Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 363
09.12.2014
Cartelle per posta: prova
dell’avvenuta notifica
Equitalia deve dimostrare che il plico raccomandato
conteneva la cartella esattoriale
Categoria: Accertamento e riscossione
Sottocategoria: Equitalia
Nel caso di cartella di pagamento notificata per posta, se il destinatario contesta il contenuto della
raccomandata, l’Agente della riscossione è onerato della prova contraria: difatti è il mittente del plico
raccomandato che ne deve dimostrare l’esatto contenuto. Si tratta dell’orientamento della Cassazione
seguito dalla CTP di Reggio Emilia e dalla CTR per la Calabria ai fini dell’annullamento di alcuni
provvedimenti di fermo amministrativo non preceduti, secondo i contribuenti, dalla notifica delle
prodromiche cartelle di pagamento.
Premessa
Nel caso di cartella di pagamento notificata per posta, se il destinatario
contesta il contenuto della raccomandata, l’Agente della riscossione è onerato
della prova contraria.
Secondo la Cassazione, infatti, “è onere del mittente il plico raccomandato
fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto” (cfr. Sez. VI n. 18252/2013).
Ciò risponde al principio di diritto secondo cui: “In caso di comunicazione
spedita in busta raccomandata e non in plico, ove il destinatario contesti il
contenuto della busta medesima, è onere del mittente provarlo” (cfr. Cass.,
sentenza n. 24031/2006).
Su questo principio hanno fatto leva la CTP di Reggio Emilia e la CTR di
Catanzaro ai fini dell’annullamento di un’intimazione di pagamento e di due
provvedimenti di fermo amministrativo non preceduti, secondo i contribuenti,
dalla notifica delle prodromiche cartelle di pagamento.
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CTP Reggio Emilia n. 388/03/14
Se il contribuente impugna l’intimazione di pagamento, deducendo
l’omessa notifica della cartella, l'Amministrazione deve produrre la copia di
quest’ultima o comunque dimostrare il contenuto della raccomandata
postale. L’onere probatorio circa l’avvenuta notifica della cartella non può
considerarsi assolto con la mera esibizione della ricevuta di ritorno,
corredata dall'estratto di ruolo.
Il caso
Una società ha impugnato un’intimazione di pagamento per tributi erariali
eccependone la nullità, poiché non preceduta dalla regolare notifica della
cartella di pagamento.
L'Agente della riscossione ha resistito in giudizio producendo copia dell'avviso
di ricevimento e dell'estratto di ruolo riferibile alla cartella asseritamente non
notificata. Si è trattato, tuttavia, di una mossa che non ha sortito l’effetto di far
dichiarare infondato il ricorso della contribuente.
Nel caso di specie Equitalia ha notificato la cartella di pagamento con invio
diretto della raccomandata postale ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. n. 602 del
1973, norma che, secondo la CTP reggiana, “onera comunque il mittente del
plico raccomandato, di fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto e
consegna”.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti sostenuto: “Nel caso di notifica della
cartella di pagamento mediante l’invio diretto di una busta chiusa
raccomandata postale, è onere del mittente del plico raccomandato fornire la
dimostrazione del suo contenuto, allorché risulti solo la cartolina di
ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima” (cfr.
Cass. n. 18252/13).
Nel caso di specie l’Agente della riscossione ha esibito unicamente l’avviso di
ricevimento relativo all’assunta notifica della cartella, ma non quest’ultima,
“senza la possibilità di garantirne – si legge in sentenza - l’effettiva coincidenza
tra destinatario e consegnatario della cartella”, sicché – conclude la CTP di
Reggio Emilia, “stante la diversità tra estratto di ruolo e cartella, visti i
documenti prodotti, non si ha la prova né si può affermare che la notifica della
cartella sia stata effettuata alla società ricorrente”.
Ne
è
derivato
l’annullamento
dell’intimazione
di
pagamento,
con
compensazione delle spese di lite tra le parti.
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CTP Reggio Emilia n. 469/03/14
Se il contribuente impugna il provvedimento di fermo amministrativo
contestando l’avvenuta notifica della prodromica cartella di pagamento,
Equitalia è tenuta a produrre in giudizio la copia di quest’ultima o comunque
a dimostrare il contenuto della raccomandata postale.
Il caso
La controversia è scaturita da un provvedimento di fermo amministrativo
sull’automezzo di proprietà del contribuente. Provvedimento di cui è stata
dichiarata la nullità dopo che la CTP ha rilevato la produzione, da parte di
Equitalia, solo degli estratti di ruolo e della relata di notifica, nonché la
mancata allegazione e produzione delle cartelle di pagamento da cui l’atto
impugnato traeva origine.
Innanzitutto il Collegio giudicante ha accolto l’eccezione di nullità del
provvedimento in questione per carenza di motivazione, stante la mancata
allegazione delle cartelle di pagamento in esso richiamate.
Secondo l’articolo 7, comma 1, dello Statuto del contribuente:
“Gli atti dell’Amministrazione Finanziaria sono motivati secondo
quanto prescritto dall’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi,
indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato
la
decisione
dell’amministrazione. Se
nella
motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere
allegato all’atto che lo richiama”.
Ne deriva che sono illegittimi quei provvedimenti cui non siano allegati gli atti
dai quali traggono origine, atteso che l'allegazione è funzionale alla tutela del
diritto di difesa, ai sensi dell’articolo 7 della L. n. 212/2000 (Cass. n. 20535/2010).
La CTP ha poi condiviso l’assunto del ricorrente secondo cui le relate di
notifica di cui alle cartelle di pagamento richiamate e i relativi estratti di ruolo
nulla dimostrano in merito alle pretese avanzate, essendo comunque Equitalia
tenuta, ai sensi del comma 4 dell’articolo 26 del D.P.R. 602/73, alla produzione
delle cartelle di pagamento “le quali solo costituiscono il presupposto per la
verifica del dettaglio degli addebiti, la natura dei tributi e/o la loro prescrizione
o meno”.
La giurisprudenza di legittimità pone a carico dell’Agente della riscossione
l’onere probatorio circa il contenuto delle cartelle di pagamento e degli atti
della riscossione, nonché della ritualità e tempestività della loro notificazione:
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“Nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l’invio diretto di una
busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato
fornire la dimostrazione del suo contenuto, allorché risulti solo la cartolina di
ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima” (cfr.
Cass. n. 24031/06, n. 22041/10 e, da ultimo, n. 18252/13, secondo cui la ricevuta
di ritorno prova solo il fatto che il contribuente ha ricevuto un plico, ma non
assolutamente il suo contenuto).
Alla luce di tali principi i giudici reggiani ritengono che il concessionario non
abbia fornito la dimostrazione dell’effettuata consegna al ricorrente del plico
raccomandato contenente il corpo delle cartelle, a tal fine “essendo
insufficiente l’esibizione della relata di notifica e men che meno degli estratti di
ruolo, pur prodotti dall’agente della riscossione”, che restano atti interni ben
distinti dalle cartelle di pagamento e meramente descrittivi del credito iscritto
a ruolo.
“Pertanto – si legge in sentenza - in assenza dei documenti tassativamente
previsti dall’art. 26 comma 4 D.P.R. 602/73, preso atto che il concessionario non
ha prodotto o non è stato in grado di esibire alcun documento a giustificazione
della pretesa creditoria, la Commissione riconosce la giuridica inesistenza degli
atti prodromici, con conseguente invalidità del fermo impugnato”.
Le spese del giudizio sono state compensate.
CTR di Catanzaro, n. 2107/01/14
Il fermo amministrativo è nullo se Equitalia non prova l'avvenuta notifica
degli atti prodromici (nella specie, cartella cartella esattoriale e avviso di
accertamento), ma solo la ricezione della raccomandata da parte del
contribuente la quale non contiene alcuna indicazione che consenta di
ricondurre la notifica al tributo rispetto al quale è stato disposto il fermo
amministrativo.
Il caso
Una contribuente calabrese ha impugnato il provvedimento di fermo
amministrativo di beni mobili registrati notificato da Equitalia per il mancato
pagamento di tributi vari.
La ricorrente ha eccepito la nullità della notifica degli atti presupposti e la
prescrizione del diritto, essendo decorsi oltre cinque anni tra la presunta data
di notifica della cartella e quella riportata sull'atto impugnato.
L’adita CTP di Vibo Valentia ha accolto il ricorso con sentenza che ha trovato
conferma in sede di giudizio d’appello.
Respingendo i motivi formulati dalla difesa erariale, i giudici catanzaresi hanno
ritenuto indimostrata, nel caso di specie, l'avvenuta notifica della cartella
esattoriale e dell'avviso di accertamento.
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“La documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate” – si legge in
sentenza
“dimostra solo l'avvenuta ricezione della raccomandata da parte del
contribuente, ma non contiene alcuna indicazione che consenta di
ricondurre la notifica, correttamente effettuata per mezzo del
servizio postale, a quel determinato tributo, rispetto al quale è stato
successivamente effettuato il fermo amministrativo. Tale incertezza
non
consente
di
ritenere
dimostrata
l'integrazione
del
contraddittorio con il contribuente, il cui ricorso deve essere,
conseguentemente, accolto”.
Il Collegio di secondo grado ha ravvisato giusti motivi per la
compensazione delle spese.
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