La Gestione dei rifiuti a Bitonto
Il Regolamento Comunale
Bitonto, 6 ottobre 2004
Ing. Antonio De Donno
Regolamento comunale di gestione dei rifiuti
elaborato dall’Azienda Servizi Vari in sinergia con l’ASL, il
Settore Ambiente e il Comando di Polizia Municipale ai sensi
dell’articolo 21 comma 2 del D.Lgs 22/1997
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29
del 3 Aprile 2001
Finalità del Regolamento (art. 21 comma 2 del D.Lgs
22/1997)
2. I Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti
che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità,
stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi
della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto
dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse
frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti
urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui
all'articolo 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento,
raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre
frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli
al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai
rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri
fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d).
Art. 8 (abbandono di rifiuti)

E’ vietato l’abbandono e il deposito dei rifiuti di ogni genere sul
suolo e nel suolo di tutto il territorio comunale, anche se
racchiusi in sacchetti e contenitori. È altresì vietato l’abbandono
e il deposito dei rifiuti nei pubblici mercati coperti e scoperti.
Sanzione da € 25.82 a € 154.94 in caso di rifiuti urbani e € 103.28 a
€ 619.98 in caso di rifiuti pericolosi
Art. 11 (Assimilazione dei rifiuti speciali agli
urbani)

Sono assimilati ai rifiuti urbani tutti i rifiuti
di composizione analoga ai rifiuti urbani
nei limiti quantitativi con l’organizzazione
del gestore
Art. 13 (area di espletamento del servizio di
raccolta)


L’area di espetamento del servizio è individuata in una tavola
allegata al Regolamento
Le utenze al difuori dell’area possono richiedere il servizio di
raccolta e con l’applicazione della tariffa in vigore, qualora ciò sia
compatibile con il normale svolgimento del servizio e nel rispetto dei
principi di efficienza, efficacia ed economicità
Art. 14 (modalità di espletamento del
servizio di raccolta)



I cassonetti sono posizionati in modo tale che ogni utenza compresa
nell’area di espletamento del servizio di raccolta, abbia almeno un
cassonetto ad una distanza pedonale, misurata dall’accesso alla
proprietà privata, non superiore ai 200 metri.
I cassonetti posizionati sulle aree pubbliche devono essere, di norma,
sistemati in apposite piazzole, opportunamente delimitate con
segnaletica di colore giallo.
Le piazzole per la collocazione dei cassonetti devono essere realizzate
con modalità idonee a garantire l’igiene del suolo, favorire le operazioni
di svuotamento, salvaguardare le esigenze del traffico veicolare ed il
transito pedonale ed assicurare l’armonico inserimento con le altre opere
e strutture di arredo urbano. Inoltre le piazzole devono essere realizzate
nel rispetto delle norme in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche e localizzate in modo da evitare lo sviluppo di emissioni
maleodoranti tali da superare la normale tollerabilità, e in ogni modo a
distanza non inferiore a 5 metri da esercizi ove si svolgono attività di
produzione, manipolazione, somministrazione e vendita di alimenti e
bevande.
Art. 14 (modalità di espletamento del
servizio di raccolta)


I cassonetti devono essere realizzati in materiale
resistente, ignifugo e tale da ridurre il più possibile la
rumorosità durante le fasi di scarico. Inoltre dovranno
essere provvisti di comando a pedale o manuale per
l’agevole apertura del coperchio, di sistemi di
frenatura delle eventuali ruote e di sistemi di
segnalazione catarifrangenti. Apposito spazio deve
essere destinato all’indicazione delle fasce orarie e
alle prescrizioni per l’utilizzo da parte dell’utenza.
E’ vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori,
ferma restando la possibilità di inoltrare al Gestore
motivata richiesta in tal senso. Qualsiasi spostamento
effettuato dal Gestore sarà attuato previo parere di
conformità al C.d.S. e ai Regolamenti di Igiene
rilasciati dagli organi competenti.
Art. 14 (modalità di espletamento del
servizio di raccolta)


È vietata la sosta di autovetture nell’area destinata
all’alloggiamento dei cassonetti o nei pressi degli stessi in modo
da impedire le normali operazioni di scarico. Il Sindaco (con
specifiche ordinanze di divieto di sosta o di rimozione forzata)
assicura, tramite il Comando di Polizia Municipale, su tutto il
territorio, il transito degli automezzi adibiti al servizio di igiene
urbana, al fine di garantire il normale e quotidiano servizio di
svuotamento cassonetti, spazzamento e/o lavaggio strade.
Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione
di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o
privata, nell’ambito del progetto delle opere di urbanizzazione
primaria dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate
piazzole e/o la segnaletica di stazionamento per i contenitori dei
rifiuti urbani, sulla base di standard predisposti dal Comune in
relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed
alle modalità di esecuzione del servizio. A cura dei progettisti delle
opere di cui sopra dovrà essere acquisito il preventivo parere del
Comune, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per
l’approvazione dei relativi progetti.
Art. 14 (modalità di espletamento del
servizio di raccolta)


Lo svuotamento dei cassonetti deve avvenire tramite idonei mezzi, in
modo da evitare, durante le fasi di scarico e di trasporto, perdite di rifiuti o
di percolato.
I cassonetti devono essere periodicamente lavati e disinfettati tramite
idonee strutture mobili con la periodicità necessaria in funzione delle
particolari condizioni stagionali
(Sanzioni previste per trasgressioni all’articolo 14 variabili da
€ 25.82 a € 258.20)
Art. 17 (orari di conferimento)
Sono definiti con apposita ordinanza
(dalle ore 17 alle ore 6 in inverno e
dalle ore 18 alle 5 in estate)
(Sanzioni previste da € 51.64 a € 258.22)
Art. 18 (modalità di conferimento)




Gli utenti dovranno osservare tutte le cautele necessarie
per garantire l’igiene nelle fasi di conferimento e di
raccolta dei rifiuti.
Il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati deve essere
effettuato utilizzando esclusivamente le strutture messe
a disposizione dal Gestore.
I rifiuti dovranno essere immessi nei cassonetti
esclusivamente in sacchetti chiusi.
È vietata la cernita manuale dei rifiuti immessi nei
cassonetti.
Art. 18 (modalità di conferimento)





Gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente aghi,
vetri ed oggetti taglienti o acuminati prima
dell’introduzione nei cassonetti.
È vietata l’introduzione nei cassonetti di qualsiasi oggetto
possa recare pericolo o danno agli addetti alla raccolta o
alle attrezzature utilizzate.
È vietato il deposito dei rifiuti, anche se perfettamente
chiusi, nelle vicinanze dei cassonetti.
È vietato l’utilizzo dei cassonetti quando il grado di
riempimento sia tale da impedire la perfetta chiusura dei
coperchi. In questi casi gli utenti dovranno conferire i
rifiuti in cassonetti vicini non completamente pieni.
È vietato l’incendio dei rifiuti, sia nei cassonetti, sia nelle
aree pubbliche o private.
(Sanzioni previste per trasgressioni all’articolo 18 variabili da
€ 25.82 a € 1032.91)
Art. 19 (rifiuti non conferibili)
Nei cassonetti non dovranno essere conferiti:

Rifiuti ingombranti;

Materiali di scarto provenienti da lavori edili;

Imballaggi terziari di qualsiasi natura, così come definiti
all’articolo 35, comma 1 lettera d) del Decreto;

Rifiuti allo stato liquido;

Materiale acceso o incandescente o comunque a
temperatura tale da innescare l’incendio dei rifiuti nei
cassonetti;

Rifiuti per i quali sia stato istituito un servizio di raccolta
differenziata;

Rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi
dell’articolo 11 del presente regolamento;

Rifiuti pericolosi ai sensi dell’allegato D del Decreto sulla
base degli allegati G,H ed I del medesimo Decreto.
Art. 19 (rifiuti non conferibili)

Gli imballaggi secondari, come definiti
dall’articolo 35, comma 1, lettera c) del
Decreto, possono essere conferiti al servizio
pubblico solo in raccolta differenziata. In
mancanza di attivazione del servizio di
raccolta differenziata, gli imballaggi
secondari dovranno essere restituiti
dall’utilizzatore al commerciante al dettaglio

(Sanzioni previste per trasgressioni all’articolo 18
variabili da € 25.82 a € 1032.91)
Art. 20 (Rifiuti ingombranti e beni
durevoli)


Per la raccolta dei rifiuti ingombranti e dei beni
durevoli per uso domestico, quali mobili, frigoriferi,
surgelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, personal
computers, condizionatori d’aria, dovrà essere
istituito un servizio di ritiro su chiamata oppure
potranno essere individuati degli appositi centri di
raccolta.
In caso di il servizio su chiamata, i rifiuti dovranno
essere collocati al piano strada a cura del produttore
nell’orario e nel punto concordato con il Gestore.
L’utente avrà cura di posizionare i rifiuti in modo tale
da non costituire pericolo e intralcio alla circolazione.
Art. 27 (classi merceologiche per le quali
può essere attivata la raccolta differenziata)
la raccolta differenziata dovrà essere realizzata per le
seguenti frazioni merceologiche di rifiuti:

Carta e cartone (cod. CER 20 01 01)

Vetro (cod. CER 20 01 02)

Plastica piccole dimensioni (cod. CER 20 01 03)

Altri tipi di plastica (cod. CER 20 01 04)

Metallo piccole dimensioni (cod. CER 20 01 05)

Altri tipi di metallo (cod. CER 20 01 06)

Legno (cod. CER 20 01 07)

Rifiuti organici destinati al compostaggio (cod. CER
20 01 08)

Accumulatori al piombo (cod. CER 16 06 01)

Il Gestore, qualora se ne verifichi l’opportunità,
potrà autonomamente istituire la raccolta
differenziata di altre categorie di rifiuti.
Art. 32 (Obblighi dei produttori e dei
detentori)

I produttori ed i detentori di rifiuti speciali non
assimilati e di rifiuti pericolosi sono tenuti a
distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani
ed assimilati ed a provvedere ad un loro
adeguato recupero o smaltimento in osservanza
delle norme specifiche contenute nel Decreto e
delle relative norme tecniche applicative,
nonché delle disposizioni regionali e dei
provvedimenti autorizzativi.
Art. 37 (Area di espletamento del
servizio di spazzamento)

L’area di espletamento del servizio di
raccolta è individuata da una tavola
allegata al Regolamento
Art. 39 (Spazzamento stradale)
Il servizio di spazzamento stradale
comprende:
 Pulizia delle strade e dei marciapiedi nelle
aree pubbliche o private ad uso pubblico con
rimozione dei rifiuti abbandonati;
 Pulizia e manutenzione dei cestini
gettacarta;
 Diserbo delle strade e delle aree pubbliche;
 Lavaggio delle strade e delle aree pubbliche.
Art. 41 (Pulizia dei mercati)

I concessionari dei posti di vendita nei
mercati all’ingrosso e al dettaglio, coperti o
scoperti, devono mantenere pulito il suolo
al di sotto e attorno ai rispettivi posteggi,
raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo
provenienti dalla loro attività negli appositi
contenitori, come stabilito dalla normativa
in materia di commercio su aree pubbliche.
Art 42 (Pulizia dei terreni non edificati)


I proprietari delle aree, anche non edificate, ed i titolari di
diritti reali o personali di godimento sulle stesse sono tenuti
a conservarle costantemente libere da rifiuti e/o materiali
di scarto e a provvedere al periodico sfalcio della
vegetazione.
In caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti su
dette aree, anche ad opera di terzi, il proprietario dell’area
ed il titolare dei diritti reali o personali di godimento sulla
stessa, ai quali tale azione sia imputabile a titolo di dolo o
colpa, sono obbligati, unitamente al responsabile
dell’abbandono o del deposito, alla rimozione, all’avvio al
recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello
stato dei luoghi. Qualora non vi provvedano, il Sindaco
dispone con apposita ordinanza le operazioni a tal fine
necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il
quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati
e al recupero delle somme anticipate.
Art. 43 (Pulizia dei marciapiedi)

Chiunque eserciti un’attività di qualunque
genere in locali a piano terra, con porta di
ingresso sulla pubblica via, ha l’obbligo di
curare la pulizia del tratto di marciapiede
rispondente alla parte del fabbricato da loro
occupato e, ove manchi il marciapiede, del
tratto di strada prospiciente il fabbricato
stesso per la lunghezza di due metri.
Art. 44 (Aree occupate da esercizi pubblici)


I gestori di esercizi pubblici, che utilizzano
spazi pubblici o privati ad uso pubblico,
devono tenere costantemente pulita l’area
occupata e collocarvi cestini gettacarta.
Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici
esercizi le cui aree esterne, per la
particolare attività esercitata (es.
somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande) possono essere sporcate dai
residui e dagli involucri delle merci vendute.
I rifiuti prodotti dalle attività di cui al primo
comma devono essere conferiti con le stesse
modalità dei RU e dei RAU.
Art. 50 (Obblighi di chi conduce animali su
aree pubbliche)
La conduzione di cani o di altri animali per le
strade, aree pubbliche o private ad uso
pubblico è consentita solo unitamente ad
idonea attrezzatura per la rimozione di
escrementi solidi.
 Chiunque conduce cani o altri animali per le
strade, aree pubbliche o private ad uso
pubblico e per parchi e giardini dovrà
provvedere all’eliminazione immediata degli
escrementi solidi eventualmente sversati.
(Sanzioni previste per trasgressioni
all’articolo 50 variabili da € 25.82 a €
103.29)

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