I POTERI ISTRUTTORI DEL GIUDICE E LE INDAGINI
FINANZIARIE DELEGATE ALLA GUARDIA DI FINANZA
Fiorella Buttiglione
PORDENONE 25 MAGGIO 2012
1
LA CRISI DELLA FAMIGLIA NELL’ITALIA IN
CRISI
•NUMERO
CRESCENTE DI SEPARAZIONI (ISTAT 2010:3,4% sep- 7,3%
div)
•In
un anno 82.000 separazioni 51.000 divorzi 150.000 i figli coinvolti
•PERDITA
LAVORO- DONNE “INATTIVE”- GIOVANI DISOCCUPATI (31%)
•SISTEMA
DI Welfare CARENTE, si basa sul lavoro non retribuito delle
donne
•DIMISSIONI
IN BIANCO (800.000 donne obbligate a sottostare a tale
pratica illegale)
•MALTRATTAMENTI
- OMICIDI IN DANNO DELLE DONNE (1 ogni 2-3
giorni, riguarda tutto il paese, specialmente il Nord)
2
LA CRISI DEL PROCESSO
•EVASIONE
FISCALE- CORRUZIONEECONOMIA SOMMERSA (120 ml, 60 ml, 350 ml)
•scarsa propensione a
•RISPETTARE LE REGOLE
•ADEMPIERE LE PROPRIE OBBLIGAZIONI
•DIRE LA VERITÀ AL GIUDICE
•IL CONIUGE PIÙ RICCO SI ORGANIZZA PER
APPARIRE PIÙ POVERO
•IL PROCESSO NON GARANTISCE RISPOSTE IN
TEMPI BREVI
3
LA CRISI DEL PROCESSO
•E’ EVIDENTE
CHE IL GIUDICE, NEL DETTARE
LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI SIA PERSONALI
CHE PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
NON POSSA PRESCINDERE DA QUESTE
NOTORIE SITUAZIONI DI ORDINE GENERALE
4
LA TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI
FULCRO DELLA DISCIPLINA DELLA CRISI DELLA
FAMIGLIA SEPARATA
•LA
PROVA DELLA EFFETTIVA CONDIZIONE
ECONOMICA DEL CONIUGE FORTE,
•PRESUPPOSTO INDISPENSABILE PER LA
LIQUIDAZIONE DI ASSEGNI CHE CONSENTANO
AL CONIUGE DEBOLE DI CONSERVARE LO
STESSO TENORE DI VITA
•OBIETTIVO DELL’ATTIVITÀ DEL GIUDICE
5
I SOLDI:IL PROBLEMA DEI PROBLEMI NEI
PROCEDIMENTI DI FAMIGLIA
Gli sposi fanno del denaro e dell’amore un unico
indivisibile pacchetto (jean carbonnier)
FINITO L’AMORE, OCCORRE RIDEFINIRE LE RELAZIONI
AFFETTIVE E RIDISTRIBUIRE IL DENARO
Una equa sistemazione delle questioni economiche
consente di RISOLVERE ANCHE IL CONFLITTO
INTERIORE, di abbandonare il rancore ed il risentimento
e di pensare al futuro della propria vita, salvaguardando
la serenità dei figli
6
ACCERTAMENTO DEI REDDITI - POTERI
OFFICIOSI
TESI CONTRAPPOSTE:
I POTERI OFFICIOSI HANNO CARATTERE
RESIDUALE E NON INTERFERISCONO CON LA
DIALETTICA PROCESSUALE E IL DIRITTO DI
DIFESA
SONO POTERI ECCEZIONALI PER FINALITA’
PUBBLICHE (Enrico Quadri impedire
comportamenti ostuzionistici e ricorso a sotterfugi
in danno del coniuge debole– la Cassazione)
7
PARTI- GIUDICE
DOVERE DI VERITA’ DELLE PARTI
PROTOCOLLI
PORDENONE (dich. redditi complete, doc.situazione econ. e
tenore di vita)
CAGLIARI (dich. redditi e ricev. present., autocertificazione o doc.)
MILANO (dich. redditi complete, doc.situazione econ.)
Regole pattizie che definiscono i concreti contenuti dell’attività del
difensore e del giudice
Ad un maggior dovere di informazione della parte corrisponde una più
attenta e “partecipe” direzione del processo da parte del giudice
8
AVVOCATI
In rappresentanza del cliente dovrà collaborare
all’accertamento della verità, fornendo tutte le
informazioni utili richieste dalla legge o dal
giudice
DOVERI DEONTOLOGICI DELL’AVVOCATO
correlati al raggiungimento dell’equilibrio familiare
adeguato alle esigenze di vita del minore
coinvolto,
Evitando strategie, tatticismi, rigide procedure, volte ad ottenere la
disfatta della controparte
9
L’OPZIONE PREFERIBILE-LA PIRAMIDE
PROBATORIA
ALLA BASE della piramide si collocano tutti i
documenti e le prove che le parti possono e
devono fornire
RISALENDO VERSO IL VERTICE della
piramide si colloca l’intervento officioso del
giudice, che eserciterà a tutto tondo i suoi
speciali poteri per accertare quelle situazioni
che le parti non riescono a provare
10
COSA DEVONO PROVARE I CONIUGI
INFORMAZIONI da inserire sin dai
primi atti difensivi (disclosure) e
DOCUMENTAZIONE da allegare
TENORE DI VITA in costanza di
convivenza, prova delle USCITE (soldi
concretamente spesi)o delle ENTRATE
(redditi percepiti)
11
COSA DEVONO PROVARE I CONIUGI

NOTIZIE DA FORNIRE AL GIUDICE SIN DAL PRIMO
MOMENTO
– Titolo di studio e lavoro attuale
– Redditi, disponibilità finanziarie e contributi non
occasionali
– Immobili, mobili registrati, beni di lusso
– Stile di vita e viaggi
– Collaborazioni domestiche e spese correnti
– Mutui e addebiti mensili su carte di credito e bancomat
SERVIZI CASSA NAZIONALE AVVOCATI
 https://portaleavvocati.visura.it/mostraCategorieListinoPubblico.d
o
 Accesso al PRA, Agenzia Territorio, banche dati Camere Commercio
ecc.
12
PROSPETTI RIASSUNTIVI-A
13
PROSPETTI RIASSUNTIVI-C
14
NATURA E CONTENUTI DEI POTERI
OFFICIOSI
POTERE SUSSIDIARIO DI NATURA
PUBBLICISTICA
ratio: accertare la verità reale
Giudice DISPONE DI TUTTI I MEZZI DI
PROVA che le parti possono dedurre
(informazioni, interrogatorio, prova testi,
ispezioni, giuramento suppletorio -non il
giuramento decisorio)
15
INDAGINI BANCARIE -ORDINI DI
ESIBIZIONE ART. 210 cpc
•Non
necessita istanza di parte
•Ordine alle banche di esibire ESTRATTI CONTO,
ED OGNI ALTRA DOCUMENTAZIONE RELATIVA
ALLA POSIZIONE DEL CONIUGE-CLIENTE
•non necessità che il coniuge richiedente fornisca più
specifiche indicazioni
•irrilevanza carattere cd. “esplorativo”
•segreto bancario non opponibile -Cass. 7953/90•Ordine alla parte, inottemperanza,argomenti di
prova art. 116 cpc, dovere di lealtà art. 88 cpc, dovere
di verità
16 art. 5 l.div
INDAGINI BANCARIE delegate- ART. 5
L.DIV
Art.5, comma 9, L. div. (introdotto con l. 74/87) “…..
In caso di contestazioni il Tribunale dispone
indagini sui redditi e sui patrimoni e sull’effettivo
tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della
polizia tributaria”
GIÀ DAL 1987 IL GIUDICE CIVILE PUÒ
DISPORRE D’UFFICIO ACCERTAMENTI
PATRIMONIALI
17
INDAGINI BANCARIE-ART.155 C.C.
DAL 2006 AL GIUDICE CIVILE SONO RICONOSCIUTI
POTERI ANCOR PIÙ INCISIVI
Art.155, comma 6, C.C. : “Ove le informazioni di carattere
economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente
documentate, il giudice dispone un accertamento della
polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della
contestazione, anche se intestati a soggetti diversi
ART.155-sexies. C.C. “Prima dell'emanazione, anche in via
provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice
può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di
prova….” Discrezionalità dell’esercizio poteri officiosi.
18
INDAGINI BANCARIE CON DELEGA ALLA POLIZIA
TRIBUTARIA ART. 5 L.DIV.
E’ DIRITTO VIVENTE che il giudice possa:
“effettuare i dovuti approfondimenti - anche, se del caso,
attraverso indagini di polizia tributaria - rivolti ad un pieno
accertamento delle risorse economiche dell'onerato (incluse le
disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli
obbligazionari ed azionari ed in beni mobili ecc.)
Cass.9915/07
le INDAGINI BANCARIE rientrano nella DELEGA ALLA
Guardia di Finanza di un POTERE PROPRIO DEL GIUDICE
19
LA COLLABORAZIONE DELLA GUARDIA DI
FINANZA
GdF effettua indagini BANCARIE CARTACEE senza
necessità di AUTORIZZAZIONE DEL COMANDANTE
REGIONALE DELLA G.F.
Artt.32 D.P.R. n.600/73 (IVA)e 51 D.P.R. 633/72 (Imposte
dirette)
AUTONOMI POTERI del giudice civile attribuiti da norme
specifiche per finalita’ pubblica di
TUTELA DI DIRITTI DI RILIEVO COSTITUZIONALE (ARTT
30 E 31 Cost.)
PRESENZA DEL PUBBLICO MINISTERO
20
LA VEXATA QUAESTIO
DUBBI SUL POTERE del giudice civile DI CHIEDERE
INDAGINI BANCARIE IN VIA TELEMATICA
NOSTRO OBIETTIVO
dimostrare che il Giudice delle cause di famiglia può
CHIEDERE L’ACCESSO ALL'ARCHIVIO DEI
RAPPORTI FINANZIARI-SEZ ANAGRAFE TRIBUTARIA
ENORME BANCA DATI nella quale confluiscono i
flussi di denaro movimentati dal coniuge attraverso il
sistema creditizio. Le sue reali disponibilità
finanziarie.
21
COS’E’ L’ ARCHIVIO DEI RAPPORTI
FINANZIARI
OPERATIVO DAL 2009
SEZIONE DELL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
alla data attuale” l’Archivio contiene i dati relativi “a tutti i
rapporti continuativi esistenti al 1° gennaio 2005 o
costituiti dopo tale data (ancorché cessati) ed alle
operazioni extra-conto effettuate a far corso dalla stessa
data, unitamente alle informazioni relative ai soggetti che
agiscono in nome e/o per conto di terzi…”
Risultano i nomi di chi opera con procura in nome e per
conto del titolare del conto o del destinatario della
operazione extra conto (es. rimborso libretto risparmio)
22
CONTENUTO DELL’ARCHIVIO DEI
RAPPORTI FINANZIARI
•890
milioni di rapporti finanziari:
•290 milioni cointestati;
•85
milioni di operazioni extraconto
registrate negli ultimi due anni;
•68 milioni di deleghe
23
OPERAZIONI EXTRA-CONTO
Operazioni che vengono effettuate per
cassa o, nell’accezione bancaria, allo”
sportello”, contro presentazione di
denaro contante o assegni, senza transito
in un qualsiasi rapporto
24
OPERAZIONI EXTRA-CONTO
•i
pagamenti diversi ( incasso assegno circolare, cambio assegno di
terzi, estinzione certificati di deposito, buoni fruttiferi, rimborso o
deposito su libretto di risparmio, estinzione carte prepagate);
•l’acquisto/vendita a termine di titoli, trasferimento titoli da altro
istituto;
•l’addebito per estinzione di assegno e assegni vidimati;
•l’acquisto o vendita di divisa e/o banconote estere;
•bonifico a vostro favore;
•bonifico sull’estero;
•erogazione prestiti personali e finanziamenti;
•vendita/acquisto d’oro e metalli preziosi;
•servizio eurogiro e moneygram.
25
IL LUNGO CAMMINO DELLE INDAGINI
BANCARIE TELEMATICHE
la ricerca dei soldi “non dichiarati”
interessa da sempre
il FISCO per la verifica dell'adempimento
dell'obbligo di pagare le tasse
il GIUDICE PENALE per la lotta al terrorismo,
alla mafia, alla criminalità organizzata, al
riciclaggio di denaro sporco
26
GLI ANNI ’70- i DPR n 633/72 e n 600/73
Istituzione dell’ IVA (DPR n.633/1972)
Nuova disciplina della IMPOSTE DIRETTE (DPR 600/1973)
MAGGIORI POTERI AL FISCO nelle attività di:
controllo dichiarazioni IVA e versamenti
accertamento imposte sui redditi
accertamenti anche presso BANCHE E OPERATORI FINANZIARI (
SOC.FIDUCIARIE) OBBLIGATI A FORNIRE
“dati, notizie e documenti su qualsiasi rapporto intrattenuto od
operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti,
nonché alle garanzie prestate da terzi”
27
INIZIA LA FINE DEL SEGRETO BANCARIO
DPR 605/1973: CODICE FISCALE
A PERSONE FISICHE, PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ,
ASSOCIAZIONI ED ALTRE ORGANIZZAZIONI prive di personalità
giuridica è attribuito
CODICE FISCALE INDICATO IN NUMEROSISSIMI ATTI
Bonifici per interventi di recupero edilizio
Domande di iscrizione in albi professionali
Contratti appalto, somministrazione e trasporto conclusi con
scrittura privata non reg.
Dati in possesso uffici marittimi e motorizzazione civile sez. nautica
Dati relativi a contratti di assicurazione ( no RC), di
somministrazione energia elettrica, gas, acqua ecc.
28
DPR 605/1973: ISTITUZIONE
DELL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
BANCA DATI raccoglie su scala nazionale
le informazioni pervenute dalle Amministrazioni dello Stato
ed altri soggetti pubblici e privati, obbligati alle comunicazione
all’Anagrafe Tributaria
i dati e notizie risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalle
denunce IVA o emersi durante gli accertamenti fiscali
le informazioni utilizzate per accertare complessiva capacità
contributiva del soggetto sottoposto a verifica fiscale
con rettifica dichiarazioni dei redditi
accertamento imposta dovuta
29
I FLUSSI DI DENARO NON ENTRANO
ANCORA NEL DATA BASE

L’enorme massa di dati non ricomprende i flussi di denaro
che il “contribuente” veicola attraverso il sistema bancario e
finanziario

BANCHE, POSTE, OPERATORI FINANZIARI NON HANNO OBBLIGO
DI COMUNICAZIONE ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA

Gli accertamenti bancari continuano ad essere fatti in
modalità cartacea
30
DAL 1972 AL 1991 AUMENTANO I POTERI
DEL FISCO
Le richieste sono ancora in MODALITÀ
CARTACEA
Le informazioni sono coperte dal SEGRETO
e utilizzate con CORRETTEZZA E RISERVATEZZA
31
LE BANCHE CONSERVANO L’ELENCO DEI
CLIENTI. L.197/1991
Gli intermediari creditizi o finanziari e le Poste italiane
s.p.a. devono tenere un
ARCHIVIO UNICO INFORMATICO
degli ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEI CLIENTI con i
quali intrattengono rapporti di conto o di deposito.
Il fisco vi attinge senza il previo accertamento di
gravi irregolarità da parte del contribuente
32
DOPO 10 ANNI IL REGOLAMENTO DEL 2000 N. 269, UN
PICCOLO PASSO AVANTI verso gli accertamenti
telematici
Si prevede CENTRO OPERATIVO collegato in via telematica
con gli ARCHIVI UNICI dei singoli istituti di credito
AVANZANO RICHIESTE: Autorità giudiziaria, UCI, Ministero
Interno, esperti del SECIT, Comandante Nucleo Polizia
Tributaria G.F.
Per ottenere
NOTIZIE relativa a RAPPORTI DI CONTO E DI DEPOSITO
intrattenuti con le persone fisiche o giuridiche specificamente
individuate
33
IL SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI
PREVISTO NEL 2000
BANCHE trasmettono i dati finanziari del
proprio Archivio unico alla SIA (società
interbancaria per l’automazione)
E dalla SIA sono inviati al Centro
Operativo
34
LA LEGGE 311/2004
Potenzia i poteri del Fisco (estesi a
operazioni extra conto)
Prevede LA TRASMISSIONE
“ESCLUSIVAMENTE” IN VIA TELEMATICA
delle richieste e delle risposte
SISTEMA RAPIDO ED EFFICACE
che però non viene ancora attivato
35
2006 INDAGINI BANCARIE- UN
TRENTENNIO DI CAMBIAMENTI
NEL 2006 ISTITUITO L’ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI
-SEZIONE DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA
Art 37 legge 248/2006, MODIFICA D.P.R. 605/1973
“contiene i dati identificativi di tutti i soggetti che, a partire dal
1°gennaio 2005, intrattengono o hanno intrattenuto qualsiasi
rapporto continuativo o hanno effettuato qualsiasi
operazione di natura finanziaria (cosiddette extra conto),
sia per conto proprio che per conto o a nome di terzi, in
particolare presso le banche, le Poste italiane, gli intermediari
finanziari, gli agenti in attività finanziaria, le imprese di
investimento”
Nel 2009 ATTIVATA FINALMENTE LA PROCEDURA TELEMATICA
36
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE
MENSILE DEI DATI
L. 248/2006
BANCHE
2. SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A .
3. INTERMEDIARI FINANZIARI
4. IMPRESE DI INVESTIMENTO
5. ORGANISMI DI INVESTIMENTO
COLLETTIVO DEL RISPARMIO
6. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
7. OGNI ALTRO OPERATORE FINANZIARIO
In complesso circa 25.000 operatori
1.
37
CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI
L. 248/2006
DATI ANAGRAFICI persone fisiche o giuridiche
con cui intrattengono un qualsiasi rapporto di
natura finanziaria o hanno effettuato operazioni
natura finanziaria
NATURA DEI RAPPORTI E DELLE OPERAZIONI
connesse ad un RAPPORTO CONTINUATIVO
ed EXTRA CONTO
RAPPORTI INTRATTENUTI ED OPERAZIONI
EFFETTUATE PER CONTO e a nome DI TERZI
38
FINALITA’ dell’ACCESSO
L. 248/2006 - art 7 DPR 605/73
PER ATTIVITA’
1.GUARDIA
FINANZA E AGENZIA ENTRATE
(accertamento capacità contributiva, verifica dichiarazione
dei redditi, adempimento obbligazione tributaria)
2.RISCOSSIONE COATTIVA mediante ruoli;
3.UCI E MINISTERO DELL’INTERNO
4.PROVA NEL PROCESSO PENALE
5.FINALITÀ DI PREVENZIONE
E PER QUANTO DIRÒ, ANCHE PER LE FINALITÀ
DEGLI ACCERTAMENTI DISPOSTI DAL GIUDICE
DELLA FAMIGLIA
39
SONO I TEMPI MODERNI
•I
SOLDI NON PIU’ NEL MATERASSO
•TUTTO QUELLO CHE PASSA PER VIA
ELETTRONICA LASCIA UNA TRACCIA NEI
SISTEMI DEL FISCO.
•IN TEMPO REALE SCREENING SITUAZIONE
FINANZIARIA DI UN SOGGETTO
•IN PASSATO OGNI SERIO ACCERTAMENTO ERA
OSTACOLATO DAL SEGRETO BANCARIO
40
IL SOFTWARE SERPICO
CON UN UNICO ACCESSO SI CONOSCONO
1.
DICHIARAZIONI DEI REDDITI (REDDITI PERCEPITI,
SCONTRINI FARMACEUTICI, INTERESSI DI MUTUO,
COSTI CONDIZIONATORE ECC.)
2.
BENI POSSEDUTI( VISIONE PERIMETRI CATASTALI
CASE APPART. TERRENI, DATI DI AUTOMOBILI, MOTO,
BARCHE, AEROPLANI)
3.
UTENZE (SPESE PER LUCE GAS TELEFONO ACQUAISCRIZIONE A CIRCOLI IPPICI,NAUTICI CLUB
ESCLUSIVI, VIAGGI ALL’ESTERO)
4.
CONTI CORRENTI E RAPPORTI FINANZIARI
5.
INTERAZIONE ALTRI DATA-BASE
(demanio,territorio,dogane,inps,inail,
inpdap
41
IL GIUDICE DELLA FAMIGLIA
Nella legge n.248/2006 istitutiva dell’Archivio
Non è richiamata l’attività del giudice civile di
accertamento delle condizioni economiche dei
coniugi nella cause di famiglia
42
DOMANDA
?
IL GIUDICE DELLA SEPARAZIONE E DEL
DIVORZIO
-che indaga a tutto campoPUO’ CHIEDERE che le indagini bancarie
siano eseguite con ACCESSO
ALL’ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI?
43
ORDINI DI ESIBIZIONE ALLE BANCHE
Abbiamo visto che il giudice della famiglia può
ordinare agli istituti di credito di esibire
gli estratti del conto corrente o gli estratti delle
carte di credito, senza che possa essergli opposto il
segreto bancario. Art. 210 cpc del 1940
44
GUARDIA DI FINANZA E INDAGINI
FINANZIARIE IN MODALITÀ CARTACEA
Abbiamo visto che da tempo LA GDF SVOLGE
INDAGINI BANCARIE SU DELEGA DEL
GIUDICE CIVILE
•Invia
le richieste agli intermediari finanziari ed
alle Poste s.p.a.
•Poi acquisisce la documentazione
•IL TUTTO A MEZZO LETTERA
RACCOMANDATA
45
INDAGINI BANCARIE-DIRITTO VIVENTE
Abbiamo visto che la GdF non può rifiutare le indagini per
mancanza autorizzazione del Comandante di Zona (ex
art 32 DPR 600/73 e 51 DPR 633/72 )
la Cassazione, riconosce potere di pieno accertamento
risorse economiche onerato:disponibilità monetarie,
investimenti in titoli azionari e obbligazionari, in beni mobili
e immobili. Segreto bancario, segreto fiduciario
inopponibili (sent. n. 9915/07)
POTERE AUTONOMO del giudice della separazione ex art. 5
l.div. ora ampliato ex art. 155 comma 6, c.c. nuovo testo.
AMBITI DECISIONALI E FINALITÀ DIVERSI
46
POTERE VECCHIO- STRUMENTO
NUOVO
Con la richiesta di accesso all’Archivio dei
rapporti si esercita sempre lo stesso POTERE DI
INDAGINI BANCARIE
DIVERSA E’ SOLO LA PROCEDURA
MODALITÀ TELEMATICA
NON PIU’ CARTACEA
Situazione paradossale:segnalazione al
Comando GdF e al PM
47
La Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Fenomeno
della Mafia e sulle Altre Associazioni Criminalipremesse
Dalla relazione approvata il 17.11.2010
IMPORTANZA INDAGINI PATRIMONIALI nella lotta alla
evasione e alla criminalità
INDAGINI FINANZIARIE (=accertamenti su titolarità e
movimentazione rapporti con circuito creditizio) per anni uno
dei PUNTI MENO FORTI DEL SISTEMA DEGLI
ACCERTAMENTI PATRIMONIALI, soprattutto per le
DIFFICOLTÀ CHE VENIVANO INCONTRATE
NELL’INDIVIDUARE I RAPPORTI BANCARI SUI QUALI
SVOLGERE LE INDAGINI
48
La Commissione Parlamentare di Inchiesta sul
Fenomeno della Mafia e sulle Altre Associazioni
Criminali-conclusioni
Con la PROCEDURA INFORMATICA di
accesso all’Archivio dei rapporti finanziari
INVESTIGAZIONI PATRIMONIALI PIÙ
EFFICACI
risparmio di tempo e di risorse umane
49
CONCLUSIONI
•
ACCESSO ALL’ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI
•
MERA MODALITA’ TECNICA DI ESPLETAMENTO
INDAGINI BANCARIE
•
IRRAGIONEVOLE PENSARE CHE IL LEGISLATORE
•
ATTRIBUISCA AL GIUDICE AMPI POTERI DI INDAGINE E
GLI PRECLUDA LO STRUMENTO PIU’ EFFICACE PER
RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO nel modo più VELOCE
•
Art.111,comma 2,COST
50
LA PIU’ RECENTE POSIZIONE DELLA DOTTRINA
NOTA a Cassazione n.2098/2011
•Le
norme citate (n.r. art. 155, ultimo comma c.c., art. 5, comma 9, l. div, art. 736 bis c.p.c.)
ricostruiscono un autonomo potere di accertamento che non si presta ad essere ricondotto
nell'alveo di altre previsioni normative aventi distinte finalità.
•l’art.
7 d.p.r. n.605 del 1973, che consente l'utilizzabilità dei dati contenuti nell'anagrafe
tributaria ai fini penali, certo non impedisce ad altra fonte normativa di legittimare
l'acquisizione dei dati contenuti in relazione a diverse finalità
•La
disciplina speciale in esame opera, infatti, un generale riferimento ad accertamenti sui
redditi e i beni, in vista dell'adeguata ricostruzione della condizione economica delle parti,
senza porre limiti alle fonti cui si può attingere.
•Il
dovere di trasparenza, reso palese dal menzionato art. 706, 3° comma, c.p.c., appare,
nell'ottica del legislatore, assolutamente prevalente su quello di riservatezza
•Che
il sistema si evolva nel senso qui delineato è dimostrato dalla generale possibilità per
l'ufficiale giudiziario di rivolgere richieste ai gestori dell'anagrafe tributaria, ai sensi dell’art.
492, 7° comma, c.p.c.
51
Novita’ legislative Art 11 bis L. n.
214/2011
“l’espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le
richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile
e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le
banche e gli intermediari finanziari,
sono effettuati esclusivamente in via telematica, previa
consultazione dell’archivio dei rapporti di cui all’art. 7, comma 6,
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
Le richieste telematiche sono eseguite secondo le procedure già in
uso presso le banche e gli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 32,
comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative
norme di attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentita l’Agenzia delle Entrate, sono stabilite le disposizioni
attuative del presente articolo”
52
CONCLUSIONI
ACCERTAMENTO IN VIA TELEMATICA
•NON
ROUTINARIO
• IMPOSSIBILITA’ DI ACCERTARE ALTRIMENTI LE
RISORSE FINANZIARIE DEI CONIUGI
•LA PIRAMIDE PROBATORIA, alla base l’onere di
prova delle parti
• NECESSITA’ DI INDIRIZZARE LE INDAGINI
•UTILITA’ DI LINEE GUIDA CONCORDATE
53
CONCLUSIONI
OPPORTUNA LA LEALE E SERIA
COLLABORAZIONE
TRA ISTITUZIONI
TRA AVVOCATI E GIUDICI
54
CONCLUSIONI
UN PROCESSO PIU’ VELOCE ED
EFFICACE
IN GRADO DI
TRASFORMARE I DIRITTI DI
CARTA
IN TUTELA EFFETTIVA DEI
SOGGETTI DEBOLI
55
CONCLUSIONI
DAVANTI AL MAGISTRATO NON SI VA PER
TACERE MA BENSÌ PER PARLARE, PER FAR
CONOSCERE LE PROPRIE RAGIONI E I TORTI
DELL'AVVERSARIO CON DICHIARAZIONI
PRECISE, POSITIVE E PERTINENTI ALLA LITE
Lodovico Mortara
IL DIRITTO NON HA NÉ SERVI NÉ PADRONI É
AFFIDATO ALLE CURE DI TANTI Gustavo
Zagrebelsky
56
VI RINGRAZIO DELL’ATTENZIONE
BBB
57
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