TRACCIA N.1 TEMA ESTRATTO dato alla carica di consigliere comunale del Comune X, ed elettore iscritto nelle predetto Comune, ha impugnato l'atto di proclamazione degli eletti adottato nata elettorale del 28-29 maggio 2009, chiedendo, in via principale l'annullamento ettorali, in via subordinata, l'annullamento parziale e la rettifica del risultato vore. sposto : ndidato con la lista "Insieme per X" e di aver ottenuto n . 810 voti di preferenza; ato il primo dei non eletti, con una differenza di 10 voti di preferenza rispetto egli eletti della medesima lista (Sig . Caio); "Viva X" aveva vinto le elezioni, ottenendo il sindaco e la maggioranza dei seggi o comunale ; "Viva X" era stata illegittimamente ammessa alla competizione elettorale ; le operazioni elettorali si erano verificate numerose irregolarità, come meglio on le singole censure di gravame . ato il sedicesimo giorno dalla proclamazione degli eletti presso la Segreteria del ssivamente notificato al Comune X, al Sig . Caio ed a tutti i candidati eletti della oglíanze proposte dai ricorrente: poste sui moduli di presentazione delle candidature della lista "Viva X" non la specificazione che i sottoscrittori erano elettori iscritti nelle liste del Comune lativo certificato di iscrizione, e ciò in violazione dell'art. 28 del D.P.R. n. sottoscrizioni MW state autenticate da un notaio, mentre era necessaria del Sindaco o del cancelliere del tribunale; zione delle candidature della lista "Viva X" era avvenuta alle ore 12,10 del imo giorno antecedente a quello fissato per la competizione elettorale, come competente funzionario comunale; elettorali n. 1 e 3 . erano stati ammessi al voto assistito circa trenta elettori, presidente del seggio, per ciascuno di essi, avesse eseguito la prova empirica ; i elettorati 2 e 4, erano stati attribuiti complessivi venti voti di preferenza egli eletti della lista "Insieme per X", sebbene l'elettore avesse posto il segno di mbolo della lista "Viva X" ed avesse scritto il nominativo del candidato nel l'altra lista; uattro le sezioni elettorali comunali, taluni elettori, non meglio identificati, ografavi con il tekfonino la propria scheda elettorale, dopo il voto ma prima di scheda nell'urna: di qui .na evidente violazione dei principio di segretezza che re l'esercizio del voto; sezioni elettorali, non meglio individuata dal ricorrente, circa venti schede erano erate come voti di preferenza per l'ultimo degli eletti della lista "Insieme per X", dovessero essere annullate, in quanto il nominativo del candidato, pur e, presentava cancellature, idonee ad integrare segno di riconoscimento ; elettorale n . 1, nove voti di preferenza erano stati attribuiti all'ultimo degli lista "Uniti per X" . nonostante il suo nominativo non fosse stato iscritto per n taluni casi solo con il cognome, in altri con il cognome preceduto dalla sola nome. ezioni elettorali era stato permesso l'esercizio del voto a numerosi elettori . in almeno cento . dopo l'orario di prevista chiusura del seggio, alcuni dei quali i al seggio dopo tale orario . Nel costituirsi in giudizio, il Comune X eccepiva l'irricevibilità del ricorso in quanto proposto tardivamente; eccepiva, inoltre, il difetto di giurisdizione, in quanto gravame attinente ad ammissione di liste e candidati ad una competizione elettorale e quindi rientrante nella giurisdizione del tribunale civile ; eccepiva, altres, l'inammissibilità del gravame, in quanto non notificato all'Ufficio Elettorale Centrale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'Interno nonché l'inammissibilità delle censure, in quanto generiche e non supportate da alcun principio di prova. Nel merito, deduceva l'infondatezza di tutte le censure, e segnatamente della n . 3), in quanto sebbene le candidature fossero state accettate alle ore 12 .10, i presentatori erano presenti negli uffici comunali già prima della scadenza del termine, come attestato dal competente funzionario comunale. Eccepiva, infine, l'inammissibilità del gravame, in quanto proposto da soggetta in conflitto di interessi, che aveva agito sia nella qualità di candidato non eletto, sia di cittadino-elettore. Il controinteressato sig . Caio, ultimo eletto nella lista "Insieme per X", proponeva ricorso incidentale, con atto notificato entro 15 giorni dalla notifica del ricorso principale, tenendo conto della sospensione feriale dei t~ deducendo che nella sezione n. I il ricorrente aveva ottenuto illegittimamente cinquanta voti di preferenza, relativi a schede votate senza indicazione della lista di appartenenza, pertanto nulle . Con tale gravame e iva, altresì, la tardività del ricorso ~pale, nella parte in cui intendeva censurare l'ammissione della lista vincitrice delle elezioni . A tale ultimo proposito, deduceva che l'atto di ammissione della lista, in quanto atto endoprocedimentale immediatamente lesivo, avrebbe dovuto essere immediatamen e impugnato dinnan2i al T .A.R. Con motivi aggiunti notificati alle altre parti dopo la proposizione del ricorso incidentale, i l ricorrente principale faceva valere ulteriori doglian~ tutte inermi a presunte irregolarità nell'ammissione al voto assistito nelle sezioni nn . I e 2, evidenziando che le relative notizie gli erano pervenute dopo il deposito del ricorso ~pale, da elevi che avevano avuto notizia, dalla stampa locale, della pendenza del giudizio ; a sostegno delle doglianze depositava dichiarazioni sostitutive di atto di no~ a firma di elettori presenti nei seggi al momento delle operazioni di voto . Eccepiva, inoltre, l'irricevibilità del ricorso incidentale, tenuto conto della non applicabilità al ricorso elettorale della so ne feriale dei termini Il candidato proceda alla redazione della sentenza, affrontando tutte le questioni (dP rito e di merito) p~ dl tea. Ove n~ a# motiwre zana pronuncia 4*r rito, dwà comunque esaminare le residue questioni. TRACCIA N.2 La società ALFA S .P .A, a partecipazione pubblica totalitaria ed operante nel settore della gestione autostradale, ha bandito una gara per l'affdamemo del servizio del mantenimento in efficienza dei verde sul tratto autostaraciale X, tra i km . 0 e 270, con il criterio del prezzo più basso, Alla gara hanno partecipato due soli concorrerti, l'impresa BETA e l'ATI GAMMA- Entrambi, dopo la fase di verifica della documentazione amministrativa) venivano esclusi : il primo, per la mancata presentazione della busta conta~ l'offerta economica ; il secondo per la manetta presentazione della dichiarazione prevista dall'art . 17 ceelia legge 12 marzo 1999 n. 68. Pertanto la gara veniva dichiarata deserta. L'impresa wandptaria deii'A.T.L, all'esito del provvedimento di eschisione, presentava istanza di riammissione alla gara, rilevando di non essere sa~ alla disciplina di cui all'ari . 17 della legge n. 68 del 1999, in quanto avente meno di quindici dipesi, non dovendosi computare nel numero predetto i lavoratori stagionali. La commissione di gara, valutando positivamente l'istanza, riammetteva l'ATI GAMMA alla procedura selettiva e procedeva, pertanto, alla aggiudicazione in favore di quest'ultima . Con ricorso al T.A.R., l'impresa BETA impugnava il provvedimento di aggiudicazione, denunciando la violazione dell'art. 7 della leggo a 241 dei IM, non avendo ricevuto conmnicazione di avvio del pmcedimento, nc'nché i principi in materia di autotutela, non avendo la stazione appaltante motivato in ordine all'interesse pubblico al ritiro dei provvedimento di esclusione dalla procedura e alla prevalenza di tale ime su quello di esso ricorrerne . Denunciava altresì : a) la violazione dell'ars. 17 della legge n . 68 del 1999, non riscontrandosii nella lettera della legge, né in q del trio, ragiod di possibile deroga all'obbligo di dichiarazione per i datori di lavoro che amnmatw, in #utto o in parte, lavorataci ili ; b) la violazione dell'art . 37 dei d. lgv . 12 aprile 2006, n 163, che avrebbe dovuto impone l'esclusione dalia gara, non avendo le imprese mandami e mandataria dichiarato la volontà espressa di associarsi, pur avendo indicato le quote del servizio di rispettiva pertinenza . Con il medesimo atto di gravame, chiedeva la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno, da liquidarsi equitativarnente in un importo pari al 10% di quello a base di gara Costituendosi in giudizio, I'aggiudicataria eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dei gravame, in quanto rivolto esclusivamente avverso l'aggiudicazione . Nel merito instava per l'infondatezza delle censure proposte. Con ricorso incidentale, proposto oltre il termine dimidiato pre dall'ari. 23-bis della legge n . 1034 del 1971 (ma nel rispetto del termine ordinario), l'aggiudicataria contentava la mancata esclusione dalla gara della ricorrente, rilevando che quest'ultima non aveva indicato nella ricevuta di bonifico bancario in favore dell'Autorità di vigilanza per i pubblici di lavori, servizi e forniture presentata in gara lo specifico codice della gara (CIG .). Dm rn' lava, altres3, che la ricorrente aveva reso una dichiarazione &~ va ai sensi dell'ari 38, eoranma 1, lettera c) del d . Igv . n. 163 del 2006 non vaitieara, in Tanto non era stata fatta me~ di un decreto pesale di condanna per il reato di cui sigli arti . 33 e 38 della legge 20 maggio 1970, a 300 (assunzione di lavoratori senza intermediazione dell'u~ di ,collocamento) . Con memoria difensiva, la ricorrente replicava all'impugnazione incidentale, eccependone la tardività ai sensi dell'al 23-bis della lemme n 1034 dei 1971, e rilevandone ad merito l'infondatezza, p ~ , da un lata. la ~~u a di paio in favore dell'Autorità di vigilanze, pur non contenendo il codice della gara, m richiamava l'oggetto, dall'altro il netto arenato con il decreto penate dì condanna è v~ meno in seguito alla abrogazione degli art . 33 e 38 della legge n. 300 del 1970 per effetto de l'ars . 8, Comma I, l ~ d) del d. lgv. 19 dicembre 2002, a 297 . Proponeva, inoltre, una~" m ne incidentale per denurnciare ulteriori censure dell'atto gravato con il ricorso Vie, evidenziando che lo ~M interesse gli scaturiva dall'impugnazione incidentale proposta dalla In particolare, denunciava che le imprese mandanti del raggruppamento erano in possesso di un'attestazione SOA non i;pecifeatammente richiesta dal bando di gara e comunque per importi di gran lunga superiori a quello dell'attestazione SOA della mandatafia . Si costituiva in giudizio anche la stazione appaltante, eccependo l'inammissibilità del gravame principale, in quanto notificato presso la sede legale e non presso quella dell'Avvocatura dello stan Nel merito, contestando integralmente tutte le censure proposte . Con atto di intervento a da&vvar~, notificato a tutte le parti e depositato in giudizio entro i I termine di produzione dei documenti, l'associazione dei consumatori YY, iscritta nell'elenco di cui all'art. 137 del & lgv . 6 settembre 2005 n. 206, instava per l'accoglimento del ricorso e proponeva azione risarcitoria per i danni subiti dagli utenti dell'autostrada a causa della scelta di un contraente privo dei requisiti per lo svolgimento del servizio . Con ulteriori memorie difensive, la stazione appaltante ed il contro interessato eccepivano l'inammissibilità dell'atto di intervento, sia in quanto tardivo, sia perché proposto in evidente elusione del termine ordinario di decadenza per proporre ricorso giurisdizionale . Il candidato proceda alla redazione della sentenza, affronkwìaIò lune le questioni (di rito e di merito) poste dal cura . Ove ritenga di motivare una pronuncia di rito, davrà comunque esaminare le residue questioni. TRACCIA N.3 Ad una gara di appalto per la costruzione di un impianto sportivo melena cal t,omunc Viwuua hanno partecipato tre Società (A, B e C) ed in esimo alla stessa è risultata aggiudicataria la Società A Avverso gli atti di gara e I'aggiudic azitor definitiva ha proposto ricorso la Società C, terza classificata, deducendo con il primo motivo di gravame : - che la Società aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché: a) aveva effettuato l'mte~ne documentale alla domanda di partecipazione alla gara, anche se prima della scemenza dei termine di presentazione della domanda, in momento però rivo alla data dì inoltro ; b) la domanda era stata ritirata dal Comune presso l'Ufficio postale di destinazione in data succer.asiva a quella di scadenza dei termine di presenta~ c) aveva omesso di presentare insieme con l'offerta, ed in apposita busta separata e sigillata, come previsto specifica mente dal bando di gara, gli el giustificativi dell'offerta. Con il secondo motivo ha dedotto : - che anche la Società B, seda classificata, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché, nelle more dell'espletamento della gara, le era stata revocata, da parte dell'Autorità di vigilanza, l'attestazione di qualificazione, siccome conseguita sulla base di false dichiarazioni. Costituitasi in giudizi, la Società A ha eccepito I'inarnm sslbil tà del ricorso per di interesse in quanto l'offerta della Società ricorrente era stata graduata al terzo posto ; in subordine, ha contestato la fondate= del ricorso sostdo che la domanda era pervenuta all'Ufficio postale entro il termine prescritto e che gli elementi gíustificaltivi dell'offerta potevano essere presentati solo in caso di aggiudicazione della gara . Ha proposto ricorso in dentale la Società B . la cui offerta era stata graduata al secondo posto, soste~ che la Soci aggiudicataria avrebbe dovuto esa~ esclusa dalla gara per le stesse ragioni indicate dalla ricorrente principale e che anche quest'ultima era stata iiiegittimamente ammessa alla gara non avendo adempiuto all'obbligo di prestare la cauzione provvisoria in ossequio al disposto dell'art. 10, comma i q~ della legge i l febbraio 1994 o . 109. Il vP ~ aL red(ione &#a nza, mie le gue~ (i Tito e di merito) poste dal caso. Ove r~ ti e umu pronuncia di rito, dovrò crMunque esaminare k resicbre questiw.