REGOLAMENTO DI GESTIONE REGISTRO UNICO DELLA RESIDENZIALITA’ Azienda Sanitaria ULSS n. 3 – Bassano del Grappa (allegato alla deliberazione n. 349 del 23/4/2007) Gestione delle domande ammesse al trattamento della residenzialità, della graduatoria delle persone aspiranti al riconoscimento e indicazione dei criteri e modalità per l’attribuzione delle impegnative di residenzialità. Sulla base delle DD. GG. RR. n. 751/00, n. 312/01, n. 2210/01, n. 3632/02 n. 38/06 e n. 456/2007 e delle Deliberazioni del Direttore Generale - Azienda ULSS 3 n. 335/03, n. 747/03, n. 227/06 e n. 649/2006 si redige il presente regolamento. 1 - Gestione del flusso delle domande ammesse al trattamento di residenzialità La domanda per la valutazione multidimensionale può essere presentata da vari soggetti: l’interessato, i familiari, il tutore, il Medico di Medicina Generale, l’Assistente Sociale, il responsabile della Casa di Riposo e il personale dedicato (Unità Valutativa Geriatria Ospedaliera) delle strutture Ospedale e Distretto. La domanda deve essere: presentata presso la sede distrettuale di appartenenza mediante compilazione di un modulo appositamente predisposto; di norma firmata dall’interessato, nel caso in cui questo non sia possibile e la richiesta fosse presentata da un familiare o altra persona, l’interessato dovrà essere comunque informato e, per tutti i casi in cui le condizioni lo consentano anche consenziente. Acquisita la domanda il personale amministrativo del distretto avvierà l’istruttoria per la convocazione dell’U.V.M.D. nei tempi più solleciti possibili. Fanno parte dell’U.V.M.D. i rappresentanti delle strutture residenziali per le quali l’utente ha espresso la propria preferenza. L’esito motivato della valutazione multidimensionale, con le eventuali alternative assistenziali, verrà comunicato con immediatezza al richiedente. 2 - Criteri per la gestione della graduatoria unica Sulla base delle indicazioni contenute nel singolo progetto assistenziale e del relativo profilo S.VA.M.A., le persone saranno inserite nella graduatoria unica dell’Azienda Sanitaria ULSS n. 3. L’emissione dell’impegnativa è subordinata all’effettiva disponibilità dei posti, all’interno della quota corrispondente assegnata dalla Regione, ed è regolata dal registro unico della residenzialità attivo presso l’Azienda ULSS. 1 In attesa del verificarsi delle condizioni che consentano l’inserimento in struttura residenziale o semiresidenziale, il cittadino viene inserito in una apposita graduatoria (lista d’attesa) ispirata a criteri conformi ai principi di equità e trasparenza. Nella graduatoria saranno considerate solo le domande relative ad utenti effettivamente interessati all’inserimento. Le domande “cautelative” o che evidenzino bisogni con altre possibili risposte, non vengono inserite nella graduatoria fatta salva la riserva di un monitoraggio in itinere del bisogno del singolo, che previa eventuale rivalutazione ne consenta l’inserimento nella stessa. Al fine di garantire l’effettiva applicazione dei diversi livelli assistenziali ed il rispetto dei relativi standards, le strutture residenziali identificano e dichiarano il numero di posti letto destinati ad utenti dello stesso livello assistenziale. La gestione della lista, in funzione del mantenimento del tetto delle impegnative, obbliga l’inserimento in lista solo ed esclusivamente per gli utenti che superano una soglia di gravità complessiva; tale soglia è prevista nel “punteggio superiore a zero” per l’item “alternative all’istituzionalizzazione” del modulo allegato n. 1. La graduatoria deve riportare: dati anagrafici del richiedente (data di nascita, sesso, comune di residenza prima dell'ingresso in struttura, Azienda ULSS di provenienza); data valutazione UVMD; profilo di autonomia (scheda SVAMA aggiornata a non più di 12 mesi) punteggio di gravità complessiva determinata in base alla situazione di salute, alla situazione sociale ed economica e alla presenza di significative alternative alla istituzionalizzazione; indicazione dei Centro Servizi residenziali per i quali il cittadino ha espresso preferenza di accoglimento. Tale preferenza è sottoposta a valutazione di appropriatezza da parte della UVMD per la verifica della corrispondenza tra i bisogni assistenziali della persona richiedente e l’offerta del servizio residenziale; Comune di residenza. La graduatoria unica dell'Azienda ULSS è distinta per tipologia di impegnativa di residenzialità e profili di non autosufficienza. Eventuali passaggi di graduatoria devono necessariamente risultare da valutazioni UVMD. Aggiornamento della graduatoria L’Azienda ULSS provvederà costantemente ad aggiornare la graduatoria unica sulla base di elementi modificativi della stessa, quali: la disponibilità di posti in Centri Servizi residenziali (a tal fine si dispone la immediata comunicazione alla Azienda ULSS da parte del Centro Servizi della propria disponibilità); ingresso in struttura residenziale del cittadino; nuove richieste di iscrizione alla graduatoria unica; decesso di un cittadino iscritto nella graduatoria; rinuncia dell'utente all'inserimento in struttura; trasferimento dell'utente in altra Azienda ULSS; aggravamento della condizione complessiva di non autosufficienza. L’aggravamento può essere valutato dall’UVMD, di norma dopo almeno sei mesi dall’ultima valutazione. Il Centro Servizio presso il quale si rende disponibile una impegnativa di residenzialità deve dare comunicazione immediata dell’evento all’apposita Unità Organizzativa dell’Azienda Ulss nella quale opera e a quella dell’Azienda Ulss di provenienza dell’assistito, se diversa. 2 Il cittadino può restare iscritto nella graduatoria fino a dodici mesi consecutivi; trascorso questo periodo, fermo restando nelle more della validità della graduatoria, deve essere rivalutato e ricollocato su iniziativa dell’UVMD. La lista d’attesa viene strutturata con le seguenti precisazioni: la priorità nella graduatoria, secondo i principi di equità e trasparenza, previsti dalla DGRV n. 3632 del 13.12.2002 è definita sulla base della situazione pesata sulle variabili di S.VA.M.A., associata alle altre valutazioni in U.V.M.D., compreso il peso del supporto della rete di sostegno (scheda priorità Assistenza); L’Azienda Sanitaria ULSS n. 3 definisce tre tipologie di lista: - “lista di attesa” per l’accoglimento definitivo in strutture residenziali, con indicazione della preferenza; - “lista di attesa” per l’accoglimento temporaneo (moduli respiro per cause sociali e/o riabilitative) in strutture residenziali. con indicazione della preferenza; - “lista di attesa” per l’accoglimento in strutture semiresidenziali, con indicazione della preferenza. La scelta, da parte di un cittadino residente, di una struttura ubicata in ambito territoriale esterno a quello della U.L.S.S. di residenza impegna l’Azienda ULSS n 3: a) ad accertare l’effettiva disponibilità del posto letto autorizzato presso l’U.L.S.S. competente per territorio (per i casi ExtraRegione è necessario acquisire le certificazioni di autorizzazione all’esercizio conformi alle disposizioni della Regione competente); b) ad iscrivere la persona stessa nella graduatoria delle persone in attesa di riconoscimento di impegnativa; c) ad emettere l’impegnativa al momento in cui ricorre la disponibilità effettiva del posto. Nel caso in cui l’importo della diaria richiesta per l’ammissione in struttura extraregionale di un cittadino residente nel Veneto sia superiore ai livelli massimi stabiliti dalla regione del Veneto, l’ULSS riconosce l’importo massimo praticato nel Veneto per il corrispondente livello di intensità assistenziale e acquisisce l’impegno dell’interessato a pagare direttamente la differenza. 3 - Inserimento nelle Strutture Protette L’inserimento con impegnativa di residenzialità nelle strutture convenzionate di cittadini residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda Sanitaria ULSS n. 3 può avvenire esclusivamente nel numero effettivo di impegnative/anno equivalenti disponibili come programmato dalla Regione del Veneto. L’inserimento in strutture intra e/o extra ULSS n. 3 può realizzarsi: a) mediante iscrizione nella “lista d’attesa” aziendale: l’accesso alla struttura è possibile nel momento in cui l’effettiva disponibilità dell’impegnativa si associa alla disponibilità di un posto scelto con inserimento nel primo posto idoneo disponibile in strutture residenziali e semiresidenziali autorizzate dell’Azienda ULSS n. 3, pertanto le Strutture Protette dovranno informare entro 24 ore l’Azienda Sanitaria sulla disponibilità del posto indicando il sesso, il profilo di non autosufficienza ed il livello di intensità assistenziale. L’ULSS fornisce mensilmente alle strutture residenziali la graduatoria aggiornata. b) a seguito di disponibilità rispetto al tetto, mediante rilascio, da parte dell’Azienda ULSS n.3 di impegnativa all’utente che, su dichiarata sua volontà, ha scelto una struttura fuori Azienda 3 ULSS n. 3, l’impegnativa viene rilasciata esclusivamente qualora l’utente sia primo in graduatoria nel relativo profilo assistenziale. L’Azienda Sanitaria contatterà telefonicamente la prima persona in lista d’attesa, rispettando il profilo della non autosufficienza, indipendentemente dalla preferenza espressa. In caso di rifiuto si scorrerà la lista, senza cancellare l’interessato; solo nel caso in cui la persona rifiuti l’accesso nella struttura prescelta, dovrà darne comunicazione per iscritto, e questo comporterà l’ eliminazione dalla lista unica. In entrambe le situazioni (punti a-b), il richiedente dovrà confermare l’inserimento entro due giorni e l’ingresso effettivo in struttura dovrà avvenire entro il termine massimo di tre giorni dalla comunicazione dell’assegnazione dell’impegnativa. Decorso inutilmente tale termine l’impegnativa deve intendersi revocata, tale revoca verrà inviata per iscritto all’interessato. L’Azienda provvederà all’emissione di una nuova impegnativa a favore del primo utente avente diritto in graduatoria al corrispondente livello assistenziale. L’utente dichiarato decaduto dal diritto, o i suoi familiari, potranno presentare istanza di reinserimento in graduatoria, con riserva di valutazione accettante da parte dell’Azienda sulla base di gravi e comprovate motivazioni a sostegno del mancato ingresso. L’ULSS assegnerà l’impegnativa assistenziale tenendo presenti sia le priorità assistenziali che le preferenze dell’utente. Per i cittadini non residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda ULSS n. 3 l’inserimento in struttura convenzionata è subordinato all’emissione dell’impegnativa da parte dell’azienda ULSS di residenza; l’accoglienza è subordinata alla disponibilità di un posto letto autorizzato. L’inserimento avviene previa presa d’atto da parte della U.V.M.D. della sede del Distretto Socio-Sanitario di competenza, nel rispetto delle successive precisazioni: a) se trattasi di cittadini residenti in altre Aziende del Veneto saranno garantiti i servizi previsti dalla convenzione come da Deliberazione del Direttore Generale n. 1719 del 20 dicembre 2002 e la compensazione dei costi sostenuti saranno richiesti dall’Azienda ULSS n. 3 all’Azienda ULSS di provenienza secondo le modalità previste dalla DGR n. 3632 del 13.12.2002; b) se trattasi di cittadini non residenti nel Veneto tali costi, come disposto dalla DGR 4519 del 14.12.1999 e successivamente ribadito dalla circolare n. 961/20511 del 30.03.2000, vanno, dalla struttura convenzionata, fatturati direttamente all’Azienda di provenienza. Casi di rinuncia all'ingresso in struttura. Nel caso che l'interessato rinunci momentaneamente all'ingresso in struttura richiedendo di mantenere il proprio nominativo nella graduatoria unica, l’Azienda ULSS 3 provvederà a sospendere la richiesta per sei mesi. Durante tale periodo il nominativo continua ad essere presente in graduatoria con apposita evidenziazione; tale richiesta può essere modificata a seguito di ulteriore valutazione della UVMD. Alla scadenza la richiesta verrà reinserita nella graduatoria unica e seguirà da quel momento il normale scorrimento previsto secondo l'ordine di precedenza sopra descritto. Un'eventuale seconda rinuncia comporta la cancellazione del nominativo dalla graduatoria unica. Nel caso l'interessato abbia espresso la propria preferenza per l’ accoglimento in più Centri Servizi residenziali, egli potrà entrare nel Centro Servizi che per primo presenterà la disponibilità del posto letto, o decidere di attendere per l'ingresso in uno degli altri Centri Servizi prescelti, senza che il suo diritto in graduatoria venga rimosso. In tale caso la rinuncia all'ingresso nel Centro Servizi che offre la disponibilità del posto comporta la chiamata per i restanti Centri Servizi residenziali prescelti. 4 Ammissione in strutture per accoglimenti temporanei La graduatoria unica viene utilizzata anche per regolamentare l’accesso per accoglimenti temporanei (ovvero di durata non superiore a 3 mesi). A tali accoglimenti viene assicurata la precedenza rispetto alle domande di inserimento di maggior durata. La percentuale di impegnative destinate a tale scopo non può superare contemporaneamente il 2,5% delle impegnative assegnate all’ Azienda ULSS n 3. 4-Carta dei Servizi (art.2 - Capo I - del Regolamento attuativo emanato ai sensi dell’art. 58 della L.R. n. 5/2000 e dell’art. 41 comma 4 della L.R. n. 5/2001) Al fine di una scelta consapevole e libera da parte dell’utente tutte le strutture residenziali e semiresidenziali sono tenute a predisporre la carta dei servizi, secondo lo schema tipo previsto dalla normativa. Tale documento dovrà indicare i criteri per l’accesso, le modalità di funzionamento, la tipologia della struttura, i servizi offerti, le tariffe, le rette, le garanzie e le forme di partecipazione dei parenti alle attività. 5-Garanzia della libera scelta Il presente regolamento disciplina le forme della mobilità, in relazione alla caratteristica qualitativa e quantitativa dell'offerta attualmente disponibile nei Centri Servizi operanti nel territorio Veneto. La mobilità si realizza con l’applicazione del principio di libera scelta e più precisamente attraverso la facoltà di ogni cittadino di scegliere, in quanto titolare della impegnativa di residenzialità, il Centro Servizi residenziali autorizzato meglio rispondente alle proprie esigenze assistenziali, alle proprie aspettative, alle disponibilità economiche anche superando i confini territoriali dell’Azienda ULSS di residenza. Nel momento in cui viene comunicata l’assegnazione dell’impegnativa di residenzialità, l’Azienda comunicherà all’utente anche le strutture protette autorizzate con posti letto disponibili adeguati al livello assistenziale nel rispetto della preferenza dell’utente L'utente, per una scelta efficace, deve prendere contatto con le strutture, al fine di valutare la congruità dell'offerta di servizi e per assumere formale impegnativa per il pagamento integrale della retta alberghiera. Il cittadino può scegliere di utilizzare l’impegnativa di residenzialità, emessa secondo le modalità e le forme previste nei seguenti articoli, presso: a) Centri Servizi residenziali del territorio dell'Azienda ULSS di residenza; b) Centri Servizi residenziali attivi al di fuori dell'ambito territoriale della Azienda ULSS di residenza; c) Centri Servizi residenziali attivi al di fuori dell'ambito regionale attraverso le modalità previste da presente regolamento. Presso i punti di accesso alla rete dei servizi (Comuni e Distretti socio-sanitari) saranno resi disponibili, da parte della Regione del Veneto, gli elenchi dei Centri Servizi residenziali operanti nel territorio regionale. 6-Gestione delle graduatorie La responsabilità della gestione delle impegnative è dell'Azienda UL SS Viene individuato e nominato, a livello aziendale, un responsabile della gestione delle "liste d'attesa" e del registro unico della "Residenzialità". Tale responsabile consulterà periodicamente il rappresentante indicato dalle strutture residenziali. 5 7-Passaggio da autosufficiente a non autosufficiente (aggravamenti interni) In caso di passaggio da autosufficiente a non autosufficiente, all'interno della stessa Casa di Riposo, si seguono le procedure ordinarie previste per l'accertamento della condizione di non autosufficienza da parte della U.V.M.D sulla base della scheda S.VA.M.A. fornita dalla struttura ospitante. Si prevede l'integrale somministrazione e applicazione della scheda S.VA.M.A. e l'iscrizione nella "lista di attesa" della residenzialità. Il valore relativo al “supporto della rete sociale” viene convenzionalmente fissato in 240 punti, mentre il valore relativo alle ”alternative alla istituzionalizzazione” viene definito dalla U.V.M.D. competente sulla base della valutazione complessiva della situazione dell'utente. 8-Utenti non autosufficienti dell’interessato inseriti in struttura protetta a retta interamente a carico L'attribuzione delle impegnative a ospiti non autosufficienti che già sono in Casa di Riposo (a proprie spese) segue i criteri generali previsti per l'accertamento della condizione di non autosufficiente da parte della U.V.M.D. con l'applicazione della scheda SVAMA fornita dalla struttura ospitante e l'iscrizione nella "lista di attesa" della residenzialità. Il valore relativo al “supporto della rete sociale” viene convenzionalmente fissato in 160 punti, salvo i casi che abbiano un punteggio maggiore nella valutazione iniziale, mentre il valore relativo alle “alternative alla istituzionalizzazione” viene definito sulla base della valutazione complessiva della situazione da parte della U.V.M.D.. Per le persone già inserite da almeno sei mesi nei Centri Servizi residenziali e non titolari di impegnativa di residenzialità il punteggio relativo al “supporto della rete sociale”previsto per la definizione del profilo di autonomia della scheda SVAMA, viene convenzionalmente fissato in “240” punti. 9-Trasferimenti tra strutture protette operanti nell'Azienda Sanitaria ULSS n. 3 In caso di richiesta di trasferimento da parte dell'utente da una struttura ad un'altra, nell'ambito dell'Azienda, lo stesso può avvenire, esclusivamente per il corrispondente livello di assistenza, attraverso reciproco scambio fra strutture, o per libera scelta dell'utente, a cui deve corrispondere l'accertata disponibilità di un posto da parte del responsabile del registro della residenzialità. Nel caso in cui, per motivi legati alla appropriatezza delle cure dell'ospite, l’U.V.M.D. esprima parere non favorevole al trasferimento, l'utente, o il familiare di riferimento, dovranno essere informati per iscritto. Il trasferimento potrà comunque avvenire se l'ospite o il familiare di riferimento confermeranno la loro volontà, sottoscrivendo apposita dichiarazione di non responsabilità dell'Azienda ULSS 3 e della struttura ospitante. I trasferimenti su istanza della struttura o su iniziativa della U.V.M.D., generati da un'importante modificazione dei bisogni assistenziali, tali da mettere a rischio la sicurezza e l’incolumità dell’ospite, devono avvenire con contestuale accettazione del trasferimento da parte dell’utente o familiare di riferimento (consenso informato). Per casi di particolare gravità e per i quali non venga raggiunto il consenso, l’U.V.D.M. disporrà un nuovo P.A.I. nonché il trasferimento nella 6 struttura individuata. L’eventuale inserimento nella nuova struttura avverrà, tenendo conto delle preferenze espresse dall'ospite e/o da chi ne fa le veci, al liberarsi del primo posto del nuovo profilo assistenziale nella struttura prescelta con attribuzione all'ospite dell'impegnativa corrispondente al nuovo profilo assistenziale. 10-Mobilità dei cittadini extra Azienda ULSS ed extra Regione in Centri Servizi residenziali operanti nel territorio dell'Azienda ULSS Il trasferimento di ospiti inseriti in Case di Riposo convenzionate con l'Azienda ULSS 3 in strutture di altre Aziende è subordinato all'accertamento, da parte del Distretto SocioSanitario, dell'effettiva disponibilità del posto letto autorizzato presso le strutture dell'Azienda ULSS competente per territorio (per i casi extra Regione è necessario acquisire la certificazione di autorizzazione all'esercizio conforme alle disposizioni della Regione competente). I cittadini provenienti da una Azienda ULSS diversa da quella competente per territorio del Centro Servizi prescelto, dovranno produrre oltre all’impegnativa di residenzialità, la domanda di accoglimento e la Scheda SVAMA. L'Azienda ULSS di provenienza comunica con immediatezza l'avvenuta emissione di impegnativa al Centro Servizi e all'Azienda ULSS interessata. I richiedenti verranno inseriti nella graduatoria unica dell’Azienda ULSS ove è inserita la struttura prescelta secondo le modalità indicate precedentemente. Per i soli cittadini non veneti, ospiti nelle strutture ubicate nel territorio dell'Azienda ULSS, il Centro Servizi residenziale interessato procederà in autonomia alla diretta fatturazione di rilievo sanitario all'Azienda ULLS di residenza dell'assistito. Il Centro Servizi è comunque tenuto a comunicare all’Azienda ULSS i dati relativi agli ospiti provenienti da fuori Regione per la registrazione degli stessi nell'ambito dell'apposita sezione del registro unico della residenzialità 11-Registro Unico della Residenzialità L'Azienda ULSS n. 3 istituisce il registro unico della residenzialità, previsto dalla DGR 751/2000, dalla DGR 312/2001, e reso obbligatorio con DGR 2210/2001. Sulla base delle disposizioni regionali, delle convenzioni in atto e delle specifiche ipotesi di integrazione proposte dal Piano di Zona, il registro consta di due macro articolazioni: a) Registro "ufficiale" degli inserimenti, gestito sulla base delle impegnative/anno equivalenti disponibili e sulla base dei posti letto autorizzati secondo le disposizioni sopra richiamate; esso si articola nelle seguenti sezioni: 1. sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore delle persone residenti in un Comune appartenente all'area territoriale di competenza dell'Azienda ULSS n. 3 e ospitate in strutture residenziali dello stesso territorio; L'Azienda ritiene strategica l'offerta di istituzionalizzazione temporanea quale servizio a supporto della famiglia al fine di favorire il mantenimento al proprio domicilio dell'utente, il Responsabile U.V.M.D. può autorizzare, con priorità rispetto agli ingressi definitivi, l'inserimento temporaneo di ospiti non autosufficienti in posti letto autorizzati, mediante rilascio di impegnativa a termine senza pregiudizio della continuità di copertura dei posti disponibili e garantendo alla struttura una programmazione tale da assicurare la continuità dell’impegnativa su base annua; 7 2. sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore delle persone residenti in un Comune appartenente all'area territoriale di competenza dell'Azienda ULSS n. 3 e ospitate in strutture residenziali ubicate in ambito territoriale di altra Azienda ULSS del Veneto; 3. sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità ammesse a favore delle persone residenti in un Comune appartenente all'area territoriale di competenza dell’Azienda ULSS n. 3 e ospitate in strutture residenziale ubicate in ambito territoriale fuori della Regione Veneto; 4. sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse da altre Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto a favore di persone ospitate nelle strutture residenziali di competenza dell'Azienda ULSS n. 3; 5. sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore di persone residenti fuori dal Veneto e ospitate nelle strutture residenziali del territorio di competenza dell’Azienda ULSS n. 3. b) Registro degli inserimenti di "altri" ospiti che si articola nelle seguenti sub aggregazioni rispetto alle quali (punti 1. e 2.) si applicano, in sede di attivazione del registro, i criteri di appartenenza o meno all'Azienda basati sulla data di primo ingresso come definita nell'allegato 1 della DGR del 13. 12. 2002: 1. ospiti autosufficienti, ai quali non viene rilasciata l'impegnativa, l'ospite non gode di alcun beneficio in termini di contributo economico all'inserimento, la fornitura diretta di farmaci è preclusa, la rivalutazione della autosufficienza avviene secondo enunciate in precedenza; per le implicazioni sulla mobilità relativa alla fornitura di farmaci, presidi e prestazioni specialistiche, nonché assistenza medica di base e/o ricoveri, gli assistiti di questa categoria, provenienti da altre Aziende, si considerano come cittadini temporaneamente domiciliati e, al momento dell'ingresso in struttura, i costi verranno addebitati alle Aziende di riferimento. 2. ospiti non autosufficienti a pagamento totale - sono ospiti inseriti nella graduatoria dei non autosufficienti per inserimento definitivo che, in attesa di maturare diritto all'impegnativa, su propria iniziativa, richiedono e ottengono l'inserimento in una struttura con totale onere a proprio carico. Per le implicazioni sulla mobilità relativa alla fornitura di farmaci, presidi e prestazioni specialistiche, nonché assistenza medica di base e/o ricoveri, gli assistiti di questa categoria, provenienti da altre Aziende, si considerano come cittadini temporaneamente domiciliati e, al momento di ingresso nella struttura, i costi verranno addebitati alle Aziende di riferimento. 3. ospiti non autosufficienti in inserimento temporaneo (modulo respiro). L'inserimento avviene previa valutazione dell'U.V.M.D., viene definito il progetto assistenziale, l'ingresso e la dimissione viene gestito con la specifica lista d'attesa. A questi ospiti vengono assicurate dall’Azienda la fornitura di farmaci e presidi secondo la convenzione in atto con le Case di Riposo. Viene mantenuta all'assistito la scelta del medico di medicina generale e la residenza. 4. ospiti non autosufficienti in struttura semiresidenziale. L'inserimento avviene previa valutazione dell'U.V.M.D. con definizione del progetto assistenziale e inserimento nella 8 specifica lista d'attesa. A questi ospiti vengono assicurate le forniture previste dalla convenzione in atto. Viene mantenuto il medico di medicina generale e la residenza. 12-Finanziamento e attribuzione di quote Il sistema della residenzialità territoriale definito dalla DGRV n. 751/2000 prevede per ogni Azienda ULSS una dotazione di impegnative il cui valore è distinto in base alla intensità assistenziale necessaria. Al momento si distinguono impegnative di ridotta/minima intensità; media intensità; Servizi Alta Protezione Alzheimer (SAPA); Stati Vegetativi Permanenti (SVP); Hospice. L'emissione dell'impegnativa di residenzialità è subordinata alla valutazione effettuata dalla UVMD in applicazione della scheda SVAMA (DGRV n. 3979/99) come specificato precedentemente nel presente regolamento. L'emissione dell'impegnativa è condizionata dalla effettiva disponibilità del posto letto nel Centro Servizi scelto dalla prima persona della graduatoria del registro Unico della Residenzialità e della corrispondente disponibilità economica della quota socio-sanitaria. Il numero effettivo massimo di impegnative/anno equivalenti disponibili sarà definito di anno in anno sulla base delle indicazioni regionali La quota della retta non coperta dall’impegnativa di residenzialità è a carico della persona ospite o del Comune, previamente informato, presso il quale il cittadino risiede o è iscritto ai registri di anagrafe al momento dell'ingresso in struttura ( art. 6, comma 4, L. 328/2000, e art. 13bis, L. 5/1996, come introdotto dall'art. 102, della L.R. 5/2000), ancorché autosufficiente L'impegnativa di residenzialità, relativa alle quote di retta già definita di rilievo sanitario: viene emessa dall'azienda ULSS nel cui territorio il cittadino beneficiario risiede o è iscritto ai registri di anagrafe al momento dell'ingresso in struttura; viene comunicata alla struttura scelta dal cittadino. L'impegnativa di residenzialità relativa alla quota di retta definita di rilievo sanitario viene emessa dalla Azienda ULSS nel cui territorio il cittadino beneficiario risiede o era iscritto ai registri di anagrafe al momento di ingresso in un Centro Servizi e viene comunicata al Centro Servizi scelto dal cittadino assistito. L'Azienda ULSS provvede a liquidare ai Centri Servizi residenziali tutte le impegnative attive nei Centri medesimi come risulta dal registro unico della residenzialità, secondo le modalità stabilite dalla Regione, limitatamente agli ospiti di provenienza della Regione Veneto. I Centri Servizi residenziali operanti nel territorio trasmetteranno all'Azienda ULSS di competenza, secondo le forme e le procedure stabilite dalla Regione, il rendiconto annuale della attività rese per tutti i cittadini ospitati e accreditati. Qualora la struttura prescelta dal cittadino sia fuori dall'ambito territoriale di competenza, l'Azienda ULSS n. 3 comunica l'avvenuta emissione della impegnativa alla struttura ed all'Azienda ULSS interessate. Norme finali Il presente regolamento si applica nel territorio della Azienda ULSS 3 per tutti i Centri Servizi residenziali autorizzati all’esercizio, che gestiscono posti letto per l’accoglienza dei cittadini titolari di impegnative di residenzialità, indipendentemente dalle singole e specifiche norme statutarie e regolamentari. 9 Criteri di accesso ai Centri di Servizi residenziali per persone anziane non autosufficienti (allegato alla delibera n. 566 del 29/8/2013) Art. 1 La libertà di scelta Il presente regolamento disciplina, in relazione alla caratteristica qualitativa e quantitativa dell’offerta attualmente disponibile nei Centri di Servizi operanti nel territorio Veneto, le modalità di applicazione del principio della libera scelta, intesa come la facoltà di ogni cittadino di scegliere, in quanto titolare di impegnativa di residenzialità, il Centro Servizi residenziali autorizzato meglio rispondente alle proprie esigenze assistenziali, alle proprie aspettative, alle disponibilità economiche anche superando i confini territoriali dell’Azienda ULSS di residenza. Il cittadino può scegliere di utilizzare l’impegnativa di residenzialità, emessa dall’Azienda ULSS secondo le modalità e le forme previste nei seguenti articoli, presso: a) Centri Servizi residenziali del territorio dell’Azienda ULSS n. 3; b) Centri Servizi residenziali attivi al di fuori dell’ambito territoriale dell’Azienda ULSS n.3; c) Centri Servizi residenziali attivi al di fuori dell’ambito regionale attraverso le modalità previste del presente regolamento. In sintesi, con il presente documento di disciplinano: 1 – i criteri di regolazione del flusso delle domande ammesse al trattamento di residenzialità a seguito della favorevole valutazione della U.V.M.D.; 2 – i criteri per la gestione della graduatoria unica delle persone aspiranti al riconoscimento dell’impegnativa; 3 – i criteri e le modalità per l’attribuzione delle impegnative di residenzialità. Art. 2 Procedura di ammissione ai trattamenti di residenzialità Con il presente regolamento, l’Azienda ULSS n. 3 disciplina le modalità di accesso alla graduatoria del Registro Unico della Residenzialità, fermo restando che l’ammissione ai trattamenti di residenzialità è disposta dall’Azienda ULSS di residenza dell’interessato a seguito della valutazione effettuata dall’ U.V.M.D. L’attività valutativa comporta l’applicazione della S.VA.M.A. (Scheda di Valutazione Multidimensionale dell’Anziano), come previsto dall’ allegato B alla DGRV 2961 del 28 dicembre 2012. Per le persone già inserite è prevista una rivalutazione in sede di U.O.I. almeno annuale. Per i casi inseriti dal almeno 6 mesi il punteggio relativo al “supporto della rete sociale”, previsto per la definizione del profilo di autonomia della scheda S.VA.M.A., viene convenzionalmente fissato in “240” punti. La valutazione in sede di U.V.M.D. potrà essere richiesta ogniqualvolta sia intervenuto un documentato evento patologico che determini un cambiamento significativo delle caratteristiche dell’ospite. Il passaggio dalla condizione di autosufficienza a quella di non autosufficienza di un ospite di un Centro Servizi residenziali segue le procedure ordinarie previste per l’accertamento della condizione di non 1 autosufficienza da parte dell’ U.V.M.D. con l’applicazione della scheda S.VA.M.A. e l’inserimento nella graduatoria. L’attribuzione dell’impegnativa di residenzialità a persone non autosufficienti, che sono già ospiti di Centri Servizi residenziali, segue i criteri generali di cui al comma precedente. Art. 3 Presentazione, accoglimento e valutazione della domanda La domanda dovrà essere presentata dal cittadino, o dagli aventi diritto secondo la normativa vigente, al Servizio sociale competente per territorio di residenza, allo sportello integrato o alla segreteria dell’U.O.R.T. Tutte le domande devono pervenire alla segreteria dell’U.O.R.T. che provvede a protocollare e ad organizzare le U.V.M.D. . La discussione delle domande avviene in ordine cronologico e viene fissata dalla segreteria U.O.R.T. entro il 30° giorno successivo alla data di protocollo della domanda. Art. 4 Graduatoria unica A seguito della valutazione di cui al precedente art. 2, il cittadino viene collocato nella graduatoria unica per la residenzialità dell’Azienda ULSS n. 3 ordinata per punteggio decrescente. La graduatoria deve riportare: - dati anagrafici del richiedente (data di nascita, sesso, comune di residenza prima dell’ingresso in struttura, Azienda ULSS di provenienza); - profilo di autonomia (scheda S.VA.M.A. con validità fino ad un massimo di 12 mesi, salvo richiesta di rivalutazione da parte dell’interessato o degli aventi diritto, mediata dal responsabile del caso definito nella U.V.M.D., a seguito di cambiamenti significativi della situazione); - punteggio di gravità complessiva determinato in base alla situazione di salute, alla situazione sociale ed economica e alla presenza di significative alternative all’istituzionalizzazione; - indicazione dei Centri di Servizi residenziali per i quali il cittadino ha espresso preferenza di accoglimento. Tale preferenza è sottoposta a valutazione di appropriatezza da parte dell’ U.V.M.D. per la verifica della corrispondenza tra i bisogni assistenziali della persona richiedente e l’offerta del servizio residenziale. A parità di punteggio la precedenza viene definita in base ai seguenti criteri, enunciati in ordine di priorità: ‐ presenza del richiedente in una delle strutture di preferenza qualora nelle stesse si renda disponibile un posto; ‐ età anagrafica, con preferenza alla persona più anziana; ‐ data di presentazione della domanda. E’ fatto salvo il diritto di modificare la preferenza espressa per uno o più Centri di Servizi. L’eventuale modifica dovrà essere comunicata per iscritto alla segreteria U.O.R.T. dal cittadino o dagli aventi diritto. La graduatoria unica dell’Azienda ULSS è distinta per tipologia di impegnativa di residenzialità ovvero per progetto assistenziale (Centro di Servizi livello di intensità minimo/ridotta, nuclei di RSA e NRSA livello di intensità Media, Sezione di assistenza per Stati Vegetativi Permanenti, Sezione Alta Protezione per l’Alzheimer, Centri Diurni per persone anziane non autosufficienti, Accoglienza Temporanea). 2 La graduatoria dei cittadini in attesa dell’assegnazione dell’impegnativa di residenzialità è trasmessa mensilmente (settimanalmente) ai Centri di Servizi. Aggiornamento della graduatoria. L’Azienda ULSS provvede settimanalmente ad aggiornare la graduatoria unica sulla base di elementi modificativi della stessa, quali: la disponibilità di posti in Centri di Servizi residenziali (a tal fine si dispone l’immediata comunicazione all’Azienda ULSS da parte del Centro di Servizi della propria disponibilità o meno ad accogliere un nuovo ospite ); ingresso in struttura residenziale del cittadino; nuove richieste di iscrizione alla graduatoria unica; decesso di un cittadino iscritto nella graduatoria; rinuncia dell’utente all’inserimento in struttura; trasferimento dell’utente in altra Azienda ULSS; aggravamento della condizione complessiva di non autosufficienza. L’aggravamento può essere valutato dall’ U.V.M.D. prima di 1 anno dall’ultima valutazione previa richiesta motivata da parte dell’interessato o degli aventi diritto di riferimento, in seguito a cambiamento significativo nelle condizioni dell’interessato. Per cambiamento “significativo” deve intendersi una documentata variazione dello stato che renda ipotizzabile e verosimile una modifica nel profilo di autonomia e/o nel punteggio derivante dalla scheda tecnica. L’Azienda ULSS comunica al cittadino richiedente l’esito della valutazione e il suo inserimento nella graduatoria per l’accesso ai servizi residenziali. Nel caso in cui la scelta del cittadino ricada su un centro servizi extra‐ULSS la ULSS n. 3 ne darà comunicazione al Centro Servizi interessato ed alla ULSS nel cui territorio insiste il Centro di Servizi interessato. Il Centro Servizi presso il quale si rende disponibile una impegnativa di residenzialità deve darne comunicazione immediata dell’evento alla segreteria dell’ U.O.R.T. dell’Azienda ULSS n. 3 nella quale opera e a quella dell’Azienda ULSS di provenienza dell’assistito, se diversa. Il cittadino può restare iscritto nella graduatoria, con la valutazione di cui all’art. 2 e con la modalità col locativa di cui all’art. 4, fino a 12 mesi consecutivi; trascorso questo periodo, fermo restando nelle more della validità della graduatoria, deve essere rivalutato e ricollocato su iniziativa dell’ U.V.M.D. . Art. 5 Ammissione in struttura di cittadini residenti nei Comuni del territorio dell’Azienda ULSS L’Azienda ULSS emette l’impegnativa di residenzialità per l’accesso al Centro Servizi residenziale nel momento in cui la disponibilità dell’impegnativa si associa all’effettiva disponibilità del posto letto nel Centro di Servizi residenziali autorizzato ai sensi della normativa vigente secondo la seguente modalità operativa: 1 – nel momento in cui il cittadino viene iscritto nella graduatoria unica ha espresso il gradimento per uno o più centri di servizi residenziali, gli stessi centri /o saranno informati e documentati; 2 ‐ la segreteria U.O.R.T. dell’Azienda ULSS n. 3 al fine di procedere all’ammissione del cittadino nel Centro di Servizi residenziali, verificherà la disponibilità di impegnative di residenzialità il cui rilascio è condizionato dal numero effettivo di impegnative/anno equivalenti disponibili nel corso dell’anno presso l’Azienda ULSS n. 3, come programmato dalla Regione del Veneto; 3 – il centro servizi residenziali comunica formalmente e tempestivamente e comunque entro e non oltre le 24 ore, all’Azienda ULSS, la disponibilità ad accogliere un nuovo ospite, compatibilmente con la tipologia del posto letto; 4 – accertata la disponibilità dell’impegnativa, l’Azienda ULSS informa la prima persona in graduatoria di tale disponibilità in relazione alla tipologia di posto liberatosi, e ne dà contestuale comunicazione al centro servizi residenziali prescelto dal cittadino. 3 5 – L’Azienda ULSS n. 3 provvederà ad emettere l’impegnativa di residenzialità all’atto dell’accoglimento dell’interessato presso il centro servizi prescelto. Tale inserimento dovrà avvenire entro un massimo di tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione formale fatta dal Centro Servizi al Distretto anche nel caso in cui il cittadino trovasi in regime di ricovero ospedaliero. 6 – Qualora non vi sia la disponibilità del posto letto presso il centro servizi residenziali prescelto dal cittadino primo in graduatoria e avente diritto all’emissione dell’impegnativa, il cittadino verrà ugualmente contattato per esprimere la propria scelta sul centro servizi che ha disponibilità di un posto letto; nel caso non venga accettata la disponibilità del centro servizi diverso da quello scelto, l’interessato rimane in graduatoria utile, seppur dinamica circa la posizione assegnata, fino alla dichiarata disponibilità da parte del centro servizi richiesto. L’utente ricoverato in ospedale e titolare in un progetto di assistenza residenziale extraospedaliera temporanea elaborato in U.V.G.O. è tenuto ad accettare, in alternativa al rientro a domicilio, qualunque proposta di accoglienza in struttura, anche non di preferenza, tra quelle che insistono nel territorio dell’ULSS n. 3, tenuto conto della tipologia del centro di servizi. I suddetti cittadini che dimessi dall’ospedale vengono accolti in struttura non di preferenza hanno facoltà di inoltrare richiesta, alla segreteria U.O.R.T., di trasferimento in un altro centro servizi. Casi di rinuncia all’ingresso in struttura Nel caso l’interessato rinunci momentaneamente all’ingresso in una delle strutture per le quali ha espresso la propria preferenza richiedendo di mantenere il proprio nominativo nella graduatoria unica, l’Azienda ULSS n. 3 provvederà a sospendere la richiesta per sei mesi. Alla scadenza dei sei mesi la richiesta verrà reinserita nella graduatoria unica e seguirà da quel momento il normale scorrimento previsto secondo l’ordine di precedenza sopra descritto. Un’eventuale seconda rinuncia comporta la cancellazione del nominativo dalla graduatoria unica. Nel caso l’interessato abbia espresso la propria preferenza per l’accoglimento in più centri di servizi egli potrà entrare nel primo che presenterà disponibilità o attendere l’ingresso in uno dei centri di servizi prescelti senza che il suo diritto venga rimosso. Art. 6 Mobilità dei cittadini dell’Azienda ULSS n. 3 in centri di servizi residenziali extra Azienda ULSS ed extra Regione Nel caso il cittadino esprima la scelta di essere accolto in un Centro Servizi ubicato in ambito territoriale esterno a quello dell’Azienda ULSS n. 3 quest’ultima provvede a: a) accertare l’effettiva disponibilità del posto letto presso l’azienda ULSS competente per ambito territoriale (per i casi extra Regione è necessario acquisire le certificazioni di autorizzazione all’esercizio conformi alle disposizioni della Regione competente); b) iscrivere la persona stessa nella graduatoria delle persone in attesa di attribuzione di impegnativa; c) emettere l’impegnativa al momento in cui la persona richiedente è la prima nella graduatoria e ricorra la disponibilità effettiva del posto letto, comunicata dal centro servizi interessato; d) l’Azienda ULSS n. 3 iscriverà la persona nell’apposita sezione del locale Registro Unico della Residenzialità. L’azienda ULSS che emette l’impegnativa provvede direttamente la pagamento della quota di rilievo sanitario al Centro di Servizi Residenziale che ha accolto la persona non autosufficiente, secondo la tipologia e il livello assistenziale definito nella stessa e secondo le modalità definite dalla vigente normativa sulle modalità di rendicontazione. 4 Nel caso in cui l’importo della quota sanitaria richiesta per l’ammissione in una struttura extraregionale di un cittadino residente nel Veneto, l’Azienda ULSS n. 3 riconosce l’importo massimo praticato nel Veneto per il corrispondente livello di intensità assistenziale. La struttura interessata provvederà a dare immediata comunicazione, nelle forme previste e concordate, all’Azienda ULSS della data di effettivo ingresso dell’assistito. Art. 7 Ammissione in strutture per accoglimenti temporanei La graduatoria unica viene utilizzata anche per regolamentare l’accesso per accoglimenti temporanei (ovvero di durata non superiore a 90 giorni). A tali accoglimenti, effettuati in tutte le strutture residenziali che insistono nel territorio dell’Azienda ULSS n.3, viene assicurata la precedenza rispetto alle domande di inserimento di maggior durata. La percentuale di impegnative destinate a tale scopo non può superare contemporaneamente il 2,5% delle impegnative assegnate all’Azienda ULSS. Il cittadino può usufruire di ulteriori ricoveri temporanei successivi al primo a condizione che venga rivalutato in UVMD e che intercorra un tempo minimo di 90 giorni tra la fine di un accoglimento temporaneo e l’inizio del successivo. Art. 8 Mobilità dei cittadini extra Azienda ULSS ed extra Regione in Centri Servizi residenziali operanti nel territorio dell’Azienda ULSS n. 3 I cittadini provenienti da un’Azienda ULSS diversa da quella competente per territorio del Centro Servizi prescelto, dovranno produrre oltre all’impegnativa di residenzialità, la domanda di accoglimento e la scheda S.VA.M.A. l’Azienda ULSS di provenienza comunica con immediatezza l’avvenuta emissione di impegnativa al centro servizi e all’azienda ULSS interessata. La scheda S.VA.M.A. e la domanda di accoglimento verranno richieste all’Azienda ULSS di provenienza dalla segreteria U.O.R.T. dell’Azienda ULSS n. 3 Per i soli cittadini non veneti, ospiti nelle strutture ubicate nel territorio dell’Azienda ULSS, il Centro Servizi residenziale interessato procederà in autonomia alla diretta fatturazione di rilievo sanitario all’Azienda ULSS di residenza dell’assistito. Il Centro Servizi è comunque tenuto a comunicare all’Azienda ULSS i dati relativi agli ospiti provenienti da fuori Regione per la registrazione degli stessi nell’ambito dell’apposita sezione del registro unico della residenzialità di cui all’art. 12. Art. 9 Mobilità degli ospiti non autosufficienti residenti nel territorio di competenza dell’Azienda ULSS da un Centro Servizi residenziali ad un altro Il cittadino non autosufficiente, con regolare impegnativa di residenzialità, residente nel territorio di competenza dell’Azienda ULSS e ospite di un centro servizi residenziali, può inoltrare richiesta, di trasferimento in un altro centro di servizi residenziali, purché siano trascorsi almeno sei mesi 5 dall’inserimento nella struttura ospitante. La richiesta è valutata dalla U.V.M.D. che considerate le peculiarità del caso, ne autorizza l’inserimento in graduatoria unica. Art. 10 Gestione delle impegnative di residenzialità dell’Azienda ULSS Il sistema della residenzialità territoriale definito dalla DGRV n. 394/07 prevede per ogni Azienda ULSS una dotazione di impegnative il cui valore è distinto in base all’intensità assistenziale necessaria. Al momento si distinguono impegnative di ridotta/minima intensità, media intensità, Sezioni Alta Protezione Alzheimer (SAPA), Stati Vegetativi Permanenti (SVP). La responsabilità della gestione delle impegnative è dell’Azienda ULSS. L’emissione di impegnativa per la media intensità assistenziale comporta di norma l’accoglimento in strutture con posti autorizzati per tale tipologia di offerta. L’emissione dell’impegnativa di residenzialità è subordinata alla valutazione effettuata dall’ UVMD in applicazione della scheda S.VA.M.A. DGRV 2961/12 come specificato dagli artt. 2 e 3 del presente regolamento. L’emissione dell’impegnativa è condizionata all’effettiva disponibilità del posto letto nel Centro Servizi scelto dalla prima persona della graduatoria unica e della corrispondente disponibilità economica della quota socio‐sanitaria. Il numero effettivo massimo di impegnative/anno equivalenti disponibili sarà definito di anno in anno sulla base delle indicazioni regionali. L’impegnativa di residenzialità relativa alla quota di retta definita di rilievo sanitario viene emessa dall’Azienda ULSS nel cui territorio il cittadino beneficiario risiede o è iscritto ai registri di anagrafe al momento dell’ingresso in un Centro Servizi residenziali. L’impegnativa è corredata dalla scheda S.VA.M.A. E viene comunicata formalmente al Centro Servizi residenziali scelto dal cittadino assistito. Nell’eventualità di Centro Servizi esterno all’Azienda ULSS, viene data comunicazione all’Azienda ULSS competente per territorio al fine della registrazione dell’impegnativa nell’apposita sezione presso il registro unico. Art. 11 Registro Unico della Residenzialità Il registro unico della residenzialità, previsto nelle DGRV 3632/02, n. 464/06, n. 394/07 è reso uniforme dallo schema contenuto nell’allegato a) alla DGRV 456/07. Il registro unico della residenzialità rappresenta uno degli strumenti del flusso informativo sull’assistenza residenziale e semiresidenziale territoriale (extraospedaliera‐ FAR), che contiene i dati fondamentali per il governo della materia a livello locale, e di gestione e monitoraggio costante delle impegnative di residenzialità. A tal fine i Centri Servizio residenziali dovranno comunicare immediatamente alla unità operativa incaricata dell’Azienda ULSS la disponibilità del posto al fine di garantire la copertura immediata. Il registro, sulla base della dotazione complessiva delle impegnative/anno equivalenti disponibili e sulla base dei posti letto attivati nei Centri Servizi autorizzati all’esercizio, si articola secondo le sezioni che seguono: 6 1 – sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore delle persone residenti in un Comune appartenente all’area territoriale di competenza dell’Azienda ULSS e ospitate in strutture residenziali dello stesso territorio; 2 – sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore delle persone residenti in un Comune appartenente all’area territoriale di competenza dell’Azienda ULSS e ospitate in strutture residenziali ubicate in ambito territoriale di altra Azienda ULSS del Veneto; 3 – sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore delle persone residenti in un Comune appartenente all’area territoriale di competenza dell’Azienda ULSS e ospitate in strutture residenziali ubicate in ambito territoriale fuori della regione del Veneto; 4 – sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse da altre Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto a favore di persone ospitate nelle strutture residenziali del territorio di competenza dell’Azienda ULSS dove è ubicata la struttura; 5 – sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore di persone residenti fuori dal Veneto e ospitate nelle strutture residenziali del territorio di competenza dell’Azienda ULSS dove è ubicata la struttura. Le sezioni sono articolate per tipologia di impegnativa. Art. 12 Attribuzione delle quote Retta per l’accoglienza nei Centri Servizi residenziali La retta per l’accoglienza nei Centri Servizi residenziali per persone non autosufficienti si articola in: quota alberghiera e quota di rilievo sanitario. La quota di retta di residenzialità qualificata “alberghiera” è a carico della persona ospite o, se del caso, del Comune, previamente informato, presso il quale il cittadino risiede o era iscritto ai registri di anagrafe al momento dell’ingresso in un Centro Servizi, (art. 6 comma 4 Legge 328/2000 e art. 13 – bis Legge Regionale n. 5/96, come introdotto dall’art. 102 della Legge Regionale n. 5/2000, ancorché autosufficiente. L’impegnativa di residenzialità relativa alla quota di retta definita di rilievo sanitario viene emessa dall’Azienda ULSS nel cui territorio il cittadino beneficiario risiede o era iscritto ai registri di anagrafe al momento di ingresso in un Centro Servizi e viene comunicata al Centro Servizi scelto dal cittadino assistito. L’Azienda ULSS che ha emesso l’impegnativa provvede a liquidare ai Centri Servizi residenziali tutte le impegnative attive nei Centri medesimi come risulta dal registro unico della residenzialità, secondo le modalità stabilite dalla Regione, limitatamente agli ospiti di provenienza della Regione del Veneto. I Centri di Servizi residenziali operanti nel territorio trasmetteranno all’Azienda ULSS di competenza, secondo le forme e le procedure stabilite dalla Regione, il rendiconto annuale delle attività rese per tutti i cittadini ospitati e accreditati. Art. 13 Livello di assistenza e profilo S.VA.M.A. Sono da considerarsi eleggibili a residenzialità ridotta/minima intensità assistenziale le persone che presentano profili S.VA.M.A. dal 2 al 9 ed il profilo 16. Ai profili dall’11 al 13 possono essere assegnate impegnative di livello minimo/ridotto o di media intensità in base alla valutazione U.V.M.D. Sono invece da considerarsi eleggibili a residenzialità di media intensità assistenziale i profili 14, 15 e 17. Quanto sopra salvo diverse determinazione ed indirizzi che la Regione Veneto vorrà emanare successivamente all’approvazione del presente regolamento. 7 Art. 14 Norme finali Il presente regolamento si applica in tutti i Centri Servizi residenziali della ULSS n. 3 autorizzati/accreditati sulla base della normativa vigente, che gestiscono posti letto per l’accoglienza dei cittadini titolari di impegnative di residenzialità, indipendentemente dalle singole e specifiche norme statutarie e regolamentari. 8 All. A Applicazione della sperimentazione del 5% delle impegnative di primo livello nel 2013. A partire dal 9 settembre 2013 e fino al 31 dicembre 2013 si procederà ad assegnare le 34 impegnative di primo livello seguendo il principio della libera scelta al primo in graduatoria previa verifica della disponibilità del posto letto autorizzato e/o accreditato. Le prime otto impegnative a partire dal 9 settembre e fino al 30 settembre assegnate con i criteri sopraesposti, le restanti seguono la procedura in atto. Le prime otto di ogni mese successivo e le prime 10 del mese di dicembre come sopra tenendo conto del limite massimo del 5% del numero di impegnative di primo livello di ogni centro di servizi (limite indicato in rosso nella tabella 6 allegata). Nel 2014 si applicherà lo stesso meccanismo al 10% delle impegnative di primo livello e le 68 impegnative verranno assegnate alle prime 6 di ogni mese. Nel 2015 il meccanismo verrà applicato a tutte le impegnative di primo livello. 1 Attuazione della sperimentazione 1 – aggiornamento settimanale della graduatoria e invio ai Centri di Servizi 2 – aggiornamento in tempo reale della disponibilità di posti letto autorizzati/accreditati da parte dei Centri di servizi (invio settimanale del prospetto e restituzione del prospetto aggiornato da parte dell’ULSS ai Centri di Servizi) 3 – L’A.ULSS contatta telefonicamente i primi venti in graduatoria per la conferma dell’intenzione ad entrare nel centro di servizi previa verifica della disponibilità del posto letto autorizzato/accreditato si libera una impegnativa come procedere 1 - A partire dal 1° in graduatoria del livello assistenziale minimo/ridotto si chiama per l’inserimento nelle strutture scelte previa verifica del posto disponibile nel FAR (Flusso Assistenza Residenziale) 2 – Assegnazione impegnativa 2 SIMULAZIONE LIBERALIZZANDO IL 5% DEI POSTI DI I LIVELLO DISTRIBUITA IN 12 MESI Tab 6: DENOMINAZIONE STRUTTURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Casa di Riposo "Beata G.M. Bonomo" O.I.C. Casa di Riposo di Asiago Centro di Servizi "Myriam" I.S.A.C.C. Residenza Sturm I.S.A.C.C. Residenza Pazzaglia I.S.A.C.C. Villa Serena Residenza per anziani "Madonnina" Casa di riposo "G. Sterni" Casa di Riposo di Cartigliano Fondazione Giuseppe Rubbi, Casa per Anziani Casa di riposo "S. Giuseppe" Casa di riposo "S.Pio X" ‐ Romano d'Ezz. Centro di servizi "Istituto Palazzolo" Centro Anziani "Villa Aldina" Casa di riposo "Villa Serena" ‐ Solagna Casa di riposo "S. Pio X" ‐ Valstagna RSA Tulipano TOTALE COMUNE Asiago Asiago Bassano del G. Bassano del G. Bassano del G. Bassano del G. Bassano del G. Bassano del G. Cartigliano Marostica Roana Romano d'Ezzelino Rosà Rossano Veneto Solagna Valstagna Marostica Distribuzione delle 34 impegnative I livello SIMULATA in 12 mesi Impegnative al 01.01.2013 minimo 5% 82 31 1 Distribuzione simulata a fine anno medio TOTALE I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 4 2 0 21 82 31 22 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 78 30 5 ‐4 ‐1 4 245 12 96 341 1 2 2 1 239 ‐6 42 24 39 36 39 19 8 23 30 65 2 1 2 2 2 1 0 1 2 3 48 684 34 90 24 39 51 39 19 8 23 30 65 54 918 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 8 1 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 10 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 8 42 31 40 35 39 19 8 24 32 62 0 684 0 7 1 ‐1 0 0 0 1 2 ‐3 0 0 15 54 234 E’ di fondamentale importanza che i Centri di Servizi comunichino urgentemente tutti i decessi e i nuovi ingressi delle persone ospitate a qualsiasi titolo all’Ufficio Piano di zona come regolamentato dall’art. 5, comma 3 dei “Criteri di accesso ai servizi residenziali per persone anziane non autosufficienti” 3 Prospetto da aggiornare in tempo reale per la sperimentazione SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2013 DENOMINAZIONE STRUTTURA COMUN E IMPEGNATIVE ULSS 3 minimo 80 1 Casa di Riposo "Beata G.M. Bonomo"Asiago 2 Casa di Riposo di Asiago Asiago 29 Casa di Riposo di Asiago AUTO Asiago 3 Centro di Servizi "Myriam" LIV 2 Bassano del G. Centro di Servizi "Myriam" LIV 1 Bassano d 1 4 I.S.A.C.C. Residenza Pazzaglia Sturm Bassano d 88 6 I.S.A.C.C. Villa Serena LIV 2 Bassano del G. I.S.A.C.C. Villa Serena LIV 1 Bassano d 159 7 Residenza per anziani "Madonnina" LBassano del G. Residenza per anziani "Madonnina" LBassano d 41 8 Casa di riposo "G. Sterni" Bassano d 24 9 Casa di Riposo di Cartigliano Cartiglian 39 10 Fondazione G. Rubbi LIV 2 Marostica Fondazione G. Rubbi LIV 1 Marostica 37 11 Casa di riposo "S. Giuseppe" Roana 41 12 Casa di riposo "S.Pio X" ‐ Romano d'E Romano d 18 13 Centro di servizi "Istituto Palazzolo" Rosà 8 14 Centro Anziani "Villa Aldina" Rossano V 24 15 Casa di riposo "Villa Serena" ‐ SolagnaSolagna 26 16 Casa di riposo "S. Pio X" ‐ Valstagna Valstagna 63 Casa di riposo "S. Pio X" ‐ Valstagna AValstagna 17 RSA Tulipano Marostica 678 medio 1322 1 22 30 66 48 1 3 5 15 1 5 9 3 1 50 231 29 IMPEGNATIVE DI ALTRE TOTALE POSTI OSPITI SENZA POSTI ULSS OSPITI AUTORIZZ AUTORIZZ IMPEGNATIVA TEM TOTALE minimo medi TOTALE CON IMP. ATI 1° LIV ATI 2° LIV non auto auto TOTALE P o 80 8 8 88 126 15 21 36 30 0 0 30 32 0 0 7 7 22 0 22 22 0 1 1 1 2 8 6 6 118 0 118 163 10 11 21 66 66 96 0 0 159 162 187 50 3 3 34 16 48 3 3 51 48 0 42 14 14 56 77 26 7 33 2 29 3 3 32 82 36 8 44 44 2 2 46 40 3 3 6 15 0 15 16 0 37 1 1 38 38 3 3 42 1 1 43 64 17 7 24 23 1 1 24 40 14 4 18 8 4 4 12 27 5 5 33 1 1 34 53 17 4 21 5 34 0 34 40 16 2 18 64 0 64 86 16 6 22 12 12 50 0 50 62 0 7 945 39 3 42 987 1063 244 215 111 326 TOTALE OSPITI 124 30 7 22 8 139 66 212 51 89 76 52 15 41 67 42 17 55 52 86 12 50 1313 P.L. CAPACITA' RICETTIVA ACCREDITA BILI 126 32 28 22 8 163 96 187 48 92 82 52 16 42 74 65 27 53 50 86 12 62 1423 109 32 22 4 295 96 48 60 54 36 16 36 50 29 22 41 34 74 62 1120 4 Attuazione della sperimentazione Direzione dei Servizi Sociali e delle Funzioni Territoriali ULSS n. 3 Distretti Socio -Sanitari ULSS n. 3 U.O.R.T. Economico Finanziario Convenzioni ULSS Fatture MMG Rendicontazione FAR I Centri di Servizi trasmettono i movimenti mensilmente, la disponibilità di posto letto a qualsiasi titolo e i nuovi entrati a qualsiasi titolo U F F I C I O Graduatoria Lista unica F.A.R. e Registro Unico Residenzialità Flusso FAR P I A N O Tutta la popolazione ospitata nei Centri Servizi D I Sezioni R.U.R. Z O N A Imp. Ass. ULSS 3 Ns fuori ULSS Da altre ULSS Ns fuori regione Da altre regioni 5 Percorso per l’attuazione della sperimentazione Si libera un posto letto: con impegnativa di residenzialità ? SI U.O.R.T. P.D.Z. NO Il Centro di Servizi contatta autonomamente le persone a “libero mercato” Aggiornamento Prospetto disponibilità Posti letto autorizzati/accreditati Il personale U.O.R.T./P.D.Z. contatta dal primo in graduatoria per punteggio di gravità e previa verifica della disponibilità del posto letto autorizzato assegna l’impegnativa A partire dal 9 settembre 2013 e fino al 31 dicembre 2013 si procederà ad assegnare le 34 impegnative di primo livello seguendo il principio della libera scelta al primo in graduatoria previa verifica della disponibilità del posto letto autorizzato e/o accreditato. Le prime otto impegnative a partire dal 9 settembre e fino al 30 settembre assegnate con i criteri sopraesposti, le restanti seguono la procedura in atto. Registro Unico di Residenzialità Autosufficiente e non autosufficiente a libero mercato 6