APPALTO DI LAVORI PUBBLICI
Tavole di lettura
Inquadramento generale ed
approfondimento sulla fase di
aggiudicazione
Torino, 18 settembre 2003
SB/LA/SBa
1
Settore Commissioni Legislative
Unità organizzativa Pianificazione
territoriale e urbanistica
Premessa

2
Il presente documento di lavoro viene proposto in occasione
dell’incontro con il Sindaco della Città di Torino sul tema della
tutela della concorrenza e della trasparenza nelle gare d’appalto
di lavori pubblici. Esso si colloca all’interno del più articolato
complesso di documenti a supporto dell’istruttoria legislativa che
gli uffici hanno predisposto per l’esame del disegno di legge n.
504 “Legge generale in materia di lavori pubblici”.
Le tavole
iniziali offrono una schematica ricognizione della disciplina
nazionale e comunitaria dettata in materia di appalti di lavori
pubblici. A seguire sono esposti approfondimenti sulla scelta dei
contraenti e sui criteri di aggiudicazione con focalizzazione sul
tema delle offerte anomale corredata dalle principali pronunce
giurisdizionali.
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territoriale e urbanistica
Quadro normativo di riferimento
3

Direttiva 93/37CEE (direttiva comunitaria appalti LL.PP.)

Legge Merloni 109/1994 e s.m.i. (legge quadro LL.PP.)

D.P.R. 554/1999 (regolamento di attuazione Merloni)
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Unità organizzativa Pianificazione
territoriale e urbanistica
Sistemi di realizzazione dei lavori
pubblici
Contratto di appalto
art. 19
Merloni
Concessione di LL.PP.
Lavori in economia
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territoriale e urbanistica
Contratto di appalto - definizione
contratto di appalto
art. 1655 c.c.
5
è il contratto col quale una
parte assume, con
organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a
proprio rischio, il compimento
di una opera o di un servizio
verso un corrispettivo in
danaro
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territoriale e urbanistica
Contratto di appalto - oggetto
 sola esecuzione LL.PP.
oggetto
contratti di
appalto
LL.PP.
art. 19, c. 1, Merloni
 progettazione esecutiva ed
esecuzione LL.PP.
(c.d. APPALTO INTEGRATO)
-lavori < 200.000 euro
- lavori con componente impiantistica o
tecnologica incidente > 60% su valore opera
-lavori manutenzione, restauro e scavi
archeologici
-lavori di importo ≥ 10 mil. euro
6
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territoriale e urbanistica
Concessione di lavori pubblici definizione
concessione di
lavori pubblici
art. 19, c. 2,
Merloni
7
è il contratto concluso tra un imprenditore ed
una PA aggiudicatrice per la progettazione
definitiva, la progettazione esecutiva e
l’esecuzione dei LL.PP., o di pubblica utilità,
e di lavori ad essi strutturalmente e
direttamente collegati, nonché la loro
gestione funzionale ed economica. La
controprestazione a favore del
concessionario consiste unicamente nel
diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente tutti i lavori realizzati
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territoriale e urbanistica
Lavori in economia - definizione
lavori in
economia
art. 24, c. 6
Merloni
8
sistema di esecuzione dei
LL.PP., ammessi fino all’importo
di 200 mila euro, mediante cui la
PA provvede direttamente (con
sistemi di “piccola evidenza
pubblica”, ossia in
amministrazione diretta ed a
cottimo) senza ricorrere agli
ordinari mezzi contrattuali
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territoriale e urbanistica
Lavori pubblici - definizione
ambito
oggettivo
attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e
manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale
e di ingegneria naturalistica
lavori affidati da:
a)
amministrazioni stato (anche ordinamento autonomo), enti pubblici (anche economici),
enti ed amministrazioni locali, loro associazioni e consorzi, nonché altri organismi di diritto
pubblico
b)
concessionari di lavori e di servizi pubblici, soggetti operanti nei settori esclusi (trasporti,
energia…), aziende speciali e consorzi degli enti locali, società di cui al TUEL, società con
capitale pubblico, anche non prevalente, preposte alla produzione di beni o servizi non
destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza
c)
soggetti privati che realizzano determinati tipi di lavori d’importo superiore a 1 milione di
euro e che beneficiano di un finanziamento pubblico superiore al 50% dell’importo dei
lavori
art. 2,
Merloni
ambito
soggettivo
 Nei contratti misti (in cui vi è contemporanea presenza di forniture, servizi e lavori) e nei contratti di forniture o di servizi
comprendenti lavori accessori, l’applicazione della Merloni è obbligatoria se i lavori assumono rilievo economico
superiore al 50%
9
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territoriale e urbanistica
Contratto di appalto
Il contratto di appalto è caratterizzato dalle seguenti fasi:
 programmazione
 progettazione
 affidamento
 esecuzione del contratto
Ci occuperemo dell’affidamento con particolare riferimento a:
SCELTA DEL
CONTRAENTE
10
CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE
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Scelta del contraente - procedura
evidenza pubblica
Il ricorso “eccezionale” al modello contrattuale di stampo privatistico comporta che
la PA dia conto delle ragioni di pubblico interesse che la inducono a contrattare con
soggetti privati attraverso la PROCEDURA DELL’EVIDENZA PUBBLICA
Fasi della procedura
di evidenza pubblica:
1. Deliberazione a contrarre
2. Conclusione (od aggiudicazione) del contratto
3. Approvazione del contratto
4. Esecuzione del contratto
Con la fase dell’aggiudicazione la PA (soggetto appaltante) sceglie il soggetto privato
con cui stipulare il contratto, selezionando (nel rispetto di imparzialità, efficienza ed
efficacia dell’azione amministrativa, effettiva concorrenza) il migliore offerente, ossia
quello tra i concorrenti che, oltre a possedere i necessari requisiti di serietà e
correttezza professionale, offra anche le condizioni più vantaggiose per l’adempimento
dell’obbligo contrattuale
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territoriale e urbanistica
Sistemi di scelta del contraente
pubblico incanto
(procedura aperta)
sistemi di
scelta del
contraente
licitazione privata
(procedura ristretta)
appalto-concorso
(procedura ristretta)
trattativa privata
(procedura negoziata)
12
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territoriale e urbanistica
segue Sistemi di scelta del contraente
sopra
controvalore in euro di
5.000.000 DSP
(=6.242.028 euro)
occorre
distinguere
tra appalti
LL.PP.
sotto
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SOGLIA
COMUNITARIA
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 il controvalore della soglia è di
norma riveduto ogni due anni con
effetto al 1° gennaio 1996
(art. 6, direttiva 93/37/CEE)
a) Appalti sotto soglia comunitaria
PROCEDURA
TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO
pubblico incanto
sistema ordinario
licitazione privata
sistema ordinario
appalto-concorso
sistema eccezionale (previo parere Cons. Sup. LL.PP., per lavori di
(art. 20, c. 4, Merloni)
importo ≥ 25.000.000 euro per speciali lavori o per realizzazione opere
complesse o ad elevata componente tecnologica)
trattativa privata
(art. 24, c. 1, Merloni)
sistema eccezionale
- lavori non > 100.000 euro
lavori tra 100.000 e 300.000 euro nel rispetto norme contabilità di stato
- lavori > 300.000 euro per ripristino opere già esistenti e funzionanti,
danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa
- appalti non > 300.000 euro per lavori restauro e manutenzione beni mobili
e superfici architettoniche decorate
-
14
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territoriale e urbanistica
b) Appalti sopra soglia comunitaria
procedura aperta in cui ogni imprenditore
interessato può presentare un’offerta
(corrisponde al pubblico incanto)
art. 7
direttiva
93/37/CEE
procedura ristretta in cui soltanto gli
imprenditori invitati dalle amministrazioni
aggiudicatrici possono presentare un’offerta
(corrisponde alla licitazione privata ed all’appaltoconcorso)
procedura negoziata in cui le amministrazioni
aggiudicatrici consultano gli imprenditori di
propria scelta e negoziano con uno o più di essi
le condizioni del contratto (corrisponde alla
trattativa privata)
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territoriale e urbanistica
con o senza pubblicazione
del bando di gara. Solo per
casi espressamente previsti
Segue appalti sopra soglia comunitaria – procedura negoziata
-offerte irregolari in esito a procedura aperta o ristretta o deposito offerte inaccettabili
CON
BANDO
procedura
negoziata
sopra soglia
-lavori realizzati unicamente a scopo ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per
assicurare redditività o recupero dei costi di ricerca e sviluppo
-in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano
una fissazione preliminare e globale dei prezzi
-quando nessuna offerta o nessuna offerta appropriata è stata depositata in esito a procedura
aperta o ristretta
- lavori, la cui esecuzione per motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela diritti d’esclusiva, può
essere affidata unicamente ad un imprenditore determinato
SENZA
BANDO
-in casi di urgenza imperiosa risultante da eventi imprevedibili
-lavori complementari, entro 50% importo appalto principale, resisi necessari per una circostanza
imprevista se attribuiti all’imprenditore che esegue opera
-nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare di un primo
appalto dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi ad
un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto attribuito secondo le
procedure ordinarie (questa procedura è limitata al triennio successivo alla conclusione
dell'appalto iniziale)
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territoriale e urbanistica
Sistemi di scelta del contraente –
disegno di legge 504
art. 12
ddl 504
17

procedura aperta o pubblico incanto

procedura ristretta o licitazione privata

procedura ristretta semplificata

procedura negoziata o trattativa privata

appalto-concorso

dialogo competitivo

accordo quadro
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Criteri di aggiudicazione –
disciplina comunitaria
unicamente prezzo più basso
OPPURE
art. 30, c. 1,
direttiva
93/37/CEE
18
offerta economicamente più
vantaggiosa in base a diversi criteri
qualitativi e quantitativi variabili secondo
l’appalto: ad es. prezzo, termine di
esecuzione, costo di utilizzazione,
redditività, valore tecnico
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Criteri di aggiudicazione –
disciplina nazionale
PREZZO PIU’ BASSO
(art. 21, c. 1, Merloni)
PREZZO PIU’ BASSO
oppure
OFFERTA
ECONOMICAMENTE
PIU’ VANTAGGIOSA
(art. 21, c. 1 ter, Merloni)
PUBBLICO
INCANTO
PRIVATA SOPRA E
COMUNITARIA
E LICITAZIONE
SOTTO SOGLIA
PUBBLICO
INCANTO
E LICITAZIONE
PRIVATA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
(per appalti in cui prevalenza della componente
tecnologica o particolare rilevanza tecnica delle
possibili soluzioni progettuali fa sì che la progettazione
possa essere utilmente migliorata con integrazioni
tecniche proposte dall’appaltatore)
APPALTO-CONCORSO
OFFERTA
ECONOMICAMENTE
PIU’ VANTAGGIOSA
(art. 21, c. 2 e c. 8 bis, Merloni)
19
LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE
DI BENI MOBILI E DI SUPERFICI
DECORATE DI BENI ARCHITETTONICI
SOTTO 5.000.000 DSP
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Criteri di aggiudicazione – ddl 504
prezzo più basso
OPPURE
offerta economicamente
più vantaggiosa
art. 20
ddl 504
per tutti appalti senza
limiti soglia e tipologie
lavori
offerta economicamente più
vantaggiosa • appalto-concorso
• lavori di restauro e manutenzione
di beni mobili e di superfici decorate
di beni architettonici
20
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Offerte anomale
Nei casi di aggiudicazione degli appalti con il criterio del
prezzo più basso, particolare attenzione va data alla regolarità
delle offerte, in particolare alle offerte anormalmente basse
In ordine alle offerte anomale la PA appaltatrice deve:
1. individuare le offerte anomale attraverso l’apposito
meccanismo di calcolo attualmente disciplinato dalla Merloni
2. una volta individuate le offerte anomale procedere
all’esclusione automatica delle stesse oppure attivare un
meccanismo di verifica della loro affidabilità
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1. Calcolo “soglia di anomalia”
“Soglia di anomalia” costituita dalla somma di due valori:
(art. 21, comma 1 bis, Merloni – direttiva Autorità vigilanza LL.PP. 4/1999 )
MEDIA RIBASSI (MR)
media aritmetica dei ribassi % di tutte
le offerte ammesse dopo il c.d. “taglio
delle ali”, ossia dopo avere escluso il
10% (arrotondato all’unità superiore)
rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso
22
MEDIA SCARTI (MS)
+
media aritmetica degli scarti dei ribassi %
superiori alla media dei ribassi (MR),
considerando soltanto le offerte rimanenti
dopo l’esclusione fittizia effettuata prima di
calcolare la MR (c.d. “doppio taglio delle
ali”)
[TAR Toscana, sez. II, 371/1999; TAR Piemonte, sez. II,
334/1999]
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Esempio calcolo “soglia di
anomalia”
Si ipotizzi una gara con la presentazione di sette offerte:
A= -1; B= -3; C= -5; D= -8; E= -9; F= -10; G= -12
1)
2)
3)
4)
Si procede al “taglio delle ali” eliminando il 10% (arrotondato all’unità superiore) delle offerte
rispettivamente di maggio ribasso e di minor ribasso. Pertanto vanno fittiziamente accantonate
dal calcolo della MR le offerte: A= -1 e G= -12
Si calcola la MR:
(B+C+D+E+F) / 5 =7
Quindi si calcola la MS:
(D-MR) + (E-MR) + (F-MR) / 3 = 2
Si sommano MR e MS, così ottenendo la “soglia di anomalia”
MR + MS = 9
Il medesimo risultato può ottenersi sostituendo alle operazioni n. 3 e 4 la seguente operazione:
si calcola (con riferimento alle sole offerte risultanti dopo il c.d. “taglio delle ali” di cui al n. 1) la media
aritmetica dei ribassi superiori alla MR (ci cui al n. 2) e tale media costituisce direttamente la “soglia
di anomalia”:
(D+E+F) / 3 = 9
23
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2. Conseguenze anomalia
APPALTI SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA
ESCLUSIONE
AUTOMATICA
art. 21, c. 1
bis, Merloni
APPALTI SOPRA SOGLIA
COMUNITARIA
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VALUTAZIONE
ANOMALIA
2a) Esclusione automatica
Nel caso di appalti sotto soglia comunitaria si procede
all’esclusione automatica di tutte le offerte (comprese
le offerte escluse dal c.d. “taglio delle ali”) i cui ribassi
% siano ≥ alla soglia di anomalia
L’esclusione automatica non si applica se numero
offerte ammesse e quindi valide è inferiore a 5,
pertanto si procede alla verifica di congruità
(determinazione Autorità vigilanza LL.PP. 23/2002)
25
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2b) Valutazione anomalia/
contraddittorio
art. 30 direttiva 93/37/CEE: nel caso di offerte in apparenza
anormalmente basse, si procede alla richiesta scritta delle precisazioni
ritenute utili in merito alla composizione dell’offerta ed alla verifica di detta
composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite
appalti
sopra soglia
comunitaria
26
art. 21, 1 bis, Merloni: le offerte devono essere corredate, sino dalla loro
presentazione, da giustificazioni relative alle voci di prezzo più significative,
indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un
importo non < al 75% di quello posto a base d’asta
Si procede alla valutazione delle giustificazioni di tutte le offerte (comprese le
offerte escluse dal c.d. “taglio delle ali”) i cui ribassi % siano ≥ alla soglia di
anomalia
Se l’esame delle giustificazioni non è sufficiente ad escludere l’incongruità delle
offerte, si richiede l’integrazione dei documenti giustificativi e si procede ad
un’ulteriore verifica in contraddittorio
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Offerte anomale – criterio offerta
economicamente più vantaggiosa
27

In merito all’applicabilità della disciplina delle offerte anomale alle gare con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la giurisprudenza si è
espressa, in materia di appalti di pubblici servizi, con orientamenti differenti: in senso
favorevole ritenendo l’elemento prezzo un elemento significativo anche in rapporto con gli
elementi tecnici e qualitativi dell’offerta (Consiglio di Stato, sez. VI, 1200/1998) ed in senso
contrario, reputando che il meccanismo di verifica delle offerte anomale sia compatibile solo
con un criterio di aggiudicazione che abbia a fondamento un ribasso confrontabile con un
importo posto a base d’appalto dalla PA appaltante (TAR Toscana, sez. II, 1070/1998)

Per LL.PP., dal combinato disposto artt. 91, c. 4 e 64, c. 6 del dpr 554/1999, si evince che la
stazione appaltante possa prevedere nel bando la procedura di verifica di congruità
dell’offerta economicamente più vantaggiosa se i punti relativi al prezzo e la somma dei punti
relativi agli altri elementi di valutazione siano ≥ ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti
dal bando di gara. L'esito negativo della verifica sulla compatibilità del ribasso offerto rispetto
alla qualità delle prestazioni offerte comporta esclusione dell'offerta
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Offerte anomale - ddl 504

Ddl 504 (articolo 20) stabilisce che nei soli casi di aggiudicazione al prezzo
più basso sussiste l’obbligo di verificare le offerte anomale.
Cambia il meccanismo di calcolo:
lavori di importo
≤ 150.000 euro
lavori di importo > 150.000
euro e sotto soglia comunitaria
verifica dell’anomalia secondo criteri e
modalità fissati con regolamento dalle
PA aggiudicatrici
verifica anomalia delle offerte che
presentano un ribasso > media
aritmetica dei ribassi delle offerte
valide incrementata del 20%
 Per lavori di importo sopra soglia si segue la procedura prevista all’articolo 21, comma 1 bis,
Merloni
28
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Contenzioso sulle offerte anomale

Corte di Giustizia delle Comunità europee, sez. VI, 27 novembre 2001, cause riunite C-285/1999 e C-286/1999,
chiarisce che l’'art. 30, n. 4, della direttiva 93/37/CEE:
- si oppone alla normativa e alla prassi amministrativa di uno Stato membro che consentono all'amministrazione aggiudicatrice di
respingere come anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso superiore alla soglia di anomalia, tenendo conto
unicamente delle giustificazioni dei prezzi proposti, relativi ad almeno il 75% dell'importo posto a base d'asta menzionato nel bando di
gara, che gli offerenti erano tenuti ad allegare alla loro offerta, senza concedere a questi ultimi la possibilità di far valere il loro punto
di vista, dopo l'apertura delle buste, sugli elementi di prezzo offerti che hanno dato luogo a sospetti;
- si oppone anche alla normativa ed alla prassi amministrativa di uno Stato membro che impongono all'amministrazione
aggiudicatrice di prendere in considerazione, ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse, solamente le giustificazioni
fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente
favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione di giustificazioni relative a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali;
- non si oppone, in via di principio, nella misura in cui tutti i requisiti che impone siano per il resto soddisfatti e gli obiettivi perseguiti
dalla direttiva 93/37 non siano pregiudicati, alla normativa ed alla prassi amministrativa di uno Stato membro che, in materia di
determinazione delle offerte anormalmente basse e di verifica di queste offerte, da un lato, obbligano tutti gli offerenti, a pena di
esclusione della loro partecipazione all'appalto, ad allegare alla loro offerta giustificazioni dei prezzi proposti relativi ad almeno il 75%
dell'importo posto a base d'asta, e, dall'altro, applicano un metodo di calcolo della soglia di anomalia basato sulla media dell'insieme
delle offerte ricevute per l'aggiudicazione di cui trattasi, di modo che gli offerenti non sono in grado di conoscere tale soglia al
momento del deposito del loro fascicolo, dovendo tuttavia il risultato al quale porta l'applicazione di tale metodo di calcolo essere
riesaminato dall'amministrazione aggiudicatrice
29
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segue Contenzioso sulle offerte anomale

Corte Costituzionale, sentenza 40/1998, reputa che:
non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 97 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 21,
comma 1-bis, della legge 109/1994, aggiunto con il decreto-legge 101/1995, convertito con modificazioni nella legge 216/1995, in
quanto, riguardo ai criteri di aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata, prevede l'esclusione
automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte
le offerte ammesse. Il principio di buon andamento della pubblica amministrazione consente, infatti, in materia di appalti mediante
pubblico incanto o licitazione privata, che la composizione dell'esigenza di garantire la concorrenza e di acquisire la prestazione al
prezzo più vantaggioso per l'amministrazione con l'esigenza di assicurare la serietà delle offerte, avvenga con modalità diverse, e
quindi sia col prevedere (secondo il criterio seguito, per gli appalti di importo superiore ad una determinata soglia, dall'art. 30 della
direttiva 93/37/CEE) che l'amministrazione, prima di rifiutare le offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla
prestazione, proceda ad una verifica, tenendo conto delle giustificazioni fornite, sia restringendo - come nel caso in questione - la
scelta del prezzo più basso in una fascia delimitata secondo un criterio predeterminato, nel cui ambito si presume che l'offerta sia
affidabile, purchè, beninteso, la scelta adottata dal legislatore in tal senso non risulti viziata da irrazionalità. Il che non può dirsi per
quella compiuta con la disposizione impugnata, che, oltre ad avere un carattere del tutto temporaneo, essendo operante soltanto sino
al 1^ gennaio 1997, riguarda esclusivamente appalti di minore importo, per i quali una più complessa procedura di analisi delle offerte
e' apparsa eccessivamente onerosa rispetto al beneficio che deriverebbe dal minor prezzo eventualmente ottenibile, e tale da rendere
meno tempestiva l'aggiudicazione dei lavori. Ne' in contrario vale rilevare che secondo normativa “de qua”, la percentuale di ribasso
ammissibile viene riferita alla media di tutte le offerte, compresa quella il cui ribasso sarà poi considerato eccessivo, o far leva sulle
distorsioni che potrebbero derivare da possibili accordi tra i partecipanti alla gara, giacchè ciascuno dei concorrenti ammessi e' pur
sempre potenziale destinatario dell'aggiudicazione, mentre le situazioni in cui potesse configurarsi una illecita turbativa della gara, in
quanto non attinenti al normale funzionamento della disciplina denunciata, non possono essere posti a base di una pronuncia di
illegittimità costituzionale (cfr. sentenza 175/1997). Esclusa pertanto la irragionevolezza del criterio di determinazione del ribasso
ammissibile, non potendo, di conseguenza, la pur lamentata disparita' di trattamento tra offerte ammesse e offerte automaticamente
escluse, ritenersi ingiustificata, cade anche la censura di violazione del principio di eguaglianza.
30
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Unità organizzativa Pianificazione
territoriale e urbanistica
segue Contenzioso sulle offerte anomale

Consiglio di Stato, sez. V, 2157/2003, richiama la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 27 novembre 2001, n. 285/286 in
ordine alla necessità che la verifica in contraddittorio sulla composizione dell’offerta avvenga, comunque, dopo la conoscenza da parte dell’impresa
del carattere anomalo della propria offerta e che tale indagine si estenda a tutti gli elementi ritenuti utili e rilevanti dall’amministrazione e dallo
stesso concorrente. Ritiene in coerenza con tali principi la modifica apportata all’articolo 21, comma 1 bis, della legge 109/1994 ad opera
dell’articolo 7 della legge 166/2002 mediante l’eliminazione di ogni limitazione oggettiva al campo di indagine sulla composizione dell’offerta e,
soprattutto, per mezzo della previsione di una ulteriore verifica in contraddittorio, successiva all’acquisizione delle giustificazioni anticipate

Consiglio di Stato, sez. V, 900/2003, in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 27 novembre 2001, n.
285/286, statuisce che la PA, nell’applicazione dell’articolo 21, comma 1 bis, della legge 109/1994, non possa prescindere da un contraddittorio con
il partecipante alla gara successivo all’apertura delle buste ed all’accertamento del superamento della soglia di anomalia e che la dichiarazione di
anomalia non possa deliberarsi solo sulla base dell’esame d’ufficio dei prezzi indicati nell’offerta per le voci di prezzo più significative nel limite del
75% dell’importo a base d’asta in modo unilaterale ed automatico

Consiglio di Stato, sez. IV, 6111/2002, reputa che la facoltà prevista dall’articolo 21, comma 1 bis, della legge 109/1994, di limitare il controllo
delle anomalie dell’offerta solo al 75% delle voci che la compongono è illegittima per contrasto con l’articolo 30, n. 4, della direttiva 93/37/CEE, che
presuppone necessariamente l’applicazione di una procedura di verifica in contraddittorio delle offerte anormalmente basse, imponendo
all’Amministrazione aggiudicatrice l’obbligo, dopo aver preso conoscenza di tutte le offerte, e prima di decidere a chi aggiudicare l’appalto, di
chiedere anzitutto precisazioni sugli elementi dell’offerta sospettata di anomalia che abbiano concretamente dato luogo a dubbi da parte sua, e di
valutare successivamente questa offerta in relazione alle giustificazioni fornite dall’offerente interessato in risposta a tale richiesta

Consiglio di Stato, sez. VI, 6000/2002, ribadisce che, a fronte di giustificazioni ritenute non del tutto esaurienti al fine di verificare l’anomalia
dell’offerta, la commissione giudicatrice deve attivare il contraddittorio con il concorrente richiedendo ulteriori elementi integrativi di giudizio; ciò in
coerenza con quanto disposto dalla direttiva 93/37/CEE così come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 27
novembre 2001, n. 285/286;

Consiglio di Stato, sez. IV, 4266/2002, chiarisce che la facoltà prevista dall’articolo 21, comma 1 bis, della legge 109/1994, di limitare il
controllo delle anomalie dell’offerta solo al 75% delle voci che la compongono è illegittima per contrasto con l’articolo 30, n. 4, della direttiva
93/37/CEE
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territoriale e urbanistica
Subappalto – disciplina nazionale
art. 18, c.
12, l.
55/1990
è considerato subappalto qualsiasi contratto relativo ad attività ovunque espletate
con l’impiego di manodopera se singolarmente di importo > 2% dell’importo dei
lavori affidati o > 100.000 euro oppure se l’incidenza del costo della manodopera e
del personale > 50% dell’importo del contratto da affidare
- obbligo per soggetto appaltante di indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria
prevalente (= quella di maggior importo dell’appalto) con relativo importo e le ulteriori
categorie relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto con rispettivi importi
- tutte le lavorazioni sono subappaltabili ad imprese in possesso dei prescritti requisiti
principali
condizioni
subappalto
- lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili sino ad un importo
non > 30%
- obbligo per concorrenti di indicare nell’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che
intendono subappaltare
- obbligo per appaltatore di depositare contratto subappalto presso soggetto appaltante
almeno 20 g. prima della data di effettivo inizio esecuzione lavorazioni e di trasmettere, al
momento deposito contratto, certificazione attestante possesso da parte subappaltatore dei
prescritti requisiti
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territoriale e urbanistica
Subappalto – ddl 504
divieto di affidare lavori in subappalto ad imprese che abbiano
partecipato, singolarmente od in associazione con altre imprese, alla gara
per l’affidamento del lavoro

facoltà per soggetto attuatore di chiedere nel bando di gara che
l’offerente indichi nell’offerta le parti di appalto che intende subappaltare

art. 29
ddl 504
obbligo per soggetto attuatore di indicare nel bando e negli atti di gara
l’importo complessivo dei lavori oggetto d’appalto, la categoria prevalente e
la relativa classifica, le ulteriori parti, di categoria generale o specializzata,
diverse dalla categoria prevalente, con relativi importi e categorie
subappaltabili

parti dell’opera o del lavoro subappaltabili sono quelle di valore
singolarmente > 10% dell’importo complessivo dell’opera o del lavoro
ovvero di importo > 150.000 euro

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appalti sopra soglia comunitaria - Consiglio regionale del Piemonte