Ottobre novembre
2010
OIC e IAS/IFRS
PRINCIPI CONTABILI
LE RIMANENZE DI
MAGAZZINO
Aspetti procedurali
Ottobre-novembre 2010
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Dott. Valter Ruffa
1
DISTINZIONE FRA RIMANENZE E
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Art. 2424 – bis, comma 1, c.c.
«Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati
durevolmente
devono
essere
iscritti
tra
le
immobilizzazioni».
Dipende dalla destinazione attribuita dall’impresa:
Investimenti duraturi => immobilizzazioni
Ciclo produttivo e/o
commerciale
=> rimanenze
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DISTINZIONE FRA RIMANENZE E
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Documento OIC 13-07-2005, n. 16 – A
I prodotti utilizzati per dimostrazione, allestimento vetrine,
esposizione, con durata di utilizzo per tale scopo non
superiore a un esercizio sono da classificare fra le
rimanenze.
Non costituiscono rimanenze, ma immobilizzazioni materiali,
gli utensili specifici di cui l’impresa resta proprietaria
(esempio: stampi).
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DISTINZIONE FRA RIMANENZE E
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Casi particolari in cui elementi, normalmente facenti
parte delle immobilizzazioni, sono da ricomprendere
fra le rimanenze
Immobili e terreni
Se l'attività dell’impresa consiste nella loro produzione e/o
commercializzazione.
Valori mobiliari
Se l'attività dell’impresa consiste nel trading finanziario.
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BENI A DESTINAZIONE POLIVALENTE
La medesima tipologia
di beni può essere destinata
contemporaneamente:
- a essere venduta
- data in locazione
- utilizzata dall’impresa
Se vi è incertezza sulla destinazione occorre considerare:
1. il tipo di attività svolta dall’impresa;
2. il tipo di bene (vita utile, deperibilità,…).
Il bene è da iscriversi fra le immobilizzazioni materiali
quando:
a) viene affittato a terzi per un periodo superiore ad un
anno o
b) viene utilizzato come mezzo di produzione di altri beni.
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CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI
Documento OIC 13-07-2005, n. 16 - A
Documento OIC 13-07-2005, n. 13 - A
Gli immobili possono essere contabilizzati come rimanenze
se vengono acquistati o costruiti con lo specifico scopo di
vendita.
Gli immobili detenuti per essere utilizzati nei processi
produttivi, per essere concessi in locazione o per fini
amministrativi devono essere iscritti fra le immobilizzazioni
materiali.
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CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE
Documento OIC 13-07-2005, n. 16
Le immobilizzazioni materiali (compresi gli immobili)
possono essere trasferite dagli investimenti immobilizzati
alle rimanenze a seguito di cambio di destinazione.
In tal caso, il costo dell’immobilizzazione da contabilizzare
come rimanenza deve essere pari al valore contabile netto
alla data del cambio di destinazione.
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CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE
Beni smobilizzati dai cespiti
Spesso, dallo smontaggio, vendita o distruzione di una
immobilizzazione materiale si riescono a recuperare parti
della stessa.
La classificazione di bilancio di detti recuperi dipende dalla
relativa destinazione d’uso.
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CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE
Beni smobilizzati dai cespiti
Se sono destinati a venire rimontati
o installati su altri cespiti
=> immobilizzazioni
Se di importo significativo, possono essere iscritti in
apposita voce.
Se sono destinati ad essere
utilizzati nella produzione come
materiali di consumo
=> rimanenze
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PEZZI DI RICAMBIO
Documento OIC 13-07-2005, n. 16 (D.VI.b - D.VII)
Il trattamento contabile e la classificazione variano in
funzione del loro uso:
a) acquistati in vista di un loro utilizzo immediato;
b) acquistati in vista di riparazioni differite.
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PEZZI DI RICAMBIO:
a) acquistati in vista di un loro utilizzo immediato
Sostituzione di un pezzo guasto o danneggiato con un
elemento identico o equivalente:
imputazione dei costi al conto economico.
Il costo del pezzo viene spesato nell’esercizio in cui è
avvenuto l’acquisto e la sostituzione; le lavorazioni
eseguite rappresentano dei costi di esercizio
per
prestazioni di servizi di manutenzione.
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PEZZI DI RICAMBIO:
a) acquistati in vista di un loro utilizzo immediato
Nota bene: se la riparazione prolunga in modo certo la
durata della vita utile del bene è possibile incorporare
(capitalizzare) l’importo della riparazione nel valore netto
contabile del bene, previo storno del valore del pezzo
sostituito, e rivedere il piano di ammortamento alla luce
della nuova vita utile.
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PEZZI DI RICAMBIO:
b) acquistati in vista di riparazioni differite
• pezzi non specifici (con utilizzi diversificati):
sono da includere fra le rimanenze.
Possono esserne esclusi qualora il loro valore unitario non
sia significativo (importo complessivo modesto)
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PEZZI DI RICAMBIO:
b) acquistati in vista di riparazioni differite (segue)
• pezzi specifici (utilizzati esclusivamente per manutenzione
e riparazione di immobilizzazioni non intercambiabili):
−
di importo modesto, possono essere
nell’esercizio e non inclusi nelle rimanenze;
−
di costo non significativo in rapporto al costo
dell’immobilizzazione, ma che non rappresentano un
valore “modesto”: sono assimilabili ai pezzi non
specifici e quindi da includere tra le rimanenze;
spesati
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PEZZI DI RICAMBIO:
b) acquistati in vista di riparazioni differite (segue)
• pezzi specifici (utilizzati esclusivamente per manutenzione
e riparazione di immobilizzazioni non intercambiabili):
− di importo significativo: sono assimilati alle
immobilizzazioni di cui fanno parte, seguendone la
sorte, e sono ammortizzati secondo la durata della
loro vita utile prevista, anche prima della messa in
servizio. Quando il ricambio è messo in servizio, il
pezzo sostituito deve essere eliminato dall’attivo
effettuando una svalutazione o un ammortamento
eccezionale. Il nuovo pezzo di ricambio deve essere
capitalizzato e ammortizzato in base alla durata della
vita probabile di utilizzo.
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CANCELLERIA
Gli acquisti di cancelleria possono essere classificati alla
voce B.6 del conto economico. Gli acquisti non ancora
utilizzati alla fine dell’esercizio costituiscono rimanenze di
beni e devono essere inclusi nell’attivo circolante dello
stato patrimoniale.
E’ accettabile, nei casi di importi non significativi e di
modesti quantitativi in giacenza, spesare gli acquisti di
cancelleria nel conto economico e non gestire tali beni a
magazzino.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Art. 2425 – bis, comma 1, n. 1, c.c.
Documento OIC 13-07-2005, n. 13
Criterio base delle imprese in funzionamento («going
concern»):
iscrizione al costo di acquisto o produzione; se minore,
iscrizione al valore di realizzo desumibile dall'andamento del
mercato; eventuale ripristino di valore nei bilanci successivi.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Documento OIC 06-2008, n. 5
Criterio base delle imprese in liquidazione:
Valore di realizzo per stralcio dei beni, al netto degli oneri
diretti di realizzo (valore normalmente inferiore
all'ordinario prezzo di vendita).
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METODI DI DETERMINAZIONE DEL COSTO
Art. 2425 – bis, comma 1, nn. 9 e 10, c.c.
Documento OIC 13-07-2005, n. 13 - D.IV
I metodi di determinazione del costo previsti dal codice civile e
dai principi contabili sono i seguenti:
•Metodo del Costo Specifico (se i beni non sono intercambiabili);
•Metodo FIFO (First In First Out);
•Metodo del Costo Medio Ponderato (CMP);
•Metodo LIFO (Last In First Out) continuo o a scatti.
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METODI DI DETERMINAZIONE DEL COSTO
Raffronto fra i diversi metodi
Il metodo CMP, rispetto al FIFO ed al LIFO, tende a mediare
le fluttuazioni dei prezzi.
Il metodo FIFO tende a contrapporre a ricavi più recenti
costi più remoti, con rimanenze finali esposte nello stato
patrimoniale a costi più recenti. Possibile effetto:
prezzi crescenti => valore delle rimanenze crescente
risultato d'esercizio crescente
prezzi decrescenti => valore delle rimanenze
decrescente
risultato d'esercizio decrescente
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METODI DI DETERMINAZIONE DEL COSTO
Raffronto fra i diversi metodi
Il metodo LIFO tende a contrapporre a ricavi più recenti costi
più recenti, con rimanenze finali esposte nello stato
patrimoniale a costi più remoti. Possibile effetto:
prezzi crescenti => valore delle rimanenze decrescente
risultato d'esercizio decrescente
prezzi decrescenti
=> valore delle rimanenze crescente
risultato d'esercizio crescente
Il metodo LIFO mitiga i «profitti di magazzino» con prezzi
crescenti, ma crea dei possibili effetti distorsivi sullo stato
patrimoniale, in caso di forte crescita dei prezzi.
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METODI DI DETERMINAZIONE DEL COSTO
Se i valori determinati con l'adozione di uno dei metodi
precedenti sono inferiori al costo corrente, la differenza,
qualora di entità rilevante, deve essere indicata nella nota
integrativa.
Non si possono effettuare riduzioni arbitrarie di valore,
contrarie al requisito di rappresentazione veritiera e
corretta (art. 2423 c.c.) e al principio di evidenza e verità
degli utili conseguiti (art. 2217 c.c.)
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METODI DI DETERMINAZIONE DEL COSTO
Documento OIC 13-07-2005, n. 13 - D.XII
Beni per cui non è possibile determinare il costo
In tali casi occorre effettuare delle stime basate sul valore
di mercato del bene, sia come valore di vendita, sia come
valore netto di realizzo.
Ai valori ottenuti devono essere sottratte le spese di
distribuzione.
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VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE
Il valore di mercato
Documento OIC 13-07-2005, n. 13 - D.VI
Per valore di mercato si intende:
• il costo di sostituzione, per le materie prime e sussidiarie
e semilavorati d'acquisto;
• il valore netto di realizzo, per le merci, i prodotti finiti,
semilavorati di produzione e prodotti in corso di
lavorazione.
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VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE
Valore di mercato: valore netto di realizzo
Rappresenta il prezzo di vendita nel corso della normale
gestione («going concern»), al netto dei costi di
completamento e delle spese dirette di vendita (provvigioni,
trasporto, imballaggio,...) che possono ragionevolmente
prevedersi.
Nel caso di produzione su ordini specifici, il prezzo di
vendita coincide con quello dell'ordine confermato.
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VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE
Valore di mercato – costo di sostituzione
Rappresenta il costo con il quale, in normali condizioni di
gestione (acquisto di quantità normali in normali
circostanze), una determinata voce di magazzino può
essere riacquistata o riprodotta (in caso di manufatto).
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VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE
Valore di mercato – beni particolari
Documento OIC 13-07-2005, n. 13 – D.VII.d
Per la determinazione del valore di mercato di beni
«particolari» o di difficile collocazione sul mercato (merci
obsolete,
a
lento
movimento,
seconda
scelta,
danneggiate,…) è necessario procedere a una previsione o
a delle stime: per fare questo si tiene conto dei principi
della prudenza e della imparzialità.
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ATTREZZATURE INDUSTRIALI E PICCOLI
UTENSILI
Le attrezzature industriali, i piccoli utensili e i materiali di
consumo in genere che, di fatto, sono continuamente
rinnovati e hanno valori modesti in relazione alla
dimensione dell’attività aziendale, possono essere iscritti
nell’attivo ad un valore costante (art. 2426, comma 1, n.
12, c.c.).
Al fine dell’applicazione della deroga in esame, le
rimanenze devono essere:
a) costantemente rinnovate nell’ambito dell’azienda;
b) non suscettibili di variazioni sensibili da un esercizio
all’altro per entità, valore e composizione;
c) complessivamente di scarsa importanza rispetto
all’attivo del bilancio.
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ATTREZZATURE INDUSTRIALI E PICCOLI
UTENSILI
Rientrano nella fattispecie anche le stoviglie e la biancheria
di alberghi e ristoranti.
Tale valutazione è convenzionale e facoltativa, in quanto la
società può scegliere di spesare direttamente a conto
economico gli acquisti di tali beni.
Qualora gli acquisti di tali beni presentino variazioni
importanti nell’entità, nel valore o nella composizione, la
costanza di valutazione non può essere mantenuta e si
devono valutare in base alle regole normali.
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METODO DEI PREZZI AL DETTAGLIO
(«Retail Method»)
Applicato dagli operatori della grande distribuzione e dagli
esercenti attività di commercio al minuto, non costituisce
realmente un metodo di costo alternativo.
Per essere accettabile deve produrre risultati similari al
costo LIFO, FIFO o Medio (Documento OIC 13-07-2005, n.
13 - D.IV.f).
Si basa sulla contrapposizione tra i valori di costo ed i
valori di vendita aggiornati periodicamente.
E’ codificato come metodo fiscale alternativo di valutazione
delle rimanenze finali.
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METODO DEI PREZZI AL DETTAGLIO
(«Retail Method»)
Il carico di magazzino viene rilevato sia al prezzo di costo
che al prezzo di vendita.
Il valore delle rimanenze viene determinato sottraendo dal
totale delle merci disponibili, espresse ai prezzi di vendita,
l’ammontare dei ricavi conseguiti per quel bene: l’importo
che ne risulta è espresso ai prezzi di vendita, e va riportato
al costo moltiplicandolo per il rapporto tra costo e prezzo,
cioè per il complemento a 100 della percentuale di ricarico.
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METODO DEI PREZZI AL DETTAGLIO
(«Retail Method»)
Esempio: bene “X", costo di acquisto Euro 1,50 e prezzo di
vendita Euro 2,00 quindi:
2,00 – 1,50 = 0,50 => ricarico
0,50 / 2,00 = 25% => percentuale di ricarico,
1,50 / 2,00 = 75% => percentuale del costo rispetto al
prezzo
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METODO DEI PREZZI AL DETTAGLIO
(«Retail Method»)
Data
Carico
Scarico
Quantità
acquistata (pezzi)
Valorizzazione
al costo (Euro)
Valorizzaizone al
ricavo (Euro)
200
300,00
400,00
01/01/2009
31/03/2009
31/05/2009
350,00
1.200
1.800,00
2.400,00
30/06/2009
31/10/2009
Incasso delle
vendite (Euro)
2.200,00
1.000
1.500,00
2.000,00
30/11/2009
Totale
1.500,00
4.800,00
4.050,00
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METODO DEI PREZZI AL DETTAGLIO
(«Retail Method»)
Considerando le rimanenze valorizzate al prezzo di vendita
si avrà:
4.800 – 4.050 = 750
Considerando il ricarico del 25%
750 * 25% = 187,50,
si avrà il seguente Valore delle rimanenze:
750 – 187,50 = 562,50,
Stesso risultato si otterrà moltiplicando:
750 * 75%= 562,50
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COESISTENZA DI PIÙ CRITERI DI
VALUTAZIONE
Documento OIC 13-07-2005, n. 13 – D.IX
In linea generale, un’impresa deve utilizzare lo stesso
metodo di valutazione per tutte le giacenze che hanno
simile natura e uso.
Per le giacenze che hanno differente natura o uso, può
essere giustificato l’utilizzo di un differente metodo di
valutazione.
Il trattamento contabile prescelto deve essere
adeguatamente descritto in nota integrativa.
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BENI ACQUISTATI CONGIUNTAMENTE
Occorre effettuare la ripartizione del costo congiunto in
funzione del valore di mercato dei beni, ovvero del prezzo
di vendita realizzabile dagli stessi.
E' opportuno giustificare la scelta del criterio utilizzato in
nota integrativa, se gli importi sono significativi.
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BENI ACQUISTATI CONGIUNTAMENTE
Esempio: imprese che svolgono attività di acquisto e
valorizzazione degli immobili, con successiva vendita
frazionata. La vendita frazionata avviene in più esercizi.
Per la valutazione della parte di immobili presente a fine
esercizio l’unico criterio accettabile è quello di stimare il
prezzo di vendita di ogni singola unità e procedere alla
suddivisione del costo totale proporzionalmente ai valori di
vendita stimati.
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BENI PRODOTTI CONGIUNTAMENTE
Vengono ottenuti inscindibilmente da un’unica lavorazione.
Esempio:
impresa molitoria che ottiene contemporaneamente più
prodotti (farina, crusca, etc.).
Guida OIC 06-2008, n. 3
Costi di trasformazione di ogni prodotto non identificabili
separatamente => ripartizione tra i prodotti secondo un
criterio razionale e uniforme.
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BENI PRODOTTI CONGIUNTAMENTE
Possibili procedimenti suggeriti dalla pratica al fine di
ripartire i costi di produzione (*):
a) ripartizione sulla base del valore di mercato dei prodotti
(v. precedente);
b) ripartizione per differenza: utilizzato quando vengono
realizzati un prodotto principale e uno o più prodotti
secondari (si determina il ricavo di vendita presunto, al
netto dei costi di distribuzione, dei sottoprodotti e si
attribuisce al prodotto principale il valore di costo pari alla
differenza tra costo totale e valore dei sottoprodotti);
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BENI PRODOTTI CONGIUNTAMENTE
Possibili procedimenti suggeriti dalla pratica al fine di
ripartire i costi di produzione (segue):
c) attribuzione del costo totale al prodotto principale:
quando uno solo può essere considerato “prodotto” vero e
proprio, mentre gli altri hanno scarso o nessun valore;
d) ripartizione in base al peso o al volume dei prodotti
ottenuti: non essendoci quasi mai una diretta correlazione
fra quantità fisica e costi, si ritiene che questo criterio sia
arbitrario.
(*) cfr. Memento Contabile Ipsoa
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40
BENI PRODOTTI CONGIUNTAMENTE
Ai fini della valutazione delle rimanenze finali occorre
verificare se:
1) dal processo produttivo si formano un prodotto
principale e dei sottoprodotti;
2) dal processo produttivo non si formano sottoprodotti,
ma i beni prodotti hanno uguale valenza ed un loro mercato
di vendita.
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BENI PRODOTTI CONGIUNTAMENTE
1) prodotto principale e sottoprodotti:
se i sottoprodotti possono essere venduti separatamente,
si applicano la lettera b) o c) precedenti;
altrimenti, al costo di produzione occorre aggiungere i costi
per la distruzione e l’eliminazione degli stessi;
2) prodotti con uguale valenza e con mercato di vendita:
per la suddivisione dei costi comuni di produzione si
utilizza preferibilmente il procedimento di cui alla lettera a)
precedente.
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RESIDUI DI LAVORAZIONE
Documento OIC 13-07-2005, n. 13 – D.XII
Scarti: prodotti che non hanno il livello o le qualità
desiderati: essi possono essere distrutti, riciclati, oppure
venduti allo stato in cui si trovano ad un prezzo fortemente
scontato.
1. Scarti rivendibili: si applica la regola generale del
minore fra costo e valore presumibile di realizzo;
2. Scarti da distruggere: il costo per lo smaltimento deve
essere aggiunto al costo di produzione dei beni principali;
3. Scarti riutilizzabili nel processo produttivo, come
materie prime: valutati al costo della materia prima;
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Ottobre-novembre 2010
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RESIDUI DI LAVORAZIONE
4. Scarti non recuperabili: essi non possono essere valutati
e hanno valore uguale a zero; se si devono sostenere dei
costi per lo smaltimento, vanno accantonati e devono
aggiungersi al costo di produzione del prodotto principale.
Sfridi: materie prime che sono state immesse nel ciclo
produttivo ma che non si trovano più nel prodotto finito.
Se non vi è alcun recupero, vanno valutati a valore zero; se
si devono sostenere dei costi per lo smaltimento, vanno
aggiunti.
44
Ottobre-novembre 2010
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LAVORAZIONI ESTERNE
Documento OIC 13-07-2005, n. 13 - A
Le materie prime e i semilavorati di proprietà dell’impresa,
in corso di lavorazione presso terzi, costituiscono
rimanenze.
Nel bilancio vanno iscritte fra i «prodotti in corso di
lavorazione».
Ai fini della valutazione si deve tener conto dei costi di
acquisto, aumentati degli oneri accessori (comprese le
spese di trasporto presso terzi per la lavorazione) e di una
quota delle spese per prestazioni di servizi, da calcolarsi in
base allo stato avanzamento lavori o dell’effettiva quantità
lavorata.
45
Ottobre-novembre 2010
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LAVORAZIONI ESTERNE
Cali della lavorazione
Capita spesso che la quantità riconsegnata dal terzista
dopo la lavorazione risulti inferiore rispetto alla resa
standard.
Motivi dei cali:
Scarsa qualità della materia prima: Il costo causato dalla
minor resa non è da imputarsi al costo di produzione per
l’ottenimento dei prodotti. I prodotti finiti in rimanenza sono
valorizzati secondo le regole generali (minore fra costo di
produzione unitario, calcolato in base alla resa standard, e
valore di mercato). Il costo della materia prima non
utilizzata, danneggiata, è da spesare a costi di produzione.
Ottobre-novembre 2010
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LAVORAZIONI ESTERNE
Cali della lavorazione
Motivi dei cali (segue):
Scarsa qualità del lavoro del terzista: non si ha nessun
effetto sui costi se risultano recuperabili tramite la richiesta
di rimborso al terzista;
Cause naturali non di carattere eccezionale: trattandosi di
evento che rientra nella normalità del processo produttivo,
è giusto che gravi sul costo per l’ottenimento dei prodotti.
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Ottobre-novembre 2010
OIC e IAS/IFRS
CONTRIBUTI SUGLI ACQUISTI
Comunicazione
aprile 1996
Consob
DAC/RM/96003727
del
24
E' corretto contabilizzare i costi sostenuti nell’esercizio al
lordo dei contributi ricevuti nella voce B) «Costi della
produzione», del conto economico. I contributi vanno iscritti
nella voce A.5) «Altri ricavi e proventi».
Le variazioni delle rimanenze dei semilavorati e dei prodotti
finiti devono essere iscritte nella specifica voce di conto
economico (A.2) per un importo pari al costo al netto dei
contributi ricevuti, al fine di evitare ingiustificati effetti sul
risultato di periodo.
Ottobre-novembre 2010
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CAMBIAMENTO DI PRINCIPIO CONTABILE
Documento OIC 13-07-2005, n. 29
Documento OIC 1 – Interpretazioni
A seguito del cambiamento di metodo di valutazione, gli
effetti reddituali devono essere imputati al conto
economico, nell’ambito della voce E «oneri e proventi
straordinari».
Esempio:
31/12/2009, valutazione al LIFO
a partire dal 2010, passaggio al FIFO
49
Ottobre-novembre 2010
OIC e IAS/IFRS
CAMBIAMENTO DI PRINCIPIO CONTABILE
Innanzi tutto, occorre procedere con la valutazione delle
rimanenze all'1/1/2010 con il metodo FIFO.
La differenza fra le rimanenze iniziali LIFO e FIFO deve
essere imputata fra gli oneri e proventi straordinari.
Al 31/12/2010, si effettuerà la valutazione delle rimanenze
finali al FIFO.
Se il cambiamento di principio contabile ha un impatto
significativo sull’esercizio corrente o su eventuali esercizi
precedenti, è necessario fornire adeguate informazioni in
nota integrativa in merito ai motivi del cambiamento ed agli
effetti sul conto economico.
50
Ottobre-novembre 2010
OIC e IAS/IFRS
RETTIFICA DI COSTI DI PRECEDENTI
ESERCIZI
Documento OIC 13-07-2005, n. 29
Documento OIC 1 – Interpretazioni
Se l’impresa rettifica costi di esercizi precedenti per
omesse o errate registrazioni contabili, per errori di
rilevazione di fatti di gestione, gli effetti reddituali relativi a
tale cambiamento devono essere imputati fra gli «oneri e
proventi straordinari».
51
Ottobre-novembre 2010
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CONVERSIONE DELLE RIMANENZE
DETENUTE ALL’ESTERO
Documento OIC 30-05-2005, n. 26
Il valore in divisa estera di rimanenze detenute presso
magazzini esteri è convertito in euro al momento
dell’acquisto o di entrata in magazzino, al cambio del
giorno.
Per la determinazione del valore di mercato delle giacenze
a fine esercizio, si utilizzerà la quotazione espressa in
valuta locale, convertita al cambio di fine esercizio, se la
vendita sarà presumibilmente effettuata all’estero.
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Ottobre-novembre 2010
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CONVERSIONE DELLE RIMANENZE
DETENUTE ALL’ESTERO
Documento OIC 13-07-2005, n. 13 – D.III.e
Nel caso di rimanenze prodotte in Italia e trasportate in
magazzini esteri per la successiva vendita, nel costo di
produzione in euro si includono i costi del trasporto fino al
magazzino sito all’estero.
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Ottobre-novembre 2010
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CONTRATTI A TERMINE DI VENDITA
La vendita è differita, ma il prezzo è fissato:
se, in fase di valutazione delle rimanenze, il valore di
mercato è inferiore al costo di acquisto o produzione,
occorre valutare se procedere o meno ad una svalutazione:
- non occorre svalutare, se il prezzo fissato nel contratto
è superiore al costo maggiorato degli oneri ancora da
sostenere per la vendita;
- in caso contrario è necessario svalutare.
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CONTRATTI A TERMINE DI ACQUISTO
L’acquisto della proprietà dei beni è differito
I costi non devono essere contabilizzati ma, se di importo
significativo, devono essere menzionati in nota integrativa.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 9, c.c., infatti, occorre
fornire «… le notizie sulla composizione e natura di tali
impegni … la cui conoscenza sia utile per valutare la
situazione patrimoniale e finanziaria della società …».
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CONTRATTI A TERMINE DI ACQUISTO
Documento OIC 30-05-2005, n. 22 - B.III
L’impegno assunto può essere registrato, come memoria,
tra i conti d’ordine (non è un obbligo).
Nel caso in cui al momento di assunzione dell’impegno si
sostengano dei costi (premi, spese generali) relativi
all’acquisto a termine delle merci, tali oneri devono essere
differiti fino al momento in cui il contratto produce i suoi
effetti e le obbligazioni si sono realizzate. Questi costi
devono essere inseriti tra i costi dei beni acquistati a
termine.
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CONTRATTI A TERMINE
Documento OIC 13-07-2005, n. 13 – E.II.h
Se alla data di predisposizione del bilancio si prevedono
delle perdite connesse agli impegni presi (sugli ordini
confermati di acquisto oppure sugli impegni di vendita), in
base al principio della prudenza tali perdite devono essere
imputate al bilancio in chiusura.
Vanno indicate a conto economico tra i costi della
produzione ed accantonate in apposito fondo del passivo
(fondi per rischi e oneri).
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ORDINI DI ACQUISTO
Documento OIC 13-07-2005, n. 13 – D.X
Le perdite previste, di ammontare significativo, sugli ordini
confermati di acquisto devono essere riconosciute nel
momento in cui divengono note, in conformità al principio
della prudenza.
Le perdite devono essere determinate sulla base degli
stessi costi utilizzati per la valutazione delle rimanenze di
magazzino.
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BENI ACQUISTATI CON CLAUSOLA DI
RISERVA DELLA PROPRIETÀ
Art. 1523 c.c.
«nella vendita a rate con riserva della proprietà, il
compratore acquista la proprietà della cosa con il
pagamento dell’ultima rata del prezzo, ma assume i rischi
dal momento della consegna».
Nonostante il titolo di proprietà non sia ancora stato
trasferito, il costo si considera sostenuto, perché è certa
l’esistenza del suo ammontare; inoltre il bene è in
possesso dell’acquirente che ne utilizza, di fatto, i benefici.
Pertanto, i beni devono figurare fra le rimanenze del
magazzino dell’acquirente sin da subito.
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BENI ACQUISTATI CON CLAUSOLA DI
RISERVA DELLA PROPRIETÀ
Documento OIC 13-07-2005, n. 13 - E.II.e
Qualsiasi gravame (ivi compreso il riservato dominio) deve
essere indicato in nota integrativa.
Se, tra il momento di consegna del bene e quello del
trasferimento della proprietà, il bene subisce un
deprezzamento senza che il prezzo che l’acquirente deve
ancora pagare possa essere ridotto, tale deprezzamento
deve essere rilevato valutando i beni al valore di mercato.
Se l’importo è rilevante, deve essere menzionato in nota
integrativa.
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TRANSFER PRICE E NOTE DI CREDITO
Se le politiche commerciali di gruppo prevedono la rettifica
dei prezzi di vendita/acquisto, al fine di determinare risultati
prefissati in virtù di rapporti contrattuali, nel bilancio
individuale di ciascuna società le rimanenze devono essere
valutate all’effettivo prezzo di acquisto, tenendo quindi
anche conto di dette politiche, ossia delle note credito
emesse/ricevute (*).
(*) cfr. Memento Contabile Ipsoa
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RILEVAZIONE RIMANENZE FINALI
Le rimanenze finali si iscrivono a bilancio in ossequio ai
generali principi della competenza economica e della
correlazione fra costi e ricavi.
Per effettuare la rilevazione contabile delle giacenze finali
di materie prime, materiali di consumo e merci è
necessario:
-
aver identificato le quantità in giacenza;
aver effettuato il processo di valutazione;
individuare il costo di acquisto o di produzione;
individuare il presumibile valore di realizzazione.
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VALUTAZIONI DI LIQUIDAZIONE
Documento OIC 06-2008, n. 5
In caso di liquidazione, il criterio di valutazione delle attività
non può essere, come per il bilancio d'esercizio (ossia il
bilancio separato o individuale), il costo, bensì il valore di
realizzo per stralcio dei beni, al netto degli oneri diretti di
realizzo.
Per le rimanenze di magazzino e le altre attività correnti, il
valore di realizzo per stralcio di solito è inferiore al presunto
prezzo di vendita sul mercato in ipotesi di normale
operatività dell'impresa.
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VALUTAZIONI DI LIQUIDAZIONE
Rendiconto della gestione degli amministratori
Il rendiconto sulla gestione degli amministratori, relativo al
periodo successivo all'ultimo bilancio approvato, si fonda
su criteri valutativi di funzionamento, seppure tenendo
conto dell'intervenuto scioglimento della società e, quindi,
dei relativi riflessi per la mancanza della prospettiva di
continuità aziendale.
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Ottobre-novembre 2010
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VALUTAZIONI DI LIQUIDAZIONE
Prima della data di avvio della gestione liquidatoria e della
cessazione dell'attività di impresa non è possibile adottare i
criteri di liquidazione in luogo dei criteri di funzionamento.
L'inventario (bilancio) iniziale di liquidazione
Deve redigersi a cura dei liquidatori alla data di inizio della
gestione di liquidazione e si fonda, invece, su criteri
valutativi coerenti con la diversa destinazione del
patrimonio sociale (la liquidazione) individuabili nei
presumibili valori di realizzo per le attività e nei valori di
estinzione delle passività.
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VALUTAZIONI DI LIQUIDAZIONE
Rendiconto della gestione degli amministratori
Il problema valutativo attiene il rischio di presenza di
materie, merci e prodotti finiti fuori mercato o a lento rigiro;
o ancora di semilavorati e prodotti in corso di lavorazione.
In questi casi, si rende necessaria un'apposita svalutazione
del relativo costo, tenendo conto che il parametro di
confronto utile a individuare l'eventuale minor valore si
considera prudentemente inferiore al tradizionale valore
desumibile dall'andamento del mercato di cui all'art. 2426,
n. 9 c.c., ciò per le difficoltà ordinariamente emergenti in
fase di liquidazione.
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VALUTAZIONI DI LIQUIDAZIONE
Bilancio iniziale di liquidazione e bilanci intermedi
Per merci, prodotti, materie e semilavorati destinati alla
vendita, i liquidatori, nel ricercare il probabile valore di
realizzo, terranno conto dei seguenti elementi:
- possibilità o meno del realizzo, per merci o materie
deperite, alterate o comunque insuscettibili di scambio sul
mercato;
- tempi di realizzo e modalità di vendita, tenuto conto
anche del tipo di clientela cui potranno essere vendute le
varie partite;
- spese da sostenere per la vendita (trasporto,
assicurazioni, imballaggi, ecc.) ed oneri finanziari connessi
all'incasso del prezzo (spese bancarie, ecc.).
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VALUTAZIONI DI LIQUIDAZIONE
Il valore di presunto realizzo va considerato anche
nell'ipotesi in cui i liquidatori ritengano opportuno ultimare
con gli impianti della società o presso altre aziende, le
lavorazioni in corso o trasformare le materie prime esistenti
in prodotti finiti: comportamento assolutamente doveroso al
fine di evitare una riduzione del valore del patrimonio
sociale, che danneggerebbe i soci ed i creditori.
Il valore di presunto realizzo è indicato al netto dei costi di
realizzo.
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I BILANCI INTERMEDI
Documento OIC 04-2006, n. 30
Le rimanenze di magazzino alla chiusura del periodo
intermedio devono essere valutate con gli stessi criteri
adottati per il bilancio annuale, in osservanza del criterio
generale secondo cui un bilancio intermedio rappresenta
un autonomo, ancorché più breve, esercizio finanziario.
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I BILANCI INTERMEDI
Di conseguenza si dovranno utilizzare le stesse
configurazioni di costo (FIFO, LIFO, Medio Ponderato) di
fine anno e si dovrà valutare, ad ogni chiusura di periodo
intermedio, l'eventuale necessità di svalutazione per
ricondurre le scorte al minor valore di realizzo.
Quest'ultimo dovrà essere stimato in funzione degli
elementi conosciuti alla data di valutazione senza
anticipare mere aspettative di recupero nei periodi
successivi.
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I BILANCI INTERMEDI
Nel caso di rimanenze il cui costo è determinato in funzione
del metodo LIFO, l'applicazione del criterio generale può
comportare variazioni anche di importo consistente nella
cosiddetta "riserva LIFO", in particolare per le imprese
soggette a forte stagionalità nelle vendite in periodi
precedenti alla chiusura annuale.
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I BILANCI INTERMEDI
Infatti queste imprese riducono notevolmente il volume
delle scorte per far fronte alle vendite concentrate in un
certo
periodo
dell'anno,
per
poi
ricostituire
successivamente un livello ottimale di giacenze di
magazzino.
Di conseguenza si ha l'emersione della "riserva LIFO" (e
relativi profitti) in un certo periodo infrannuale (quello
caratterizzato dalla elevata stagionalità di vendita) che sarà
poi riassorbita a fine anno (annullando i precedenti profitti).
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I BILANCI INTERMEDI
E' sempre necessario riflettere nei bilanci intermedi l'effetto
derivante dalla riduzione delle scorte valutate a LIFO,
anche se vi è una ragionevole aspettativa che l'effetto di
tale riduzione sarà poi annullato a fine anno.
Non è ritenuto accettabile eliminare tale effetto, sia perché
esso introdurrebbe un'eccessiva discrezionalità, sia perché
priverebbe il lettore di bilancio di un'utile informazione circa
gli effetti della stagionalità sui bilanci intermedi dell'impresa.
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I BILANCI INTERMEDI
L'esplicitazione del fatto che una parte degli utili di periodo
sia dovuta dall'emersione temporanea della riserva LIFO e
l'indicazione che tali utili potrebbero essere annullati, in
tutto o in parte, dalla ricostituzione delle scorte in uno o più
periodi intermedi successivi, costituiscono tuttavia
un'informativa importante da fornirsi nelle note illustrative al
bilancio intermedio.
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Diapositiva 1 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti