Convitto Nazionale Rinaldo Corso
Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado – Istituto Professionale di Stato
Indirizzo Enogastronomia, Agricoltura e Sviluppo Rurale, Manutenzione e Assistenza Tecnica
Regolamento del Convitto
Il Convitto si configura come un' Istituzione finalizzata alla promozione educativa, culturale e ricreativa.
Il presente Regolamento si ispira alla Costituzione della Repubblica Italiana e allo Statuto delle
studentesse e degli studenti, e contiene l’insieme delle disposizioni e degli assunti finalizzati alla
realizzazione del POF.
1
PARTE I - PRINCIPI E NORME GENERALI
Art. 1 - Principi generali
1.
Il Convitto è luogo di formazione culturale dello studente, di cui promuove la maturazione personale e la
crescita culturale, professionale e sociale, basandosi sui principi di democrazia, uguaglianza e laicità della
Costituzione italiana, tramite il dialogo, la ricerca, l’esperienza della convivenza.
2.
Il Convitto riconosce la validità formativa del dibattito fra opinioni e posizioni differenti, senza distinzioni
ideologiche e di fede religiosa. Tutti coloro che vi operano, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, si
impegnano a perseguire la chiarificazione e il confronto delle rispettive opinioni, secondo il metodo
democratico, coerentemente con le finalità educative adottate. Questa attenzione assume particolare significato
nel rapporto docente-alunno.
3.
Il Convitto è aperto a contributi creativi e responsabili di tutte le sue componenti per tradurre in atto il diritto allo
studio, lo sviluppo delle potenzialità dello studente, il recupero delle situazioni di svantaggio, in vista del pieno
conseguimento degli obiettivi formativi prefissati dall’Istituto, a seconda della specificità dei diversi corsi.
4.
Il Convitto, come luogo di formazione dello studente, deve favorire una crescita ed una maturazione tale da
portare alla responsabilizzazione di ogni allievo in merito al proprio andamento scolastico.
2
PARTE II - DIRITTI E DOVERI/ORGANIZZAZIONE
Art. 2 - Funzioni e responsabilità del Personale Educativo
1.
Gli educatori sono i diretti responsabili del regolare svolgimento della vita scolastica nelle proprie ore di servizio.
Essi sono tenuti al rispetto dell’orario scolastico e alla registrazione sul registro di classe dell’andamento
disciplinare ed alla compilazione dei documenti personali.
2.
La vigilanza sugli alunni (per “vigilanza” s’intende la presenza, il richiamo alle norme e la segnalazione al
Dirigente Scolastico della loro eventuale mancata osservanza) in ogni momento della vita convittuale spetta al
personale educativo e al personale ATA in reparto.
3.
Agli educatori è affidata la vigilanza durante gli spostamenti per recarsi in mensa, la permanenza in mensa,
durante l’intervallo successivo fino alla ripresa dell’attività didattica e durante lo studio guidato fino all'uscita
degli studenti..
4.
Gli educatori hanno la responsabilità dei convittori a decorrere da cinque minuti prima dell'inizio del turno di
servizio.
5.
La sorveglianza di una squadra/classe può essere affidata dall'educatore, che si deve assentare
momentaneamente per un caso eccezionale, al collaboratore scolastico.
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Art. 3 - Orario dell'attività didattica e calendario annuale
Secondo quanto stabilito dagli ordinamenti delle singole scuole che sono parte integrante del presente regolamento.
Art. 4 - Giustificazione delle assenze
1.
Ai fini della giustificazione delle assenze o dei permessi speciali di esonero, sono assimilate alle lezioni tutte le
attività promosse dalla scuola (uscite, visite istruttive, etc.) e le assemblee studentesche svolte in orario
scolastico.
2.
La verifica delle assenze dei convittori interni viene effettuata tramite il controllo del registro di classe. Al mattino
l'educatore del servizio notturno comunicherà gli assenti all'impiegato dell'Ufficio Alunni, che provvederà a
appurare l'avvenuta giustificazione comunicandolo al collaboratore del dirigente.
3.
Le assenze degli alunni convittori delle scuole esterne vanno giustificate.
4.
Dopo cinque giorni di assenza consecutivi per motivi di salute si è riammessi in convitto con la giustificazione
accompagnata dal certificazione del medico attestante che l'alunno può riprendere la vita comunitaria. Nel caso
in cui le assenze superiori a cinque giorni non dipendono da malattia non è necessario produrre il certificato
medico a condizione che venga data preventiva comunicazione scritta da parte della famiglia dell'allievo alla
presidenza e tale comunicazione è richiesta anche nel periodo delle vacanze natalizie e pasquali, nel caso in
cui l'alunno si debba assentare l'ultimo giorno di lezione. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a soggiorni al di
fuori della comunità europea, la riammissione è condizionata alla presentazione di un certificato medico.
5.
E’ inteso che la responsabilità delle assenze è dei genitori o degli alunni maggiorenni, ma la scuola si riserva la
possibilità di tenerne conto nelle decisioni riguardanti gli interventi a livello didattico ed educativo.
Art. 5 – Permessi di uscita
1.
USCITA ORDINARIA 17:00 – 18:00. E' concesso ai convittori maggiorenni di usufruire del permesso di uscita
pomeridiano. Per i convittori minorenni è permesso uscire dal convitto solo accompagnati da un educatore.
Tale permesso è subordinato all'andamento didattico-educativo del convittore.
2.
USCITA STRAORDINARIA (al di fuori dell'orario 17:00 – 18:00). E' prevista, inoltre, la possibilità per i
convittori di usufruire di un permesso d'uscita nel caso in cui gli stessi siano prelevati dal Convitto da una
persona maggiorenne menzionata nella richiesta indicata per iscritto dalla famiglia.
3.
Nel caso in cui il convittore chieda di rimanere fuori dall’Istituto (ospite presso famiglie) è tenuto a far pervenire
alla Direzione la richiesta specifica sia dei genitori sia della famiglia ospitante; dovrà essere prelevato dal
convitto tramite delega. La famiglia ospitante si assumerà la responsabilità e indicherà indirizzo e recapito
telefonico.
4.
Per quanto concerne le richieste di uscita, si precisa che i convittori devono provvedere responsabilmente e per
tempo a presentarle alla Direzione (il giorno precedente, per i giorni lavorativi, due giorni prima, per i giorni
festivi) perché possano essere opportunamente vagliate e concesse .
5.
Per quanto riguarda le USCITE PER LE ATTIVITA' SPORTIVE, queste verranno valutate singolarmente dal
Dirigente Scolastico.
Art. 6 – Vacanze e rientri in famiglia
1.
La famiglia dovrà provvedere alle spese di viaggio del/la figlio/a che rientra a casa e assumersi ogni
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responsabilità per tutto ciò che riguarda il viaggio, o venendo personalmente a prelevare il/la figlio/a oppure
depositando un'autorizzazione per eventuale delega. I maggiorenni potranno far rientro a casa da soli. Ogni
ritardo, rispetto al calendario scolastico, nel ritorno in Convitto dalle vacanze o dai settimanali rientri in famiglia
dovrà essere giustificato dai genitori o da chi ne fa le veci.
Art. 7 – Ingresso e permanenza in Convitto
1.
I convittori che vogliano ospitare persone estranee al Convitto (ad es. amici non convittori né semiconvittori, o
non iscritti alle scuole interne) devono chiedere l’autorizzazione della Direzione. Si precisa altresì che non è
permessa la permanenza dei genitori dei convittori e dei loro amici all'interno dei locali del Convitto se non in
casi di necessità.
Art. 8 – Responsabilità per danni
1.
Chi procura danni volontariamente, o per grave negligenza, ai beni del Convitto dovrà risarcire integralmente il
danno e sarà soggetto a una eventuale sanzione disciplinare in relazione alla volontarietà e alla entità del
danno provocato.
2.
Non è consentito portare in Convitto oggetti di valore.
3.
La Direzione, pur cercando di prevenire con ogni strumento legale in suo possesso eventuali furti, declina
qualsiasi responsabilità riguardo a somme di denaro e oggetti trafugati.
4.
L’Istituzione educativa mira a promuovere, e non a reprimere, la personalità dei convittori. Tuttavia, nel caso si
dovessero verificare gravi infrazioni alle regole fondamentali della convivenza, la Direzione sarà costretta, su
segnalazione degli educatori, ad assumere provvedimenti disciplinari commisurati, di volta in volta, alla gravità
del fatto e per i quali è consentito comunque il ricorso al Comitato di Garanzia.
Art. 9 – Assistenza medica
1.
Tutti i convittori, all'arrivo in Convitto, devono essere muniti di un certificato medico che attesti l'idoneità alla vita
convittuale, nonché della tessera sanitaria. Al momento dell'iscrizione viene consegnata una scheda da
compilare con i dati relativi al loro stato di salute, comprese eventuali vaccinazioni, allergie, terapie, ecc. Si
provvederà a redigere una scheda che dovrà essere consegnata ai coordinatori di settore che provvederanno
ad archiviarla e a consegnarne copia in infermeria, nel rispetto delle norme sulla riservatezza e sulla sicurezza
dei dati (D.L.vo 196 del 30/6/2003).
2.
E' garantita l'assistenza sanitaria dell'infermiere presente in Convitto nella fascia oraria pomeridiana. La
Direzione sarà informata sullo stato di salute dei convittori dal personale educativo in servizio, che, se
necessario, provvederà a comunicarlo alla famiglia.
3.
Non è consentito ai convittori fare uso di medicinali e tenere nei propri armadietti qualsiasi tipo di farmaco se
non regolarmente prescritto dai sanitari e solo dopo avere informato gli educatori.
Art. 10 – Organizzazione interna
1.
Per l'organizzazione interna e la scansione giornaliera si fa riferimento all'allegato 1
2.
Ogni convittore è tenuto ad alzarsi senza indugiare e senza costringere l’educatore a ripetuti richiami. I
convittori sono tenuti ad attendere con cura alla pulizia e all’ordine della propria persona e della propria camera.
A nessuno è consentito rimanere a letto senza un valido motivo.
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3.
Il convittore che non si sentisse in grado di alzarsi, perché ammalato o indisposto, è tenuto ad avvertire
l’educatore che informerà la Direzione e, se necessario, il personale sanitario.
4.
Non sono consentiti l’accesso e la permanenza nei locali del Convitto durante le attività scolastiche se non per
motivi di salute. I convittori che abbiano necessità di accedervi durante l’orario scolastico devono chiederlo al
personale educativo, che ne valuterà l'opportunità.
5.
A mensa, è d’obbligo la più assoluta puntualità. I convittori possono accedere al refettorio solo se in ordine nella
persona e nei vestiti, e mantenendo sempre un contegno decoroso e corretto. Eventuali osservazioni sulla
quantità o qualità del cibo vanno riferite, con i dovuti modi, all’educatore, che le riferirà a sua volta, agli addetti
della cucina. Ai convittori non è consentito allontanarsi dal refettorio senza il permesso dell’educatore.
6.
Ogni convittore è tenuto ad avvertire l’educatore di gruppo degli eventuali spostamenti all’interno della struttura
convittuale (recarsi in guardaroba, andare in altri reparti, ecc.)
7.
Possono essere autorizzati saltuari incontri di convittori o convittrici nei reparti delle convittrici o dei convittori
dalle 20:30 alle 22:00 su espressa autorizzazione del personale educativo. Gli incontri vanno riportati sul
registro per verificare che non vi sia una eccessiva presenza settimanale e devono svolgersi esclusivamente
nella sala comune della televisione o dei computer. NON SONO AMMESSE DEROGHE.
8.
Viene istituita l’Assemblea di Convitto, cui partecipano tutti i convittori, con potere consultivo e propositivo
circa la vita interna convittuale. Tale organo di partecipazione democratica eleggerà al suo interno due
rappresentanti (due per i convittori ed due per le convittrici) e si riunirà almeno tre volte l’anno secondo
calendario e modalità che verranno definiti con apposita circolare interna della Direzione.
Art. 11 – Attività di studio
1.
Per i convittori della Scuola Primaria e Secondaria di I grado si seguono i tempi - studio delle Scuole di
appartenenza.
2.
Per i convittori delle Scuole Superiori è previsto lo studio assistito dall'educatore di squadra dalle 14:45 alle
16:30. Dalle 17:00 alle 18:00 lo studio può continuare con l'educatore presente in reparto. Dalle 18:00 alle
19:00, l'attività di studio può continuare in convitto. Nel dopo cena e fino massimo alle 22:30 i convittori possono
fermarsi a studiare nelle proprie camere.
Art. 12 - Comunicazione scuola famiglia
1.
La collaborazione tra la scuola e la famiglia è d’importanza fondamentale e viene favorita con ogni mezzo.
2.
Al momento dell’assemblea per l'elezione dei rappresentanti i genitori/tutori e i convittori delle scuole annesse
firmano Il Patto educativo di corresponsabilità, documento elaborato e approvato dal collegio unitario, che
definisce in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studente e
famiglia. I convittori esterni e la famiglia firmano il patto in concomitanza con la prima assemblea.
3.
La collaborazione si traduce anche nell’impegno da parte della famiglia di controllare e firmare
tempestivamente le comunicazioni ad essa indirizzate.
4.
Il Dirigente Scolastico riceve i genitori, previo appuntamento, compatibilmente con gli impegni propri della sua
funzione.
5.
In casi di particolare gravità i genitori verranno invitati, tramite comunicazione scritta, a conferire con singoli
educatori, o con il coordinatore o con il Dirigente scolastico stesso.
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Art. 13 - Uso dei locali, delle attrezzature e degli spazi comuni
1.
Tutti gli spazi dell’Istituto, aule, servizi, laboratori, palestra e cortili devono essere in ordine all’inizio delle lezioni
in modo da permettere un corretto svolgimento delle attività. La loro cura e mantenimento è responsabilità di
tutti gli utenti, sia studenti sia docenti, ed è garanzia della qualità della vita scolastica.
2.
L’uso dei laboratori è sottoposto a specifici regolamenti a cui si rimanda. La loro frequenza è stabilita dai
docenti ad inizio anno secondo modalità che ne garantiscono la massima accessibilità a tutti.
3.
I convittori devono lasciare i posti e le strumentazioni in ordine per le esercitazioni successive. Eventuali guasti
o disfunzioni vanno immediatamente segnalati al docente e da questi al Rettore. Ogni docente è responsabile
del corretto utilizzo, da parte dei propri alunni, dei beni delle aule e laboratori in cui opera e su cui per legge ha
dovere di vigilare e di segnalare al Rettore eventuali infrazioni o danni.
4.
I convittori sono tenuti al risarcimento nei confronti della scuola per i danni eventualmente provocati per incuria
o dolo, alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature scolastiche (banchi, sedie, muri, libri, strumenti
informatici, altro) e al risarcimento degli altri alunni o operatori scolastici danneggiati nei propri averi.
5.
Il Direttore dei servizi generali amministrativi fisserà l’entità del danno da risarcire e provvederà al recupero
della somma corrispondente.
6.
Non si devono lasciare libri o altro materiale didattico sui banchi o sui davanzali al termine della giornata
scolastica: il tutto va riposto accuratamente negli armadietti.
7.
Tutti gli alunni sono tenuti a controllare e vigilare sui materiali, gli strumenti, gli indumenti, libri e quanto altro di
loro proprietà. La scuola non risponde in alcun modo di furti di oggetti di proprietà degli alunni e dei quali non si
è assunto impegno di custodia.
8.
Gli armadietti per la custodia dei libri non devono essere pasticciati e decorati all’esterno.
9.
L’uso dell’ascensore è consentito esclusivamente agli alunni ed al personale portatore di handicap o a chi
temporaneamente impedito nei movimenti.
Art. 14 - Divieto di fumare
1.
Il divieto di fumare vale per tutti (docenti, educatori, personale ATA, alunni, visitatori, ecc.) e in tutti i locali della
scuola, secondo le prescrizioni di legge (legge 584/1975; DPCM del 14/12/1995; art. 51 della legge 3/2003;
art.1, comma 189 della legge 311/2004). I trasgressori saranno puniti a norma di legge (art.1, comma 189 della
legge 311/2004) con una sanzione amministrativa da un minimo di 27,5 euro a un massimo di 275 euro,
raddoppiata rispettivamente da un minimo di 55 euro fino a un massimo di 550 euro in caso di presenza di
minori di anni 12 o di donne in evidente stato di gravidanza.
Art. 15 - Telefoni cellulari e altro materiale
1.
Non è consentito in nessun modo l'utilizzo di telefonini e ogni altro dispositivo elettronico durante le ore di
studio. Il loro utilizzo, così come l'uso improprio fuori dall'aula, è vietato e ne provoca l'immediato ritiro e
l'annotazione sul registro di classe. L'oggetto verrà consegnato al dirigente o suo delegato e sarà riconsegnato
esclusivamente ai genitori/tutori anche nel caso di maggiorenni.
2.
Qualsiasi materiale utilizzato in modo improprio o inopportuno, tali da arrecare disturbo allo svolgimento
dell’attività scolastica in corso o distrazione per uno o più studenti, può essere preso in consegna dall'educatore
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e riconsegnato o al termine dell’attività o in base alle modalità stabilite dal Dirigente per il singolo caso.
3.
La connessione ad Internet può essere effettuata solo nei locali adibiti a tale uso (l'Aula Informatica e le stanze
del convitto maschile e femminile) sempre alla presenza del Personale Educativo.
4.
Il possesso in Convitto di oggetti tecnologici è soggetto alla responsabilità esclusiva del proprietario.
Art. 16 – Procedura per l'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dalle
lezioni
1.
L'organo competente a comminare sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi
inferiori a 15 giorni è il Consiglio di Disciplina (vedi art. 2 Regolamento di disciplina).
2.
Procedura da seguire in caso
i.
Convocazione del Consiglio in tutte le sue componenti per l'analisi dei fatti relativi alla situazione
disciplinare del convittore e di tutti gli aspetti correlati
ii.
Convocazione del convittore insieme ai genitori. Viene data la possibilità al convittore di chiarirei fatti e i
comportamenti e di esporre le proprie ragioni in merito. I genitori possono chiedere ulteriori chiarimenti ed
esprimere considerazioni rispetto ai fatti contestati.
iii.
Il Consiglio infine delibera il provvedimento da adottare, specificando in maniera chiara e dettagliata le
motivazioni che hanno reso necessario l' eventuale provvedimento dell'allontanamento dalla scuola. Viene
poi data comunicazione ufficiale.
iv.
I genitori dello convittore possono eventualmente chiedere che il provvedimento venga tramutato in un
periodo di servizio alla comunità scolastica o presso Enti/Associazioni di volontariato disponibili ad
accoglierlo per un periodo di tirocinio. Tale eventualità è concordata con il consiglio di classe.
Art. 17 - Disposizioni finali
1.
Il regolamento, pubblicato all’albo, dovrà avere la massima diffusione con la pubblicazione sul sito internet
dell’Istituzione educativa. Esso sarà consegnato ad ogni studente al momento dell’iscrizione, nonché al
personale docente e non docente.
2.
Il presente regolamento può essere modificato con il voto favorevole di ameno 2/3 dei componenti del Collegio
Unitario.
3.
All'inizio di ogni anno scolastico sarà cura del Collaboratore della Direzione illustrare ai genitori e/o agli studenti
il Regolamento di istituto, della specifica scuola e la carta dei servizi.
4.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento provvede la legge.
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3
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Art. 1 - Doveri dei convittori e delle convittrici
1.
Il convittore è tenuto a rendere conto al Rettore e agli educatori del suo comportamento disciplinare e
scolastico. La Direzione e gli educatori terranno informata la famiglia sul comportamento di cui sopra attraverso
comunicazioni.
2.
Il convittore è tenuto a rispettare le indicazioni degli educatori; a rispettare, in generale, le regole di convivenza
civile; ad assumere un comportamento educato e corretto verso tutti.
3.
Il convittore è tenuto ad osservare gli orari stabiliti per le attività interne, in particolare quelli da dedicare allo
studio pomeridiano e serale.
4.
Il convittore deve curare, con la massima scrupolosità, l'igiene della propria persona, la pulizia e l'ordine della
propria biancheria e della propria stanza. Ogni convittore è tenuto a mantenere la propria camera sempre in
ordine, rispettando la disposizione delle suppellettili, per non intralciare il lavoro del personale di servizio e,
soprattutto, per consentire il rispetto delle regole di sicurezza. Si precisa altresì che, per la sicurezza propria e
altrui, non è consentito tenere in camera fornelli elettrici, candele, incensi e medicinali.
Art. 2 - Codice disciplinare
1.
L’ordinamento vigente non detta regole specifiche sui provvedimenti disciplinari per il Convitto. Qualora fosse
necessario comminare una sanzione disciplinare a un convittore, il Rettore – Dirigente Scolastico provvederà a
costituire un Consiglio di Disciplina convittuale. La responsabilità disciplinare è personale. Spetta agli educatori
e al personale ATA curare che i convittori osservino le norme di comportamento dettate dal presente
Regolamento e sollecitarne il rispetto con opportuni richiami a coloro che dovessero tenere un comportamento
inadeguato.
2.
Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia ed al principio della
riparazione del danno.
3.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità degli
convittori ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità nonché al recupero dello studente
attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica o locale.
4.
Tutti gli organi che applicano le sanzioni tengono conto delle attenuanti, con riferimento al profitto ed alla
precedente condotta dell’alunno, e delle aggravanti, qualora le mancanze assumano particolare gravità o
abbiano carattere collettivo.
5.
Della sanzione viene data comunicazione allo studente e alla famiglia.
6.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione verbale di
opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
7.
In caso di atti o di comportamenti che violano le norme del codice penale il dirigente scolastico, quando sia
tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa lo studente interessato,
la famiglia e il consiglio di classe.
8.
Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dei dodici mesi precedenti.
Per recidiva si intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.
9.
Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati nel regolamento, gli organi competenti si
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regoleranno secondo criteri di analogia.
10. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione commessa e ispirate, per quanto
possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto non solo della situazione personale del
convittore, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti. Al convittore è
comunque offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità convittuale.
11. In armonia con i principi sopra riportati, si indicano i seguenti provvedimenti disciplinari, che si configurano
come primo strumento atto a intervenire sulle mancanze meno gravi:
•
richiamo verbale;
•
richiamo scritto (NOTA) con comunicazione alla famiglia;
•
richiamo scritto con annotazione sul registro dell’educatore e comunicazione al Collaboratore del Rettore
per il Convitto/Semiconvitto;
•
12. I
sanzioni disciplinari diverse dall’allontanamento.
provvedimenti
disciplinari
suindicati
saranno
disposti
dal
Rettore
o
dal
Collaboratore
per
il
Convitto/Semiconvitto, sentito il personale educativo al quale è demandato l’intervento immediato.
Essi sono inflitti in caso di violazioni ai doveri comportamentali:
•
- negligenza;
•
- irregolarità nella frequenza;
•
- assenze ingiustificate che non abbiano carattere di recidiva;
•
- scorrettezze verso i compagni o il personale dell’Istituto;
•
- disturbo continuato durante l’attività convittuale;
•
- mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità;
•
- violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
•
- uso non consentito di apparecchiature oppure uso improprio o inopportuno di oggetti (telefoni cellulari,
•
radio…);
•
- abbigliamento non consono all’ambiente comunitario-convittuale;
•
- allontanamento non autorizzato durante le attività convittuali.
13. Provvedimenti per infrazioni gravi ai doveri.
Il temporaneo allontanamento dello studente dal convitto può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate
infrazioni disciplinari e per periodi non superiori ai quindici giorni; in presenza di fatti di rilevanza penale, o
quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone:
La durata della sanzione è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.
•
Sospensione dal convitto da 1 a 5 giorni in caso di:
a)
furto o danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
b)
assenza ingiustificata o falsificazione della giustificazione;
c)
turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni e agli operatori dell’Istituto;
d)
gravi scorrettezze verso i compagni, o gli operatori dell’Istituto;
e)
violazioni gravi alle norme di sicurezza;
f)
mancanze gravi e ripetute ai doveri di diligenza e di rispetto degli orari stabiliti;
g)
comportamenti lesivi dell’altrui libertà di espressione;
h)
comportamenti che offendano il comune senso del pudore;
i)
allontanamento non autorizzato dall’Istituto durante le attività convittuali;
j)
consumo e/o diffusione di sostanze alcoliche.
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•
Sospensione dal convitto da 6 a 15 giorni in caso di:
a)
recidiva nei comportamenti di cui al punto precedente;
b)
molestie continuate verso i compagni o gli operatori dell’Istituto;
c)
atti di violenza verso i compagni o gli operatori dell’Istituto posti in essere all’interno della Struttura
educativa nelle immediate vicinanze;
•
d)
offese gravi alla dignità delle persone;
e)
uso o spaccio di sostanze stupefacenti;
f)
atti e molestie di carattere sessuale.
Sospensione dal convitto a tempo indeterminato o fino al termine delle lezioni.
Nei casi più gravi, il convittore può essere allontanato dal convitto a tempo indeterminato o fino al termine
delle lezioni.
14. Nel caso di furto di oggetti di proprietà dell’Istituto o di altri, è prevista la restituzione della refurtiva o il
risarcimento in denaro, e, in caso di danneggiamento, la riparazione dell’oggetto o il risarcimento del danno. In
caso di imbrattamento dei muri interni o esterni dell’Istituto con scritte o disegni, oltre ai provvedimenti
disciplinari previsti dal presente Regolamento, il convittore è tenuto a pagare una somma di denaro
corrispondente all’entità della spesa necessaria per riparare il danno, che sarà fissata dal Direttore generale dei
servizi amministrativi e da questi recuperata. Il provvedimento di sospensione può prevedere l’obbligo della
frequenza e quello di svolgere attività utili alla comunità convittuale, quali la collaborazione ai servizi interni,
attività di volontariato o altre attività concordate dagli organi preposti a comminare la sanzione disciplinare e
dalla famiglia del convittore. Di ogni sanzione sarà data comunicazione alla famiglia del convittore e sarà tenuta
documentazione scritta su un apposito registro.
15. In caso di atti o di comportamenti che violino le norme del codice penale, il Rettore – Dirigente
Scolastico, quando sia previsto dal codice stesso, provvederà tempestivamente a farne denuncia alle
autorità preposte e di essa informerà lo studente interessato, se maggiorenne, la famiglia e il Consiglio
di classe.
16. Il Consiglio di Disciplina è composto dal Rettore o dal Collaboratore per il Convitto, dall’Educatore coordinatore
dell’attività educativa del settore dell’allievo, dall’educatore di squadra, da due convittori ( o convittrici) eletti
dall’Assemblea di Convitto o nominati dal Rettore. La sanzione dell’allontanamento temporaneo dal convitto
può essere commutata in attività a vantaggio della comunità convittuale
17. Il presente Regolamento si compone di n. 18 articoli, entra in vigore dall’anno scolastico2012/2013 e ha validità
permanente, salvo gli adeguamenti che si dovessero rendere successivamente necessari per evidenti
ragioni di funzionalità.
Via Bernieri 8, 42015 Correggio (RE) –  0522 692318 –  0522 631844 –  [email protected] – http://www.convittocorreggio.gov.it
Convitto Nazionale Rinaldo Corso
Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado – Istituto Professionale di Stato
Indirizzo Enogastronomia, Agricoltura e Sviluppo Rurale, Manutenzione e Assistenza Tecnica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
sentite le proposte effettuate dalla Commissione per il Regolamento del Convitto;
letti e discussi tutti gli articoli del Regolamento del Convitto,
APPROVA
il nuovo Regolamento interno del Convitto che entrerà in vigore il ______________
Correggio, __________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa RUOZZI Sonia
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