FLP Scuola di FOGGIA
Via Nicola Delli Carri n. 15 – Tel e Fax 0881/204801
71121 Foggia
Indirizzo mail: [email protected]
Sito internet: www.flpscuolafoggia.it
FOGGIA, 28 NOVEMBRE 2013
PREG.MI COLLEGHI DELLA SCUOLA,
Il Miur sta approntando la circolare con cui annualmente disciplina l’accesso alla
pensione per il personale della scuola.
Questa segreteria provinciale, ritenendo di fare cosa gradita sia al personale che
raggiunge i requisiti anagrafici per il collocamento a riposo dal 1^ settembre 2014 che a
quanti, in possesso dei requisiti di anzianità, intendono presentare domanda di cessazione
dal servizio, vi fornisce il seguente “vademecum” relativo ai requisiti per il collocamento a
riposo dal prossimo anno scolastico ( 1^ settembre 2014).
Riteniamo anche utile informarvi che, sempre presso la nostra segreteria provinciale,
è attivo:
a) un servizio di consulenza in materia pensionistica ( in grado anche di fornire un
calcolo previsionale del trattamento pensionistico e del trattamento di fine servizio –
ex buonuscita -):
b) un servizio di patronato, dedicato esclusivamente al personale della scuola, tramite
il quale è possibile presentare le domande di pensione senza far ricorso alle
segreterie scolastiche.
Nel porgervi i nostri più cordiali saluti restiamo a vostra disposizione per qualsiasi
necessità, e vi comunichiamo i recapiti del nostro sindacato e l’orario di ricezione per le
pratiche pensionistiche:
Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche – FLP – Settore Scuola –
Segreteria Provinciale di Foggia – Via Nicola delli Carri, n.15 –
(al centro di Foggia nei pressi di Piazza Giordano, vicino al Piccolo Teatro)
Telefono 0881 -204801
Responsabile Settore Pensioni – dott. Claudio Colecchia
Orario di ricevimento del personale della scuola:
martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00
Per appuntamento telefonare al numero sopra indicato tutti i giorni, escluso il
sabato, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16,30 alle ore 18.
LA SEGRETARIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA
Maria Antonia Camarca
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LE PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
___________________________________________________________________________________________________
Con la legge 214/2011 – cosiddetta legge Fornero – sono state introdotti notevoli cambiamenti nel sistema
pensionistico dei pubblici dipendenti e, quindi, anche per il personale della scuola.
I punti salienti di tale riforma si basano su due presupposti :
a) Riduzione della possibilità di accesso al pensionamento anticipato;
b) Elevazione dell’età per il collocamento a riposo per vecchiaia.
Oltre a questi due importanti novità ( peggiorative ovviamente rispetto alla precedente normativa), si sono
avuti altre modifiche importanti che possiamo così sintetizzare:
1) CALCOLO DELLA PENSIONE
Dal 1° gennaio 2012 viene applicato a tutti i lavoratori il metodo di calcolo contributivo, con il meccanismo
del pro-rata.
Tale normativa ( ossia del metodo pro-rata) riguarda solo coloro che al 31/12/1995 hanno almeno 18 anni
di contributi (pari a 34 anni al 31/12/2011).
Questi lavoratori, in effetti, non hanno un sostanziale peggioramento nel calcolo della pensione, atteso che
sono calcolati con il metodo contributivo gli anni dal 1.1.2012 fino alla cessazione dal servizio. Ovviamente,
più si allunga il periodo di cessazione dal servizio maggiore sarà la penalizzazione.
Per il restante personale, viceversa, già operava il sistema contributivo a secondo della anzianità. Infatti,
per gli anni di contribuzione maturati sino al 31.12.1995, vi è un primo calcolo della pensione secondo il
sistema retributivo, mentre per il servizio dal 1.1.1996 opera già il sistema contributivo. In questo modo già
si parlava di metodo misto di calcolo della pensione.
In sostanza, un docente con una anzianità al 31.12.1995 di anni 10, avrà una pensione calcolata in base
all’ultimo stipendio percepito alla data di cessazione per i 10 anni di contribuzione, mentre per tutti gli anni
di servizio prestati dopo si aggiungerà l’altra quota di pensione calcolata con il metodo contributivo.
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LE PENSIONI DAL 1.1.2012
Dal 1° gennaio 2012, i concetti e le previsioni normative di pensioni di vecchiaia, di massima anzianità
contributiva e di anzianità, previste dalla precedente normativa, sono sostituite da:
PENSIONE DI VECCHIAIA
PENSIONE ANTICIPATA
Questi nuovi requisiti per l’accesso alla “nuova” pensione di vecchiaia e a quella anticipata non sono
applicabili per tutti coloro che entro il 31/12/2011 hanno già maturato :
a)
b)
Requisiti di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 61 per le donne);
Requisiti di massima anzianità contributiva (40 anni) oppure di anzianità (sommando cioè età più
contributi : quota 96: 60anni + 36 contributi ovvero 61 anni +35 contributi).
I docenti che si trovano in tale situazione potranno chiedere in qualsiasi momento il collocamento a riposo
secondo la normativa e i requisiti ante legge Fornero. E’ bene precisare che negli annii di “servizio” vanno
ricompresi il servizio di ruolo, quello riscattato, ricongiunto, militare, etc.
I requisiti anagrafici e quelli contributivi, fissati per l’anno 2012, sono poi innalzati per essere adeguati,
prima con cadenza triennale e poi con cadenza biennale, all’incremento della speranza di vita accertato
dall’ISTAT.
LA PENSIONE DI VECCHIAIA
Dal 1° gennaio 2012 , per i lavoratori dipendenti, uomini e donne, del settore pubblico e della scuola, l’età
della pensione di vecchiaia aumenta da 65 a 66 anni. Già a partire dal 2013 il requisito anagrafico è stato
adeguato all’aspettativa di vita.
La stessa pensione di vecchiaia, in generale, resta subordinata a un’anzianità contributiva minima di 20
anni.
LA PENSIONE ANTICIPATA
La pensione anticipata, acquisita per anzianità contributiva, consente di andare in pensione nel 2014 con la
seguente anzianità contributiva:
per gli uomini, 42 anni e 6 mesi;
per le donne, 41 anni e 6 mesi.
Anche i requisiti di anzianità sono indicizzati alla speranza di vita.
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Riportiamo, tali elementi nelle sotto indicate tabelle :
UOMINI
PENSIONE DI
VECCHIAIA
PENSIONE ANTICIPATA
entro il
Età anagrafica minima
Anzianità contributiva
minima
31/12/2014
66 anni e 3 mesi
42 anni e 6 mesi
1/9/2014
31/12/2015
66 anni e 3 mesi
42 anni e 6 mesi
1/9/2015
31/12/2016
66 anni e 7 mesi
42 anni e 10 mesi
1/9/2016
31/12/2017
66 anni e 7 mesi
42 anni e 10 mesi
1/9/2017
31/12/2018
66 anni e 7 mesi
42 anni e 10 mesi
1/9/2018
31/12/2019
66 anni e 11 mesi
43 anni e 2 mesi
1/9/2019
31/12/2020
66 anni e 11 mesi
43 anni e 2 mesi
1/9/2020
Requisito
maturato
Decorrenza
trattamento di
pensione
DONNE
PENSIONE DI
VECCHIAIA
PENSIONE ANTICIPATA
Età anagrafica
minima
Anzianità contributiva
minima
31/12/2014
66 anni e 3 mesi
41 anni e 6 mesi
1/9/2014
31/12/2015
66 anni e 3 mesi
41 anni e 6 mesi
1/9/2015
31/12/2016
66 anni e 7 mesi
41 anni e 10 mesi
1/9/2016
31/12/2017
66 anni e 7 mesi
41 anni e 10 mesi
1/9/2017
31/12/2018
66 anni e 7 mesi
41 anni e 10 mesi
1/9/2018
31/12/2019
66 anni e 11 mesi
42 anni e 2 mesi
1/9/2019
31/12/2020
66 anni e 11 mesi
42 anni e 2 mesi
1/9/2020
Requisito maturato
entro il
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Decorrenza
trattamento di
pensione
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PENSIONE ANTICIPATA PRIMA DEI 62 ANNI DI ETA’
Per il personale pubblico, e quindi anche quello della scuola, che vuole accedere alla pensione prima del
compimento del 62° anno di età è prevista una riduzione dell’1% (lo 0,0833% mensile) per ogni anno di
anticipo rispetto ai 62 anni; tale percentuale di riduzione è elevata al 2% (lo 0,1667% mensile) per ogni
altro anno di anticipo oltre ai primi due. La riduzione è applicata sulla parte di pensione calcolata con il
metodo retributivo: ossia quella relativa all’anzianità posseduta al 31/12/2011.
Questa penalizzazione, fino al 2017, non si applica se l’anzianità contributiva è costituita da periodi di:
effettivo lavoro/servizio, astensione obbligatoria di maternità, assolvimento obblighi di leva, infortunio,
malattia, cassa integrazione ordinaria.
In conseguenza, coloro che alla data di pensionamento non hanno compiuto i 62 anni di età e
raggiungono il requisito contributivo previsto comprendendo periodi di riscatto (es. studi universitari,
aspettativa, astensione facoltativa, …) e supervalutazioni, possono andare in pensione ma con
l’applicazione della riduzione.
LA PENSIONE ANTICIPATA CON OPZIONE CONTRIBUTIVA
Nel caso in cui il personale della scuola di sesso femminile maturi almeno 35 anni di contribuzione e possa
vantare un’età pari o superiore a 57 anni, può chiedere di cessare dal servizio anticipatamente ma deve
optare per la liquidazione della pensione con il calcolo totalmente contributivo.
Questa facoltà di accedere a tale trattamento economico è prevista solo per pensioni decorrenti entro il
31/12/2015.
Se i requisiti minimi sono raggiunti dopo il 31/12/2011, per queste lavoratrici, il trattamento economico
medesimo decorre 12 mesi dopo; poiché, in questo caso, trova applicazione la c.d. “finestra mobile”
introdotta dalla Legge 122/2010 e dalla Legge 148/2011, che è disapplicata negli altri casi di
pensionamento. Quindi, per coloro che maturano il diritto nel 2012 la decorrenza del relativo trattamento è
fissata all’1/9/2013; se il diritto è acquisito nel 2013 la pensione decorre dall’1/9/2014.
SI BADI BENE l’ammontare della pensione calcolata con le modalità stabilite per l’opzione contributiva è
inferiore del 35-37 per cento rispetto allo stipendio.
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IN PENSIONE A SETTEMBRE 2014
ACQUISIZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE
Può accedere al trattamento di pensione con decorrenza 1° settembre 2014:
1. Il personale docente educativo ed ATA che entro il 31/12/2011 possedeva i requisiti previsti dalla
normativa previdenziale vigente fino a tale data.
2. Il personale docente educativo ed ATA che entro il 31/12/2014 maturerà i requisiti previsti dalla
riforma in vigore dall’1/1/2012.- legge Fornero.
3. Il personale femminile (docente educativo ed ATA) che entro il 31/12/2013 avrà un’età non inferiore
a 57 anni e una contribuzione pari o superiore a 35 anni, a condizione che opti per il sistema di
calcolo contributivo.
REQUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE DAL 1.9.2014
Personale con requisiti conseguiti prima della riforma Fornero
La sotto indicata disciplina, in vigore fino al 31/12/2011, interessa coloro che hanno
maturato i seguenti requisiti entro la predetta data e precisamente:
PENSIONE DI VECCHIAIA
Personale femminile della scuola con 61 anni 20 anni di contribuzione (minimo 15 anni per il personale in
servizio anteriormente all’1/1/1993);
PENSIONE DI ANZIANITA’
Personale della scuola con almeno 60 anni di età e 35 anni di contribuzione; inoltre, è indispensabile anche
il raggiungimento della “quota 96” (età più anzianità) senza alcun arrotondamento. L’ulteriore anno
eventualmente necessario per raggiungere la quota 96 può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di
età e contribuzione posseduti che eccedono i requisiti minimi di età e anzianità. Per esempio: 60 anni di età
e 36 di contributi oppure 61 anni di età e 35 di contributi; ma anche 60 anni 4 mesi e 22 giorni di età e non
meno di 35 anni 7 mesi e 8 giorni di contributi;
PENSIONE DI ANZIANITA’
almeno 40 anni di contribuzione senza limiti di età.
Coloro che hanno maturato i suddetti requisiti avrebbero potuto accedere alla pensione con decorrenza
1/9/2011. Pertanto, tali dipendenti, anche se ancora in servizio, mantengono il diritto di accesso al
trattamento di pensione secondo le precedenti norme. Fermo restando che, ai fini del trattamento di
pensione, si applicherà anche a loro il regime contributivo “pro-rata” per le anzianità maturate a decorrere
dall’1/1/2012.
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PENSIONE E SERVIZIO A PART-TIME
Coloro che entro il 31/12/2011 hanno maturato i requisiti per accedere al trattamento pensionistico di
anzianità con la quota 96, e non hanno nel frattempo acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia (65 anni
di età) o di massima anzianità contributiva (40 anni di contributi) previsti dalla normativa previgente,
possono chiedere, in alternativa alla cessazione dal servizio, la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico (pensione+part-time). La
richiesta deve essere formulata con unica istanza mediante la procedura “istanze on line”; in essa gli
interessati devono esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo
pieno, nel caso non fosse possibile la concessione del part-time.
PERSONALE DELLA SCUOLA CHE NON POSSIEDE TALI REQUISITI AL 31.12.2011
Per il personale della scuola che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, ma che raggiungerà i requisiti
entro il 31/12/2014, le regole sono le seguenti:
PENSIONE DI VECCHIAIA
66 anni e 3 mesi di età per gli uomini e 66 anni e tre mesi per le donne, con almeno 20 anni di
contribuzione (15 anni per il personale in servizio prima dell’1/1/1993).
PENSIONE ANTICIPATA
41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per le donne, 42 anni e 6 mesi per gli uomini.
Il personale di sesso femminile che maturano almeno 35 anni di contributi e ha almeno 57 anni di età
acquisisce il diritto alla pensione optando per il sistema di calcolo totalmente contributivo.
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PENSIONE A SETTEMBRE 2014 IN SINTESI
Personale
Data di
acquisizione
Requisiti minimi necessari
PENSIONE DI VECCHIAIA: 65 anni di età per gli uomini e 61 anni per le donne;
20 anni di contribuzione (15 anni per il personale in servizio prima dell’1/1/1993).
docente,
educativo e
ATA
PENSIONE DI ANZIANITA’: almeno 60 anni di età, 35 anni di contribuzione e
quota 96 (es. 60+36 o 61+35).
Entro il
31/12/2011
PENSIONE DI ANZIANITA’: almeno 40 anni di contribuzione senza limiti di età.
PENSIONE DI VECCHIAIA:
docente,
educativo e
ATA
31.8.2014
a) d’ufficio requisito al 31.8.2014
66 anni e 3 mesi di età per gli uomini;
66 anni e 3 mesi per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 anni per il
personale in servizio prima dell’1/1/1993).
31.12.2014
b) a domanda requisito al 31.12.2014
66 anni e 3 mesi uomini
66 anni e 3 mesi donne
In definitiva :
Nati quindi dal 1.9.1947 al 31.5.1948 ( collocamento a riposo d’ufficio)
ovvero sino al 31.12.1948 ( in questo caso a domanda), nonché il
personale per il quale cessa il periodo di proroga del coll.a riposo.
B)
Personale maschile con cessazione per vecchiaia, d’ufficio, nato dal
01/09/1948 al 31/08/1949 (65 anni) che al 31/12/2011 ha maturato
un’anzianità contributiva di anni 35 e personale femminile nato dal
01/09/1948 al 31/08/1949 (65 anni) che ha maturato al 31/12/2011
un’anzianità contributiva di anni 19 mesi 11 gg. 16, oppure anni 14 mesi
11 e giorni 16 qualora al 31.12.1992 vanti almeno 1 giorno di
contribuzione in conto tesoro. Personale femminile nato sino al
31/12/1950, che può, a domanda, cessare dal servizio per vecchiaia,
purchè al 31.12.2011 vanti anni 19 mesi 11 gg. 16 di servizio utile;
ovvero anni 14 mesi 11 e giorni 16 di anzianità contributiva, qualora al
31.12.1992 abbia servizio con almeno 1 giorno di contribuzione in conto
tesoro.
PENSIONE ANTICIPATA: 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per le donne,
42 anni e 6 mesi per gli uomini.
A)
docente,
educativo e
ATA (donne)
PENSIONE CON OPZIONE CONTRIBUTIVA: età non inferiore a 57 anni di età e
almeno 35 anni di contribuzione.
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Entro il
31/12/2014
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