Corso intensivo Lotta al crimine organizzato
(4-15 maggio 2015)
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DIRITTI DELLA PERSONALITA’: situazioni giuridiche aventi ad oggetto aspetti e attributi
dell’individuo ai quali l’ordinamento appresta tutela perché caratterizzano l’essere umano, il
quale, dunque, senza di essi e senza il loro godimento non potrebbe essere concepito e pensato.
SITUAZIONI GIURIDICHE …
a)
b)
c)
d)
ASSOLUTI
INDISPONIBILI
INALIENABILI
IMPRESCRITTIBILI
PROBLEMI
La prassi economica e la nuova legislazione pongono in
crisi questi caratteri della categoria
a) Bilanciamento dei diritti della personalità con le attività implicanti
l’utilizzo di informazioni personali (prospettiva di tutela).
b) Il problema riguarda lo sfruttamento economico degli attributi
individuali e la loro circolazione (prospettiva di regolazione di
attività).
Protezione dei dati personali
Unione Europea
La direttiva 95/46/CE :
definisce un quadro normativo
volto a stabilire un equilibrio fra
un livello elevato di tutela della
vita privata e la libera
circolazione delle informazioni
relative a persone all'interno
dell'Unione europea (UE).
•Limiti e disciplina della raccolta
e
l'utilizzazione
dei
dati
personali.
• richiesta a ciascuno Stato
membro
di
istituire
un
organismo
nazionale
indipendente incaricato della
protezione di tali dati.
Italia
Legge 675 del 1996
Codice del trattamento dei dati
personali D. Lvo n. 196 del 2003
Tecnica normativa per definizioni
"dato personale”
qualunque
informazione relativa
a persona fisica,
identificata o
identificabile, anche
indirettamente,
mediante riferimento
a qualsiasi altra
informazione, ivi
compreso un numero
di identificazione
personale;
"trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati, anche se non registrati in una banca di dati
“Interessato” la
persona fisica, cui si
riferiscono i dati
personali;
"titolare", la persona (fisica o giuridica), la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, cui competono
le decisioni in ordine alle finalita', alle modalita' del
trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati,
ivi compreso il profilo della sicurezza
"dati identificativi“ (dati che permettono l'identificazione diretta dell'interessato)
"dati sensibili", dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, lo stato di
salute e la vita sessuale ecc…
"dati giudiziari", dati personali idonei a rivelare provvedimenti relativi al casellario giudiziale, e
all’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, la qualità di indagato o imputato
Principi e norme generali
IN CASO DI VIOLAZIONE I DATI
NON POSSONO ESSERE TRATTATI
ART. 23 (CONSENSO)
Necessario il consenso dell’interessato: espresso,
informato, libero, specifico, documentato per iscritto
ART. 11 (MODALITA' DEL TRATTAMENTO E REQUISITI DEI DATI)
 trattati in modo LECITO e secondo CORRETTEZZA;
esatti e aggiornati
 raccolti per SCOPI determinati, espliciti e legittimi,
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto ai fini
per i quali sono trattati
 conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi
MA …
Disposizioni relative a specifici settori
Ambito giudiziario
Per ragioni di sicurezza pubblica da
parte di « forze di polizia »
Trattamenti da parte dei servizi di
sicurezza dello Stato
Prospettiva derogatoria a
principi e disciplina generale
art. 7 (DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI)
di ottenere alcune
indicazioni
Es i soggetti o categorie di
soggetti ai quali i dati
personali possono essere
comunicati o che possono
venirne a conoscenza
di ottenere una
serie di tutele
l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati
opporsi, in
tutto o in
parte al
trattamento
-(già a livello comunitario: esso consentiva di
far prevalere gli obiettivi di interesse
nazionale, così da non ostacolare le attività
dirette alla loro realizzazione e garanzia): §43
dir. 46 del 1995;
- ( la legge del ‘96 li aveva del tutto esclusi
dalla disciplina del trattamento, salvo alcune
norme)
Trattamenti dei dati effettuati in ambito giudiziario
Trattamento effettuato per ragioni di
giustizia
trattamenti
di
dati
personali
direttamente correlati alla trattazione
giudiziaria di affari e di controversie,
Titolari del
trattamento sono:
MINISTERO;
CSM E
ORGANI DI
AUTOGOVERNO;
CORTI
SVOLGONO
DUE
TIPOLOGIE
DI ATTIVITÀ
o che, in materia di trattamento
giuridico ed economico del personale
di magistratura, hanno una diretta
incidenza sulla funzione giurisdizionale,
 nonche' le attivita' ispettive su uffici
giudiziari
Principio
generale:
il trattamento dei
dati è effettuato
fuori dalle
garanzie e dai
limiti del Codice
Ad es. non è richiesto il
consenso; né la
richiesta preventiva di
autorizzazione al
trattamento al Garante
Garante per la protezione dei dati personali:
 trattamenti connessi alle azioni disciplinari
verso i magistrati;
Dati raccolti dal CTU
Trattamento effettuato per altre ragioni
(amministrative)
Garante per la protezione dei dati personali:
 dati relativi ai fascicoli personali di magistrati o cancellieri
Il trattamento
deve rispettare
regole ordinarie
del Codice
Trattamenti di dati giudiziari o di dati concernenti provvedimenti
giudiziari effettuati da altri soggetti o nell’ambito di altre
a t t i v iEs.
t à Attività giornalistica
Deroghe per i trattamenti effettuati per
ragioni di giustizia
Limiti al trattamento e garanzie della persona
nella disciplina generale
art. 7
(DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI)
di ottenere una
serie di indicazioni
Es i soggetti o
categorie di
soggetti ai quali i
dati personali
possono essere
comunicati o che
possono venirne a
conoscenza
di ottenere una
serie di tutele
l'aggiornamento,
la rettificazione
ovvero, quando
vi ha interesse,
l'integrazione dei
dati
opporsi, in
tutto o in
parte al
trattamento
Modalità di
esercizio del c.d.
diritto di accesso
(es. legge consente
esercito tramite lettera
raccomandata; oppure
oralmente con obbligo
del titolare di annotare
sinteticamente la
richiesta)
 L’interessato ha diritto ad essere previamente informato di
una serie di circostanze
Questi limiti e
garanzie non si
applicano nel
casi di
trattamenti per
ragioni di
giustizia
(es. fini del trattamento)
 Il rispetto di codici deontologici di buona condotta è
condizione per un trattamento lecito dei dati; il Garante
promuove l’adozione di codici di condotta
 Per poter trattare alcuni particolari dati (genetici, salute,) è
necessaria la previa notifica al Garante
Ma devono essere date
all’interessato le notizie
contenute in un modello
predisposto dal Garante
(salvo che il trattamento
riguardi
pubblici
registri,
elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque)
Obblighi del titolare:
Adottare misure per favorire l’accesso ai dati da parte degli interessati
(es. semplificare modi e ridurre tempi di riscontro alle richieste degli interessati)
In caso di cessazione del trattamento deve effettuare una serie di operazioni:
distruggerli; o cedere a terzi che svolgano attività compatibile; o conservarli per fini
esclusivamente personali o per scopi storici, statistici ecc… conformemente alle leggi
Trattamento di dati sensibili e i dati giudiziari se il titolare è un soggetto
pubblico che non agisce per finalità o funzioni giurisdizionali
Necessarie
AUTORIZZAZIONI
ESPRESSE
che specifichino: fini di
rilevante interesse pubblico
del trattamento, i dati trattati
e le operazioni consentite
Es. Banche dati giuridiche
a)Da una legge
b) Oppure da un provvedimento del Garante
Se contenuti in elenchi o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti
elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o altre soluzioni che li
rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi
e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità
non possono essere trattati per test psicoattitudinali volti a definire il profilo o
la personalità dell'interessato.
Es. L’Università di Tor Vergata, soggetto pubblico, non potrebbe
ricostruire il profilo psico-attitudinale di un candidato alla cattedra
basandosi sui suoi precedenti giudiziari.
Questi limiti
e garanzie
non si
applicano nel
casi di
trattamenti
per ragioni di
giustizia
Anche sul piano delle tutele si registrano deroghe al sistema generale
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
In caso di trattamenti in ambito
giudiziario non è possibile
presentare ricorsi al Garante
si intende far valere gli
specifici diritti di accesso
(Autorità amministrativa indipendente)
non e' possibile presentare un reclamo
circostanziato, ma si vuole sollecitare
un controllo da parte del Garante sulla
disciplina medesima
Art. 141 ss
Codice trattamento
rappresentare una violazione
della disciplina in materia di
trattamento di dati personali;
RECLAMO circostanziato
SEGNALAZIONE
RICORSO
•blocco spontaneo;
• Il Garante indica misure opportune per rendere il trattamento conforme alla legge
• Il Garante vieta, in tutto o in parte, il trattamento ,
•Ulteriori specifiche misure per i casi di Ricorso
Autorità giudiziaria
Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni Codice, comprese quelle
inerenti ai provvedimenti del Garante , sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
Competente in via esclusiva per il RISARCIMENTO DEI DANNI, anche non patrimoniali
Per il resto trovano applicazione le regole del Codice sul trattamento dei dati personali …
È applicabile il suddetto art. 11
sulle modalità del trattamento.
•
trattati in modo lecito e secondo
correttezza;
esatti e, se necessario, aggiornati e
pertinenti
Art. 11
1. I
dati
personali
oggetto
di
trattamento sono: a) trattati in modo
lecito e secondo correttezza; b)
raccolti e registrati per scopi
determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del
trattamento in termini compatibili con
tali scopi; c) esatti e, se necessario,
aggiornati; d) pertinenti, completi e
non eccedenti rispetto alle finalita' per
le
quali
sono
raccolti
o
successivamente trattati; e) conservati
in una
forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali
essi
sono
stati
raccolti
o
successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione
della disciplina rilevante in materia di
trattamento dei dati personali non
possono essere utilizzati.
•
Raccolti per scopi determinati, espliciti e
legittimi,
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto
alle finalita' per le quali sono raccolti o
successivamente trattati
•
conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi
PROBLEMA DELL’INTERFERENZA DELLA
DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO
CON ATTIVITA’ DI INDAGINE E
GIURISDIZIONALI IN GENERE
Dibattito relativo alla applicabilità del concetto di pertinenza alle informative della
polizia giudiziaria
Garante per la protezione dei dati personali del 31 dicembre 1998
Un cittadino aveva segnalato al Garante che, pur essendo estraneo ad un'inchiesta penale, il suo
nominativo compariva in una serie di schede redatte dai carabinieri delegati della procura della
Repubblica ad effettuare indagini preliminari su un altro soggetto indagato.
In particolare, si faceva di riferimento al cittadino segnalante: in una scheda che registrava le
presenze alberghiere di alcune persone che avevano soggiornato in uno stesso hotel, sebbene in
tempi diversi; in scheda personale di una persona coinvolta nell'indagine e in cui il nome del
cittadino segnalante compariva sotto il riferimento « collegamenti persone ». Inoltre la sua
abitazione era stata inclusa in un prospetto delle vie e nelle piazze « di interesse ».
Il garante ha ritenuto che per quanto riguarda le notizie e le valutazioni incluse nell'informativa:
«Anche a seguito dell'introduzione di tali principi, il materiale informativo da acquisire nel
procedimento penale va selezionato in base alla necessità di assumere dati, informazioni e
notizie necessari per la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei reati. Non risultano …
pienamente rispettati i principi di … pertinenza e non eccedenza dei dati e la durata della
loro conservazione».
In particolare, « non può ritenersi giustificata l'inclusione negli elaborati di alcune
circostanze non aventi rilevanza processuale (si pensi ai soggiorni di persone diverse
presso il medesimo albergo, in tempi assai distanti l'una dall'altra) ».
Trattamenti di dati giudiziari o di dati concernenti
provvedimenti giudiziari effettuati da altri soggetti o
nell’ambito di altre attività
Es. Trattamento del dato tratto da provvedimenti giurisdizionali nell’attività giornalistica
L’attività di trattamento del dato tratto da provvedimenti giurisdizionali è sottoposta:
alla disciplina specifica dell’attività;
alla disciplina generale del trattamento dei dati personali,
alla disciplina speciale del trattamento dei dati relativa alla particolare attività svolta.
DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ GIORNALISTICA:
 21 Cost. e l. 8 febbraio 1948 n. 47;
 Principi giurisprudenziali: c.d. decalogo dei giornalisti (Cass. 18 ottobre 1984,
n. 5259, poi ripresa da altre sentenze Cass. 20 Luglio 2010, n. 16917). L’attività
giornalistica è legittima se ricorrono tre condizioni:
1) utilità sociale (= pertinenza) ad un interesse pubblico dell’informazione;
2) Verità dei fatti esposti;
3) forma “civile” ( o continenza) della esposizione dei fatti e della loro valutazione
 Artt. 136 ss. Codice:
-Ai trattamenti nella professione giornalistica non si applicano le garanzie (autorizzazioni
necessarie) previste per i dati giudiziari.
-Segreto professionale: il giornalista può tenere segreta la fonte della notizia in caso di richiesta
dell’interessato di conoscere l’origine dei dati personali.
-I giornalisti operano nel rispetto del codice di deontologia promosso dal Garante.
Caso delle intercettazioni telefoniche = Attività di raccolta dei dati nell’ambito investigativo
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI «ai trattamenti di dati personali effettuati anche per
DATI PERSONALI, PROVVEDIMENTO ragioni di giustizia presso gli Uffici giudiziari si applicano
18 luglio 2013, n. 356
le disposizioni del Codice che prevedono specifiche
garanzie in materia di protezione dei dati per quanto
riguarda le misure di sicurezza da adottare, in particolare,
al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati personali e di accessi
non autorizzati alle informazioni».
Art. 31 (Obblighi di sicurezza)
I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati […] in modo da ridurre al minimo,
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalita' della raccolta.
Remotizzazione
= casi in cui le strutture
presso le Procure risultino
insufficienti o inadeguate e
sono disposte sale di
ascolto esterne agli Uffici
giudiziari
* N.B. residualità dell’ipotesi
Art. 268 co 3 c.p.p.
« Le operazioni possono essere
compiute esclusivamente per mezzo
degli impianti installati nella procura
della Repubblica. Tuttavia, quando tali
impianti risultano insufficienti o inidonei
ed esistono eccezionali ragioni di
urgenza, il pubblico ministero può
disporre, con provvedimento motivato, il
compimento delle operazioni mediante
impianti di pubblico servizio o in
dotazione alla polizia giudiziaria».
Es. dovere di registrazione
automatica degli accessi ai locali
effettuati tramite badge o
dispositivi biometrici
Misure di sicurezza fisica dei locali
Es.1
C.I.T.
Centro
Intercettazioni
Telecomunicazioni
: devono esserci strumenti per il
monitoraggio dei locali adibiti ad attività di
intercettazione e delle aree di ingresso,
attraverso l'adozione di impianti di
videosorveglianza a circuito chiuso
Es.2: Accesso alle sale di ascolto è
consentito
solo
con
badge nominativi (associati ad un
codice che conosce solo il titolare),
oppure con strumenti elettronici che
consentono di identificare chi entra
grazie a dispositivi biometrici
Misure di sicurezza informatica
Es.: Lo scambio di informazioni tra l'Autorità giudiziaria e i
gestori di servizi di comunicazione elettronica va
effettuato solo in modo cifrato e con strumenti che
assicurino l'identificazione dei comunicanti,
Es.: accessi ai sistemi consentiti solo da postazioni
preventivamente abilitate e censite
Utilizzo di dati tratti da provvedimenti
(Cass. 21404 del 10 ottobre 2014)
Quando si dà notizia del contenuto di intercettazioni divenute pubbliche in un processo
penale riguardanti terzi estranei occorre distinguere, agli effetti del requisito della
pertinenza dell’informazione,
ciò che per il suo oggetto
risulta similare, in quanto è
della stessa indole
dell’oggetto della pretesa
punitiva esercitata,
da ciò che, pur esistente nel contenuto della
intercettazione, si presenta come del tutto
eccentrico e privo di quella connotazione di
similarità e di identità di indole, e perciò
privo di rilevanza dell’interesse pubblico
all’informazione sul processo.
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dato personale