COMUNE DI ALSERIO
PROVINCIA DI COMO
COMANDO POLIZIA LOCALE
Pagamento delle sanzioni in misura ridotta del 30%
Chi può beneficiare della riduzione
Il trasgressore, il proprietario del veicolo o qualsiasi altro obbligato in solido può pagare la somma pari al
minimo fissata dalle singole norme ridotta del 30%,
Può beneficiare della riduzione anche chi riceve per posta dal 21.08.2013 un verbale per una violazione
commessa prima di tale data.
Quando si può usufruire della riduzione 30%
Dal 21.08.2013, se il pagamento della sanzione è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla
notificazione del verbale per le violazioni alle norme del Codice della Strada che prevedono il pagamento di
una sanzione amministrativa pecuniaria.
NB: Sono ammessi al beneficio anche coloro che possono ancora effettuare il pagamento in misura agevolata
alla data di entrata in vigore della legge, il 21.08.2013, se non sono trascorsi cinque giorni dalla contestazione
immediata o dalla notificazione.
Per quali violazioni è applicabile
La riduzione del 30% è applicata alla maggior parte delle violazioni previste dal Codice della Strada, anche a
quelle elencate all'art.195, comma 2-bis C.d.S., le cui sanzioni pecuniarie in misura ridotta sono aumentate di
un terzo se l'infrazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
La riduzione è invece esclusa nei seguenti casi:
•
violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta
•
violazioni di natura penale (es. guida in stato di ebbrezza)
•
violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (non è compresa la
confisca, eventuale, prevista dall'art. 193, c.4, C.d.S. - mancanza di assicurazione -)
•
violazioni per cui è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida.
Come
All'interessato saranno fornite le indicazioni per l'effettuazione del pagamento secondo le modalità di gestione
adottate da ciascun organo di polizia.
Chi intende proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, non deve effettuare il pagamento della sanzione.
Calcolo dei termini
VIA CARCANO, 9– Tel. 031.630063 – Fax 031.630917 e-mail: [email protected] PARTITA IVA 00600170138
COMUNE DI ALSERIO
PROVINCIA DI COMO
Il termine di 5 giorni decorre dal giorno successivo la contestazione su strada o dalla notificazione del verbale
(es. contestazione su strada il 21.08.2013: il termine utile di pagamento è fino al 26.08.2013). e, se cade in
giorno festivo, scorre al primo giorno feriale successivo.
Particolare attenzione dovrà essere posta ai casi di notificazione successiva in quanto il termine di decorrenza
dei 5 giorni varia a secondo delle modalità di notifica adottate (attraverso il servizio postale, direttamente nelle
mani dell'interessato, per compiuta giacenza, ecc.); nei casi dubbi è sempre buona regola contattare e chiedere,
prima del pagamento, conferma all'organo di polizia stradale che ha redatto il verbale.
Nel caso di notificazione del verbale attraverso il servizio postale con emissione della comunicazione di
avvenuto deposito per assenza del destinatario: se il ritiro del verbale presso l'ufficio postale avviene
entro i primi 10 giorni dal ricevimento della cartolina il termine decorre dal giorno successivo, se invece
viene ritirato successivamente si dovranno calcolare a scalare i 5 giorni dall'undicesimo giorno dal
ricevimento. (ricevuta la cartolina il 1 settembre: ritirato il verbale in posta il 4 settembre: si avrà
diritto al pagamento con la riduzione al 30% fino al 9 settembre; se ritirato il 12 settembre si avrà
diritto fino al 16 settembre, se ritirato il 17 settembre si perde il diritto alla riduzione e si dovrà pagare
l'importo
previsto
in
misura
ridotta
entro
60
giorni
dalla
contestazione.
NB: Nel caso il pagamento sia effettuato oltre il termine di 5 giorni, o in misura inferiore a quella prevista,
l'obbligazione non si considera estinta, la somma versata è trattenuta come acconto e, se non sarà effettuato il
pagamento in misura ridotta senza sconto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, sarà iscritta a
ruolo una somma pari alla differenza tra la metà del massimo della sanzione edittale (più le spese di
procedimento) e l'acconto versato.
Si può effettuare il pagamento in forma "scontata"
•
mediante versamento all'ufficio postale utilizzando esclusivamente un bollettino di tipo "bianco" (mod. 123) ,
disponibile presso l’ufficio postale
in ogni caso dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE riportati i seguenti dati:
•
l'importo scontato dovuto;
•
nel campo causale il numero e la data del verbale, la targa del veicolo, gli articoli e i comma delle
violazioni per i quali si intende effettuare il pagamento in misura scontata;
•
i dati (nome e cognome) del destinatario della notifica
•
la dicitura “SCONTO 30% ENTRO 5 GIORNI”
Per il pagamento di una sanzione con lo sconto del 30% è indispensabile che il pagamento avvenga ENTRO 5
GIORNI dalla data di contestazione o notifica del preavviso o verbale.
Per conoscere l’importo scontato del 30% è necessario seguire la seguente procedura:
• nella tabella seguente ricercare, nella terza colonna (pagamento in misura ridotta – normale) l’importo
riportato sul preavviso o verbale contestato o notificato;
VIA CARCANO, 9– Tel. 031.630063 – Fax 031.630917 e-mail: [email protected] PARTITA IVA 00600170138
COMUNE DI ALSERIO
PROVINCIA DI COMO
• Verificare se:
a) il verbale di contestazione da Voi ricevuto riguardi una violazione avvenuta in ore diurne (di giorno), dovrete
riportare nel bollettino di pagamento avuto con il preavviso o verbale, l’importo evidenziato nella quarta
colonna in corrispondenza della sanzione elevatavi.
b) il verbale di contestazione da Voi ricevuto riguardi una violazione avvenuta in ore notturne (dopo le ore
22.00), dovrete riportare nel bollettino di pagamento avuto con il preavviso o verbale, l’importo evidenziato
nella sesta colonna in corrispondenza della sanzione elevatavi che trovate nella colonna “pagamento in misura
ridotta – normale”.
• Dalle risultanze ottenute aggiungere “ se la fattispecie lo prevede” euro 13.94 di spese accessorie e di
spedizione
• Dalle risultanze ottenute, aggiungere “solo per i verbali notificati dall’ufficio postale” euro 4.30 per il
CAD E/O euro 3.60 per il CAN , “ VEDI NOTA ESPLICATIVA IN BASSO”
Qualora abbiate difficoltà nel riconoscere il corrispettivo da pagare scontato del 30%, il Nostro Comando resta a
disposizione per fornire informazioni, a tal fine è possibile telefonare SOLO nelle ore pomeridiane di lunedì e
mercoledì allo 031.630063.
Il Comandante della Polizia Locale
Cav. Luca De Stefano
VIA CARCANO, 9– Tel. 031.630063 – Fax 031.630917 e-mail: [email protected] PARTITA IVA 00600170138
COMUNE DI ALSERIO
PROVINCIA DI COMO
SEGUE TABELLA DEGLI IMPORTI DELLE SANZIONI
VIA CARCANO, 9– Tel. 031.630063 – Fax 031.630917 e-mail: [email protected] PARTITA IVA 00600170138
COMUNE DI ALSERIO
PROVINCIA DI COMO
VIA CARCANO, 9– Tel. 031.630063 – Fax 031.630917 e-mail: [email protected] PARTITA IVA 00600170138
COMUNE DI ALSERIO
PROVINCIA DI COMO
CAD e CAN
La CAD è una raccomandata, con ricevuta di ritorno, inviata dall’agente postale in seguito al mancato recapito
del plico contenente l’atto giudiziario o stragiudiziale la cui notifica è stata effettuata a mezzo del servizio
postale e il cui tentativo di consegna sia risultato vano per l’assenza del destinatario e delle altre persone idonee
al ritiro; pertanto il plico è stato depositato presso l’ufficio postale ove l’interessato potrà ritirarlo.
Nella suddetta raccomandata l’agente postale comunica al destinatario la data in cui è stata tentata la consegna
del plico contenente l’atto giudiziario, e lo informa che potrà ritirare il plico presso l’ufficio postale.
Il plico contenente l’atto giudiziario o stragiudiziale viene restituito al mittente decorsi sei mesi dalla
comunicazione, durante i quali il destinatario può effettuare comunque il ritiro presso l’ufficio postale.
La ricevuta di ritorno della raccomandata contenente l’atto giudiziario, invece, sarà restituita al mittente decorsi
10 giorni dalla spedizione della CAD che coincide con il giorno di deposito del plico nell’ufficio postale.
In questo caso, la notifica si ha per avvenuta decorsi i suddetti 10 giorni di deposito e si perfeziona per
“compiuta
giacenza”.
L’agente postale deve indicare sulla ricevuta di ritorno della CAD la data di del suo invio e, in caso di mancato
ritiro del plico contenente l’atto giudiziario presso l’ufficio postale, dovrà indicare sulla ricevuta di ritorno del
plico contenente l’atto giudiziario la data in cui sono decorsi i dieci giorni di “compiuta giacenza” con la
dicitura
“plico
non
ritirato
nei
dieci
giorni
previsti
per
la
giacenza”.
Sia la ricevuta di ritorno della CAD, che la ricevuta di ritorno del plico contenente l’atto giudiziario devono
essere
restituite
al
mittente
(richiedente
la
notifica).
Se il destinatario si presenta nell’ufficio postale e ritira il plico, durante il periodo di giacenza, l’agente postale
indicherà
sulla
ricevuta
di
ritorno
la
data
del
ritiro.
In questo caso, la notifica si avrà per avvenuta nel giorno del ritiro presso l’ufficio postale.
133) Che cos’è, e in quali casi deve essere inviata, la CAN (Comunicazione di Avvenuta Notifica)?
La CAN è una raccomandata, senza ricevuta di ritorno, inviata dall’agente postale qualora consegni un plico
contenente un atto giudiziario o stragiudiziale, notificato a mezzo del servizio postale, a una persona diversa dal
destinatario
dell’atto.
Ad esempio, il plico raccomandato contenente l’atto giudiziario è stato ritirato dal custode, dal vicino o
da
un
familiare
del
destinatario.
In questo caso, quindi, l’agente postale dovrà inviare al destinatario la comunicazione di avvenuta notifica in
cui indicherà la data in cui è stato consegnato il plico e la persona che lo ha ricevuto.
Dopo l’invio della CAN l’agente postale deve annotare sulla ricevuta di ritorno del plico contenente l’atto
giudiziario consegnato, il numero della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN)
e
la
data
dell’invio.
In questo caso la notifica si ha per avvenuta nella data della consegna del plico contenente l’atto giudiziario e
non nella data di consegna della CAN.
134) L’invio della CAD e della CAN è previsto nel caso in cui si invia l’avviso di deposito dell’atto nella
casa
comunale
ai
sensi
degli
artt.
140,
139
o
660
c.p.c.?Assolutamente
no.
Al fine di evitare l’invio della CAN o della CAD l’ufficiale giudiziario deve indicare sul plico inviato e sul
retro della ricevuta di ritorno che trattasi di invio di avviso ai sensi dell’art 140 c.p.c. (oppure 157 c.p.p. o 139
c.p.c. oppure 660 c.p.c.), pertanto non soggetto a invio di ulteriore avviso (eventualmente è possibile usare la
formula
breve
“avviso”).
E’ ovvio che qualora manchi tale indicazioni l’agente postale procederà, nei casi previsti, a inviare i relativi
avvisi CAN e/o CAD.
VIA CARCANO, 9– Tel. 031.630063 – Fax 031.630917 e-mail: [email protected] PARTITA IVA 00600170138
COMUNE DI ALSERIO
PROVINCIA DI COMO
Schema esemplificativo
Mancata consegna del plico
Osservazioni:La CAD è inviata
contenente l’atto giudiziario da
dall’agente postale e non
parte dell’agente postale per
dall’ufficiale giudiziario.
assenza del destinatario o per
La CAD viene inviata con
assenza o rifiuto delle altre
ricevuta di ritorno che dovrà
persone idonee alla ricezione del essere riconsegnata al mittente
plico notificato esclusivamente a con l’indicazione della data
mezzo del servizio postale.
dell’eventuale consegna.
Osservazioni.La CAN è inviata
Emissione CAN:casi e modalità Consegna del plico a persona
diversa dal destinatario. Ad es. dall’agente postale e non
dall’ufficiale giudiziario.
custode, familiare convivente,
vicino.
Non prevede la ricevuta di
ritorno. La data e il numero della
raccomandata CAN devono
essere trascritte sulla RR del
plico contenente l’atto
giudiziario.
Perfezionamentodella notifica Alla data di ricezione del plico in Osservazioni.In caso di notifica
caso di consegna al destinatario o a mezzo del servizio postale di
al consegnatario. (custode,
un atto giudiziario diretto a una
familiare, vicino).
persona giuridica non è previsto
Dieci giorni dal deposito e dalla l’invio di alcuna comuni-cazione
spedizione dell’avviso in caso di
CAD o CAD.
emissione CAD. Ovvero, alla L’invio della CAN e CAD non è
prevista nel caso di invio
data del ritiro qualora l’atto
venga ritirato dal destinatario, o dell’avviso ai sensi degli artt.
suo delegato, presso l’ufficio
140, 139, 660 c.p.c.
postale durante il periodo dei 10
giorni di giacenza.
Emissione CAD:casi e modalità
VIA CARCANO, 9– Tel. 031.630063 – Fax 031.630917 e-mail: [email protected] PARTITA IVA 00600170138
Scarica

pagamento sanzioni al cds in misura ridotta del 30%