PROSPETTO
inerente l’emissione di azioni di
Società d’Investimento a Capitale Variabile
Lussemburgo
Comparto “RINASCIMENTO SICAV:
Augustum G.A.M.E.S.” (di seguito
“G.A.M.E.S.”)
Comparto “RINASCIMENTO SICAV:
Augustum Balanced Equity Europe (di
seguito “Balanced Equity Europe”)
MARZO 2015
INTRODUZIONE
RINASCIMENTO SICAV (la “Società”) è una società d’investimento costituita ai sensi delle leggi del Granducato
del Lussemburgo come “Società d’Investimento a Capitale Variabile” sotto forma di “self managed company”
(società auto-gestita), secondo le previsioni della Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010
relativa agli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come modificata.
La Società offre proprie azioni (le “Azioni”) di diversi Comparti (ciascuno, il “Comparto”) sulla base delle
informazioni contenute nel presente prospetto d’offerta (il “Prospetto”) e nei documenti in esso citati. Nessun
soggetto è autorizzato a fornire informazioni o rilasciare dichiarazioni sulla Società ed i suoi Comparti oltre a
quelle fornite nel Prospetto e nei documenti in esso menzionati, e l’acquisizione di Azioni effettuata sulla base
di affermazioni e dichiarazioni che non sono contenute nel Prospetto o che sono in contrasto con le informazioni
e le dichiarazioni in esso contenute avverrà ad esclusivo rischio dell’acquirente. La consegna del Prospetto,
l’offerta, la vendita o l’emissione di Azioni non implicano in nessun caso che le informazioni fornite nel Prospetto
siano corrette successivamente alla data di redazione dello stesso. Al fine di riflettere eventuali cambiamenti
sostanziali delle informazioni contenute nel Prospetto, una versione aggiornata dello stesso sarà disponibile,
senza spese, presso la sede legale della Società.
La distribuzione del Prospetto è da ritenersi autorizzata solo se siffatto documento è accompagnato da una copia
dell’ultima relazione annuale e/o semestrale della Società, se disponibili. Siffatte relazioni costituiscono parte
integrante del Prospetto.
Le Azioni da emettersi in conformità al Prospetto possono appartenere a diverse categorie facenti capo ai diversi
comparti della Società. Le Azioni dei diversi Comparti possono essere emesse, rimborsate e convertite ai prezzi
calcolati sulla base del valore patrimoniale netto (il “Valore Patrimoniale Netto” o “NAV”) per Azione del
Comparto in questione, come definito nel vigente Statuto della Società (lo “Statuto Sociale”)
In conformità allo Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione della Società (il “Consiglio di
Amministrazione”) è autorizzato ad emettere Azioni di diversi Comparti. A ciascun Comparto corrisponde un
portafoglio distinto di attività che viene investito in conformità agli obiettivi d’investimento applicabili al
Comparto in questione. La Società è quindi un fondo con struttura “a ombrello” che consente agli investitori di
scegliere tra uno o più obiettivi d’investimento investendo in uno o più Comparti. Gli investitori possono
scegliere il Comparto che meglio risponde alle loro aspettative in termini di rischio e di rendimento nonché a
specifiche esigenze di diversificazione degli investimenti.
Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad istituire in qualsiasi momento nuovi Comparti, i cui obiettivi
d’investimento possono differire da quelli dei Comparti esistenti. In caso di creazione di nuovi Comparti, il
presente Prospetto verrà debitamente aggiornato.
In alcune giurisdizioni la distribuzione del presente Prospetto e l’offerta delle Azioni possono essere soggetti a
restrizioni. Il Prospetto non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’investimento nelle giurisdizioni in cui
tale offerta o sollecitazione è illegale o laddove il proponente l’offerta o la sollecitazione non sia a ciò autorizzato
2
o qualora non sia legalmente consentito alle persone a cui viene sottoposta una tale offerta o sollecitazione di
aderirvi. È responsabilità delle persone che entrano in possesso del Prospetto o che desiderano sottoscrivere le
Azioni informarsi in merito alle leggi e alle normative applicabili nelle rispettive giurisdizioni ed osservarle.
Il Consiglio di Amministrazione ha fatto quanto ragionevolmente possibile per sincerarsi che le informazioni
contenute nel presente Prospetto siano veritiere ed accurate sotto ogni aspetto sostanziale e che non vi sia stata
alcuna omissione di elementi significativi tale da influire sul significato delle affermazioni contenute nel
Prospetto, sia che esse riguardino fatti od opinioni. Il Consiglio di Amministrazione se ne assume pertanto la
responsabilità.
Lussemburgo - La Società è registrata ai sensi della Parte I della legge lussemburghese del 17 Dicembre 2010
relativi agli organismi d’investimento collettivo (la “Legge del 17 Dicembre 2010”) e successive modifiche.
Tuttavia, siffatta registrazione non implica alcuna approvazione o giudizio delle autorità lussemburghesi in
merito all’adeguatezza o alla precisione delle informazioni contenute nel Prospetto né in merito alle attività
detenute dai diversi Comparti. Ogni affermazione in tal senso è da ritenersi non autorizzata ed illegale.
Unione europea (“Ue”) - La Società è un Organismo d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (“OICVM”) ai
sensi della Direttiva del Consiglio 2009/65/EC (“Direttiva sugli OICVM”) e successive modifiche. Il Consiglio di
Amministrazione della Società si propone di commercializzare le Azioni in conformità alla Direttiva sugli OICVM,
in alcuni Stati Membri dell’UE e in altri Stati non membri dell’UE.
USA - Le Azioni non sono state registrate ai sensi del United States Securities Act del 1933 e successive
modificazioni (l’“Act del 1933”); pertanto, le Azioni non possono essere offerte pubblicamente né vendute negli
Stati Uniti d’America o nei territori soggetti alla loro giurisdizione, né a persone statunitensi come definite
dall’Articolo 10 dello Statuto Sociale, né a beneficio di queste ultime.
Le Azioni non saranno offerte negli Stati Uniti d’America. L’offerta delle Azioni in tale Paese potrà avvenire
esclusivamente in presenza di un’esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi dell’Act del 1933. Le Azioni non
sono state registrate presso la Securities and Exchange Commission od altra autorità di vigilanza statale, né la
Società è stata registrata ai sensi dell’Investment Company Act del 1940 e successive modificazioni (“l’Act del
1940”). Non si procederà ad alcuna assegnazione o vendita di Azioni, salvo nel caso in cui siffatta assegnazione
o vendita sia fra l’altro esente dall’obbligo di registrazione ai sensi dell’Act del 1933 e di altre leggi statali su
strumenti finanziari eventualmente applicabili, o se tale operazione avviene in conformità a un progetto
effettivo per l’emissione di titoli ai sensi dell’Act del 1933 e delle leggi statali su strumenti finanziari sopra
menzionate, e solo se ciò non comporta l’assoggettamento della Società alle disposizioni o all’obbligo di
registrazione di cui all’Act del 1940. Inoltre, le Azioni non potranno essere vendute né detenute, direttamente o
indirettamente, fra l’altro, da cittadini o residenti degli Stati Uniti d’America, da società di persone costituite od
esistenti in Stati, territori o possedimenti degli Stati Uniti d’America od altre aree soggette alla loro giurisdizione,
dai patrimoni o dai trust i cui redditi siano assoggettati all’imposta federale sui redditi indipendentemente dalla
loro fonte, o dalle società od altri organismi costituiti ai sensi delle leggi degli Stati Uniti d’America o di un loro
Stato, territorio o possedimento o di altre aree soggette alla loro giurisdizione, od ivi esistenti (“una persona
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statunitense”), né sarà possibile vendere le Azioni a beneficio di persone statunitensi. Gli acquirenti saranno
tenuti a certificare che il proprietario effettivo delle Azioni non è una persona statunitense e che essi
acquisiscono le Azioni in questione per proprio conto, esclusivamente per fini d’investimento e non per
procedere alla loro rivendita.
Lo Statuto Sociale conferisce al Consiglio di Amministrazione il potere di imporre le limitazioni che esso riterrà
opportune al fine di garantire che le Azioni non vengano acquisite o detenute da persone in violazione delle leggi
o delle prescrizioni di qualsivoglia Stato o autorità governativa, né da persone in circostanze che, a giudizio del
Consiglio di Amministrazione, potrebbero assoggettare la Società ad imposte o passività od esporla ad altre
conseguenze negative cui la Società non sarebbe altrimenti assoggettata od esposta e, in particolare, dalle
persone statunitensi sopra specificate. La Società è autorizzata a procedere al rimborso forzoso di tutte le Azioni
detenute da siffatte persone.
I requisiti FATCA ( “Foreign Account Tax Compliance Act”) – Le disposizioni FATCA generalmente impongono
una segnalazione all’ Agenzia delle Entrate statunitense ( “US Internal Revenue Service”) in caso di
partecipazione diretta e indiretta di soggetti statunitensi in conti ed entità non statunitensi . La mancata
segnalazione comporterà una ritenuta d'acconto del 30% da applicare a taluni redditi di fonte statunitense
(compresi i dividendi e interessi) e ai proventi lordi derivanti dalla vendita o da altra cessione di beni che possono
produrre interessi o dividendi di fonte statunitense.
Gli elementi di base di FATCA al momento sembrano far ritenere la Società una Istituzione finanziaria estera
"Foreign Financial Institution” o "FFI", e di conseguenza, per essere conforme alla normativa FATCA, la Società
potrà richiedere a tutti gli Azionisti di fornire prove documentali della loro residenza fiscale e tutte le altre
informazioni ritenute necessarie per conformarsi alla normativa di cui sopra.
Nonostante ogni altra disposizione contenuta nell’Act, per quanto consentito dalla legge lussemburghese, la
Società avrà il diritto di:
-
Trattenere eventuali imposte o oneri simili che è legalmente tenuta a trattenere, sia in base alla legge
o in base ad altro, in relazione a qualsiasi partecipazione nella Società;
-
Richiedere ad ogni Azionista o titolare di Azioni di fornire tempestivamente i dati personali
eventualmente richiesti dalla Società a sua discrezione, al fine di conformarsi a qualsiasi legge e / o di
determinare tempestivamente l'importo della ritenuta da trattenere;
-
Divulgare tali informazioni personali ad ogni autorità fiscale o di regolamentazione, così come richiesto
dalla legge o dall’autorità stessa
-
Sospendere il pagamento dei dividendi o dei proventi da rimborso ad un Azionista fino a quando la
Società non sarà in possesso di tutte le informazioni sufficienti per consentirle di determinare l'importo
corretto della trattenuta
Inoltre, la Società conferma di essere classificata FFI partecipante così come stabilito dalle norme
FATCA, di essere registrata all’IRS con il seguente numero GIIN ("Global Intermediary Identification
Number"): 9IBP7Q.99999.SL.442
***
4
Il valore delle Azioni può diminuire od aumentare e, all’atto della cessione o del rimborso di Azioni, il socio
potrebbe ricevere un importo inferiore al proprio investimento iniziale. Il reddito generato dalle Azioni può
variare in termini monetari e le fluttuazioni dei tassi di cambio possono riflettersi in un apprezzamento o in un
deprezzamento del valore delle Azioni. Le aliquote d’imposta applicabili, la base imponibile e gli sgravi fiscali
sono anch’essi soggetti a variazioni. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi d’investimento della Società
saranno effettivamente raggiunti.
Si raccomanda agli investitori di informarsi e di rivolgersi ai propri consulenti in merito alle disposizioni di legge
e alle implicazioni fiscali, alle restrizioni o ai controlli valutari cui potrebbero essere soggetti ai sensi delle leggi
vigenti nei rispettivi Stati di cittadinanza, residenza o domicilio e che potrebbero riguardare la sottoscrizione,
l’acquisizione, la detenzione, la conversione, il rimborso o la vendita delle Azioni della Società.
La Società richiama l'attenzione sul fatto che l’investitore potrà esercitare pienamente i propri diritti
direttamente nei confronti della Società, in particolare il diritto di partecipare alle assemblee generali degli
Azionisti, soltanto qualora egli stesso sia iscritto in nome proprio nel Registro degli azionisti della Società. Nel
caso in cui egli investa nella Società tramite un intermediario che agisca in nome proprio ma per conto
dell'investitore, all’investitore potrebbe non essere sempre possibile esercitare direttamente i propri diritti di
azionista nei confronti della Società. Gli investitori sono invitati a richiedere informazioni in merito ai propri
diritti.
Ai fini del presente Prospetto, ogni riferimento a “EURO” o “EUR” e “USD” costituisce un riferimento alle monete
aventi corso legale nell’Unione Europea e negli Stati Uniti d’America.
Ogni riferimento a “Giorno lavorativo” costituisce un riferimento ai giorni di apertura delle banche nella Città di
Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.
Ogni riferimento al “Prezzo di Sottoscrizione”’ si riferisce al prezzo al quale le azioni sono sottoscritte,
determinato come Valore Patrimoniale Netto per azione alla data di valutazione di riferimento così come
specificato per ciascun comparto nella Parte B di questo Prospetto.
Ogni riferimento al ”Prezzo di Rimborso” si riferisce al prezzo al quale le azioni sono rimborsate, determinato
come Valore Patrimoniale Netto per azione alla data di valutazione di riferimento eventualmente diminuito dalla
commissione di uscita così come specificato per ciascun comparto nella Parte B di questo Prospetto.
Ogni riferimento al ”Giorno di Valutazione” si riferisce al giorno nel quale viene determinato il Valore
Patrimoniale Netto per azione così come specificato per ciascun comparto nella Parte B di questo Prospetto. È
possibile ottenere copie supplementari del presente Prospetto e della più recente relazione semestrale ed
annuale rivolgendosi a:
BNP Paribas Securities Services
Luxembourg Branch
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Lussemburgo
5
Consiglio di amministrazione:
Presidente:
Alberto Alfiero
Vice Direttore Generale
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Piazza del Gesù, 49
I-00186 Roma, Italia
Amministratori:
Emanuele Bonabello
Responsabile Asset Management ed Investitori Istituzionali
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Piazza del Gesù, 49
I-00186 Roma, Italia
Sante Jannoni
Amministratore delegato
TMF Compliance (Luxembourg) S.A.
11 rue Béatrix de Bourbon
L- 1225 Lussemburgo
Conducting Persons:
Marco Petronio
Direttore
TMF Compliance (Luxembourg) S.A.
11 rue Béatrix de Bourbon
L- 1225 Lussemburgo
Antonella Musco
Responsabile Sviluppo e accordi SICAV
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Piazza del Gesù, 49
I-00186 Roma, Italia
Sede legale:
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Lussemburgo
6
Promoter:
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Piazza del Gesù, 49
I-00186 Roma, Italia
Banca depositaria, Agente
dei Registri e per i Trasferimenti,
Agente di pagamento,
Domiciliatario e di Quotazione,
BNP Paribas Securities Services
Luxembourg Branch
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Lussemburgo
Agente amministrativo:
BNP Paribas Securities Services
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Lussemburgo
Co-Manager
Augustum Opus SIM S.p.A.
Via Serbelloni, 7
I-20122 Milano, Italia
Distributore Principale
& Consulente Generale:
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Piazza del Gesù, 49
I-00186 Roma, Italia
Società di revisione:
PricewaterhouseCoopers
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg
Luxembourg
Consulente legale:
Bonn Steichen & Partners
2, Rue Peternelchen
L- 2370 Howald
Lussemburgo
7
Indice
PARTE A: INFORMAZIONI SULLA SOCIETA’ ........................................................................................................... 11
I.
OBIETTIVI, POLITICHE, TECNICHE E LIMITAZIONI D’INVESTIMENTO............................................................ 11
II.
LIMITAZIONI AGLI INVESTIMENTI.................................................................................................................. 11
1. Strumenti finanziari........................................................................................................................................... 11
2. Diversificazione del rischio ................................................................................................................................ 14
3. Limitazioni agli investimenti.............................................................................................................................. 15
III. TECNICHE E STRUMENTI................................................................................................................................ 18
1. Tecniche e Strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ...................................... 18
2. Copertura dal rischio di valuta .......................................................................................................................... 21
3. Transazioni in swaps ......................................................................................................................................... 21
4. Transazioni di prestito titoli/ pronti contro termine in acquisto e in vendita .................................................. 22
IV. RISCHI ............................................................................................................................................................ 27
1. Rischio valuta .................................................................................................................................................... 27
2. Rischio dell’investimento in strumenti azionari ................................................................................................ 27
3. Società con capitalizzazione piccola o media.................................................................................................... 27
4. Rischio del tasso di interesse ............................................................................................................................ 27
5. Rischi inerenti gli investimenti nei Mercati Emergenti ..................................................................................... 28
6. Rischi relativi all’utilizzo di derivati ................................................................................................................... 28
7. Credit default swaps ......................................................................................................................................... 28
8. Rischio di controparte ....................................................................................................................................... 29
V.
PERFORMANCE.............................................................................................................................................. 29
VI. PROFILO DELL’INVESTITORE TIPICO .............................................................................................................. 29
VII. DISTRIBUTORE PRINCIPALE E CONSULENTE GENERALE................................................................................ 29
VIII. LE AZIONI ....................................................................................................................................................... 30
IX. PROCEDURA DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO.................................................................. 31
Sottoscrizione di Azioni ......................................................................................................................................... 31
Conversione di Azioni ............................................................................................................................................ 33
Rimborso di Azioni ................................................................................................................................................ 34
8
Prevenzione dalle pratiche di late trading e di market timing.............................................................................. 36
X.
DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO .............................................................................. 36
1. Calcolo e pubblicazione..................................................................................................................................... 36
2. Sospensione temporanea della determinazione del Valore Patrimoniale Netto ............................................. 38
XI. POLITICA DI DISTRIBUZIONE .......................................................................................................................... 39
XII. ONERI E SPESE ............................................................................................................................................... 40
1.
Disposizioni di carattere generale ................................................................................................................. 40
2.
Commissioni per la Gestione degli Investimenti e Commissioni di Performance ......................................... 41
3. Commissioni della Banca Depositaria e dell’Agente di Pagamento, dell’Agente Domiciliatario e di
Quotazione, dell’Agente Amministrativo, dell’Agente per la Custodia dei Registri e dei Trasferimenti .............. 41
XIII. BANCA DEPOSITARIA E AGENTE DI PAGAMENTO, AGENTE DOMICILIATARIO E DI QUOTAZIONE, AGENTE
AMMINISTRATIVO, AGENTE PER LA CUSTODIA DEI REGISTRI E DEI TRASFERIMENTI .......................................... 42
XIV. MANAGEMENT DELLA SOCIETA’ ................................................................................................................... 43
XV. TRATTAMENTO FISCALE ................................................................................................................................ 45
1.
Trattamento fiscale della Società nel Lussemburgo ..................................................................................... 45
2.
Trattamento fiscale dei soci in Lussemburgo ................................................................................................ 45
XVI. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE .................................................................................................... 46
PARTE B: INFORMAZIONI SPECIFICHE ................................................................................................................... 50
I.
COMPARTO RINASCIMENTO SICAV : AUGUSTUM G.A.M.E.S. ...................................................................... 52
1.
Denominazione ............................................................................................................................................. 52
2.
Politica e limitazioni d’investimento specifiche ............................................................................................ 52
3.
Esposizione al rischio globale ........................................................................................................................ 53
4.
Profilo dell’investitore tipico ......................................................................................................................... 53
5.
Classi di azioni disponibili ed importi minimi di investimento ...................................................................... 53
6.
Prezzo di sottoscrizione ................................................................................................................................. 54
7.
Rimborsi......................................................................................................................................................... 54
8.
Conversioni .................................................................................................................................................... 54
9.
Divisa di riferimento di AUGUSTUM G.A.M.E.S............................................................................................. 55
10. Frequenza della determinazione del Valore Patrimoniale Netto (NAV) per Azione e Data di valutazione .. 55
11. Co-Manager..................................................................................................................................................... 55
9
12. Commissioni .................................................................................................................................................... 55
13. Quotazione presso la Borsa Valori del Lussemburgo .................................................................................... 56
14. Pubblicazione del NAV .................................................................................................................................. 56
15. Trattamento fiscale ....................................................................................................................................... 56
II.
COMPARTO RINASCIMENTO SICAV : AUGUSTUM BALANCED EQUITY EUROPE........................................... 57
1.
Denominazione ............................................................................................................................................. 57
2.
Politica e limitazioni d’investimento specifiche ............................................................................................ 57
3.
Esposizione al rischio globale ........................................................................................................................ 57
4.
Profilo dell’investitore tipico ......................................................................................................................... 58
5.
Classi di azioni disponibili ed importi minimi di investimento ...................................................................... 58
6.
Prezzo di sottoscrizione ................................................................................................................................. 59
7.
Rimborsi......................................................................................................................................................... 59
8.
Conversioni .................................................................................................................................................... 59
9.
Divisa di riferimento di AUGUSTUM Balanced Equity Europe ..................................................................... 59
10. Frequenza della determinazione del Valore Patrimoniale Netto (NAV) per Azione e Data di valutazione .. 59
11. Co-Manager..................................................................................................................................................... 60
12. Commissioni .................................................................................................................................................... 60
13. Quotazione presso la Borsa Valori del Lussemburgo .................................................................................... 61
14. Pubblicazione del NAV .................................................................................................................................. 61
15. Trattamento fiscale ....................................................................................................................................... 61
DOCUMENTI DISPONIBILI...................................................................................................................................... 61
10
PARTE A: INFORMAZIONI SULLA SOCIETA’
I.
OBIETTIVI, POLITICHE, TECNICHE E LIMITAZIONI D’INVESTIMENTO
Obiettivo d’investimento della Società è gestire il patrimonio di ciascun Comparto a beneficio dei rispettivi
azionisti, entro i limiti specificati nella sezione “Limitazioni agli investimenti”. Al fine di raggiungere siffatto
obiettivo d’investimento, il patrimonio della Società sarà investito in valori mobiliari, strumenti finanziari od
altre attività ammesse dalle leggi vigenti, in particolare la Parte I della Legge 17 Dicembre 2010, ivi compresi, a
titolo esemplificativo ma non limitativo, liquidità e strumenti equivalenti a liquidità.
Gli investimenti effettuati in seno a ciascun Comparto sono esposti alle fluttuazioni dei mercati e ai rischi
intrinseci in ogni investimento; di conseguenza, non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi d’investimento dei
Comparti saranno effettivamente conseguiti.
Le strutture e le politiche d’investimento applicabili ai diversi Comparti istituiti dal Consiglio di Amministrazione
sono descritti nella Parte B del presente Prospetto. In caso di creazione di nuovi Comparti, il Prospetto verrà
debitamente aggiornato.
La Società utilizzerà, così come richiesto dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi, una procedura di risk
management che le consentirà di monitorare e misurare in ogni momento il rischio inerente ai titoli detenuti
nel portafoglio del Comparto ed il loro contributo al profilo di rischio complessivo del portafoglio. La Società
utilizzerà un processo che le consentirà un’accurata ed indipendente valutazione degli strumenti derivati over
the counter (“OTC”)
La Società garantirà che l’esposizione complessiva del Comparto in strumenti derivati non sarà superiore al
valore complessivo netto del portafoglio del Comparto stesso. Il rischio di esposizione è calcolato tenendo conto
del valore corrente dei titoli sottostanti, il rischio di controparte, i movimenti futuri di mercato ed il tempo
necessario per liquidare le posizioni.
II.
LIMITAZIONI AGLI INVESTIMENTI
La politica d’investimento sarà conforme alle seguenti norme e limitazioni:
1. Strumenti finanziari
1. Ogni Comparto potrà investire esclusivamente in :
(a)
Valori mobiliari e strumenti finanziari del mercato monetario ammessi o negoziati in un mercato
regolamentato, così come definito dall’Articolo 4 paragrafo 1 punto 18 della Direttiva 2004/39/EC .
(b)
Valori mobiliari e strumenti finanziari del mercato monetario negoziati in un altro mercato
regolamentato di uno Stato Membro dell’Unione Europea regolarmente funzionante, riconosciuto ed
aperto al pubblico.
11
(c)
Valori mobiliari e strumenti finanziari del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una
borsa valori di uno Stato non appartenente all’Unione Europea o negoziati in un altro mercato
regolamentato di uno Stato non appartenente alla Unione Europea, regolarmente funzionante,
riconosciuto ed aperto al pubblico, ubicato in un qualsiasi altro Paese d’Europa, Asia, Oceania, America
o Africa.
(d)
Valori mobiliari di recente emissione e strumenti finanziari del mercato monetario, se le condizioni di
emissione prevedono la presentazione della domanda di ammissione alla quotazione ufficiale o alla
negoziazione presso una delle borse valori o in uno dei Mercati regolamentati cui si fa riferimento nei
paragrafi da (a) a (c) di cui sopra, e a condizione che tale ammissione venga concessa entro un anno
dall’emissione dei titoli.
(e)
Azioni o quote di UCITS (organismi di investimento collettivo conformi a quanto previsto dalla parte I
della Legge 20 Dicembre 2002) conformi a quanto previsto dalla Direttiva sui Fondi comuni di
investimento e/o altri UCI (organismi di investimento collettivo conformi a quanto previsto dalla parte
II della Legge 20 Dicembre 2002) riconducibili a quanto stabilito dal primo e secondo comma
dell’Articolo 1 (2) della Direttiva sui Fondi comuni di investimento, siano o meno situati in uno Stato
membro dell’Unione Europea, a condizione che:
i. questi altri UCI siano autorizzati da leggi ove è previsto che siano sottoposti a vigilanza che la CSSF
consideri equivalente a quella stabilita dalla legge Comunitaria, e la collaborazione fra le
authorities sia sufficientemente garantita;
ii. il livello di tutela garantito ai detentori di quote di questi altri UCI sia equivalente a quello previsto
per i detentori di quote di un UCITS, e in particolare che le regole sulla separatezza dei patrimoni,
sulla ricezione e la concessione di prestiti, sulle vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti
del mercato monetario, rispondano ai requisiti della Direttiva 2009/65/EC;
iii. l’attività di questi altri UCI venga riportata in bilanci semestrali ed annuali che consentano di
effettuare una valutazione delle attività e delle passività, dei redditi e delle operazioni del periodo
interessato;
iv. non più del 10% del totale delle attività degli UCITS o altri UCI, di cui è ammessa l’acquisizione,
possa essere, secondo quanto previsto dall’atto costitutivo di ognuno, investita in quote di altri
UCITS o UCIs.
(f)
Depositi presso istituti di credito che siano rimborsabili a vista o conferiscano il diritto di essere
riscossi, con scadenza non superiore ai 12 mesi, purché gli istituti di credito abbiano sede legale in uno
Stato membro dell’Unione Europea, oppure in un Paese che risponda a quanto stabilito dall’articolo
41 (1) f) della Legge 17 Dicembre 2010.
(g)
Strumenti finanziari derivati, inclusi quelli equivalenti ai cash-settled, negoziati in un mercato
regolamentato così come descritto nei paragrafi (a), (b) e (c), e/o strumenti finanziari derivati negoziati
fuori mercato (derivati OTC), a condizione che:
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i. il sottostante sia uno strumento finanziario compreso fra quelli previsti della sezione 1, un indice
finanziario, un tasso di interesse, un tasso di cambio o divisa, in cui la Società può investire
secondo quanto previsto dagli obiettivi di investimento, così come stabilito dallo statuto della
Società (“Statuto Sociale”),
ii. le controparti delle negoziazioni in strumenti finanziari derivati OTC siano soggetti a vigilanza
prudenziale ed appartengano alle categorie approvate dalla CSSF, e
iii. gli strumenti finanziari derivati OTC siano soggetti a valutazione attendibile e verificabile su base
giornaliera e possano essere venduti, liquidati o chiusi da un’operazione di compensazione, in
ogni momento al valore di mercato su iniziativa della Società.
(i)
Strumenti finanziari del mercato monetario oltre quelli negoziati in un mercato regolamentato cui si
fa riferimento nei paragrafi da (a) a (d) di cui sopra, se l’emissione o l’emittente di tali strumenti
prevedano essi stessi la salvaguardia e la protezione degli investitori e purché essi siano:
i. emessi o garantiti da una autorità centrale, regionale o locale, una banca centrale di uno Stato
Membro, dalla Banca Centrale Europea, dall’Unione Europea o dalla Banca Europea degli
Investimenti, da uno Stato non Membro o, in caso di uno Stato federale, da uno dei membri
costituenti la federazione, o da un organismo pubblico internazionale cui uno o più Stati Membri
appartengano, o:
ii. emessi da un’impresa di pubblici servizi i cui titoli siano negoziati in un mercato regolamentato cui
si fa riferimento nei paragrafi (a), (b) o (c), o
iii. emessi o garantiti da un organismo soggetto a vigilanza prudenziale, secondo i criteri definiti dalla
legge Comunitaria o da un organismo assoggettato e conforme alle regole prudenziali che la CSSF
consideri stringenti almeno quanto quelle stabilite dalla legge Comunitaria, o
iv. emessi da organismi appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF purché gli investimenti in
tali strumenti diano all’investitore una protezione equivalente a quanto definito dal primo,
secondo e terzo paragrafo e purché l’emittente sia una società il cui capitale sociale e le riserve
ammontino ad almeno dieci milioni di Euro (Euro 10.000.000.-) e che presenti e pubblichi il
bilancio annuale secondo quanto stabilito dalla Quarta Direttiva 78/660/EEC, sia inoltre un
soggetto che, appartenendo ad un gruppo di società che include una o più società quotate, sia
dedicato al finanziamento del gruppo o sia un soggetto dedicato al finanziamento di veicoli per la
cartolarizzazione che beneficino di un fidi bancari.
2
Eccezioni
Ogni Comparto:
(a)
può investire fino al 10% del totale del proprio attivo netto in valori mobiliari e strumenti finanziari
del mercato monetario oltre a quelli cui si fa riferimento nella sezione II 1.1 di cui sopra;
13
(b)
può acquisire proprietà mobiliari e immobiliari essenziali per il diretto conseguimento dell’obiettivo
del Comparto;
(c)
non può acquisire né metalli preziosi né certificati che li rappresentino; e
(d)
può detenere liquidità solo residuale.
2. Diversificazione del rischio
3. In conformità con quanto previsto dal principio di diversificazione del rischio, ciascun Comparto investirà
non più del 10% del proprio attivo netto in valori mobiliari e strumenti finanziari del mercato monetario
emessi dallo stesso soggetto. Ogni Comparto non dovrà investire più del 20% del proprio attivo in depositi
in essere presso il medesimo ente.
4. Il rischio di esposizione verso una controparte di ogni Comparto in una negazione di derivati OTC non dovrà
eccedere il 10% delle sue attività quando la controparte è un istituto di credito cui si fa riferimento nella
sezione II. 1.1, (f), o il 5% delle sue attività in ogni altro caso.
5. Inoltre, il valore totale dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario detenuti dal Comparto
per ciascun organismo emittente nel quale investe più del 5% delle proprie attività non deve eccedere il 40%
del controvalore delle sue attività; questo limite non si applica ai depositi e alle negoziazioni in strumenti
derivati OTC effettuate con istituzioni finanziarie soggette a vigilanza prudenziale.
6. Fermi restando i limiti stabiliti dalle sezioni II. 2.3 e II.2. 4 di cui sopra, il Comparto non può unire:
i.
investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da,
ii.
depositi aperti presso e/o
iii.
esposizioni rivenienti da negoziazioni di derivati OTC in essere con
un singolo organismo oltre il 20% delle sue attività.
7. Valgono inoltre le seguenti eccezioni
(a)
Il sopramenzionato limite del 10% di cui alla sezione II. 2.3 può essere esteso fino ad un massimo del
25% per taluni titoli di debito se questi sono emessi da un istituto di credito la cui sede sia situata in
uno Stato membro dell’UE e che sia soggetto, per forza di legge, a una vigilanza pubblica mirata alla
salvaguardia dei detentori di tali titoli di debito. In particolare l’ammontare risultante dall’emissione
di tali tipi di titoli di debito deve essere investito, conformemente alla legge, in attività che coprano
sufficientemente, durante l’intero periodo di validità di tali emissioni, le passività da esse rivenienti e
siano destinate in via preferenziale al rimborso del capitale e agli interessi derivanti in caso di default
dell’emissione. Se il Comparto investe più del 5% delle proprie attività nette nei titoli di debito sopra
14
specificati ed emessi dal medesimo emittente, il controvalore totale di tali investimenti non può
eccedere l’80% del valore delle attività nette del Comparto.
(b)
Il sopramenzionato limite del 10% di cui alla sezione II. 2. 3 di cui sopra può essere esteso fino ad un
massimo del 35% per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno
Stato membro dell’UE, da una sua autorità locale, da uno Stato non appartenente all’UE o da un
organismo pubblico internazionale cui uno o più Stati Membri appartengano.
(c)
I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario cui si fa riferimento nelle eccezioni di cui alle
sezioni II. 2. 7 (a) e (b) non sono inclusi nel calcolo dei limiti del 40% stabiliti nella sezione II 2.5 di cui
sopra.
(d)
I limiti stabiliti nelle sezioni II 2. da 3 a 6 e 7 (a) e (b) di cui sopra, non possono essere utilizzati
contemporaneamente e, di conseguenza, gli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato
monetario emessi dal medesimo organismo o gli investimenti in depositi o strumenti derivati con
questo conclusi secondo quanto definito nelle sezioni II. 2 da 3 a 6 e 7 (a) e (b) non devono, in ogni
caso, eccedere il 35% del totale delle attività nette del Comparto.
(e)
Le società che appartengono al medesimo gruppo ai fini del bilancio consolidato, così’ come definito
dalla Direttiva 83/349/EEC o secondo i principi contabili internazionali, sono considerate come
un’unica entità ai fini del calcolo dei limiti contenuti nelle sezioni II. 2. da 3 a 7.
(f)
Ogni Comparto può investire soltanto fino al 20% delle sue attività in valori mobiliari e strumenti del
mercato monetario emessi da entità appartenenti allo stesso gruppo.
8
Il Comparto è autorizzato ad investire secondo i principi di differenziazione del rischio fino al 100% delle sue
attività in differenti valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato
Membro dell’UE, da una sua locale autorità, da uno Stato non appartenente all’UE accettabile per la CSSF
inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo gli stati membri dell’ Organizzazione per la Cooperazione e
lo Sviluppo Economico (OCSE), o Singapore o il Brasile o da un organismo pubblico internazionale di cui uno
o più Stati Membri dell’UE facciano parte, purché, in questo caso, il Comparto detenga almeno sei differenti
emissioni, ma i titoli di ciascuna emissione non devono rappresentare più del 30% dell’ammontare totale.
9
Fermo restando il principio della differenziazione, ogni Comparto recentemente autorizzato può derogare
a quanto previsto dalle sezioni II. 2. da 3 a 8 e 10 per un periodo di 6 mesi dalla data della sua autorizzazione.
3. Limitazioni agli investimenti
10 a)
Ogni Comparto può acquisire quote o azioni di UCITS e/o UCI cui si fa riferimento nella sezione II. 1.1
(e) di cui sopra, purché non più del 20% delle sue attività sia investito in un singolo UCITS o altro UCI.
Per l’applicazione di questo limite, ogni Comparto di un UCI multi comparto, secondo il dettato
dell’Articolo 181 della Legge 17 Dicembre 2010, deve essere considerato come un’entità separata,
15
purché il principio di separazione degli impegni dei differenti Comparti sia assicurato nei confronti dei
terzi.
Gli investimenti in azioni e quote di UCI o altri UCITS non possono eccedere complessivamente il 30%
delle attività del Comparto interessato.
Quando il Comparto ha acquisito azioni o quote di UCITS e/o altri UCIs le attività dei rispettivi UCITS o
altri UCIS non possono essere combinate ai fini del rispetto dei limiti stabiliti dalla sezione II. 2. da 3 a
7.
b)
Quando la Società investe in azioni o quote di altri UCITS e/o altri UCIs che sono gestiti direttamente
o attraverso delega dalla stessa management company o da una società a cui la management company
è collegata da una comune direzione o controllo o da un partecipazione sostanziale diretta o indiretta,
tale management company o le altre società non possono addebitare né commissioni di gestione né
altre commissioni di sottoscrizione o rimborso gli investimenti della Società in quote di altri UCITS e/o
altri UCIs.
11 La Società non potrà acquisire azioni rappresentative di diritti d voto che le consentirebbero di esercitare
una influenza significativa sulla gestione della società emittente.
12 La Società non potrà acquisire più del:

10% di azioni senza di diritto di voto dello stesso emittente,

10% di titoli di debito dello stesso emittente,

25% di quote del medesimo UCITS e/o altro UCI o

10% di strumenti del mercato monetario dello stesso emittente.
I limiti stabiliti nel secondo, terzo e quarto comma della sezione II. 3. 12 possono essere non osservati
all’acquisizione se in quel momento l’ammontare lordo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato
monetario o l’ammontare netto dei titoli in emissione, non possono essere calcolati.
13 I limiti delle sezioni II 3. 11 e 12 possono essere derogati se:
a) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato Membro
dell’UE o da una sua autorità locale;
b) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato non
Membro dell’UE;
c) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario sono emessi da un organismo pubblico
internazionale di cui uno o più Stati Membri dell’UE facciano parte;
16
d) Le azioni detenute nel capitale di una società registrata in uno Stato non Membro dell’UE e che investe
le proprie attività principalmente in titoli di emittenti aventi la propria sede legale in quello Stato,
quando per la legislazione di quello Stato tale partecipazione rappresenta l’unico modo per investire in
titoli di emittenti di quello Stato. Questa deroga si applica unicamente se la Società ha una politica di
investimento conforme alle sezioni da 3 a 7 e alle sezioni da 10 a 12 di cui sopra. Se i limiti stabiliti nelle
sezioni da 3 a 7 e 10 di cui sopra sono superati, quanto previsto dalle sezioni 9 e 17 verrà applicato
mutatis mutandis;
e) Le azioni detenute dai Comparti nel capitale di una o più società affiliate che esercitano unicamente
l’attività di gestione, consulenza o marketing nel Paese dove la società affiliata è ubicata, per quanto
riguarda il riacquisto di quote su richiesta dei detentori esclusivamente per suo o loro conto.
14 Ogni Comparto non può contrarre prestiti per più del 10% del proprio attivo netto, ed in quel caso solo
temporaneamente e da istituzioni finanziarie. Ciascun Comparto può, comunque, acquisire divisa estera per
mezzo di finanziamenti paralleli di garanzia. Ciascun Comparto può inoltre contrarre prestiti fino al 10%
delle sue attività nette al fine di acquisire beni immobili essenziali per il diretto conseguimento del proprio
business. In questo caso, tali prestiti così come quelli di cui sopra (prestiti temporanei) non possono mai
eccedere in totale il 15% delle attività nette del Comparto.
15 La Società non può garantire crediti o agire come garante per terze parti. Detta limitazione non impedisce
alla Società di acquistare titoli e strumenti del mercato monetario che non siano pienamente pagati né
prestarne così come ulteriormente descritto in questo Prospetto. Tale limitazione non si applica al
pagamento dei margini di garanzia sulle opzioni negoziate o altre transazioni simili effettuate in conformità
con quanto stabilito dalle pratiche di mercato.
16 Un Comparto non può concludere vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario
o altri strumenti finanziari riconducibili a quote di UCITS, strumenti finanziari derivati e strumenti del
marcato monetario così come definiti nella sezione II 1. 1 (g) e (h) di cui sopra.
17 Nel caso in cui l’obiettivo della politica di investimento di un Comparto sia quello di replicare la composizione
di un certo paniere di azioni e obbligazioni riconosciuto dalla CSSF (la composizione dell’indice deve essere
sufficientemente diversificata, l’indice deve rappresentare un adeguato benchmark per il mercato cui si
riferisce e deve essere pubblicato in modo adeguato), i limiti stabiliti nella sezione II 3 di cui sopra sono
elevati fino ad un massimo del 20% per gli investimenti in azioni e/o obbligazioni emessi dal medesimo ente.
Il limite stabilito nel precedente paragrafo è elevato al 35% laddove questo sia giustificato da condizioni
eccezionali di mercato, in particolare nei mercati regolamentati dove certi valori mobiliari o strumenti del
mercato monetario siano largamente dominanti. Gli investimenti fino a detto limite sono permessi solo per
singole emissioni
18 Se uno dei limiti precedenti viene superato consapevolmente dalla Società e/o da ciascun Comparto, o in
conseguenza dell’esercizio di diritti di sottoscrizione collegati a valori mobiliari o strumenti del mercato
17
monetario, la Società e/o ciascun Comparto deve provvedere, come obiettivo prioritario, a transazioni di
vendita al fine di regolarizzare la situazione, tenendo in dovuto conto gli interessi degli azionisti.
La Società ed i suoi azionisti non potranno trascurare i seguenti rischi/condizioni che sono collegati
all’investimento in quote di altro UCI aperto o chiuso:
a) Se l’investimento è effettuato in altro UCI aperto o chiuso che non è soggetto a costante controllo al
fine della salvaguardia degli investitoti, richiesto dalla legge e svolto da un’autorità di vigilanza nel Paese
di appartenenza dell’UCI, esiste una minor protezione contro possibili perdite.
b) A causa di possibili controversie legali, contrattuali o giuridiche, esiste la possibilità che gli investimenti
in altri UCI aperti o chiusi possano essere liquidati con difficoltà.
c) In relazione agli investimenti in altri UCI aperti o chiusi che non sono collegati alla Società secondo le
modalità descritte nella sezione II. 3. 10 b) di cui sopra, la Società dovrebbe accollarsi le commissioni
relative alle quote di questi UCI.
Il Consiglio di Amministrazione della Società è autorizzato ad introdurre in qualsiasi momento ulteriori restrizioni
agli investimenti nell’interesse degli azionisti, purché queste siano necessarie per assicurare l’ottemperanza a
leggi e regolamenti dei Paesi dove le azioni della Società sono acquistate e vendute. In questo caso il presente
Prospetto dovrà essere aggiornato.
III. TECNICHE E STRUMENTI
1. Tecniche e Strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario
Ogni Comparto deve, nel rispetto dei propri limiti di investimento e nel rispetto delle condizioni stabilite da
leggi, regolamenti e circolari di volta in volta emanate dalla CSSF, utilizzare le tecniche e gli strumenti descritti
in questa sezione al fine di un’efficiente gestione del portafoglio e/o per proteggere le proprie attività ed
impegni.
In particolare, l’utilizzo di tali tecniche e strumenti non dovrebbe comportare un cambiamento nell’obiettivo
di investimento del Comparto o aggiungere rischi supplementari sostanziali rispetto al suo profilo di rischio.
La Società deve assicurare che il rischio globale associato alle negoziazioni in strumenti derivati non ecceda le
attività nette del relativo Comparto. Devono essere tenuti in debito conto nel calcolo del rischio: il valore di
mercato del titolo sottostante, il rischio di inadempienza, il rischio di bancarotta dell’emittente il derivato o
dell’emittente dello strumento sottostante, i futuri sviluppi del mercato ed il periodo entro il quale le posizioni
saranno liquidate. Tutto ciò è da applicare anche ai seguenti due punti:

Nel caso di investimenti in strumenti finanziari derivati che ricadano all’interno dei limiti stabiliti in
seguito, il rischio globale inerente ai titoli sottostanti non può eccedere i limiti agli investimenti descritti
nelle sezioni II 2: da 3 a 7 di cui sopra. Gli investimenti in derivati su indici non devono essere tenuti in
considerazione nel caso dei limiti agli investimenti stabiliti nelle sezioni II. 2. da .3 a .7 di cui sopra.
18

Se un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario incorpora un derivato, quest’ultimo
deve essere tenuto in considerazione nella verifica della conformità alle regole stabilite nella presente
sezione III.
Tutti i ricavi derivanti dalle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, al netto di costi e spese
operative dirette e indirette, saranno restituiti alla Società. In particolare, costi e spese possono essere
sostenuti nei confronti di agenti della Società e di altri intermediari che forniscono servizi connessi alle
tecniche di gestione efficiente del portafoglio come normale compenso dei loro servizi. Detti contributi
possono essere calcolati come percentuale dei ricavi lordi conseguiti dalla Società attraverso l'utilizzo
delle suddette tecniche
Informazioni su costi e spese operative dirette e indirette che possono essere sostenute a questo
proposito, così come l'identità dei soggetti ai quali vengono versati tali costi e tali spese - così come
qualsiasi rapporto che questi abbiano con la Banca Depositaria o con un gestore degli investimenti –
saranno rese disponibili nella relazione annuale della Società.
a. Opzioni sui valori mobiliari
La Società può, in conformità alle seguenti linee guida, acquistare e vendere sia opzioni call che put su valori
mobiliari l in un Comparto, purché esse siano negoziate sul mercato regolamentato oppure comprare e
vendere opzioni fuori mercato, purché le controparti di tali negoziazioni siano istituzioni finanziarie di primaria
importanza specializzate in questa tipologia di contratti.
(a) Acquisto di opzioni
La somma dei premi pagati per acquistare call e put , unitamente al totale dei premi pagati per l’acquisto di
opzioni call e put per operazioni non finalizzate alla copertura, non deve superare il 15% dell’attivo netto del
Comparto interessato.
(b) Vendita di opzioni
Nel momento in cui delle opzioni call sono vendute, il Comparto deve al contempo possedere i titoli
sottostanti o equivalenti opzioni call o altri strumenti finanziari (ad esempio warrants) richiesti come
adeguata copertura delle obbligazioni connesse a questi contratti. I titoli sottostanti non devono essere
venduti prima della scadenza delle opzioni, a meno che esse non siano coperte tramite una compensazione
di opzioni o altri strumenti finanziari contenuti nelle attività nette del Comparto; questi ultimi strumenti
finanziari e opzioni non possono essere venduti.
In caso di vendita di opzioni put, il controvalore delle obbligazioni assunte deve essere coperto da attività
liquide per l’intero periodo di validità dell’opzione.
Il totale delle obbligazioni derivanti dalla vendita di opzioni put e call (escludendo la vendita di opzioni call
che abbiano adeguata copertura dal Comparto), unitamente alle obbligazioni derivanti dalle negoziazioni
non finalizzate alla copertura, non devono mai eccedere il totale delle attività nette del Comparto in
19
questione. In questo contesto, le obbligazioni derivanti dalla vendita di opzioni call e put equivalgono al
totale di tutti gli strike che sarebbero applicati se le opzioni venissero esercitate.
b. Futures, swaps e opzioni relativi a strumenti finanziari
Ciascun Comparto può acquistare e vendere futures e opzioni, purché negoziati in un mercato dei derivati
sugli indici o in un mercato dei derivati sui tassi di interesse oltre che in un mercato delle opzioni o degli
strumenti finanziari, quale copertura dal rischio di una esposizione sfavorevole sul mercato o di un
andamento sfavorevole dei tassi di interesse, ma anche per il raggiungimento degli obiettivi di investimento.
Dette transazioni possono essere concluse solamente in un mercato regolamentato efficiente, riconosciuto
ed aperto al pubblico, eccezion fatta per acquisti e vendite effettuate in relazione ad operazioni di copertura
così come specificato di seguito.
(i) L’esposizione sul mercato deve essere coperta mediante vendita di futures su indici di borsa, vendendo
opzioni call o acquistando opzioni put su indici di borsa. Resta comunque sottinteso che ogni contratto può
essere concluso anche fra privati (transazione OTC) ma alle medesime condizioni che potrebbero essere
ottenute con primarie istituzioni finanziarie specializzate in questo tipo di transazioni. La Società può, con i
medesimi obiettivi, concludere equity swaps, aventi la struttura di contratti conclusi fra privati, alle
medesime condizioni che potrebbero essere ottenute con primarie istituzioni finanziarie specializzate in
questo tipo di transazioni. Il totale dell’impegno relativo a futures e opzioni su indici di borsa non può
eccedere il valore dei titoli posseduti relativi al mercato nel quale l’indice è utilizzato.
L’obiettivo di queste operazioni di copertura ha come presupposto che esista una sufficiente correlazione
tra la composizione dell’indice utilizzato e il relativo portafoglio del Comparto.
(ii) L’esposizione sui tassi di interesse deve essere coperta mediante la vendita di futures su tassi di interesse,
la vendita di opzioni call e l’acquisto di opzioni put su tassi di interesse. Queste operazioni dovrebbero
prioritariamente essere relative a contratti negoziati in mercati regolamentati, resta tuttavia sottointeso che
tali contratti potrebbero essere anche conclusi tramite un accordo privato (“transazioni OTC”) a condizione
che esse abbiano come controparte un’istituzione finanziaria di buona reputazione specializzata in questo
tipo di transazioni. La Società, può, allo stesso scopo, concludere contratti di swap su tassi di interesse
mediante una serie di accordi privati relativi ad operazioni negoziate con istituzioni finanziarie di buona
reputazione specializzate in questo tipo di transazioni.
Il totale dell’impegno relativo a futures su tassi di interesse, opzioni e swaps su tassi di interesse non può
eccedere il valore dei titoli da coprire nella valuta corrispondente a questi contratti.
(iii) A prescindere da contratti di opzione su valori mobiliari e contratti relativi a valute, ogni Comparto può
acquistare e vendere contratti futures ed opzioni su qualsiasi tipo di strumento finanziario, per uno scopo
diverso da quello di copertura, purché il totale degli impegni di tutti i futures e le opzioni non coperte,
unitamente al totale degli impegni inerente tutte le opzioni su valori mobiliari, non ecceda il totale delle
20
attività nette del relativo Comparto. Le Vendite di opzioni call su valori mobiliari per le quali il Comparto
relativo abbia sufficiente copertura non sono incluse nel calcolo degli impegni di cui sopra.
In tal modo, gli impegni derivanti dalle transazioni che non coinvolgono opzioni su valori mobiliari possono
essere definite come segue:

gli impegni derivanti da contratti futures corrispondono al valore di mercato delle posizioni nette
dei titoli sottostanti (dopo aver compensato contratti di acquisto e di vendita) dei medesimi
strumenti finanziari senza considerare le rispettive scadenze, e

gli impegni derivanti da opzioni acquistate e vendute corrispondono alla somma dei prezzi di
esercizio di quelle opzioni incluse nella posizione netta di vendita e relative allo stesso
sottostante, senza considerare le rispettive scadenze.
2. Copertura dal rischio di valuta
Ai fini della copertura contro il rischio di valuta e il rischio di oscillazione dei tassi di interesse, un Comparto
può in conformità con la propria politica di investimento ed i limiti agli investimenti definiti in questo Prospetto
(i) concludere un contratto future su valuta, vendere opzioni call o acquistare opzioni put su valuta in un
mercato regolamentato dei derivati, e (ii) sottoscrivere dei contratti forward in valuta, vendere opzioni call o
acquistare opzioni put su valuta mediante un contratto fra privati (transazione OTC) con primarie istituzioni
finanziarie specializzate in questo tipo di transazioni.
L’obiettivo di copertura delle transazioni di cui sopra presuppone l’esistenza di una relazione diretta tra tali
transazioni e le attività che devono essere coperte e implica che le transazioni effettuate in una data valuta
non possano eccedere il valore patrimoniale netto denominato in tale valuta e che la duration di dette
transazioni non possa essere superiore al periodo durante il quale le relative attività sono detenute.
3. Transazioni in swaps
La Società può altresì, per ciascun Comparto, in conformità con i limiti agli investimenti descritti in questo
Prospetto, stipulare contratti di swap, inclusi credit default swaps, total return swaps, variance swaps e equity
swaps.
Le controparti per gli strumenti finanziari menzionati nel precedente paragrafo devono essere primarie
istituzioni finanziarie specializzate in questo tipo di transazioni. Ogni operazione in swap non deve essere in
alcun modo utilizzata per modificare la politica di investimento del singolo Comparto.
Inoltre, conformemente a quanto previsto dalla circolare CSSF 14/592 e successive modifiche ed integrazioni:
a) Gli swap possono essere utilizzati sia in strategie di copertura che speculative; i dettagli riguardanti il
sottostante e l'esposizione massima consentita sono contenuti nella scheda descrittiva di ciascun
Comparto, nella sezione II del Prospetto
21
b) Morgan Stanley è, al momento, la principale controparte degli swap; tuttavia la Società può stipulare
contratti derivati OTC con controparti che sono istituzioni finanziarie soggette a norme di vigilanza
prudenziale considerate dalla CSSF equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria e
specializzate in questo tipo di transazioni.
c)
Le istituzioni finanziarie coinvolte nelle operazioni OTC vengono accuratamente selezionate e il rischio
di controparte risultante è soggetto, nell’ambito del processo di gestione del rischio, ad un appropriato
monitoraggio e controllo
d) I gestori non potranno mai concludere un contratto di swap con una controparte che possa assumere
un potere decisionale sulla composizione o sulla gestione del portafoglio di investimento dell'OICVM o
sul sottostante degli strumenti finanziari derivati
Quando si entra in un total return swap o si investe in altri strumenti finanziari derivati con caratteristiche
simili la Società deve rispettare i limiti di diversificazione indicati al punto II.2 del Prospetto. La Società
garantirà che le esposizioni sottostanti il total return swap e sottostanti gli altri strumenti finanziari derivati
con caratteristiche simili sono presi in considerazione per il calcolo dei limiti di investimento di cui sopra
4. Transazioni di prestito titoli/ pronti contro termine in acquisto e in vendita
Un Comparto può effettuare operazioni di prestito titoli solo in conformità alle disposizioni applicabili della
Legge 17 Dicembre 2010 e delle relative circolari emesse dalla CSSF (in particolare la circolare numero 08/356
e la circolare numero 14/592 e successive modifiche ed integrazioni).
Le tecniche e gli strumenti menzionati in questa sezione III. 4. possono essere applicati solo allo scopo di una
gestione più efficiente del portafoglio. Sono inoltre consentiti purché (i) siano economicamente appropriati
ed efficacemente effettuati in termini di costi, (ii) siano conclusi al fine di ridurre i rischi, ridurre i costi e/o
generare capitale o ricavi aggiuntivi per un Comparto, coerentemente con il profilo di rischio e le regole di
diversificazione del rischio applicabili a quel Comparto, e (iii) i rischi collegati siano adeguatamente valutati dal
processo di risk management della Società.
Le tecniche e gli strumenti in questione comprendono:
a) operazioni di prestito titoli;
b) transazioni di vendita con diritto di riacquisto; e
c) operazioni di pronti contro termine in acquisto e in vendita.
22
La Società dovrà rispettare tutte le regole previste dalla circolare CSSF 08/356 relative alle transazioni previste
dalla sezione III. 4 da a) a c) nonché ogni legge, regolamento e previsione normativa inclusa la circolare CSSF
14/592 e successive modifiche ed integrazioni, applicabili a tali transazioni.
Il coinvolgimento della Società in tali operazioni è tuttavia soggetta alle seguenti ulteriori disposizioni:
(i)
La controparte di tali operazioni deve essere soggetta a regole di vigilanza prudenziale
considerate dalla CSSF equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario;
(ii)
La Società dovrà garantire che il volume delle operazioni di prestito titoli sia limitato ad un livello
adeguato e che sia in grado in ogni momento di (i) richiedere la restituzione dei titoli prestati o
di (ii) terminare ogni operazione di prestito titoli in cui ha aderito, in modo tale da poter far
fronte ai propri obblighi di rimborso in ogni momento e in modo tale che tali operazioni non
compromettano la gestione del patrimonio della Società conformemente alla sua politica di
investimento.
(iii)
Qualora la Società entri in un contratto di pronti contro termine si deve garantire che essa sarà
in grado in ogni momento di (i) richiamare l'intero importo di denaro contante o di recedere dal
contratto di REVERSE REPO sia su base di accantonamento che su base mark-to-market e di, (ii)
richiamare tutti i titoli oggetto del contratto di riacquisto o di risolvere il contratto di pronti
contro termine cui ha aderito.
(iv)
I contratti di REPO e REVERSE REPO che non superano sette giorni devono essere considerati
come accordi a condizioni tali da consentire alle attività di essere richiamate dalla Società in
qualsiasi momento.
In particolare, la Società farà in modo di ricevere una garanzia per una ognuna delle tecniche di cui alla sezione
III 4. da a) a c) di cui sopra, pari ad almeno il 90% del valore globale (interessi, dividendi, e/o ogni altro diritto
connesso) dei titoli prestati. Inoltre, l’esposizione al rischio per ogni singola controparte dell’OICR derivante
da transazioni su OTC e dalla gestione efficiente del portafoglio deve essere inclusa nel calcolo dei limiti di
rischio di controparte e non potrà eccedere il 10% delle attività del Comparto interessato, quando la
controparte è un istituto di credito di cui all’articolo 41, paragrafo (1) (f) della Legge 17 Dicembre 2010, ovvero
il 5% delle attività del Comparto interessato negli altri casi.
Le garanzie ricevute dalla Società devono essere valutate dalla stessa su base giornaliera ed i relativi accordi
devono prevedere clausole per effetto delle quali la controparte deve concedere in un brevissimo lasso di
tempo ulteriori garanzie qualora quelle già in essere appaiano insufficienti rispetto all’ammontare da coprire.
Il collaterale ricevuto deve, in ogni momento, soddisfare i seguenti criteri:
(i)
Liquidità: la garanzia ricevuta diversa dal contante deve essere altamente liquida e negoziata su
un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione con prezzi trasparenti
in modo che possa essere venduta rapidamente ad un prezzo vicino valutazione precedente alla
23
vendita. La garanzia ricevuta deve inoltre rispettare le disposizioni di cui all'articolo 56 della
direttiva UCITS.
(ii) Valutazione: la garanzia ricevuta deve essere valutata almeno su base giornaliera e le attività
che presentano un’ elevata volatilità dei prezzi non dovrebbero essere accettate come garanzia
a meno di adeguate svalutazioni conservative
(iii) Qualità dell’emittente del credito: la garanzia ricevuta deve essere di alta qualità
(iv) Correlazione: la garanzia ricevuta deve essere emessa da un'entità indipendente dalla
controparte e che non si prevede abbia una forte correlazione con la prestazione della
controparte.
(v) Diversificazione (concentrazione di attività): la garanzia deve essere sufficientemente
diversificata in termini di paesi, mercati ed emittenti con un’esposizione massima ad un
determinato emittente del 20% del valore patrimoniale netto della Società. Quando la Società
è esposta a diverse controparti, i diversi panieri di garanzia devono essere aggregati per il calcolo
del limite del 20% di esposizione ad un singolo emittente. In deroga a questo comma, la Società
può essere interamente garantita da valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi
o garantiti da uno Stato membro dell’Unione Europea, da uno o più dei suoi enti locali, da uno
stato non appartenente all’ Unione Europea inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo gli
stati membri dell’ Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), o
Singapore o il Brasile, o da un organismo pubblico internazionale al quale uno o più degli Stati
membri dell'Unione europea fanno parte. In tal caso la Società dovrebbe ricevere titoli di
almeno sei diverse emissioni, ma i titoli di una singola emissione non dovrebbe rappresentare
più del 30% del valore patrimoniale netto dello UCITS. In tal caso la Società identificherà e
renderà noti gli Stati membri dell'Unione europea, le autorità locali, o gli organismi
internazionali a carattere pubblico che emettono o garantiscono i titoli che possono accettare a
garanzia per più del 20% del loro valore patrimoniale netto.
(vi) Disponibilità immediata: la garanzia ricevuta deve essere a disposizione della Società in qualsiasi
momento, senza alcun riferimento o senza approvazione dalla controparte. Gli accordi relativi
alle garanzie devono assicurare che la Società sia in grado di rivendicare i propri diritti rivenienti
dalla garanzia, il che comporta che questa sia disponibile in ogni momento, direttamente o per
il tramite di un primario intermediario finanziario o di un’entità interamente controllata da
questo, in modo tale che la Società possa appropriarsi o realizzare le attività concesse in
garanzia, senza ritardo, nel caso in cui la controparte non faccia fronte al proprio obbligo di
riconsegna dei titoli.
(vii) Custodia: la garanzia ricevuta in base ad un trasferimento del titolo deve essere conservata dal
depositario. Per altri tipi di contratto di garanzia, la garanzia può essere detenuta da un
24
depositario terzo che sia soggetto a vigilanza prudenziale, e che non sia correlato al fornitore
della garanzia stessa
(viii) Svalutazioni: la Società (o un suo delegato) applica delle adeguate svalutazioni conservative
dei beni ricevuti in garanzia, se necessario, sulla base di una valutazione delle caratteristiche dei
beni quali il merito di credito o la volatilità dei prezzi, così come il risultato degli stress test
effettuati come indicato sopra . La Società ha stabilito che generalmente se l’emittente o la
qualità creditizia dell’emissione delle garanzie non è della qualità necessaria o se la garanzia
comporta un significativo livello di volatilità dei prezzi per quanto riguarda la scadenza residua
o altri fattori, una svalutazione conservativa deve essere applicata conformemente a delle linee
guida specifiche che saranno conservate in forma scritta dalla Società su base continuativa.
Tuttavia, l'applicazione di una tale svalutazione verrà determinata caso per caso a seconda dei
dettagli precisi della valutazione della garanzia. La Società, a sua discrezione, può ritenere
opportuno, in determinate circostanze, decidere di accettare determinate garanzie con
svalutazioni più o meno conservatrici, o senza addirittura alcuna svalutazione, purchè tale
decisione avvenga su base oggettivamente giustificabile. Tutte le circostanze attenuanti che
giustificano l'accettazione di garanzie con svalutazioni diverse dai livelli indicati nelle linee guida
devono essere descritte per iscritto. La documentazione della logica alla base di questa
decisione è fondamentale.
I contratti di garanzia devono anche tener conto dei rischi di cambio o dei rischi di mercato inerenti alle attività
accettate come garanzia Nel periodo di vigenza della garanzia, la garanzia non fornita in contanti non può
essere venduta, reinvestita o impegnata. Essa deve sempre rispettare i criteri stabiliti nella linee guida ESMA
2012/832 per la liquidità, la valutazione, il merito creditizio dell'emittente, la correlazione e la diversificazione
con esposizione ad un determinato emittente limitata al 20% del valore patrimoniale netto della Società.
La garanzia diversa dal contante ricevuta dalla Società non potrà essere venduta, re-investita o impegnata.
La garanzia in contante ricevuta dalla Società non potrà che essere:
a) Messa in deposito presso istituti di credito con sede legale in uno Stato membro dell'UE o, se la sede legale
si trova in un paese terzo, questo è soggetto a regole prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a
quelle previste dal diritto comunitario;
b)
Investita in obbligazioni governative di alta qualità;
c) Utilizzata in operazioni di pronti contro termine purché le operazioni siano con istituti di credito soggetti
a vigilanza prudenziale e la Società sia in grado di richiamare in qualsiasi momento l'intero importo di
denaro maturato
d) investita in fondi comuni monetari a breve termine, come definito nelle linee guida ESMA sulla “Common
Definition of European Money Market Funds”.
25
La garanzia in contante reinvestita dovrebbe essere diversificata conformemente ai requisiti di
diversificazione del rischio applicabili alle garanzie diverse dal contante così come indicato nella sezione
II.2 del Prospetto.
Reinvestendo la garanzia ricevuta in contante, I Comparti possono subire una perdita. Tale perdita potrà
verificarsi a causa di una diminuzione del valore dell'investimento realizzato con il contante ricevuto. Una
diminuzione del valore di tali investimenti ridurrebbe l'importo della garanzia che andrà restituita dai
Comparti alla controparte alla conclusione della transazione. I Comparti sarebbero tenuti a coprire la
differenza di valore tra la garanzia originariamente ricevuta e l'importo disponibile per essere restituito
alla controparte, registrando in tal modo una perdita.
La garanzia connessa agli strumenti ed alle tecniche previsti dalla presente sezione III. 4. potrà assumere
solamente la forma di:
-
attività in denaro; e/o
-
strumenti del mercato monetario così come definiti dalla Direttiva UE 07/16/UE del 19 marzo
2007; e/o
-
lettera di credito o garanzia a prima richiesta rilasciata da una primaria istituzione creditizia non
collegata alla controparte; e/o
-
obbligazioni emesse o garantite da uno Stato membro dell’OCSE o da un loro ente pubblico locale
o da un organismo sovranazionale ed imprese con obiettivi definiti a livello europeo, regionale o
mondiale;
-
azioni o quote di UCIs che investono nel mercato monetario con valore della quota calcolato
giornalmente e con rating di AAA o equivalente; e/o
-
azioni o quote di OICR che investono principalmente in azioni/obbligazioni emesse o garantite da
primarie istituzioni che offrono un’adeguata liquidità o azioni ammesse o negoziate in un mercato
regolamentato di uno Stato membro dell’UE o in un mercato di uno Stato membro dell’OCSE , a
condizioni che queste azioni siano incluse nell’indice principale.
Le sopra menzionate garanzie concesse in forme diverse da depositi liquidi o azioni o quote di un OICR devono
essere emesse da un ente non collegato alla controparte.
Nonostante quanto sopra, la Società per il momento non esercita né operazioni di prestito titoli, né altre
tecniche di gestione efficiente del portafoglio.
Qualora la Società decidesse di utilizzare tali tecniche e strumenti in futuro, essa si conformerà alla normativa
vigente e, in particolare, alla Circolare CSSF 14/592 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alle linee
guida ESMA 2014/937, ed eventuali successive modifiche, e il Prospetto sarà modificato e aggiornato di
conseguenza.
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IV. RISCHI
Un investimento nella Società non è un deposito in una banca o in altri istituti di deposito garantiti. Gli
investimenti potrebbero non essere adeguati per tutti gli investitori. La Società non può essere intesa come
programma completo di investimento e gli investitori devono considerare i propri obiettivi di investimento a
medio-lungo termine e le proprie necessità finanziarie prima di assumere decisioni di investimento. Un
investimento nella Società deve essere inteso come investimento a medio-lungo termine.
Le passate performance non sono necessariamente ripetibili in futuro. Il valore delle azioni, e il guadagno da
esse derivato, può subire oscillazioni. Non esiste alcuna assicurazione, e nessuna assicurazione è data, che la
Società raggiunga i propri obiettivi di investimento. Un investitore che disinvesta le proprie azioni dopo un breve
periodo di tempo potrebbe comunque non realizzare la somma originalmente investita a causa della
commissione di ingresso applicabile all’emissione delle azioni.
1. Rischio valuta
Il valore di un investimento nella Società può essere influenzato da fluttuazioni del cambio fra la valuta di
denominazione del relativo Comparto delle azioni e la valuta di denominazione dell’investimento sottostante
del Comparto. Tale valore potrebbe essere inoltre influenzato da cambiamenti nelle politiche di regolamento
dei cambi delle valute, tassazione, politiche economiche o monetarie e altre normative e leggi applicabili.
Fluttuazioni negative nei tassi di cambio delle valute potrebbero generare decrementi negli utili e perdite in
conto capitale.
2. Rischio dell’investimento in strumenti azionari
Un investimento in strumenti di capitale può subire oscillazioni di valore sia nel breve che nel medio-lungo
periodo. Investimenti in azioni e in altri strumenti di capitale sono soggetti a rischio di mercato principalmente
legato alla volatilità del prezzo, maggiore rispetto a bond o altri titoli a tasso fisso.
Gli azionisti devono considerare che detenere warrants può determinare un incremento nella volatilità del
valore del relativo Comparto a causa della superiore volatilità nel prezzo di tali strumenti.
3. Società con capitalizzazione piccola o media
Società con bassa capitalizzazione potrebbero avere rischi superiori a quelle di maggiori dimensioni, più stabili.
Possono essere suscettibili a contrazioni di mercato date le limitate risorse finanziarie o di gestione. Inoltre, le
informazioni relative a tali società potrebbero non essere rese pubbliche. Il loro prezzo potrebbe essere pertanto
soggetto a una maggiore volatilità.
4. Rischio del tasso di interesse
I comparti che investono in titoli a tasso fisso sono soggetti ai cambiamenti nei tassi di interesse del mercato.
Generalmente, il prezzo delle obbligazioni e degli altri titoli di debito fluttueranno in modo inversamente
27
proporzionale ai cambiamenti nei tassi di interesse. I titoli a tasso fisso sono soggetti a rischio di credito, ovvero
l’impossibilità da parte dell’emittente di onorare sia il debito che gli interessi; potrebbe inoltre essere soggetto
alla volatilità del prezzo dovuta alla sensibilità del tasso di interesse.
5. Rischi inerenti gli investimenti nei Mercati Emergenti
I potenziali investitori devono essere consapevoli che alcuni Comparti possono investire in società o emissioni
di società situate in paesi emergenti e, di conseguenza,possono essere esposti a livelli di rischio più elevati
rispetto a quelli associati ad investimenti nei paesi sviluppati. Gli investitori devono essere consapevoli che
l’eventuale instabilità sociale, politica o economica di alcuni paesi emergenti in cui un Comparto può investire
potrebbero influenzare il valore e la liquidità degli investimenti. Oltre ai rischi inerenti a qualsiasi tipo di
investimento in titoli, ci potrebbero essere anche rischi politici, rischi associati a modifiche nel controllo dei
cambi e del regime fiscale, che potrebbero influenzare direttamente il valore e la liquidità del portafoglio del
Comparto. Inoltre, gli investimenti in determinati paesi potrebbero essere esposti al rischio significativo
connesso alle oscillazioni del tasso di cambio, dal momento che tali valute sono notevolmente volatili.
6. Rischi relativi all’utilizzo di derivati
Mentre l’utilizzo prudente dei derivati può essere favorevole, i derivati comportano altresì rischi differenti da e,
in alcuni casi, maggiori del rischio rappresentato da più tradizionali investimenti. Gli investimenti in derivati
possono aggiungere una maggiore volatilità alla performance del Comparto e comportare un rischio finanziario
peculiare. Ciò che segue rappresenta un breve elenco di alcuni dei rischi che l’utilizzo di derivati implica:
Il rischio di liquidità esiste quando un particolare strumento è difficile da acquistare o vendere. Se una
transazione in derivati è particolarmente rilevante o il relativo mercato è illiquido, potrebbe essere impossibile
avviare una transazione o liquidare una posizione ad un prezzo vantaggioso (comunque, la Società concluderà
un’operazione in derivati OTC solo se sarà possibile liquidare le transazioni in qualsiasi momento al fair value).
Il Fondo può altresì concludere transazioni in un mercato OTC che lo esporrà al rischio di credito delle sue
controparti e alle loro capacità di soddisfare i termini contrattuali. Altri rischi nell’utilizzo dei derivati sono il
rischio di differenti valutazioni del derivato, riveniente da differenti possibili metodi di valutazione, e
l’impossibilità dei derivati di correlarsi perfettamente con sottostante, titoli, tassi e indici. Infine i derivati non
sono sempre perfettamente correlati o seguono perfettamente il valore di titoli, tassi o indici che viceversa
dovrebbero seguire.
7. Credit default swaps
Tali transazioni sono utilizzate al fine di coprirsi da specifici rischi di credito di alcuni emittenti. I credit default
swaps possono presentare un rischio di liquidità se la posizione dovesse essere liquidata prima della scadenza.
La valutazione di queste transazioni può creare difficoltà che usualmente si riscontrano nella valutazione di
operazioni OTC.
28
8. Rischio di controparte
L’acquisto di titoli trasferibili o di altre attività, incluso l’utilizzo delle sopra menzionate tecniche e strumenti
comporta il rischio di fallimento o di insolvenza dell’emittente dei titoli acquistati o prestati da un Comparto
della Società o di un’altra controparte di tali transazioni. In caso di fallimento, la Società non sarà in grado di
recuperare i fondi investiti per l’acquisto o il prestito di tali titoli, o potrà recuperarne solo in parte. La Società si
impegna comunque a compiere tutti gli sforzi necessari e ragionevoli per minimizzare il rischio di controparte
applicando la diligenza dovuta ed effettuando le ricerche di mercato necessarie prima di investire in tali titoli.
Inoltre, la Società minimizzerà il rischio monitorando permanentemente il rating degli emittenti fornito da
agenzie di rating riconosciute.
Qualora gli investitori avessero dubbi inerenti i fattori di rischio relativi a un investimento, possono consultare i
loro intermediari, banche, avvocati, commercialisti a altri consulenti finanziari.
V.
PERFORMANCE
I passati rendimenti non necessariamente potranno essere replicati in futuro e il valore delle Azioni e i relativi
rendimenti potranno sia incrementare che diminuire.
VI. PROFILO DELL’INVESTITORE TIPICO
In considerazione degli obiettivi di investimento dei Comparti, essi possono essere considerati adeguati per
investitori che:

Ricercano investimenti in titoli a reddito fisso o titoli di capitale.

Ricercano utili in conto capitale nel lungo periodo.

Non ricercano distribuzioni regolari di utili.

Accettano il rischio associato a questo tipo di investimento, così come stabilito nella sezione intitolata
“Rischi” di cui sopra, principalmente dovuta al possibile uso da parte del Comparto di warrants e altri
strumenti derivati.

Sono consapevoli della volatilità del valore delle Azioni.
VII. DISTRIBUTORE PRINCIPALE E CONSULENTE GENERALE
La Società ha designato Banca Finnat Euramerica S.p.A. come distributore principale (il “Distributore”), affinché
promuova e collochi sul mercato le azioni della Società, relative a tutti i Comparti, in quei paesi in cui la Società
abbia ottenuto l'autorizzazione all’offerta al pubblico. In qualità di distributore principale, Banca Finnat
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Euramerica S.p.A. nominerà, inoltre, a proprie spese e sotto la propria supervisione e controllo, ulteriori
distributori locali e agenti di vendita.
Banca Finnat Euramerica S.p.A., è stata anche nominata quale consulente generale (il “Consulente Generale”)
per assistere e consigliare le Conducting person nell’interesse della Società nello svolgimento delle proprie
attività aziendali , per lo sviluppo di strumenti di marketing , nello sviluppo di nuovi prodotti e strategie.
La nomina del Distributore & Consulente Generale è avvenuta con apposito contratto, efficace dal 1° ottobre
2012, tra la Società e Banca Finnat Euramerica S.p.A.(il “Contratto di Distribuzione & Assistenza”). É data facoltà
alle parti di recedere dal contratto con un preavviso non inferiore a 3 mesi.
La Società e il Distributore si impegnano ad adempiere a tutti gli obblighi riguardanti la disciplina antiriciclaggio,
in particolare quelli introdotti dalla Legge del Lussemburgo 12 Novembre 2004 e dalla legge 17 luglio 2008 (e
successive modifiche) contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento al terrorismo, ed ogni legge e
regolamento applicabile in materia, tenuto conto delle eventuali e successive modifiche ed integrazioni
apportate.
La remunerazione di Banca Finnat Euramerica S.p.A. per queste attività è inclusa nella commissione di
consulenza, di gestione, di distribuzione, di performance, così come specificato nella parte B "Informazioni
specifiche".
VIII. LE AZIONI
La Società può emettere Azioni di diverse categorie, rappresentative dei vari Comparti che il Consiglio di
Amministrazione potrà decidere di istituire. In seno a ciascun Comparto, il Consiglio di Amministrazione potrà di
volta in volta deliberare la creazione di diverse categorie di Azioni corrispondenti a (i) una specifica politica di
distribuzione, ovvero che diano o meno diritto alla distribuzione di un dividendo (rispettivamente, “Azioni di
distribuzione” e “Azioni di capitalizzazione”) e/o (ii) una struttura specifica in relazione alle commissioni di
vendita e di rimborso e/o (iii) una struttura specifica legata alle commissioni di gestione e di consulenza e/o (iv)
una struttura specifica in merito alla commissione di distribuzione, e/o (v) altri elementi distintivi di una
particolare categoria azionaria.
Per informazioni dettagliate circa le classi di azioni si rimanda alla Parte B del presente Prospetto, contenente le
informazioni specifiche relative alle classi di azioni di ciascun Comparto.
Le Azioni rappresentative di ciascun Comparto possono essere emesse solo in forma nominativa.
L’iscrizione del nominativo del socio nel Registro degli azionisti costituisce la prova del diritto di proprietà del
socio sulle Azioni così iscritte.
I detentori di Azioni nominative riceveranno una conferma scritta della propria partecipazione.
30
Le Azioni devono essere interamente liberate, sono prive di valore nominale e non conferiscono alcun diritto
preferenziale o di opzione. Ciascuna Azione della Società, indipendentemente dal Comparto di appartenenza,
dà diritto a un voto in sede di assemblea generale dei soci, conformemente alle leggi lussemburghesi e allo
Statuto Sociale.
È prevista l’emissione di frazioni di Azioni sino a un millesimo di Azione; le frazioni di Azioni non conferiscono
alcun diritto di voto ma danno diritto a ricevere corrispondenti frazioni degli utili netti e del ricavato della
liquidazione spettanti alle Azioni del Comparto in questione.
L’eventuale ammissione delle Azioni di un Comparto alla quotazione ufficiale presso la Borsa Valori del
Lussemburgo verrà menzionata nella Parte B del presente Prospetto.
IX. PROCEDURA DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO
Sottoscrizione di Azioni
Dopo il periodo di Offerta Iniziale, il prezzo di sottoscrizione per Azione di ciascun Comparto (il “Prezzo di
sottoscrizione”) sarà pari al Valore Patrimoniale Netto per Azione. Il Prezzo di sottoscrizione è disponibile per
conoscenza presso la sede legale della Società.
Non sono previste commissioni di sottoscrizione, né investimenti minimi o soglie di partecipazione per nessuna
Azione.
La Società assegnerà agli investitori, le cui domande di sottoscrizione siano state accettate, Azioni emesse sulla
base del Valore Patrimoniale Netto per Azione calcolata alla Data di valutazione (ogni giorno lavorativo nel
Lussemburgo) successiva al ricevimento del modulo di sottoscrizione, a condizione che il modulo sia pervenuto
alla Società entro le ore 16.00, ora del Lussemburgo, del Giorno lavorativo precedente la Data di valutazione
sopra specificata.
Le domande di sottoscrizione pervenute dopo le ore 16.00, ora del Lussemburgo, del Giorno lavorativo
precedente la Data di valutazione saranno prese in considerazione alla Data di valutazione successiva.
I distributori o i loro eventuali agenti provvederanno di norma ad inoltrare gli ordini alla Società il giorno stesso
del loro ricevimento, a condizione che l’ordine di sottoscrizione sia pervenuto a distributori o ai loro agenti
prima del termine di volta in volta stabilito per l’ufficio a cui viene trasmesso l’ordine. Non è consentito ai
distributori o ai loro eventuali agenti di posticipare l’inoltro degli ordini allo scopo di beneficiare di una
variazione del prezzo, né per altri fini.
Agli investitori potrà essere richiesto di compilare un modulo di acquisto delle Azioni od altra documentazione
ritenuta soddisfacente dalla Società o dai distributori o dagli agenti di quest’ultimo, in cui si precisi che
l’acquirente non è una persona statunitense come definita all’Articolo 10 dello Statuto Sociale, né un
mandatario di persone statunitensi. I moduli di sottoscrizione contenenti tale dichiarazione sono disponibili
presso la Società o presso i distributori o i loro i eventuali agenti.
31
Il pagamento del prezzo delle Azioni potrà essere effettuato nella Divisa di Riferimento della Società, o nella
Divisa di riferimento del Comparto in questione, ovvero in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile.
Il pagamento del prezzo delle Azioni sottoscritte dovrà essere effettuato entro i 3 (tre) Giorni lavorativi successivi
alla determinazione del Prezzo di sottoscrizione.
Qualora il pagamento venga effettuato in una valuta diversa dalla Divisa di riferimento del Comparto prescelto,
gli eventuali oneri di conversione saranno a carico del sottoscrittore.
La Società può acconsentire ad emettere nuove azioni a fronte del conferimento di titoli, in conformità alle
disposizioni della legge lussemburghese e, in particolare, adempiendo all’obbligo di presentare una perizia,
predisposta dalla società di revisione della Società (“réviseur d’entreprises agrée”), e a condizione che la natura
dei titoli conferiti sia conforme alla politica d’investimento del Comparto prescelto. Gli eventuali oneri sostenuti
in relazione al conferimento di titoli saranno a carico del socio.
La Società si riserva il diritto di respingere, in tutto o in parte, qualsivoglia domanda di sottoscrizione; in tal caso,
l’importo versato dal richiedente, o l’eventuale saldo residuo, verrà reso al più presto. La Società si riserva altresì
il diritto di sospendere in qualsiasi momento e senza alcun preavviso l’emissione di Azioni di uno, di alcuni o di
tutti i Comparti della Società.
La conferma scritta della partecipazione sottoscritta verrà inviata ai soci entro i 3 (tre) Giorni lavorativi successivi
alla Data di valutazione considerata.
Nei periodi in cui la determinazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione di un Comparto sia stata sospesa
dalla Società conformemente ai poteri ad essa conferiti dall’Articolo 12 dello Statuto Sociale, verrà altresì
sospesa l’emissione di Azioni del Comparto in questione.
In caso di sospensione delle operazioni relative alle Azioni, le domande di sottoscrizione pervenute verranno
prese in considerazione alla prima Data di valutazione successiva alla fine del periodo di sospensione.
Conformemente alle Leggi Lussemburghesi del 12 Novembre 2004, del 17 Luglio 2008 , alla Legge 27 ottobre
2010 (e successive modifiche) e al Regolamento CSSF 12-02 per la lotta al riciclaggio di denaro e contro il
finanziamento al terrorismo e a qualsiasi altra normativa o circolare applicabili, sono stati previsti alcuni
obblighi professionali finalizzati alla prevenzione dell’utilizzo di sottoscrizioni in investimenti collettivi per il
riciclaggio di denaro. Pertanto, l’identità dei richiedenti la sottoscrizione, siano essi persone fisiche (accertato
tramite una copia del passaporto o della carta d’identità) o società (accertato tramite copia dello Statuto
Sociale o documentazione equipollente) o intermediari finanziari (accertato tramite un recente estratto
originale dell’iscrizione alla Camera di Commercio e, dove applicabile o se richiesto, una copia certificata
dell’autorizzazione rilasciata dalla competente autorità) deve essere fornita alla Società. Queste informazioni
sono raccolte esclusivamente in assolvimento ad un obbligo di legge e non possono essere comunicate a
persone non autorizzate. La Società si conformerà sempre a norme, leggi e regolamenti inerenti
l’antiriciclaggio di denaro.
In ogni caso, all’agente amministrativo è richiesto di verificare l’identità del sottoscrittore a meno che:
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(a) La domanda di sottoscrizione sia trasmessa alla Società da uno dei distributori ubicati in uno dei Paesi che
hanno ratificato le conclusioni del documento antiriciclaggio redatto dal Financial Action Task Force
(“FATF”) o,
(b) La domanda di sottoscrizione sia stata inviata direttamente alla Società e l’ammontare sia pagato
attraverso:
-
bonifico bancario effettuato da un’istituzione finanziaria ubicata in un Paese aderente al FATF,o
-
assegno emesso sul conto corrente personale del sottoscrittore aperto presso una banca ubicata in un
Paese aderente al FATF o un assegno circolare emesso da una banca ubicata in un Paese aderente al FATF.
Inoltre, la Società è legalmente responsabile dell’individuazione dell’origine dei capitali trasferiti da
istituti di credito che non sono tenuti ad applicare una procedura di identificazione equiparabile a quella
prescritta dalle leggi lussemburghesi. La sottoscrizione di Azioni potrà essere temporaneamente sospesa
sino alla corretta individuazione dell’origine dei capitali in questione.
Conversione di Azioni
I soci hanno il diritto, fatte salve le disposizioni sotto specificate, di richiedere la conversione delle Azioni di un
Comparto in Azioni di un altro Comparto nonché, all’interno di ciascun Comparto, la conversione di Azioni di una
categoria in Azioni di un’altra categoria. Le informazioni sulle operazioni di conversione sono contenute nella
Parte B del presente Prospetto, dove sono presenti specifiche informazioni relative a ciascun Comparto.
Il tasso di conversione delle Azioni dei diversi Comparti verrà determinato con riferimento ai rispettivi NAV,
calcolati alla Data di valutazione successiva al ricevimento dei documenti sotto specificati.
Si evidenzia che a partire dal 1° Luglio 2011 le conversioni di azioni tra differenti Comparti dello stesso fondo, in
Italia, saranno considerate, ai fini fiscali, come riscatti e successive sottoscrizioni dell’ammontare netto poiché
sarà applicata un’imposta sostitutiva pari al 12,50% (20% a partire dal 1 gennaio 2012) dell’importo rimborsato.
Ne deriva che, al fine di consentire, al paying agent locale di applicare l’imposta sostitutiva, le sottoscrizioni nel
nuovo Comparto saranno eseguite solo dopo che sarà perfezionato il rimborso e, in tal modo, l’intero processo
di conversione sarà ritardato
La conversione di Azioni all’interno di un Comparto o da un Comparto a un altro Comparto sarà soggetta a una
commissione calcolata sulla base dei Valori Patrimoniali Netti delle Azioni in questione, come specificato nella
Parte B del presente Prospetto.
Sarà possibile richiedere la conversione delle Azioni ad ogni Data di valutazione.
Le condizioni e gli obblighi di informativa applicabili al rimborso delle Azioni sono altresì applicabili alla
conversione di Azioni.
Non sarà possibile procedere alla conversione delle Azioni finché il socio non avrà fatto pervenire alla Società,
presso la sua sede legale, i seguenti documenti:
33
–
la domanda di conversione delle Azioni debitamente compilata.
Nell’ambito della conversione di Azioni è prevista l’emissione di frazioni di Azioni sino a un millesimo di Azione.
La Società invierà ai soci una conferma scritta della partecipazione entro i 3 (tre) Giorni lavorativi successivi alla
Data di valutazione considerata, unitamente al saldo eventualmente risultante dalla conversione.
Nelle circostanze in cui la determinazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione dei Comparti in questione
sia stata sospesa dalla Società conformemente all’Articolo 12 dello Statuto Sociale, verrà altresì sospesa la
conversione di Azioni.
In caso di sospensione delle operazioni relative alle Azioni, le domande di conversione pervenute saranno prese
in considerazione alla prima Data di valutazione successiva alla fine del periodo di sospensione.
Rimborso di Azioni
I soci possono richiedere in qualsiasi momento alla Società di rimborsare, in tutto o in parte, le Azioni da essi
detenute nei diversi Comparti, a qualsivoglia Data di valutazione.
I soci che desiderano ottenere il rimborso, in tutto o in parte, delle Azioni detenute dovranno inviare una
domanda scritta di rimborso alla sede legale della Società.
I distributori e i loro agenti trasmetteranno alla Società, per conto dei richiedenti, le richieste di rimborso ad
essi pervenute.
Le domande di rimborso dovranno contenere le seguenti informazioni (se del caso): l’identità e l’indirizzo del
socio richiedente il rimborso, il numero di Azioni da rimborsare, il Comparto di appartenenza, il nominativo al
quale sono registrate le azioni e i dati della persona a favore della quale dovrà essere effettuato il pagamento.
Tutti i documenti necessari perché la domanda di conversione sia ritenuta completa dovranno essere allegati al
modulo di richiesta.
I soci sono tenuti ad accertarsi e sono responsabili del fatto che i certificati rappresentativi delle Azioni da
rimborsare pervengano in debita forma alla Società presso la sua sede legale.
La Società procederà al rimborso delle Azioni oggetto delle domande di rimborso accettate a qualsivoglia data
di valutazione, a condizione che siffatte domande siano pervenute alla Società prima delle ore 16.00, ora del
Lussemburgo, del Giorno lavorativo precedente la Data di valutazione specificata. Le domande di rimborso
pervenute dopo le ore 16.00 del Giorno lavorativo precedente la Data di valutazione specificata saranno prese
in considerazione alla Data di valutazione successiva.
Le Azioni verranno rimborsate a un prezzo determinato sulla base del Valore Patrimoniale Netto per Azione nel
Comparto in questione, calcolato alla prima Data di valutazione successiva al ricevimento della domanda di
rimborso, dal quale potrà essere detratta una commissione come specificato nella Parte B del presente
Prospetto.
34
Il pagamento del Prezzo di rimborso verrà effettuato entro i 3 (tre) Giorni lavorativi successivi alla
determinazione del Valore Patrimoniale Netto applicato.
Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico a credito di un conto indicato dal socio, a spese e a rischio dello
stesso.
Il pagamento del prezzo di rimborso verrà effettuato automaticamente nella Divisa di riferimento del Comparto
in questione, salvo istruzione contraria del socio; in tal caso, il pagamento potrà essere effettuato nella Divisa di
riferimento della Società o in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile e gli eventuali oneri di conversione
verranno detratti dall’importo pagabile al socio.
Il Prezzo di rimborso potrà essere superiore od inferiore al prezzo pagato all’atto della sottoscrizione o
dell’acquisto.
Qualora la determinazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione di qualsivoglia Comparto sia stata sospesa
dalla Società conformemente all’Articolo 12 dello Statuto Sociale, sarà altresì sospeso il rimborso delle Azioni
del Comparto in questione.
I soci la cui domanda di rimborso sia stata sospesa ne saranno informati secondo le modalità più appropriate. In
caso di sospensione delle operazioni relative alle Azioni, le domande di rimborso pervenute saranno prese in
considerazione alla prima Data di valutazione successiva alla fine del periodo di sospensione.
Inoltre, nel caso in cui, a una certa Data di valutazione, le domande di rimborso presentate in conformità
all’articolo 8 e le domande di conversione presentate ai sensi dell’Articolo 9 dello Statuto Sociale dovessero
riguardare più del 10% delle Azioni in circolazione di un determinato Comparto, ovvero in caso di forte volatilità
del o dei mercati in cui investe un determinato Comparto, il Consiglio di Amministrazione può deliberare che le
domande di rimborso o di conversione vengano in tutto o in parte differite per il periodo che il Consiglio di
Amministrazione riterrà essere nel miglior interesse del Comparto, di norma non superiore a 30 (trenta) giorni.
In tal caso, la Società avrà facoltà di addebitare ai soci che richiedono il rimborso o la conversione delle Azioni
una commissione di uscita non superiore all’1% del Valore Patrimoniale Netto per Azione del Comparto in
questione, a copertura dei corrispondenti costi di disinvestimento del portafoglio sottostante. Ai soci che
avranno richiesto il rimborso o la conversione delle proprie Azioni ad una stessa Data di valutazione verrà
addebitata la medesima commissione di uscita. La commissione di uscita verrà accreditata al Comparto le cui
Azioni sono state rimborsate o convertite. Alla Data di valutazione immediatamente successiva a detto periodo,
le domande di rimborso e di conversione così differite verranno soddisfatte prioritariamente rispetto alle
domande pervenute successivamente.
Nel caso in cui, a una certa Data di valutazione, il valore del patrimonio netto di un Comparto scenda al di sotto
di un livello minimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, ritenuto il valore minimo al quale il Comparto
può essere gestito in un modo economicamente efficiente, o in caso di una variazione significativa della
situazione politica od economica, o al fine di attuare una razionalizzazione economica, il Consiglio di
Amministrazione potrà deliberare, a propria discrezione, di rimborsare la totalità, ma non meno della totalità,
35
delle Azioni del Comparto in circolazione, al Valore Patrimoniale Netto per Azione di siffatto Comparto (tenuto
conto dei reali prezzi di realizzo degli investimenti e dei costi di realizzo) calcolato alla Data di valutazione alla
quale siffatta deliberazione avrà effetto. In tale evenienza, la Società sarà tenuta ad inviare a tutti i detentori
delle Azioni da rimborsare una notifica scritta del provvedimento, con un preavviso minimo di 30 giorni. Il
controvalore delle Azioni che non siano state presentate alla data del rimborso forzoso potrà essere depositato
presso la Banca depositaria per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla data del rimborso forzoso;
dopo tale termine, gli importi non riscossi saranno depositati presso la Caisse de Consignation. Inoltre, qualora
il patrimonio di un Comparto non raggiunga o divenga inferiore a un importo che il Consiglio di Amministrazione
ritiene essere il livello minimo per potere gestire il Comparto, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la
fusione del Comparto con uno o più Comparti dalla Società secondo le modalità descritte nella Parte A di questo
Prospetto.
Le disposizioni di cui all’Articolo 10 dello Statuto Sociale autorizzano la Società a procedere al rimborso forzoso
delle Azioni detenute da persone statunitensi.
Prevenzione dalle pratiche di late trading e di market timing
Il Consiglio di Amministrazione della Società non può coscientemente consentire investimenti associati a
pratiche di market timing e late trading o altre pratiche di trading non adeguate, come quelle che potrebbero
danneggiare gli interessi degli azionisti. Il Consiglio di Amministrazione della Società può rifiutare sottoscrizioni,
rimborsi e conversioni da parte di azionisti sospettati di tali pratiche e prendere eventualmente qualsiasi
decisione che ritenga opportuna per proteggere gli interessi degli altri azionisti.
Il market timing deve essere inteso come un metodo di arbitraggio attraverso il quale un investitore
sistematicamente sottoscrive, riscatta o converte azioni del medesimo organismo di investimento collettivo
nell’arco di un breve periodo di tempo, ricavando un vantaggio dalle differenze nel tempo e/o imperfezioni o
inefficienze nel metodo di determinazione del Valore Patrimoniale Netto.
Il late trading deve essere inteso come l’accettazione di ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso oltre
l’orario prefissato per l’accettazione degli ordini (cut-off time) in un determinato giorno e la loro esecuzione al
prezzo basato sul NAV del giorno medesimo.
X.
DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO
1. Calcolo e pubblicazione
Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascun Comparto verrà determinato nella Divisa di riferimento del
Comparto in questione.
Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascun Comparto verrà calcolato ad ogni Data di valutazione (come
definita di seguito) dividendo il patrimonio netto della Società attribuibile al Comparto considerato (pari al valore
della quota di attività meno la quota di passività attribuibili a siffatto Comparto alla Data di valutazione in
questione) per il numero totale di Azioni del Comparto in circolazione alla data considerata.
36
Nel caso in cui, successivamente alla determinazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione alla Data di
valutazione considerata, si verifichino delle variazioni sostanziali dei prezzi dei mercati su cui è quotata o
negoziata una parte sostanziale degli investimenti attribuibili al Comparto in questione, la Società può, al fine di
salvaguardare gli interessi dei soci e della stessa Società, annullare la prima valutazione ed effettuare una
seconda valutazione. In tal caso, le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione di Azioni verranno
soddisfatte sulla base della seconda valutazione.
Il Valore Patrimoniale Netto per Azione viene determinato nel giorno specificato per ciascun Comparto nella
Parte B del presente Prospetto (“Data di valutazione”) sulla base del valore degli investimenti sottostanti del
Comparto in questione, determinato secondo le seguenti modalità:
(a)
Il valore del contante in cassa e delle disponibilità in deposito, delle cambiali, degli effetti pagabili a vista,
dei crediti, dei risconti attivi, dei dividendi e degli interessi deliberati o maturati ma non riscossi sarà
costituito dall’intero valore nominale degli stessi, salvo che l’incasso integrale di tale importo sia ritenuto
improbabile; in tal caso, il valore di siffatte attività sarà determinato mediante deduzione di un importo
ritenuto adeguato al fine di rifletterne il valore reale.
(b)
Il valore di strumenti finanziari quotati o negoziati presso una borsa valori si baserà sull’ultima quotazione
della borsa valori, che costituisce di norma il principale mercato per il valore mobiliare in questione, nota
alla chiusura del giorno precedente la Data di valutazione considerata.
(c)
Il valore di strumenti finanziari negoziati su un altro Mercato regolamentato si baserà sull’ultima
quotazione nota normalmente disponibile alla chiusura del giorno precedente la Data di valutazione
considerata.
(d)
Nel caso di attività non quotate in borsa né negoziate in altro Mercato regolamentato ovvero qualora,
relativamente alle attività quotate in borsa o negoziate in altro Mercato regolamentato come
precedentemente specificato, il prezzo determinato in conformità al sotto-paragrafo (b) o (c) sia ritenuto
non rappresentativo dell’equo valore di mercato di tali attività, la valutazione si baserà sul valore di
realizzo ragionevolmente prevedibile, determinato con prudenza e secondo buona fede.
(e)
Tutti gli altri strumenti finanziari e le altre attività saranno valutati in base all’equo valore di mercato,
stimato secondo buona fede conformemente alle procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
I proventi netti dell’emissione delle Azioni dei diversi Comparti saranno investiti nel portafoglio di attività
rappresentative del Comparto di appartenenza.
Il Consiglio di Amministrazione gestirà per ciascun Comparto un portafoglio separato di attività. In rapporto ai
soci, ciascun portafoglio di attività verrà investito ad esclusivo beneficio del Comparto in questione.
Nei confronti dei terzi, in particolare dei creditori della Società, questa sarà considerata come un’unica persona
giuridica. La Società nel suo insieme sarà pertanto responsabile di tutte le obbligazioni assunte,
indipendentemente dal Comparto a cui siffatte passività sono imputabili, salvo accordo contrario con i creditori.
37
Il valore delle attività e delle passività non denominate nella Divisa di riferimento del Comparto sarà convertito
in siffatta Divisa di riferimento in base al tasso di cambio vigente nel Lussemburgo alla Data di valutazione
considerata. In caso di indisponibilità di tali quotazioni, il tasso di cambio verrà stabilito secondo buona fede dal
Consiglio di Amministrazione, o in conformità alle procedure da questi stabilite.
Il Consiglio di Amministrazione può, a propria discrezione, autorizzare il ricorso ad altri metodi di valutazione
qualora ritenga che siffatte valutazioni meglio riflettono l’equo valore di un determinato componente dell’attivo.
Il Valore Patrimoniale Netto per Azione e i prezzi di emissione, di rimborso e di conversione delle Azioni di ciascun
Comparto possono essere richiesti, durante il normale orario d’ufficio, alla sede legale della Società e saranno
pubblicati nei quotidiani indicati per ciascun Comparto nella Parte B del presente Prospetto.
2. Sospensione temporanea della determinazione del Valore Patrimoniale Netto
Per ciascun Comparto, la Società può sospendere temporaneamente la determinazione del Valore Patrimoniale
Netto per Azione e l’emissione, il rimborso e la conversione di Azioni nei seguenti casi:
a)
durante i periodi di chiusura, salvo le festività ordinarie, della principale borsa valori o degli altri mercati
in cui è di volta in volta quotata o negoziata una parte sostanziale degli investimenti della Società
attribuibili al Comparto in questione, ovvero allorché le contrattazioni siano ivi sospese o soggette a
restrizioni, a condizione che siffatta sospensione o restrizioni influiscano sulla valutazione degli
investimenti del Comparto ivi quotati o negoziati;
b)
allorché si verifichi una situazione che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, costituisce
un’emergenza a causa della quale la dismissione o la valutazione delle attività della Società attribuibili al
Comparto in questione siano ritenute non fattibili;
c)
allorché si verifichi un’interruzione dei mezzi di comunicazione o di calcolo normalmente utilizzati per
determinare il prezzo o il valore di qualsivoglia investimento del Comparto, o il prezzo o il valore corrente
sulle borse valori e i mercati in relazione alle attività attribuibili a siffatto Comparto;
d)
nei periodi in cui la Società non sia in grado di rimpatriare i capitali necessari per pagare il controvalore
delle Azioni del Comparto in questione di cui sia stato richiesto il rimborso, o nei periodi in cui l’eventuale
trasferimento di capitali in relazione alla vendita o all’acquisizione di investimenti o ai pagamenti dovuti a
fronte del rimborso di Azioni non possa, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, essere effettuato ai
normali tassi di cambio;
e)
allorché, per qualsivoglia altra ragione, i prezzi degli investimenti detenuti dalla Società e attribuibili al
Comparto in questione non possano essere determinati con la necessaria prontezza e precisione;
f)
all’atto della pubblicazione di un avviso di convocazione di un’assemblea generale dei soci convocata per
deliberare lo scioglimento della società.
38
La Società notificherà l’inizio e la fine degli eventuali periodi di sospensione a tutti i soci mediante pubblicazione
e potrà altresì inviarne comunicazione ai soci interessati dal provvedimento, vale a dire a coloro che hanno
presentato domanda di sottoscrizione, rimborso o conversione delle Azioni per le quali è stato sospeso il calcolo
del Valore Patrimoniale Netto per Azione.
Le domande di sottoscrizione, rimborso o conversione delle Azioni sono ritenute irrevocabili, salvo in caso di
sospensione della determinazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione di un Comparto; in tal caso, i soci
possono inviare alla Società una comunicazione in cui si specifichi che essi intendono ritirare le domande
presentate. Qualora la Società non riceva tale comunicazione, le domande sospese saranno prese in
considerazione alla prima Data di valutazione successiva alla fine del periodo di sospensione.
XI. POLITICA DI DISTRIBUZIONE
Il principale obiettivo d’investimento della Società è assicurare la crescita del capitale nel lungo periodo.
Di conseguenza, non è prevista la distribuzione di alcun dividendo a favore dei soci dei diversi Comparti.
Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di proporre, in qualsiasi momento, all’assemblea
generale degli azionisti di una certa classe di azioni il pagamento di un dividendo di fine anno. Il Consiglio di
Amministrazione può procedere alla richiesta di pagamento di dividendi provvisori senza dover rispettare le
regole della legge lussemburghese sulle società commerciali del 10 agosto 1915, così modificato.
In ogni caso, non sarà possibile procedere alla distribuzione di alcun dividendo qualora, in conseguenza di siffatta
distribuzione, il NAV della Società divenga inferiore a EURO 1.250.000.
I dividendi non riscossi entro cinque anni dalla messa in pagamento cessano di essere dovuti e si prescrivono a
favore delle Azioni del Comparto in questione.
39
XII. ONERI E SPESE
1.
Disposizioni di carattere generale
La Società sostiene, attingendo dalle attività del Comparto in questione, tutte le spese dovute relative da detto
Comparto, tra le quali sono comprese, a titolo esemplificativo ma non limitativo:
-
le spese di costituzione;
le commissioni del Co-Manager e del Consulente per gli Investimenti comprensive delle eventuali
commissioni legate alla performance;
le commissioni e le spese relative: alla Società di Revisione e ai consulenti contabili, alla Banca
depositaria ed ai suoi corrispondenti, all’Agente Pagatore, all’Agente domiciliatario e per la quotazione,
all’Agente amministrativo, all’Agente per la custodia dei registri e per i trasferimenti, ai distributori, al
Distributore & Consulente Generale, agli eventuali rappresentanti permanenti nei luoghi di registrazione,
nonché agli altri agenti eventualmente incaricati dalla Società;
gli eventuali emolumenti degli Amministratori e le spese vive ragionevoli, la copertura assicurativa
e le spese di viaggio ragionevoli da essi sostenute in relazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, gli
onorari e le spese per consulenze legali e di revisione, gli eventuali oneri e spese correlati all’iscrizione della
Società e al mantenimento di tale iscrizione presso gli enti governativi o le borse valori nel Granducato del
Lussemburgo e in qualsiasi altro Stato, le spese di preparazione e pubblicazione delle relazioni, ivi compresi i
costi correlati alla preparazione, stampa, promozione e distribuzione dei prospetti, dei memoranda esplicativi,
delle relazioni periodiche o dei progetti per l’emissione di titoli, nonché i costi delle comunicazioni ai soci, tutte
le tasse, imposte, oneri governativi e di natura similare e tutti gli altri costi operativi, ivi compresi i costi legati
all’acquisto e alla vendita di attività, gli interessi, gli oneri bancari e le commissioni di intermediazione, le spese
postali, telefoniche e di telex.
Nel caso delle spese amministrative e di altri oneri a carattere regolare o periodico, la Società potrà ritenere gli
stessi maturati in proporzione costante sulla base di un importo stimato annualmente o per altro periodo.
Il totale della commissione di gestione a carico di ciascun Comparto comprende il compenso spettante al CoManager o ai Consulenti per gli Investimenti, fatta eccezione per le commissioni di performance ed il compenso
spettante al Distributore & Consulente Generale e ai distributori.
Le passività della Società non imputabili a un Comparto specifico saranno ripartite fra tutti i Comparti
proporzionalmente ai rispettivi NAV o secondo altra modalità stabilita in buona fede dal Consiglio di
Amministrazione, fermo restando che tutte le passività, indipendentemente dal Comparto a cui esse sono
imputabili, vincolano la Società nel suo insieme, salvo accordo contrario con i creditori.
Le spese sostenute a seguito della costituzione della Società, incluse quelle relative alla preparazione e
pubblicazione del primo prospetto, così come gli oneri fiscali, altri oneri e spese di pubblicazione, ammontano
ad un valore stimato di euro 24.970,00 e potranno essere ammortizzati entro un periodo massimo di cinque
40
anni. Le spese legate alla istituzione di un nuovo comparto potranno essere ammortizzate con le stesse modalità
e nello stesso arco di tempo.
I costi derivanti dalla costituzione della Società e dalla creazione di un nuovo Comparto saranno sostenuti da
ogni Comparto esistente, ciascuno in proporzione al proprio valore patrimoniale netto. Conseguentemente, ai
nuovi Comparti creati sarà imputato un ammontare dei costi e delle spese sostenute per la creazione della
Società e per l’iniziale emissione di azioni, qualora, al momento dell’istituzione dei nuovi Comparti, tali oneri
non sino stati ancora ammortizzati interamente dagli altri Comparti esistenti.
Tutti i costi relativi alla creazione di un nuovo Comparto, successiva al totale ammortamento delle spese di
costituzione della Società, saranno interamente ammortizzati al loro manifestarsi e saranno sostenuti da tutti i
Comparti, ciascuno in proporzione al proprio valore patrimoniale netto.
In caso di liquidazione di un Comparto, tutte le spese relative alla costituzione della Società e alla creazione di
nuovi Comparti, se non ancora ammortizzate, saranno sostenute da tutti i Comparti rimanenti.
2.
Commissioni per la Gestione degli Investimenti e Commissioni di Performance
I Co-Manager e/o i Consulenti per gli Investimenti hanno diritto di ricevere da ciascun Comparto una parte della
commissione di gestione, come previsto da un separato accordo, e una commissione di performance pagabile
con le modalità previste nella Parte B del presente Prospetto.
Parte della commissione di gestione, fatta eccezione per la commissione di performance, servirà a remunerare
i servizi resi da parte del Distributore & Consulente Generale della Società.
3.
Commissioni della Banca Depositaria e dell’Agente di Pagamento, dell’Agente Domiciliatario e di
Quotazione, dell’Agente Amministrativo, dell’Agente per la Custodia dei Registri e dei Trasferimenti
La Banca Depositaria e l’Agente di Pagamento, l’Agente Domiciliatario e di Quotazione, l’Agente Amministrativo
e l’Agente per la custodia dei Registri e dei Trasferimenti hanno diritto di ricevere, mediante prelevamento dalle
attività di ciascun Comparto, una commissione calcolata in conformità agli usi bancari vigenti nel Lussemburgo
quale percentuale annua del Valore Patrimoniale Netto (anche NAV) medio dei Comparti per il trimestre
considerato e pagabile alla fine di ciascun trimestre. Inoltre, la Banca Depositaria e l’Agente di pagamento,
l’Agente domiciliatario e per la quotazione, l’Agente amministrativo, l’Agente per la custodia dei registri e per i
trasferimenti hanno diritto a ricevere dalla Società il rimborso delle spese vive e degli esborsi ragionevoli nonché
degli oneri degli eventuali corrispondenti.
Come compenso per i servizi resi alla Società per le proprie competenze, la Banca Depositaria e Agente di
Pagamento riceverà dalla Società, secondo le pratiche di mercato del Lussemburgo, una commissione dello
0,15% per anno calcolato sulla media del NAV della Società.
Come compenso per i servizi resi alla Società per le proprie competenze, l’ Agente Amministrativo riceverà dalla
Società, secondo le pratiche di mercato del Lussemburgo, una commissione dello 0,30% per anno calcolato sulla
media del NAV della Società.
41
XIII. BANCA DEPOSITARIA E AGENTE DI PAGAMENTO, AGENTE DOMICILIATARIO E DI QUOTAZIONE, AGENTE
AMMINISTRATIVO, AGENTE PER LA CUSTODIA DEI REGISTRI E DEI TRASFERIMENTI
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, quale Banca
Depositaria (la “Banca depositaria”) delle attività di tutti i Comparti della Sicav.
La Banca Depositaria svolge tutte le ordinarie attività riguardanti la custodia ed i depositi di liquidità e strumenti
finanziari.
In particolare, ed in ottemperanza alle direttive del Consiglio di Amministrazione, eseguirà tutte le transazioni
finanziarie e metterà a disposizione tutti gli strumenti della Banca.
In conformità alla Legge del 17 Dicembre 2010 e successive modifiche, la Banca Depositaria sarà tenuta a:
a)
assicurarsi che la vendita, l’emissione, il rimborso e l’annullamento delle Azioni effettuati dalla Società o
per suo conto abbiano luogo conformemente alle disposizioni di legge e allo Statuto Sociale;
b)
assicurarsi che il corrispettivo delle operazioni aventi ad oggetto il patrimonio della Società le venga
rimesso entro i termini d’uso;
c)
assicurarsi che i proventi della Società vengano destinati in conformità alle disposizioni dello Statuto
Sociale.
La Banca Depositaria risponderà inoltre del pagamento, da parte della Società, del Prezzo di Riscatto delle Azioni.
La Banca Depositaria può affidare in tutto o in parte il patrimonio della Società, in particolare gli strumenti
finanziari negoziati sui mercati esteri, quotati presso borse valori estere o ammessi a un sistema di
compensazione, al sistema di compensazione o alle banche corrispondenti che la stessa Banca Depositaria potrà
di volta in volta determinare. Il fatto che Banca Depositaria affidi a un terzo, in tutto o in parte, le attività in sua
custodia non ne limita la responsabilità.
La Società ha conferito alla Banca Depositaria l’ulteriore incarico di Agente di Pagamento (l’”Agente di
Pagamento”), responsabile del pagamento delle distribuzioni
La Società ha nominato altresì la Banca Depositaria quale Agente Domiciliatario e di Quotazione (l”Agente
Domiciliatario e di Quotazione”).
La Società ha inoltre nominato la Banca Depositaria come Agente per la Custodia dei Registri (l“Agente per la
custodia dei Registri”) e dei Trasferimenti (l’”Agente dei trasferimenti). che sarà responsabile del processo di
sottoscrizione delle Azioni, della gestione delle richieste di riscatto, di conversione e di accettazione dei
trasferimenti dei fondi, della custodia del libro soci della Società, in ottemperanza a quanto pienamente
descritto nell’accordo qui di seguito menzionato.
I diritti e doveri facenti capo a BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, in qualità di Banca
Depositaria, Agente di Pagamento, Agente per la Custodia dei Registri e dei Trasferimenti, così come i diritti e
42
doveri di BNP Paribas Securities Services, quale Agente Amministrativo, sono disciplinati da un Contratto di
Agente di Custodia e di Pagamento, da un contratto di Agente Domiciliatario e di Quotazione, da un contratto
di Agente per i Registri ed i Trasferimenti ed un contratto di Agente Amministrativo (insieme qui di seguito
denominati i “Contratti”). I Contratti sono stipulati a tempo indeterminato ma è concessa alle parti la facoltà di
recedere in qualsiasi momento, comunicando alla controparte l’intenzione di avvalersi di tale facoltà per iscritto,
con almeno 3 mesi di preavviso. Tuttavia, l’incarico della Banca Depositaria è prorogato, e la stessa continuerà
ad operare in tale guisa, fino a quando tutte le attività della Società saranno trasferite al nuovo soggetto
depositario. In ottemperanza alla legge del Lussemburgo, la Società dovrà selezionare il nuovo soggetto
depositario entro 2 mesi dall’avvenuto recesso.
BNP Paribas Securities Services è una banca con forma giuridica di società di capitali secondo le previsioni della
Legge francese e interamente posseduta da BNP Paribas. Il suo capitale sociale al 31 dicembre 2006 ammontava
a circa Euro 165 milioni.
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch è stata fondata il 1° giugno 2002 e la sede legale è in Rue
de Gasperich Howald-Hesperange 33, L-2085 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo.
La Società ha inoltre nominato BNP Paribas Securities Services quale proprio Agente Amministrativo (l”Agente
Amministrativo”).
Nella sua veste di Agente Amministrativo, sarà responsabile di tutti i compiti amministrativi richiesti dalla Legge
lussemburghese, in particolare la contabilità e il calcolo del Valore Patrimoniale Netto per azione, di ogni
categoria all’interno di ogni Comparto, così come la gestione e supervisione della corrispondenza relativa a
comunicati, reports, avvisi ed altri documenti inviati agli azionisti, in ottemperanza a quanto pienamente
descritto nell’accordo qui di seguito menzionato.
Il sopra citato Contratto con la Banca Depositaria e con l’Agente di Pagamento, ed il Contratto di Agente
Domiciliatario e di Quotazione sono stati stipulati in data 7 novembre 2005.
Il sopra citato Contratto per l’Agente di Custodia dei Registri e dei Trasferimenti è stato concluso in data 1
settembre 2007, il contratto per l’Agente Amministrativo è stato concluso in data 30 aprile 2007.
XIV. MANAGEMENT DELLA SOCIETA’
Consiglio d’Amministrazione
Il Consiglio d’Amministrazione è responsabile del management e della supervisione generale della Società,
inclusa la determinazione delle strategie di investimento per ogni Comparto.
Il Consiglio d’Amministrazione non ha selezionato alcuna Management Company al fine di gestire le operazioni
della Società che, pertanto, si qualifica come “Self-Managed Sicav”. Conformemente a quanto previsto
43
dall’Articolo 27 della Legge del 17 Dicembre 2010 e dalla Circolare CSSF n. 03/108, il Consiglio d’Amministrazione
ha delegato la gestione delle operazioni della Società a due Conducting Persons.
Conducting Persons
In conformità a quanto previsto dall’Articolo 27 della Legge del 17 Dicembre 2010 e dalla Circolare CSSF n.
12/546, il Consiglio d’Amministrazione ha deciso di incaricare della gestione delle operazioni della Società due
propri delegati (di seguito, le “Conducting Persons”), i cui nomi sono riportati nella sezione “Introduzione” del
presente Prospetto.
Le Conducting Persons avranno il compito di verificare che i soggetti a cui la Società ha delegato le attività
amministrative e di distribuzione, adempiano alle proprie funzioni nel rispetto della legge del 17 Dicembre 2010,
dello Statuto della Società, del presente Prospetto e delle previsioni contenute nei sopra citati Contratti. Le
Conducting Persons dovranno inoltre garantire il rispetto dei limiti degli investimenti e dovranno monitorare
l’applicazione delle strategie di investimento della Società.
Le Conducting Persons potranno in qualsiasi momento fornire ulteriori direttive ai fornitori di servizi ai quali
sono state delegate le funzioni, e potranno revocare con effetto immediato l’incarico, in considerazione degli
interessi degli azionisti.
Le Conducting Persons trasmetteranno una relazione semestrale al Consiglio d’Amministrazione, ed
informeranno, senza ritardo, ogni Consigliere circa eventuali violazioni dei limiti agli investimenti.
Co-Manager dei Comparti
Il Consiglio di Amministrazione può conferire una delega totale o parziale per la gestione dei singoli Comparti ad
uno o più gestori (di seguito rispettivamente il "Manager” e il “Co-Manager”), debitamente autorizzati a gestire
gli investimenti e il reinvestimento delle attività della Società in conformità con gli obiettivi di investimento, nel
rispetto dei limiti agli investimenti e ai prestiti, sotto la completa responsabilità del Consiglio di Amministrazione.
Il gestore patrimoniale attualmente nominato come Co-Manager dei Comparti è Augustum Opus SIM S.p.A.
("Augustum Opus SIM"), società per azioni di diritto italiano il cui patrimonio netto, al 31 dicembre 2011,
ammontava ad Euro 1.280.000.
Il Consiglio di Amministrazione ha conferito ad Augustum Opus SIM il mandato per lo svolgimento delle attività
di selezione dei titoli azionari nel tempo (stock picking) per alcuni Comparti, come indicato nella Sezione II
(Descrizione dei Comparti). Esso svolgerà il proprio incarico in conformità alle indicazioni di asset allocation
stabilite di volta in volta per il relativo Comparto dal Consiglio di Amministrazione.
44
Consulenti per gli investimenti
Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare uno o più consulenti per gli investimenti che forniranno
consigli e raccomandazioni per la gestione dei portafogli dei Comparti al Consiglio di Amministrazione e/o al CoManager.
XV. TRATTAMENTO FISCALE
Le seguenti informazioni riassuntive si basano sulle leggi e sulla pratica attualmente vigenti nel Granducato del
Lussemburgo e sono soggette a modificazioni.
1.
Trattamento fiscale della Società nel Lussemburgo
La Società non è soggetta ad alcuna imposta lussemburghese sul reddito o sugli utili, né sono soggette a ritenuta
di acconto le distribuzioni effettuate dalla Società. Tuttavia, la Società è soggetta nel Lussemburgo a ad
un’imposta di sottoscrizione (“taxe d’abonnement”) per un’aliquota annua così come indicata nell’appendice
relativo a ciascun comparto. Tale imposta , pagabile trimestralmente sulla base del valore totale dei patrimoni
netti dei Comparti alla fine di ciascun trimestre.
Disposizioni di carattere generale
I dividendi e gli interessi percepiti dalla Società sui propri investimenti possono essere soggetti a ritenuta alla
fonte o ad altre imposte non recuperabili nei paesi in cui essi hanno origine.
La Società è stata altresì soggetta a un’imposta sul capitale iniziale pari a Euro 1.240,- che è stata versata all’atto
della costituzione.
2.
Trattamento fiscale dei soci in Lussemburgo
Ai sensi delle leggi vigenti, i soci non sono soggetti, nel Lussemburgo, ad alcuna imposta sulle plusvalenze di
capitale o sul reddito, né a ritenuta alla fonte (con l’eccezione (i) dei soci domiciliati, residenti od aventi una
stabile organizzazione nel Lussemburgo ovvero (ii) dei soci non residenti nel Lussemburgo che detengono
(personalmente o per attribuzione) più del 10% delle Azioni della Società e che hanno venduto in tutto o in parte
la propria partecipazione entro 6 mesi dalla data di acquisizione ovvero (iii) in alcuni casi limitati, di alcuni ex
residenti del Lussemburgo che detengono (personalmente o per attribuzione) più del 10% delle Azioni della
Società).
Disposizioni di carattere generale
Si prevede che gli azionisti della Società saranno residenti, ai fini fiscali, in diversi Stati. Di conseguenza, non si
intende fare alcun tentativo, nel presente Prospetto, di riassumere le implicazioni fiscali della sottoscrizione,
conversione, detenzione o rimborso ovvero dell’acquisizione secondo altra modalità o della vendita delle Azioni
per ciascun investitore. Siffatte implicazioni fiscali varieranno in funzione delle leggi e degli usi vigenti nello Stato
45
di cittadinanza, residenza, domicilio o costituzione dei soci, nonché in funzione delle rispettive situazioni
personali.
A partire dal 1 luglio 2005 e ai sensi della Legge lussemburghese datata 21/06/05 che recepisce le previsioni
della Direttiva dell’Unione Europea sulla tassazione del risparmio 2003/48/EC (di seguito la “Direttiva”) è
applicata una ritenuta fiscale sui pagamenti di redditi sotto forma di interesse effettuati in Lussemburgo a
beneficiari che siano persone fisiche con residenza fiscale in un altro Paese appartenente all’Unione Europea.
Salvo nel caso in cui il soggetto in questione non richieda specificamente di essere ammesso al regime di
scambio di informazioni previsto dalla Direttiva, tali redditi sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva pari
al 35%.
Si raccomanda agli investitori di informarsi ed eventualmente rivolgersi ai propri consulenti in merito alle
possibili implicazioni fiscali della sottoscrizione, acquisizione, detenzione, conversione, rimborso o vendita delle
Azioni ai sensi delle leggi vigenti nei rispettivi Stati di cittadinanza, residenza, domicilio o costituzione.
XVI. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Informazioni sulla Società
La Società è stata costituita per una durata illimitata in data 12 Ottobre 1998 ed è soggetta alle disposizioni della
legge del 10 Agosto 1915 e successive modificazioni sulle società commerciali e della Legge del 17 Dicembre
2010 e successive modifiche.
La sede legale della Società è fissata al n. 33, di rue de Gasperich, L-5826 Hesperange. La società è iscritta nel
Registro di Commercio e delle Società del Tribunale distrettuale di Lussemburgo, al n. B 66.572.
Lo Statuto Sociale è stato pubblicato sul “Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations” (il
“Mémorial”) del 13 Novembre 1998, ed è stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale distrettuale di
Lussemburgo unitamente a un avviso legale relativo all’emissione e alla vendita di Azioni. Chiunque sia
interessato potrà prendere visione di siffatti documenti presso il Registro delle Società del Lussemburgo. Copia
dei documenti sopra specificati è disponibile su richiesta presso la sede legale della Società.
A seguito dell’Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi il 7 novembre 2005, la Società è stata convertita in una
società a capitale variabile conforme alle previsioni della Parte I della Legge 20 Dicembre 2002. Lo statuto
modificato è stato pubblicato nel Mémorial del 20 Dicembre 2005.
A seguito dell’Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi il 31 agosto 2007, sono stati modificati la rappresentanza
legale, la delega dei poteri e la sede legale della Società. La modifica degli articoli relativi alla costituzione, in
seguito all’assemblea del 31 agosto 2007, sono stati pubblicati nel Mémorial del 16 novembre 2007.
Conformemente alle disposizioni di legge, il capitale minimo della Società ammonta a EURO 1.250.000. Il capitale
della Società è rappresentato da Azioni interamente liberate prive di valore nominale. Il capitale iniziale della
46
Società è stato fissato in Euro 31.000, rappresentato da 3.100 Azioni interamente liberate prive di valore
nominale.
La Società è una società d’investimento di tipo aperto; ciò significa che essa può in qualsiasi momento, su
richiesta dei soci, rimborsare le proprie Azioni a un prezzo determinato in base al Valore Patrimoniale Netto per
Azione del Comparto in questione applicabile alla data del rimborso.
In conformità alle disposizioni dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad emettere
Azioni di diversi Comparti. Ciascun Comparto corrisponde a un portafoglio separato di attività, che viene
investito in conformità agli obiettivi d’investimento del Comparto in questione. Di conseguenza, la Società è un
fondo con struttura “a ombrello” che consente agli investitori di scegliere tra uno o più obiettivi d’investimento
investendo in uno o più Comparti.
Nei confronti dei terzi ed in particolare nei confronti dei creditori la Società sarà considerata come un’unica
entità. La Società, come entità unica, sarà considerata responsabile per tutte le obbligazioni a prescindere che
queste responsabilità siano attribuibili ad un Comparto oppure no, fatti salvi altri accordi stipulati con i singoli
creditori.
Il Consiglio di Amministrazione della Società è autorizzato ad istituire di volta in volta nuovi Comparti; in tal caso,
il presente Prospetto verrà debitamente aggiornato e modificato in modo da includere delle informazioni
dettagliate sui nuovi Comparti.
Il capitale sociale sarà sempre pari al valore totale dei patrimoni netti dell’insieme dei Comparti.
Le disposizioni di cui all’Articolo 10 dello Statuto Sociale autorizzano la Società a limitare o non consentire
l’acquisizione di Azioni da parte di persone statunitensi.
2. Assemblee e informativa ai soci
Gli avvisi di convocazione delle assemblee generali dei soci (ivi comprese le assemblee convocate ai fini della
modificazione dello Statuto o dello scioglimento e della liquidazione della Società o dei Comparti) verranno
inviati per posta ai soci iscritti nel Registro degli azionisti perlomeno 8 giorni prima della data prevista per
l’assemblea e saranno altresì pubblicati, nella misura indicata dalle leggi lussemburghesi, sul Mémorial C e su
uno o più quotidiani lussemburghesi od esteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Siffatti avvisi di
convocazione dovranno specificare il giorno e l’ora in cui si svolgerà l’assemblea, l’ordine del giorno, i requisiti
circa il quorum costitutivo e le condizioni di ammissione.
Qualora le Azioni vengano emesse esclusivamente in forma nominativa, gli avvisi di convocazione delle
assemblee potranno essere inviati per lettera raccomandata ai soci iscritti nel Registro degli azionisti, senza
ulteriori obblighi di pubblicazione.
In caso di modificazione dello Statuto Sociale, le modificazioni dovranno essere depositate presso il Registro
delle Società del Lussemburgo e pubblicate sul Mémorial C.
47
La Società pubblica annualmente una relazione dettagliata e certificata sulle proprie attività e sulla gestione del
patrimonio. Siffatta relazione includerà tra l’altro un bilancio consolidato comprensivo di tutti i Comparti, una
descrizione dettagliata del portafoglio di ciascun Comparto e la relazione della Società di revisione.
La Società pubblicherà altresì delle relazioni semestrali non certificate, che comprenderanno tra l’altro una
descrizione degli investimenti che compongono il portafoglio di ciascun Comparto e il numero di Azioni emesse
e rimborsate dall’ultima pubblicazione.
Le relazioni annuali e semestrali saranno disponibili rispettivamente entro quattro mesi e entro due mesi dalla
data di chiusura del periodo di riferimento. Copia di siffatte relazioni potrà essere richiesta gratuitamente alla
sede legale della Società.
L’esercizio sociale ha inizio il primo giorno di Gennaio di ciascun anno e si conclude il 31 Dicembre dello stesso
anno.
L’assemblea generale annuale dei soci si svolgerà nella Città di Lussemburgo, nel luogo specificato nell’avviso di
convocazione, alle ore 14.00 dell’ultimo Giorno lavorativo bancario del mese di Aprile. Ove tale data non
corrisponda a un giorno lavorativo bancario nel Lussemburgo, l’assemblea generale annuale si terrà il giorno
lavorativo bancario immediatamente successivo.
I soci di ciascun Comparto possono riunirsi in assemblea generale in qualsiasi momento, al fine di deliberare in
merito a questioni che riguardano esclusivamente detto Comparto.
Il bilancio consolidato della Società sarà redatto in EURO che è la divisa di denominazione del capitale sociale. I
bilanci relativi ai diversi Comparti saranno altresì espressi nelle Divise di Riferimento dei singoli Comparti.
3. Scioglimento e liquidazione della Società
La Società può essere sciolta in qualsiasi momento con risoluzione dell’assemblea generale dei soci, nel rispetto
dei requisiti di quorum costitutivo e di maggioranza applicabili per la modificazione dello Statuto Sociale.
Qualora il capitale sociale divenga inferiore ai due terzi del capitale minimo indicato all’Articolo 5 dello Statuto
Sociale, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a sottoporre la questione dello scioglimento della Società a
un’assemblea generale dei soci. Siffatta assemblea generale, per la quale non è previsto alcun quorum
costitutivo, delibererà con la maggioranza semplice delle Azioni rappresentate in assemblea.
Lo scioglimento della Società sarà sottoposto ad un’assemblea generale dei soci qualora il capitale sociale
divenga inferiore a un quarto del capitale minimo indicato all’Articolo 5 dello Statuto Sociale; in tale evenienza,
l’assemblea generale non sarà soggetta ad alcun quorum costitutivo e lo scioglimento potrà essere deliberato
dai soci che detengono un quarto delle Azioni rappresentate in assemblea.
L’assemblea dovrà essere convocata in modo che possa tenersi entro il termine di quaranta giorni dal momento
in cui si è accertato che il patrimonio netto è divenuto inferiore, secondo il caso, ai due terzi o al quarto del
minimo legale.
48
La liquidazione sarà affidata a uno o più liquidatori, persone fisiche o giuridiche, debitamente approvati
all’Autorità di vigilanza e nominati dall’assemblea generale dei soci, la quale ne stabilirà altresì i poteri e la
remunerazione.
Il ricavato netto della liquidazione corrispondente alle singole categorie di azioni in seno ai diversi Comparti
verrà distribuito a cura dei liquidatori ai detentori delle Azioni della categoria e del Comparto in questione,
proporzionalmente al numero di Azioni da essi detenute.
In caso di scioglimento volontario o forzoso della Società, la liquidazione avrà luogo in conformità alle
disposizioni della Legge del 17 Dicembre 2010 e successive modifiche . Detta legge specifica la procedura da
seguire per consentire ai soci di partecipare alla(e) distribuzione(i) del ricavato della liquidazione e stabilisce
inoltre che alla chiusura della liquidazione venga costituito un deposito presso la Caisse de Consignations. Gli
importi non riscossi entro il termine di prescrizione cesseranno di essere dovuti ai sensi delle leggi
lussemburghesi.
4. Scioglimento e fusione dei Comparti
Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il valore del patrimonio netto di un Comparto divenga inferiore a un
importo indicato dal Consiglio di Amministrazione come il livello minimo a cui il Comparto può essere gestito in
maniera economicamente efficiente, o qualora l’evoluzione della situazione politica od economica relativa al
Comparto in questione possa avere conseguenze negative sostanziali sugli investimenti del Comparto, oppure
al fine di procedere a una razionalizzazione economica, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il rimborso
forzoso di tutte le Azioni emesse del Comparto, al Valore Patrimoniale Netto per azione (tenuto conto dei reali
valori di realizzo degli investimenti e dei costi di disinvestimento) determinato alla Data di valutazione in cui
tale deliberazione avrà effetto. La Società invierà ai detentori delle Azioni interessate, non meno di trenta giorni
prima della data effettiva del rimborso forzoso, una comunicazione in cui si preciseranno le ragioni del rimborso
e la procedura applicabile. I soci iscritti nel Registro degli azionisti saranno informati per scritto. Salvo decisione
contraria presa nell’interesse dei soci o finalizzata a garantirne un eguale trattamento, i soci del Comparto
interessato potranno continuare a richiedere il rimborso o la conversione delle proprie Azioni senza addebito di
alcuna commissione (ma tenuto conto dei reali valori di realizzo degli investimenti e dei costi di disinvestimento)
sino alla data effettiva del rimborso forzoso.
Nonostante i poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione dal paragrafo precedente, l’assemblea generale dei
soci dei singoli Comparti può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il rimborso di tutte le
Azioni del Comparto in questione e il pagamento ai soci del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni da essi
detenute (tenuto conto dei reali valori di realizzo degli investimenti e dei costi di disinvestimento) determinato
alla Data di valutazione a cui siffatta deliberazione prenderà effetto. Tale assemblea generale dei soci non sarà
soggetta ad alcun requisito di quorum costitutivo e delibererà con la maggioranza semplice delle azioni presenti
o rappresentate.
Le attività che non potranno essere distribuite ai rispettivi beneficiari all’atto del rimborso saranno depositate
presso la Caisse de Consignation per conto degli aventi diritto, in conformità alla legge del 17 dicembre 2010.
49
Tutte le Azioni rimborsate saranno annullate.
Nelle medesime circostanze descritte nel primo paragrafo della presente sezione, il Consiglio di Amministrazione
può deliberare la fusione del patrimonio di un Comparto con il patrimonio di un altro Comparto della Società in
quel momento esistente, ovvero con un altro organismo d’investimento collettivo organizzato ai sensi della
Parte I della Legge del 17 Dicembre 2010 e successive modifiche, o con un altro comparto di siffatto organismo
d’investimento collettivo (il “nuovo Comparto”), e ridesignare le Azioni del Comparto in questione come Azioni
di un altro Comparto (operando, se necessario, un frazionamento o un raggruppamento azionario e pagando ai
soci gli importi corrispondenti alle frazioni di azioni ad essi eventualmente spettanti). Siffatta deliberazione sarà
pubblicata secondo le modalità descritte nel primo paragrafo della presente sezione (e la pubblicazione dovrà
altresì contenere le informazioni relative al nuovo Comparto), un mese prima della data alla quale la fusione
diverrà effettiva per consentire ai soci di richiedere il rimborso o la conversione delle proprie Azioni, senza
addebito di spese, durante tale periodo.
Nonostante i poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione dal paragrafo precedente, l’assemblea generale dei
soci di un Comparto può deliberare l’apporto di attività e di passività attribuibili a detto Comparto a favore di un
altro Comparto della Società; siffatta assemblea generale dei soci non sarà soggetta ad alcun quorum costitutivo
e potrà deliberare la fusione con la maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate.
L’assemblea generale dei soci di un Comparto può altresì deliberare l’apporto delle attività e delle passività
attribuibili a tale Comparto a favore di un altro organismo d’investimento collettivo come descritto nel quinto
paragrafo della presente sezione o di un altro comparto di siffatto organismo d’investimento collettivo; siffatta
assemblea sarà ritenuta validamente costituita in presenza del 50% delle Azioni in circolazione e potrà
deliberare con la maggioranza dei due terzi delle Azioni presenti o rappresentate in assemblea, salvo nel caso in
cui si intenda procedere alla fusione del Comparto con un organismo d’investimento collettivo lussemburghese
del tipo contrattuale (“fonds commun de placement”) o con un organismo d’investimento collettivo con sede
all’estero, nel qual caso le deliberazioni saranno ritenute vincolanti solo per i soci che abbiano votato a favore
della fusione.
PARTE B: INFORMAZIONI SPECIFICHE
50
51
I.
COMPARTO RINASCIMENTO SICAV : AUGUSTUM G.A.M.E.S.
1.
Denominazione
La denominazione del comparto è “RINASCIMENTO SICAV: AUGUSTUM G.A.M.E.S.” (di seguito “ AUGUSTUM
G.A.M.E.S.”).
2.
Politica e limitazioni d’investimento specifiche
Al fine di raggiungere i propri obiettivi, il Comparto investirà in titoli azionari e in titoli di tipo azionario
principalmente emessi da società situate nei Paesi dell'OCSE; gli investimenti nei Mercati Emergenti sono
comunque consentiti.
Il Comparto non ha limiti né in termini di capitalizzazione dei titoli in portafoglio, né in termini di allocazione
degli strumenti tra i diversi settori economici potendo investire in qualsiasi settore senza alcun limite di
concentrazione per gli investimenti effettuati nel medesimo settore.
Il processo di selezione dei titoli è effettuato attraverso un modello proprietario e sulla base di dati fondamentali,
favorendo i titoli sottovalutati.
Sebbene il Comparto investa principalmente in titoli di tipo azionario, sono anche consentiti, in misura minore,
qualora le condizioni di mercato dovessero richiederlo, l’investimento in strumenti a reddito fisso o in strumenti
del mercato monetario.
Il Comparto può anche investire in titoli negoziati sui mercati Russian Trading System (RTS) e "Moscow Interbank
Currency Exchange (MICEX)", che sono considerati mercati regolamentati. Gli investimenti in portafoglio
possono essere denominati in qualsiasi valuta, possono essere emessi da emittenti di qualsiasi nazione, con
particolare attenzione ai paesi dell’OCSE, ma senza escludere i Paesi emergenti. Il Co-Manager, tenendo conto
delle condizioni del mercato, procederà – se possibile – ad una adeguata diversificazione valutaria rispetto
all’Euro considerando l'opportunità di mitigare il rischio di cambio attraverso l'uso di una copertura valutaria.
E’ consentito, a scopo di investimento, l'utilizzo di strumenti finanziari derivati, compresi i derivati OTC.
L'esposizione a materie prime (fino ad un massimo del 5%) sarà ottenuta tramite valori mobiliari legati agli indici
di materie prime, derivati su indici di materie prime, OICVM e/o altri OICR ed ETF ammissibili.
Gli investimenti in altri OICR ed ETF non conformi all'Articolo 41 (1) e) della legge del 17 dicembre 2010 saranno
limitati al 10% del patrimonio netto del Comparto, unitamente a qualsiasi titolo non quotato in base all’ Articolo
41 (2) a), della legge di cui sopra.
Il Comparto non investirà direttamente in materie prime.
In deroga ai limiti di investimento contenuti nella parte principale del presente Prospetto, il Comparto non
investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in OICVM e/o altri OICR.
52
3.
Esposizione al rischio globale
AUGUSTUM G.A.M.E.S. utilizza l’"Absolute VAR approach" come metodo per calcolare e monitorare
l'esposizione al rischio globale, basato su un modello standard di mercato aventi le seguenti caratteristiche:





Un intervallo di confidenza del 99%;
Periodo di detenzione di 1 mese (20 giorni lavorativi)
Periodo di osservazione di almeno 1 anno (250 giorni);
Aggiornamento giornaliero dei dati;
Calcolo giornaliero
Il VaR (Value-at-risk) è una misura di rischio che può essere definita come la massima perdita potenziale stimata
ad un dato livello di confidenza (probabilità) in un determinato periodo di tempo, in condizioni normali di
mercato.
Inoltre, la leva finanziaria attesa di AUGUSTUM G.A.M.E.S., calcolata come “somma dei nozionali, non dovrebbe
superare il 250%. Tuttavia, in determinate circostanze, potrà verificarsi un livello di leva finanziaria maggiore.
4.
Profilo dell’investitore tipico
Dati gli obiettivi di investimento di AUGUSTUM G.A.M.E.S., questi possono essere adeguati per investitori che:

siano interessati all’investimento in titoli con remunerazione fissa o titoli azionari,

siano interessati all’apprezzamento del capitale nel medio lungo periodo,

non siano interessati alla distribuzione regolare di proventi,

accettino il rischio associato a questo tipo di investimento, collegato all’utilizzo di warrants,

siano disposti ad accettare la volatilità del valore delle loro azioni
L’investimento in AUGUSTUM G.A.M.E.S. non è un deposito presso banche o altri istituti di deposito garantiti.
L’investimento non è appropriato per tutti gli investitori. AUGUSTUM G.A.M.E.S. non é inteso per essere un
programma completo di investimento e gli investitori dovrebbero considerare i loro obiettivi di investimento a
medio e lungo termine e le necessità finanziarie prima di assumere una decisione di investimento. Un
investimento in AUGUSTUM G.A.M.E.S. è inteso come un investimento a medio e lungo termine.
5.
Classi di azioni disponibili ed importi minimi di investimento
AUGUSTUM G.A.M.E.S. emette due classi di azioni:
Classe A: azioni di capitalizzazione adatte a tutti gli investitori
Classe I: azioni di capitalizzazione riservate solo ad investitori istituzionali
Gli investimenti minimi unitari in ciascuna classe di azioni sono i seguenti:
53
Investimento minimo iniziale:
Classe A: Euro 1.500
Classe I: Euro 25.000
Investimento minimo successivo:
Classe A: Euro 1.500
6.
Prezzo di sottoscrizione
Il prezzo di sottoscrizione sarà pari al Valore Patrimoniale Netto per Azione di AUGUSTUM G.A.M.E.S.
determinato alla Data di valutazione applicabile.
L’elenco delle sottoscrizioni verrà chiuso al più tardi alle ore 16.00 del Giorno lavorativo precedente la Data di
valutazione considerata.
Con riferimento alla Classe A sarà addebitata una commissione di sottoscrizione massima del 3% quale
remunerazione degli intermediari coinvolti nella distribuzione delle Azioni.
Non saranno applicate commissioni di sottoscrizione relativamente alla Classe I.
Il pagamento del prezzo della sottoscrizione dovrà essere effettuato entro i 3 (tre) Giorni lavorativi successivi
alla determinazione del prezzo di sottoscrizione
7.
Rimborsi
Il prezzo di rimborso sarà pari al Valore Patrimoniale Netto per Azione di AUGUSTUM G.A.M.E.S. alla Data di
valutazione applicabile, senza addebito di alcuna commissione d’uscita. L’elenco dei rimborsi verrà chiuso al più
tardi alle ore 16.00 del Giorno lavorativo precedente la Data di valutazione considerata.
Il controvalore delle Azioni rimborsate verrà corrisposto al più tardi entro i 3 (tre) giorni lavorativi dalla
determinazione del Valore Patrimoniale Netto applicato.
8.
Conversioni
Le Azioni di AUGUSTUM G.A.M.E.S. possono essere convertite nell’altra classe di Azioni dello stesso Comparto
o in una della classi di azioni del Comparto AUGUSTUM Balanced Equity Europe secondo quanto descritto dalla
procedura descritta nella Parte A di questo Prospetto. Non è previsto l’addebito di alcuna commissione di
conversione, salvo quanto disposto nella Parte A del presente Prospetto.
L’elenco delle conversioni verrà chiuso alle ore 16.00 del Giorno lavorativo precedente la data di valutazione
considerata.
54
9.
Divisa di riferimento di AUGUSTUM G.A.M.E.S.
Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di AUGUSTUM G.A.M.E.S. verrà determinato in Euro (“ EUR”)
10. Frequenza della determinazione del Valore Patrimoniale Netto (NAV) per Azione e Data di valutazione
Il NAV per Azione di AUGUSTUM G.A.M.E.S. verrà determinato nel Lussemburgo, sotto la generale responsabilità
del Consiglio di Amministrazione, ogni giorno lavorativo nel Lussemburgo (“Data di valutazione”).
11. Co-Manager
Ai sensi dell’accordo datato 11 aprile 2011, Augustum Opus SIM S.p.A., con sede sociale in via Serbelloni n. 7 –
I- 20122 Milano, Italia, è stata nominata quale Co-Manager del Comparto (il“Co-Manager”). Il Co-Manager è
stato fondato in data 1 aprile 2009. Il suo capitale sociale, interamente sottoscritto, ammontava al 31 dicembre
2011 ad Euro 1.400.000,00.
Il Distributore & Consulente Generale ed i distributori hanno il diritto di ricevere una parte delle Commissioni di
Gestione.
12. Commissioni
Ad AUGUSTUM G.A.M.E.S. sono addebitate le seguenti commissioni:
Commissioni di gestione
Classe A: 2,25% annuo del patrimonio netto, pagabile trimestralmente e calcolata sulla media del patrimonio
netto del Comparto nel trimestre di riferimento;
Classe I: 1,50% annuo del patrimonio netto, pagabile trimestralmente e calcolata sulla media del patrimonio
netto del Comparto nel trimestre di riferimento;
Commissioni di Performance:
Con riferimento sia alla Classe di azioni A sia alla Classi di azioni I, la commissione di performance sarà calcolata
in base alla differenza positiva tra l’ultimo Valore Patrimoniale Netto (NAV) per azione, determinato al 31
dicembre di ogni anno , ed il NAV per azione calcolato al 31 dicembre dell’anno precedente o il primo NAV per
azione calcolato il primo anno. La commissione di performance sarà pari al 20% del rendimento eccedente il
benchmark di riferimento (*) moltiplicato per il numero di azioni del Comparto in circolazione durante ogni
giorno del periodo.
La commissione di performance sarà accantonata nel calcolo del NAV del periodo di riferimento è sarà pagata
al Co-Manager o ai Consulenti per gli Investimenti all’inizio del periodo successivo. Le commissioni di
performance sono determinate ad ogni calcolo del NAV e nessuna commissione è riconosciuta al Co-Manager o
ai Consulenti per gli Investimenti qualora nel periodo di riferimento il rendimento del Comparto non abbia
superato quello del menzionato benchmark. Il periodo di riferimento inizia il 1 ° gennaio di ogni anno e termina
il 31 dicembre.
55
Non sarà considerato alcun “high water mark” nel metodo di calcolo della commissione di performance.
In ogni giorno di calcolo, viene dedotto dal patrimonio netto del Comparto un accantonamento pari alla
commissione di performance calcolata in base della differenza tra il NAV per azione, al lordo delle commissioni
di performance, e il NAV al 31 dicembre dell'anno precedente.. Quando il NAV per azione al lordo della
commissione di performance è inferiore al NAV al 31 dicembre dell'anno precedente, l’accantonamento è pari
a zero; esso non potrà mai essere negativo.
La commissione di performance è determinata sulla base del calcolo del NAV al netto di tutte le spese, passività
e commissione di gestione (ma non di quelle di performance) ed è rettificata al fine di tener conto di tutte le
sottoscrizioni e di tutti i rimborsi.
Qualora si verificasse un rimborso di azioni in una data diversa da quella in cui la commissione di perfomance è
stata pagata, sebbene sia stato effettuato un accantonamento per le commissioni di performance, quelle
accantonate attribuibili alle azioni rimborsate saranno pagate alla fine di ciascun trimestre anche se
l’accantonamento fatto non sarà più in essere a quella data.
Anche in caso di sottoscrizioni ci sarà un adeguamento consistente nel rimuovere, dall’accantonamento della
commissione di performance calcolata sul numero di azioni sottostanti, la commissione di performance relativa
alle azioni sottostanti sottoscritte nel periodo precedente alla sottoscrizione. Pertanto, per tali azioni, non sarà
accantonata alcuna commissione di performance riferita a performance registrate precedentemente alla
sottoscrizione.
(*) Il benchmark per il Comparto Augustum G.A.M.E.S. è il seguente: 15% sx5p + 10% sx5e + 10% djgt + 10%
msdlwi + 10% djgte + 45% Euribor 1 mese
13. Quotazione presso la Borsa Valori del Lussemburgo
Le Azioni di AUGUSTUM G.A.M.E.S. sono quotate presso la Borsa Valori del Lussemburgo.
14. Pubblicazione del NAV
Il Valore Patrimoniale Netto per Azione sarà disponibile presso la sede legale della Società.
15. Trattamento fiscale
AUGUSTUM G.A.M.E.S. è soggetto alle seguenti imposte (taxe d’abonnement):
Classe A: una tassa pari allo 0,05% annuo del proprio NAV.
Classe I: una tassa pari allo 0,01% annuo del proprio NAV.
Suddette imposte sono pagabili trimestralmente sulla base del valore del patrimonio netto di ciascuna classe di
azioni alla fine del trimestre considerato.
56
II. COMPARTO RINASCIMENTO SICAV : AUGUSTUM BALANCED EQUITY EUROPE
1.
Denominazione
La denominazione del comparto è “RINASCIMENTO SICAV: AUGUSTUM Balanced Equity Europe (di seguito “
AUGUSTUM Balanced Equity Europe”).
2.
Politica e limitazioni d’investimento specifiche
Al fine di raggiungere i propri obiettivi, il Comparto investirà in titoli azionari e in titoli di tipo azionario compresi
i certificati rappresentativi di azioni, quali ADR (American Depositary Receipts) o GDR (Global Depositary
Receipts), obbligazioni convertibili, warrant su valori mobiliari, certificati di investimento emessi principalmente
da società di paesi europei, inclusi i paesi non appartenenti all’area EURO.
Il Comparto investirà anche in titoli a reddito fisso come le obbligazioni e titoli di debito a tasso fisso o variabile.
Il Comparto può anche investire in quote di OICVM e / o OIC conformi alla politica di investimento del Comparto
e , in via residuale, in titoli negoziati sui mercati Russian Trading System (RTS) e "Moscow Interbank Currency
Exchange (MICEX)", che sono considerati mercati regolamentati.
Gli investimenti di portafoglio possono essere denominati anche in valute diverse dall’ Euro anche se il gestore
cercherà di mitigare il rischio di cambio attraverso l'utilizzo della copertura valutaria.
E’ consentito l'utilizzo di strumenti finanziari derivati, compresi i derivati OTC, a scopo di investimento.
In deroga ai limiti di investimento contenuti nella parte principale del presente Prospetto, il Comparto non
investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in OICVM e / o altri OIC.
3.
Esposizione al rischio globale
Il Comparto AUGUSTUM Balanced Equity Europe utilizza l’"Absolute VAR approach" come metodo per calcolare
e monitorare l'esposizione al rischio globale, basato su un modello standard di mercato avente le seguenti
caratteristiche:





Un intervallo di confidenza del 99%;
Periodo di detenzione di 1 mese (20 giorni lavorativi)
Periodo di osservazione di almeno 1 anno (250 giorni);
Aggiornamento giornaliero dei dati;
Calcolo giornaliero
Il VaR (Value-at-risk) è una misura di rischio che può essere definita come la massima perdita potenziale stimata
ad un dato livello di confidenza (probabilità) in un determinato periodo di tempo, in condizioni normali di
mercato.
57
Inoltre, la leva finanziaria attesa del Comparto AUGUSTUM Balanced Equity Europe calcolata come
“somma dei nozionali”, non dovrebbe superare il 250%.
Tuttavia, in determinate circostanze, potrà verificarsi un livello di leva finanziaria maggiore.
4.
Profilo dell’investitore tipico
Dati gli obiettivi di investimento di AUGUSTUM Balanced Equity Europe, questi possono essere adeguati per
investitori con un alto profilo di rischio ed un orizzonte temporale di investimento di medio-lungo termine che:

siano interessati all’investimento in titoli azionari,

siano interessati all’apprezzamento del capitale nel medio lungo periodo,

non siano interessati alla distribuzione regolare di proventi,

accettino il rischio associato a questo tipo di investimento, collegato all’utilizzo di warrants,

siano disposti ad accettare la volatilità del valore delle loro azioni
L’investimento in AUGUSTUM Balanced Equity Europe non è un deposito presso banche o altri istituti di deposito
garantiti. L’investimento non è appropriato per tutti gli investitori. Il Comparto AUGUSTUM Balanced Equity
Europe non é inteso per essere un programma completo di investimento e gli investitori dovrebbero considerare
i loro obiettivi di investimento a medio e lungo termine e le necessità finanziarie prima di assumere una
decisione di investimento.
5.
Classi di azioni disponibili ed importi minimi di investimento
AUGUSTUM Balanced Equity Europe emette due classi di azioni:
Classe A: azioni di capitalizzazione adatte a tutti gli investitori
Classe I: azioni di capitalizzazione riservate solo ad investitori istituzionali
Gli investimenti minimi unitari in ciascuna classe di azioni sono i seguenti:
Investimento minimo iniziale:
Classe A: Euro 1.500
Classe I: Euro 25.000
Investimento minimo successivo:
Classe A: Euro 1.500
58
6.
Prezzo di sottoscrizione
Il prezzo di sottoscrizione sarà pari al Valore Patrimoniale Netto per Azione di AUGUSTUM Balanced Equity
Europe determinato alla Data di valutazione applicabile. L’elenco delle sottoscrizioni verrà chiuso al più tardi alle
ore 16.00 del Giorno lavorativo precedente la Data di valutazione considerata.
Con riferimento alla Classe A sarà addebitata una commissione di sottoscrizione massima del 3% quale
remunerazione degli intermediari coinvolti nella distribuzione delle Azioni.
Non saranno applicate commissioni di sottoscrizione relativamente alla Classe I.
Il pagamento del prezzo della sottoscrizione dovrà essere effettuato entro i 3 (tre) Giorni lavorativi successivi
alla determinazione del prezzo di sottoscrizione
7.
Rimborsi
Il prezzo di rimborso sarà pari al Valore Patrimoniale Netto per Azione di AUGUSTUM Balanced Equity Europe
alla Data di valutazione applicabile, senza addebito di alcuna commissione d’uscita. L’elenco dei rimborsi verrà
chiuso al più tardi alle ore 16.00 del Giorno lavorativo precedente la Data di valutazione considerata.
Il controvalore delle Azioni rimborsate verrà corrisposto al più tardi entro i 3 (tre) giorni lavorativi dalla
determinazione del Valore Patrimoniale Netto applicato.
8.
Conversioni
Le Azioni di AUGUSTUM Balanced Equity Europe possono essere convertite nell’altra classe di Azioni dello stesso
Comparto o in una della classi di azioni del Comparto AUGUSTUM G.A.M.E.S. secondo quanto descritto dalla
procedura dettagliata nella Parte A di questo Prospetto. Non è previsto l’addebito di alcuna commissione di
conversione, salvo quanto disposto nella Parte A del presente Prospetto.
L’elenco delle conversioni verrà chiuso alle ore 16.00 del Giorno lavorativo precedente la data di valutazione
considerata.
9.
Divisa di riferimento di AUGUSTUM Balanced Equity Europe
Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di AUGUSTUM Balanced Equity Europe verrà determinato in Euro (“
EUR”)
10. Frequenza della determinazione del Valore Patrimoniale Netto (NAV) per Azione e Data di valutazione
Il NAV per Azione di AUGUSTUM Balanced Equity Europe verrà determinato nel Lussemburgo, sotto la generale
responsabilità del Consiglio di Amministrazione, ogni giorno lavorativo nel Lussemburgo (“Data di valutazione”).
59
11. Co-Manager
Ai sensi dell’accordo datato 11 aprile 2011, Augustum Opus SIM S.p.A., con sede sociale in via Serbelloni n. 7 –
I- 20122 Milano, Italia, è stata nominata quale Co-Manager del Comparto (il“Co-Manager”). Il Co-Manager è
stato fondato in data 1 aprile 2009. Il suo capitale sociale, interamente sottoscritto, ammontava al 31 dicembre
2011 ad Euro 1.400.000,00.
12. Commissioni
Ad AUGUSTUM Balanced Equity Europe sono addebitate le seguenti commissioni:
Commissioni di gestione
Classe A: 2,25% annuo del patrimonio netto, pagabile trimestralmente e calcolata sulla media del patrimonio
netto del Comparto nel trimestre di riferimento;
Classe I: 1,25% annuo del patrimonio netto, pagabile trimestralmente e calcolata sulla media del patrimonio
netto del Comparto nel trimestre di riferimento;
Commissioni di Performance:
Con riferimento sia alla Classe di azioni A sia alla Classi di azioni I, la commissione di performance sarà calcolata
in base alla differenza positiva tra l’ultimo Valore Patrimoniale Netto (NAV) per azione, determinato al 31
dicembre di ogni anno , ed il NAV per azione calcolato al 31 dicembre dell’anno precedente o il primo NAV per
azione calcolato il primo anno.
La commissione di performance sarà pari al 20% del rendimento eccedente il benchmark di riferimento (*)
moltiplicato per il numero di azioni del Comparto in circolazione durante ogni giorno del periodo.
La commissione di performance sarà accantonata nel calcolo del NAV del periodo di riferimento è sarà pagata
al Co-Manager o ai Consulenti per gli Investimenti all’inizio del periodo successivo. Le commissioni di
performance sono determinate ad ogni calcolo del NAV e nessuna commissione è riconosciuta al Co-Manager o
ai Consulenti per gli Investimenti qualora nel periodo di riferimento il rendimento del Comparto non abbia
superato quello del menzionato benchmark. Il periodo di riferimento inizia il 1 ° gennaio di ogni anno e termina
il 31 dicembre.
Non sarà considerato alcun “high water mark” nel metodo di calcolo della commissione di performance.
In ogni giorno di calcolo, viene dedotto dal patrimonio netto del Comparto un accantonamento pari alla
commissione di performance calcolata in base della differenza tra il NAV per azione, al lordo delle commissioni
di performance, e il NAV al 31 dicembre dell'anno precedente. Quando il NAV per azione al lordo della
commissione di performance è inferiore al NAV al 31 dicembre dell'anno precedente, l’accantonamento è pari
a zero; esso non potrà mai essere negativo.
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La commissione di performance è determinata sulla base del calcolo del NAV al netto di tutte le spese, passività
e commissione di gestione (ma non di quelle di performance) ed è rettificata al fine di tener conto di tutte le
sottoscrizioni e di tutti i rimborsi.
Qualora si verificasse un rimborso di azioni in una data diversa da quella in cui la commissione di perfomance è
stata pagata, sebbene sia stato effettuato un accantonamento per le commissioni di performance, quelle
accantonate attribuibili alle azioni rimborsate saranno pagate alla fine di ciascun trimestre anche se
l’accantonamento fatto non sarà più in essere a quella data.
Anche in caso di sottoscrizioni ci sarà un adeguamento consistente nel rimuovere, dall’accantonamento della
commissione di performance calcolata sul numero di azioni sottostanti, la commissione di performance relativa
alle azioni sottostanti sottoscritte nel periodo precedente alla sottoscrizione. Pertanto, per tali azioni, non sarà
accantonata alcuna commissione di performance riferita a performance registrate precedentemente alla
sottoscrizione.
(*) Il benchmark per il Comparto Augustum Balanced Equity Europe è il seguente: 30% Euro Stoxx 50 Index, 30%
Stoxx Europe 50 Index, 40% Eonia Capitalisation Index (EONACAPL Index)
13. Quotazione presso la Borsa Valori del Lussemburgo
Le Azioni di AUGUSTUM Balanced Equity Europe sono quotate presso la Borsa Valori del Lussemburgo.
14. Pubblicazione del NAV
Il Valore Patrimoniale Netto per Azione sarà disponibile presso la sede legale della Società.
15. Trattamento fiscale
AUGUSTUM Balanced Equity Europe è soggetto alle seguenti imposte (taxe d’abonnement):
Classe A:: una tassa pari allo 0,05% annuo del proprio NAV.
Classe I: una tassa pari allo 0,01% annuo del proprio NAV.
Suddette imposte sono pagabili trimestralmente sulla base del valore del patrimonio netto di ciascuna classe di
azioni alla fine del trimestre considerato.
DOCUMENTI DISPONIBILI
È possibile ottenere copia dei seguenti documenti rivolgendosi alla sede legale della Società o alla sede legale
dell’Agente di Custodia, nei giorni lavorativi nel Lussemburgo durante il normale orario d’ufficio:
i.
lo Statuto Sociale;
ii.
il Documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (“KIID”);
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iii.
i contratti stipulati con BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, relativi ai servizi sopra
descritti nella sezione “Banca Depositaria ed Agente di Pagamento, Agente Domiciliatario e di
Quotazione, Agente Amministrativo, Agente per i Registri e per i Trasferimenti”;
iv.
il contratto stipulato con il Co-Manager sopra descritto nella sezione “Management della Società”,
come anche nell’appendice al presente Prospetto;
v.
il contratto con il Distributore & Consulente Globale, sopra descritto nella sezione “Distributori”;
vi.
gli ultimi rendiconti e bilanci, sopra descritti nella sezione “Assemblee e informativa ai soci”.
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Prospetto - Rinascimento SICAV