18 Diritto tributario italiano Voluntary disclosure: scenari attuali e prospettive future Pierpaolo Angelucci Dottore commercialista Scarioni Angelucci, Studio tributario associato in Milano Riflessioni circa le conseguenze dell'autodenuncia di patrimoni esteri 1. Premessa: l’introduzione del reato di autoriciclaggio e l’occasione di regolarizzare i capitali offshore La scorsa primavera è stata divulgata la relazione elaborata dalla Commissione Greco, un Gruppo di studio costituito dal Ministero della Giustizia nel gennaio 2013 con il compito di esaminare gli obblighi dello Stato italiano conseguenti ai trattati internazionali per il contrasto del fenomeno del riciclaggio di denaro. Il Gruppo di studio ha evidenziato che, a differenza di quanto avviene in altri Paesi, il fenomeno del cosiddetto “autoriciclaggio” è una condotta non contemplata tra i reati previsti dall’ordinamento penale italiano, ed in particolare non inclusa nella fattispecie di riciclaggio prevista dal Codice penale[1]. La Commissione Greco ha pertanto auspicato l’introduzione di una nuova fattispecie che consenta la punibilità dell’autoriciclaggio e, a tal fine, sono state elaborate due distinte proposte di riformulazione della disposizione penale. Oggetto del presente contributo non è l’approfondimento delle proposte formulate in materia di riciclaggio, quanto le conseguenti riflessioni compiute dalla Commissione Greco, che, a fronte dell’introduzione di misure repressive di condotte gravi e dannose per l’economia del Paese, ha ritenuto opportuno suggerire l’introduzione di disposizioni che possano incentivare forme di collaborazione con gli autori di determinati illeciti e condurre al recupero integrale delle somme frutto di reato. Uno degli obiettivi che si pone il Gruppo di studio è l’emersione dei capitali che, nonostante le diverse edizioni dei cosiddetti “scudi fiscali”, sono ancora illecitamente detenuti all’estero. Tuttavia, il raggiungimento di un simile obiettivo non deve avvenire, secondo la Commissione Greco, tramite nuove forme di condono (che potrebbero essere incentivanti di ulteriori fenomeni di evasione fiscale), bensì mediante l’introduzione di “strumenti di premialità” in favore di contribuenti che dichiarino spontaneamente l’esistenza di un capitale detenuto illecitamente all’estero. Le conseguenze di una dichiarazione sponta- nea (cosiddetta “autodenuncia”) consisterebbero nel pagamento per intero delle imposte evase e nell’attenuazione delle sanzioni amministrative a seconda dell’effettività e dell’esaustività della collaborazione offerta in termini di informazioni fornite sull’origine dei capitali, nonché sulle modalità con cui è avvenuto il trasferimento e l’occultamento all’estero. 2. Il contesto internazionale: le linee guida delineate dall’OCSE nel paper “Offshore Voluntary Disclosure” Va ancora ricordato che l’iniziativa della Commissione Greco si inserisce in uno scenario internazionale particolarmente sensibile alla problematica dei patrimoni offshore, come dimostra il documento Offshore Voluntary Disclosure, pubblicato nel settembre 2010. Nel paper dell’OCSE viene affrontato il tema della regolarizzazione dei capitali illecitamente depositati nelle giurisdizioni offshore e vengono fornite importanti linee guida in merito a provvedimenti che possono essere adottati dagli Stati per consentirne la regolarizzazione. Nella prima parte del documento sono delineati alcuni principi generali che dovrebbero essere seguiti dagli Stati che si accingono a introdurre misure di voluntary disclosure: in primo luogo, secondo l’OCSE occorre che le disposizioni siano chiare in merito alle fattispecie coperte, ai periodi di imposta interessati, ai soggetti coinvolti, e ovviamente in merito al funzionamento degli eventuali “strumenti di premialità”. Il paper sottolinea come il programma di voluntary disclosure debba essere attrattivo nel breve periodo e al contempo debba garantire che i contribuenti che hanno aderito al programma continuino a dimostrarsi adempienti agli obblighi fiscali. In particolare, l’attrattività del programma non deve essere valutata solo in termini di rilevanza dei costi per il contribuente, ma dipende anche dalla circostanza che la disclosure sia percepita dal contribuente come un’opportunità speciale, e non ripetibile, per regolarizzare la propria posizione. L’OCSE indica, inoltre, che il successo di simili programmi dipende anche dal grado di chiarezza che le Autorità forniscono circa l’utilizzo della discrezionalità nell’irrogazione delle sanzioni, e dal grado di rischio di ulteriori attività di accertamento nei confronti dei soggetti che hanno compiuto la disclosure. Infine, l’OCSE sostiene che deve essere chiaro il rapporto tra il programma di voluntary disclosure e le misure an- Novità fiscali / n.9 / settembre 2013 tiriciclaggio ordinariamente previste; in particolare, la disclosure non deve implicare l’esenzione dagli adempimenti antiriciclaggio da parte di soggetti terzi (intermediari finanziari, professionisti e anche la stessa Amministrazione finanziaria), coinvolti nella procedura di emersione. Dopo aver enunciato i principi che dovrebbero caratterizzare una disciplina di voluntary disclosure, nel documento dell’OCSE sono esposti una serie di fattori che dovrebbero essere oggetto di considerazione nell’implementazione della stessa. L’OCSE ritiene, infatti, che le Autorità dovrebbero emanare istruzioni sufficientemente precise in modo da incoraggiare l’adesione di contribuenti che, pur essendo propensi alla regolarizzazione, potrebbero essere scoraggiati dalla mancanza di indicazioni chiare in merito ad alcune criticità. In particolare, si tratterebbe di circolarizzare una vera e propria “guida” ove siano trattate le seguenti questioni: ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ la procedura per la disclosure: occorre indicare quale sia l’Autorità da contattare, gli uffici e i funzionari di riferimento, nonché la documentazione necessaria per procedere; i casi di documentazione incompleta: la guida dovrebbe chiarire come le Autorità si pongano in situazioni in cui le informazioni rese dal contribuente non siano complete. Ci possono essere, infatti, numerosi casi in cui il contribuente non è in grado di fornire una ricostruzione completa in merito al patrimonio estero (tipico è il caso dei patrimoni ricevuti per successione ereditaria ove non sempre è possibile per l’erede accedere agevolmente a tutte le informazioni e ai documenti che riguardano il patrimonio estero)[2]; la riservatezza delle informazioni: il contribuente deve conoscere il livello di discrezione della procedura. L’obiettivo può essere ottenuto limitando l’accesso alle informazioni a determinati funzionari dell’Amministrazione finanziaria o anche mediante specifiche disposizioni che introducano l’obbligo di segretazione nei confronti dei terzi; le eventuali future indagini delle Autorità: i contribuenti generalmente ritengono che all’adesione a procedure di disclosure possano conseguire ulteriori attività di accertamento a causa del mutamento del “profilo di rischiosità fiscale”. Le Autorità dovrebbero considerare se rendere manifesti eventuali indirizzi operativi interni circa la previsione di indagini aggiuntive nei confronti di contribuenti che nel passato sono stati inadempienti agli obblighi tributari; la richiesta di informazioni a parti terze: la guida dovrebbe indicare in quali casi le Autorità potrebbero rivolgersi a parti terze (intermediari finanziari, soci in affari del contribuente, datori di lavoro) per verificare le informazioni fornite dal contribuente; le sanzioni e gli interessi: la guida dovrebbe precisare le modalità di applicazione delle sanzioni e degli interessi in modo che il contribuente sia pienamente consapevole del costo della regolarizzazione; le misure penali: la guida avrebbe il compito di chiarire se e in quali casi non vi siano delle conseguenze di natura penale in capo al soggetto che aderisce alla procedura di emersione; l’identificazione del contribuente: le Autorità dovrebbero indicare se e in che misura è possibile intraprendere la procedura di emersione senza la necessità (quanto meno iniziale) di manifestare l’identità del contribuente. 3. Il panorama italiano: le attuali conseguenze di una voluntary disclosure Il contesto internazionale a cui si è fatto cenno appare dunque favorevole a provvedimenti di emersione di capitali detenuti illecitamente all’estero, a condizione che le disposizioni adottate dagli Stati non assumano la forma del condono, bensì prevedano l’intero recupero delle imposte sottratte a tassazione ed eventuali riduzioni delle misure sanzionatorie a carico del contribuente che aderisce al programma di disclosure. Anche l’Amministrazione finanziaria italiana sembra essersi espressa a favore di processi di voluntary disclosure a cui si fa espressa menzione nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25 del 31 luglio 2013. Nell’ambito degli indirizzi dell’attività di contrasto all’evasione internazionale, infatti, la Circolare attribuisce ad un determinato ufficio dell’Agenzia – si tratta dell’Ufficio Centrale per il Contrasto agli Illeciti Finanziari Internazionali (UCIFI) – “il compito di sperimentare l’azione di contrasto […] anche attraverso lo sviluppo di attività volte alla volontaria disclosure di attività economiche e finanziarie illecitamente detenute all’estero da contribuenti nazionali”. Nonostante l’apertura dell’Agenzia delle Entrate, ad oggi, l’entità delle sanzioni conseguenti alla mancata compilazione del modulo RW, unitamente all’apertura di un procedimento penale qualora si integri un reato penale tributario, rappresentano il maggior ostacolo alle procedure di voluntary disclosure. L’onerosità delle sanzioni RW è dovuta da un lato alla gravosità della misura sanzionatoria prevista dalla legge[3] , e d’altro lato alla prassi seguita dall’Agenzia delle Entrate nell’applicazione delle disposizioni relative al cosiddetto “cumulo giuridico” di cui all’articolo 12 D.Lgs. n. 472/1997, che rimangono sostanzialmente inattuate. Come noto, in linea di principio le sanzioni RW si applicano per ogni singolo periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione consistente nell’omessa indicazione delle attività estere. Pertanto, in caso di illecita detenzione di capitali all’estero per un lasso di tempo pluriennale, la violazione viene ripetuta e la sanzione viene potenzialmente “moltiplicata”. In altri termini, è comminato il cosiddetto “cumulo materiale” delle sanzioni, che consiste nella sommatoria tout court delle sanzioni applicate per tutte le violazioni di ogni singolo periodo di imposta. In questi casi, in assenza di una misura (che dovrebbe essere il cumulo giuridico) che disattivi il cumulo materiale si addiviene ad un rilevante onere sanzionatorio[4]. Nella prassi adottata dall’Agenzia delle Entrate nelle più recenti attività di accertamento di patrimoni esteri, ed in particolare negli atti di contestazione relativi al modulo RW, non ha trovato applicazione l’irrogazione di sanzioni mediante il cumulo giuridico, che in sostanza prevede che in caso di ripetute violazioni si applichi la sanzione per la violazione più grave, congruamente aumentata[5]. Infatti, una volta determinata la sanzione, l’articolo 16, comma 3 D.Lgs. n. 472/1997 prevede a favore del contribuente la possibilità di definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata ma comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni 19 20 Novità fiscali / n.9 / settembre 2013 La sanzione da comminare è quella prevista dalla Tabella 2 e determinata con il cumulo giuridico, in quanto inferiore alla sanzione determinata con il cumulo materiale. Tuttavia, nell’impostazione dell’Agenzia delle Entrate, la somma per la definizione non può essere inferiore alla somma di 1/3 dei minimi edittali di ogni anno. Pertanto, nell’esempio, per definire la contestazione occorrerebbe assolvere una sanzione pari a 7'200 euro (che si rivela pari al cumulo materiale). più gravi relative a ciascun tributo. In altri termini, sulla base delle disposizioni sopra richiamate, nel caso di contestazioni di violazioni relative alla omessa compilazione del modulo RW, deve essere effettuato il confronto tra: ◆ ◆ 1/3 della sanzione comminata (ossia il minore ammontare tra il cumulo giuridico e il cumulo materiale), e 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. 4. Il panorama italiano (segue): la disposizione proposta dalla Commissione Greco La Commissione Greco, in coerenza con il panorama internazionale delineato nel paper dell’OCSE, e consapevole del disincentivo rappresentato dal gravoso onere delle sanzioni RW, per favorire i procedimenti di voluntary disclosure ha proposto l’introduzione di una norma che preveda “strumenti di premialità” nei confronti di contribuenti che autodenuncino la detenzione illecita di capitali all’estero, senza che tale provvedimento possa essere interpretato come una forma di condono né possa rappresentare un incentivo a nuovi episodi di evasione. I criteri guida della procedura di emersione individuati dalla Commissione Greco consisterebbero: In questo caso, la sanzione da pagare per definire la pretesa dell’Agenzia delle Entrate sarebbe la maggiore dei due ammontari. Con riferimento alle sanzioni RW, tale confronto dovrebbe condurre a definire la pretesa dell’Agenzia con il pagamento di 1/3 della sanzione indicata (solitamente il cumulo giuridico), che è ragionevolmente superiore ad 1/3 del minimo edittale per la violazione più grave prevista per l’unico “tributo” [6] , che sarebbe la sanzione collegata alla mancata indicazione nel modulo RW della somma più rilevante (generalmente si tratta della consistenza più elevata che doveva essere indicata in un determinato anno nella sezione II del modulo). Tuttavia, gli Uffici impositori, sulla scorta di indicazioni fornite dalla Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate in un documento ufficiale risalente al 2001 (ove peraltro non venivano nemmeno menzionate le sanzioni RW)[7] , hanno adottato l’impostazione per cui, per definizione delle sanzioni, deve essere assolto il maggiore tra 1/3 della sanzione comminata (minore tra cumulo materiale e giuridico) e 1/3 della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi di ogni periodo di imposta. In sostanza, ne consegue un sostanziale ritorno al risultato del cumulo materiale[8]. ◆ ◆ ◆ Per meglio chiarire l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate, si assuma un patrimonio estero non dichiarato per gli anni 2008, 2009 e 2010, rispettivamente pari a 100'000, 120'000 e 140'000 euro. nell’obbligo del pagamento per intero delle imposte evase[10]; nell’attenuazione delle sanzioni amministrative in relazione all’effettività e all'esaustività della collaborazione offerta e delle informazioni fornite circa l’origine dei capitali e il loro trasferimento e occultamento all’estero; nella non perseguibilità penale delle condotte di infedele e omessa dichiarazione, che spesso caratterizzano rilevanti patrimoni localizzati all’estero da cui sono conseguiti redditi non dichiarati da parte del contribuente[11]. Peraltro, la disposizione elaborata dalla Commissione Greco prevede conseguenze diverse a seconda che l’autodenuncia del contribuente sia cosiddetta “preventiva”, oppure avvenga Tabella 1: Applicazione del cumulo materiale Consistenza (in migliaia di euro) Aliquota sanzione Sanzione (in migliaia di euro) 100 6% 6.0 120 6% 7.2 140 6% 8.4 Cumulo materiale (6.0+7.2+8.4) 21.6 Riduzione per acquiescenza (21.6/3) 7.2 Tabella 2: Applicazione del cumulo giuridico Calcolo della sanzione Sanzione (in migliaia di euro) Sanzione per la violazione più grave 8.4 Aumento del 50% (articolo 12, comma 5 D.Lgs. n. 472/1997) 4.2 Cumulo giuridico[9] 12.6 Riduzione per acquiescenza (12.6/3) 4.2 Novità fiscali / n.9 / settembre 2013 a seguito di un’attività di verifica delle Autorità, che induca il contribuente a manifestare spontaneamente la propria situazione di illecito, collaborando fattivamente per il recupero delle imposte evase. Nel prosieguo sarà trattato solo il caso dell’autodenuncia “preventiva”, che ad oggi sembra interessare non pochi contribuenti desiderosi di rimediare spontaneamente a passate inadempienze. A tal riguardo, la norma proposta dalla Commissione Greco (il primo comma dell’articolo 4-bis – intitolato “Dichiarazioni tardive del contribuente” – che sarebbe introdotto nel D.L. n. 167/1990), dispone che “nel calcolo dell’imposta evasa di cui agli art. 4 e 5 del D.Lgs. n. 74/2000, non si tiene conto dell’ammontare delle attività detenute all’estero in violazione degli obblighi di cui all’art. 4 del presente decreto e di quello dei relativi redditi se il contribuente fornisce spontaneamente agli Uffici finanziari tutte le informazioni in ordine all’origine, al trasferimento all’estero, all’eventuale rimpatrio e alla detenzione delle predette attività e dei relativi redditi, prima che sia stata constatata la violazione ai suddetti obblighi o siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o, comunque, altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui questi o le altre persone solidalmente responsabili della violazione hanno avuto formale conoscenza o sia stato già avviato un procedimento penale per i delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000. In tal caso, le sanzioni amministrative previste dal presente decreto possono essere diminuite sino alla metà e non si applica il disposto di cui all’art. 16 comma 3 del D.Lgs. 472/97”. La proposta dalla Commissione Greco si rivela in linea con alcuni principi enunciati nel paper dell’OCSE e avrebbe sicuramente il pregio di semplificare il panorama attuale. Detta disposizione, oltre a consentire il superamento della problematica penale nei casi di infedele e omessa dichiarazione (rimarrebbero punibili, seppur con una riduzione di pena, i comportamenti più gravi, quali l’utilizzo di fatture false[12]), permetterebbe l’irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla mancata compilazione del modulo RW in misura più moderata rispetto a quanto, come visto, avverrebbe oggi in caso di autodenuncia. Nel paragrafo precedente sono stati illustrati i motivi per cui con le norme vigenti il costo di una autodenuncia si rivelerebbe piuttosto elevato in termini di sanzioni RW; sarà, pertanto, più agevole comprendere la portata della disposizione proposta dalla Commissione Greco. In particolare, a seguito dell’introduzione dell’articolo 4-bis, l’attenuazione delle sanzioni sarebbe ottenibile grazie: ◆ ◆ alla possibile riduzione delle sanzioni sino alla metà; alla non applicazione dell’articolo 16, comma 3 D.Lgs. n. 472/1997. Si osserva che la possibile riduzione delle sanzioni sino alla metà sembra lasciata alla totale discrezionalità dell’Amministrazione finanziaria[13]. Tuttavia, tale discrezionalità, pur essendo tipica del sistema sanzionatorio tributario, non appare del tutto coerente con le indicazioni dell’OCSE, secondo cui, invece, il contribuente dovrebbe avere una ragionevole conoscenza del costo dell’autodenuncia. Peraltro, tale previsione appare eccessivamente discrezionale se si pone riferimento alla struttura e al tenore letterale della norma. Infatti, il primo periodo della disposizione proposta prevede che in caso di voluntary disclosure non siano perseguibili i reati di infedele e omessa dichiarazione a condizione che: i) il contribuente fornisca “tutte” le informazioni richieste, e ii) non siano già in essere verifiche o indagini nei suoi confronti. Il secondo periodo della norma prevede che “In tal caso” (ossia solo al verificarsi delle suddette condizioni), il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative RW. Pertanto, la possibile riduzione delle sanzioni alla metà non dipende più dal grado di collaborazione (che, a mente del primo periodo della norma, deve essersi già manifestata in misura totale[14]), ma sembrerebbe essere una decisione del tutto discrezionale dell’Agenzia delle Entrate. Con riferimento, invece, alla non applicazione dell’articolo 16, comma 3 D.Lgs. n. 472/1997 da tale previsione ne conseguirebbe, invece, l’irrogazione delle sanzioni RW senza la necessità di effettuare il confronto con i minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. In sostanza si può immaginare che, le sanzioni RW sarebbero irrogate applicando il meccanismo del cumulo giuridico. Anche in questo caso, si osserva che l’Agenzia delle Entrate avrebbe ampia discrezionalità di irrogare una sanzione mite oppure decisamente gravosa, a seconda dei “moltiplicatori” utilizzati per aumentare la sanzione per la violazione più grave. In questo caso, tuttavia, l’esercizio della discrezionalità da parte dell’Agenzia delle Entrate sarebbe più comprensibile in quanto regolata dai criteri generali che disciplinano la determinazione delle sanzioni[15]. Un’ultima annotazione tecnica riguarda ulteriori conseguenze della non applicabilità dell’articolo 16, comma 3 D.Lgs. n. 472/1997. In particolare, tale norma, oltre a richiedere il confronto con i minimi edittali, consente: i) la riduzione ad 1/3 della sanzione irrogata in caso di acquiescenza; ii) la non irrogabilità delle sanzioni accessorie in caso di definizione della contestazione dell’Amministrazione. Secondo il dettato letterale della disposizione proposta dalla Commissione Greco, il comma 3 dell’articolo 16 D.Lgs. n. 472/1997 sarebbe inapplicabile “per intero”, e non solo per la parte che richiede il confronto con i minimi edittali. Pertanto, in caso di acquiescenza del contribuente non sarebbe più prevista la considerevole riduzione ad 1/3 della sanzione irrogata, che rimarrebbe pertanto quella determinata tramite il meccanismo del cumulo giuridico. Elenco delle fonti fotografiche: http://static.fanpage.it/calciofanpage/wp-content/uploads/2012/04/ scandalo-procuratori-agenzia-638x425.jpg [25.09.2013] 21 22 Novità fiscali / n.9 / settembre 2013 [1] L’analisi condotta dal Gruppo di studio ha evidenziato che il reato di riciclaggio di cui all’articolo 648-bis del Codice penale – a norma del quale “Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493” – consiste in una condotta punibile soltanto fuori dai casi di concorso nel reato presupposto del riciclaggio, e pertanto inefficace sia nei confronti del riciclaggio compiuto autonomamente dall’autore del reato presupposto (ad esempio un contribuente che evade le imposte) sia nei confronti di un altro soggetto – il cosiddetto “riciclatore” – che concorra anche nel compimento del reato presupposto (ad esempio chi provvede a mettere a disposizione società per l’emissione di fatture false). [2] Nell’ordinamento italiano vige il principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi; pertanto, la successione è una circostanza che può consentire l’emersione di patrimoni esteri con minori criticità. Gli eredi che, invece, non denunciano i patrimoni esteri, perpetrando così l’illecito, nell’eventualità di una successiva autodenuncia potrebbero, in effetti, trovarsi in una situazione complicata dalla lacunosità delle informazioni riguardo al patrimonio. [3] Si ricorda che, prima delle modifiche recate dalla Legge europea 2013, le sanzioni per la mancata compilazione del modulo RW, a seconda dei periodi di imposta interessati, andavano dal 5 al 25% o dal 10 al 50% degli ammontari di cui si era omessa l’indicazione. A seguito dell’introduzione della Legge europea 2013, le sanzioni sono state ridotte e verranno ora applicate ordinariamente nella misura variabile dal 3 al 15%, e dal 6 al 30% per le attività detenute in Paesi cosiddetti “black list”. [4] A mero titolo esemplificativo, nel caso di capitali detenuti in Svizzera (Paese considerato black list), tenendo conto, per il principio del favor rei di cui all’articolo 3 D.Lgs. n. 472/1997, delle nuove misure sanzionatorie anche per le violazioni commesse nei periodi di imposta passati, e assumendo l’applicazione della sanzione minima (5 o 6% a seconda del periodo di imposta, sempre in virtù del favor rei), il cumulo materiale delle sanzioni irrogabili per i periodi di imposta accertabili (dal 2004 in poi ed escludendo il 2011 per via del ravvedimento operoso) condurrebbe ad un onere pari al 38% di un capitale ipotizzato costante nel corso degli anni. Occorre rilevare che, in applicazione dell’articolo 16, comma 3 D.Lgs. n. 472/1997, detto onere potrebbe essere ridotto ad 1/3 qualora il contribuente faccia acquiescenza al provvedimento sanzionatorio, accettando quindi le contestazioni mosse dell’Amministrazione (ossia ciò che dovrebbe ragionevolmente accadere in caso di voluntary disclosure). In ogni caso, pur tenendo conto dell’applicazione delle sanzioni nella misura minima e della riduzione “per acquiescenza”, il computo del cumulo materiale delle sanzioni RW non è di poco conto, specie se si considera che per determinare il costo complessivo della disclosure occorre ovviamente addizionare l’ammontare delle imposte evase, gli interessi, e le relative sanzioni. [5] L’articolo 12 D.Lgs. n. 472/1997 prevede l’irrogazione di una sanzione unica calcolata tramite il meccanismo del cosiddetto “cumulo giuridico” qualora con una sola azione od omissione siano violate diverse disposizioni anche relative a tributi diversi, oppure con più azioni od omissioni siano compiute diverse violazioni formali della stessa disposizione. In tali casi la sanzione irrogata è quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio; la medesima disposizione è applicabile, in virtù del successivo comma 2, anche in ipotesi di progressione nelle violazioni tese a pregiudicare la determinazione della base imponibile del contribuente; il comma 5 dell’articolo 12 prevede un ulteriore aumento della sanzione (dalla metà al triplo) quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, come tipicamente accade nel caso della mancata compilazione del modulo RW. La norma dispone poi che la sanzione determinata mediante l’applicazione del cumulo giuridico non possa essere irrogata se si rivela superiore a quella che risulterebbe dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni (cosiddetto “cumulo materiale”). Pertanto, la sanzione da comminare è rappresentata dall’ammontare minore tra il cumulo giuridico e il cumulo materiale. [6] Peraltro, risulta in ogni caso incoerente il riferimento ai minimi edittali per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, in quanto la sanzione RW non è collegata ad alcun tributo. Infatti, a seguito delle modifiche recate dal D.L. n. 98/2011, le sanzioni collegate al tributo devono essere irrogate con l’atto di accertamento del tributo stesso, con le regole dell’articolo 17 D.Lgs. n. 472/1997. Le sanzioni RW vengono invece irrogate ai sensi dell’articolo 16 D.Lgs. n. 472/1997, e il riferimento ancora posto dall'articolo 16, comma 3 ai minimi edittali per ciascun tributo è evidentemente dovuto ad una mancanza di coordinamento normativo a seguito dell’introduzione del D.L. n. 98/2011. [7] Cfr. nota dell’Agenzia delle Entrate dell’11 settembre 2001, n. 159135. [8] Specie dopo l’approvazione della Legge europea 2013 che ha abolito la sezione III del modulo RW relativa ai trasferimenti, e nell’assunzione che la mancata compilazione del modulo RW sia considerata nel complesso un’unica violazione. [9] Potrebbe ritenersi che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge europea 2013, non si applichi più l’ulteriore aumento previsto dall’articolo 12, commi 1 e 2. Infatti, per via dell’abrogazione della sezione III del modulo RW, l’unica violazione sarà quella riferita alla sezione II. [10] Da intendersi per i periodi di imposta per i quali non è ancora intervenuta la prescrizione. [11] Si rammenta che a partire dal 2011 i reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione si integrano quando l’imposta evasa è superiore rispettivamente a 50’000 euro e 30’000 euro (cfr. articoli 4 e 5 D.Lgs. n. 74/2000). [12] Il comma 3 dell’articolo 4-bis prevede la riduzione della pena fino alla metà per il reato di cui all’articolo 2 D.L. n. 74/2000. Nulla viene disposto in merito all’articolo 3 del medesimo provvedimento. [13] Peraltro, nel nostro ordinamento sarebbe già prevista una norma simile che consentirebbe – a discrezione dell’Agenzia delle Entrate – una sensibile riduzione delle sanzioni. Si tratta dell’articolo 7, comma 4 D.Lgs. n. 472/1997, secondo cui “Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo”. Tuttavia, non sono a conoscenza dell’autore casi in cui detta norma sia stata applicata nell’irrogazione delle sanzioni RW. [14] Peraltro, ciò comporta che la non perseguibilità penale non sia una conseguenza automatica dell’autodenuncia, ma sia comunque subordinata alla totale collaborazione del contribuente in termini di informazioni rese all’Agenzia delle Entrate. [15] Cfr. l’articolo 7 D.Lgs. n. 472/1997, ove si pone riferimento alla condotta del contribuente, oltre che alla sua personalità e alle sue condizioni economiche e sociali.