CONVITTO PER SO RDI DI ROMA
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
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REGOLAMENTO DEL CONVITTO
anno scolastico 2013/2014
Il Convitto è un servizio a disposizione degli studenti per rendere più agevole,
attraverso la connessa funzione educativa, il conseguimento dello sviluppo intellettuale e
fisico dei giovani che vi sono accolti. Infatti, esso rappresenta un mezzo particolarmente
idoneo a favorire il pieno sviluppo della personalità dell’ educando, attraverso l’ interazione
tra il momento della istruzione scolastica e il momento dell’ educazione convittuale.
Presupposto necessario per garantire la realizzazione delle suddette funzioni è non solo
che l’ambiente sia confortevole e appropriato al superamento delle difficoltà derivanti dal
vivere fuori dell’ ambito familiare, ma anche che la vita convittuale si svolga con un grado
di assistenza tale da rassicurare sotto ogni punto di vista le famiglie che chiedono di
usufruire di tale servizio.
Si impongono quindi regole che garantiscano i diritti e i doveri dei giovani e delle loro
famiglie. Tali norme devono essere accettate consapevolmente e non passivamente, poiché
qualsiasi comunità, anche la più piccola, ha bisogno di regole per consentire una civile e
sicura convivenza.
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Possono frequentare il Convitto per Sordi di Roma gli allievi sordi che sono iscritti
presso Istituzioni Scolastiche ed Universitarie pubbliche o frequentanti Corsi
Professionali Regionali;
Il numero dei giovani ospitati in Convitto è determinato dalla capienza dei locali in
ordine, essenzialmente, alle esigenze igienico-sanitarie.
Art. 2
I Referenti della Direzione, vista la valenza degli aspetti organizzativi propri della
convittualità, collaborano con il Dirigente, fornendogli gli elementi necessari per
eventuali interventi.
Art. 3
Il Convitto funziona dal Lunedì alla Domenica, per tutta la durata dell’anno
scolastico.
Durante il periodo di vacanza, e ogni qualvolta le lezioni scolastiche siano sospese
per due o più giorni, consecutivi il Convitto rimane chiuso e i convittori dovranno
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rientrare in famiglia anche per non interrompere il legame con essa e con
l’ambiente di origine.
Il Consiglio di Amministrazione comunque, constatata la sospensione didattica
per due o più giorni consecutivi, di fronte alle accertate necessità di un congruo
numero di alunni convittori, potrà disporre l’apertura del Convitto tale da
garantire, seppure in misura ridotta, i servizi convittuali anche in tali giorni.
Art. 4
Il Dirigente, sentito il parere del Collegio degli Educatori, esamina le domande di
ammissione e riammissione al Convitto, redige l’elenco nominativo delle domande
accolte e formula, per quelle respinte, la relativa motivazione.
Art. 5
La riammissione al Convitto sarà negata ai convittori che nel precedente anno
scolastico abbiano tenuto un comportamento non corretto sia nei rapporti con i
compagni, sia con il personale Educativo ed A.T.A. del Convitto e che abbiano
comunque violato gravemente le norme della civile convivenza.
A tal fine gli Educatori e/o il Collegio dovranno comunicare alla Direzione,
motivandole, le eventuali riserve sulla riammissione di alunni in Convitto e in
Semiconvitto.
Art. 6
Il Convitto dispone dei seguenti spazi, funzionalmente attrezzati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
portineria;
camere per i convittori, da 1, 2 o 3 posti, con annessi servizi interni;
camera per gli educatori con annessi servizi interni;
refettorio;
cucina;
guardaroba con servizi di lavanderia e stireria;
servizi igienici esterni comuni;
aule studio;
sala di ricreazione e d’incontro tra i convittori;
sala TV;
sala multimediale;
sala cinema;
campo di calcio a 5;
campo di calcio regolamentare;
campo di basket e pallavolo;
palestra;
sala fitness;
ufficio degli Educatori;
infermeria.
La destinazione ai vari usi dei locali del Convitto è fatta dal dirigente.
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Art. 7
Il Dirigente può consentire, compatibilmente con le disponibilità dei locali,
l’ospitalità in Convitto di persone, dietro pagamento della quota appositamente
stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 8
Per l’ iscrizione al Convitto, i genitori (o chi ne fa le veci) degli alunni (anche di
quelli maggiorenni) devono presentare un’esplicita richiesta firmata e indirizzata
al Dirigente, con la quale si impegnano altresì al pagamento della retta ed a
osservare, insieme ai loro figli, tutte le norme che disciplinano la vita convittuale e
i rapporti tra la famiglia e il Convitto.
Art. 9
La retta da diritto all’ assistenza del personale educativo, al vitto, (prima
colazione, merenda, pranzo e cena), all’alloggio, al lavaggio meccanizzato e alla
stiratura della biancheria personale degli alunni, alle visite mediche del sanitario
del Convitto.
Sono a carico dell’alunno le spese personali, i libri, la cancelleria, le visite e viaggi
d’istruzione, le manifestazioni culturali e ricreative, ecc.
Art. 10 L’ammontare della retta viene stabilito annualmente dal Consiglio di
Amministrazione.
III – PERSONALE DEL CONVITTO
PERSONALE EDUCATIVO
Art. 11 La funzione del personale educativo, collocata dalle norme vigenti nell’ area di
funzione educative, è finalizzata alla formazione ed educazione dei convittori e
semiconvittori, mediante l’opera di guida e consulenza nelle attività di studio, la
promozione e organizzazione delle iniziative di tempo libero a carattere culturale,
sportivo e ricreativo, l’assistenza in ogni momento alla vita del Convitto.
Il personale educativo cura i rapporti con i genitori degli alunni e con i loro
insegnanti curricolari, e partecipa agli incontri organizzati dalla scuola.
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Art. 12 Il sistema educativo realizzato dai singoli educatori deve necessariamente
uniformarsi all’ indirizzo programmatico unitario deliberato dal Collegio degli
Educatori.
Il Collegio degli Educatori delibera inoltre il piano annuale delle attività connesse
alle funzioni del personale educativo, piano che deve armonizzarsi con la
programmazione educativo-didattica.
A tal fine il Dirigente, sulla base delle norme vigenti e ogni qualvolta ne ravvisi la
necessità, convocherà una riunione per verificare il procedere e l’esecuzione di
dette attività, come deliberate dal Collegio Educatori.
Art. 13 L’ orario di servizio degli Educatori, proposto annualmente dal Collegio degli
Educatori sulla base dei criteri generali indicati, è deliberato dal Dirigente.
Deve essere tale da contemperare la necessaria assistenza educativa per tutto l’arco
della “giornata convittuale” con una maggiore presenza durante le ore di studio del
primo pomeriggio, in modo da rendere più efficace la funzione didattica ed
educativa.
Gli Educatori il cui turno di servizio comprende l’ora dei pasti, hanno diritto a
fruire gratuitamente del vitto identico a quello dei convittori.
PERSONALE A.T.A.
Art. 14 Le mansioni tipiche del personale non docente sono svolte “di diritto” dagli
appartenenti alla propria area funzionale (infermiere, cuoco, guardarobieri ecc.), e
“di fatto” dal personale A.T.A. del Convitto a cui siano affidati compiti inerenti al
funzionamento dello stesso.
Il loro orario di servizio, tenendo presente il “Piano delle Attività” elaborato dal
Collegio degli Educatori, dovrà essere tale da rendere efficienti tutti i servizi
forniti.
IV - FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO
Art. 15 All’inizio di ogni anno scolastico gli Educatori provvederanno a destinare i
convittori nelle varie camere, tenendo presente per quanto possibile la classe
frequentata, l’età e i rapporti personali tra gli alunni.
Ogni atto di qualunque genere che provochi rotture, guasti, deturpazioni o
menomazioni del patrimonio mobile o immobile comporterà un addebito
individuale o collettivo nel caso in cui non si possa risalire all’ individuazione del
responsabile o dei responsabili e un provvedimento disciplinare se nell’atto si
riscontri volontarietà.
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Art. 16 Il Convitto non risponde degli oggetti personali dei convittori. Risponde degli
oggetti di valore e del denaro solo se sono stati accettati in deposito dalla
Direzione.
Art. 17 Il Dirigente o gli Educatori possono ispezionare in qualsiasi momento le camere e,
alla presenza degli interessati, gli oggetti personali dei convittori.
In caso di applicazione di eventuali “mezzi di chiusura” diversi da quelli forniti dal
Convitto, dovrà essere depositata copia della relativa chiave.
Art. 18 Le camere, anche per ragioni di sicurezza, devono rimanere sempre aperte mentre
vi sono i convittori.
Nelle camere, e in genere ai locali del Convitto, non può accedere alcun estraneo.
MENSA E VITTO
Art. 19 Il vitto fornito deve essere di buona qualità, accuratamente preparato ed in quantità
sufficiente.
Il vitto è consumato esclusivamente in refettorio dove tutti gli allievi dovranno
presentarsi, anche se non intendono consumare il pasto, puntualmente e in
abbigliamento consono, osservando le regole della buona educazione.
Art. 20 Il menù, formulato con la consulenza del medico del Convitto per ottemperare i
desideri dei giovani con i principi delle scienze alimentari, può essere variato dal
cuoco in relazione alle esigenze stagionali.
Ogni altra variazione, derivata da necessità straordinarie sopraggiunte, deve essere
approvata dal Dirigente o dall’ Educatore Collaboratore.
Il pasto è uguale per tutti.
Verrà concesso un trattamento differenziato solo in caso di malattia secondo la
prescrizione del medico.
Art. 21 Compatibilmente con la capacità ricettiva e le possibilità organizzative del servizio
mensa, potranno essere autorizzati dal Dirigente a consumare i pasti nel refettorio
del Convitto, dietro pagamento della quota pasto fissata ogni anno dal Consiglio di
Amministrazione, gli studenti della scuola “esterni” al Convitto impegnati con i
convittori in attività didattiche pomeridiane, i docenti accompagnatori, i
componenti dei gruppi scolastici in visita di istruzione, e di altre persone
autorizzate preventivamente.
È data facoltà al Dirigente, in caso di disponibilità di posti letto nel Convitto,
concordare eventuale sistemazione lei il personale interno ed esterno al Convitto.
La vigilanza sui minori in mensa è affidata a tutto il personale educativo in quel
momento in servizio.
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IGIENE E SERVIZIO SANITARIO
Art. 22 I convittori sono assistiti per tutta la durata dell’anno scolastico dall’infermiere del
Convitto e da un medico convenzionato, che sottopone gli alunni a visita
periodica.
Il medico è scelto dal Consiglio di Amministrazione; egli, coadiuvato dal
personale paramedico, cura i convittori quando se ne presenta la necessità e può
compiere ispezioni igieniche ai locali del Convitto.
Art. 23 In caso di malattia, la necessaria assistenza medico-sanitaria è praticata nel
Convitto stesso qualora il disturbo si presenti di lieve entità e di breve durata e ne
sarà dato avviso alla famiglia.
Negli altri casi, sentito anche il parere del medico, verranno disposti gli
accorgimenti necessari per il rientro in famiglia del convittore ammalato o, nei casi
particolarmente gravi, per il ricovero in ospedale.
Art. 24 Il Convitto non deve favorire l’abitudine al fumo.
Per ragioni igieniche e sulla base delle disposizioni legislative vigenti, è vietato
fumare nelle camere, nel refettorio, nei locali adibiti ad aule e in tutti i luoghi di
uso comune.
Il Convitto si riserva il diritto di rivalersi economicamente sui trasgressori la cui
inosservanza fosse motivo di elevazione di multe amministrative da parte delle
Autorità preposte al controllo sanitario, oppure di danni morali e materiali
direttamente o indirettamente arrecati all’ Istituto stesso.
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Art. 25 Ai rapporti di collaborazione diretta tra il Convitto e la famiglia si annette primaria
importanza: le famiglie dei convittori sono invitate a collaborare per
responsabilizzare i ragazzi e coadiuvare il personale educativo nell’opera di
formazione degli educandi.
Ogni Educatore, quando ne ravvisa la necessità, contatta, anche informalmente, i
genitori interessati, soprattutto in relazione a particolari situazioni educative o
disciplinari degli alunni, oppure chiede al Dirigente o al Collaboratore che
vengano inviate per iscritto comunicazioni ufficiali alle famiglie.
I genitori possono essere chiamati a colloquio ogni qualvolta sia necessario, così
come possono chiedere un appuntamento per un incontro con il Dirigente o gli
Educatori.
Durante l’anno possono svolgersi incontri-assemblee tra il Collegio degli
Educatori e i genitori degli alunni convittori e/o semiconvittori per esaminare
problematiche comuni relative alle esperienze convittuali degli alunni.
Ogni anno comunque sarà convocato un incontro con tutti i genitori dei convittori.
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V - COMPORTAMENTO DEI CONVITTORI E SEMICONVITTORI
NORME GENERALI
Art. 26 I convittori verranno educati al senso della responsabilità, della dignità personale e
della socialità.
La vita convittuale deve fondarsi su questi valori e i rapporti tra i convittori e con
il personale educativo non potranno che ispirarsi a lealtà, fiducia, stima e rispetto
reciproco.
Art. 27 I principi della buona educazione, della disciplina, dell’auto-responsabilità e della
solidarietà devono informare tutte le attività dei convittori.
Pertanto ogni convittore è tenuto a:
a) seguire i consigli e le istruzioni del personale educativo;
b) attendere coscienziosamente ai propri doveri convittuali e scolastici e osservare
le norme e gli orari stabiliti;
c) collaborare attivamente e responsabilmente con gli educatori per promuovere
tutte quelle iniziative necessarie al miglioramento della vita convittuale;
d) usare modi corretti e cortesi verso i compagni e rispettare tutto il personale del
Convitto;
e) avere cura dell’ igiene, della pulizia e del decoro della propria persona, dei
propri indumenti e della stanza in cui alloggia;
f) avere cura e rispetto per i locali, le attrezzature e gli arredi del Convitto e di
tutto il corredo avuto in dotazione;
g) sentirsi responsabile non solo di se stesso, ma anche degli atti e dei
comportamenti dei compagni;
h) mantenere ovunque e comunque un contegno improntato a senso di civismo.
Ogni osservazione o lamentela dovrà essere sempre fatta in modo corretto ed
educato.
Art. 28 I convittori devono ricordare che:
a) il letto deve essere rifatto ogni mattina, prima di colazione;
b) le camere devono essere tenute in ordine;
c) non è consentito portare o tenere liquori;
d) è vietato qualsiasi gioco di denaro;
e) l’uso di strumenti musicali e di mezzi audiovisivi deve terminare all’ inizio del
riposo notturno;
f) è vietato introdurre e possedere animali nelle camere.
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Art. 29 I convittori non possono uscire dal Convitto senza autorizzazione, neppure
momentaneamente.
L’autorizzazione può essere concessa solo dal personale educativo, dal
Collaboratore o dal Dirigente.
Il Convitto non si assume nessuna responsabilità nel caso in cui i convittori
abbandonino il Convitto senza permesso, cosa che comporterà anche un
immediato provvedimento disciplinare.
STUDIO E TEMPO LIBERO
Art. 30 La vita convittuale si svolge secondo un orario che proporzioni lo studio, la
ricreazione e il riposo.
In linea di massima tale orario, pur rimanendo flessibile per ragioni contingenti e
in relazione all’ orario scolastico, viene fissato come segue:
-
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
07,00
07,30
08,00/14,30
14,30
15,00/16,45
16,45/19,15
19,30
20,00/22,30
22,30
Sveglia e igiene personale;
Prima colazione;
Lezioni scolastiche;
Pranzo;
Studio;
Tempo libero , attività ricreative, studio assistito;
Cena;
Tempo libero, attività ricreative, studio assistito;
Riposo notturno.
Art. 31 Lo studio è parte integrante e fondamentale della vita del Convitto.
Il tempo dedicato allo studio è obbligatorio per tutti, e deve essere, per quanto
possibile, proporzionato alle esigenze scolastiche e al profitto degli alunni.
Lo studio deve sempre svolgersi con la diligenza e la concentrazione necessaria,
quindi in silenzio ed evitando di disturbarsi a vicenda.
L’orario di studio deve essere rispettato integralmente e non è ammissibile
giungere in ritardo, così come non è permesso assentarsi od uscire, salvo esplicita
autorizzazione dell’ Educatore di riferimento.
Art. 32 Sono previsti dei momenti giornalieri di tempo libero che i convittori potranno
utilizzare secondo i criteri generali previsti dal presente regolamento, usufruendo
in particolare della sala di ricreazione e della sala TV ed degli altri spazi del
Convitto.
Anche in tali periodi gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto ed
educato.
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Art. 33 Durante il tempo libero i convittori potranno uscire dal Convitto facendone
richiesta all’ Educatore di turno, ma solo se in possesso dell’autorizzazione
rilasciata dai genitori, con la firma autenticata, con la quale la Direzione è
esonerata da ogni responsabilità relativa a tale uscita.
Tale permesso può essere negato dall’Educatore qualora ravvisi un difetto di
buona condotta, diligenza e profitto negli studi.
I convittori che non abbiano la suddetta autorizzazione potranno uscire solo se
accompagnati dal personale educativo o da un familiare, e potranno rientrare in
famiglia solo se accompagnati dai genitori o da persona autorizzata dai genitori.
Il mancato rispetto degli orari previsti per la cosiddetta libera uscita comporta la
sospensione della stessa.
Gli alunni, previa autorizzazione, possono inoltre partecipare a gare sportive,
convegni, spettacoli cinematografici e teatrali, ecc. sempre che ciò sia compatibile
con gli impegni di studio.
PERMESSI, ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI
Art. 34 Permessi
Nello ore libere dallo studio e dalle attività essenziali del convitto, i convittori
hanno la possibilità di uscire, nelle ore e nei giorni stabiliti dalla direzione:
a) Il convittore per poter uscire deve richiedere all’educatore il permesso.
Tutti i convittori sono tenuti a consegnare il permesso al custode della portineria
che avrà cura di registrarne l’uscita e l’ingresso a propria firma.
Al rientro in Convitto da un permesso deve presentarsi all’Educatore per il
controllo, mancare a questo obbligo verrà considerato come un ritardo.
b) i convittori MAGGIORENNI possono uscire:
- lunedì/martedì/giovedì/venerdì
- mercoledì e sabato
- venerdì e sabato
- domenica e festivi
- domenica mattina
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
16:45
15:00
20:00
20:00
09:00
alle
alle
alle
alle
alle
19:15;
19:15;
23:30;
22:30;
11:00.
c) i convittori MINORENNI, se autorizzati dalle famiglie, possono uscire:
- lunedì/martedì/giovedì/venerdì
- mercoledì e sabato
- domenica mattina
dalle 16:45
dalle 15:00
dalle 09:00
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alle 19:15;
alle 19:15;
alle 11:00.
per i permessi (in casi eccezionali) che ricadono fuori da questi orari, la famiglia
deve inoltrare un fax di richiesta (con almeno 48 ore di preavviso, ed entro le ore
13.00 in quanto dopo le ore 13 la segreteria è chiusa) alla Direzione del Convitto e
comunque non oltre le ore 14 del venerdì.
Sul fax deve essere specificato la motivazione e la persona (maggiorenne non
convittore) a cui sarà affidato il convittore.
L’invio da parte della famiglia della richiesta di un permesso per il proprio figlio
non obbliga la Direzione a concedere tale richiesta, ma sarà compito della
Direzione valutare la possibilità di concedere o rifiutare il permesso.
Art. 35 Su esplicita e motivata richiesta – tramite fax - dei genitori, i convittori possono
rientrare in famiglia infrasettimanalmente.
Art. 36 Il convittore presente in Convitto non può assentarsi dalle lezioni, se non per grave
e giustificato motivo che dovrà essere esaminato ed esplicitamente autorizzato
dagli Educatori.
Le assenze dalle lezioni dovranno essere giustificate sull’ apposito libretto
dall’Educatore che le ha autorizzate o dai genitori, secondo che il giovane abbia
fatto l’assenza durante la permanenza in Convitto o in famiglia.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 37 Agli alunni che non osservino le norme del presente regolamento o che vengano
meno ai propri doveri o comunque offendano le regole della comune convivenza
verranno sanzionati, secondo la gravità della mancanza, con i seguenti
provvedimenti disciplinari:
a) avvertimento verbale;
b) avvertimento scritto sul rapporto giornaliero alla direzione;
c) sospensione della libera uscita;
d) avvertimento scritto con comunicazione alla famiglia;
e) sospensione dal Convitto;
f) espulsione dal Convitto.
Prima dell’irrogazione di tali provvedimenti l’alunno può presentare ogni
giustificazione a suo discarico.
I provvedimenti di cui alle lettere a) b) c) d) sono comminate direttamente dal
personale Educativo, quella relativa alla lettera e) dal Dirigente, su richiesta di uno
o più Educatori.
Il provvedimento di cui alla lettera f) è comminata, su proposta del Collegio degli
Educatori, e qualora esso non sia in carica dal Dirigente.
Consiglio di Amministrazione allargato a tutte le componenti della scuola:
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1) rappresentante del personale educativo;
2) rappresentante del personale ATA;
3) rappresentante dei convittori.
I rappresentanti si indicati designati all’occorrenza, dal Dirigente.
La loro carica avrà durata annuale.
Art. 38 Gli alunni che fossero stati sospesi dalla scuola, come quelli sospesi dal Convitto,
dovranno rientrare in famiglia durante tale periodo.
Nel secondo caso non sono esonerati dalla frequenza delle lezioni scolastiche.
VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 39 I Convittori non possono portare liberamente all’interno del Convitto la propria
auto senza una richiesta al Dirigente prima del loro arrivo in Convitto e non prima
di averne ottenuto l’autorizzazione. L’uso del mezzo non è consentita nei giorni
che vanno dal lunedì al venerdì.
Art. 40 Durante la permanenza in Convitto gli alunni potranno partecipare, al di fuori
dell’orario delle lezioni e sotto la responsabilità degli insegnanti interessati, a tutte
le attività scolastiche ed extrascolastiche della scuola, sempre che ne siano stati
preventivamente informati gli Educatori.
Art. 41 In caso di sciopero del personale il Dirigente, valuta la possibile entità della
riduzione dei servizi, è tenuto a comunicare tempestivamente alle famiglie le
prevedibili modalità di funzionamento delle istituzioni educative. In ogni caso, in
base alle norme vigenti, sono prestazioni indispensabili da assicurare, pur se in
forma minima, in caso di sciopero, i servizi di cucina e mensa e la vigilanza, anche
notturna sugli allievi.
Art. 42 E’ consentita la presenza in Convitto, in qualità di ospiti, ai soli parenti e ad ex
allievi particolarmente meritevoli su richiesta preventiva. Gli ospiti potranno
incontrarsi con i convittori soltanto in orari extrascolastici e dovranno lasciare il
Convitto entro le ore 19:15. Non potranno entrare negli alloggi riservati ai
convittori. Gli ospiti autorizzati al pernottamento alloggeranno in locali a loro
riservati e comunque separati da quelli dei convittori.
Art. 43 L’entrata in Convitto dell’ allievo implica conoscenza ed accettazione del presente
regolamento.
Art. 44 Il Consiglio di Amministrazione approva il presente regolamento a maggioranza
assoluta dei suoi componenti. La stessa maggioranza è richiesta per eventuali
aggiunte e modifiche future, sentito il parere del Collegio degli Educatori.
IL DIRIGENTE
Prof. Paolo M. REALE
pagina n. 11
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