Aggiornamenti in materia di
contrattazione integrativa
d’istituto
Massimo Spinelli
marzo 2013
Indice dei lavori
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I fondamenti del quadro normativo vigente
Il contenzioso promosso dalle OO.SS. di comparto e la giurisprudenza
che si è andata sedimentando negli ultimi tre anni
Il diverso atteggiamento del MIUR e del DFP
La centralità dello strumento dell’informazione preventiva
Le modifiche introdotte dalla Legge 135/2012
La Circolare n. 25 del MEF relativa alla redazione della Relazione
illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria
Il CCNL del 12 dicembre 2012 e l’Intesa del 30 gennaio 2013 tra
MIUR e OO.SS. di comparto
Come gestire l’attuale fase contrattuale alla luce delle comunicazioni
del MIUR
Il rapporto con i revisori dei conti
I fondamenti del quadro
normativo vigente
Cambiano le finalità della contrattazione
“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa,
(……) La contrattazione collettiva integrativa
assicura adeguati livelli di efficienza e
produttività dei servizi pubblici, incentivando
l'impegno e la qualità della performance ai sensi
dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al
trattamento economico accessorio collegato alla
performance individuale una quota prevalente
del trattamento accessorio complessivo
comunque denominato”
(art. 40, comma 3-bis d.lgs 165/01)
Il recupero della gerarchia delle fonti
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l’inderogabilità della legge ad opera dei contratti collettivi
di lavoro (legge 15/09 articolo 1, c.1)
l’imperatività delle norme di legge (d.lgs. 165/01, articolo
2,c.2)
la nullità automatica delle clausole contrattuali difformi
dalla legge (d.lgs. 165/01 articolo 2, c. 3-bis e 3quinquies)
la decadenza automatica dei contratti difformi (d.lgs.
150/09 articolo 65)
Il dirigente è un cardine del sistema
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Le attribuzioni dei dirigenti sono derogabili soltanto da
specifiche disposizioni legislative (art. 4, c. 3, d.lgs.
165/01)
Il potere di organizzazione del dirigente quindi:
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è garantito dalla legge (imperativa e inderogabile)
è attribuito in via esclusiva
è assimilato ai poteri del privato datore di lavoro
è sottoposto all’obbligo d’informazione alla parte sindacale
riguarda in particolare la gestione delle risorse umane, la
direzione e l’organizzazione del lavoro
è sottoposto a verifica da parte degli organismi di controllo
(art. 5, cc. 2 e 3, d.lgs. 165/01)
La demarcazione tra legge e contratto
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Le prerogative del dirigente scolastico rientrano
nell’ambito della legge (d.lgs. 165/01, articolo 5,c.2)
In caso di mancato accordo con la parte sindacale la
legge riserva alla parte pubblica il potere d’iniziativa
(d.lgs. 165/01, articolo 40, comma 3-ter)
L’ambito privatistico della contrattazione collettiva
determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al
rapporto di lavoro e le relazioni sindacali (d.lgs. 165/01,
articolo 40,c.1)
Gli ambiti di competenza del dirigente sono esclusi dalla
contrattazione collettiva e diventano oggetto di
informazione sindacale (idem)
Una logica conseguenza
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Tre delle sei materie di contrattazione previste dall’art. 6
del CCNL comparto scuola vanno derubricate ad
informazione preventiva
h)
i)
m)
modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano
dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di
utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle
attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo
ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute
sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione
dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;
criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e
all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed
ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente,
educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo
di istituto;
Il contenzioso promosso dalle
OO.SS. di comparto
Una duplice lettura della riforma “Brunetta”
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La riforma è un grave passo indietro
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sottrae potere alla contrattazione collettiva
ri-pubblicizza materie che dovevano restare in ambito privatistico
compromette il sistema delle tutele dei dipendenti pubblici
La riforma riafferma un utile sistema di regole
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pone rimedio alla progressiva invasione da parte contrattuale di
materie che dovevano restare riserva di legge
introduce una netta separazione tra materie che appartengono
all’ambito di legge e materie demandate a norme pattizie
restituisce alla funzione dirigenziale le prerogative affermate fin
dal 1992
L’obiezione delle OO.SS. di comparto
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Il decreto “Brunetta” non è applicabile alla contrattazione
integrativa d’istituto, che resta legata all’art. 6 del CCNL
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“5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale
si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.” (d.lgs.
150/09 articolo 65 comma 5)
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Il D.L. 31 maggio 2010, convertito dalla legge 122/2010, art. 9,
comma 1, introduce una moratoria contrattuale fino a tutto il
2013, per cui il CCNL comparto scuola 2007 resta la norma di
riferimento della contrattazione integrativa
Ogni ipotesi contrattuale difforme dall’art. 6 del CCNL configura
l’antisindacalità del comportamento del dirigente, ex art. 28 della
legge n. 300/70
Gli sviluppi della situazione
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Numerosi dirigenti espungono dal contratto integrativo le
materie rientranti nelle prerogative dirigenziali: una parte
di essi è denunciata per comportamento antisindacale
Si sviluppa in pochi mesi la giurisprudenza nel settore:
dopo le prime incertezze si contano 17 decreti + 6
sentenze in sede di appello di rigetto dell’accusa di
comportamento antisindacale ad opera del giudice del
lavoro (Venezia, Bologna, Napoli, Oristano, Nuoro,
Catanzaro)
Recentemente è stata registrata una sentenza di
conferma del comportamento antisindacale da parte del
giudice del lavoro di Lucca
Gli sviluppi della situazione
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Il d.lgs. 1 agosto 2011 n.141, reca modifiche e
integrazioni al d.lgs. 150/09, le quali all’art. 5, commi 1 e
2, confermano che:
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ai contratti sottoscritti successivamente (al 15.11.09) si
applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal
medesimo decreto
le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale
successiva a quella in corso al momento dell’entrata in
vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, sono esclusivamente quelle relative al
procedimento negoziale di approvazione dei contratti
collettivi nazionali
Il diverso atteggiamento del
MIUR e del DFP
Le ambiguità e gli errori del MIUR
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Il MIUR interferisce, con una CM del 2010, in una questione
che riguarda esclusivamente le autonomie scolastiche
sostenendo che nulla dovesse cambiare nella
contrattazione d’istituto
Nel 2011 e nel 2012 sottoscrive un CCNI sulle utilizzazioni
e sulle assegnazioni provvisorie del personale in palese
contraddizione con le norme di riferimento [entrambi
bloccati dal DFP per non conformità]
Nel luglio 2012 sottoscrive un CCNI sulla mobilità dei
dirigenti in caso di dimensionamento scolastico, che l’ANP
si rifiuta di firmare [respinto dal MEF in quanto la materia
non è disponibile]
La coerenza degli organi di controllo
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Il DFP (e da ultimo anche il MEF) ha sempre
coerentemente difeso il nuovo assetto normativo
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rifiutandosi di certificare ipotesi contrattuali illegittimi o
non conformi a legge
predisponendo il D.lgs. 141 del 1 agosto 2011, che
conferma l’applicazione immediata delle nuove norme
emanando la Circolare DFP 13 maggio 2010, n. 7,
che precisa varie questioni applicative, ribadendo che
la micro-organizzazione costituisce area elettiva di
competenza del dirigente
emanando la Circolare DFP 5 aprile 2011, n. 7, che
precisa che il d.lgs.150/09 si applica a tutte le istituzioni
scolastiche
La coerenza degli organi di controllo

Il MEF, d’intesa con il DFP, ha diramato la Circolare n.
25 del 19 luglio 2012 con la quale
 ha impartito istruzioni per la redazione della Relazione
illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria, che
accompagnano obbligatoriamente il Contratto
integrativo d’istituto
 ha ribadito l’obbligo di dichiarare nella Relazione
illustrativa [di esclusiva competenza del dirigente] la
conformità dell’accordo alle norme di legge
La centralità dello strumento
dell’informazione preventiva
Gli strumenti delle relazioni sindacali
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Il CCNL del comparto scuola prevede che a
livello d’istituto il sistema delle relazioni
sindacali sia articolato in
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Informazione sindacale preventiva e successiva
Contrattazione integrativa
Interpretazione autentica
La legge 135/2012 ha inserito un nuovo
strumento
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L’esame congiunto [ma ci sono fondati dubbi che
l’esame congiunto interessi il livello d’istituto]
Il nuovo sistema delle relazioni sindacali
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La riforma del quadro normativo prodotta dalle
modifiche apportate dal d.lgs. 150/09 al d.lgs.
165/01
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
restringe il campo delle materie disponibili per la
contrattazione integrativa d’istituto, riducendole da sei
a tre (ambito privatistico)
potenzia di conseguenza le materie riservate
all’informazione preventiva e successiva (ambito
pubblicistico)
Il nuovo sistema delle relazioni sindacali

Ne consegue che allo strumento
dell’informazione, finora sottoutilizzato, va d’ora
in avanti dedicata grande attenzione rispetto:
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
alle materie
alla correttezza delle procedure
ai tempi
Le materie dell’informazione sindacale
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Le materie già previste dall’articolo 6 del CCNL sono:
proposte di formazione delle classi e di determinazione
degli organici della scuola;
piano delle risorse complessive per il salario accessorio,
ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e
territoriali;
criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
utilizzazione dei servizi sociali;
criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del
personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni
legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di
programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o
dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e
istituzioni;
tutte le materie oggetto di contrattazione;
Le materie dell’informazione sindacale

h)
i)
m)
Ad esse vanno aggiunte le 3 materie sottratte alla
contrattazione integrativa dopo il d.lgs.150/09:
modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano
dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione
del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato
dal DSGA, sentito il personale medesimo;
criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed
ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del
lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni
legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;
criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e
all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA,
nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed
ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
I tempi dell’informazione



L’informazione sindacale va fornita preventivamente
su tutti gli aspetti gestionali; soprattutto su quelli
sottratti alla contrattazione integrativa
La parte sindacale è libera di esercitare il diritto di
critica
La parte pubblica:



può tenere conto delle osservazioni sindacali e modificare
le proprie decisioni
può considerare non condivisibili le osservazioni sindacali
e confermare le proprie decisioni
È opportuno che le «determine» dirigenziali rechino
sempre in premessa la dicitura: fornita alla parte
sindacale la dovuta informazione
La procedura da rispettare
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

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L’informazione sindacale va fornita all’intera parte
sindacale (e non solo alla RSU)
Gli incontri devono essere convocati formalmente, con
l’esplicitazione dell’ordine del giono
Le informazioni sono fornite nel corso di appositi incontri,
unitamente alla relativa documentazione (solo in casi
d’urgenza è possibile utilizzare fax o e-mail)
Degli incontri deve restare traccia attraverso un verbale
sintetico, redatto seduta stante da un assistente
amministrativo e sottoscritto dalle parti
La procedura da rispettare


L’informazione preventiva ha lo scopo di illustrare
alla parte sindacale le motivazioni di interesse
generale che sono alla base delle determinazioni
che il dirigente è in procinto di assumere
L’informazione successiva ha lo scopo di fornire gli
esiti prodotti dalle determinazioni adottate

anche in rapporto ai tabulati contenenti i compensi a
carico del FIS, per i quali è stato eliminato ogni vincolo
di riservatezza
Le modifiche introdotte dalla
Legge 135/2012
La novità dell’esame congiunto

d.lgs. 165/2001, art. 5, c. 2 [modificato dalla legge
135/2012]:
“…… le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le
misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono
assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con
la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la
sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative
all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle
misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto,
ove previsti nei contratti di cui all’articolo 9.
Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le
misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del
principio di pari opportunità, nonché la direzione,
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.”
La novità dell’esame congiunto

La Micro-organizzazione resta dunque un ambito
riservato dalla legge al dirigente, anche per le materie
che il CCNL attribuisce alla contrattazione o anche alla
deliberazione degli organi collegiali
•
•
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•
•
•
•
•
assegnazione dei docenti alle classi
assegnazione del personale ATA a sedi e plessi
piano annuale delle attività del personale docente
nomina dei collaboratori del dirigente e dello Staff
piano annuale delle attività di servizio del personale ATA
attribuzione delle funzioni strumentali al POF (sulla base delle
aree d’intervento individuate dal collegio docenti)
attribuzione degli incarichi specifici al personale ATA
attribuzione di tutti gli incarichi (da inquadrare opportunamente
in un funzionigramma d’istituto)
La novità dell’esame congiunto

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
La nuova norma conferma la competenza datoriale
esclusiva per l’organizzazione degli uffici mentre
indica l’esame congiunto come sede di confronto
sulle misure riguardanti i rapporti di lavoro
Ma, aggiunge, “ove previsto dai contratti di cui
all’articolo 9”, cioè i CCNL dei diversi comparti e
aree e il CCNL scuola tuttora vigente non prevede
l’istituto dell’esame congiunto
La modifica quindi non “restaura” l’art. 6 del CCNL,
come sostengono le OO.SS. di comparto
La novità dell’esame congiunto

Laddove è previsto, l’esame congiunto prevede la
seguente procedura:
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
la parte datoriale fornisce l’informazione preventiva
alla parte sindacale sulle materie previste
entro un certo termine (di solito, molto breve: in
alcuni casi, due giorni, mai più di cinque), e solo per
le materie per le quali è previsto, la parte sindacale
può chiedere un esame congiunto
la parte datoriale deve convocare un tavolo entro
pochi giorni (anche qui, di solito, non più di cinque)
per discutere le materie in questione
La novità dell’esame congiunto

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
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la discussione non può durare più di un tempo
predefinito: per esempio, cinque giorni
alla scadenza, se si è raggiunto un accordo,
viene firmato un verbale di intesa, cui le parti si
impegnano a conformarsi
in mancanza di accordo, ciascuna parte recupera
la propria libertà di iniziativa.
in pratica la parte pubblica può procedere
secondo quanto aveva comunicato in sede di
informazione preventiva
La Circolare n. 25 del MEF
relativa alla redazione della
Relazione illustrativa e della
Relazione tecnico-finanziaria
I documenti a corredo del contratto
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Il contratto integrativo è stato sempre corredato da
una relazione accompagnatoria
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
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fino al 2009 era sufficiente una Relazione tecnico
finanziaria, che dava evidenza della compatibilità del
contratto con le risorse disponibili
Con il D.lgs. 150/09 alla Relazione tecnico
finanziaria (di competenza del Dsga) si aggiunge la
Relazione illustrativa (di competenza del dirigente)
per rendere conto della finalizzazione dell’accordo ad
obiettivi di miglioramento della performance
Il D.lgs. 150/09 prevede che entrambe le Relazioni
vadano redatte sul modello del MEF
I documenti a corredo del contratto
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
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Per tre anni il modello non è stato approntato,
pertanto le scuole hanno utilizzato modelli propri
È solo con la Circolare MEF n. 25 del 19 luglio
2012 che i modelli sono stati diffusi e quindi sono
diventati obbligatori
La Circolare non è stata pensata per le scuole, ma
soprattutto per le Amministrazioni centrali dello
Stato, ed è quindi applicabile soltanto in parte, con
esclusione dei riferimenti ai Titoli II e III del D.lgs.
150/09, al momento non operativi nel comparto
I documenti a corredo del contratto

Le due Relazioni sono finalizzate a:
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

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supportare la delegazione di parte pubblica con uno
strumento uniforme di esplicitazione dei contenuti
supportare gli organi di controllo con un omogeneo
piano di verifica di certificazione degli atti negoziali
fornire al cittadino/utente la piena visibilità e
confrontabilità dei contenuti degli accordi
Viene raccomandato, pertanto, di utilizzare un
linguaggio semplice, chiaro e con riferimenti oggettivi
La Relazione illustrativa


Lo Schema del MEF prevede una ripartizione
della Relazione in due Moduli
Per quanto riguarda il Modulo 1 è possibile
utilizzare i seguenti riquadri:





Data di sottoscrizione
Periodo temporale di vigenza
Composizione della delegazione trattante
Soggetti destinatari
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione
sintetica)
La Relazione illustrativa



I riquadri che riguardano l’iter procedurale non possono
invece essere compilati in quanto interessano procedure
non attuate al momento all’interno delle istituzioni
scolastiche
Quindi in ogni riquadro va riportata la dicitura “non
applicabile al comparto scuola” o se si preferisce
quella suggerita dalla circolare “parte non pertinente
allo specifico accordo illustrato”
Unica eccezione può essere considerata l’indicazione
che è stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai
commi 6 e 8 dell’art. 11 del D.lgs. 150/2009
La Relazione illustrativa


Per quanto riguarda il Modulo 2 la circolare non
offre riquadri predefiniti, ma richiede che contenga
un’analisi dell’articolato dell’accordo, tale che dia
evidenza di alcuni requisiti ritenuti essenziali
Si suggerisce ai dirigenti di prestare particolare
attenzione a questo secondo settore della Relazione
illustrativa dal momento che sono chiamati ad
assumersi la responsabilità della corretta
conduzione del negoziato e del rispetto dei
vincoli di contratto e di legge
La Relazione illustrativa

I requisiti ritenuti essenziali:
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





Esplicitare le norme di legge e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa
della specifica materia trattata.
Presentare un quadro di sintesi delle modalità di utilizzo del FIS.
Gli effetti abrogativi espliciti dell’accordo (questo nel caso in cui nel contratto
precedente fossero contenute materie non più disponibili per la contrattazione
integrativa).
Evidenziare quanto l’attribuzione dei compensi risponda a criteri di meritocrazia e
premialità.(Potrà essere fatto soltanto a livello generale e non in riferimento al Titolo III
del D.lgs. 150/2009.)
Attestare l’applicazione del principio di selettività nelle progressioni economiche. (anche
in questo caso è necessario ricorrere alla formula “non applicabile al comparto scuola”)
Illustrare i risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo in correlazione con
gli strumenti di pianificazione gestionale (Riferimento evidente al POF,al Piano annuale
delle attività del personale docente e non docente e al Funzionigramma d’istituto)
Fornire ogni ulteriore informazione utile alla migliore comprensione delle scelte
contrattuali.
La Relazione tecnico-finanziaria

Lo Schema del MEF prevede la suddivisione della
Relazione in quattro Moduli




Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la
contrattazione integrativa
Schema generale riassuntivo del Fondo per la
contrattazione integrativa
Compatibilità economico-finanziaria e modalità di
copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio
La Relazione tecnico-finanziaria

Il Modulo 1 fa espresso riferimento all’Atto di
costituzione del Fondo (di competenza del Dsga), che
deve tenere conto:





delle risorse fisse aventi carattere di certezza
delle risorse variabili
delle (eventuali) decurtazioni del Fondo
della sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a
certificazione
delle risorse temporaneamente allocate all’esterno del
Fondo
La Relazione tecnico-finanziaria

Il Modulo 2 è destinato a restituire la programmazione di
utilizzo del Fondo concordata in sede di accordo e tiene
conto:






delle destinazioni non disponibili per la contrattazione integrativa
delle destinazioni specificamente regolate dal Contratto
integrativo
delle (eventuali) destinazioni ancora da regolare
della sintesi della definizione di destinazione delle poste del
Fondo sottoposto a certificazione
delle destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del
Fondo
dell’Attestazione motivata del rispetto dei vincoli di carattere
generale
La Relazione tecnico-finanziaria


Il Modulo 3 è ricognitivo, per consentire all’Organo di
controllo una sintesi quantitativa delle poste discusse nei
due Moduli precedenti
Il Modulo 4 serve a dar conto del rispetto dei limiti di spesa
rappresentati dal Fondo e contiene:



l’esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della
contabilità presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo
l’esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di
spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato
la verifica delle disponibilità finanziarie ai fini della copertura delle
diverse voci di destinazione del Fondo
L’azione dei Revisori dei conti


Costituiscono l’Organo di controllo della
contrattazione integrativa d’istituto
La loro azione di controllo viene esercitata:




sull’Ipotesi di contratto integrativo
sulla Relazione illustrativa
sulla Relazione tecnico-finanziaria
Eventuali rilievi possono riguardare qualsiasi dei
tre documenti
Il CCNL del 12 dicembre
2012 e l’Intesa del 30
gennaio 2013 tra MIUR e
OO.SS. di comparto
La contesa sugli scatti di anzianità

La pressione delle OO.SS. sul governo per recuperare
gli scatti di anzianità del personale del comparto scuola
(bloccati dal D.L 112/2008 (legge 133/2008) ha ottenuto:



la sottoscrizione dell’Ipotesi di CCNL del 12 dicembre
2012 relativo al reperimento delle risorse da destinare al
recupero degli scatti di anzianità 2011/12
la sottoscrizione dell’Intesa del 30 gennaio 2013, relativa
all’assegnazione alle II.SS. di un acconto sulla risorsa
finanziaria per il finanziamento del MOF 2012/13
la sottoscrizione dell’Intesa del 6 febbraio 2013 sulla
ripartizione dell’acconto relativo al finanziamento dei
progetti per le aree a rischio
L’Ipotesi di CCNL del 12 dicembre 2012

Il contratto è finalizzato a reperire le risorse necessarie
a restituire al personale gli scatti di anzianità

A tal fine si recuperano:



93 milioni di euro sul 2011 (economie + FIS)
381 milioni di euro sul 2012 (economie + FIS
Si assume l’impegno a recuperare


altri 381 milioni di euro per il 2013
e 381 milioni di euro per tutti gli anni a seguire
L’Ipotesi di CCNL del 12 dicembre 2012

Il FIS è conseguentemente ridotto di:




Le ore eccedenti sono tagliate di:



7 milioni di euro per il 2011
238,91 milioni di euro per il 2012
275,41 milioni di euro per il 2013 e per gli anni a seguire
11,65 milioni di euro per il 2012
15,50 milioni di euro a decorrere dal 2013
Le risorse per le funzioni strumentali sono ridotte di:


23,47 milioni di euro per il 2012
31,22 milioni di euro a decorrere dal 2013
L’Ipotesi di CCNL del 12 dicembre 2012

Le risorse gli incarichi specifici sono ridotte di:



Le risorse per progetti relativi alle aree a rischio, a
forte processo immigratorio,… sono ridotte di:



10,34 milioni di euro per il 2012
13,75 milioni di euro a decorrere dal 2013
10,14 milioni di euro per il 2012
13,48 milioni di euro a decorrere dal 2013
Le risorse destinate ai compensi accessori del
personale comandato sono ridotti di:


0,49 milioni di euro per il 2012
0,64 milioni di euro a decorrere dal 2013
L’Ipotesi di CCNL del 12 dicembre 2012

Il punto 4 dell’art. 2 del CCNL mette mano anche ai
parametri per l’attribuzione del FIS
Parametri
2012
2013
€ 4.056
€ 3.673
Addetti individuati quale organico di
diritto personale docente e ATA
€ 594
€ 534
Addetti individuati quale organico di
diritto personale docente e ATA
degli istituti secondari di secondo
grado
€ 857
€ 857
Punti di erogazione del servizio
L’Ipotesi di CCNL del 12 dicembre 2012



Il CCNL in realtà dà con una mano e toglie con l’altra
L’ammontare complessivo del MOF (trattamento
accessorio complessivo del personale della scuola)
viene ridotto di circa il 33% (da 1.385,21 milioni di euro
a 924,04 milioni di euro)
Come se non bastasse sta girando in questi giorni la
voce, sembra accreditata, che il consiglio dei ministri si
appresti a deliberare un nuovo blocco degli scatti di
anzianità
L’Intesa del 30 gennaio 2013
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Introduce una “rimodulazione” della disponibilità MOF
per l’anno 2013
Sostanzialmente
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si aumenta la quota per i primi 8 dodicesimi
(da 690,24 milioni di euro a 741,42 milioni di euro)
si riduce la quota dei restanti quattro dodicesimi
(da 345,12 milioni di euro a 293,94 milioni di euro)
L’Intesa del 30 gennaio 2013
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In questo modo diventa possibile assegnare alle
scuole:
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668,57 milioni di euro per il FIS (ma i parametri
diventano € 3.058,90 x punto di erogazione; € 445,88 x
unità di personale in organico; € 857,00 per unità di
personale scuola secondaria di 2° grado per attività di
recupero
83,88 milioni euro per le funzioni strumentali al POF
36,60 milioni di euro per gli incarichi specifici ATA
41,35 milioni di euro per attività complementari di E.F.
L’Intesa del 30 gennaio 2013
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30,00 milioni di euro per la copertura delle ore eccedenti
per la sostituzione di colleghi assenti
42,06 milioni euro per il finanziamento dei progetti per le
aree a rischio
1,58 milioni di euro per il personale comandato ai sensi
della normativa sull’autonomia scolastica
L’Intesa del 30 gennaio 2013
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L’Intesa stabilisce inoltre di assegnare alle scuole:
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l’intero importo del MOF per il periodo sett.-dic. 2012
Il 50% dell’importo rimodulato per il periodo gen.-ago.
2013
L’assegnazione assomma a 553,33 milioni di euro,
di cui 410,51 milioni quale quota FIS
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60,44 milioni per punti di erogazione del servizio
(parametro 1.405,61)
176,00 milioni per addetto in organico (parametro 204,91)
174,07 milioni per addetto scuole 2° grado (parametro
857,00)
L’Intesa del 30 gennaio 2013
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L’Intesa stabilisce inoltre di assegnare la somma
complessiva di 20 milioni di euro (da ricavare sempre
dai 553,33 milioni assegnabili), in proporzione
all’organico di diritto:
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6,3 milioni di euro alla scuola dell’infanzia e primaria
13,7 milioni di euro alla scuola secondaria di primo e
secondo grado
L’Intesa del 30 gennaio 2013
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L’Intesa stabilisce inoltre i valori unitari per la
ripartizione dell’acconto (gen.-ago. 2013):
Funzioni strumentali:
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€ 1.418,00
€ 747,00
€
47,00
Incarichi specifici personale ATA
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quota comune
quota aggiuntiva per complessità
quota posti organico docenti
quota x posti in organico diritto (-Dsga)€
119,00
Progetti di avviamento alla pratica sportiva
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quota per classe
€
131,00
L’Intesa del 30 gennaio 2013
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Scuole di titolarità dei coordinatori provinciali E.F.
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quota per scuola
€ 5.940,00
Ore eccedenti
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quota scuola infanzia e primaria x docente
Quota scuola secondaria x docente
€ 20,35
€ 38,53
L’Intesa del 6 febbraio 2013
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L’Intesa stabilisce la ripartizione dei 24,66 milioni di
euro destinati al finanziamento dei progetti aree a
rischio, a valere sull’acconto (gen.-ago. 2013)
La somma viene distribuita percentualmente su base
regionale
Viene stabilito il termine del 25 febbraio 2013 per l
presentazione dei progetti
Viene dato agli UU.SS.RR. il termine del 25 marzo
2013 per trasmettere al MIUR i progetti approvati, nei
limiti delle disponibilità
Come gestire l’attuale fase
contrattuale alla luce delle
comunicazioni del MIUR
61
Che cosa portare in contrattazione
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Abbiamo parlato di un CCNL e di Intese tra MIUR e
OO.SS. di comparto che attendono di essere
certificati dagli organi di controllo
Una parte delle OO.SS. sta premendo perché si porti
in contrattazione l’intero budget assegnabile alla
scuola (compreso il 50% previsto ma non accreditato)
D’altra parte alcuni revisori dei conti interpellati hanno
dichiarato l’impossibilità di certificare accordi relativi a
risorse non accertate
Che cosa portare in contrattazione
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Mancano inoltre alcuni elementi determinanti:
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non viene comunicato l’esatto ammontare del fondo per
l’intero anno scolastico (Il Dsga non può certificare un
budget non comunicato in termini definitivi)
nel 50% dell’acconto assegnato agli istituti secondari di 2°
grado è compresa l’intera quota destinata ai corsi di
recupero. Quindi è molto improbabile che il futuro saldo di
questi istituti corrisponda all’acconto accreditato
non viene ricordato l’obbligo di accantonamento degli
importi necessari a retribuire l’Indennità di direzione parte
variabile spettante al Dsga, o l’Indennità di direzione parte
fissa e variabile per il sostituto del Dsga
Che cosa portare in contrattazione
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L’insieme di questi elementi consiglia di adottare una
soluzione prudente, cioè di portare in contrattazione
integrativa soltanto le risorse accertate
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cioè la somma delle risorse accreditate dal MIUR
all’istituto con la Nota n. 1167 e delle economie
2011/12 certificate dal MEF
Questo comporta l’evidente difficoltà di non poter
coprire la totalità degli impegni assunti in fase di
adozione del Piano delle attività del personale
docente e ATA e del Piano dell’offerta formativa
Che cosa portare in contrattazione
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La procedura negoziale dovrà essere completata
come da norma, compresa la certificazione
dell’ipotesi, la stipula, l’invio telematico ad ARAN e
CNEL, la pubblicazione sul sito dell’istituto
La procedura dovrà essere replicata, con una nuova
sequenza contrattuale, al momento in cui il MIUR
comunicherà l’esatto ammontare del saldo spettante
all’istituto
Per evitare fastidiose recriminazioni, sarà opportuno
stabilire l’ordine di priorità di attività e funzioni e
inserire una clausola di salvaguardia
Il rapporto con i revisori dei
conti
I revisori devono costituire una risorsa
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In una situazione così complessa e indeterminata è
opportuno stabilire un rapporto di stretto
coordinamento con i revisori dei conti, in modo d
prevenire ogni ipotesi di dissenso e di rilievo
Questo richiede un’intesa preventiva tra il dirigente e i
revisori (d’intesa con il Dsga) su:
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modalità di redazione dell’atto di costituzione del Fondo
materie sottratte all’ambito della contrattazione
integrativa
modalità di applicazione dello Schema MEF per la
redazione delle due Relazioni accompagnatorie
I revisori devono costituire una risorsa
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Un volta raggiunto l’accordo necessario che la
certificazione proceda celermente, in modo che il
personale sia posto nelle condizioni di svolgere le
funzioni assegnate e di realizzare i progetti finanziati
Dovranno essere anche presi i necessari accordi in
merito alla sequenza contrattuale che si dovrà aprire
al momento dell’assegnazione del saldo 2013
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nel caso in cui le risorse siano inferiori a quelle previste
nel caso in cui comunque si renda necessario applicare
la clausola di salvaguardia
I revisori devono costituire una risorsa
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Spesso la parte sindacale teorizza che il compito dei
revisori si deve limitare al visto di compatibilità
finanziaria. Ma non è così
Il controllo riguarda (art: 40-bis del D.lgs. 165/01)
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la compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli
di bilancio
la compatibilità con i vincoli derivanti dall’applicazione
delle norme di legge, con particolare riferimento alle
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e
sulla corresponsione dei trattamenti accessori
La Circolare MEF n. 25 amplia il raggio di azione
I revisori devono costituire una risorsa
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La legge 135/2012 (art. 6, comma 20) è intervenuta
anche nel merito delle funzioni dei revisori dei conti
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«A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono
limitati nel numero a non più di 2.000 e comunque
composti da almeno quattro istituzioni»
«I revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo
svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i
fondi europei, nonché a ogni altra verifica e controllo
richiesti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle
finanze.».
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L`Intesa del 30 gennaio 2013