Genova, 8/10/2015
Il giusto procedimento
Sede svolgimento Ordine di Genova
1
IL GIUSTO PROCEDIMENTO
Relatore Rag. Marida Scola Commercialista
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
2
• Finalmente, dopo decenni, il complesso impianto
normativo del giusto procedimento, riformato e
adeguato al diritto comunitario, risolve le diatribe
sulla sua natura costituzionale (1) che, fin dal tempo
della sentenza della Corte Cost. n.13 del 1962,
hanno appassionato gli studiosi della dottrina
pubblicistica e così la giurisprudenza ha perso
molte delle argomentazioni che gli provenivano
dalle lacune legislative in materia. Con questo nuovo
strumento si è aperta una nuova epoca.
• Nota (1)- esplicito riferimento alla costituzione e alla normativa di rango
superiore dei principi dell’ordinamento comunitario nell’art.1 L.241/1990
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
3
I principali requisiti del giusto procedimento
Economicità ed efficacia
Imparzialità,pubblicità,trasparenza
Proporzionalità dell'azione
Termine della procedura
Motivazione degli atti
Comunicazione e avvio del procedimento
Diritti e partecipazione degli interessati durante
l'istruttoria
Silenzio/assenso
Il contraddittorio
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
4

RIFERIMENTI LEGISLATIVI :
PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO
ART.24-97-111 COST.
L.241 DEL 7 AGOSTO 1990
L.212 DEL 27 LUGLIO 2000
L.15 DELL’11 FEBBRAIO 2005
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
5
IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’
PRINCIPIO DI ORIGINE TEDESCA ACQUISITO DAL DIRITTO
COMUNITARIO E ORMAI COMUNENENTE RICONOSCIUTO
DAGLI ORDINAMENTI INTERNI
«La polizia non deve sparare ai passeri con i cannoni»
Il che sta a significare, che le limitazioni alla libertà
individuale non debbono mai superare la misura di
quanto appaia assolutamente necessario al
raggiungimento dell’obiettivo di pubblico interesse
perseguito dall'autorità.
Formula coniata da Fritz Fleiner (1867-1937),
professore di diritto pubblico Università di Zurigo
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
6
STRALCIO COST.ITALIANA
ART.24 COST.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi
ART.97 COST.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge in modo che siano assicurati il buon andamento e
l’imparzialità dell’amministrazione
ART.111 COST.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo
regolato dalla legge, si svolge nel contraddittorio delle
parti e ne assicura la ragionevole durata
(comma inserito dalla L.cost.23-11-1999)
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
7
Il giusto procedimento tributario
la cui fonte si rinviene
nell’ordinamento comunitario ha
trovato nella legislazione italiana la
sua collocazione naturale nella
legge sul procedimento
amministrativo n. 241 del 1990
riformata dalla legge 15 del 2005
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
8
LEGGE 11 febbraio 2005 n. 15
LA RIFORMA DEL PRECEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI
CUI ALLA LEGGE 241\1990 HA INTRODOTTO LE SEGUENTI
NOVITA’:
•Art.1 comma 1-BIS - La P.A. nell’adozione di atti di
natura non autoritativa, agisce secondo le norme di
diritto privato salvo che la legge disponga diversamente
• SEMPLIFICAZIONE DEL RICORSO AL SILENZIO\ASSENZO
• RAFFORZATA LA FIGURA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
• FISSAZIONE DEL TERMINE DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
9
• Generalizzata possibilità di accordi sostitutivi tra privati e
P.A. prevista in precedenza solo per i casi previsti dalla
legge
• nullità dell’atto amministrativo
• definita l’annullabilità amministrativa e quella d’ufficio
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
10
• LEGGE 7 agosto 1990 n. 241
Capo I - Principi (artt. 1-3-bis)
Capo II - Responsabile del procedimento (artt. 4-6)
Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo
(artt. 7-13)
Capo IV - Semplificazione dell’azione amministrativa
(art.14-21 su conferenza dei servizi)
Capo IV - bis – Efficacia ed invalidità del provvedimento
amminisrtativo. Revoca e recesso (art.21-bis – 21-nonies)
Capo V - Accesso ai documenti amministrativi (artt.22-28)
Capo VI - Disposizioni finali (artt.29-31)
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
11
LEGGE 7 agosto 1990 n. 241 (in pillole)
Articolo 1. Principi generali dell'attività
amministrativa
1. L’attività amministrativa persegue i fini
determinati dalla legge ed è retta da criteri di
economicità, di efficacia, di imparzialità, di
pubblicità e di trasparenza secondo le modalità
previste dalla presente legge e dalle altre
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti,
nonché dai princìpi dell’ordinamento
comunitario.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
12
Articolo 2. Conclusione del procedimento
 Ove il procedimento consegua obbligatoriamente
ad una istanza, ovvero debba essere iniziato
d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il
dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso
 I procedimenti devono concludersi entro 90 giorni
salvo diverse disposizioni che comunque non
possono prevedere termini superiori a 180 giorni
 I termini decorrono dall’inizio del procedimento
d’ufficio o dal ricevimento della domanda se il
procedimento è iniziativa di parte
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
13
Articolo 3 – Motivazione del provvedimento
 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi
quelli concernenti l’organizzazione amministrativa,
lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il
personale, deve essere motivato,
salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La
motivazione deve indicare i presupposti di
fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione dell’amministrazione, in
relazione alle risultanze dell’istruttoria.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
14
Articolo 5 – Responsabile del procedimento

Ogni procedimento deve essere assegnato ad un
responsabile e questo deve essere indicato su tutti
gli atti amministrativi indirizzati ai soggetti
interessati
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
15
Articolo 7 – Comunicazione di avvio del
procedimento
L’amministrazione deve informare, i soggetti
interessati, dell’avvio di un procedimento da cui
possa derivarne qualsiasi pregiudizio
Articolo 10 – Diritti dei partecipanti
1) Prendere visione degli atti del procedimento salvo
il disposto dell’art.24
2) Presentare memorie scritte e documenti che
l’amministrazione ha l’obbligo di valutare
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
16
Articolo 20 – Silenzio-assenso
1.Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei
procedimenti ad istanza di parte per il
rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio
dell'amministrazione competente
equivale a provvedimento di accoglimento della
domanda, senza necessità di ulteriori
istanze o diffide, se la medesima amministrazione non
comunica all'interessato, nel
termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il
provvedimento di diniego, ovvero non procede
ai sensi del comma 2.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
17
NOTE CONCLUSIVE
Le ragioni della riforma nacquero dall’esigenza da un lato
di ridurre inutili quanto gravosi contenziosi, realizzare gli
obiettivi di economicità ed efficacia dell’azione
amministrativa e dall’altra garantire al contribuente una
partecipazione attiva, informata di ogni azione che lo
riguardi
Le norme sul giusto procedimento sono relativamente di
recente acquisizione e questo ci deve fare riflettere sulla
necessità di ulteriori sforzi per il miglioramento delle leggi
e della loro applicazione, idee nuove che secondo me
devono provenire dal settore civile delle professioni
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
18
Scarica

Slide lezione del 08.10.2015