Comunicazione agli utenti MT ai sensi del comma 44.1 lettera c), d) ed e) dell’allegato A della deliberazione AEEG ARG/elt 198/2011 e smi. COORDINAMENTO ENERGIA ELETTRICA Gentile Utente, La informiamo che l’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas (AEEG), con la delibera ARG/elt 198/2011 e smi del 30/12/2011 ha stabilito le condizioni alle quali gli utenti alimentati in media tensione (MT) (utente in prelievo o in immissione o in prelievo e immissione) connessi alle reti in media tensione hanno diritto a ricevere: indennizzi automatici nel caso subiscano un numero annuo di interruzioni senza preavviso lunghe e 1 brevi superiore agli standard fissati dalla stessa AEEG; rimborsi automatici per interruzioni prolungate, la cui durata eccede gli standard specifici stabiliti dalla stessa AEEG. Tra le condizioni previste, l’Autorità ha definito anche i requisiti tecnici che devono avere gli impianti degli utenti per garantire la “selettività delle protezioni”, per fare cioè in modo che eventuali guasti che hanno luogo negli impianti di utenza non provochino interruzioni ad altri utenti allacciati alla stessa linea di MT. L’adeguamento ai requisiti tecnici definiti dall’Autorità con le delibere ARG/elt 198/2011 e smi, ARG/elt 33/08 e smi e ARG/elt 119/08 interessa tutti gli utenti MT già connessi alle reti in media tensione con obbligo di connessione di terzi, è volontario e con oneri a carico dell’utente che lo realizzano. L’Autorità ha previsto un Corrispettivo Tariffario Specifico (CTS) a carico degli utenti MT connessi alle reti di distribuzione in media tensione i cui impianti non risultano adeguati. Qualora si manifestino le condizioni indicate nell’allegato B della delibera ARG/elt 33/08 e smi e gli utenti MT non adeguino i propri impianti, l’Autorità prevede inoltre un CTS maggiorato (CTS M) a carico di tali soggetti in sostituzione del CTS. Gli utenti che adegueranno i propri impianti entro il 2012, avranno diritto agli indennizzi automatici previsti per interruzioni senza preavviso lunghe e brevi a partire dal 2013, coloro che adegueranno nel 2013, avranno diritto agli indennizzi a partire dal 2014, e così via. Qualora l’utente non abbia adeguato i propri impianti ai requisiti tecnici di cui all’articolo 39 dell’allegato A alla delibera ARG/elt 198/2011 e smi (di seguito TIQE), non avrà diritto agli indennizzi automatici per il numero annuo di interruzioni senza preavviso lunghe e brevi eccedenti i livelli specifici di cui all’articolo 37 ed ai rimborsi per interruzioni prolungate (articolo 53) eccedenti gli standard specifici di cui all’articolo 51. La regolazione sopra descritta, come disciplinata dal Titolo 5 del TIQE “Regolazione individuale per utenti MT”, non riguarda: a) i punti di consegna di emergenza; b) gli utenti MT con consegna su palo con potenza disponibile inferiore o uguale a 100 kW; c) gli utenti MT alimentati tramite cabina in elevazione con consegna agli amarri con potenza disponibile inferiore o uguale a 100 kW. In relazione al comma 34.3 del TIQE, qualora HERA S.p.A. ritenga che ai fini del miglioramento della continuità del servizio sia opportuno trasferire in bassa tensione uno o più punti di consegna di soprarichiamati, tali trasferimenti, che non devono comportare oneri di alcun tipo a carico dell'utente interessato salvo l’eventuale smaltimento di materiali elettrici a norma di legge, possono avere luogo solamente con l’assenso dello stesso utente. In tale caso HERA S.p.A. dovrà informare l’utente circa la data di inizio dei lavori con almeno sei mesi di anticipo. L’articolo 43 del TIQE disciplina le modalità di incentivazione alla riduzione del numero di utenti MT con consegna su palo e con potenza disponibile in prelievo inferiore o uguale a 100 kW Si informa inoltre che gli utenti e le imprese distributrici interconnesse hanno la facoltà di richiedere ad HERA S.p.A., anche tramite il proprio venditore, la misurazione individuale della qualità della tensione sul punto di consegna e la stipula di contratti per la qualità secondo le indicazioni riportate al Titolo 8 “Qualità della tensione” e il Titolo 9 “Contratti per la qualità” del TIQE. Le informazioni in merito possono essere richieste ai riferimenti riportati nell’allegato “Riferimenti Hera S.p.A.” . Requisiti tecnici degli impianti degli utenti MT e condizioni per avere diritto all’indennizzo L’indennizzo verrà automaticamente corrisposto qualora si verificheranno tutte le seguenti condizioni: 1 1. il numero delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi nell’anno, abbia superato il valore 2 standard di interruzioni in funzione del grado di concentrazione dell’ambito territoriale in cui 1 Interruzioni Lunghe = l’interruzione di durata superiore a tre minuti; Interruzione Breve = l’interruzione di durata superiore a un secondo e non superiore a tre minuti, eventualmente identificata in base all’intervento di dispositivi automatici. 09 maggio 2013 – Rev01 Pagina 1 di 9 Comunicazione agli utenti MT ai sensi del comma 44.1 lettera c), d) ed e) dell’allegato A della deliberazione AEEG ARG/elt 198/2011 e smi. COORDINAMENTO ENERGIA ELETTRICA ricade il punto di prelievo o immissione o prelievo e immissione, come precisato dalla seguente tabella: Livelli specifici di continuità per utenti MT Grado di Concentrazione Alta Concentrazione (AC) Media Concentrazione (MC) Bassa Concentrazione (BC) Numero interruzioni Senza Preavviso lunghe e brevi 6 9 10 Da conteggio delle interruzioni come previsto dal Testo Integrato della qualità dei servizi elettrici (comma 36.1 del TIQE), sono escluse: le interruzioni senza preavviso lunghe o brevi attribuite a cause di forza maggiore, ai sensi del comma 7.1, lettera a) del TIQE; le interruzioni senza preavviso lunghe o brevi attribuite a cause esterne, ai sensi del comma 7.1, lettera b) del TIQE; le interruzioni senza preavviso lunghe o brevi causate dal medesimo utente interessato; le interruzioni senza preavviso transitorie; le interruzioni senza preavviso lunghe o brevi iniziate entro sessanta minuti dalla conclusione di una precedente interruzione senza preavviso lunga o breve, anche aventi origini e/o cause diverse; per gli utenti che dispongono di risorse interrompibili istantaneamente o risorse di emergenza o che partecipano al servizio di riduzione istantanea dei prelievi per la sicurezza, delle interruzioni provocate dall’applicazione del servizio di interrompibilità o del servizio di riduzione istantanea; le interruzioni prolungate o estese che ai sensi del Titolo 7, Parte I, del TIQE danno luogo a rimborsi a qualunque titolo; le interruzioni aventi origine “sistema elettrico” ai sensi del comma 6.1, lettera a) del TIQE; le interruzioni con preavviso di cui al Titolo 6, Parte I, del TIQE; le interruzioni dovute alla disinserzione di gruppi elettrogeni precedentemente messi in servizio per il ripristino della continuità del servizio. 2. ogni utente MT sia rimasto nelle condizioni di prelievo o immissione o prelievo e immissione, anche potenziali per l’intero anno a cui si riferiscono le interruzioni, anche in caso di passaggio dal mercato di salvaguardia al mercato libero. In particolare: per le utenze in prelievo e in prelievo e immissione il contratto di trasporto deve essere rimasto in vigore per l’intero anno; per le utenze in sola immissione la connessione alla rete di distribuzione deve essere rimasta contrattualmente attiva per l’intero anno; 3. l’impianto rispetti i seguenti requisiti tecnici (si veda comma 39.1 del TIQE): a. Dispositivo Generale (DG) realizzato mediante un sistema composto da un sezionatore e un interruttore o mediante un interruttore di tipo estraibile. b. Protezioni Generali (PG), cui asservire il Dispositivo Generale, in grado di discriminare i guasti polifase (massima corrente) e i guasti monofase a terra (massima corrente omopolare o direzionale di terra, in conformità allo stato di esercizio del neutro) a valle del Dispositivo Generale. c. Taratura delle Protezioni Generali effettuate secondo il criterio di selettività, in base a quanto indicato dall’impresa distributrice ai sensi del articolo 44 del TIQE, e mantenimento delle stesse tarature fino a successiva indicazione da parte di HERA S.p.A.. d. Prove sul complesso DG + PG di cui al punto A.3 dell’Allegato C alla deliberazione ARG/elt 33/08 e smi. 2 Il grado di concentrazione dell’ambito è definito in base al numero degli abitanti sul territorio comunale: alta concentrazione > 50.000 abitanti, media concentrazione > 5.000 e ≤ 50.000, bassa concentrazione ≤ 5.000; salvo diversa riclassificazione approvata dall’Autorità. 09 maggio 2013 – Rev01 Pagina 2 di 9 Comunicazione agli utenti MT ai sensi del comma 44.1 lettera c), d) ed e) dell’allegato A della deliberazione AEEG ARG/elt 198/2011 e smi. COORDINAMENTO ENERGIA ELETTRICA Gli utenti MT con potenza disponibile in prelievo inferiore o uguale a 400 kW hanno facoltà di derogare ai requisiti sopra elencati (punto 3) qualora vengano rispettate tutte le seguenti condizioni (si veda comma 39.2 del TIQE): a. Risultano dotati di Interruttore Manovra Sezionatore (IMS) con fusibili e di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kVA oppure risultano dotati di interruttore a volume d’olio ridotto (IVOR) con dispositivo di protezione almeno per la corrente di corto circuito e di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kVA oppure risultano dotati di interruttore equivalente con dispositivo di protezione almeno per la corrente di corto circuito e di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kVA; b. la connessione MT tra l’IMS e il trasformatore MT/BT o tra l’IVOR e il trasformatore MT/BT o tra l’interruttore equivalente e il trasformatore MT/BT è realizzata in cavo ed ha una lunghezza complessiva non superiore a 20 m; c. effettuano la manutenzione ai sensi della norma CEI 0-15 refertando su apposito registro costituito dalle schede F, S, QMT, TR-L (o TR-S) in caso di IMS con fusibili o costituito dalle schede F, IVOR, QMT, TR-L (o TR-S) in caso di IVOR con dispositivo di protezione per la sola corrente di cortocircuito o costituito dalle schede F, ISV o ISF6, QMT, TR-L (o TR-S) in caso di interruttore equivalente con dispositivo di protezione almeno per la corrente di cortocircuito, secondo le periodicità previste dalla stessa norma CEI 0-15. In alternativa a quanto disposto al caso precedente, gli utenti MT con potenza disponibile in prelievo inferiore o uguale a 400 kW hanno facoltà di derogare ai requisiti elencati al punto 3 (comma 39.3 del TIQE) se sono rispettate le seguenti condizioni: a. risultano dotati di Interruttore di Manovra Sezionatore combinato con Fusibili equipaggiato con relè di guasto a terra (IMS-FGT-R) conforme alla norma CEI 17-126; b. risultano dotati di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kVA; c. la connessione MT tra l’IMS-FGT-R e il trasformatore MT/BT è realizzata in cavo ed ha una lunghezza complessiva non superiore a 20 m. 4. Per gli utenti con richiesta di connessione antecedente al 16-11-2006, sia stata inviata dichiarazione di adeguatezza a HERA S.p.A. come indicato al capitolo “Dichiarazione di adeguatezza”; il diritto all’indennizzo decorre dall’anno successivo a quello dell’invio. Entità dell’indennizzo Per ogni interruzione superiore agli standard definiti dall’AEEG e precedentemente indicati, sarà determinato un indennizzo con riferimento al TIQE (si veda comma 38.6) così calcolato: I min( n; w) s n (V p PEI i ) n i 1 dove: n è il numero di interruzioni che, per ciascun utente MT di cui al comma 37.2 per il quale non risultano rispettati i livelli specifici di continuità del servizio, concorre alla determinazione del valore dell’indicatore di continuità di cui al comma 36.1; w è il parametro che fissa il tetto al numero massimo di interruzioni indennizzabili: assume il valore 2s per il biennio 2012-2013; assume il valore 3s per il biennio 2014-2015; s è il livello specifico di continuità di cui al comma 37.1; PEIi è la potenza effettiva interrotta, in prelievo o immissione, dell’utente MT relativa all’interruzione i, priva di segno ed espressa in kW, misurata nel quarto d’ora precedente quello in cui ha inizio l’interruzione; Vp è un parametro che assume il valore di: 2,40 €/kW interrotto per il biennio 2012-2013 nel caso in cui l’interruzione si verifica mentre l’utente MT sta prelevando energia dalla rete; 2,70 €/kW interrotto per il biennio 2014-2015 nel caso in cui l’interruzione si verifica mentre l’utente MT sta prelevando energia dalla rete; 0,1 €/kW interrotto nel caso in cui l’interruzione si verifica mentre l’utente MT sta immettendo energia nella rete. 09 maggio 2013 – Rev01 Pagina 3 di 9 Comunicazione agli utenti MT ai sensi del comma 44.1 lettera c), d) ed e) dell’allegato A della deliberazione AEEG ARG/elt 198/2011 e smi. COORDINAMENTO ENERGIA ELETTRICA HERA S.p.A. per l’anno 2012, con riferimento alla facoltà prevista dall’Autorità al comma 38.3 del TIQE , utilizzerà in luogo della PEI la potenza media interrotta PMI, espressa in kW, determinata in via convenzionale pari al 70% del maggior valore tra la potenza disponibile in prelievo e la potenza disponibile in immissione. In mancanza della potenza disponibile in immissione potrà essere utilizza la potenza nominale di impianto, espressa in kW, al netto della potenza nominale dei generatori elettrici di riserva al momento dell’interruzione. In ogni caso il numero massimo di interruzioni indennizzabili qualora siano superati gli standard elencati nella tabella precedente, è in funzione del grado di concentrazione ed è pari a: Numero massimo di interruzioni indennizzabili (lughe+brevi) Grado di Concentrazione 2012- 2013 2014 - 2015 Alta Concentrazione (AC) Media Concentrazione (MC) Bassa Concentrazione (BC) 6 9 10 12 18 20 Gli indennizzi saranno complessivamente corrisposti nell’anno successivo a quello in cui è stato rilevato un numero di interruzioni superiore ai suddetti standard. Specifica di taratura delle protezioni generali dell’impianto MT dell’utente Con riferimento al comma 44.3 lettera d) del TIQE si informa che è disponibile sul sito www.gruppohera.it la scheda che in funzione del regime di stato neutro MT riporta i valori massimi di taratura su cui deve essere impostata la Vs. Protezione Generale (PG) che comanda il Dispositivo Generale (DG) MT e, nel caso di utenza anche in immissione, valori di taratura su cui deve essere impostata la Vs. Protezione di Interfaccia (PI) che comanda il Dispositivo di Interfaccia (DDI). Qualora il Vs. impianto sia invece costituito da IMS con fusibili si rammenta che la taglia massima dei fusibili stessi non deve eccedere i 40 A. Infine, qualora il Vs. impianto sia costituito dal sistema IMS-FTG-R si rammenta che la taglia massima dei fusibili stessi non deve eccedere i 25 A (vedere norma CEI 0-16 ed. III) e che dovranno essere impostati i valori di taratura per la protezione contro i guasti a terra comunicati. I valori di taratura delle protezioni così impostate permettono di raggiungere in caso di guasto sul Vs. impianto la miglior selettività, rispetto alle protezioni a monte di competenza HERA S.p.A.. Modifica dello stato di esercizio del neutro Le reti elettriche di distribuzione gestite da HERA S.p.A. sono prevalentemente esercite con neutro isolato. La maggior parte del territorio del comune di S. Cesario è esercito a neutro compensato; nel territorio del comune di Modena (zona Sud Est), frazione Montale del comune di Castelnuovo Rangone, nel comune di Pavullo nel Frignano e parte del territorio dei comuni di Lama Comogno, Montese, Montecreto, Zocca, Sestola, Polinago e Marano sul Panaro è avvenuto il passaggio all’esercizio a neutro compensato. Successivamente è prevista l’estensione del regime di neutro compensato a tutto il territorio servito da HERA S.p.A.. In occasione del cambio dello stato di esercizio del neutro della rete MT da isolato a compensato il Gruppo HERA informa ogni utente MT allacciato alla rete oggetto del cambio di stato di esercizio con un anticipo di almeno sei mesi e non superiore a dodici mesi, indicando anche le nuove specifiche di taratura delle protezioni e riferimenti normativi che comportano adeguamento degli impianti. Rimborsi per interruzioni prolungate Le interruzioni di eccezionale durata danno luogo a rimborsi automatici solo se eccedono gli standard fissati dall’Autorità e se l’utente ha l’impianto adeguato. Gli standard delle interruzioni di eccezionale durata sono differenziati a seconda che l’interruzione sia senza preavviso o con preavviso, indipendentemente dalle cause che le hanno provocate (gli standard non si applicano nei casi di evacuazione della popolazione per effetto di provvedimenti della pubblica Autorità competente in caso di calamità naturali). Per quanto riguarda le interruzioni di eccezionale durata senza preavviso gli standard sono: 4 ore per i clienti serviti in ambiti ad alta concentrazione; 6 ore per i clienti serviti in ambiti a media concentrazione; 09 maggio 2013 – Rev01 Pagina 4 di 9 Comunicazione agli utenti MT ai sensi del comma 44.1 lettera c), d) ed e) dell’allegato A della deliberazione AEEG ARG/elt 198/2011 e smi. COORDINAMENTO ENERGIA ELETTRICA 8 ore per i clienti serviti in ambiti a bassa concentrazione. Per quanto riguarda le interruzioni di eccezionale durata con preavviso lo standard è di 8 ore, indipendentemente dal grado di concentrazione dell’ambito territoriale servito e fatto salvo diverso accordo scritto con il distributore (comma 51.7 del TIQE). Per i distributori come HERA S.p.A. (con più di 100.000 utenti in BT) gli standard per le interruzioni di eccezionale durata sono entrati in vigore dal 1° luglio 2009. Entità dei rimborsi per interruzioni prolungate I rimborsi automatici in caso di mancato rispetto degli standard di qualità per il tempo massimo di ripristino dell’alimentazione sono riportati nella Tabella 10 del TIQE e di seguito sintetizzati: Rimborsi in caso di mancato rispetto standard di qualità sul massimo tempo di ripristino dell'alimentazione dell'energia elettrica Grado di Concentrazione Superamento Standard Per ogni periodo ulteriore Tetto massimo Utenze BT e MT diverse dalle domestiche e da illuminazione pubblica con potenza inferiore o uguale a 100 kW 150,00 € 75,00 € ogni 4 ore 1.000,00 € Utenze MT diversa da illuminazione Utenti BT e MT titolari di impianti pubblica con potenza superiore a di produzione 100 kW 1,5 €/kW 0,75 €/kW ogni 2 ore 6.000,00 € 0,15 €/kW 0,075 €/kW ogni 4 ore 3.000,00 € HERA S.p.A. non è tenuta a corrispondere i rimborsi qualora ricorrano i casi specificati al comma 53.2 del TIQE. A parte tali casistiche l’utente in media tensione, che ha inviato la dichiarazione di adeguatezza, riceve i rimborsi per le interruzioni di eccezionale durata, senza fare alcuna richiesta, entro i tempi indicati ai commi 53.4 e 53.5 del TIQE. Corrispettivo Tariffario Specifico (CTS) Gli utenti MT che non rispettino i requisiti tecnici sopra esposti, o non abbiano inviato all’impresa distributrice la “dichiarazione di adeguatezza” relativa ai propri impianti, sono tenuti a corrispondere alla stessa impresa il corrispettivo tariffario specifico - CTS. Il rispetto dei requisiti tecnici degli impianti degli utenti MT, deve essere documentato attraverso l’invio a HERA S.p.A. della suddetta dichiarazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce il diritto agli indennizzi automatici previsti per le interruzioni senza preavviso lunghe e brevi. Il corrispettivo tariffario specifico CTS è pari, su base annua, a: 500,00 € per gli utenti MT con PD pari o inferiore a 400 kW; 0,7 (500+750*[(PD-400)/400] ) € per gli utenti MT con PD superiore a 400 kW e inferiore o uguale a 3.000 kW; 3.280,36 € per gli utenti MT con PD superiore a 3.000 kW, dove PD è il valore massimo tra la potenza disponibile in prelievo e la potenza disponibile in immissione valutate al 1° gennaio dell’anno cui il calcolo del CTS si riferisce. Il corrispettivo tariffario specifico viene corrisposto all’impresa distributrice con il criterio del pro-quota giorno. La corresponsione del corrispettivo tariffario specifico viene sospesa al momento dell’invio a HERA S.p.A. della dichiarazione di adeguatezza. Con decorrenza 1 gennaio 2012, HERA S.p.A. fattura ai propri utenti MT in solo prelievo o in prelievo ed immissione tenuti alla corresponsione del corrispettivo tariffario specifico CTS ogni importo mensile di CTS, pari ad 1/12 dell’importo annuo dovuto, indicando per ognuna di esse il mese e l’anno cui si riferisce. Tali importi mensili hanno evidenza specifica nei documenti di fatturazione del trasporto. Il venditore è tenuto ad includere nella prima fatturazione utile ai propri utenti MT le medesime informazioni secondo il medesimo dettaglio. Con ugual decorrenza, nel periodo novembre-dicembre di ogni anno, Hera S.p.A. fattura ai propri utenti MT in sola immissione, tenuti alla corresponsione del corrispettivo tariffario specifico CTS, l’importo annuo di CTS dovuto, indicando l’anno cui si riferisce. HERA S.p.A. ha facoltà di effettuare controlli presso gli utenti MT che hanno inviato la dichiarazione di adeguatezza, allo scopo di verificare l’effettiva rispondenza dei loro impianti ai requisiti tecnici di cui al punto 3 precedente (commi 39.1 o 39.2 o 39.3 del TIQE). Nel caso in cui il controllo evidenzi la non rispondenza 09 maggio 2013 – Rev01 Pagina 5 di 9 Comunicazione agli utenti MT ai sensi del comma 44.1 lettera c), d) ed e) dell’allegato A della deliberazione AEEG ARG/elt 198/2011 e smi. COORDINAMENTO ENERGIA ELETTRICA dell’impianto ai requisiti tecnici, l’utente MT è tenuto al versamento del corrispettivo tariffario specifico con decorrenza dalla data di invio della dichiarazione di adeguatezza o, qualora tale dichiarazione sia stata inviata in un anno precedente a quello di effettuazione del controllo, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di effettuazione del controllo. A titolo esemplificativo, si fornisce una tabella dell’ammontare del CTS su base annua realizzata per alcuni valori di potenza disponibile PD e grafico descrivente l’andamento del corrispettivo con la potenza disponibile PD dell’impianto dell’utente MT. Importo CTS [€] Corrispettivo Tariffario Specifico IV Periodo di Regolazione (2012-2015) 3500,00 3000,00 2500,00 2000,00 1500,00 1000,00 500,00 0,00 CTS (€) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Potenza disponibile [kW] Corrispettivo Tariffario Specifico Maggiorato (CTSM) A partire dal 1° Gennaio 2009, secondo quanto previsto dalle disposizioni dalla delibera ARG/elt 33/08, ARG/elt 119/08, 136/2012/R/eel e smi, gli utenti MT che abbiano richiesto la connessione prima del 16 novembre 2006 e non hanno inviato la dichiarazione di adeguatezza sono tenuti a pagare il CTSM in sostituzione del CTS nel caso in cui l’utente: con una potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW, richieda a partire dal 1° settembre 2008 aumenti di potenza per almeno 50 kW complessivi oppure, senza averli richiesti, siano stati registrati dal suo contatore di energia elettrica come sistematici prelievi di potenza oltre la disponibile. Si considera sistematico il superamento effettuato in almeno due distinti mesi nell’anno solare; con una potenza disponibile superiore a 400 kW, richieda a partire dal 1° settembre 2008 aumenti di potenza per almeno 100 kW complessivi oppure, senza averli richiesti, siano stati registrati dal suo contatore di energia elettrica come sistematici prelievi di potenza oltre la disponibile. Si considera sistematico il superamento effettuato in almeno due distinti mesi nell’anno solare: richieda, a partire dal 1° settembre 2008, un qualunque aumento di potenza disponibile che determini il superamento dei 400 kW; 09 maggio 2013 – Rev01 Pagina 6 di 9 Comunicazione agli utenti MT ai sensi del comma 44.1 lettera c), d) ed e) dell’allegato A della deliberazione AEEG ARG/elt 198/2011 e smi. COORDINAMENTO ENERGIA ELETTRICA richieda il subentro rispetto a una preesistente utenza con durata inferiore ad un anno e, contemporaneamente, aumenti di potenza secondo le soglie suddette rispetto all’impegno di potenza precedente il subentro stesso; si verifichi il mancato rispetto della potenza massima dei trasformatori in parallelo o della potenza massima dei trasformatori contemporaneamente energizzabili ai sensi della norma CEI 0-16 a seguito di controlli effettuati dall'impresa distributrice sia nel caso in cui la dichiarazione di adeguatezza sia già stata inviata (in tal caso viene revocata) sia nel caso in cui la dichiarazione non sia stata inviata perché la richiesta di connessione è stata effettuata dopo il 16 novembre 2006 (in questi casi ai fini dell'adeguamento non è necessario l'invio della dichiarazione di adeguatezza). con impianti con potenza disponibile superiore a 400 kW, non applichi parzialmente le Regole Tecniche di Connessione, come indicato dal comma 10.4 dell’allegato B alla ARG/elt 33/08 smi, in caso di passaggio dello stato del neutro da isolato a compensato e in presenza di aumenti di potenza specificati dal comma 10.4 stesso. Si rimanda in ogni caso all’Allegato B della delibera ARG/elt 33/08 smi per le integrazioni e gli approfondimenti alle casistiche sopra indicate che danno luogo al pagamento del CTSM. A titolo esemplificativo, si fornisce una tabella dell’ammontare del CTSM su base annua realizzata per alcuni valori di potenza disponibile. Corrispettivo Tariffario Specifico Maggiorato (CTSM) dal 1° gennaio 2012 CTSM (€/anno) PD - Potenza Disponibile [kW] 200 200 200 400 400 400 2000 2000 2000 300 300 300 1000 1000 Aumento della potenza disponibile che, ai sensi dell'allegato B alla delibera ARG/elt 33/08, deve essere considerato come il valore cumulato a partire dal 1° settembre 2008. Si suppone per semplicità che gli aumenti di potenza disponibile avvengano in modo discreto e non ad inizio dell'anno considerato. di 40 kW nel 2012, poi più di 60 kW nel 2012, poi più di 40 kW nel 2012 e di ulteriori 20 kW nel 2013 di 60 kW nel 2013, poi più di 50 kW nel 2012, poi più di 50 kW nel 2012 e di 50 kW nel 2014 di 80 kW nel 2013, poi più di 120 kW nel 2013, poi più di 80 kW nel 2012 e di ulteriori 40 kW nel 2013 Mancato rispetto della potenza massima dei trasformatori in parallelo o della potenza massima dei trasformatori contemporaneamente energizzabili ai sensi della norma CEI 0-16 a seguito di controlli effettuati dall'impresa distributrice, nei seguenti casi: - la dichiarazione di adeguatezza era già stata inviata (in tal caso viene revocata); - la dichiarazione non era stata inviata perchè la richiesta di connessione è stata effettuata dopo il 16 novembre 2006 (in questi casi ai fini dell'adeguamento non è necessario l'invio della dichiarazione di adeguatezza). Controllo effettuato nel 2012 con dichiarazione di adeguatezza già inviata in anni precedenti e valida Controllo effettuato nel 2012 e dichiarazione di adeguatezza mai inviata in anni precedenti (caso di impianto non adeguato) Controllo effettuato nel 2012 e dichiarazione di adeguatezza mai inviata in anni precedenti (caso di impianto adeguato perché la richiesta di connessione è stata effettuata, per esempio, nel 2007) Controllo effettuato nel 2013 con dichiarazione di adeguatezza già inviata in anni precedenti e valida Controllo effettuato nel 2013 e dichiarazione di adeguatezza mai inviata in anni precedenti (caso di impianto non adeguato) Anni di competenza 2012 2013 2014 2015 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2479,26 2479,26 2479,26 500,00 1000,00 500,00 500,00 1349,89 1349,89 2479,26 2479,26 2548,03 500,00 1500,00 1000,00 1397,52 2024,83 2024,83 2548,03 5164,08 5164,08 500,00 2000,00 1500,00 2096,27 2699,77 3136,79 2548,03 7746,12 7746,12 Anni di competenza 2012 2013 2014 2015 500,00 1000,00 1500,00 2000,00 500,00 1000,00 1500,00 2000,00 500,00 1000,00 1500,00 2000,00 0,00 1496,15 2992,30 4488,45 1496,15 1496,15 2992,30 4488,45 Il CTSM è una maggiorazione della quota CTS, che dipende dagli anni di mancato adeguamento degli impianti secondo la formula: 09 maggio 2013 – Rev01 Pagina 7 di 9 Comunicazione agli utenti MT ai sensi del comma 44.1 lettera c), d) ed e) dell’allegato A della deliberazione AEEG ARG/elt 198/2011 e smi. COORDINAMENTO ENERGIA ELETTRICA CTSM CTS (1 n) dove n è il numero intero di anni contati a partire dall’anno successivo a quello di decorrenza dell’obbligo di adeguamento non adempiuto, con un valore massimo pari a 3. Il termine n vale 1 per il primo anno successivo al raggiungimento delle condizioni di maggiorazione del CTS (ad esempio, nel caso di più aumenti di potenza disponibile, il momento dell’aumento che fa superare la soglia 50 kW o 100 kW), n vale 2 per il secondo anno successivo, n vale 3 per il terzo anno e per tutti gli anni successivi. La quota CTS dipende dalla potenza disponibile PD dell’utente riferita al 1 gennaio dell’anno a cui il calcolo si riferisce (quello di versamento del CTSM). Ad esempio se l’aumento di potenza avviene nel 2012, nel 2013 il CTSM vale 2*CTS con CTS, riferito all’anno 2013; nel 2014 il CTSM vale 3*CTS con CTS riferito all’anno 2014 e così via. Il pagamento del CTSM è sostitutivo del corrispettivo CTS e avviene con le stesse modalità previste per il corrispettivo CTS. Dichiarazione di adeguatezza La dichiarazione di adeguatezza è finalizzata a formalizzare il rispetto dei requisiti tecnici precisati dalle delibere AEEG (ARG/elt 198/11, ARG/elt 33/08, ARG/elt 119/08 e 136/2012/R/eel e smi) e dalle Regole Tecniche di Connessione (Norme CEI 0-16 riportate in allegato alla delibera ARG/elt 33/08 e smi) compresi i casi in deroga di cui ai requisiti semplificati sopra indicati; a partire dal 1° gennaio 2009, essa è presentata a seguito delle verifiche di cui alla norme CEI 0-16 e dell’Allegato C della delibera ARG/elt 33/08 e smi per mezzo del modulo presente nel medesimo Allegato C. La dichiarazione di adeguatezza deve essere compilata a Vostra cura da personale qualificato ai sensi dell’articolo 40, comma 40.5 del TIQE. La dichiarazione di adeguatezza non deve essere inviata per i nuovi impianti le cui richieste di connessione siano state inviate a HERA S.p.A. in data successiva al 16/11/2006 (come stabilito dal TIQE comma 40.3); in tal caso la documentazione progettuale di cui sopra deve contenere esplicito riferimento al rispetto delle prescrizioni e dei valori di taratura impostati sulle protezioni comunicati da HERA S.p.A.. La dichiarazione di adeguatezza non deve altresì essere inviata nei casi di spostamento fisico del punto di prelievo o immissione o prelievo e immissione su richiesta dell’utente; deve, inoltre, essere rinnovata in occasione di modifiche o sostituzioni del Dispositivo Generale e delle Protezioni Generali. Il rinnovo della dichiarazione di adeguatezza non è richiesto per gli utenti MT con potenza disponibile in prelievo inferiore o uguale a 400 kW che sostituiscono l’IMS con fusibili o l’IVOR con dispositivo di protezione per la sola corrente di cortocircuito o l’interruttore equivalente con dispositivo di protezione per la sola corrente di cortocircuito, con un IMS con fusibili o con un IMS-FGT-R. In tal caso l’utente MT deve dare semplice comunicazione all’impresa distributrice dell’avvenuta sostituzione, elencando i dispositivi rimossi e quelli installati. In caso di modifica delle tarature della Protezione Generale richieste da HERA S.p.A., non è necessario il rinnovo della “dichiarazione di adeguatezza”, ma il cliente dovrà solo dare conferma scritta di quanto richiesto. In caso di modifica dello stato neutro, con passaggio da neutro isolato a neutro compensato, l’utente fornisce ad Hera S.p.A. la conferma scritta dell’adeguatezza dei propri impianti al nuovo regime di neutro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi A.2.1, A.2.2 e A.3 dell’Allegato C della delibera ARG/elt 33/08 e smi e, qualora sia richiesta l’installazione della protezione direzionale di terra, di cui all’Allegato B, punto B1, prova n.3 della Norma CEI 0-16 dell’Allegato A alla delibera stessa. La Dichiarazione di adeguatezza, dovrà essere trasmessa all’indirizzo indicato nell’allegato “Riferimenti Hera S.p.A.”. Controlli HERA S.p.A. ha facoltà di effettuare a proprie spese controlli per verificare l’effettiva rispondenza dell’impianto ai requisiti tecnici precedentemente descritti nel rispetto delle delibere dell’AEEG (ARG/elt 198/11 e ARG/elt 33/08 e smi). Nel caso in cui i requisiti non siano soddisfatti la Dichiarazione di adeguatezza sarà revocata al massimo a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui viene effettuato il controllo; in tal caso l’utente perderà il diritto a ottenere gli indennizzi automatici anche qualora subisca 09 maggio 2013 – Rev01 Pagina 8 di 9 Comunicazione agli utenti MT ai sensi del comma 44.1 lettera c), d) ed e) dell’allegato A della deliberazione AEEG ARG/elt 198/2011 e smi. COORDINAMENTO ENERGIA ELETTRICA interruzioni in numero superiore allo standard e ciò fino a quando invierà una nuova dichiarazione di adeguatezza con effetto, ai fini degli indennizzi, dal 1° gennaio dell’anno successivo. Contestualmente, in funzione della potenza disponibile (in prelievo o immissione), sarà tenuto a versare il CTS ed eventualmente il CTSM a seconda dei casi. HERA S.p.A., in caso di revoca della dichiarazione di adeguatezza, non è tenuta inoltre a corrispondere eventuali rimborsi per interruzioni prolungate (si veda art. 53 del TIQE). In caso di contenzioso, la delibera dell’Autorità prevede l’accordo tra le parti per la nomina di un soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01 e accreditato dal SINCERT come Organismo di ispezione di tipo A secondo la norma UNI CEI EN 45004. Il costo di questa verifica è previsto a carico della parte che risulterà in difetto. Documenti di riferimento dell’AEEG e di HERA S.p.A. I contenuti della presente informativa possono essere integrati e approfonditi consultando le delibere dell’AEEG di seguito riportate nella versione più aggiornata: ARG/elt 198/2011 e smi “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015” e smi ARG/elt 33/08 e smi “Condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell’energia elettrica a tensione nominale superiore ad 1 kV” ARG/elt 119/08 “Disposizioni inerenti l’applicazione della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 33/08 e delle richieste di deroga alla norma CEI 0-16, in materia di connessioni alle reti elettriche di distribuzione con tensione maggiore di 1 kV” 136/2012/R/eel “Modifiche e rettifiche di errori materiali agli allegati A alle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 250/04, ARG/elt 197/11 e ARG/elt 198/11 e agli allegati B e C alla deliberazione ARG/elt 33/08, in materia di qualità dei servizi elettrici” Nel sito dell’AEEG http://www.autorita.energia.it/ sono disponibili le delibere sopra indicate ed ulteriori informazioni consultando in particolare la sezione “Adeguamento degli impianti di utenza MT” all’indirizzo: http://www.autorita.energia.it/impiantimt.htm . Le principali delibere sopra indicate, copia della presente informativa, nonché ulteriori approfondimenti e informazioni riguardanti gli argomenti trattati sono disponibili nel sito di HERA S.p.A. all’indirizzo http://www.gruppohera.it/gruppo/attivita_servizi/business_energia/elettrica/vostro_servizio_ee/ee_connessio ni/ . In ogni caso ulteriori chiarimenti e documentazione possono essere richiesti ai referenti indicati riportati nell’allegato “Riferimenti Hera S.p.A.”. Si segnala che dal 1° settembre 2008 HERA S.p.A. ha adottato integralmente la norma CEI 0-16 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”, allegata alla delibera AEEG ARG/elt 33/08 e smi, come Regola Tecnica di Connessione. Distinti saluti. 09 maggio 2013 – Rev01 Pagina 9 di 9