COMUNE DI ALSERIO PROVINCIA DI COMO COMANDO POLIZIA LOCALE Pagamento delle sanzioni in misura ridotta del 30% Chi può beneficiare della riduzione Il trasgressore, il proprietario del veicolo o qualsiasi altro obbligato in solido può pagare la somma pari al minimo fissata dalle singole norme ridotta del 30%, Può beneficiare della riduzione anche chi riceve per posta dal 21.08.2013 un verbale per una violazione commessa prima di tale data. Quando si può usufruire della riduzione 30% Dal 21.08.2013, se il pagamento della sanzione è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale per le violazioni alle norme del Codice della Strada che prevedono il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. NB: Sono ammessi al beneficio anche coloro che possono ancora effettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della legge, il 21.08.2013, se non sono trascorsi cinque giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione. Per quali violazioni è applicabile La riduzione del 30% è applicata alla maggior parte delle violazioni previste dal Codice della Strada, anche a quelle elencate all'art.195, comma 2-bis C.d.S., le cui sanzioni pecuniarie in misura ridotta sono aumentate di un terzo se l'infrazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7. La riduzione è invece esclusa nei seguenti casi: • violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta • violazioni di natura penale (es. guida in stato di ebbrezza) • violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (non è compresa la confisca, eventuale, prevista dall'art. 193, c.4, C.d.S. - mancanza di assicurazione -) • violazioni per cui è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Come All'interessato saranno fornite le indicazioni per l'effettuazione del pagamento secondo le modalità di gestione adottate da ciascun organo di polizia. Chi intende proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, non deve effettuare il pagamento della sanzione. Calcolo dei termini VIA CARCANO, 9– Tel. 031.630063 – Fax 031.630917 e-mail: [email protected] PARTITA IVA 00600170138 COMUNE DI ALSERIO PROVINCIA DI COMO Il termine di 5 giorni decorre dal giorno successivo la contestazione su strada o dalla notificazione del verbale (es. contestazione su strada il 21.08.2013: il termine utile di pagamento è fino al 26.08.2013). e, se cade in giorno festivo, scorre al primo giorno feriale successivo. Particolare attenzione dovrà essere posta ai casi di notificazione successiva in quanto il termine di decorrenza dei 5 giorni varia a secondo delle modalità di notifica adottate (attraverso il servizio postale, direttamente nelle mani dell'interessato, per compiuta giacenza, ecc.); nei casi dubbi è sempre buona regola contattare e chiedere, prima del pagamento, conferma all'organo di polizia stradale che ha redatto il verbale. Nel caso di notificazione del verbale attraverso il servizio postale con emissione della comunicazione di avvenuto deposito per assenza del destinatario: se il ritiro del verbale presso l'ufficio postale avviene entro i primi 10 giorni dal ricevimento della cartolina il termine decorre dal giorno successivo, se invece viene ritirato successivamente si dovranno calcolare a scalare i 5 giorni dall'undicesimo giorno dal ricevimento. (ricevuta la cartolina il 1 settembre: ritirato il verbale in posta il 4 settembre: si avrà diritto al pagamento con la riduzione al 30% fino al 9 settembre; se ritirato il 12 settembre si avrà diritto fino al 16 settembre, se ritirato il 17 settembre si perde il diritto alla riduzione e si dovrà pagare l'importo previsto in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione. NB: Nel caso il pagamento sia effettuato oltre il termine di 5 giorni, o in misura inferiore a quella prevista, l'obbligazione non si considera estinta, la somma versata è trattenuta come acconto e, se non sarà effettuato il pagamento in misura ridotta senza sconto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, sarà iscritta a ruolo una somma pari alla differenza tra la metà del massimo della sanzione edittale (più le spese di procedimento) e l'acconto versato. Si può effettuare il pagamento in forma "scontata" • mediante versamento all'ufficio postale utilizzando esclusivamente un bollettino di tipo "bianco" (mod. 123) , disponibile presso l’ufficio postale in ogni caso dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE riportati i seguenti dati: • l'importo scontato dovuto; • nel campo causale il numero e la data del verbale, la targa del veicolo, gli articoli e i comma delle violazioni per i quali si intende effettuare il pagamento in misura scontata; • i dati (nome e cognome) del destinatario della notifica • la dicitura “SCONTO 30% ENTRO 5 GIORNI” Per il pagamento di una sanzione con lo sconto del 30% è indispensabile che il pagamento avvenga ENTRO 5 GIORNI dalla data di contestazione o notifica del preavviso o verbale. Per conoscere l’importo scontato del 30% è necessario seguire la seguente procedura: • nella tabella seguente ricercare, nella terza colonna (pagamento in misura ridotta – normale) l’importo riportato sul preavviso o verbale contestato o notificato; VIA CARCANO, 9– Tel. 031.630063 – Fax 031.630917 e-mail: [email protected] PARTITA IVA 00600170138 COMUNE DI ALSERIO PROVINCIA DI COMO • Verificare se: a) il verbale di contestazione da Voi ricevuto riguardi una violazione avvenuta in ore diurne (di giorno), dovrete riportare nel bollettino di pagamento avuto con il preavviso o verbale, l’importo evidenziato nella quarta colonna in corrispondenza della sanzione elevatavi. b) il verbale di contestazione da Voi ricevuto riguardi una violazione avvenuta in ore notturne (dopo le ore 22.00), dovrete riportare nel bollettino di pagamento avuto con il preavviso o verbale, l’importo evidenziato nella sesta colonna in corrispondenza della sanzione elevatavi che trovate nella colonna “pagamento in misura ridotta – normale”. • Dalle risultanze ottenute aggiungere “ se la fattispecie lo prevede” euro 13.94 di spese accessorie e di spedizione • Dalle risultanze ottenute, aggiungere “solo per i verbali notificati dall’ufficio postale” euro 4.30 per il CAD E/O euro 3.60 per il CAN , “ VEDI NOTA ESPLICATIVA IN BASSO” Qualora abbiate difficoltà nel riconoscere il corrispettivo da pagare scontato del 30%, il Nostro Comando resta a disposizione per fornire informazioni, a tal fine è possibile telefonare SOLO nelle ore pomeridiane di lunedì e mercoledì allo 031.630063. Il Comandante della Polizia Locale Cav. Luca De Stefano VIA CARCANO, 9– Tel. 031.630063 – Fax 031.630917 e-mail: [email protected] PARTITA IVA 00600170138 COMUNE DI ALSERIO PROVINCIA DI COMO SEGUE TABELLA DEGLI IMPORTI DELLE SANZIONI VIA CARCANO, 9– Tel. 031.630063 – Fax 031.630917 e-mail: [email protected] PARTITA IVA 00600170138 COMUNE DI ALSERIO PROVINCIA DI COMO VIA CARCANO, 9– Tel. 031.630063 – Fax 031.630917 e-mail: [email protected] PARTITA IVA 00600170138 COMUNE DI ALSERIO PROVINCIA DI COMO CAD e CAN La CAD è una raccomandata, con ricevuta di ritorno, inviata dall’agente postale in seguito al mancato recapito del plico contenente l’atto giudiziario o stragiudiziale la cui notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale e il cui tentativo di consegna sia risultato vano per l’assenza del destinatario e delle altre persone idonee al ritiro; pertanto il plico è stato depositato presso l’ufficio postale ove l’interessato potrà ritirarlo. Nella suddetta raccomandata l’agente postale comunica al destinatario la data in cui è stata tentata la consegna del plico contenente l’atto giudiziario, e lo informa che potrà ritirare il plico presso l’ufficio postale. Il plico contenente l’atto giudiziario o stragiudiziale viene restituito al mittente decorsi sei mesi dalla comunicazione, durante i quali il destinatario può effettuare comunque il ritiro presso l’ufficio postale. La ricevuta di ritorno della raccomandata contenente l’atto giudiziario, invece, sarà restituita al mittente decorsi 10 giorni dalla spedizione della CAD che coincide con il giorno di deposito del plico nell’ufficio postale. In questo caso, la notifica si ha per avvenuta decorsi i suddetti 10 giorni di deposito e si perfeziona per “compiuta giacenza”. L’agente postale deve indicare sulla ricevuta di ritorno della CAD la data di del suo invio e, in caso di mancato ritiro del plico contenente l’atto giudiziario presso l’ufficio postale, dovrà indicare sulla ricevuta di ritorno del plico contenente l’atto giudiziario la data in cui sono decorsi i dieci giorni di “compiuta giacenza” con la dicitura “plico non ritirato nei dieci giorni previsti per la giacenza”. Sia la ricevuta di ritorno della CAD, che la ricevuta di ritorno del plico contenente l’atto giudiziario devono essere restituite al mittente (richiedente la notifica). Se il destinatario si presenta nell’ufficio postale e ritira il plico, durante il periodo di giacenza, l’agente postale indicherà sulla ricevuta di ritorno la data del ritiro. In questo caso, la notifica si avrà per avvenuta nel giorno del ritiro presso l’ufficio postale. 133) Che cos’è, e in quali casi deve essere inviata, la CAN (Comunicazione di Avvenuta Notifica)? La CAN è una raccomandata, senza ricevuta di ritorno, inviata dall’agente postale qualora consegni un plico contenente un atto giudiziario o stragiudiziale, notificato a mezzo del servizio postale, a una persona diversa dal destinatario dell’atto. Ad esempio, il plico raccomandato contenente l’atto giudiziario è stato ritirato dal custode, dal vicino o da un familiare del destinatario. In questo caso, quindi, l’agente postale dovrà inviare al destinatario la comunicazione di avvenuta notifica in cui indicherà la data in cui è stato consegnato il plico e la persona che lo ha ricevuto. Dopo l’invio della CAN l’agente postale deve annotare sulla ricevuta di ritorno del plico contenente l’atto giudiziario consegnato, il numero della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) e la data dell’invio. In questo caso la notifica si ha per avvenuta nella data della consegna del plico contenente l’atto giudiziario e non nella data di consegna della CAN. 134) L’invio della CAD e della CAN è previsto nel caso in cui si invia l’avviso di deposito dell’atto nella casa comunale ai sensi degli artt. 140, 139 o 660 c.p.c.?Assolutamente no. Al fine di evitare l’invio della CAN o della CAD l’ufficiale giudiziario deve indicare sul plico inviato e sul retro della ricevuta di ritorno che trattasi di invio di avviso ai sensi dell’art 140 c.p.c. (oppure 157 c.p.p. o 139 c.p.c. oppure 660 c.p.c.), pertanto non soggetto a invio di ulteriore avviso (eventualmente è possibile usare la formula breve “avviso”). E’ ovvio che qualora manchi tale indicazioni l’agente postale procederà, nei casi previsti, a inviare i relativi avvisi CAN e/o CAD. VIA CARCANO, 9– Tel. 031.630063 – Fax 031.630917 e-mail: [email protected] PARTITA IVA 00600170138 COMUNE DI ALSERIO PROVINCIA DI COMO Schema esemplificativo Mancata consegna del plico Osservazioni:La CAD è inviata contenente l’atto giudiziario da dall’agente postale e non parte dell’agente postale per dall’ufficiale giudiziario. assenza del destinatario o per La CAD viene inviata con assenza o rifiuto delle altre ricevuta di ritorno che dovrà persone idonee alla ricezione del essere riconsegnata al mittente plico notificato esclusivamente a con l’indicazione della data mezzo del servizio postale. dell’eventuale consegna. Osservazioni.La CAN è inviata Emissione CAN:casi e modalità Consegna del plico a persona diversa dal destinatario. Ad es. dall’agente postale e non dall’ufficiale giudiziario. custode, familiare convivente, vicino. Non prevede la ricevuta di ritorno. La data e il numero della raccomandata CAN devono essere trascritte sulla RR del plico contenente l’atto giudiziario. Perfezionamentodella notifica Alla data di ricezione del plico in Osservazioni.In caso di notifica caso di consegna al destinatario o a mezzo del servizio postale di al consegnatario. (custode, un atto giudiziario diretto a una familiare, vicino). persona giuridica non è previsto Dieci giorni dal deposito e dalla l’invio di alcuna comuni-cazione spedizione dell’avviso in caso di CAD o CAD. emissione CAD. Ovvero, alla L’invio della CAN e CAD non è prevista nel caso di invio data del ritiro qualora l’atto venga ritirato dal destinatario, o dell’avviso ai sensi degli artt. suo delegato, presso l’ufficio 140, 139, 660 c.p.c. postale durante il periodo dei 10 giorni di giacenza. Emissione CAD:casi e modalità VIA CARCANO, 9– Tel. 031.630063 – Fax 031.630917 e-mail: [email protected] PARTITA IVA 00600170138