Anagrafe Vl
Brescia, 23 gennaio 2015
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
NOTA OPERATIVA
n. 2/2015
(la presente nota operativa annulla e
sostituisce le seguenti note:
- la n. 11 del 4 settembre 2013
- la n. 1 del 4 aprile 2014.
In azzurro le parti modificate/integrate)
IMPOSTA DI BOLLO: DISPOSIZIONI OPERATIVE
(aggiornamento)
Le istanze dirette al registro delle imprese scontano l'imposta di bollo.
Il sistema informatico utilizzato dall'utenza per la predisposizione delle pratiche destinate al registro delle
imprese e al repertorio economico amministrativo (r.e.a.) permette l'indicazione dell'assolvimento o meno
dell'imposta di bollo, indicando automaticamente la cifra sulla base della natura giuridica del soggetto obbligato
alla comunicazione della notizia o all'iscrizione dell'atto.
Alcune tipologie di istanze, in seguito a normative specifiche, sono, però, soggette all'assolvimento di un'imposta
di bollo la cui cifra non corrisponde a quella che, automaticamente, il sistema informatico propone.
I casi sono di seguito descritti.
1. ATTO DI TRASFERIMENTO DI AZIENDA.
I contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda debbono essere
iscritti nel registro delle imprese.
L'Agenzia delle Entrate ha disposto che, nell'eventualità che un adempimento riguardi denunce, domande o atti
relativi ad operazioni tra soggetti per i quali l'imposta di bollo è dovuta in misura diversa, l'imposta è assolta
secondo l'importo più elevato.
In tal caso, i funzionari camerali sono autorizzati a modificare le cifre relative all'imposta di bollo come di
seguito indicato:
• inserire € 65,00 se il soggetto cessionario è una società di capitali;
• inserire € 59,00 se il soggetto cessionario è una società di persone e il cedente un'impresa individuale;
• inserire € 17,50 se il soggetto cessionario è una impresa individuale e il cedente soggetto “only r.e.a.”;
• inserire € 17,50 se cedente e cessionario sono soggetti “only r.e.a.”, oppure sono entrambi soggetti non
iscritti né nel registro delle imprese né nel r.e.a.; l'Ufficio provvederà, in seguito, a inserire l'importo corretto
pari a € 16,00.
2. SOCIETÀ COOPERATIVE.
Le società cooperative hanno l’obbligo di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il
Ministero dello Sviluppo Economico.
La precitata iscrizione, che riveste carattere costitutivo, deve essere richiesta compilando l'apposito quadro
integrato nel modulo S1 per la produzione dell'ex modello C17, così come previsto dalla norma.
È il registro delle imprese che cura la trasmissione al Ministero dello Sviluppo economico della domanda di
iscrizione all'Albo delle Società Cooperative.
Essendo l'istanza diretta a un soggetto diverso dal registro delle imprese (che si limita a veicolare la
documentazione al Ministero) sconta l'imposta di bollo che, nello specifico, è di € 16,00.
In tal caso, i funzionari camerali sono autorizzati a modificare le cifre relative all'imposta di bollo come di
seguito indicato:
• inserire € 16,00 quando, oltre all'istanza di iscrizione dell'atto costitutivo di una società cooperativa, l'utente
compila l'apposito quadro integrato nel modulo S1 per la produzione dell'ex modello C17
• inserire € 16,00 quando l'utente compila l'apposito quadro integrato nel modulo S2 per la produzione dell'ex
modello C17, non collegato a istanze dirette al registro delle imprese; il funzionario, inoltre, dovrà stornare
l'imposta di bollo inserita in maniera automatica dal sistema.
3. ISCRIZIONE NEL REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO
RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO E AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE.
DI
AGENTI
E
Dal 12 maggio 2012 sono in vigore le nuove modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel r.e.a. dei
soggetti che esercitano l'attività di agente o di rappresentante di commercio ed agente di affari in mediazione,
oltreché dei soggetti iscritti nei soppressi ruoli.
L'iscrizione nell'apposita sezione del r.e.a. prevede la presentazione di un'istanza che sconta l'imposta di bollo di
€ 16,00.
In tal caso, i funzionari camerali sono autorizzati a modificare le cifre relative all'imposta di bollo come di
seguito indicato:
• inserire € 16,00 per le istanze di iscrizione nell'apposita sezione del r.e.a. di persona fisica che ha cessato di
svolgere l'attività presso un'impresa quale preposto e chiede di trasferire la propria iscrizione dalla posizione
r.e.a. dell'impresa, all'apposita sezione del r.e.a. (iscrizione apposita sezione – a regime).
4. ATTI COSTITUTIVI E MODIFICATIVI DI SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO, SOCIETÀ
COOPERATIVE E LORO CONSORZI.
Gli atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, società cooperative e loro consorzi sono esenti
in modo assoluto dall'imposta di bollo.
L'imposta è, peraltro, dovuta per le copie conformi indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.
Quindi, le istanze relative al deposito di atti costitutivi e modificativi di società di mutuo soccorso, società
cooperative e loro consorzi scontano l'imposta di bollo pari a € 65,00.
L'Agenzia delle Entrate, inoltre, ha chiarito che le domande d'iscrizione e deposito nel registro delle imprese
presentate dalle società cooperative edilizie non fruiscono di alcuna agevolazione ai fini dell'imposta di bollo.
Le cooperative sociali onlus sono esenti dall'imposta di bollo.
In tal caso, i funzionari camerali sono autorizzati a modificare le cifre relative all'imposta di bollo, inserendo
€ 65,00.
5. ATTI DI FUSIONE E DI SCISSIONE.
L'atto di fusione e/o scissione, ai fini del deposito nel registro delle imprese, segue le disposizioni relative alla
tariffa allegata alla disciplina dell'imposta di bollo; pertanto, ogni adempimento è soggetto all'imposta di bollo.
Il notaio può assolvere detta imposta tramite M.U.I. esclusivamente per l'istanza relativa alla società
incorporante o di nuova costituzione.
Pertanto, solo l'ultimo deposito, ovvero, quello relativo alla società risultante dalla fusione e/o scissione o quello
relativo alla società incorporante e/o beneficiaria esistente, sconta imposta di bollo tramite M.U.I.
Tutte le altre istanze corrispondono l'imposta di bollo “in entrata”.
In tal caso, i funzionari camerali sono autorizzati a modificare le cifre relative all'imposta di bollo come di
seguito indicato:
• inserire € 65,00 se i soggetti interessati sono società di capitali;
• inserire € 59,00 se i soggetti interessati sono società di persone.
6. COMUNICAZIONE DI SOCIO UNICO.
La comunicazione di socio unico, anche se contestuale alla richiesta di iscrizione della società, deve essere
assoggettata al pagamento dell'imposta di bollo di € 65,00.
Lo stesso vale per la comunicazione di socio unico o di ricostituzione della pluralità dei soci, in sede di deposito
di atto modificativo.
In tal caso, i funzionari camerali sono autorizzati a modificare le cifre relative all'imposta di bollo, inserendo
€ 65,00.
7. CANCELLAZIONE DI SOCIETA' DI PERSONE CONTESTUALE AL DEPOSITO DELL'ATTO DI
SCIOGLIMENTO SENZA LIQUIDAZIONE.
In caso di iscrizione di un atto di scioglimento e contestuale cancellazione di società di persone si evidenzia che
l'imposta di bollo assolta con M.U.I. si riferisce esclusivamente all'istanza di iscrizione dell'atto di scioglimento.
L'istanza di cancellazione dal registro delle imprese sconta, viceversa, autonomamente l'imposta di bollo pari a €
59,00. Tutte le istanze in parola, pertanto, corrispondono l'imposta di bollo “in entrata”.
La prassi suddetta è stata evidenziata a seguito dei provvedimenti sanzionatori adottati a carico di notai
dall'Agenzia delle Entrate di Pesaro e Urbino del 18 e 20 febbraio 2013, di Ravenna del 6 dicembre 2013 e,
successivamente, di Biella e Forlì-Cesena.
In tal caso, i funzionari camerali sono autorizzati a modificare le cifre relative all'imposta di bollo, inserendo
€ 59,00.
8. ADEMPIMENTI MULTIPLI (società di capitali):
ISCRIZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E CONTESTUALE ISCRIZIONE DELLA NOMINA DI UN
AMMINISTRATORE.
Nel caso di iscrizione dell'atto costitutivo o di modificazione dello statuto di società di capitali, il M.u.i. assolve
l'imposta di bollo prevista per l'atto e l'iscrizione dello stesso, ma non copre la domanda di iscrizione degli
amministratori, poiché è adempimento a se stante ed eseguito dal notaio per conto di altro soggetto.
L'istanza di iscrizione di atto costitutivo o di modificazione dello statuto di una S.p.A. e s.r.l., con contestuale
iscrizione di un amministratore, sconta il M.u.i. per l'iscrizione dell'atto e l'imposta di bollo pari a € 65,00 per
l'iscrizione dell'amministratore con accettazione della carica.
In tal caso, i funzionari camerali sono autorizzati a modificare le cifre relative all'imposta di bollo, inserendo
€ 65,00.
Nel caso di iscrizione dell'atto costitutivo o di modificazione dello statuto di società cooperativa, l'imposta di
bollo assolta per l'iscrizione dell'atto non copre la domanda di iscrizione degli amministratori, poiché è
adempimento a se stante ed eseguito dal notaio per conto di altro soggetto.
L'istanza di iscrizione di atto costitutivo o di modificazione dello statuto di una cooperativa, con contestuale
iscrizione di un amministratore, sconta l'imposta di bollo pari a € 130,00 per l'iscrizione dell'atto e per
l'iscrizione dell'amministratore con accettazione della carica
In tal caso, i funzionari camerali sono autorizzati a modificare le cifre relative all'imposta di bollo, inserendo
€ 130,00.
Altri casi analoghi, per i quali i funzionari camerali sono autorizzati a modificare le cifre relative all'imposta di
bollo, inserendo € 65,00:
1) iscrizione della deliberazione dell'assemblea degli obbligazionisti e contestuale iscrizione della nomina
(accettazione di carica) del rappresentante comune degli obbligazionisti,
2) iscrizione della deliberazione di assemblea speciale relativa a un patrimonio destinato a uno specifico affare, e
contestuale iscrizione della nomina (accettazione di carica) del rappresentante comune degli strumenti finanziari.
9. ADEMPIMENTI MULTIPLI (società di capitali):
ISCRIZIONE DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE ISCRIZIONE DELLA NOMINA DEL
LIQUIDATORE E CANCELLAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.
Nel caso di atto di liquidazione il M.u.i. assolve l'imposta di bollo prevista per l'atto e l'iscrizione dello stesso, ma
non copre la domanda di iscrizione della propria nomina da parte del liquidatore e la cessazione dalla carica di
amministratore, poiché è adempimento a se stante ed eseguito dal notaio per conto di altro soggetto.
L'istanza di iscrizione dell'atto di liquidazione di una S.p.A. o di s.r.l. con sindaco unico o collegio sindacale e di
contestuale richiesta sia di iscrizione del liquidatore, per conto dello stesso, sia di cancellazione degli
amministratori per conto dei sindaci, sconta il M.u.i. per l'iscrizione dell'atto, l'imposta di bollo pari a € 130,00
per la nomina del liquidatore e per la cancellazione degli amministratori.
In tal caso, i funzionari camerali sono autorizzati a modificare le cifre relative all'imposta di bollo, inserendo
€ 130,00.
L'istanza di iscrizione della liquidazione di una s.r.l., senza sindaci, e contestuale richiesta per conto del
liquidatore dell'iscrizione della propria nomina e della cancellazione degli amministratori sconta il M.u.i. per
l'iscrizione dell'atto e l'imposta di bollo pari a € 65,00 per l'adempimento del liquidatore.
In tal caso, i funzionari camerali sono autorizzati a modificare le cifre relative all'imposta di bollo, inserendo
€ 65,00.
10. ADEMPIMENTI MULTIPLI (società di capitali o di persone):
ISCRIZIONE DELL'ATTO MODIFICATIVO CONTESTUALE ALLA DOMANDA DI VARIAZIONE DEL
DOMICILIO DI UN SOCIO E/O AMMINISTRATORE.
Nel caso di iscrizione della modificazione dei patti sociali di società di persone o dell'atto di modificazione dello
statuto di società di capitali il M.u.i. assolve l'imposta di bollo prevista per l'atto e l'iscrizione dello stesso, ma
non copre la domanda di iscrizione della variazione del domicilio del socio e/o amministratore, poiché è
adempimento a se stante ed eseguito dal notaio per conto di altro soggetto.
L'istanza di iscrizione dell'atto di modificazione dei patti sociali di società di persone o dell'atto di modificazione
dello statuto di società di capitali e contestuale richiesta di variazione di domicilio di socio e/o amministratore
sconta il M.u.i. e un'imposta di bollo pari a € 65,00 per le società di capitale o pari a € 59,00 per le società di
persone, per l'iscrizione della variazione di ogni domicilio.
In tal caso, i funzionari camerali sono autorizzati a modificare le cifre relative all'imposta di bollo, inserendo:
• € 65,00, per ogni domicilio variato, nel caso di società di capitale;
• € 59,00, per ogni domicilio variato, nel caso di società di persone.
Si evidenzia che per tutte le istanze relative ai casi precedentemente descritti, in fase di spedizione della pratica,
nell'applet degli importi, deve essere selezionato “bollo assolto in entrata”.
Il responsabile del Servizio Sportelli e Ispezioni
f.to Liviana Ventura
NOZIONI GIURIDICHE
A. Glossario
Imposta di bollo: è un'imposta applicata alla produzione, richiesta o presentazione di determinati documenti.
B. Riferimenti normativi
• articolo 2556 codice civile;
• decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
• legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
• decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427;
• decreto ministeriale 23 giugno 2004, pubblicato in G.U. n. 162 del 13 luglio 2004 – Istituzione
dell’Albo delle Società Cooperative;
• nota prot. n. 954-185694/2004 del 13 gennaio 2005 dell'Agenzia delle Entrate, direzione centrale
normativa e contenzioso - risposta a interpello 954-581/2004 (riferibile al caso n. 4. Atti costitutivi e
modificativi di società di mutuo soccorso, società cooperative e loro consorzi);
• risoluzione Agenzia delle Entrate 17 giugno 2005, n. 79/E;
• nota prot. n. 909-2854/2006 del 20 gennaio 2006 dell'Agenzia delle Entrate, direzione regionale
dell'Emilia Romagna - risposta a interpello 909-435/2005 (riferibile al caso n. 4. Atti costitutivi e
modificativi di società di mutuo soccorso, società cooperative e loro consorzi);
• circolare Agenzia delle Entrate 3 aprile 2006, n. 11/E (riferibile al caso n. 1. Atto di trasferimento di
azienda);
• decreto ministeriale 22 febbraio 2007 – Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti
trasmessi per via telematica;
• articolo 10, legge 23 luglio 2009, n. 99 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle
imprese, nonché in materia di energia;
• nota prot. n. 909-16099/2009 del 7 aprile 2009 dell'Agenzia delle Entrate, direzione regionale
dell'Emilia Romagna - risposta a interpello 909-851/2008 (riferibile al caso n. 5. Atti di fusione e di
scissione);
• decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 ottobre 2011 - Modalità di iscrizione nel registro
delle imprese e nel r.e.a. dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio
disciplinate dalla legge 3 maggio 1985 n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in vigore dal 12 maggio 2012 (riferibile al caso n. 3. Iscrizione nel
repertorio economico amministrativo di agenti e rappresentanti di commercio e agenti di affari in
mediazione);
• decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 ottobre 2011 - Modalità di iscrizione nel registro
delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore disciplinata dalla legge 3
febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
in vigore dal 12 maggio 2012;
• decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
26 marzo 2010 n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato
interno;
• articolo 7/bis, comma 3, legge 24 giugno 2013, n. 71;
• nota dell'Agenzia delle Entrate in data 20 dicembre 2013, direzione regionale della Lombardia, in
risposta a interpello prot. n. 904-809/2013 (riferibile ai seguenti casi:
▪ caso n. 6. Comunicazione di socio unico
▪ caso n. 8. Adempimenti multipli (società di capitali): iscrizione dell'atto costitutivo e
contestuale iscrizione della nomina di un amministratore
▪ caso n. 9 Adempimenti multipli (società di capitali): iscrizione dell'atto di liquidazione e
contestuale iscrizione della nomina del liquidatore e cancellazione degli amministratori
▪ caso n. 10 Adempimenti multipli (società di capitali o di persone): iscrizione dell'atto
modificativo contestuale alla domanda di variazione del domicilio di un socio e/o
amministratore);
• circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2014, n. 9340;
• circolare Agenzia delle Entrate, direzione centrale normativa, del 11 giugno 2014, n. 16;
• parere Agenzia delle Entrate, direzione provinciale Pesaro-Urbino, del 17 novembre 2014, n.
20141119;
• consulenza giuridica n. 917-2/2014, Agenzia delle Entrate, direzione regionale della Puglia
(riferibile al caso n. 2. Società cooperative).
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