Assessorato alle Politiche del Territorio e Tutela Ambientale
Dipartimento IV Servizi di Tutela Ambientale
Servizio 4 Controlli e Sanzioni
Maria Zagari
COMPETENZE
•COMUNE
• Autorizzazioni all’emissione per impianti
termici sopra soglia adibiti alla
climatizzazione di ambienti di civile
abitazione.
• Controllo delle emissioni di impianti
termici civili di ogni potenzialità.
• Controlli sulla sicurezza e corretta
installazione degli impianti.
PROVINCIA
• Autorizzazioni all’emissione per
impianti termici sopra soglia adibiti
alla climatizzazione di ambienti non
di civile abitazione.
• Controllo del rendimento energetico
e manutenzione di tutti gli impianti
termici.
SOGLIE – D.Lgs. 152/06
1. Pn > 1 MW se alimentati a biomasse, gasolio, biodiesel;
2. Pn > 0,3 MW se alimentati ad olio combustibile;
3. Pn > 3 MW se alimentati a metano o GPL.
Assessorato alle Politiche del Territorio e Tutela Ambientale
Dipartimento IV Servizi di Tutela Ambientale
Servizio 4 Controlli e Sanzioni
COMPETENZE DELLA PROVINCIA
Controllo sul rendimento e sul risparmio
energetico degli impianti termici nei Comuni
con popolazione inferiore a 40.000 abitanti
(L.10/91 art.31;
L.R. 14/99 art. 51 c.1 lett. d)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
•
L. 5 marzo 1990, n° 46 (Norme per la sicurezza degli impianti);
•
L. 9 gennaio 1991, n° 10 (Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale, in materia di uso razionale
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia)
•
D. P. R. del 6.12.1991, n° 447 (Regolamento di attuazione della legge 46/1990 in materia di sicurezza degli impianti)
•
Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n° 412 (Regolamento recante norme per la progettazione,
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4 legge 9.01.1991, n° 10)
•
D. P.R. 18 aprile 1994, n° 392 (Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini
dell’installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza)
•
Legge 5 gennaio 1996, n° 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività
produttive ed altre disposizioni urgenti in materia)
•
D. P. R. 21/12/1999, n° 551 (Regolamento recante modifiche al DPR 26/8/1993, n° 412 in materia di progettazione,
installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia)
•
Decreto legislativo 23 maggio 2000, n° 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17/5/1999, n° 144)
•
D. P. R. 6 giugno 2001, n° 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
•
Legge Regione Lazio 12 settembre 2002, n° 31 (Istituzione del fascicolo del fabbricato)
•
Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 18 marzo 2004, n° 40/04 (Adozione del Regolamento
delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas) come integrata e modificata dalle
deliberazioni 22/07/04, n° 129/04 e 15/03/05 n° 43/05
•
D. G. R. Lazio 7 gennaio 2005, n° 13 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento sullo stato di manutenzione
ed esercizio degli impianti termici nella Regione Lazio da parte degli Enti Locali competenti)
•
D. Lgs. 19 agosto 2005, n° 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico dell’edilizia)
•
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.
•
Regolamento edilizio di ogni singolo Comune.
•
D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
recante attuazione della direttiva
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Normativa Comunitaria
•
Protocollo di Kyoto del 11.12.1997
Normativa Nazionale
•
L. n. 10 del 9 gennaio 1991 “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”
•
D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 (modificato dal DPR 551/1999) “Regolamento recante norme per la
progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impiantit ermici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4 comma 4, della L. 9 gennaio 1991 n. 10”.
•
D. Lgs. 19 gosto 2005 n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE D. Lgs. N. 164 del 23.05.2000
“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.
•
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.
Normativa Regionale
•
•
Delibera di Giunta N. 13 del 7 gennaio 2005 “Approvazione dell’atto di indirizzo e di coordinamento sullo
stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici nella Regione Lazio da parte degli enti locali
competenti (D.P.R. n. 412/1993 modificato ed inbtegrato dal DPR n. 551/1999) e revoca della D.G.R. 14
marzo 1995 n. 1517”;
Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (D.C.R. n. 66 del 10/12/2009).
Disciplina Provinciale
•
D.G.P. n. 424/21 del 10 giugno 2009 “Impianti termici siti nei fabbricati dei Comuni della Provincia.
Fissazione dellenuove tariffe relative ai controlli”.
Impianti termici domestici
(potenza < 35 kW)
RESPONSABILE DELL’IMPIANTO:
Chi è: di norma è la persona che occupa l’abitazione: proprietario, affittuario,
usufruttuario,ecc.
Cosa deve fare dopo l’installazione di una nuova caldaia:
- Assicurarsi di avere il certificato di conformità dell’impianto;
- Assicurarsi di avere il libretto di impianto;
- Trasmettere la scheda identificativa di impianto all’amministrazione competente (Comune
per impianti situati nei comuni con più di 40.000 abitanti e Provincia per impianti situati nei
comuni fino a 40.000 abitanti); entro 30 giorni dalla prima accensione,
- eseguire il controllo tecnico e la manutenzione dell’impianto termico da un
manutentore abilitato secondo le istruzioni fornite dall’impresa installatrice o elaborate dal
fabbricante del modello di caldaia. In mancanza di indicazioni si suggerisce il controllo
annuale.
Far eseguire il controllo di efficienza energetica (controllo dei fumi) ogni:
- 4 anni per caldaie installate da meno di 8 anni;
- 2 anni per caldaie installate da più di 8 anni e per caldaie ad acqua calda “a focolare
aperto” installate all’interno di locali abitati;
Ogni anno per gli impianti dotati di caldaia di potenza superiore a 35 Kw.
Impianti termici domestici
(potenza < 35 kW)
MANUTENTORE:
Cosa deve fare:
- compilare il libretto di impianto e redigere e firmare un
rapporto di controllo tecnico (cosiddetto modello G) in
3 copie, che farà firmare anche al responsabile
dell’impianto:
- 1 copia rimane al manutentore,
- 1 copia deve essere allegata al libretto di impianto
- 1 copia deve essere trasmessa all’amministrazione
competente per il controllo (Autodichiarazione), a cura
dell’utente o del manutentore, (la Provincia o il Comune a
seconda che l’impianto si trovi in un comune con
popolazione inferiore o superiore a 40.000 abitanti)
unitamente alla ricevuta di pagamento del bollino verde;
COMUNI della Provincia di Roma con
più di 40.000 abitanti
(Competenza
del Comune)
Roma
Ladispoli
Anzio
Nettuno
Ardea
Pomezia
Civitavecchia
Tivoli
Fiumicino
Velletri
Guidonia Montecelio
Impianti termici domestici
(potenza < 35 kW)
L’AUTODICHIARAZIONE
Che cos’è
E’ la comunicazione all’’ente competente per il controllo (Provincia o Comune) che è stata fatta la
manutenzione e che è stato pagato il Bollino Verde.
Chi la deve fare:
Il responsabile dell’impianto (Proprietario, affittuario, ecc.);
L’Amministratore di Condominio (per impianti condominiali di potenza < 35 kW);
Come si fa (nei comuni fino a 40.000 abitanti):
Si inoltra alla Provincia di Roma il rapporto tecnico di manutenzione con il controllo dei fumi (Modello G),
rilasciato dal manutentore abilitato, deve essere inoltrato alla Provincia di Roma con le seguenti
modalità (D.G.P. 424/21 del 10 giugno 2009):
- Entro 30 giorni dalla data di effettuazione del controllo dei fumi pagare il bollino verde (€ 8,00; otto
euro) sul c.c.p. n. 52221579 intestato alla Provincia di Roma, indicando nella causale: Bollino verde e
avendo cura di indicare i dati del mittente (responsabile della caldaia).
- Entro 30 giorni dal pagamento del bollino verde, trasmettere alla Provincia una copia del rapporto di
controllo (Mod. G) e la ricevuta del pagamento del bollino verde,.
Dove si invia:
Per posta, fax o mail, a:
Provincia di Roma
Dip. IV Servizi di Tutela Ambientale
Serv. 4 Controlli e Sanzioni
Via Tiburtina, 691
00159 Roma
Fax 06.6766.3384
Mail: [email protected]
Il Bollino Verde.
COME SI FA
ALBANO LAZIALE
MA R I O
ROSS I
GAR I BAL D I
0 0 04 1
A L B AN O
L A Z I A LE
Il Bollino Verde.
COME NON SI FA
L’Amministratore di Condominio
deve:
o Trasmettere all’Ente locale competente la propria nomina
di amministratore di condominio;
o Far rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla
normativa;
o Far rispettare i limiti massimi ammessi inerenti la durata
di attivazione dell’impianto e le temperature d’esercizio
negli ambienti previsti dalla normativa;
CORSI PER MANUTENTORI
La Provincia di Roma organizza corsi per manutentori
Costo: GRATUITO
Durata corsi: 40 ore
Luogo di svolgimento: ROMA (o altre sedi), dalle ore 18:00 alle ore 22:00
Argomenti trattati:
- aggiornamento normativo;
- esercitazioni controllo efficienza energetica su impianti termici;
- compilazione libretto di impianto e rapporto di controllo;
- anomalie lievi degli impianti;
- anomalie che compromettono la sicurezza d’uso degli impianti;
- attività di verifica svolta dalla Provincia;
- Principali errori commessi nella compilazione della documentazione;
I Manutentori che frequentano il corso con profitto:
- Ricevono un attestato di partecipazione;
- Possono aderire al protocollo di intesa sottoscritto tra CNA e Provincia
per l’applicazione di modalità operative e tariffe concordate.
- Vengono iscritti all’Albo Provinciale (pubblicato sul sito della Provincia di
Roma, www.provincia.roma.it e divulgato tramite la CNA e altri enti.
VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI
ATTIVITA’ DI VERIFICA
La Provincia, tramite VERIFICATORI specializzati, effettua periodici controlli a campione per
la verifica dell’efficienza energetica degli impianti, avvisando gli utenti mediante
raccomandata AR .
Le operazioni che un verificatore esegue sono:
- controlla la corretta compilazione del libretto di impianto;
- controlla l'allegato G redatto al momento della manutenzione periodica;
- eseguire l'analisi di combustione in base alla normativa UNI 10389, inserendo la sonda
dell'analizzatore (a caldaia accesa) nell'apposito foro già praticato sul raccordo del camino; in
questo modo rileva il rendimento della caldaia ed i valori di gas inquinante.
Quanto costa la verifica
- per gli utenti autodichiarati (che hanno effettuato la manutenzione e la verifica di efficienza
energetica secondo le cadenze previste dalla legge e hanno trasmesso il modello G e la
ricevuta di pagamento del bollino verde) il controllo è gratuito,
- per gli utenti non autodichiarati, anche se hanno regolarmente eseguito gli obblighi di
manutenzione il controllo è a pagamento (€ 80,00, ottanta).
Le tariffe per le verifiche, l’autodichiarazione e le penalità per assenza/diniego o per ritardato
pagamento sono state stabilite dalla provincia di Roma con D.G.P. n. 424/21 del 9 giugno
2009.
Il verificatore
Possiede i requisiti professionali stabiliti dal D.P.R. 412/93;
14
VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI
Biennio 2010-2011
La Provincia di Roma, tramite procedura di
gara, ha affidato il servizio di verifica degli
impianti termici alla MULTISERVICE S.p.A.
NUMERO VERDE: 800.580282
Un impianto sottoposto a
regolare manutenzione
garantisce:
- maggiore sicurezza d’uso
- risparmio energetico
- minori emissioni inquinanti.
Le Sanzioni
•
D. Lgs. 192/2005 art. 15:
•
Art. 15. Sanzioni.
•
Comma 5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del
condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non
ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, (mantenere l’impianto in
esercizio ed eseguire la manutenzione periodica) è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
•
Comma 6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a
quanto stabilito all'articolo 7, comma 2 (eseguire le attività di controllo a regola d’arte e
redigere rapporto di controllo tecnico valido), è punito con la sanzione amministrativa
non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorità che applica la
sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
16
Anno 2011: Proroga al 31 dicembre 2011 del Bando pubblico per la concessione di
contributi ad utenti di impianti termici a uso domestico che intendano sostituire la
vecchia caldaia con altra nuova di fabbrica ad elevato risparmio energetico e basso
impatto ambientale, approvato con D. G. P. n°. 221/15 del 21/04/2010 (Delibera della
Giunta Provinciale n. 32/4 del 02/03/2011)
-Art. 2 (Beneficiari)
- condomini
- singoli utenti con indicatore I.S.E.E. (Indicatore di Situazione Economica
Equivalente) del nucleo familiare fino a € 40.000 (quarantamila/00) e titolari di diritto
di proprietà o di altro diritto reale di godimento di un’unità immobiliare in uno dei
Comuni della provincia di Roma aventi una popolazione fino a 40.000 abitanti;
impianti a servizio esclusivo di locali ad uso di abitazione o promiscuo, escluso
qualunque uso alternativo.
La caldaia da sostituire deve essere in regola con la manutenzione per il biennio
2009-2010 e, nel caso di caldaie con potenza < a 35 kW, anche con
l’autodichiarazione ai sensi dell’art. 11 comma 20 del DPR 412/1993, della D.G.R. n.
13 del 07.01.2005 e della Delibera di Giunta Provinciale n. 171/11 del 21/03/2007.
Anno 2011: Proroga al 31 dicembre 2011 del Bando pubblico per la
concessione di contributi ad utenti di impianti termici a uso domestico
che intendano sostituire la vecchia caldaia con altra nuova di fabbrica ad
elevato risparmio energetico e basso impatto ambientale, approvato con
D. G. P. n°. 221/15 del 21/04/2010 (Delibera della Giunta Provinciale n. 32/4
del 02/03/2011)
Art.
3
(Interventi
ammessi
al
contributo)
- spese per sostituzione di caldaie installate da più di 10 anni al 31 dicembre 2010
(certificato dal libretto di impianto) con altra nuova di fabbrica da installare a servizio
dell’impianto termico individuale o condominiale per la climatizzazione invernale ed
eventuale
produzione
di
acqua
calda
sanitaria.
- interventi realizzati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011 per i quali non siano stati
concessi e ottenuti altri contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali da altra fonte statale,
regionale, provinciale o comunale, fatta eccezione per la detrazione ai fini IRPEF (ai sensi
dell’art. 1, comma 3 della legge 449/97 e successive modificazioni).
La nuova caldaia per la quale può essere concesso il contributo deve essere ad alto
rendimento energetico e a basso livello di emissione di sostanze inquinanti, classificata a
3 (tre) stelle o categorie superiori (a condensazione, ecc.) secondo la definizione del
D.P.R. 660/1996 (regolamento di attuazione della direttiva CEE 92/42).
Anno 2011: Proroga al 31 dicembre 2011 del Bando pubblico per la concessione di
contributi ad utenti di impianti termici a uso domestico che intendano sostituire la
vecchia caldaia con altra nuova di fabbrica ad elevato risparmio energetico e basso
impatto ambientale, approvato con D. G. P. n°. 221/15 del 21/04/2010 (Delibera della
Giunta Provinciale n. 32/4 del 02/03/2011)
L’installazione deve essere:
- effettuata secondo la normativa vigente anche in tema di sicurezza,
- eseguita da personale abilitato ai sensi della Legge n° 46 del 05.03.1990 e dal
D.P.R. 06.12.1991, n°447 e certificata come conforme alla legislazione vigente.
E' escluso il contributo per interventi di trasformazione di impianti da centralizzati
ad autonomi e di singoli distacchi da impianti centralizzati.
Per i condomini è previsto un ulteriore contributo per l’installazione di sistemi di
contabilizzazione differenziata dei consumi di calore nonché di calore e acqua
sanitaria di ogni singola unità immobiliare.
Non sono ammessi al contributo gli utenti che abbiano già usufruito del
contributo negli anni scorsi, anche se per unità immobiliari diverse.
Anno 2011: Proroga al 31 dicembre 2011 del Bando pubblico per la concessione di
contributi ad utenti di impianti termici a uso domestico che intendano sostituire la
vecchia caldaia con altra nuova di fabbrica ad elevato risparmio energetico e basso
impatto ambientale, approvato con D. G. P. n°. 221/15 del 21/04/2010 (Delibera della
Giunta Provinciale n. 32/4 del 02/03/2011)
-
Art. 4 (Entità del contributo e risorse finanziarie)
Contributo: 80% della spesa, IVA compresa, per la fornitura della caldaia.
Sono escluse spese di installazione, di verifiche e connesse all’impianto termico.
fino ad un massimo di €. 800,00 (ottocento/00) per caldaie domestiche
(potenza < 35 kW) a servizio di un impianto autonomo;
-
fino ad un massimo di 2.000,00 (duemila/00) per caldaie di impianti
centralizzati in edifici residenziali.
-
Condomini: è previsto un ulteriore contributo per l’installazione di
contabilizzatori di calore nelle singole unità immobiliari, pari all’80% della
spesa complessiva, IVA compresa, sostenuta per la fornitura dei
contabilizzatori, fino ad un massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
-
Per ogni richiedente è concesso il contributo per un solo impianto e sarà
finanziato un solo contributo per unità immobiliare; gli amministratori
condominiali possono chiedere un solo contributo per ciascun condominio.
-
Il contributo sarà erogato a conclusione dei lavori e dietro presentazione della
fattura;
Anno 2011: Proroga al 31 dicembre 2011 del Bando pubblico per la concessione di contributi
ad utenti di impianti termici a uso domestico che intendano sostituire la vecchia caldaia con
altra nuova di fabbrica ad elevato risparmio energetico e basso impatto ambientale, approvato
con D. G. P. n°. 221/15 del 21/04/2010 (Delibera della Giunta Provinciale n. 32/4 del 02/03/2011)
- Art. 4 (Entità del contributo e risorse finanziarie)
Risorse disponibili
€ 310.000,00
€ 110.000,00
€ 200.000,00
Caldaie Pn < 35 kW
condomini
Singoli utenti
sostituzione caldaie
contabilizzatori di calore
I contributi sono assegnati sulla base di graduatorie
fino all’esaurimento delle risorse stanziate.
Anno 2011: Proroga al 31 dicembre 2011 del Bando pubblico per la concessione di contributi
ad utenti di impianti termici a uso domestico che intendano sostituire la vecchia caldaia con
altra nuova di fabbrica ad elevato risparmio energetico e basso impatto ambientale, approvato
con D. G. P. n°. 221/15 del 21/04/2010 (Delibera della Giunta Provinciale n. 32/4 del 02/03/2011)
- Art. 6
- (Criteri di priorità nella valutazione delle domande di ammissione a contributo)
La graduatoria, distinta per categoria (impianti individuali e impianti condominiali) sarà redatta
con cadenza bimestrale sulle richieste pervenute nel bimestre precedente.
La graduatoria per i singoli utenti sarà redatta valutando i seguenti elementi:
a) l’indicatore risultante dalla certificazione I.S.E.E. del nucleo familiare:
o indicatore compreso tra € 30.000,00 e 40.000,00: 1 punto;
o indicatore compreso tra € 20.000,00 e 29.999,00: 2 punti;
o indicatore compreso tra € 10.000,00 e 19.999,00: 3 punti
o indicatore < 10.000,00:
4 punti;
b) età del richiedente superiore ai 65 anni: 1 punto;
c) disabilità > al 66%, certificata da struttura pubblica, del richiedente o di altro componente il
nucleo familiare: 1 punto per disabile;
d) disoccupazione del richiedente da 12 mesi ed oltre, con precedente esperienza lavorativa: 1
punto;
e) richiedente monogenitore con uno o più figli minorenni a carico: 1 punto;
f) sostituzione di vecchie caldaie di tipo B (a camera aperta) in ambiente abitato: 1 punto;
g) per ogni anno di età della caldaia oltre i 10 anni: 1 punto;
h) classe di rendimento della nuova caldaia: - 3 stelle: 1 punto;
- 4 stelle: 2 punti;
i) impianto sito in Comune con popolazione residente, al 31 dicembre 2008, non superiore a
5.000 abitanti: 1 punto;
- A parità di punteggio, è data priorità all’ordine cronologico di spedizione delle richieste e, in
caso di ulteriore parità, al numero di protocollo assegnato dall’Amministrazione Provinciale.
Anno 2011: Proroga al 31 dicembre 2011 del Bando pubblico per la concessione di contributi
ad utenti di impianti termici a uso domestico che intendano sostituire la vecchia caldaia con
altra nuova di fabbrica ad elevato risparmio energetico e basso impatto ambientale, approvato
con D. G. P. n°. 221/15 del 21/04/2010 (Delibera della Giunta Provinciale n. 32/4 del 02/03/2011)
-Art. 6
-(Criteri di priorità nella valutazione delle domande)
La graduatoria per i condomini sarà redatta valutando i seguenti elementi:
- per ogni anno di età della caldaia oltre i 10 anni: 1 punto;
- soggetti con disabilità > al 66%, certificata da struttura pubblica, nei nuclei familiari
del condominio: 1 punto per ogni disabile;
- condomini di Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2008, non
superiore a 5.000 abitanti: 1 punto;
- installazione di contabilizzatori di calore nelle singole unità immobiliari: 3 punti.
I contributi verranno assegnati con cadenza bimestrale sulla base delle graduatorie di
cui sopra sino a esaurimento delle risorse stanziate.
-La graduatoria relativa alle richieste pervenute in ogni bimestre solare, verrà
compilata entro il mese successivo al bimestre a cui si riferisce e pubblicata sul sito
internet: www.provincia.roma.it.
-La Provincia darà comunicazione scritta dell’esito dell’istruttoria agli utenti.
Anno 2011: Proroga al 31 dicembre 2011 del Bando pubblico per la concessione di
contributi ad utenti di impianti termici a uso domestico che intendano sostituire la
vecchia caldaia con altra nuova di fabbrica ad elevato risparmio energetico e basso
impatto ambientale, approvato con D. G. P. n°. 221/15 del 21/04/2010 (Delibera della
Giunta Provinciale n. 32/4 del 02/03/2011)
Art. 7
(Procedura per la presentazione della domanda di liquidazione del contributo)
Art. 8
(Verifiche e controlli relativi alle dichiarazioni ed alla conformità degli impianti)
LE BUONE PRATICHE
BUONE ABITUDINI PER:
- RISPARMIARE ENERGIA
- RISPARMIARE SOLDI
- MIGLIORARE L'AMBIENTE
1.appena fa buio abbassare le tapparelle o chiudere le persiane: la dispersione
del calore verso l'esterno si riduce della metà;
2. utilizzare isolanti termici per ridurre le perdite attraverso gli infissi;
3. installare doppi vetri.
4. In caso di apertura di nuove finestre, posizionarle nelle condizioni migliori per
sfruttare gli effetti di solarizzazione passiva.
5. non coprire i termosifoni con tende o copritermosifoni;
6. utilizzare per il riscaldamento e la produzione di acqua calda pannelli solari.
7. regolare la temperatura dell'ambiente a seconda della necessità: un grado in più
può aumentare i consumi del 10-15%;
8. far verificare regolarmente il rendimento della caldaia e curarne la manutenzione
secondo le prescrizioni di legge;
9. far verificare periodicamente lo stato delle canne fumarie;
10.utilizzare caldaie con rendimento superiore al 90% o caldaie a condensazione .
LE BUONE PRATICHE
Assessorato alle Politiche del Territorio e Tutela Ambientale
Dipartimento IV Servizi di Tutela Ambientale
Servizio 4 Controlli e Sanzioni
Grazie
per
l’attenzione!
Maria Zagari
[email protected]
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Zagari Tivoli 30 maggio 2011