Service
Energy Related Products
&
Etichettatura Energetica
Service
Nel 2015 entreranno in vigore due direttive relative ai nostri prodotti (caldaie, scaldacqua, serbatoi per
l'acqua calda, dispositivi solari, dispositivi di controllo):
1) direttiva 2010/30/EU per quanto riguarda l'etichettatura energetica
2) direttiva 2009/125/EU per quanto riguarda la progettazione ecocompatibile.
Affinché le direttive diventino applicabili, è necessario creare un regolamento.
Il 6 settembre 2013, nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L239, sono usciti i regolamenti.
20 giorni dopo, cioè dal 26 settembre 2013, le direttive sono diventate applicabili in tutta Europa tramite i
regolamenti (sono 4).
Non è necessario che i singoli paesi recepiscano la legge perchè sono direttive trasversali, cioè la data è
uguale per tutti.
Nei regolamenti, ovviamente, vengono definite anche le disposizioni transitorie (art.8) che danno tempo al
mercato europeo di allinearsi con le direttive in due anni.
Ecco quindi la data del 26 settembre 2015.
A partire da questa data non sarà più possibile “commercializzare e/o mettere in servizio
apparecchiature che non soddisfano quanto richiesto dalle direttive”.
SPIEGHIAMO
“commercializzare” = immettere sul mercato, cioè rendere disponibile un prodotto. Vale la data di
fatturazione. DEVE ESSERE STATO IMMESSO SUL MERCATO DALLA BIASI PRIMA DEL 26/09/2015
“mettere in servizio” = primo utilizzo da parte dell'utilizzatore finale . I prodotti immessi sul mercato
PRIMA DEL 26/09/2015 possono essere venduti all’utilizzatore finale e messi in servizio anche se
nel frattempo la legge è cambiata. Ciò significa che l’installatore potrà installare e quindi i CAT
fare l’accensione di prodotti non conformi alla direttiva 2009/125/EU anche dopo il 26/09/2015 a
patto che siano stati immessi prima sul mercato.
Energy Related Products
Service
ERP 2009/125/CE
DIRETTIVA EUROPEA SULLA PROGETTAZIONE ECO-COMPATIBILE
ERP
(2009/125/CE)
CIRCOLATORI
(R.EU. 641/2009)
CALDAIE
LOTTO1
(R.EU. 813/2013)
SCALDABAGNI
LOTTO2
(R.EU. 814/2013)
Etichettatura Energetica
EU 2010/30/CE
ETICHETTATURA ENERGETICA
EU
(2010/30/CE)
CALDAIE
LOTTO1
(R.EU. 811/2013)
SCALDABAGNI
LOTTO2
(R.EU. 812/2013)
Service
Energy Related Products
Service
ERP 2009/125/CE
DIRETTIVA EUROPEA SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE
– CON LA FIRMA DEL PROTOCOLLO DI KYOTO, TUTTI GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA’ EUROPEA, SI SONO IMPEGNATI AL RAGGIUNGIMENTO DEL COSIDETTO
OBIETTIVO 20-20-20, OVVERO A GARANTIRE ENTRO IL 2020 UNA RIDUZIONE DEL
20% DELLE EMISSIONI DI CO2, UNA DIMINUZIONE DEL 20% DI ENERGIA PRIMARIA
ED INFINE AD AUMENTARE AL 20% LA QUOTA DI ENERGIA PRODOTTA DA FONTI
RINNOVABILI.
– TROVA COLLOCAZIONE ALL’INTERNO DI QUESTO SCENARIO LA DIRETTIVA ECODESIGN EuP 2005/32/CE, POI SOSTITUITA DALLA DIRETTIVA ErP (Energy Related
Products)
– QUESTA DIRETTIVA ErP, SI INSERISCE IN UN PROGETTO DELLA COMUNITA’
EUROPEA VOLTO A MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI PRODOTTI ED A
PROTEGGERE L’AMBIENTE;
E.R.P. : CIRCOLATORI (R.EU. 641/2009)
Service
– E’ STATO RISCONTRATO CHE, I CIRCOLATORI, RAPPRESENTANO UNO
DEI MAGGIORI CONSUMI DI ENERGIA DEGLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO E DI RAFFREDAMENTO E ADDIRITTURA UNO DEI
MAGGIORI ALL’INTERNO DI UNA ABITAZIONE FAMIGLIARE EUROPEA.
– AI SENSI DELLA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA ErP, LA VENDITA DI
POMPE INEFFICIENTI ALL’INTERNO DELLA COMUNITA’ EUROPEA
DIVERRA’ ILLEGALE.
– DAL 1 GENNAIO 2013, DA QUELLA DATA TUTTI I CIRCOLATORI
“INDIPENDENTI ” VENDUTI, DOVEVANO ESSERE CONFORMI ALLA
NUOVA DIRETTIVA, OSSIA DOVEVANO AVERE UN INDICE DI EFFICIENZA
ENERGETICA “ EEI ” INFERIORE A “ < 0,27 ” (AD ESCLUSIONE DI
CIRCOLATORI PER CIRCUITI PRIMARI DI IMPIANTI TERMICI SOLARI E
POMPE DI CALORE);
– DAL 01 AGOSTO 2015 L’INDICE “EEI” CAMBIERA’ NUOVAMENTE E
ANCHE PER I CIRCOLATORI “INTEGRATI” SI DOVRA’ AVERE UN VALORE
“EEI < 0,23 “ PER ESSERE CONFORMI (AD ESCLUSIONE DI
CIRCOLATORI PER ACQUA POTABILE E PER I RICAMBI DI CALDAIE
VENDUTE PRIMA DEL 1 AGOSTO 2015).
– DAL 01 GENNAIO 2020 L’INDICE “EEI < 0,23 “SARA’ APPLICATO ANCHE
ALLA SOSTITUZIONE DI NUOVE POMPE INTEGRATE IN ESISTENTI
GENERATORI DI CALORE (CIOE’ SARA’ APPLICATO ANCHE AI RICAMBI)
CIRCOLATORE
COMPITO
–
–
IN RISCALDAMENTO FAR CIRCOLARE L’ACQUA
NELL’IMPIANTO TERMICO
IN SANITARIO FAR CIRCOLARE L’ACQUA NELLO
SCAMBIATORE SANITARIO
CARATTERISTICHE
–
–
COMPATTO
DISAREATORE INCORPORATO
DATI
– WILO INTNFSL12/6
–
–
230 V c.a., 83 W
SOLO INOVIA COND: MOTORE A DUE VELOCITA’
(FUNZIONE GESTITA DALLA SCHEDA COMANDO)
Service
CIRCOLATORE ERP (VALIDO
DAL 01/08/2015)
COMPITO
–
–
IN RISCALDAMENTO FAR CIRCOLARE L’ACQUA
NELL’IMPIANTO TERMICO
IN SANITARIO FAR CIRCOLARE L’ACQUA NELLO
SCAMBIATORE SANITARIO
CARATTERISTICHE
–
–
COMPATTO NONOSTANTE UN INGOMBRO
MAGGIORE DOVUTO ALLA PRESENZA DELLA
SCHEDA ELETTRONICA
DISAREATORE INCORPORATO
DATI
– WILO YONOS PARA …\6B
–
–
230 V c.a., 45 W (RANGE 3-45 W CON COMANDO
PWM. DAL 2016)
Imax 0,44 A.
Service
CIRCOLATORE ERP (VALIDO
DAL 01/08/2015)
Service
ASINCRONO (AC) VS SINCRONO (EC)
Wilo
“WHITE GOOD” VS “YONOS PARA”
•Rotore a “gabbia di scoiattolo” che genera il
campo magnetico
•La velocità angolare del rotore è inferiore alla
velocità di rotazione del campo magnetico dello
statore;
•La rotazione quindi non è Sincrona ma
Asincrona
•Non richiede una scheda di controllo
•E’ un motore meno efficiente di quello
Sincrono
•Rotore a “magnete permanente” che genera il
campo magnetico
•Il campo magnetico del rotore è diretta funzione
(sincrono) della frequenza di generazione del
campo statore.
•La rotazione è sempre Sincrona
•Richiede una scheda di controllo
•E’ un motore più efficiente rispetto a quello
asincrono
•Riduzione dei consumi oltre il 90 % (con controllo
PWM)
CALDAIE - LOTTO 1:(R.EU. 813/2013)
Service
Per definizione il LOTTO 1 copre i seguenti apparecchi (a gas, elettrici, o
combustibile liquido):
•Apparecchi di riscaldamento d’ambiente;
•Apparecchi di riscaldamento misti (anche con produzione di acqua sanitaria);
•Insieme (package) di apparecchi di riscaldamento d’ambiente integrati con
dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari;
•Insieme (package) di apparecchi di riscaldamento misti integrati con dispositivi
di controllo della temperatura e dispositivi solari.
Il campo di applicazione :
•Potenza termica nominale ≤ 400 kW;
Per potenza termica nominale (Pn) si intende la potenza termica (heat output)
dichiarata dal Fabbricante, alle condizioni nominali standard e con riferimento
(per il gas) al Potere Calorifico Superiore (PCS)
CALDAIE - LOTTO 1:(R.EU. 813/2013)
Service
Il Regolamento (UE) N. 813/2013 del 02 agosto 2013 (pubblicato il 06/09/2013)
ha inoltre introdotto i seguenti requisiti di efficienza stagionale di
riscaldamento d’ambiente a decorrere dal 26/09/2015:
N.B. : RENDIMENTO CALCOLATO SUL POTERE CALORIFICO
SUPERIORE (PCS)
CALDAIE - LOTTO 1:(R.EU. 813/2013)
Service
Dal 26/09/2015 le caldaie convenzionali “tradizionali” non rispettando i
requisiti minimi richiesti dalla direttiva europea, non potranno più essere
immesse sul mercato
CALDAIE - LOTTO 1:(R.EU. 813/2013)
Service
Dal 26/09/2015 si potranno immettere sul mercato caldaie con Pn da 70 kW
a Pn ≤ 400 kW, le quali dovranno avere i seguenti requisiti minimi:
Al 100% del carico un rendimento minimo ≥ a 86%
Al 30% del carico un rendimento minimo ≥ a 94%
CALDAIE - LOTTO 1:(R.EU. 813/2013)
Dal 26/09/2015 una sola eccezione, le caldaie di tipo B1
Le stesse caldaie dovranno avere i seguenti requisiti:
Almeno in classe energetica C η ≥ 75%
Solo per utilizzo in B1 ( in CCR )
• Combinate con Pn ≤ 30 kW
• Solo Riscaldamento con Pn ≤ 10 kW
Service
CALDAIE - LOTTO 1: ETICHETTATURA (R.EU. 811/2013)
Service
Dal 26/09/2015 , una etichetta per ogni tipo di apparecchio:
Il produttore è il responsabile della etichettatura e dei valori dichiarati.
CALDAIE - LOTTO 1: ETICHETTATURA (R.EU. 811/2013)
Service
CALDAIE - LOTTO 1: ETICHETTATURA (R.EU. 811/2013)
Service
CALDAIE - LOTTO 1: ETICHETTATURA (R.EU. 811/2013)
Service
Dal 26/09/2015 Sistemi composti da più prodotti BIASI:
L’etichettatura del sistema, dovrà essere fornita:
Dal produttore nel caso di sistemi preconfigurati;
Dall’installatore solo nel caso, in cui acquisti dei componenti
singolarmente di fornitori diversi e li installi per formare un
sistema.
CALDAIE - LOTTO 1: ETICHETTATURA (R.EU. 811/2013)
Service
QUALI SONO LE NOVITA’ DELL’INSTALLATORE ?
installatore
fornitore
fornitura singoli prodotti:
Il produttore è tenuto a:
• Fornire l’etichetta e i
dati tecnici dei prodotti
o dei sistemi da loro forniti.
L’installatore è tenuto a:
• Fornire l’etichetta del sistema se
composto da più prodotti da lui proposti.
Scarica

ERP