Contratto
di ricerca
tra il Politecnico
di Torino
e TRM S.p.A.
(2003)
Legge 10 del 9 gennaio 1991
Norme per l'attuazione
del Piano Energetico nazionale
in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico
e di sviluppo delle fonti rinnovabili.
L'intento della legge è di recepire
le politiche energetiche comunitarie.
L'intento della legge è di recepire
le politiche energetiche comunitarie.
Purtroppo ciò accade solo in parte:
infatti mentre l'Europa individua
esattamente le fonti rinnovabili
(solare, eolica, idraulica,
geotermica e moto ondoso)
nella versione italiana
appare il termine
"fonti assimilate alle rinnovabili".
Ecco come noi italiani abbiamo
definito le fonti assimilate:
- cogenerazione,
intesa come produzione combinata
di energia elettrica e di calore
- calore di risulta, fumi di scarico
ed altre forme di energia
recuperabile in processi ed impianti
- l'utilizzo di scarti
di lavorazione e/o di processi
Sulla scorta di queste indicazioni
(Legge 10/91), il Comitato
Interministeriale Prezzi (CIP)
con delibera n. 6 (Cip6)
del 29 aprile 1992, stabilisce
che i produttori di energia elettrica
da fonti rinnovabili ed assimilate,
godranno di una maggiorazione
di circa 3 volte il prezzo di mercato.
Chi paga
questa maggiorazione?
Chi paga
questa maggiorazione?
Noi cittadini
col 7% della bolletta
dell'energia elettrica
(componente A3).
Dal 1992 abbiamo versato
oltre tre miliardi di euro
all’anno (3.076.923.077 euro),
determinando un totale
di oltre 50 miliardi di euro.
DETTAGLIO TIPOLOGIA ACQUISTI CIP6
Situazione aggiornata al 31.03.2007
Fonte GSE FISE Assoambiente – prot.n.p59930
Tipologia fonte
Solare fotovoltaico
Eolico
Geotermico
Idroelettrico
Maree
TOTALE Fonti
Rinnovabili
Biomasse e Rifiuti
Combustibili di
processo o residui
Combustibili
fossili
TOTALI Fonti
Assimilate
TOTALE
5.200.144.426
17.337.251.741
ANNO 2006
Importi Totali
€
40.370
195.823.974
223.753.076
202.602.527
0
622.219.947
10%
1.135.911.334
2.179.884.346
21.716.865.946
2.181.783.156
0.10
10.0
44.254.262.113
5.497.578.836
90%
0.11
9.0
48.308.063.170
6.119.798.783
Totale Energia
KWh
116.142
1.275.230.582
1.454.128.250
1.324.326.083
0
4.053.801.057
€/KWh
KWh/€
0.35
0.15
0.15
0.15
0
0.19
2.9
6.5
6.5
6.5
0
5.3
0.22
0.13
4.6
8.0
DETTAGLIO INCENTIVI CIP6
INCENERITORE DI BRESCIA
(Fonte ASM Brescia S.p.A.)
Direttiva UE 77 del 2001, incentiva
e stimola l'uso di fonti rinnovabili
individuandole: solare, eolica,
idraulica, geotermica, biogas,
la parte biodegradabile
dei rifiuti industriali ed urbani
e le biomasse (residui dell'agricoltura).
Direttiva UE 77 del 2001, incentiva
e stimola l'uso di fonti rinnovabili
individuandole: solare, eolica,
idraulica, geotermica, biogas,
la parte biodegradabile
dei rifiuti industriali ed urbani
e le biomasse (residui dell'agricoltura).
Un chiaro stop alle truffaldine
fonti assimilate italiane.
Ed è proprio in nome
della Direttiva UE 77
che chiediamo
il rimborso di quei soldi
(la sola parte destinata
alle fonti assimilate)
che dal 2001 vengono prelevati
illecitamente
dalle nostre bollette.
www.dirittoalfuturo.it
La Direttiva 77/2001 viene recepita
all'italiana, col Decreto Legislativo 387
del dicembre 2003.
L'art.17 esclude le fonti assimilate
(cogenerazione, scarti petroliferi, ecc)
ma include i rifiuti ed il Cdr,
in spregio alla Direttiva 77/2001.
Da quì la procedura di infrazione
da parte dell'UE all'Italia.
Come denunciato dalla procedura
d'infrazione, dall'entrata in vigore
del 387/03 le famose fonti assimilate
non avrebbero dovuto più prendere gli
incentivi.
Ma una parte delle nostre bollette
continua ad andare
alle cosiddette fonti assimilate.
Ecco in sintesi i passaggi della vertenza:
1. Richiesta di rimborso della componente A3
da inoltrare ad Enel + altri distributori di energia
ed al GSE. Tale richiesta comporta
la loro messa in mora
2. Sottoscrizione dei mandati difensivi
3. Invio delle richieste di rimborso ad Enel + altri
distributori di energia ed al GSE
4. Azione civile: restituzione della componente A3,
indebitamente applicata. Oltre agli interessi
maturati ed al risarcimento del danno
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DEI FIRMATARI
- che nella scrittura privata intercorrente tra l’Associazione e l’utente istante,
da siglare all’atto della sottoscrizione sia della richiesta di rimborso da
inoltrare al GSE che alla società distributrici di energia elettrica nonché del
mandato difensivo necessarie per dare avvio alla fase stragiudiziale e
giudiziale della vertenza di cui all’art. 3, punto 3 dello Statuto
dell’Associazione, non viene indicato dettagliatamente che, coerentemente con
gli scopi sociali e con lo spirito e la ratio sottese alla indicata scrittura privata
non è precisato che, in caso di soccombenza dei ricorrenti privati in sede
giudiziale, l’Associazione si farà carico di rifondere alla controparte vittoriosa,
la eventuale condanna al pagamento delle spese legali così come ricavabile
dal disposito delle sentenze emesse nell’ambito del giudizio introdotto;
- che, allo stato attuale, per motivi esclusivamente pratici appare del tutto
impossibile procedere ad una integrazione delle citate scritture private per
inserire la clausola sopra indicata
- che, comunque, è nella natura sia degli scopi dell’associazione che della
struttura stessa dell’organizzazione della vertenza in questione, inserire la
clausola sopra citata
preso atto di tutto quanto sopra, il Consiglio direttivo delibera a maggioranza
e/o all’unanimità dei presenti quanto segue
1) di considerare il contenuto della delibera in questione quale parte integrante
delle scritture private già sottoscritte alla data odierna e da sottoscrivere
successivemente tra l’Associazione medesima e gli utenti-istanti:
2) l’Associazione, in caso soccombenza nei giudizi civili introdotti a seguito
dell’instaurazione della fase giudiziale della vertenza in questione, si impegna
a rifondere alla controparte vittoriosa le spese legali come quantificate nella
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Presentazione - Diritto al Futuro