REGIONE DEL VENETO
ANAI – Sezione Veneto
Comune di Verona – Biblioteca civica
Corso
L’affidamento di
servizi archivistici
Verona, 8 maggio 2014
Compiti di vigilanza della
Soprintendenza sui servizi
esternalizzati
Cristina Tommasi
WEB: http://save.archivi.beniculturali.it
PEC: [email protected]
Compiti di vigilanza della Soprintendenza
sui servizi esternalizzati
La Soprintendenza archivistica per il Veneto è una delle
19 soprintendenze attive in ogni regione
quali organi periferici del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo.
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Compito primario delle soprintendenze archivistiche è la tutela e la
vigilanza, nell'ambito della circoscrizione regionale, su una grande
varietà di complessi documentari di interesse storico e
precisamente tutti quelli, compresi nell'accezione di "non statali“,
appartenenti a:
– enti pubblici territoriali (regioni, province comuni)
– enti pubblici non territoriali (es. camere di commercio,
università, istituti scolastici, aziende sanitarie locali e aziende
ospedaliere,agenzie delle entrate, agenzie ex fiscali, INPS, INAIL,
Banca d'Italia ecc.)
– privati, sia persone fisiche e famiglie, sia persone giuridiche
(imprese, fondazioni, partiti politici, sindacati ecc.) dichiarati di
interesse culturale di cui all'art. 13
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La Soprintendenza archivistica per il Veneto vigila
non solo sugli archivi storici
ma anche sugli archivi di deposito e sugli archivi in
formazione
di enti, aziende, istituti pubblici e privati
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Le Soprintendenze archivistiche operano nei confronti
degli enti vigilati sulla base soprattutto del
d. lgs 22 gennaio 2004, n. 42
recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio
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Il Codice elenca quali sono gli
interventi sui beni culturali
– quindi anche sugli archivi sopra elencati –
che sono soggetti ad autorizzazione del Ministero
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L’ art. 21 del d. lgs 22 gennaio
2004, n. 42 Codice dei beni
culturali e del paesaggio
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Art. 21, comma 1
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni
culturali;
b) lo spostamento anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto
previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i
quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'art. 13 (...);
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di
documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia
intervenuta la dichiarazione dell'art. 13 [→ outsourcing archivistico]
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Art. 21, comma 2
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del detentore, è
preventivamente denunciato al soprintendente, che,
entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può
prescrivere le misure necessarie perchè i beni non
subiscano danno dal trasporto.
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Art. 21, comma 3
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e
degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad
autorizzazione,
ma
comporta
l'obbligo
di
comunicazione al Ministero per le finalità di cui
all'art. 18.
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Art. 21, comma 4
4. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione
di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali
è subordinata ad autorizzazione del soprintendente
[es. interventi di censimento, ordinamento,
restauro, ecc.].
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Art. 21, comma 5
5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento,
presentati dal richiedente, e può contenere
prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni
dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può
dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle
già date in relazione al mutare delle tecniche di
conservazione.
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L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
1. L'OUTSOURCING
ARCHIVISTICO
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Gli enti pubblici e privati possono affidare l’organizzazione e la
gestione dei propri servizi d’archivio a società esterne
specializzate nel settore (outsourcer).
L’affidamento avviene sulla base di un contratto che vincola le
parti e le tutela reciprocamente e nei confronti dei terzi.
I singoli progetti, regolamentati tramite le clausole contrattuali,
prevedono che un fornitore esterno, dotato di specifiche
qualità professionali, si assuma l'incarico e la responsabilità di
svolgere per un committente le attività richieste.
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Le procedure individuate con i termini
outsourcing
esternalizzazione
gestione in service
costituiscono operazioni attraverso cui un soggetto, pubblico o
privato, chiede la collaborazione di un soggetto terzo esterno
per affidargli la gestione di beni e servizi, allo scopo di
migliorare e sviluppare le proprie attività
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La corretta gestione e conservazione del patrimonio
documentario, anche su supporti diversi da quello
tradizionale cartaceo, sono indispensabili per
soddisfare diversi obblighi di legge: si pensi alle
norme in materia di trasparenza amministrativa, di
tutela della riservatezza dei dati personali, di
adempimenti fiscali, di disciplina del lavoro, ecc.
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Il ricorso all'outsourcing nella gestione degli archivi correnti,
di deposito e storici è un fenomeno che risale agli inizi
degli anni Novanta del secolo scorso e in questo periodo
ha assunto un grande rilievo, svolgendo compiti sempre
più complessi e con modalità sempre più raffinate.
Dai primi casi di semplice custodia, per un periodo limitato
nel tempo e presso i propri magazzini, della
documentazione prodotta da una istituzione, le aziende
di outsourcing archivistico si sono progressivamente
strutturate per offrire una sempre maggiore quantità di
servizi specializzati
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Nel 1999 per studiare il fenomeno
dell'outsourcing archivistico fu promosso un
convegno a Roma con la partecipazione della
Soprintendenza archivistica per il Lazio, della
Direzione generale per gli Archivi, dell'ANAI e
di alcune delle più importanti società del
settore.
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Da tale convegno nacque un gruppo di lavoro con il
compito di affrontare la questione in tutte le sue
implicazioni, e di fornire linee guida che potessero
essere, sia per gli outsourcers che per gli enti
produttori, strumento per gestire una attività di così
grande impatto che, se non gestita con correttezza,
responsabilità e consapevolezza, potrebbe mettere a
grave rischio la tutela del bene “archivio”, bene che
deve essere conservato e gestito con particolari cautele
in considerazione della valenza amministrativa - dato
l'intrinseco, originario valore giuridico probatorio - e la
valenza culturale che in esso risiedono.
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Quel gruppo di lavoro nel 2001 produsse un
documento che, pubblicato sul sito web
del'Amministrazione archivistica, ha avuto
grande diffusione ed è servito da guida per
molte amministrazioni e molte società di
servizi
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A distanza di qualche anno, nel 2006, esso è stato aggiornato, integrato
(anche con un facsimile di modello di capitolato tecnico) e
pubblicato nel sito della DGA, disponibile all’indirizzo
<http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosafacciamo/progetti-di-tutela/gruppi-di-studio/item/565-gruppi-distudio-%7C-loutsourcing-nei-servizi-archivistici>
e offerto in edizione a stampa grazie all'AIDOC - Associazione italiana
imprese gestione documenti, che riunisce le maggiori aziende del
settore e che si impegna ad affermarsi come soggetto di
mediazione e confronto tra tutti i soggetti coinvolti (enti, imprese,
associazioni, istituzioni)
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Le linee guida hanno rappresentato, e ancora
rappresentano, un valido aiuto non solo per gli
enti, ma anche per le soprintendenze, cui il
Codice dei beni culturali affida il compito di
VALUTARE,
AUTORIZZARE IL TRASFERIMENTO,
AUTORIZZARE L'ESECUZIONE DI OPERE E LAVORI
che vanno ad incidere sui beni archivistici.
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Nell'ambito della sua ordinaria attività di
vigilanza la Soprintendenza archivistica per il
Veneto ha potuto verificare sul campo quanto
sia ormai diffuso l'uso che enti e istituzioni
fanno dell'outsourcing archivistico, cioè
dell'affidamento all'esterno di compiti
specialistici ai quali non possono dedicare
risorse interne.
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Dati statistici di soprintendenza rivelano che ancora
oggi la maggior parte degli enti e delle istituzioni
procede a conferimento in outsourcing non solo
privo della prescritta autorizzazione ministeriale,
ma senza nemmeno informare mai la
soprintendenza archivistica di una risoluzione così
ricca di rilevanti implicazioni che la dismissione
della gestione diretta di alcuni segmenti della
gestione del servizio archivistico può comportare
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Implicazioni che vanno
attentamente analizzate,
soprattutto in fase preliminare,
tenendo in considerazione in
particolare alcuni aspetti
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a) Fasi
preliminari
all’esternalizzazione
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Le pubbliche amministrazioni sono enti di governo
di un territorio, soggetti pubblici e privati cui è
affidata la funzione amministrativa e, in quanto
tali, sono erogatori di servizi pubblici.
Come enti di governo se viene esternalizzata una
funzione o un servizio pubblico è necessaria una
specifica disposizione legislativa di autorizzazione
dell'amministrazione
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→ È sempre necessario valutare
in primis la possibilità di
mantenere la struttura interna
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Se si esternalizza una funzione o un servizio
pubblico il fornitore si sostituisce all'ente
pubblico, assumendo la gestione del servizio
erogato
→ si separano i ruoli di gestore e controllore del
servizio
→ si devono sviluppare competenze nella gestione
del rapporto con il fornitore
→ si deve rafforzare la capacità di controllo da parte
dell'amministrazione
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Gli aspetti sopra elencati possono però costituire al contempo le criticità del rapporto:
l'incapacità di configurare, gestire, monitorare e valutare il rapporto contrattuale
in fase preliminare può essere successivamente causa di contenzioso.
Riuscire a prevedere ogni singolo aspetto e implicazione delle attività del servizio
archivistico da conferire al gestore è valutazione che richiede da parte
dell'affidatario un pieno controllo
→ sull'organizzazione preposta alla gestione degli archivi all'interno dell'ente
→ sugli strumenti e le procedure in uso per l'archiviazione della documentazione
→ su eventuali regole interne vigenti per la conservazione della documentazione
→ sulla quantità, le condizioni e la dislocazione degli archivi correnti, di deposito e
storici
→ sull'esistenza di eventuali mezzi di corredo (elenchi, schede, guide, censimenti,
inventari ecc.)
→ su programmi informatici utilizzati per le diverse attività pertinenti le diverse fasi
della vita dell'archivio
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L'elaborazione dei risultati ottenuti dall'analisi delle informazioni
disponibili consente di progettare gli interventi da effettuare:
per ciascuna delle fasi sopra elencate la Soprintendenza, se
coinvolta, è in grado di offrire un supporto tecnico e
legislativo alle amministrazioni.
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Le statistiche ci rivelano che, anche nei casi in cui la
soprintendenza archivistica venga coinvolta e le siano
trasmessi i contratti di conferimento, nella maggior parte
dei casi il contratto è già stato sottoscritto dalle parti ed è
già in fase esecutiva: troppo tardi per intervenire con
osservazioni e pareri che competono alla soprintendenza,
avanzati nell'esclusivo interesse dell’amministrazione, e
che possono riguardare
→ le tipologie di servizi da affidare
→ le garanzie da prevedere
→ la sicurezza che le prestazioni devono offrire
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Oggi molte società del settore non si limitano all'immagazzinamento dei
materiali, ma provvedono anche a
→ conservare e gestire nel tempo la documentazione loro affidata dalle
istituzioni
→ curarne l'informatizzazione
→ curarne la riproduzione digitale
→ curare la preparazione dei piani di conservazione e di scarto
→ fornire gli elenchi per lo scarto da allegare alla richiesta di autorizzazione
da presentare alla soprintendenza archivistica che deve essere presentata
dall'ente committente
→ in alcuni casi si occupano anche del protocollo informatico e della gestione
dei flussi documentali, curando con autonomia l'intero settore relativo al
servizio archivistico di competenza dell'ente produttore, che si limita a
commissionarlo, pur conservandone per legge la responsabilità che viene
così condivisa con l'outsourcer stesso.
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L'affidamento di servizi a soggetti terzi ed
esterni all'ente non solleva infatti il soggetto
produttore
dalle
responsabilità
l'ordinamento gli attribuisce.
che
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L'obbligo di "garantire la sicurezza e la
conservazione degli archivi di appartenenza",
stabiliti dall'art. 30 dal Codice dei beni culturali
e del paesaggio si traduce infatti, nella pratica
ordinaria e quotidiana, nella programmazione
e nella realizzazione di un insieme di attività,
necessarie
per
la
fruizione
della
documentazione sia a scopi amministrativi sia
per la ricerca storica e scientifica
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→ progettare la costruzione di un deposito adeguatamente attrezzato
in cui collocare le carte
→ sorvegliare sulla loro custodia
→ provvedere alla loro conservazione fisica e al loro controllo logico,
→ adottare - e correttamente applicare - un titolario di classificazione
→ tenere una rubrica dei fascicoli
→ elaborare un piano di conservazione e di scarto della
documentazione
→ curare la stesura di un manuale di gestione
→ predisporre la stesura di mezzi di corredo che garantiscano l'accesso
alla documentazione
sono tutti adempimenti di tutela diretta previsti dal legislatore e sulla
realizzazione dei quali vigilano le soprintendenze archivistiche
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In questi ultimi anni il quadro legislativo,
profondamente modificato e più volte
innovato, soprattutto per quanto riguarda la
normativa relativa alla documentazione
digitale o da digitalizzare, ha comportato che
molti enti e istituzioni si rivolgessero alle
società di servizi per affrontare i problemi
relativi all'adeguamento alle norme
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b) Fasi di attuazione
dell’esternalizzazione
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→valutazione
da
parte
dell’ente
dell’opportunità
di
procedere
all’esternalizzazione di uno o più servizi;
→ eventuale preparazione di uno studio di fattibilità;
→ redazione di un capitolato speciale d’appalto contenente l’indicazione del tipo
e della durata dei servizi da fornire e dei requisiti richiesti all’outsourcer
(iscrizione alla C.C.I.A.A.; esperienza documentata nel settore; ubicazione,
dimensioni e sicurezza dei depositi; conformità agli standard di qualità, quali
UNI EN ISO 9001:2000 e ISO 27001:2005; professionalità impiegate; sicurezza
dei sistemi informatici utilizzati; copertura assicurativa, ecc.);
→ individuazione dell’outsourcer;
→ stesura del contratto;
→ redazione di un progetto esecutivo, articolato in più fasi;
→ verifica periodica sull’esecuzione delle varie fasi del progetto.
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La documentazione dovrà essere descritta, a cura di personale
specializzato, in un elenco dal quale risultino
• la tipologia (indicazione della serie)
• l’esatta consistenza (numero di buste, registri, fascicoli, scatole ecc.)
• gli estremi cronologici (almeno l'anno)
e potrà essere trasferita all’outsourcer solo dopo che l’ente avrà
ottenuto l’autorizzazione della Soprintendenza archivistica
competente per territorio, ai sensi dell’art. 21, comma e) del Codice
dei beni culturali e del paesaggio
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In ogni caso, tutti gli interventi che
costituiscano oggetto di prestazione
contrattuale
effettuati
sulla
documentazione trasferita, dovranno
essere eseguiti rispettando il Codice
e la restante normativa di interesse
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c) Contratto di outsourcing –
la forma
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Al fine di tutelare la documentazione le parti dovrebbero indicare nel contratto:
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la quantità di documentazione da trasferire o comunque da gestire;
la descrizione, la decorrenza, la durata e il costo di ciascun servizio richiesto;
i tempi e i modi di fornitura del/i servizio/i e l’obiettivo prodotto finale da raggiungere;
gli oneri economici a carico dell’outsourcer (spese di gestione e mantenimento dei livelli di
sicurezza di locali e attrezzature; trattamento economico, assistenziale e previdenziale e
antinfortunistico del personale impiegato nei vari servizi; coperture assicurative per persone
e cose; altre spese necessarie ,ecc.) e dell’ente appaltante (pagamento dei servizi;
trattamento economico di personale proprio eventualmente impiegato nei servizi ecc.)
le responsabilità spettanti a ciascuna o ad una sola delle parti (fornitura del sistema
informatico; rapporti con gli organi preposti alla vigilanza; rispetto della normativa vigente in
materia di gestione e conservazione dei documenti ecc.) e l’indicazione degli incaricati unici
della loro gestione;
le caratteristiche professionali del personale da impiegare e il tipo di contratto applicato
dell’outsourcer;
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•
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i tempi e i modi di fatturazione e pagamento (con l’indicazione di eventuali interessi di
mora);
i tempi e i modi di attuazione di controlli da parte dell’Ente appaltante e degli organi di
vigilanza;
le responsabilità per danni causati alla documentazione e/o alle persone nello svolgimento
dei servizi;
la responsabilità del trattamento dei dati personali e le modalità di attuazione di tale
trattamento;
le penali per l’outsourcer, nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione e della qualità
dell’opera prestata;
il divieto esplicito o l’indicazione delle condizioni per eventuali concessioni in subappalto
(quest’ultimo non potrà in alcun caso riguardare la conservazione dei documenti),
la durata del contratto e le modalità e i termini per il suo rinnovo;
i casi di risoluzione e recesso del contratto e le modalità di ritiro della documentazione
eventualmente trasferita all’outsourcer;
il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie.
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Documentazione da allegare, in quanto parte integrante del contratto:
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capitolato speciale d’appalto;
progetto esecutivo con l’indicazione dettagliata dei tempi e modi di fornitura del/i servizio/i:
se l’appalto riguarda l’archivio corrente, indicare i tempi e i modi di acquisizione dei documenti; il tipo di software utilizzato
per il protocollo informatico e per la gestione dei flussi documentali ecc.;
se l’appalto riguarda l’archivio di deposito, indicare i tempi e i modi (accesso controllato da intranet; stampa, invio via
mail/PEC, download su PC) di risposta alle richieste di document retrieval da parte degli uffici; i tempi e i modi (accesso
tramite internet ecc.) di risposta alle richieste di accesso da parte di terzi per fini giuridico amministrativi; i tempi e i modi di
attuazione delle operazioni di scarto ecc.;
se l’appalto riguarda l’archivio storico, indicare il tipo di prodotto finale (elenco analitico, inventario a stampa, inventario
informatizzato, banca dati ecc.); i tempi e i modi di attuazione delle richieste di consultazione dei documenti per fini di
studio ecc.;
elenco della documentazione trasferita → da allegare anche alla richiesta di autorizzazione da presentare alla
Soprintendenza archivistica
certificazione di sicurezza e salubrità dei depositi in cui la documentazione sarà conservata, rilasciata dai comandi provinciali
dei Vigili del Fuoco e dalle ULSS competenti → da allegare anche alla richiesta di autorizzazione da presentare alla
Soprintendenza archivistica
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2000 ed altre eventuali rilasciate all’outsourcer (e agli eventuali subappaltatori)
dagli appositi enti certificatori;
coperture assicurative stipulate dall’outsourcer;
curricula degli operatori incaricati dall’outsourcer e dagli eventuali subappaltatori (nel caso di operazioni di selezione del
materiale da destinare allo scarto, di riordino e inventariazione di archivi storici è indispensabile il possesso del diploma
rilasciato dalle Scuole di archivistica ,paleografia e diplomatica istituite presso gli Archivi di Stato o di altro titolo equivalente)
→ da allegare anche alla richiesta di approvazione da presentare alla Soprintendenza archivistica
descrizione del/i software utilizzato/i per la gestione dell’archivio corrente e di deposito e per la redazione degli strumenti di
ricerca dell’archivio storico;
eventuale descrizione delle caratteristiche dei supporti utilizzati per l’archiviazione sostitutiva
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Ove i servizi richiesti non riguardino proprio la redazione o
l’aggiornamento di tali strumenti, l’ente appaltante dovrebbe
fornire all’outsourcer:
→ il manuale di gestione in uso
→ il titolario e il prontuario per la classificazione e la
fascicolazione in uso
→ i piani di conservazione e prontuari da utilizzare come guida
nelle operazioni di scarto
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L’AFFIDAMENTO DI LAVORI
2. INCARICHI PER ORDINAMENTO E
INVENTARIAZIONE
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L’autorizzazione all’esecuzione di interventi
di ordinamento e inventariazione su
complessi archivistici deve essere
richiesta dall’ente
proprietario/possessore/detentore ai
sensi del d. lgs 22 gennaio 2004, n. 42
art. 21 comma 4
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SCHEMA DI PROGETTO DI
RIORDINO E INVENTARIAZIONE
↓
DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE ALLA
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA
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1. NOTIZIE SUL PRODUTTORE
↓
breve profilo istituzionale/biografia
del produttore, corredata di
indicazioni bibliografiche
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2. DESCRIZIONE DELL’ARCHIVIO
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DATI ESSENZIALI DESCRITTIVI
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indicare attuale proprietario/possessore/detentore dell'archivio
segnalare se dichiarato di di interesse storico particolarmente importante dalla Soprintendenza
archivistica (specificando estremi del provvedimento ) e se dichiarato di interesse locale dalla Regione del
Veneto ex L.R. 50/1984
attuale ubicazione
estremi cronologici
consistenza complessiva (indicare la consistenza in metri lineari, e/o il numero di buste, registri, fascicoli).
Per supporti diversi da quelli cartacei indicare il numero di pezzi (es. pergamene, bozzetti, fotografie,
supporti audio e video ecc.)
indicare se l’archivio presenti/non presenti un’organizzazione per serie archivistiche; se sono presenti
archivi aggregati (in tal caso elencarli)
stato di ordinamento: ricostruire eventuali, precedenti interventi di riordinamento, collocandoli
cronologicamente e riconducendoli a esistenti mezzi di corredo, meglio se ancora utili al reperimento
della documentazione nel fondo
stato di conservazione
bibliografia
se prevista/non è prevista l’immissione in rete dei dati inventariali
segnalare se l’archivio integri altri fondi/collezioni/raccolte
indicare se esiste un collegamento con altri fondi archivistici o con raccolte bibliografiche e/o museali
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3. FASI PREVISTE PER I LAVORI DI RIORDINO
E INVENTARIAZIONE
4. PERSONALE INCARICATO
5. STRUMENTI E MATERIALE
6. TEMPI DI REALIZZAZIONE
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Al termine dei lavori l’ente dovrà
trasmettere alla Soprintendenza
archivistica una
relazione tecnico scientifica ai fini del
rilascio del certificato di regolare
esecuzione dei lavori
atto che concluderà il procedimento
amministrativo
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L’AFFIDAMENTO DI LAVORI
3. INCARICHI PER SCARTO DI
DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA
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L’Ente – E NON L’INCARICATO - deve inviare la richiesta di scarto alla
Soprintendenza Archivistica per la prescritta autorizzazione → la
proposta di scarto è atto di gestione amministrativa avente
rilevanza esterna e come tale deve avere la forma di un
provvedimento dirigenziale motivato
La richiesta di autorizzazione allo scarto deve essere formulata ai sensi
dell’art. 21, comma d, del d.lgs n. 42/2004. In allegato deve essere
inviata, in triplice copia, la proposta di scarto.
La proposta di scarto è costituita da una tabella contenente:
1) tipologia degli atti che si intendono eliminare, con espresso
l’indice di classificazione relativo
2) estremi cronologici degli atti (es. 1993-1997)
3) peso espresso in Kg o consistenza espressa in metri lineari o
numero di buste o faldoni
4) motivazione dello scarto e riferimento ai decorsi tempi di
conservazione in relazione al massimario di scarto o al piano di
conservazione adottato
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Se, dopo un’attenta valutazione,
nulla osta al
procedere della pratica, la richiesta viene inoltrata
dalla Soprintendenza Archivistica al Ministero
dellinterno (Affari Interni e Territoriali - Ispettorato
Centrale per i Servizi Archivistici) ai sensi dell’art. 4
del DPR 30 dicembre 1975 n. 654 “Attribuzioni del
Ministero dell’interno in materia di documenti
archivistici non ammessi alla libera consultabilità” e
l’assenso è dato entro 90 giorni.
Una volta ottenuto l’assenso dal Ministero dell’interno
il
soprintendente
archivistico
appone
l’autorizzazione allo scarto e lo invia all’Ente.
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L’AFFIDAMENTO DI LAVORI
4. INCARICHI PER RESTAURO
DI BENI ARCHIVISTICI
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L’autorizzazione al restauro di beni archivistici deve
essere richiesta ai sensi del d. lgs 22 gennaio 2004, n.
42 art. 21 comma 4 e comma 5.
L’autorizzazione al restauro è necessaria per i beni
archivistici facenti parte di archivi di enti pubblici e di
archivi privati dichiarati d’interesse culturale ai sensi
del d. lgs 22 gennaio 2004, n. 42, art. 14 e seguenti
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L’ente richiedente – E NON L’INCARICATO deve allegare, alla richiesta di
autorizzazione, il progetto di restauro
comprensivo delle descrizioni tecniche
dell’intervento proposto dal laboratorio
di restauro abilitato.
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La
Soprintendenza archivistica può emettere
prescrizioni nel caso in cui gli interventi proposti o i
gli agenti che s’intendono utilizzare non siano
compatibili con quanto stabilito dal capitolato
speciale tecnico tipo per il restauro dei documenti
predisposto dall’Istituto Centrale per il Restauro e la
Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario
http://www.icpal.beniculturali.it/allegati/Il_capitolat
o.pdf
La Soprintendenza può anche visionare il materiale
documentario
che
s’intende
restaurare
preliminarmente al rilascio dell’autorizzazione al
restauro.
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Il procedimento amministrativo si conclude con
il rilascio del certificato di regolare esecuzione
dei lavori di restauro in contraddittorio avanti
il restauratore/o il rappresentante legale
dell’ente
WEB: http://save.archivi.beniculturali.it
PEC: [email protected]
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