Genova, 8/10/2015 Il giusto procedimento Sede svolgimento Ordine di Genova 1 IL GIUSTO PROCEDIMENTO Relatore Rag. Marida Scola Commercialista ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 2 • Finalmente, dopo decenni, il complesso impianto normativo del giusto procedimento, riformato e adeguato al diritto comunitario, risolve le diatribe sulla sua natura costituzionale (1) che, fin dal tempo della sentenza della Corte Cost. n.13 del 1962, hanno appassionato gli studiosi della dottrina pubblicistica e così la giurisprudenza ha perso molte delle argomentazioni che gli provenivano dalle lacune legislative in materia. Con questo nuovo strumento si è aperta una nuova epoca. • Nota (1)- esplicito riferimento alla costituzione e alla normativa di rango superiore dei principi dell’ordinamento comunitario nell’art.1 L.241/1990 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 3 I principali requisiti del giusto procedimento Economicità ed efficacia Imparzialità,pubblicità,trasparenza Proporzionalità dell'azione Termine della procedura Motivazione degli atti Comunicazione e avvio del procedimento Diritti e partecipazione degli interessati durante l'istruttoria Silenzio/assenso Il contraddittorio ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 4 RIFERIMENTI LEGISLATIVI : PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO ART.24-97-111 COST. L.241 DEL 7 AGOSTO 1990 L.212 DEL 27 LUGLIO 2000 L.15 DELL’11 FEBBRAIO 2005 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 5 IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ PRINCIPIO DI ORIGINE TEDESCA ACQUISITO DAL DIRITTO COMUNITARIO E ORMAI COMUNENENTE RICONOSCIUTO DAGLI ORDINAMENTI INTERNI «La polizia non deve sparare ai passeri con i cannoni» Il che sta a significare, che le limitazioni alla libertà individuale non debbono mai superare la misura di quanto appaia assolutamente necessario al raggiungimento dell’obiettivo di pubblico interesse perseguito dall'autorità. Formula coniata da Fritz Fleiner (1867-1937), professore di diritto pubblico Università di Zurigo ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 6 STRALCIO COST.ITALIANA ART.24 COST. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi ART.97 COST. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione ART.111 COST. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, si svolge nel contraddittorio delle parti e ne assicura la ragionevole durata (comma inserito dalla L.cost.23-11-1999) ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 7 Il giusto procedimento tributario la cui fonte si rinviene nell’ordinamento comunitario ha trovato nella legislazione italiana la sua collocazione naturale nella legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990 riformata dalla legge 15 del 2005 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 8 LEGGE 11 febbraio 2005 n. 15 LA RIFORMA DEL PRECEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI CUI ALLA LEGGE 241\1990 HA INTRODOTTO LE SEGUENTI NOVITA’: •Art.1 comma 1-BIS - La P.A. nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente • SEMPLIFICAZIONE DEL RICORSO AL SILENZIO\ASSENZO • RAFFORZATA LA FIGURA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO • FISSAZIONE DEL TERMINE DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 9 • Generalizzata possibilità di accordi sostitutivi tra privati e P.A. prevista in precedenza solo per i casi previsti dalla legge • nullità dell’atto amministrativo • definita l’annullabilità amministrativa e quella d’ufficio ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 10 • LEGGE 7 agosto 1990 n. 241 Capo I - Principi (artt. 1-3-bis) Capo II - Responsabile del procedimento (artt. 4-6) Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo (artt. 7-13) Capo IV - Semplificazione dell’azione amministrativa (art.14-21 su conferenza dei servizi) Capo IV - bis – Efficacia ed invalidità del provvedimento amminisrtativo. Revoca e recesso (art.21-bis – 21-nonies) Capo V - Accesso ai documenti amministrativi (artt.22-28) Capo VI - Disposizioni finali (artt.29-31) ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 11 LEGGE 7 agosto 1990 n. 241 (in pillole) Articolo 1. Principi generali dell'attività amministrativa 1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell’ordinamento comunitario. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 12 Articolo 2. Conclusione del procedimento Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso I procedimenti devono concludersi entro 90 giorni salvo diverse disposizioni che comunque non possono prevedere termini superiori a 180 giorni I termini decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è iniziativa di parte ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 13 Articolo 3 – Motivazione del provvedimento 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 14 Articolo 5 – Responsabile del procedimento Ogni procedimento deve essere assegnato ad un responsabile e questo deve essere indicato su tutti gli atti amministrativi indirizzati ai soggetti interessati ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 15 Articolo 7 – Comunicazione di avvio del procedimento L’amministrazione deve informare, i soggetti interessati, dell’avvio di un procedimento da cui possa derivarne qualsiasi pregiudizio Articolo 10 – Diritti dei partecipanti 1) Prendere visione degli atti del procedimento salvo il disposto dell’art.24 2) Presentare memorie scritte e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 16 Articolo 20 – Silenzio-assenso 1.Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 17 NOTE CONCLUSIVE Le ragioni della riforma nacquero dall’esigenza da un lato di ridurre inutili quanto gravosi contenziosi, realizzare gli obiettivi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa e dall’altra garantire al contribuente una partecipazione attiva, informata di ogni azione che lo riguardi Le norme sul giusto procedimento sono relativamente di recente acquisizione e questo ci deve fare riflettere sulla necessità di ulteriori sforzi per il miglioramento delle leggi e della loro applicazione, idee nuove che secondo me devono provenire dal settore civile delle professioni ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 18