Seminario in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro
Parte I
Le fonti del diritto
Parte II
Novità introdotte dal D.Lgs. n. 626/94
Parte III
Modifiche e varianti del D.Lgs. n.626/94
Parte IV
Accordi Conferenza Stato-Regioni e Province autonome su
formazione
Parte V
Cassazione e massima sicurezza tecnologicamente fattibile
Avv. Francesca Silvestrini
Parte I
Principio di gerarchia delle fonti








FONTI PRIMARIE
costituzione, leggi costituzionali,
atti legislativi
(decreti legge - leggi di conversione
leggi delega - decreti legislativi )
Direttive e regolamenti comunitari
FONTI SECONDARIE
(regolamenti, decreti, circolari)
Art.32 Costituzione


La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La Legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art.41 Costituzione



L’iniziativa economica e privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità
sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La Legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l’attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a
fini sociali.
ART. 118 Trattato istitutivo CEE
Trattato di Amsterdam ratificato con L.16.06.98 n.209:



Art. 136 - La Comunità e gli Stati membri … hanno come obiettivi… il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta … una
protezione sociale adeguata;
Art. 137 - Per conseguire gli obiettivi previsti nell’art. 136, la Comunità
sostiene l’azione degli Stati membri nei seguenti settori:
- miglioramento, in particolare dell’ambiente di lavoro, per proteggere
la sicurezza e la salute dei lavoratori.
A Tal fine il Consiglio può adottare mediante direttive le prescrizioni minime
applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle
normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro.
Art. 140 - Per conseguire gli obiettivi dell’art. 136, la Commissione
incoraggia la cooperazione degli Stati membri, in particolare nelle materie
riguardanti…la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali
Art. 2087 c.c.

Tutela delle condizioni di lavoro:
L’imprenditore è tenuto ad adottare
nell’esercizio dell’impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro.
NORMATIVA SPECIALE








D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302
Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di
quelle generali emanate con D.P.R. 547/55
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303
Norme generali per l'igiene del lavoro
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE/89/655/CEE, 89/656/CEE,
89/269/CEE/ 89/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro
DECRETI MINISTERIALI
D.M. 16 gennaio 1997





Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei
lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di
lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
D.M. 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza dei luoghi di lavoro
D.M. 5 agosto 1998, n. 363
Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari
esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria
ai fini delle norme contenute nel D.Lgs 626/94.
DECRETI MINISTERIALI



D.M. 14 giugno 2000 n. 284
Regolamento di attuazione dei decreti legislativi n. 277/91, n.
626/94 e n. 242/96 in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi
di lavoro nell’ambito del Ministero della Difesa
“Restano disciplinate dalle speciali norme di tutela tecnico-militari
per la sicurezza e la salute del personale impiegato, le attività ed i
luoghi destinati ai compiti istituzionali delle forze armate”.
CIRCOLARI














Circolare n.102/95 del 7 agosto 1995 "Decreto legislativo 19
settembre 1994, n.626. Prime direttive per l'applicazione".
Circolare n. P1564/4146 del 29 agosto 1995 "Decreto legislativo 19
settembre 1994, n.626. Adempimenti di prevenzione e protezione
antincendio. Chiarimenti".
Circolare n. 10 del 13/06/1996 "Decreto legislativo 10 marzo 1996, n.
242, recante modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, concernente attuazione di direttive
comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro".
Circolare n. 89 del 27/06/1996 "Decreto legislativo 10 marzo 1996, n.
242, contenente modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro. Direttive per l'applicazione
Principi costituzionali in materia
penale


Art 27 Cost.
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla
condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari
al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato.
Art. 25 Cost.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una
legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza
se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 1 cod. pen.
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia
espressamente previsto come reato dalla legge, nè
con pene che non siano da essa stabilite.
- Principio di legalità
- Principio di tassatività
- Principio di non retroattività
Parte II
Novità introdotte dal D.Lgs. n. 626/94



Principio della “circolarità della sicurezza”
Introduzione delle nuove figure professionali
Prevenzione nella valutazione dei rischi (documento aggiornamento
dinamico)
D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 242/96
Ambito di applicazione:
-
-
Tutti i settori di attività pubblici e privati in cui venga svolta
attività di lavoro subordinato
e
Le forze armate, di polizia, protezione civile ed altri,
tenendo conto delle particolari esigenze di servizio
individuate con decreto del Ministro competente di
concerto con lavoro, sanità e funzione pubblica
D.M. n. 284/2000
Individuazione di particolari esigenze:
a) Collaudi, Certificazioni (es. personale A.D. con requisiti culturali)
b) Attività di vigilanza:
- attività riservate o operative
- classificazione notificata da M.D.
- personale militare e civile di A.D.
c) Normativa tecnico- militare:
- attività e luoghi compiti istituzionali
(impiego forza, addestramento, ecc.)
- segreto di Stato
d) Medico competente: Ufficiali medici
Misure generali per la protezione della
salute e per la sicurezza dei lavoratori
Art. 3 D.Lgs. 626/94
1.
2.
3.
4.
Valutazione dei rischi per la salute e sicurezza;
Eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico e loro riduzione al minimo ove possibile;
Riduzione dei rischi alla fonte;
Programmazione della prevenzione che tenga conto delle
condizioni tecniche, produttive e organizzative del posto di lavoro.
I Soggetti responsabili
1. Datore di Lavoro:poteri di spesa e gestionali
massima autonomia decisionale
2. Dirigenti:
elevata qualificazione professionale
attività di organizzazione
3. Preposti:
elevata qualificazione tecnica
compiti di istruzione, coordinamento e
controllo
Datore di Lavoro
1.
2.
3.
Organizzazione del lavoro e natura dei rischi
Individuazione e programmazione delle misure di prevenzione
e protezione e dei dispositivi di protezione individuali
designa : - il Responsabile del servizio di prevenzione e di
protezione nomina - il medico competente
Datore di Lavoro
Decreto Ministero Difesa del 01.02.97




La figura giuridica del Datore di Lavoro richiamata dal D.Lgs
626/94 e successive modificazioni e integrazioni ha per
corrispettivo l’amministrazione Difesa.
L’amministrazione Difesa si immedesima organicamente con i
responsabili ai vari livelli delle attività produttive.
Il Dirigente Territoriale è l’Autorità a livello Centrale e/o
Territoriale con compiti di gestione finanziaria delle risorse e con
responsabilità in ordine alla organizzazione e gestione delle misure di
prevenzione e riduzione dei rischi.
Il Dirigente Periferico è il Comandante, Direttore di Ente deputato
all’impiego del personale dipendente e delle risorse assegnate con
responsabilità in ordine alla esatta applicazione delle misure per la
tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori e della valutazione
dei rischi nell’ambito delle strutture militari
Obblighi di Datore di Lavoro e Dirigenti
Art. 4 D.Lgs. 626/94
Dovere di attuazione degli obblighi e degli adempimenti di
sicurezza:
1. Organizzazione del lavoro
2. Formazione ed informazione
3. Consultazione con R.S.L.
Obblighi dei preposti
Art. 4 D.Lgs. 626/94
Dovere di vigilanza e controllo sull’osservanza
da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni
e delle istruzioni impartite dai datori di lavoro
dai dirigenti ai fini della protezione collettiva
ed individuale.
Obblighi dei lavoratori
Art. 5 D.Lgs. 626/94
1.
2.
3.
4.
Contribuiscono all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della
sicurezza sui luoghi di lavoro
Osservano le disposizioni loro impartite ai fini della protezione
collettiva ed individuale
Utilizzano correttamente i macchinari ed i dispositivi di protezione
individuale
Segnalano le deficienze dei mezzi e dei dispositivi
Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione
Art 8 D.Lgs. 626/94
Persona nominata dal datore di lavoro
avente capacità
e requisiti professionali art 8 bis D.Lgs. 626/94
Collabora
con il datore di lavoro
Promuove
determinazioni
del datore di lavoro
Ha relazioni con:
gli organi di vigilanza,
appaltatori, R.L.S.
e medico competente
Medico competente
Art. 17 D.Lgs. 626/94
Valuta il rapporto esistente
tra lo stato di salute dell’individuo
e l’ambiente di lavoro
Svolge un’azione
Informativa
Valutativa
Di accertamento
Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza
Art. 18 D.Lgs. 626/94
Eletto o designato dai lavoratori
Svolge compiti
Informazione su:
-documenti di sicurezza
-servizi di vigilanza
Consultazione su:
Verifica e accesso su:
-valutazione dei rischi
-Designazione addetti servizi
-Formazione
-Luoghi di lavoro
-Documentazione esistente
in azienda
R.L.S.
Linee guida per la definizione di R.L.S.
Militare
Provvedimento S.G.D.13.05.03

Nominato dal Comandante - Direttore dell’Ente su
proposta non vincolante del COBAR dell’Ente
(previa proposta di 3, 6, 12 nominativi in
possesso dei prescritti requisiti)
Aziende (Unità Produttive)




Numero dipendenti
Sino a 200
Da 201 a 1.000
Oltre 1.000




Numero minimo RLS
1
3
6
Art. 11
Riunione Periodica




1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti,
il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui
partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente
ove previsto; d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei
partecipanti: a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3; b) l'idoneità dei
mezzi di protezione individuale; c) i programmi di informazione e formazione
dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni
delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e
l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute
dei lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti,
nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza può chiedere la convocazione di di una apposita riunione.
Progettisti, Fornitori ed
installatori
Art. 6 D.Lgs. 626/94: requisiti essenziali di sicurezza e
disposizioni legislative



Fornitori(vendita, noleggio,e concessione in uso) di macchine,
attrezzature di lavoro e impianti: certificazioni o omologazioni
beni
Progettisti di luoghi, posti di lavoro ed impianti: principi generali
di sicurezza
Installatori: osservanza istruzioni di fabbricazione
Contratto di appalto
Art. 7 D.Lgs. 626/94 affidamento lavori da eseguirsi all’interno
dell’unità produttiva ad appaltatori o a lavoratori autonomi
1)
2)
3)
Committente: Soggetto per conto del quale l’opera viene
realizzata. Verifica l’idoneità tecnico-professionale, fornisce
dettagliate informazioni su ambienti e misure di emergenza,
promuove cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro.
Datore di lavoro: Coopera per l’attuazione delle misure e coordina
gli interventi.
Entrambi hanno il dovere di promuovere cooperazione e
coordinamento salvo rischi specifici dell’attività di appaltatore e
lavoratore autonomo
Responsabile dei lavori


Incaricato dal committente ai fini della:
progettazione, esecuzione, e controllo
dell’esecuzione dell’opera.
Assume una funzione di direzione generale
sull’attività del cantiere e sull’andamento dei
lavori
Cantieri temporanei e mobili
D.Lgs. 494/96 e D.Lgs.528/99
Il responsabile del Procedimento/Lavori
nell’Imprese >/= 200uomini/giorni
Nomina
Coordinatore per la Progettazione
contestualmente ad affidamento
progettazione
(indicato nel cartello di cantiere)
Nomina
Coordinatore dell’Esecuzione
Prima di affidamento lavori
(indicato nel cartello di cantiere)
Valuta
Piano di sicurezza e coordinamento
Fascicolo del cantiere
Notifica preliminare
Agli organi di vigilanza territorialmente
Competenti (anche se una sola impresa per
</=200 uomini/giorni)
Cantieri temporanei e mobili
Requisiti dei coordinatori in materia di
sicurezza e salute
Coordinatori
in materia di sicurezza e salute
(Requisiti culturali di esperienza)
Norma transitoria:
solo 4 anni esperienza in sicurezza nelle
costruzioni
A) qualifiche per sovrintendere altri lavoratori
b) direttore tecnico di cantiere entro 3 anni
Attestato di frequenza di specifico corso
-non rischiesto per dipendenti in servizio P.A.
-non richiesto per Pubbl. Uff. in materia
per 5 anni
-non richiesto per almeno un esame
universitario equivalente
Laurea (ing.,arch.,agr., for.,)+1 anno esp.
Diploma universitario(ing.o arch.)+2 anni esp.
Geometra o Perito industriale+3 anni esp.
Cantieri temporanei e mobili
Adempimenti dei Coordinatori in materia di
sicurezza e salute

Coordinatore per la
progettazione




Redige piano di sicurezza e
coordinamento
Predispone fascicolo del
cantiere



Coordinatore per l’esecuzione
Verifica applicazione piano di sicurezza
e coordinamento e l’idoneità piani
operativi
Organizza e verifica coordinamento tra
imprese e RLS
Contesta per iscritto nei confronti
dell’appaltatore violazioni del piano di
sicurezza e coordinamento e segnala a
Committente/Responsabile Lavori
Sospende se pericolo grave ed
imminente direttamente constatato
Cantieri temporanei e
mobili
Adempimenti Committente:



Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal Coord.
Per la progettazione che contiene la valutazione rischi,
procedure, con stima dei costi. Fascicolo con le
caratteristiche del cantiere redatto dal Coor. per la
progettazione
Notifica preliminare agli Organi di vigilanza territoriali
ad opera del committente o responsabile lavori
Verifica rispetto dei piani di sicurezza modifica piani di
sicurezza e sospensione lavori ad opera del Coor. per
l’esecuzione
Cantieri temporanei e mobili
Adempimenti Imprese Esecutrici:



Piano operativo redatto dalle imprese esecutrici e
trasmesso al Coord. Esecuzione primo proprio
lavoro che contiene valutazione dei rischi,
procedure.
Proposte di modifiche al piano di sicurezza e
coordinamento senza variazione dei costi
Consultazione preventiva con R.L.S.
Organi di vigilanza
Art.23 D.Lgs. 626/94

Asl

Ispettorati del lavoro

Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

Ministero dell’Industria e del Commercio e
dell’Artigianato

Regioni, Province autonome

Uffici di sanità aerea e marittima


Servizi sanitari e tecnici per le forze armate e le forze
di polizia in aree riservate
Organi di vigilanza
Competenze:


Asl: Competenza generale su tutti gli aspetti di
prevenzione e protezione
Ispettorati del lavoro: a) Compiti di vigilanza su
rischi particolari (costruzioni, radioprotezioni e
impianti ferroviari);B) Con Organi periferici del
Ministero dell’Industria svolgono compiti attribuiti
dal D.Lgs. 472/92 in tema di DPI e dal d.P.R.
459/96 per le macchine e dal D.Lgs. 6262/96 per
materiale elettrico in bassa tensione
Organi di vigilanza
Competenze:



Corpo dei Vigili del fuoco: Compiti di vigilanza
ex art 23 del D.Lgs 626/94
Direzione generale delle miniere del Ministero
dell’Industria
e
del
Commercio
e
dell’Artigianato e uffici periferici: Attività di
vigilanza sulle sostanze minerali di prima
categoria di cui al R.D. 1443/27
Regioni e Province autonome: Giurisdizione
sulle attività estrattive di sostanze minerali di
seconda categoria ex R.D. 1443/27 e delle acque
minerali termali ex art. D.Lgs 624/96; Coltivazione
e utilizzazione di risorse geotermiche di interesse
locale ex art. 8 L. 896/86
Organi di vigilanza
Competenze:


Uffici di sanità aerea e marittima: Competenza
in materia di sicurezza e igiene del lavoro
nell’ambito portuale ed aeroportuale e per i
lavoratori a bordo di navi e aerei art. 23 D.Lgs.
626/94
Servizi sanitari e tecnici per le forze armate e
le forze di polizia in aree riservate:
Competenze nell’aree riservate o operative e per
altri ambiti da individuarsi con decreto art.23
D.Lgs 626/94
Organi di vigilanza
Competenze

Ufficiale di polizia giudiziaria: Munito di
tesserino di riconoscimento ha poteri di accesso,
prescrizione, diffida e disposizione
Meccanismo sanzionatorio introdotto dal
D.Lg.s n. 758/94 di tipo sequenziale
1.
Accertamento della contravvenzione
2.
Prescrizione a fini di regolarizzazione
3.
Verifica
4.
Pagamento (c.d.oblazione amministrativa)
5.
Estinzione del reato
Meccanismo sanzionatorio introdotto dal
D.Lg.s n. 758/94 di tipo sequenziale
1. Nel caso in cui la verifica da parte dell’organo di vigilanza è
negativa:
A. Si dà comunicazione al P.M.
B. Il processo penale riprende il suo corso.
2. Nel caso in cui la verifica da parte dell’organo di vigilanza è
positiva, il contravventore è ammesso a pagare in sede
amministrativa nel termine di trenta giorni e viene data
comunicazione al P.M. che dovrà richiedere l’archiviazione al GIP
in quanto:
A. L’adempimento alla prescrizione nei termini
B. Il pagamento della somma dovuta
Determinano l’estinzione del reato.
Parte III
Modifiche e varianti del D.Lgs.
n.626/94






D.Lgs. n. 66/2000 in materia di protezione per il
rischio cancerogeno e mutageno
D.Lgs. n.195/2006 in materia di protezione per il
rischio all’esposizione al rumore
D.Lgs. n.187/2005 sulle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute relative all’esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche
D.Lgs. n.257/2006 in materia di protezione dai rischi
derivanti dall’esposizione all’amianto
D.Lgs n. 25/2002 in materia di protezione dei
lavoratori dagli agenti chimici
DM 26 febbraio 2004 Definizione di una prima lista di
valori limite indicativi di esposizione professionale agli
agenti chimici
Modifiche e varianti del D.Lgs. n.626/94
introdotte dal D.Lgs. n. 195/2003
sulla figura del RSPP




Titolo di studio minimo: Diploma di istruzione
secondaria superiore
Attestato
di
frequenza,
con
verifica
apprendimento, a specifici corsi di formazione
Esenzione per laurea triennale in Ingegneria
della sicurezza e protezione o di Scienze della
sicurezza e protezione o di tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Aggiornamento con cadenza quinquennale o
secondo gli accordi definiti in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano
Parte IV
Accordi Conferenza
Stato-Regioni e Province autonome su
formazione


Destinatari con
esperienza RSPP e
ASPP
Esonero dalla
frequenza di alcuni
moduli del percorso
formativo

Destinatari senza
esperienza RSPP e
ASPP
Disciplina transitoria
Soggetti
Titolo di
Studio
minimo
Corso di formazione
Norma
Designati
Non previsto
almeno
6
mesi prima
entrata
in
vigore
(13.08.03)
Entro
un
anno
dall’entrata
in vigore
devono
conseguire
attestato di frequenza del
corso di cui alla disciplina
ordinaria
Art. 3 comma 1
Non
designati 6
mesi prima
dell’entrata
in vigore e
sino
alla
istituzione
dei corsi di
formazione
abilitanti
Frequenza
a corsi di
formazione
organizzati
da enti e organismi
pubblici
idonei
dalle
Regioni aventi i requisiti
minimi di formazione ex
art. 3 D.M. 16.01.97
Art. 3 comma 2
Diploma di
istruzione
secondaria
superiore
Articolazione dei percorsi formativi
Numero partecipanti (max 30 unità)
Registro presenza (Max 10 % assenze del monte orario)

Modulo A
Corso base per funzioni RSPP e
ASPP di 28 ore
La frequenza vale per qualsiasi
macrosettore e costituisce Credito
formativo permanente
Articolazione dei percorsi formativi
Numero partecipanti (max 30 unità)
Registro presenza Max 10 % assenze del monte orario

Modulo B
Corso di Specializzazione per RSPP e ASPP
adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo
di lavoro da 12 a 68 ore
Articolazione dei percorsi formativi
Numero partecipanti (max 30 unità)
Registro presenza (Max 10 % assenze del monte orario)

Modulo C
Corso di specializzazione per soli RSPP su:
-prevenzione e protezione dei rischi anche di
natura ergonomica e psico sociale
-organizzazione e gestione delle attività tecnico
amministrative
-tecniche di comunicazione e relazioni sindacali
Parte V
Cassazione e massima sicurezza
tecnologicamente fattibile
Cass. Civile sez. lav. sent. 653 del 23/1/99


Ai sensi dell'art. 2087 il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure
necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori, rispettando
non solo le specifiche norme prescritte dall'ordinamento in relazione al
tipo specifico di attività imprenditoriale e lavorativa, ma anche quelle che
si rilevino necessarie in base alla particolarità del lavoro, all'esperienza
e alla tecnica.
La previsione dell'obbligo contrattuale di sicurezza comporta che al
lavoratore è sufficiente provare il danno e il nesso causale, spettando
all'imprenditore provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno
stesso, con la conseguenza che solo l'effettiva interruzione del nesso di
causalità tra infortunio (o la malattia) e un comportamento colpevole
dell'imprenditore esclude la responsabilità di costui, non essendo
sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore ma occorrendo
o una di lui condotta dolosa, ovvero la presenza di un rischio elettivo
generato da un'attività non avente rapporto con lo svolgimento del
lavoro
Cass. Sez. lavoro sent. 2035 del 23/2/95

La responsabilità del datore di lavoro in materia di infortuni è fondata sul
disposto dell’art. 2087 cc. In base al quale l’imprenditore è tenuto ad adottare
nell’esercizio dell’impresa, le misure che secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei lavoratori; rispetto alla norma suddetta, che impone un
obbligo generale di diligenza – la cui violazione determina la responsabilità del
datore di lavoro sul quale incombe l’onere di provare di aver adottato tutte le
misure di prevenzione necessarie e che l’infortunio non è casualmente
ricollegabile alla inosservanza di tale obbligo – le disposizioni legislative in
tema di prevenzione di infortuni, quali il DPR 164/56 relativo alla materia delle
costruzioni, hanno carattere applicativo del più ampio principio in essa
contenuto e le misure che tali disposizioni prevedono, hanno carattere
meramente esemplificativo con la conseguenza che la loro inosservanza non
esaurisce il generale dovere di adottare ogni misura idonea a proteggere
l’incolumità dei lavoratori dipendenti.
Cass. Pen. sez. IV
3 novembre 1998 n. 11424

Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della
migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia
posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza.
Cass. Pen. sez. IV
Sent. 523 del 28/01/97

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, (d.P.R. 22 aprile 1955 n.
547),
non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza
l'imprenditore che, dopo l'avvenuta scelta della persona preposta al cantiere
o
incaricata dell'uso dei suddetti strumenti di lavoro (nella specie: il
manovratore della gru), non controlla o - se privo di cognizioni tecniche - non
fa controllare la rispondenza dei mezzi usati ai dettami delle norme
antinfortunistiche. In tal caso la presenza e la eventuale colpa del preposto
non eliminano la responsabilità dell'imprenditore potendosi ritenere che
l'infortunio non sarebbe occorso se il datore di lavoro avesse controllato
e fatto controllare le macchine e predisposto i mezzi idonei a dotarle dei
requisiti di sicurezza mancanti, conferendo al preposto - come suo "alter
ego" - non solo la generica delega a sorvegliare lo svolgimento del lavoro in
cantiere ma anche dotandolo dei poteri di autonoma iniziativa - anche
eventualmente di spesa o di modifica delle condizioni di lavoro, delle fasi e
dei tempi del processo lavorativo - per l'adeguamento e l'uso, in condizioni di
sicurezza, dei mezzi forniti.
Cassazione
e dovere di vigilanza
Cass. Pen. Sez. IV
3 novembre 1998

Solo sul presupposto dell’osservanza della normativa antinfortunistica
si può porre la questione dell’esonero da responsabilità del
destinatario di essa, in dipendenza di una - pur nell’attuazione delle
misure di sicurezza - non ipotizzabile, e quindi non prevedibile,
imprudente condotta del lavoratore
Cass. Sez. IV 18 maggio 1999

Il datore di lavoro non può delegare al lavoratore medesimo e ai
suoi compagni i compiti di vigilanza e controllo ai fini
antinfortunistici, quando questi stessi eseguono materialmente
l’attività lavorativa (fenomeno dell’impotenza di controllo), a nulla
rilevando la specifica competenza del lavoratore e la circostanza
che lo stesso fosse coadiuvato da altri operai...
Cass. Pen. Sez. IV
9 marzo 1999 n. 3181

Il comportamento anomalo del lavoratore interrompe il nesso causale
tra colpa del datore di lavoro (che non ha osservato le norme di
sicurezza) ed evento solo quando risulti che esso abbia dato
autonoma efficienza nella produzione del fatto, cioè quando
l’imprudenza del dipendente avrebbe comunque determinato
l’accaduto, se anche vi fosse stato rispetto
della normativa
infortunistica.
Cassazione
e interruzione del nesso
causale
Cass. Pen. Sez. IV del 17/1/91

In tema di infortuni sul lavoro, l’interruzione del nesso di causalità tra
condotta omissiva del datore di lavoro e l’evento si verifica solo
quando il prestatore d’opera ponga in essere di sua iniziativa un
comportamento anomalo, non rientrante nelle fasi delle lavorazioni
affidategli ma non anche quando questi si limiti a serbare la condotta
imprudente, in previsione del quale sono appunto stabilite dalla legge
le misure antinfortunistiche.
Cass. Pen. Sez. IV 3 novembre 1998 n. 11481
La condotta non anomala né eccezionale di un dipendente non può essere tale da
consentire una valutazione della stessa quale regola di condotta ordinaria e tale
da integrare una colpa del responsabile della sicurezza in caso di infortunio del
lavoratore.
Rileva in tale senso il criterio dell’esigibilità del comportamento nel
senso che qualora la condotta richiesta non sia esperibile (inesigibile) non potrà
ravvisarsi alcuna colpa.
Il responsabile dell’organizzazione e della sicurezza del lavoro deve poter contare
sull’adempimento diligente delle regole di condotta dei lavoratori, qualora abbia
assicurato complete misure di sicurezza e un’adeguata informazione ed
organizzazione del lavoro.
Cass. sez. lavoro sent. 1331 del 17/02/1999


Poiche' gli obblighi che l'art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro in
tema di tutela delle condizioni di lavoro si estendono, nella fase dinamica
dell'espletamento della prestazione, ai comportamenti necessari per
prevenire possibili incidenti, per cui non e' sufficiente il semplice concorso
di colpa del lavoratore per interrompere il nesso causale, tuttavia
l'imprenditore e' esonerato da responsabilità quando il comportamento del
dipendente presenti i caratteri dell'esorbitanza, atipicità' ed eccezionalita'
rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi' da porsi
come causa esclusiva dell'evento.
(Nella specie e' stata cassata la sentenza di merito che non aveva
motivato sull'incidenza, nella causazione dell'infortunio, del comportamento
del lavoratore addetto al carico e scarico
dei
materiali ed alla
manutenzione dei mezzi di trasporto, il quale, nel tentativo di rimuovere un
cavo elettrico rimasto incagliato nello stabilizzatore del camion , aveva
inserito la mano nello stabilizzatore stesso senza accertarsi che il
manovratore fermasse il mezzo).
Cassazione e la delega
Cass. Pen. Sez. III 19 febbraio 1999 n. 4003


La delega di compiti di vigilanza e controllo ad altri soggetti esclude la
responsabilità penale del legale rappresentante. La rilevanza penale della
delega è subordinata ad alcune specifiche condizioni, tra le quali:
complessità organizzativa e gestionale tale da giustificare il decentramento
delle funzioni;

la formulazione specifica e puntuale del contenuto della delega;

idoneità tecnica del delegato e

divieto di indebita ingerenza da parte del delegante.

In assenza di questi requisiti la delega si ritiene implicitamente revocata.
Cass. Pen. sez. IV Sent. 5780 del 17/06/97

In tema di misure antinfortunistiche il datore di lavoro può delegare i
compiti che gli spettano ad altri, purché sia tecnicamente capace:
ricorre tale condizione nel caso in cui il delegato sia persona
specializzata e sia stata posta con atto certo ed inequivoco al vertice
della Unita' di sicurezza, igiene ambientale ed antinquinamento dello
stabilimento con l'attribuzione di ampi, dettagliati e specifici poteri e
con l'obbligo, posto agli altri dirigenti, di mantenere i necessari
collegamenti con l'Unita' per le implicazioni relative al personale in
materia di sicurezza.
Cass. Pen. Sez. IV 26 agosto 1999



Sia pure con le deroghe elencate nell’art. 1, comma 4 ter del D.Lgs.
626/94, detta disciplina non esclude la possibilità di delega, anche se
non ne enuclea i requisiti per avere efficacia liberatoria e traslativa.
Occorre allora fare riferimento ai principi giurisprudenziali, in
particolare:
alla dimensione dell’azienda, avuto riguardo alla complessità
dell’organizzazione e al numero dei dipendenti addetti;
al conferimento della stessa ad un soggetto munito di conoscenze
tecniche occorrenti, dotato di mezzi finanziari autonomi e collocato,
quale direttore di stabilimento, in posizione strategica per gli ulteriori
specifici compiti affidatigli
Cass. Pen. Sez.III 27 gennaio 1999 n. 1142


Dal regime sanzionatorio dell’art. 90 del D.Lgs 626/94 si evince che
grava sul preposto, nell’alveo del suo compito fondamentale di vigilare
sull’attuazione delle misure di sicurezza, l’obbligo di verificare la
conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge ed impedire
l’utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa (inidoneità originaria o
sopravvenuta) siano pericolosi per l’incolumità del lavoratore che li
manovra.
Sicché versa in colpa il preposto che abbia mantenuto in funzione
macchinari non sicuri perché privi di dispositivi di protezione
Cassazione e preposto
Cass. Pen. sez. IV Sent. 3602 del 23/03/98

In tema di infortuni sul lavoro l'esistenza sul cantiere di un
preposto - salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega
espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri ed
autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza- non
comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e
delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a
suo carico (peraltro, neppure in maniera esclusiva quando
l'impresa sia di dimensioni molto modeste) soltanto il dovere di
vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi
di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo
da non creare pericolo per se' e per gli altri.
Cass. Sez. III 18 aprile 1998


Gli obblighi di coordinamento e cooperazione che l’art. 7,
comma 3 del D.Lgs. 616/94 pone a carico del datore di lavoro
committente non riguardano i rischi specifici propri dell’attività
dell’impresa appaltatrice.
Tuttavia sussiste la colpa generica laddove non si sia vigilato
e non si sia intervenuti preventivamente per ovviare alle
situazioni di oggettivo pericolo per il lavoratore
Cassazione e datore di lavoro committente
Cass. Pen. Sez. IV 18 gennaio 1999 n. 516

In materia prevenzionale, il titolare della società appaltante e il
direttore tecnico di cantiere sono responsabili dell’infortunio occorso
al lavoratore dipendente di altra ditta appaltatrice dei lavori, se sia
provata la simulazione del contratto di appaltatrice di appalto e la
finalità meramente intermediatrice di manodopera. La reale natura
del rapporto di lavoro può essere valutata in base a dichiarazioni
testimoniali, alla struttura organizzativa della ditta appaltatrice e alla
interpretazione delle scritture e della documentazione intercorsa tra
le parti di causa.
Cass. Pen. Sez. III 21 novembre 1997

Con l’introduzione del D. Lgs. 626/94 non si è prodotta alcuna
cesura con la disciplina precedente ma si sono ampliati e potenziati
gli obblighi precedenti in una mutata impostazione del modo con cui
affrontare le tematiche della sicurezza e della prevenzione sul lavoro
Scarica

Corso in materia di igiene e sicurezza sul lavoro