 14 della legge che precede, ordina: La legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2012. Bellinzona, 27 giugno 2012 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: M. Borradori Il Cancelliere: G. Gianella Regolamento della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (del 27 giugno 2012) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011, decreta: Regioni di polizia comunale (art. 7 LCPol) Art. 1 1Le otto regioni di polizia comunale stabilite nell’art. 7 cpv. 1 LCPol, in applicazione del principio di coerenza territoriale (art. 7 cpv. 2 LCPol) e del principio di polizia di prossimità, si compongono dei comuni elencati nell’Allegato 1 al presente regolamento. 2In ogni regione di polizia comunale, il servizio di polizia di prossimità è garantito da tutti i corpi di polizia comunale strutturati presenti nella stessa, mentre il coordinamento del servizio è di competenza del corpo di polizia del comune polo e del suo comandante (art. 6 LCPol). 3È riservato il diritto ad interventi d’urgenza, effettuati sul territorio di una regione differente a quella d’appartenenza, segnatamente per osservazione diretta od indiretta dell’evento o coinvolgimento nello stesso, o su specifica richiesta della regione coinvolta o della polizia cantonale, quale autorità di coordinamento. Competenze e compiti delle polizie comunali (art. 3 LCPol) Art. 2 1Previa ratifica del Consiglio di Stato, i comuni polo, cui compete il coordinamento regionale, con i comuni provvisti di un corpo di polizia strutturata, esercitano le competenze di polizia indicate nella Sezione A dell’Allegato 2 al presente regolamento, oltre a competenze di cui all’art. 107 della Legge organica comunale. 2In ogni regione di polizia comunale, con il coordinamento del comune polo, tutti i corpi della stessa sono chiamati a garantire congiuntamente la presenza di un servizio di poli- 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 254 zia di prossimità, basato su di un adeguato effettivo di polizia uniformata operativa («agenti», ai sensi dell’art. 3 LCPol) per l’adempimento sull’arco dell’intera giornata (24 ore) dei compiti di base di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5.9 dell’Allegato 2 (Sezione A). Le regioni di polizia comunale sono tenute ad offrire al pubblico i servizi residuali della Sezione A dell’Allegato 2 unicamente durante gli orari di apertura degli uffici. 3Ulteriori competenze, di cui alla Sezione B dell’Allegato 2, possono essere attribuite in base alla specifica struttura del corpo ed al grado di formazione del personale. L’eventuale delega non preclude l’intervento della polizia cantonale. 4In caso di estensione di competenza, di cui al precedente capoverso, l’estensione avviene automaticamente ai comuni ed alle giurisdizioni comunali dei comuni convenzionati (art. 4 LCPol), e ciò perlomeno sino al primo termine di disdetta della relativa convenzione. 5Le prestazioni di polizia, fornite sulla base delle competenze di cui al cpv. 1 o, in aggiunta, di cui al cpv. 3, devono rispettare il principio della parità di trattamento (per territori e cittadinanze toccate), senza discriminazione di sorta. 6Per tutte le competenze di polizia giudiziaria concernenti reati minori e ricorrenti in applicazione del Codice di procedura penale, è necessario il preavviso favorevole della competente autorità di perseguimento penale (Ministero pubblico, Magistrato dei minorenni o Autorità amministrativa con competenza penale), salvo per quelle competenze direttamente conferite ai comuni da leggi speciali cantonali. Convenzione Art. 3 1I comuni sprovvisti di un corpo di polizia strutturato sono tenuti alla conclusione di una convenzione (contratto di prestazione) con il comune polo, o con una polizia strutturata della propria regione, ritenuto il criterio di uniformità per tipologia, quantità e qualità dei servizi erogati (parità di trattamento; art. 2 cpv. 5). 2I comuni sprovvisti di un corpo di polizia finanziano l’esecuzione dei compiti di sicurezza che concernono la loro giurisdizione territoriale, nel contesto regionale, con controprestazioni patrimoniali. Entità e natura delle controprestazioni patrimoniali vengono liberamente definite tra le parti, ritenuto il criterio fondamentale per cui l’entità del contributo deve poggiarsi su di una base calcolatoria pro-capite, per principio riferita alla popolazione residente in maniera permanente. Nella formula calcolatoria che porta all’identificazione del costo pro-capite delle prestazioni di polizia, le parti possono ritenere ulteriori criteri oggettivi, anche di tipo qualitativo. 3In caso di disaccordo tra le parti in relazione alle controprestazioni patrimoniali, il fabbisogno di servizi di polizia finalizzato alla garanzia di un adeguato effettivo ai sensi dell’art. 2 cpv. 2, espresso in termini di agenti (art. 3 LCPol), ed il relativo costo procapite, vengono calcolati in base ad una formula fattoriale che ritenga quale elemento principale l’imputazione del territorio comunale e della popolazione residente ad uno spazio funzionale, così come individuato nella Scheda R1 del Piano Direttore cantonale, ritenuto un coefficiente massimo di fabbisogno di servizi di polizia di un agente di polizia uniformato operativo ogni 500 unità di popolazione residente permanente nelle zone centrali ed un coefficiente minimo di fabbisogno di servizi di polizia di un agente di polizia uniformato operativo ogni 2000 unità di popolazione residente permanente nelle zone di montagna. 4Il Dipartimento delle istituzioni regola per mezzo di un’apposita direttiva i dettagli del modello calcolatorio fattoriale di cui al precedente capoverso, fondandolo su elementi quantitativi e qualitativi. Il modello calcolatorio fattoriale contenuto nella direttiva trova parimenti applicazione in caso di disaccordo tra le parti nell’ambito di un eventuale conferimento, successivo all’entrata in vigore della convenzione, di ulteriori competenze di polizia sulla base dell’art. 2 cpv. 3. 5Ai corpi di polizia dei comuni polo ed ai corpi di polizia comunale strutturati sono di principio riconosciuti gli stessi rimborsi finanziari in vigore per la polizia cantonale. Il 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 255 Dipartimento delle istituzioni regola con un’apposita direttiva i dettagli dei rimborsi finanziari per le deleghe di cui all’art. 2 cpv. 1 e, se del caso, delle singole deleghe di cui all’art. 2 cpv. 3. 6Il Consiglio di Stato, prima di procedere alla ratifica di cui all’art. 3 cpv. 1 LCPol, verifica l’insieme delle convenzioni sottoscritte dal comune polo o dal comune avente una polizia strutturata, accertando l’assenza di un finanziamento eccessivo ad opera dei comuni convenzionati con lo stesso (art. 4 cpv. 3 LCPol). Revoca delle competenze Art. 4 1Qualora l’una o l’altra delle condizioni poste al momento della ratifica di cui all’art. 2 cpv. 1 non fossero più soddisfatte, il Consiglio di Stato può in qualsiasi momento decidere, su segnalazione o in base ad altri fondati motivi d’intervento, i provvedimenti adeguati per ovviare all’inadempienza riscontrata. 2In caso di manifesta e ripetuta inadempienza, il Consiglio di Stato può revocare, immediatamente o con un congruo preavviso, l’esercizio delle competenze conferite. Corpi misti (art. 7 cpv. 5 e 6 LCPol) Art. 5 1I corpi di polizia composti da agenti di polizia cantonale e di polizia comunale, per quanto attiene alla collaborazione e alla conduzione, soggiacciono alle condizioni poste dalla speciale convenzione sottoscritta fra Cantone e comuni interessati. 2Gli agenti di polizia comunale sono soggetti al coordinamento del servizio, così come previsto all’art. 1 cpv. 2. 3Il Dipartimento delle istituzioni è l’autorità competente a sottoscrivere le relative convenzioni a nome del Consiglio di Stato. 4Il numero degli agenti di polizia cantonale non è conteggiato nei minimi di cui all’art. 3 cpv. 3. Contestazioni Art. 6 1Qualsiasi contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d’innanzi alla Sezione degli enti locali. 2In assenza di conciliazione, decide il Consiglio di Stato in prima istanza (art. 15 LCPol). Norma transitoria Art. 7 1I comuni privi di un corpo di polizia comunale strutturato, sono tenuti a dotarsene o a sottoscrivere un’apposita convenzione con un comune dotato di un corpo di polizia comunale strutturato della medesima regione (art. 7 LCPol) o direttamente con il comune polo entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. 2In caso di mancato adempimento a questo obbligo il Consiglio di Stato impone l’affiliazione del comune interessato ad un corpo di polizia comunale strutturato (art. 4 cpv. 4 LCPol), definendo contestualmente i costi per le prestazioni fornite. Entrata in vigore Art. 8 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2012. Bellinzona, 27 giugno 2012 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: M. Borradori Il Cancelliere: G. Gianella 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 256 Allegato 1 (art. 7 LCPol) Le otto regioni di polizia comunale con il relativo comune polo, sono così composte: REGIONE I (Mendrisiotto sud, comune polo Chiasso) Chiasso, Balerna, Breggia, Coldrerio, Morbio Inferiore, Novazzano, Vacallo. REGIONE II (Mendrisiotto nord, comune polo Mendrisio) Mendrisio, Arogno, Besazio, Bissone, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Ligornetto, Maroggia, Melano, Meride, Riva San Vitale, Rovio, Stabio. REGIONE III (Luganese, comune polo Lugano) Lugano, Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedano, Bedigliora, Bioggio, Bogno, Cademario, Cadempino, Cadro, Canobbio, Capriasca, Carona, Caslano, Certara, Cimadera, Collina d’Oro, Comano, Croglio, Cureglia, Curio, Grancia, Gravesano, Isone, Lamone, Magliaso, Manno, Massagno, Melide, Mezzovico Vira, Miglieglia, Monteceneri, Monteggio, Morcote, Muzzano, Neggio, Novaggio, Origlio, Paradiso, Ponte Capriasca, Ponte Tresa, Porza, Pura, Savosa, Sessa, Sonvico, Sorengo, Torricella Taverne, Valcolla, Vernate, Vezia, Vico Morcote. REGIONE IV (Bellinzonese sud, comune polo Giubiasco) Giubiasco, Cadenazzo, Camorino, Gudo, Pianezzo, Sant’Antonino, Sant’Antonio, Sementina. REGIONE V (Bellinzonese nord, comune polo Bellinzona) Bellinzona, Arbedo Castione, Claro, Gnosca, Gorduno, Lumino, Moleno, Monte Carasso, Preonzo. REGIONE VI (Locarnese est e Valle Maggia, comune polo Locarno) Locarno, Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Brione sopra Minusio, Brione Verzasca, Campo Vallemaggia, Cavigliano, Cerentino, Cevio, Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gambarogno, Gordola, Gresso, Isorno, Lavertezzo, Lavizzara, Linescio, Maggia, Mergoscia, Minusio, Mosogno, Muralto, Onsernone, Orselina, Sonogno, Tegna, TeneroContra, Vergeletto, Verscio. REGIONE VII (Locarnese ovest, comune polo Ascona) Ascona, Brissago, Centovalli, Losone, Ronco sopra Ascona. REGIONE VIII (Riviera, Blenio e Leventina, comune polo Biasca) Biasca, Acquarossa, Airolo, Bedretto, Blenio, Bodio, Cresciano, Dalpe, Faido, Giornico, Iragna, Lodrino, Osogna, Personico, Pollegio, Prato Leventina, Quinto, Serravalle, Sobrio. 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 257 Allegato 2 (art. 3 cpv. 2 LCPol) Elenco dei compiti conferibili alle polizie comunali (inclusi gli agenti dei posti misti) A) Compiti di base (conferiti automaticamente con l’entrata in vigore della LCPol e del RLCPol) 1. Circolazione stradale (LCStr e relative Ordinanze) Condizioni 1.1 Tutte le competenze previste dagli art. 8 cpv. 1 lett. b) e 14 LACS e i compiti elencati all’art. 6 RLACS 1.2 Incidente della circolazione Incidente solo danni materiali con accertamento dei fatti. 1.3 Disciplinamento generale e locale del traffico Secondo la prassi usuale o in base a singoli accordi specifici con la polizia cantonale, riservato l’art. 107 LOC. 1.4 Sequestro di veicoli, di licenze di condurre e di circolazione Secondo quanto previsto dagli art. 54 cpv. 1 LCStr e 32 OCCS. 1.5 Segnalazioni alla competente autorità amministrativa su motivi di perdurante inattitudine alla guida Secondo la prassi amministrativa già in vigore e in applicazione dell’art. 37 OCCS. 2. Ordine pubblico in generale Condizioni 2.1 Controllo d’identità In applicazione degli art. 215 cpv. 1 lett. a) CPP e 25 cpv. 1 LPol. 2.2 Controllo all’interno di veicoli In applicazione dell’art. 215 cpv. 2 lett. d) CPP. 2.3 Conflitti domestici (liti famigliari, ecc.) Solo come primo intervento, ad esclusione del seguito penale e l’eventuale misura di allontanamento che rimangono alla polizia cantonale, fatta salva la registrazione per il controllo di tutti gli interventi effettuati. 2.4 Servizio d’ordine pianificato in occasione di manifestazioni pubbliche Secondo le disposizioni previste dai rispettivi comandi. 2.5 Mantenimento dell’ordine in occasione di manifestazioni a rischio di violenza Secondo le disposizioni usuali o accordi particolari con la polizia cantonale a dipendenza delle circostanze. 3. Altri interventi particolari Condizioni 3.1 Rinvenimento di cadavere Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce. 3.2 Scomparsa di persona Solo come primo intervento in coordinamento con la polizia cantonale. 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 258 3.3 Infortuni domestici Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce. 3.4 Infortuni sul lavoro Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce. 3.5 Interventi per ricoveri coatti di persone bisognose di assistenza psichiatrica Come intervento in supporto alla competente autorità decidente (medici, autorità tutorie ed altre previste dall’art. 20 LASP). 3.6 Allagamenti e scoscendimenti Solo come primo intervento per assicurare i luoghi, le tracce e la sicurezza pubblica. 3.7 Incendi, esplosioni e inquinamenti Solo come primo intervento per assicurare i luoghi, le tracce e la sicurezza pubblica. 4. Contravvenzione alla LStup Secondo le vigenti disposizioni della normativa cantonale e gli accordi particolari con la competente autorità di perseguimento penale. 5. Attività amministrative Condizioni 5.1 Ricezione di denunce per smarrimento di oggetti e/o furto o smarrimento di documenti d’identità Secondo la prassi usuale già in vigore. 5.2 Ricezione di querele allo sportello e servizio di consulenza all’utente Secondo quanto previsto dall’art. 301 CPP, trasmettendo poi la querela alla polizia cantonale. 5.3 Sequestro di targhe per ordine della Sezione circolazione Esecuzione e trasmissione alla Sezione circolazione del rapporto sull’avvenuto atto di sequestro. 5.4 Notifica di atti ufficiali In applicazione dell’art. 85 cpv. 2 CPP o su specifiche indicazioni dell’autorità richiedente. 5.5 Esecuzione dello sfratto Secondo le relative disposizioni di legge. 5.6 Controlli vari su ordine dell’autorità cantonale competente Secondo le indicazioni specifiche stabilite di caso in caso dall’Autorità di perseguimento penale. 5.7 Rapporti e segnalazioni varie a autorità cantonali Se richiesti o dalle circostanze o da doveri d’ufficio, oppure su esplicita richiesta dell’autorità cantonale competente. 5.8 Controlli e inchieste in materia di LStr Secondo le disposizioni dell’autorità cantonale competente. 5.9 Tutte le competenze previste dall’art. 36 Lear e 86 RLear 5.10 Controlli e inchieste in materia di legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante (art. 3) 5.11 Controlli, inchieste e sequestri in materia di legge concernente la raccolta di funghi (art. 5) 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 259 B) Compiti ulteriormente conferibili (solo con apposita e specifica delega singola del Consiglio di Stato, d’intesa con la competente autorità di perseguimento penale) 6. Reati del CP perseguiti a querela di parte Condizioni 6.1 Lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP) Quelle fissate nella decisione di delega. 6.2 Vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP) Quelle fissate nella decisione di delega. 6.3 Furto di lieve entità (art. 139 cifra 1 e 172ter CP) Quelle fissate nella decisione di delega. 6.4 Danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) Quelle fissate nella decisione di delega. 6.5 Diffamazione (art. 173 CP) Quelle fissate nella decisione di delega. 6.6 Calunnia (art. 174 CP) Quelle fissate nella decisione di delega. 6.7 Ingiuria (art. 177 CP) Quelle fissate nella decisione di delega. 6.8 Abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septies CP) Quelle fissate nella decisione di delega. 6.9 Minaccia (art. 180 cpv. 1 CP) Quelle fissate nella decisione di delega. 6.10 Violazione di domicilio (art. 186 CP) Quelle fissate nella decisione di delega. 6.11 Esibizionismo (art. 194 CP) Quelle fissate nella decisione di delega. 7. Altri reati Condizioni 7.1 Inchieste per infrazione (semplice e bagatellare) alla LStup Quelle fissate nella decisione di delega. 7.2 Competenza contravvenzionale in materia Quelle fissate nella decisione di delega. di legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante LEGENDA CP: CPP: LCStr: OCCS: LACS: codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale) legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 ordinanza sul controllo della circolazione stradale del 28 marzo 2007 legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 RLACS: regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999 LPol: legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 LStr: legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 Lear: legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1. giugno 2010 RLear: regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011 LStup: legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (Legge sugli stupefacenti) LOC: legge organica comunale del 10 marzo 1987 LASP: legge sull’assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 Lorp: legge sull’ordine pubblico del 29 maggio 1941 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 260 Legge sulla pedagogia speciale (del 15 dicembre 2011) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – richiamata la Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999, la Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili del 13 dicembre 2002, l’Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale del 25 ottobre 2007; – visto il messaggio 2 febbraio 2011 n. 6445 del Consiglio di Stato; – visto il rapporto di minoranza 24 ottobre 2011 n. 6445 R2 della Commissione speciale scolastica, decreta: Capitolo primo Principi generali Scopo Art. 1 La presente legge ha lo scopo di: a) garantire il diritto all’educazione e alla formazione dei bambini e dei giovani che presentano bisogni educativi particolari; b) privilegiare e sostenere l’integrazione degli stessi nella scuola regolare e nel mondo del lavoro. Campo di applicazione Art. 2 La legge si applica per quei provvedimenti che non sono già disciplinati dalla Legge della scuola o da altre leggi speciali. Autorità competente Art. 3 1Lo Stato promuove e coordina i provvedimenti di pedagogia speciale con iniziative proprie o con l’attribuzione di mandati ai prestatari riconosciuti che svolgono un’attività prevista dalla presente legge. 2L’applicazione della legge è di competenza del Consiglio di Stato che la esercita per mezzo del Dipartimento competente (in seguito: Dipartimento). 3Per la realizzazione di misure particolari il Dipartimento può avvalersi della collaborazione di altri servizi cantonali. Beneficiari Art. 4 I bambini e i giovani residenti in Ticino, con bisogni educativi particolari, beneficiano dalla nascita delle misure di pedagogia speciale a condizione che: a) prima della scolarizzazione si siano accertate problematiche evolutive con sviluppo limitato o compromesso che potrebbero, verosimilmente, non consentire loro di seguire una scuola regolare senza un sostegno specifico, oppure b) durante la frequenza della scuola dell’obbligo nel Cantone si sia accertato che sono ostacolati nelle loro possibilità di sviluppo e di formazione o che non possano più seguire l’insegnamento nella scuola regolare senza un sostegno specifico o quando si sia individuato un altro bisogno educativo particolare, oppure c) nel corso della scuola postobbligatoria e fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età si evidenzi la necessità di un sostegno nel quadro di una prima formazione professionale o generale di grado secondario. Collaborazione con l’autorità parentale Art. 5 1I detentori dell’autorità parentale sono associati agli accertamenti dei bisogni educativi particolari e alla procedura decisionale relativa all’attribuzione delle misure di pedagogia speciale. 2In caso di disaccordo, l’autorità parentale sceglie i prestatari e decide sulla scolarizzazione speciale (art. 7 lett. d), il Dipartimento sulle altre misure. 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 261 3Nel contesto della procedura di cui al cpv. 2, fatti salvi i casi su cui decide, l’autorità parentale può richiedere un ulteriore parere a prestatari riconosciuti a spese dello Stato. 4Il Regolamento stabilisce la procedura di monitoraggio e di valutazione da seguire in caso di scelta non condivisa sulla scolarizzazione speciale e di decisione finale nei casi di persistente grave disaccordo. Finanziamento e gratuità delle misure Art. 6 1Le misure di pedagogia speciale assicurate dai prestatari riconosciuti sono gratuite e i costi sono a carico del Cantone. 2Nei casi in cui sia necessario garantire i trasporti, il Cantone ne assume i costi. Sono esclusi i costi supplementari generati dalla scelta dei prestatari a seguito di disaccordo di cui all’art. 5 cpv. 2. 3Una partecipazione finanziaria può essere richiesta ai detentori dell’autorità parentale per i pasti, per gli interventi nelle strutture diurne o con internato e per le attività educative esterne organizzate dall’istituto scolastico. Capitolo secondo Provvedimenti A. Generali Misure di pedagogia speciale Art. 7 Le misure di pedagogia speciale sono: a) l’educazione precoce speciale, comprendente la consulenza, il sostegno e l’accompagnamento delle famiglie; b) la logopedia e la psicomotricità; c) gli accompagnamenti e i mezzi necessari per sostenere l’integrazione nella scuola; d) la scolarizzazione speciale; e) gli interventi educativi in strutture diurne o con internato svolti in istituti di pedagogia speciale. Definizione dell’offerta Art. 8 1I provvedimenti di pedagogia speciale sono suddivisi in misure di base e in misure supplementari a dipendenza della loro durata, intensità, specializzazione dell’operatore e incidenza sulla vita del bambino o del giovane. 2Il regolamento definisce i criteri per la suddivisione e l’applicazione delle misure di base e supplementari. Attribuzione delle misure Art. 9 1Il Consiglio di Stato definisce i servizi incaricati della valutazione, della decisione e dell’attribuzione delle misure di pedagogia speciale. 2I servizi preposti all’attribuzione delle misure di pedagogia speciale designano i prestatari. 3Per l’attribuzione delle misure supplementari i servizi incaricati di valutare i bisogni sono distinti dai prestatari. Altre forme di scolarizzazione Art. 10 Qualora le condizioni di salute dell’allievo che necessita di misure di pedagogia speciale rendano impossibile la frequenza scolastica, queste possono essere impartite presso il domicilio dell’allievo in conformità dei disposti della Legge della scuola. 2Analogamente le stesse misure possono essere impartite in caso di degenza presso ospedali nel Cantone. Prestazioni fuori Cantone Art. 11 Il Dipartimento, per esigenze particolari o in situazioni specifiche, può autorizzare l’adozione di misure di pedagogia speciale svolte presso istituti riconosciuti di altri cantoni o, in casi eccezionali, presso istituti all’estero. B. Particolari 1 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 262 Procedura Art. 12 Il regolamento definisce le modalità e le procedure per il riconoscimento di queste forme di scolarizzazione. Capitolo terzo Prestatari Pianificazione Art. 13 Il Consiglio di Stato, sentiti gli enti e le associazioni interessate, rileva i bisogni esistenti, definisce l’ordine di priorità degli interventi da sostenere e assicura il finanziamento al fine di garantire un’appropriata risposta ai bisogni educativi particolari e un’adeguata distribuzione dei prestatari sul territorio. Categorie di prestatari di diritto pubblico o privato Art. 14 I prestatari di diritto pubblico o privato possono essere: a) i centri di competenza; b) le scuole speciali in esternato o internato; c) i professionisti qualificati nell’ambito della pedagogia speciale. Autorizzazione per le scuole speciali private Art. 15 1L’apertura e l’esercizio di scuole speciali private sono subordinati all’autorizzazione del Dipartimento, previo accertamento dei requisiti; gli art. 80 e seguenti della Legge della scuola sono applicabili. 2Il Consiglio di Stato può in ogni tempo revocare l’autorizzazione quando i requisiti non sono più adempiuti. Riconoscimento dei prestatari privati Art. 16 1Il Dipartimento riconosce i prestatari privati che soddisfano i seguenti requisiti: a) rispondono a un bisogno ai sensi dell’art. 13; b) assicurano prestazioni secondo il principio di economicità; c) rispettano gli standard di qualità definiti nel regolamento. 2Le scuole speciali private devono essere in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 15; 3Il Consiglio di Stato può in ogni tempo revocare il riconoscimento quando i requisiti non sono più adempiuti. Finanziamento dei prestatari privati riconosciuti Art. 17 1Il finanziamento delle spese d’esercizio, l’acquisto di arredamento, attrezzature e simili delle scuole speciali private riconosciute è assicurato attraverso la stipulazione di un contratto di prestazione. 2Il finanziamento degli investimenti delle scuole speciali private riconosciute è assicurato da un contributo fino ad un massimo del 70% del valore riconosciuto come sussidiabile. 3Il finanziamento delle misure fornite dai prestatari privati definiti all’art. 14 lett. a) e c) è regolato con la sottoscrizione di specifiche convenzioni. 4Il regolamento stabilisce forma e modalità dei modelli di finanziamento. Collaborazioni con i comuni Art. 18 I comuni sono tenuti a collaborare con l’autorità cantonale nell’attuazione dei provvedimenti di pedagogia speciale. Capitolo quarto Rimedi giuridici Rimedi giuridici Art. 19 1Le decisioni del Dipartimento e dei servizi competenti sono impugnabili al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni. 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 263 2Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 15 giorni. 3I ricorsi non hanno effetto sospensivo. Capitolo quinto Norme finali Entrata in vigore Art. 20 1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge,con il suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. ALLEGATO I. La Legge della scuola, del 1° febbraio 1990 è modificata come segue: Art. 4 cpv. 4 4La pedagogia speciale è organizzata dal Cantone come servizio particolare che opera in collaborazione con i singoli gradi o ordini scolastici, con gli istituti pubblici e con gli istituti privati riconosciuti. Art. 59 Abrogato Art. 60 Abrogato Art. 61 Abrogato Art. 62 Abrogato II. La Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979 è modificata come segue: 3° punto in ingresso La Legge sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011; Art. 1 cpv. 3 3Questa legge è applicabile in quanto non siano garantiti provvedimenti fondati sulla Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni, sulla Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane, sulla Legge sull’assistenza e la cura a domicilio e sulla Legge sulla pedagogia speciale. Art. 3a Sono considerati istituti per invalidi i laboratori, i centri diurni, gli appartamenti protetti, le case, altre strutture ad uso sociale e collettivo, destinati ad ospitare invalidi. 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 264 Art. 25a Abrogato Art. 25b Abrogato Bellinzona, 15 dicembre 2011 Per il Gran Consiglio Il Presidente: G. Guidicelli Il Segretario: R. Schnyder IL CONSIGLIO DI STATO, visto l’art. 20 della legge che precede, ordina: La Legge sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° agosto 2012. Bellinzona, 27 giugno 2012 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: M. Borradori Il Cancelliere: G. Gianella Decreto legislativo concernente la richiesta di un credito complessivo di fr. 2’642’000.– per il risanamento finanziario della Fondazione Monte Verità, per la progettazione di lavori di risanamento degli immobili e per interventi urgenti (del 7 maggio 2012) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 24 gennaio 2012 n. 6596 del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 È stanziato un credito di fr. 1’750’000.– per il risanamento finanziario della Fondazione Monte Verità. È approvata la trasformazione del prestito, in base alla Legge sul turismo del 30 novembre 1998, di fr. 307’000.– in contributo a fondo perso. È stanziato un credito di fr. 361’000.– per la progettazione di una serie di lavori di risanamento a una parte degli immobili della Fondazione Monte Verità di Ascona. È stanziato un credito di fr. 224’000.– per investimenti urgenti. Art. 2 Il credito di fr. 1’750’000.– è iscritto al conto della gestione corrente del Dipartimento dell’educazione della cultura e dello sport, Divisione della cultura e degli studi universitari. Il credito di fr. 307’000.– è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Turismo e artigianato. Il credito di fr. 585’000.– è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento dell’educazione della cultura e dello sport, Divisione della cultura e degli studi universitari. 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 265 Art. 3 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 7 maggio 2012 Per il Gran Consiglio Il Presidente: M. Foletti Il Segretario: R. Schnyder LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 26 giugno 2012 n. 112) Per la Segreteria del Gran Consiglio Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di CHF 82’000’000.– per sistemazione delle pavimentazioni e dei cigli stradali per il periodo 2012-2015 (dell’8 maggio 2012) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 30 novembre 2011 n. 6578 del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 È approvato lo stanziamento di un credito di CHF 82’000’000.– per la sistemazione delle pavimentazioni e dei cigli stradali per il periodo 2012-2015. Art. 2 Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni. Art. 3 I contributi e le entrate saranno accreditate alle corrispondenti voci di entrata. Art. 4 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 8 maggio 2012 Per il Gran Consiglio Il Presidente: M. Foletti Il Segretario: R. Schnyder LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 26 giugno 2012 n. 113) Per la Segreteria del Gran Consiglio Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 266 Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di CHF 26’000’000.– per interventi di rifacimento e di risanamento di manufatti, per il periodo 2012-2015 (dell’8 maggio 2012) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 30 novembre 2011 n. 6578 del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 È approvato lo stanziamento di un credito quadro di CHF 26’000’000.– per interventi di rifacimento e di risanamento di manufatti, per il periodo 2012-2015. Art. 2 È data facoltà al Consiglio di Stato di suddividere il credito quadro in singoli crediti d’opera. Art. 3 Il credito quadro è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni. Art. 4 I contributi e le entrate saranno accreditate sotto le corrispondenti voci d’entrata. Art. 5 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 8 maggio 2012 Per il Gran Consiglio Il Presidente: M. Foletti Il Segretario: R. Schnyder LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 26 giugno 2012 n. 114) Per la Segreteria del Gran Consiglio Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di CHF 8’000’000.– per interventi minori su manufatti, per il periodo 2012-2015 (dell’8 maggio 2012) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 30 novembre 2011 n. 6578 del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 È approvato lo stanziamento di un credito di CHF 8’000’000.– per interventi minori su manufatti, per il periodo 2012-2015. 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 267 Art. 2 Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni Art. 3 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 8 maggio 2012 Per il Gran Consiglio Il Presidente: M. Foletti Il Segretario: R. Schnyder LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 26 giugno 2012 n. 115) Per la Segreteria del Gran Consiglio Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro per un importo di CHF 15’000’000.– per interventi di miglioria stradale a favore della sicurezza di tutti gli utenti, all’interno e fuori abitato, per il periodo 2012-2015 (dell’8 maggio 2012) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 30 novembre 2011 n. 6578 del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 È approvato lo stanziamento di un credito quadro di CHF 15’000’000.– per interventi di miglioria stradale a favore della sicurezza di tutti gli utenti, all’interno e fuori abitato, per il periodo 2012-2015. Art. 2 È data facoltà al Consiglio di Stato di suddividere il credito quadro in singoli crediti d’opera. Art. 3 Il credito quadro è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni. Art. 4 ta. I contributi e le entrate saranno accreditate sotto le corrispettive voci di entra- Art. 5 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 8 maggio 2012 Per il Gran Consiglio Il Presidente: M. Foletti Il Segretario: R. Schnyder 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 268 LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 26 giugno 2012 n. 116) Per la Segreteria del Gran Consiglio Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito per la conservazione degli impianti elettromeccanici e della segnaletica per un importo di CHF 2’500’000.– per il periodo 2012-2015 (dell’8 maggio 2012) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 30 novembre 2011 n. 6578 del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 È approvato lo stanziamento di un credito di CHF 2’500’000.– per conservazione degli impianti elettromeccanici e della segnaletica per il periodo 2012-2015. Art. 2 Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni Art. 3 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 8 maggio 2012 Per il Gran Consiglio Il Presidente: M. Foletti Il Segretario: R. Schnyder LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 26 giugno 2012 n. 117) Per la Segreteria del Gran Consiglio Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di CHF 2’500’000.– per opere di protezione e premunizione per il periodo 2012-2015 (dell’8 maggio 2012) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 30 novembre 2011 n. 6578 del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 È approvato lo stanziamento di un credito quadro di CHF 2’500’000.– per opere di protezione e premunizione per il periodo 2012-2015. 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 269 Art. 2 È data facoltà al Consiglio di Stato di suddividere il credito quadro in singoli crediti d’opera. Art. 3 Il credito quadro è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni. Art. 4 I contributi e le entrate saranno accreditate sotto le corrispettive voci di entrata. Art. 5 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 8 maggio 2012 Per il Gran Consiglio Il Presidente: M. Foletti Il Segretario: R. Schnyder LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 26 giugno 2012 n. 118) Per la Segreteria del Gran Consiglio Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder Decreto legislativo concernente l’aumento del capitale di dotazione di BancaStato da fr. 110’000’000.– a fr. 240’000’000.– (dell’8 maggio 2012) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 23 novembre 2011 n. 6570 del Consiglio di Stato, decreta: Il capitale di dotazione di Banca Stato è aumentato da fr. 110’000’000.– a fr. Art. 1 240’000’000.–. 2Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Sezione delle finanze. 1 Art. 2 Il nuovo capitale sarà versato nei tempi e nella misura delle effettive necessità determinate dall’osservanza delle norme federali relative al grado di copertura di fondi propri. Art. 3 Trascorsi i termini per l’esercizio del referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone. Bellinzona, 8 maggio 2012 Per il Gran Consiglio Il Presidente: M. Foletti Il Segretario: R. Schnyder LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 26 giugno 2012 n. 119) Per la Segreteria del Gran Consiglio Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 270 Decreto legislativo concernente la modifica delle norme di attuazione del Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (NAPUC-PEIP) dell’11 maggio 2010 (del 28 giugno 2012) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – visto il messaggio 4 maggio 2011 n. 6495 del Consiglio di Stato; – visto il rapporto 14 giugno 2012 della Commissione speciale pianificazione del territorio, decreta: I. Le norme di attuazione del Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (NAPUC-PEIP) dell’11 maggio 2010 sono modificate come segue: Art. 2.1.3 Nel quadro dispositivo di un piano di utilizzazione cantonale, il PUC-PEIP si sovrappone agli ordinamenti pianificatori comunali (Piani regolatori) ed esplica i suoi effetti sugli edifici e impianti designati degni di protezione negli inventari degli edifici situati fuori dalla Zona edificabile (IEFZE) adottati dai diversi Comuni nonché sulle adiacenze di tali oggetti e segnatamente sui comprensori protetti ai sensi del PUC-PEIP. Art. 8.1 Ogni attività d’incidenza territoriale all’interno dei comprensori protetti ai sensi del PUC-PEIP, in particolare sugli oggetti definiti meritevoli di conservazione dagli IEFZE comunali, deve mirare alla salvaguardia, al rispetto ed alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, paesaggistico e culturale del comprensorio del quale fanno parte. Art. 8.4 All’interno del comprensorio del PUC-PEIP non sono, di principio, ammesse nuove opere di urbanizzazione al servizio di fondi privati. Restano riservate le disposizioni del diritto federale. Art. 11.1 lett. b All’interno dei paesaggi con edifici e impianti protetti definiti dal PUC-PEIP, per le diverse categorie di edifici secondo gli inventari degli edifici fuori zona edificabile (IEFZE), valgono le seguenti disposizioni: b) oggetti classificati nella categoria 1b (diroccato ricostruibile): La ricostruzione è ammessa, anche con cambiamento di destinazione rispetto alla preesistenza, unicamente se l’edificio è parte integrante di un insieme di edifici meritevole di conservazione e se la sua ricostruzione è necessaria. Valgono inoltre i criteri d’esclusione elencati all’art. 10.1. I diroccati isolati non possono essere ricostruiti. Art. 11.4 Il cambiamento di destinazione può essere autorizzato soltanto nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 39 OPT. 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 271 Art. 13.1 Tutti gli interventi sugli edifici e impianti definiti meritevoli (categoria 1a,1c e 1d), sugli oggetti meritevoli già trasformati (categoria 3), le ricostruzioni di edifici diroccati ricostruibili (1b), così come qualsiasi ulteriore intervento all’interno dei comprensori protetti dal PUC-PEIP devono rispettare i criteri di salvaguardia di quei valori paesaggistici, culturali, formali, costruttivi e volumetrici insiti nella loro tipologia. Art. 13.2 Ogni intervento su tali manufatti deve conformarsi ai caratteri costruttivi e tipologici propri dell’edilizia rurale tradizionale del luogo. Nel caso di ricostruzione di edifici diroccati, o nei casi a tipologia incerta, derivante da precedenti gravi alterazioni della sostanza costruita, il progetto architettonico deve fondarsi sull’analogia con le tipologie dominanti nel tessuto locale. Gli elementi alteranti la tipologia originale del manufatto devono essere rimossi nella misura massima esigibile. Art. 13.4 Non è ammessa la demolizione di edifici definiti meritevoli (categoria 1a, 1c e 1d) o meritevoli già trasformati (categoria 3). Gli edifici meritevoli trasformati devono essere mantenuti e conservati in conformità delle norme di attuazione del PUC-PEIP. Art. 13.5 Il Dipartimento del territorio è competente per ordinare la rimozione degli interventi abusivi ed il ripristino di una situazione conforme. Obbligo di gestione dei fondi e tutela del paesaggio Art. 14 14.1 Il Cantone assicura la gestione dei paesaggi protetti dal PUC-PEIP, attraverso l’agricoltura, i proprietari degli edifici e dei fondi, gli enti interessati e l’applicazione delle altre politiche settoriali: in particolare si impegna a contenere l’avanzata del bosco. 14.2 Il Cantone in collaborazione con gli enti e le persone interessati tutela impianti, manufatti ed opere ed altri elementi naturali (sentieri, muri a secco, tetti in piode, terrazzamenti, canali, ponti, fontane, cappelle, selve, lariceti, pascoli alberati, prati e pascoli ecc.) che caratterizzano il paesaggio rurale tradizionale.. I proprietari degli edifici meritevoli di conservazione sono tenuti a garantire la gestione dei fondi per decisione dell’autorità secondo il capoverso 4. I proprietari dei fondi toccati sono tenuti a tollerare gli interventi di gestione del paesaggio, promossi dal Cantone in collaborazione con gli enti e le persone interessate. 14.3 Gli interventi di gestione, di recupero e di valorizzazione dei paesaggi protetti dal PUCPEIP sono definiti da un programma che il Consiglio di Stato allestisce ed aggiorna ogni quattro anni, sottoponendolo al Gran Consiglio per lo stanziamento dei crediti necessari. 14.4 Permessi di costruzione per la trasformazione di edifici meritevoli di conservazione possono essere rilasciati solo se i loro proprietari garantiscono in modo durevole la gestione delle superfici incluse nell’unità paesaggistica di riferimento dell’edificio. 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 272 Per unità paesaggistica di riferimento si intende un comparto di terreno che dal profilo delle sue caratteristiche morfologiche forma un insieme sufficientemente omogeneo, adeguatamente delimitato e chiaramente riconoscibile. L’estensione e le modalità di gestione dell’unità paesaggistica di riferimento dell’edificio sono definite dal Dipartimento del territorio nell’avviso cantonale. In caso di inosservanza del permesso di trasformazione ricevuto, degli obblighi di manutenzione dell’edificio trasformato o degli obblighi di gestione dell’unità paesaggistica di riferimento, il Dipartimento del territorio ordina le necessarie misure di ripristino, intervenendo, all’occorrenza, a spese del proprietario renitente. Resta riservata la revoca del permesso in caso di violazioni gravi del diritto o di recidiva. Art. 15.2.1 La volumetria originale deve essere mantenuta. I muri perimetrali devono essere conservati anche nella forma e struttura originaria. Sono concessi interventi limitati sulla struttura edilizia basilare dell’edificio solo se finalizzati al ripristino della volumetria originale, nel rispetto della tipologia dell’edilizia rurale tradizionale. Art. 15.3.3 In deroga al capoverso 15.3.1, una sopraelevazione di minima entità (max. 30 cm) può essere concessa in caso di trasformazione unicamente se necessario per motivi tecnici, segnatamente per la ricostruzione del tetto originario. In ogni caso, è esclusa la formazione di nuovi locali abitabili. Art. 15.6.3 Deroghe al precedente capoverso possono essere concesse per sostituire un tetto in tegole con una copertura in lamiera invece che in piode qualora il principio dell’uniformità dei materiali degli edifici presenti nell’unità paesaggistica di riferimento lo esiga. Ulteriori condizioni potranno essere imposte in sede di rilascio della licenza edilizia. Comignoli Art. 15.7 Nuove canne fumarie devono essere il più discrete possibili e devono essere evitate soluzioni posticce. Il Dipartimento del territorio può imporne il materiale. In caso di necessità di due focolari (ad esempio per la cucina e per il camino), le rispettive canne fumarie devono, di principio, essere condotte a tetto raggruppate all’interno di un solo comignolo. Art. 15.8.5 In via di deroga può essere autorizzata la pavimentazione con materiale naturale tradizionale di una contenuta superficie esterna (alcuni metri quadrati) in corrispondenza dell’entrata principale, nella misura necessaria ed adeguata alle dimensioni dell’oggetto, e segnatamente solo se la creazione di tale pavimentazione non necessita di sostanziali sbancamenti di terreno o della costruzione di muri di contenimento esterni. Art. 16.1 Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (lavori di modesta importanza) intesi a conservare lo stato e l’uso delle costruzioni legalmente esistenti senza modifiche apprezzabili né dell’aspetto esterno, né della destinazione degli edifici. Requisiti per la domanda di costruzione Art. 18 La domanda di costruzione deve comprendere la documentazione richiesta dalle specifiche disposizioni del Regolamento d’applicazione della Legge edilizia. 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 273 II. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne determina l’entrata in vigore. Bellinzona, 28 giugno 2012 Per il Gran Consiglio Il Presidente: M. Foletti Il Segretario: R. Schnyder LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 28 giugno 2012 n. 121) Per la Segreteria del Gran Consiglio Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder Regolamento della scuola media del 18 settembre 1996; modifica (del 26 giugno 2012) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO decreta: I. Il regolamento della scuola media del 18 settembre 1996 è modificato come segue: Art. 10 cpv. 1 e 2 lett. a) e b) Per ogni regione è nominato un capogruppo con una formazione in psicologia evolutiva o scienze dell’educazione in ambito scolastico. 2Il capogruppo: a) dirige e coordina le attività collegiali dei docenti di sostegno pedagogico, dei docenti o degli operatori della differenziazione curricolare, dell’educatore operante nelle sedi di scuola media e del logopedista; b) assume i compiti di consulenza e vigilanza sulle loro attività; 1 Art. 11 cpv. 2 lett. e) (nuovo) e) organizza riunioni di coordinamento con il Collegio dei capigruppo del sostegno pedagogico della scuola dell’infanzia ed elementare. Art. 21 (modifica per Inglese e Ora di classe nella classe III) Materie Inglese Ora di classe Classi I II III IV – 1 – 1 2.5 1 3 1 Art. 26 (nuovo) 1L’UIM organizza delle prove cantonali per verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma e regolare le attività d’insegnamento. 2Le prove cantonali, che rientrano nelle attività promosse per il monitoraggio del sistema educativo, non sono destinate a valutare le prestazioni dei docenti o a classificare le classi e gli istituti scolastici coinvolti. 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 274 L’UIM elabora, in collaborazione con gli esperti, i direttori, gruppi di docenti e l’Ufficio del monitoraggio e dello sviluppo scolastico, le prove cantonali destinate ad un campione o alla totalità degli allievi, definisce le modalità di somministrazione, di correzione e di analisi dei dati. 4I risultati delle prove cantonali sono diffusi per il tramite di appositi rapporti e possono dare luogo a iniziative formative. 5L’UIM allestisce la pianificazione quadriennale delle materie e delle classi da includere annualmente nelle prove cantonali tenendo conto delle prove programmate a livello nazionale o internazionale. 3 Art. 27 cpv. 2 lett. d) (nuovo) e cpv. 3 (nuovo) d) siano garantiti il monitoraggio, l’analisi e la progettazione degli interventi concernenti il disadattamento per il tramite del consiglio permanente del disadattamento. 3Il consiglio permanente del disadattamento è composto dal direttore, dal capogruppo del servizio di sostegno pedagogico e, a dipendenza delle situazioni, dal docente di classe, da un rappresentante del Collegio dei docenti, dal docente di sostegno pedagogico, dal docente o dall’operatore della differenziazione curricolare e dall’educatore quando è coinvolto. Sostegno pedagogico e differenziazione curricolare Art. 39 1Per il servizio di sostegno pedagogico e la differenziazione curricolare ogni istituto dispone complessivamente di: a) fino a 14 sezioni: 1.5 posti, di cui almeno 1 per il sostegno pedagogico; b) da 15 a 20 sezioni: 2 posti, di cui almeno 1.5 per il sostegno pedagogico; c) da 21 a 26 sezioni: 2.5 posti, di cui almeno 1.5 per il sostegno pedagogico; d) oltre 26 sezioni: 3.5 posti, di cui almeno 2.5 per il sostegno pedagogico. 2In casi particolari, la distribuzione dei tempi tra il sostegno pedagogico e la differenziazione curricolare è decisa di comune accordo tra la direzione e il capogruppo; in caso di disaccordo la decisione spetta all’UIM. 3Inoltre, per la differenziazione curricolare o importanti situazioni di disadattamento, si può far capo alle risorse supplementari attribuite alla Divisione della scuola per questo scopo o a quelle previste dall’art. 53c. Art. 48 cpv.1 lett. c) e d) (nuovo) c) con elevate difficoltà d’apprendimento e/o di comportamento; d) con un alto potenziale cognitivo. Iscrizione ai corsi attitudinali e opzionali in IV Art. 51 1L’iscrizione nella IV classe ai corsi attitudinali di matematica e di tedesco può aver luogo se, alla fine della III, l’allievo ha ottenuto la nota 4 nel corso attitudinale: l’iscrizione ai corsi opzionali di francese e di latino è concessa se, alla fine della III, l’allievo ha ottenuto la sufficienza. 2Sulla base della valutazione complessiva del profitto e dell’impegno, il consiglio di classe può concedere una sola deroga alla norma del capoverso precedente, ritenuto comunque che il profilo delle note alla fine della III non può ammettere più di una insufficienza nei corsi in questione e che la nota ottenuta nel corso di base corrispondente non sia inferiore a 4,5. Art. 53 1Il servizio di sostegno pedagogico è un’istituzione interna alla scuola media e svolge la sua attività negli ambiti definiti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990. 2Il servizio comprende il sostegno pedagogico e la differenziazione curricolare. 3Le attività del servizio direttamente a favore di un allievo sono accompagnate da un’adeguata informazione ai genitori. 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 275 Ripartizione regionale Art. 53a (nuovo) Il servizio è organizzato in gruppi regionali secondo un piano stabilito dal Dipartimento. Composizione dei gruppi Art. 53b (nuovo) I gruppi regionali comprendono un capogruppo, docenti di sostegno pedagogico, docenti o operatori della differenziazione curricolare, educatori, logopedisti. Situazioni particolari 1Per la gestione di situazioni particolarmente difficili o complesse Art. 53c (nuovo) è possibile far capo, in aggiunta alle normali dotazioni del servizio, ad altre figure professionali. 2Negli istituti per queste specifiche situazioni è istituito un gruppo operativo composto dal direttore, dal capogruppo e, se del caso, da altre figure professionali; al suo interno viene designato un capoprogetto. 3Il progetto d’intervento e la richiesta di risorse supplementari sono inoltrate alla Divisione della scuola per decisione. Art. 54 cpv. 1 lett. b) b) esamina le situazioni degli allievi segnalati o in difficoltà e, in collaborazione con altre istanze, realizza appropriati interventi volti a sostenere l’allievo nelle sue attività di apprendimento e nell’adattamento alla vita scolastica. Compiti dei docenti o degli operatori della differenziazione curricolare Art. 54a (nuovo) Il docente, o l’operatore della differenziazione curricolare: a) assicura le misure formative per gli allievi che beneficiano di una differenziazione curricolare; b) elabora un progetto d’intervento individualizzato in collaborazione con il Consiglio di classe e il docente di sostegno pedagogico; c) propone agli allievi attività manuali finalizzate al rafforzamento delle competenze scolastiche fondamentali; d) promuove la conoscenza del mondo del lavoro e della realtà esterna alla scuola tramite visite aziendali, informazioni sulle professioni, stages pre-professionali in collaborazione con l’orientatore scolastico e professionale; e) partecipa alle attività del servizio. Compiti dell’educatore Art. 54b (nuovo) 1L’educatore: a) collabora nella realizzazione dei progetti educativi elaborati dal consiglio permanente del disadattamento; b) attua le misure di ordine socio-educativo per gli allievi con gravi difficoltà d’adattamento scolastico e di comportamento nel quadro dei progetti decisi dal consiglio permanente del disadattamento; c) partecipa alle attività del servizio. 2 L’intervento dell’educatore è pianificato dal capogruppo in ragione delle necessità e delle disponibilità contingenti. 3 Il capogruppo stabilisce le priorità e l’attribuzione dell’educatore ai singoli istituti scolastici. Compiti del logopedista 1Il logopedista svolge interventi diretti e indiretti con singoli allievi Art. 54c (nuovo) o con piccoli gruppi di allievi aventi difficoltà nella comunicazione e nel linguaggio orale e scritto. 2Valgono per analogia le disposizioni dell’art. 82 cpv. 2 del regolamento della legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 3 luglio 1996. 3L’UIM stabilisce il piano per l’impiego dei logopedisti nella scuola media facendo capo alle risorse attribuite per le scuole dell’infanzia ed elementari. 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 276 La differenziazione curricolare Art. 55 1La differenziazione curricolare, per le situazioni indicate nell’art. 48 cpv. 1 del presente regolamento, è realizzata da un docente o da un operatore della differenziazione curricolare nell’ambito di progetti individuali. 2La differenziazione curricolare per le situazioni indicate dall’art. 48 cpv.1 lett. c sostituisce una o più materie d’insegnamento per un massimo di 12 ore settimanali e contempla attività pratiche e manuali, di regola riservate agli allievi con più di 13 anni. 3L’iscrizione annuale alla differenziazione curricolare è decisa dal consiglio di direzione su proposta del Consiglio di classe in collaborazione con il servizio di sostegno pedagogico; è richiesto il consenso della famiglia. 4Alla fine dell’anno scolastico, gli allievi che beneficiano della differenziazione curricolare ricevono una valutazione numerica. Onere di lavoro dei docenti di sostegno pedagogico e dei docenti della differenziazione curricolare Art. 56 cpv. 1 e cpv. 3 (nuovo) 1 L’orario d’insegnamento dei docenti di sostegno pedagogico e dei docenti della differenziazione curricolare è dedicato interamente a interventi diretti con allievi. 3 L’onere di lavoro dei docenti di sostegno pedagogico e dei docenti della differenziazione curricolare comprende gli interventi a favore degli allievi ammessi, così come le attività di contatto e di collaborazione all’interno dell’istituto e con istituzioni esterne. La partecipazione ai lavori del gruppo regionale o cantonale è compresa nel loro onere di lavoro. Onere di lavoro del capogruppo, dell’operatore della differenziazione curricolare, dell’educatore e del logopedista Art. 56a (nuovo) 1L’onere di lavoro del capogruppo è quello previsto per gli impiegati dello Stato. 2L’onere di lavoro dell’operatore della differenziazione, dell’educatore e del logopedista è quello previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e comprende tutte le attività dirette e indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale o cantonale. Onere di lavoro delle altre figure professionali Art. 56b (nuovo) Per i docenti che si occupano della gestione dei casi difficili, l’attività rientra nel loro onere di lavoro mentre per il personale appositamente assunto il rapporto d’impiego è quello definito dal regolamento concernente i corsi di lingua italiana e le attività d’integrazione del 31 maggio 1994. Art. 59 cpv. 5 I docenti di sostegno pedagogico, i docenti o gli operatori della differenziazione curricolare, gli educatori e i docenti di lingua e integrazione partecipano regolarmente ai consigli di classe e hanno diritto di voto per gli allievi seguiti. 5 Licenza per gli allievi esonerati da una o più materie d’insegnamento Art. 64 lett. b) e c) b) nel caso di esoneri o di frequenza delle attività proposte nell’ambito della differenziazione curricolare, attestata positivamente, il consiglio di classe può concedere la licenza a condizione che la somma delle note mancanti o di quelle insufficienti sia al massimo di tre; c) nel caso di esoneri sostituiti con la frequenza delle attività manuali proposte nell’ambito della differenziazione curricolare, la valutazione assegnata dal docente o dall’operatore della differenziazione curricolare, se positiva, compensa l’assenza di una nota. II. La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° agosto 2012. Bellinzona, 26 giugno 2012 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: M. Borradori Il Cancelliere: G. Gianella 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 277 Regolamento della scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 3 luglio 1996; modifica (del 26 giugno 2012) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO decreta: I. Il regolamento sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 3 luglio 1996 è così modificato: Rinvio dell’obbligo di frequenza Art. 4 1La richiesta di rinvio dell’obbligo scolastico di un anno deve essere adeguatamente motivata. 2La decisione spetta all’ispettore. 3Il rinvio all’anno scolastico successivo comporta la non frequenza. 4L’obbligo di frequentare due anni di scuola dell’infanzia rimane valido. Art. 6 cpv. 1 La quota stabilita dal Dipartimento in applicazione dell’art. 47 della legge, per i comuni di residenza di allievi autorizzati, su istanza motivata dell’autorità parentale, a frequentare la scuola dell’infanzia o la scuola elementare in comuni diversi, comprende le spese dirette causate dall’attività scolastica, escluse quelle concernenti gli stipendi del personale docente e non docente, e gli oneri di gestione degli istituti. Assenze degli allievi Art. 8 1Non sono consentite deroghe alla frequenza scolastica, se non per motivi gravi di ordine familiare o per malattia. 2Tutte le assenze dalla scuola devono essere immediatamente giustificate dai genitori al docente titolare. 3Per assenze dovute a malattia o infortunio superiori ai 14 giorni è richiesto il certificato medico. 4Nel caso di malattie infettive, la riammissione dell’allievo è subordinata all’autorizzazione del medico curante. Art. 9 cpv. 2, 3, 4 2Per i bambini di tre anni che frequentano la scuola dell’infanzia il Municipio può revocare l’ammissione, su richiesta della direzione. 3Nel periodo dell’obbligo scolastico il Municipio interviene nell’ambito delle sue attribuzioni. 4Accertata l’impraticabilità delle misure di convincimento dei genitori, il Municipio avverte l’Autorità tutoria. Art. 10 cpv. 1 e 3 1In casi di indisciplina il docente può adottare sanzioni intese a valorizzare il rispetto delle norme e avverte i genitori per la necessaria collaborazione; se queste misure risultano inefficaci, informa la direzione cui spetta il compito di coinvolgere, se del caso, l’ispettore. 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 278 Sono in particolare vietati: a) sanzioni lesive direttamente o indirettamente dell’integrità fisica e morale dell’allievo quali punizioni corporali, giudizi di valore o simili; b) la sospensione dalla ricreazione o dalle attività didattiche; c) l’allontanamento anche temporaneo dai locali o dagli spazi in cui si svolge l’attività didattica; d) l’esecuzione di compiti supplementari attinenti all’insegnamento da eseguire a domicilio. 3 Sospensione di allievi Art. 11 L’eventuale sospensione di allievi dalla frequenza scolastica, come provvedimento disciplinare, spetta all’ispettore. Art. 12 cpv. 3 e 4 (nuovo) Le prove consistono in attività relative al programma d’insegnamento per l’anno o la classe corrispondente della scuola dell’infanzia o della scuola elementare. 4L’ispettore può delegare l’esecuzione alla direzione. 3 Attività creative nella scuola elementare Art. 18 L’insegnamento delle attività creative è svolto dal docente titolare e da un docente che lo coadiuva. Promozione nelle classi intracicliche Art. 22 1La promozione al termine delle classi I, III e IV elementare può avvenire anche se gli allievi non hanno completamente raggiunto gli obiettivi stabiliti dal programma d’insegnamento. 2La decisione del docente di non concedere la promozione nelle classi intracicliche deve essere convalidata dall’ispettore e comunicata preventivamente ai genitori. Prove cantonali Art. 24 (nuovo) 1L’Ufficio delle scuole comunali organizza delle prove cantonali per verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma e regolare le attività d’insegnamento. 2Le prove cantonali, che rientrano nelle attività promosse per il monitoraggio del sistema educativo, non sono destinate a valutare le prestazioni dei docenti o a classificare le classi o gli istituti scolastici coinvolti. 3L’Ufficio elabora, in collaborazione con gli ispettorati scolastici, esperti e l’Ufficio del monitoraggio e dello sviluppo scolastico, le prove cantonali destinate ad un campione o alla totalità degli allievi, definisce le modalità di somministrazione, di correzione e di analisi dei dati. 4I risultati delle prove cantonali sono diffusi per il tramite di appositi rapporti e possono dare luogo a iniziative formative. 5L’Ufficio allestisce la pianificazione quadriennale delle materie e delle classi da includere annualmente nelle prove cantonali tenendo conto delle prove programmate a livello nazionale o internazionale. Art. 29 cpv. 1 L’atto di nomina o di incarico è trasmesso entro 10 giorni dalla decisione all’interessato, con copia all’ispettore. 1 Art. 35 Abrogato Art. 37 Abrogato 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 279 Art. 39 cpv. 2 2Oltre a ciò, la direzione dell’istituto organizza la sorveglianza delle ricreazioni. Art. 41 cpv. 1 I docenti già nominati a tempo pieno che intendono passare a un insegnamento a metà tempo inoltrano la domanda al Municipio entro il 15 marzo. 1 Art. 42 cpv. 2 2Entro tale periodo, al termine di ogni anno, è possibile il ritorno all’onere di lavoro a tempo pieno sia per decisione del Municipio sia per decisione del docente. Art. 45 cpv. 2 Abrogato 2 Art. 46 cpv. 1 1Le disposizioni sulla ripartizione delle presenze e dell’orario settimanale d’insegnamento nelle sezioni affidate al doppio docente sono emanate dal collegio degli ispettori; esse devono garantire un’equa distribuzione degli oneri d’insegnamento. Art. 47 cpv. 1 e 2 1Allo scopo di coordinare l’attività educativa, i docenti contitolari di una sezione sono tenuti a 2 ore di compresenza in sede, indicate nell’orario settimanale. 2La prima settimana di scuola dell’anno scolastico è svolta di regola interamente in compresenza. Art. 48 Abrogato Art. 55a cpv. 2 lett d) d) proporre, preavvisare all’intenzione dell’Ufficio delle scuole comunali o programmare attività specifiche di formazione e di aggiornamento. Piano dei servizi Art. 57 Il piano dei servizi offerti è inviato annualmente all’ispettore. Art. 60 La scuola fuori sede consiste in un soggiorno educativo delle classi di scuola elementare in luogo idoneo, di regola nel Cantone, tale da assicurare una corretta vita comunitaria e lo sviluppo di competenze scolastiche, personali e sociali. Art. 63 Abrogato Art. 64 cpv. 3 Per i docenti a metà tempo, il compito di partecipare ai periodi di scuola fuori sede deve essere assolto da entrambi, preferibilmente in compresenza per tutta la durata del soggiorno. 3 Art. 66 Dispense dalla frequenza dalla scuola fuori sede possono essere accordate dalla direzione: in tal caso, e se possibile, l’allievo dispensato frequenta la scuola nella sede, con gli allievi di un’altra sezione, svolgendo le attività stabilite dal docente titolare. 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 280 Programma Art. 67 1Il programma di attività della scuola fuori sede è inviato dal Municipio o dalla direzione all’ispettore, corredato delle seguenti informazioni: a) descrizione dello stabile e dei luoghi; b) organizzazione giornaliera; c) durata del soggiorno e date; d) classi interessate; e) modalità di soccorso e di pronto intervento. 2Nei casi in cui i periodi di scuola fuori sede si svolgono sempre nello stesso luogo, le informazioni a) ed e) sono comunicate una sola volta. Art. 68 cpv. 2 e 3 2Egli sottopone al direttore o, dove non esiste, all’ispettore, un programma dettagliato delle attività, comprensivo degli obiettivi perseguiti, corredato di eventuali documenti esplicativi. 3Per attività sportive valgono le norme emanate dal Dipartimento. Art. 74 cpv. 2 2La direzione dell’istituto vigila sul personale addetto alla refezione e segnala al Municipio eventuali carenze; analoga facoltà compete anche all’ispettore. Art. 75 cpv. 2 2L’attività del Servizio si svolge negli ambiti definiti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990. Situazioni particolari Art. 76a 1Per la gestione di situazioni particolarmente difficili o complesse è possibile far capo, in aggiunta alle normali dotazioni del Servizio, ad altre figure professionali. 2Negli istituti per ogni situazione è istituito un gruppo operativo composto dal capogruppo, dall’ispettore e/o dal direttore dell’istituto e, se del caso, da altre figure professionali; al suo interno viene designato un capoprogetto. 3Il progetto d’intervento e la richiesta di risorse supplementari sono inoltrate alla Divisione della scuola per decisione. Art. 80 cpv. 2 lett. e) (nuovo) e) organizza riunioni di coordinamento con il Collegio dei capigruppo del sostegno pedagogico della scuola media. Art. 81 cpv. 2 e cpv. 3 lett. e) e h) 2Egli esercita inoltre la direzione psicopedagogica e organizzativa del gruppo di sostegno pedagogico, garantendone il coordinamento e assicurando le relazioni con altri operatori scolastici, servizi specialistici e organi esterni. 3In particolare: e) esegue prove di maturità; h) esegue tutte le pratiche amministrative inerenti all’attività dei docenti di sostegno, dei logopedisti, degli psicomotricisti e delle altre figure professionali. Art. 82 cpv. 2 lett. e) e f) e) abrogata; f) sono responsabili della documentazione riguardante gli allievi seguiti e la conservano fino al termine dell’obbligo scolastico. Art. 84 Abrogato 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 281 Art. 85 Abrogato Onere di lavoro dei capigruppo, dei logopedisti e degli psicomotricisti (nuovo) Art. 85a 1L’onere di lavoro dei capigruppo è quello previsto per gli impiegati dello Stato. 2L’onere di lavoro dei logopedisti e degli psicomotricisti è quello previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995. Onere di lavoro delle altre figure professionali Art. 85b Per il personale che si occupa della gestione dei casi difficili a scuola, il rapporto d’impiego è quello definito dal regolamento concernente i corsi di lingua italiana e le attività d’integrazione del 31 maggio 1994. Art. 86 Abrogato Fabbisogno e organizzazione Art. 87 1Il Dipartimento stabilisce il fabbisogno del personale del Servizio secondo i seguenti criteri: a) docenti di sostegno pedagogico: 1 tempo pieno ogni 12 sezioni; b) logopedisti: di regola almeno 2 tempi pieni per circondario; c) psicomotricisti: di regola almeno 1 tempo pieno per circondario. 2L’Ufficio attribuisce il personale ad ogni gruppo regionale e ne definisce la sede di servizio. Art. 88 Abrogato Art. 89 Abrogato Art. 90 Abrogato Responsabilità e vigilanza Art. 93 1La responsabilità sui trasporti compete al Municipio, mentre la vigilanza compete alla direzione dell’istituto. 2Per quanto riguarda le escursioni e le uscite didattiche è obbligatoria la presenza di un accompagnatore adulto. Documenti dell’allievo Art. 94 1Le informazioni sul profilo degli allievi, lo sviluppo delle competenze, il profitto, la condotta, la frequenza e la promozione sono consegnate ai genitori in forma scritta, per il tramite dei seguenti documenti: a) le comunicazioni ai genitori, trasmesse durante l’anno; b) l’assegnazione delle note nella scuola elementare, trasmessa alla fine dell’anno scolastico; c) il certificato di licenza di scuola elementare. 2I documenti smarriti o resi inservibili sono sostituiti dall’ispettore di circondario dietro versamento di una tassa di fr. 50.–. Documentazione Art. 95 1Ogni docente titolare tiene una documentazione con le informazioni necessarie alla gestione degli allievi (generalità e dati famigliari), osservazioni e materiali relativi all’attività pedagogico-didattica, le decisioni relative alla frequenza e alla promozione, il numero delle assenze e le valutazioni di fine anno. 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 282 Al termine dell’anno scolastico la documentazione è inviata per archiviazione alla direzione. 2 Albo della scuola Art. 98 All’ingresso della scuola è collocato un albo con i nomi dei docenti, l’ubicazione delle sezioni e gli orari di direzione. Art. 99 cpv. 2 2Abrogato Art. 101 Abrogato II. La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° agosto 2012 ad eccezione delle modifiche degli articoli 4, 9, 12 , 35, 94 che entrano in vigore il 1° luglio 2015. Bellinzona, 26 giugno 2012 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: M. Borradori Il Cancelliere: G. Gianella Regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992; modifica (del 26 giugno 2012) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO decreta: I. Il regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992 è così modificato: Art. 1b cpv. 1 lett. f (nuovo) f) scuole dell’infanzia ed elementari: la tassa è decisa dal Municipio. Art. 2 Oltre al Dipartimento dell’educazione,della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento), agli organi scolastici cantonali e agli organi degli istituti possono proporre sperimentazioni e innovazioni le associazioni magistrali, le associazioni di docenti di determinati ordini di scuola o di materia e i gruppi di docenti appositamente costituiti. Art. 40 cpv. 2 Il vicedirettore può essere assunto a tempo pieno, a tempo parziale oppure senza riduzione dell’onere d’insegnamento; in quest’ultimo caso egli beneficia di un compenso stabilito dall’autorità di nomina. 2 Art. 45 cpv. 1 lett. a) e b) a) una riduzione settimanale dell’onere d’insegnamento, oppure b) nel caso di un docente assunto a tempo parziale, un incarico aggiuntivo. 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 283 Art. 47 cpv. 3 3Il compenso o la riduzione settimanale dell’onere d’insegnamento per il docente responsabile della direzione sono stabiliti dall’autorità di nomina. Vigilanza generale e didattica sulle scuole dell’infanzia, elementari e medie private parificate (art. 82, 83 e 96 Lsc) Art. 74 1Nell’ambito della vigilanza generale e didattica delle scuole dell’infanzia, elementari e medie private parificate il Dipartimento accerta che i requisiti necessari al riconoscimento siano costantemente soddisfatti. 2Detta vigilanza è esercitata dagli organi preposti alla vigilanza nelle corrispondenti scuole pubbliche. 3Inoltre il Dipartimento vigila affinché nell’esercizio dell’attività scolastica le scuole dell’infanzia,elementari e medie private parificate rispettino le disposizioni relative all’insegnamento contenute nelle leggi speciali e nei rispettivi regolamenti di applicazione, con particolare riferimento ai programmi, alle valutazioni e ai criteri di promozione, alla durata e all’organizzazione dell’anno scolastico. Vigilanza generale sulle scuole dell’infanzia, elementari e medie private non parificate (art. 82 e 85 Lsc) Art. 75 1Nell’ambito della vigilanza generale sulle scuole dell’infanzia, elementari e medie private non parificate il Dipartimento accerta che i requisiti necessari all’apertura e all’esercizio siano costantemente soddisfatti. 2Detta vigilanza è esercitata dagli organi preposti alla vigilanza nelle corrispondenti scuole pubbliche. Elenco delle scuole private dell’infanzia, elementari e medie Art. 76 (nuovo) Il Dipartimento pubblica annualmente l’elenco delle scuole private dell’infanzia, elementari e medie parificate e non parificate. Art. 77 La concessione dell’aiuto allo studio previsto dall’art. 84 della legge è disciplinata all’art. 26 del regolamento delle borse di studio del 17 aprile 2012. Passaggio di allievi dalle scuole dell’infanzia, elementari e medie non parificate alle scuole obbligatorie pubbliche o private parificate (art. 85 cpv. 2 Lsc) Art. 80 (nuovo) 1Il passaggio di allievi dalle scuole dell’infanzia, elementari e medie non parificate alle scuole obbligatorie pubbliche o private parificate è subordinato al superamento di una prova di accertamento. 2I criteri della prova sono definiti: a) dal collegio degli ispettori per le scuole dell’infanzia ed elementari; b) dalla conferenza cantonale dei direttori di scuola media, in collaborazione con gli esperti di materia, per la scuola media. 3Le prove di accertamento sono organizzate dall’ispettore, rispettivamente dalla direzione della scuola media interessata, in base alle modalità stabilite dai rispettivi regolamenti di applicazione delle leggi speciali. 4Il passaggio ha luogo, di regola, alla fine dell’anno scolastico. Art. 82 cpv. 3 lett. a) a) all’Ispettore scolastico, per le valutazioni al termine delle classi elementari di seconda e quinta; all’Ufficio delle scuole comunali, per le valutazioni al termine delle classi elementari di prima, terza e quarta. II. La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° agosto 2012 ad eccezione delle modifiche degli articoli 74, 75, 76, 80 che entrano in vigore il 1° luglio 2015. Bellinzona, 26 giugno 2012 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: M. Borradori Il Cancelliere: G. Gianella 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 284 Regolamento della pedagogia speciale (del 26 giugno 2012) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011; ritenuto che le denominazioni concernenti le persone utilizzate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile; decreta: Capitolo primo Autorità competente Dipartimento Art. 1 1Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento), è l’autorità competente incaricata di applicare la legge sulla pedagogia speciale e il presente regolamento. 2Il Dipartimento in particolare è competente per: a) coordinare a livello strategico le risorse per un’adeguata copertura dei bisogni in collaborazioni con i comuni, i prestatari riconosciuti e i servizi cantonali competenti; b) proporre la composizione della Commissione consultiva per l’attribuzione delle misure supplementari di pedagogia speciale; c) preavvisare la revoca delle autorizzazioni concesse alle scuole speciali private e dei riconoscimenti dei prestatari privati; d) stipulare le convenzioni con i prestatari privati; e) definire i compiti e la composizione della Commissione di vigilanza sulle convenzioni; f) decidere le misure da applicare nel caso in cui non si sia raggiunto un accordo con l’autorità parentale al termine della procedura di monitoraggio; g) emanare direttive in materia di pedagogia speciale. Divisione della scuola Art. 2 1La Divisione della scuola è competente per rilevare i bisogni relativi alla pedagogia speciale, per proporre l’ordine di priorità delle misure da sostenere e per allestire ogni quattro anni la pianificazione cantonale. 2La Divisione della scuola è inoltre competente per fornire, in collaborazione con i servizi del Dipartimento della sanità e della socialità, le indicazioni inerenti alla stipulazione dei contratti di prestazione. Ufficio della pedagogia speciale Art. 3 1L’Ufficio della pedagogia speciale (in seguito Ufficio) è preposto all’applicazione delle direttive emanate dal Dipartimento o delle decisioni della Divisione della scuola concernenti la pedagogia speciale. 2Esso vigila e sovrintende all’insegnamento e all’organizzazione scolastica sia nel settore pubblico sia in quello privato e all’esecuzione dei provvedimenti di pedagogia speciale; l’Ufficio può avvalersi della collaborazione degli ispettori delle scuole speciali, dei capiservizio dell’educazione precoce speciale e degli operatori scolastici di ogni ordine e grado. 3Per i beneficiari delle misure di pedagogia speciale che frequentano una scuola postobbligatoria fino al raggiungimento del ventesimo anno di età l’Ufficio opera anche in collaborazione con l’Ufficio cantonale dell’assicurazione invalidità e, per coloro che frequentano le scuole professionali, con la Divisione della formazione professionale. 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 285 4In particolare l’Ufficio: a) coordina e pianifica le risorse per un’adeguata copertura dei bisogni in collaborazione con i servizi cantonali competenti; b) studia ed esamina l’evoluzione della pedagogia speciale e promuove iniziative e innovazioni nel rispetto delle disposizioni della legge della scuola del 1° febbraio 1990; c) decide le misure di pedagogia speciale e preavvisa quelle svolte presso istituti riconosciuti di altri cantoni o presso istituti all’estero; d) definisce i compiti dei professionisti qualificati della pedagogia speciale se non già precisati altrove; e) verifica periodicamente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione per le scuole speciali private e vigila sull’attività dei docenti. Capitolo secondo Procedure di applicazione dei provvedimenti A. Misure di pedagogia speciale Misure di base Art. 4 1Sono considerate misure di base: a) Prima della scolarizzazione obbligatoria: – gli interventi logopedici e psicomotori di una durata massima complessiva di due unità d’intervento alla settimana; – gli interventi di educazione precoce speciale di una durata massima di quattro unità d’intervento alla settimana per i primi 6 mesi di intervento, in seguito di due unità; – gli interventi combinati di educazione precoce speciale, logopedia e psicomotricità, per un massimo di due unità alla settimana; – la frequenza di gruppi di socializzazione in strutture diurne fino a un massimo di 6 ore settimanali. b) Durante la scolarizzazione obbligatoria, uno dei seguenti cinque provvedimenti: – gli interventi logopedici e psicomotori per un massimo complessivo di due unità alla settimana e per una durata massima di 4 anni; – gli interventi di educazione precoce speciale di una durata massima di due unità alla settimana per gli allievi che frequentano la scuola dell’infanzia; – gli interventi combinati di educazione precoce speciale, logopedia e psicomotricità, per un massimo di due unità alla settimana; – la scolarizzazione speciale e gli interventi educativi in strutture diurne o in internato, per quei bambini che sin dai primi anni di vita presentano comprovate disabilità psicofisiche; – gli accompagnamenti degli operatori di sostegno specializzato fino a un massimo di quattro unità d’intervento alla settimana per gli allievi con bisogni educativi particolari inseriti nelle classi regolari nei primi quattro anni di scolarizzazione. c) Durante la scolarizzazione postobbligatoria, la continuazione della scolarizzazione speciale. Misure supplementari Art. 5 Sono considerate misure supplementari le misure definite dall’art. 7 della legge che eccedono quelle indicate dall’art. 4 del presente regolamento. Durata delle unità di intervento Art. 6 Misure di base Art. 7 Le misure di base sono decise dall’Ufficio, in seguito alla valutazione dei bisogni. 2La valutazione dei bisogni deve essere in precedenza autorizzata dall’Ufficio per il settore privato e per il tramite dei suoi collaboratori per quello pubblico. La durata delle unità d’intervento è stabilita dal Dipartimento. B. Procedura per l’attribuzione delle misure 1 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 286 L’Ufficio assicura la consulenza ai richiedenti, determina le modalità di presentazione della richiesta, la tempistica e la documentazione necessaria. 3 Misure supplementari Art. 8 1Per la valutazione delle misure supplementari è istituita la Commissione consultiva. 2La Commissione consultiva dà il suo preavviso in base alla valutazione dei bisogni segnalati per il tramite della procedura di valutazione standard (in seguito PVS), prevista dall’Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale (in seguito Accordo). 3Prima di attuare la PVS è necessaria l’autorizzazione dell’Ufficio, che ne determina anche le modalità di utilizzo. 4Le misure supplementari sono decise dall’Ufficio sentito il preavviso della Commissione consultiva. 5Le decisioni non possono avere carattere retroattivo. 6Le misure supplementari sono rivalutate periodicamente; i tempi di verifica sono indicati nella decisione dell’Ufficio. Compiti della Commissione consultiva Art. 9 La Commissione consultiva nel rispetto dei principi definiti dall’Accordo, dalla pianificazione cantonale e dall’economicità delle misure, assume i seguenti compiti: a) preavvisa la validità pedagogica delle misure richieste; b) propone, se del caso, i prestatari riconosciuti per l’attribuzione delle misure. Composizione della Commissione consultiva Art. 10 1La Commissione consultiva è composta di un pedopsichiatra, di uno psicologo e di un pedagogista specializzato formati all’uso della PVS. L’Ufficio assicura il coordinamento. 2La Commissione consultiva può avvalersi della collaborazione di consulenti esterni, previo consenso della Divisione della scuola. 3Il funzionamento e le modalità operative sono definiti dal Dipartimento. Provvedimenti particolari Art. 11 1Prima di attuare i provvedimenti particolari previsti agli art. 10 e 11 della legge, è necessario inoltrare la richiesta di autorizzazione all’Ufficio. 2In assenza di autorizzazione i costi non sono riconosciuti. 3La partecipazione finanziaria, le modalità e le procedure inerenti all’art. 11 della legge sono regolate dalla Convenzione intercantonale degli istituti sociali. Procedura di monitoraggio Art. 12 1In caso di scelta non condivisa e in applicazione dell’art. 5 cpv. 4 della legge, l’autorità scolastica procede durante l’anno scolastico al monitoraggio e alla valutazione della situazione dell’allievo nella scuola regolare, associando l’autorità parentale nelle diverse fasi di attuazione. 2Il docente titolare o di classe, in collaborazione con il Servizio di sostegno pedagogico, redige un rapporto di valutazione intermedio e uno finale riguardanti la situazione dell’allievo e la sua evoluzione. 3Nel caso in cui i problemi segnalati in precedenza persistessero e fossero confermati, il Servizio di sostegno pedagogico avvia nuovamente la PVS e la sottopone per decisione alla Commissione consultiva di cui all’art. 8. 4L’autorità parentale può richiedere che un prestatario riconosciuto di sua scelta sia associato, a spese dello Stato, alla PVS. 5In caso di nuovo disaccordo, il Dipartimento decide in merito. 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 287 Capitolo terzo Prestatari Pianificazione Art. 13 Nell’ambito della pianificazione dei bisogni rilevati, il Consiglio di Stato può richiedere ai prestatari riconosciuti di assicurare specifiche risposte a bisogni educativi particolari. Centri di competenza Art. 14 1Possono essere considerati centri di competenza i servizi e le strutture che: a) sono luoghi di riferimento negli ambiti d’intervento della pedagogia speciale; b) forniscono interventi specialistici nell’educazione precoce speciale, nei disturbi sensoriali, nelle forme di presa a carico educative per bambini e giovani non scolarizzabili e nei disturbi generalizzati dello sviluppo. 2 I Centri di competenza devono: a) disporre di conoscenza ed esperienza negli ambiti specifici di intervento; b) far capo a professionisti qualificati nell’ambito della pedagogia speciale, ai quali è assicurata una supervisione regolare; c) svolgere attività di approfondimento nel proprio ambito di intervento e offrire una formazione continua al personale. Scuole speciali in internato o in esternato Art. 15 La scolarizzazione speciale si attua secondo le seguenti modalità: a) gruppi educativi per bambini e giovani non scolarizzabili; b) classi di scuola speciale; c) classi di scuola speciale per la preparazione all’inserimento professionale. Professionisti qualificati Art. 16 1Il professionista qualificato che opera nell’ambito dell’educazione precoce speciale, della logopedia, della psicomotricità e della scolarizzazione speciale, deve disporre delle qualifiche professionali previste dai regolamenti di riconoscimento della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione. 2Per le misure previste all’art. 7 lett. c), d) ed e) della legge, l’Ufficio può richiedere l’assunzione di operatori sociali con profili formativi definiti di volta in volta dal Dipartimento. 3Agli operatori sociali di cui al cpv. 2, a dipendenza dell’onere di lavoro e del genere di attività svolta, si applica il rapporto di impiego previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995, rispettivamente dal regolamento concernente i corsi di lingua italiana e le attività d’integrazione del 31 maggio 1994. Capitolo quarto Organizzazione dei prestatari A. Disposizioni comuni per le scuole speciali pubbliche e private Frequenza Art. 17 1La frequenza della scuola speciale in età d’obbligo scolastico è, di regola, a tempo pieno. 2Per decisione dell’Ufficio la frequenza può avvenire a tempo parziale tenuto conto dei limiti posti dalla disabilità dell’allievo e dalle finalità dell’insegnamento speciale. Scolarizzazione a domicilio Art. 18 La scolarizzazione individuale a domicilio può essere concessa per un massimo di due ore al giorno. Organizzazione delle classi di scuola speciale Art. 19 Nell’ambito dell’organizzazione regionale delle classi di scuola speciale possono essere attuate modalità collaborative fra le scuole speciali pubbliche e private. 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 288 Docente di classe, compiti Art. 20 1Il docente di classe definisce gli obiettivi annuali per gli allievi e per la classe. In particolare: a) progetta, realizza e valuta le attività di pedagogia speciale per la classe e quelle individualizzate; b) redige il diario giornaliero delle attività; c) attua progetti d’integrazione con la classe o individualmente con singoli allievi; d) informa regolarmente l’autorità parentale sull’ attività svolta con l’allievo; e) redige per l’autorità parentale la valutazione pedagogica due volte all’anno. 2Nell’onere complessivo del docente rientrano tutte le attività inerenti all’istruzione dell’allievo, all’organizzazione e al funzionamento della classe. 3In situazioni particolari il docente di classe può essere sostituito da un educatore. Corsi e attività complementari Art. 21 L’insegnamento e l’attività della classe di scuola speciale possono essere completati da periodi di scuola fuori sede, da attività didattiche particolari e da corsi preprofessionali. Assemblea dei genitori Art. 22 I genitori possono riunirsi in assemblea; le modalità di costituzione e i compiti sono quelli indicati dagli articoli 41 e 42 della legge della scuola e dal relativo regolamento di applicazione. Istituti scolastici Art. 23 1Sono istituiti gli istituti regionali del Sopraceneri e del Sottoceneri. 2Le classi di scuola speciale fanno parte dell’istituto regionale del Sopraceneri rispettivamente del Sottoceneri. 3I compiti principali degli istituti regionali sono di: a) promuovere l’integrazione, finalizzando e migliorando il funzionamento e l’organizzazione regionale delle classi; b) differenziare le risposte alle esigenze specifiche degli allievi con delle attività particolari; c) incentivare la collaborazione delle classi con l’istituto scolastico che le ospita; d) favorire la partecipazione dell’autorità parentale, la loro collaborazione e il loro coinvolgimento. Forme organizzative Art. 24 Le forme organizzative della scolarizzazione speciale sono le seguenti: a) classi o gruppi organizzati in modo autonomo oppure organizzati a tempo parziale in collaborazione con classi di scuola regolare; b) gruppi di insegnamento speciale inclusi in classi di scuola regolare. Direzione degli Istituti regionali e compiti dell’ispettore Art. 25 1La direzione dell’istituto regionale spetta all’ispettore. 2Nell’ambito dell’organizzazione regionale l’ispettore svolge in particolare i seguenti compiti: a) assunzione e dimissione degli allievi; b) composizione delle classi; c) assegnazione dei docenti alle classi; d) verifica del progetto individualizzato per l’allievo assicurandone l’adeguata applicazione; e) richiesta di ulteriori misure di pedagogia speciale; f) organizzazione dei trasporti e delle refezioni scolastiche; g) vigilanza sull’attività dei docenti; h) promozione e pianificazione, anche in collaborazione con il Consiglio di direzione, della formazione continua all’interno dell’istituto regionale come pure delle attività in favore dei genitori o dell’autorità parentale. B. Disposizioni particolari per le scuole speciali pubbliche 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 289 L’ispettore è coadiuvato nelle sue attività da un docente collaboratore di direzione a metà tempo. 3 Collaboratore di direzione Art. 26 1Ogni istituto regionale di scuola speciale dispone di un docente collaboratore di direzione che assume i compiti stabiliti dall’Ufficio tenendo conto delle disposizioni previste dall’art. 35 lett. b) ed e) della legge della scuola e di altre necessità. 2Il docente collaboratore può completare il suo orario con un onere di insegnamento nelle scuole speciali. 3Per l’incarico di collaboratore di direzione è richiesta un’esperienza di almeno quattro anni quale docente di scuola speciale. 4L’incarico, su proposta dell’Ufficio, è ratificato dal Consiglio di Stato, ha durata biennale e può essere rinnovato. Consiglio di direzione Art. 27 1Il Consiglio di direzione è composto dall’ispettore, che lo presiede, dal collaboratore di direzione e da almeno due membri designati dal collegio dei docenti. 2I compiti sono definiti dall’Ufficio facendo riferimento alle disposizioni previste dall’art. 35 della legge della scuola e ad altre necessità. Collegio dei docenti Art. 28 1I docenti di un istituto formano il collegio dei docenti. 2I compiti e le norme di funzionamento sono quelli previsti dall’art. 37 della legge della scuola e dal regolamento di applicazione. 3I docenti delle scuole speciali hanno il diritto di partecipare all’attività del collegio docenti dell’istituto ospitante, senza diritto di voto. Inserimento nelle sedi scolastiche Art. 29 1Le classi di scuola speciale sono inserite di regola negli istituti di scuola regolare in modo da favorire la collaborazione tra i docenti, il contatto e la socializzazione tra gli allievi. 2Le classi inserite negli istituti cantonali usufruiscono delle strutture logistiche e organizzative della sede scolastica. 3Le autorità scolastiche comunali e le direzioni scolastiche cantonali collaborano con l’Ufficio per la sistemazione logistica delle classi di scuola speciale. C. Disposizioni particolari per le scuole speciali private Ammissione e dimissione degli allievi Art. 30 Le ammissioni e le dimissioni degli allievi devono essere preavvisate dall’Ufficio. Direttore e docenti Art. 31 1Il direttore della scuola speciale deve disporre degli stessi requisiti e assumere gli stessi compiti previsti per l’ispettore delle scuole speciali. 2I docenti e i professionisti qualificati sono assunti dalla scuola speciale previo esame degli atti di concorso da parte dell’Ufficio. 3Ai docenti e a professionisti qualificati si applicano i requisiti e i compiti previsti per i corrispondenti operatori del settore pubblico. Servizio dell’educazione precoce speciale: definizione e scopi Art. 32 1È istituito il Servizio dell’educazione precoce speciale (detto in seguito Servizio); esso è organizzato a livello regionale, in forma itinerante e con un approccio multidisciplinare. D. Servizio dell’educazione precoce speciale 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 290 2Esso attua le misure necessarie ai bambini con bisogni educativi particolari che presentano problematiche evolutive, quali uno sviluppo a rischio, limitato o compromesso. 3Lo scopo del Servizio è di favorire, collaborando con l’autorità parentale, lo sviluppo del bambino e l’inserimento sociale e scolastico. Definizione delle misure Art. 33 Le misure assicurate dal Servizio sono: a) l’educazione precoce speciale, che comprende la consulenza, il sostegno e l’accompagnamento delle famiglie; b) la logopedia; c) la psicomotricità; d) l’ergoterapia; e) gli accompagnamenti e i mezzi necessari per favorire l’integrazione scolastica. Condizione di assunzione e presa a carico Art. 34 1L’inizio della presa a carico dei bambini da parte del Servizio può avvenire dalla nascita fino all’inizio dell’obbligo scolastico. 2L’intervento può essere prolungato fino al termine della scuola dell’infanzia. In situazioni eccezionali e nei casi in cui un accompagnamento all’integrazione scolastica fosse necessario, esso può estendersi oltre la fine della scuola dell’infanzia. 3Il Servizio garantisce le terapie necessarie agli allievi di scuola speciale. Composizione del Servizio Art. 35 1Il Servizio è composto da un caposervizio e da professionisti qualificati nella presa a carico pedagogica e terapeutica. 2Nella gestione dell’attività il caposervizio può essere coadiuvato, a tempo parziale, dal personale in dotazione del Servizio designato dall’Ufficio. L’onere di lavoro e i compiti sono stabiliti dall’Ufficio. Compiti del caposervizio Art. 36 Il caposervizio assicura il coordinamento e la gestione dell’attività del Servizio e in particolare: a) riceve le segnalazioni, raccoglie la documentazione necessaria per decidere l’assunzione e l’assegnazione dei bambini al professionista qualificato e approfondisce la diagnosi direttamente o per il tramite di altri specialisti; b) esegue le valutazioni necessarie per verificare l’evoluzione, orientare i provvedimenti, modificare gli interventi e decidere la dimissione dei bambini seguiti. Compiti degli operatori del Servizio Art. 37 Gli operatori: a) collaborano con il caposervizio nella valutazione dei bambini; b) preparano un programma di intervento e applicano i necessari provvedimenti ai bambini loro assegnati; c) mantengono una documentazione aggiornata relativa ai documenti del bambino, agli interventi eseguiti e al programma di attività; d) collaborano con l’autorità parentale quali partner attivi nella definizione del progetto individualizzato, degli obiettivi di intervento, delle risorse e dei bisogni necessari; e) redigono un rapporto con gli obiettivi del progetto pedagogico individualizzato all’inizio e uno di sintesi alla fine dell’anno scolastico e ne discutono regolarmente con l’autorità parentale; f) collaborano tra loro all’interno del Servizio e partecipano agli incontri di rete; g) propongono al caposervizio corsi di aggiornamento e formazioni specifiche. Onere di lavoro degli operatori del Servizio Art. 38 L’onere di lavoro degli operatori è quello previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995. 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 291 Forme di intervento e collaborazione Art. 39 1Il Servizio esegue i suoi interventi nelle seguenti forme e modalità: a) interventi individuali al domicilio del bambino, nelle sedi del Servizio, nelle scuole, negli istituti o in forme miste; b) attività in piccoli gruppi; c) inserimento dei bambini con bisogni educativi particolari nella scuola dell’infanzia ed elementare in collaborazione con l’autorità scolastica e il Servizio di sostegno pedagogico; d) promozione della partecipazione attiva dell’autorità parentale. 2Il Servizio collabora con gli altri servizi specialistici e con le scuole e garantisce la consulenza agli operatori e ai docenti che si occupano di bambini con bisogni educativi particolari. Riconoscimento Art. 40 1I prestatari che intendono esercitare in privato devono disporre delle qualifiche professionali e degli standard di qualità previsti dalla Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione. 2Il riconoscimento avviene a seguito della stipulazione di una convenzione individuale o di categoria nella quale sono indicate le tariffe e la durata delle unità di intervento. 3L’elenco dei prestatari privati riconosciuti è reso pubblico dall’Ufficio. Commissione di vigilanza sulle convenzioni Art. 41 1È istituita la Commissione di vigilanza sulle convenzioni (in seguito Commissione). 2La Commissione si compone di rappresentanti del Dipartimento e dei prestatari. 3I compiti della Commissione, la designazione dei membri e la durata del mandato sono definiti dal Dipartimento. Disdetta della convenzione Art. 42 1Se un singolo membro o l’associazione di categoria non adempiono le disposizioni della convenzione sottoscritta, il Dipartimento può imporre un periodo di tempo per il necessario adeguamento. 2In casi gravi il Dipartimento può disdire la convenzione sottoscritta. Finanziamento delle misure Art. 43 Il finanziamento delle misure di base o supplementari è a carico del Cantone ed è regolamentato tramite la concessione di una garanzia rilasciata preventivamente dall’Ufficio. Finanziamento delle spese d’esercizio, l’acquisto di arredamento, attrezzature e simili delle scuole speciali private Art. 44 1Il finanziamento delle spese d’esercizio, l’acquisto di arredamento, attrezzature e simili, delle scuole speciali private avviene in collaborazione con i servizi del Dipartimento della sanità e della socialità che si occupano della stipulazione formale dei contratti di prestazione. 2 Per analogia le modalità e le procedure per la determinazione del contributo globale, sono stabilite dagli art. 13 e 13a della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979 e dal relativo regolamento di applicazione. 3La quota parte dei costi di cui al cpv. 1 viene ripartita annualmente fra i due dipartimenti interessati, sulla base di un calcolo analitico. Finanziamento degli investimenti delle scuole speciali private Art. 45 1La modalità e le procedure per il finanziamento degli investimenti sono stabilite dagli art. 16 cpv. 1 e 2 e 19 della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi e dal relativo regolamento di applicazione. 2I due dipartimenti si accordano sull’attribuzione dei compiti previsti al cpv. 1 come pure sulla ripartizione dei costi di propria competenza. E. Professionisti qualificati nell’ambito della pedagogia speciale 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 292 Capitolo quinto Disposizioni finali Entrata in vigore Art. 46 1Il presente regolamento abroga il regolamento dell’educazione speciale del 21 giugno 2000. 2Esso è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° agosto 2012. Bellinzona, 26 giugno 2012 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: M. Borradori Il Cancelliere: G. Gianella Regolamento concernente l’onere d’insegnamento dei docenti del 20 agosto 1997; modifica (del 26 giugno 2012) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO decreta: I. Il regolamento concernente l’onere d’insegnamento dei docenti del 20 agosto 1997 è modificato come segue: Art. 1 cpv. 2 lett. b) ed e) 2. e 3. b) docenti delle scuole elementari: 1. docenti titolari: 26 ore e 10 minuti (compresa la ricreazione) ripartite in 32 lezioni; 2. docenti di materie speciali: 26 ore e 10 minuti (compresa la ricreazione) ripartite in 32 lezioni; 3. l’onere settimanale d’insegnamento dei docenti di sostegno pedagogico corrisponde a quello dei docenti titolari di scuola elementare. I colloqui e i contatti con altre istanze, la redazione di rapporti e le attività amministrative sono da programmare al di fuori dell’orario settimanale d’insegnamento. e) 2. 28 ore lezione per i docenti di – educazione alimentare, – educazione fisica, – educazione musicale, – educazione visiva, – attività commerciali, – educazione alle arti plastiche. 3. L’onere settimanale d’insegnamento dei docenti di sostegno pedagogico è di 25 ore lezione. A queste ore si aggiungono le attività, indicate all’art. 56, cpv. 2 e 3, del regolamento della scuola media del 18 settembre 1996, che comportano almeno 6 ore settimanali di presenza. Questo tempo non include la partecipazione obbligatoria agli organi d’istituto. Art. 1b cpv. 1 Nel contesto del rapporto di nomina o di incarico le ore attribuite per attività di non insegnamento o per attività particolari, ai fini del saldo orario e del salario, hanno il seguente denominatore riferito all’onere settimanale d’insegnamento a tempo pieno e definito dal rapporto di nomina o di incarico: 1 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Genere di attività di non insegnamento o attività particolari 3 luglio 293 Attività di regola presente nei gradi e negli ordini scolastici Denominatore di riferimento (Nomina o incarico = fa stato il denominatore definito dal rapporto di nomina o di incarico) Scuole medie (SM) Scuole medie superiori (SMS) Scuole speciali (Ssp) Scuole professionali (SP) accompagnamento individuale SM; SMS; Ssp; SP 25 24 nomina o incarico 25 alfabetizzazione informatica SM 25 altre attività: da specificare SM; SMS; Ssp; SP nomina o incarico nomina o incarico nomina o incarico nomina o incarico assistenza lavoro di diploma SP attività a favore di terzi SM; SMS; Ssp; SP attività corali e di musica d’insieme SMS attività parascolastiche SM capo laboratorio SP nomina o incarico capo ufficio tecnico SP nomina o incarico collaboratore/trice di direzione SM; SMS; Ssp; SP 40 nomina o incarico nomina o incarico nomina o incarico nomina o incarico 24 25 25 24 nomina o incarico 25 collaborazione SM; uffici dipartimentali SMS; Ssp; SP nomina o incarico nomina o incarico nomina o incarico nomina o incarico commissione o gruppi di lavoro interni alla sede SM; SMS; Ssp; SP 25 24 nomina o incarico 25 consulenza per l’alimentazione SP nomina o incarico coordinamento stages SP 25 direttore/trice SM; SMS; SP nomina o incarico nomina o incarico nomina o incarico docente di classe SM; SMS; SP 25 24 25 docente di pratica professionale DFA SM; SMS 25 24 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 294 Genere di attività di non insegnamento o attività particolari Attività di regola presente nei gradi e negli ordini scolastici Denominatore di riferimento (Nomina o incarico = fa stato il denominatore definito dal rapporto di nomina o di incarico) docente mediatore SP esperto scuola media SM; SMS; SP formazione a distanza SP nomina o incarico formazione e aggiornamento in proprio (abilitazione) SP 25 gestione casi difficili SM; Ssp; SP ispettorato SP lavoro di maturità SMS; SP monte ore SM; SMS; Ssp; SP 25 ora di classe SM 25 progetto interdisciplinare SP responsabile audiovisivi SM responsabile di area/formazione/sezione SP responsabile laboratorio di informatica SM; SP 25 responsabile laboratorio materie scientifiche SM; SMS; SP 25 responsabile rete informatica SMS; SP studio assistito SP tutore talenti sportivi SMS vicedirettore/trice SM; SMS; SP vigilanza didattica SP 25 24 24 25 24 nomina o incarico 25 nomina o incarico 24 24 25 nomina o incarico 25 25 25 25 25 24 25 24 25 25 24 25 24 25 24 28/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 luglio 295 II. La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° agosto 2012. Bellinzona, 26 giugno 2012 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: M. Borradori Il Cancelliere: G. Gianella Regolamento della Legge cantonale sulle foreste (RLCFo) del 22 ottobre 2002; modifica (del 26 giugno 2012) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO decreta: I. Il Regolamento della Legge cantonale sulle foreste (RLCFo) del 22 ottobre 2002 è modificato come segue: Art. 8 Abrogato C. Taglio di piante in bosco Art. 39 1Chi vuole tagliare alberi in bosco deve fare domanda preventiva al circondario competente. Dove non esiste un contratto di gestione, il richiedente che non è proprietario del bosco deve presentare l’accordo scritto del proprietario. 2Il circondario rilascia un’autorizzazione scritta corredata da eventuali clausole accessorie e marca le piante da tagliare (martellata). Con l’autorizzazione di taglio, il circondario offre assistenza e consulenza selvicolturale. 3Il circondario controlla l’esecuzione a regola d’arte del taglio e l’adempimento di eventuali condizioni poste con l’autorizzazione. Nel caso d’inadempienza il circondario può sospendere il taglio. II. La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 26 giugno 2012 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: M. Borradori Il Cancelliere: G. Gianella