Reparto Ambientale Marino
PROBLEMATICHE IN MATERIA
DI TUTELA AMBIENTALE
1° WORKSHOP a favore dei Capi Sezione Ambiente delle Capitanerie di Porto
Pomezia 26 maggio / 4 giugno 2009
Reparto Ambientale Marino
LA GUARDIA COSTIERA E LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE MARINO
La volontà del legislatore di attribuire un ruolo primario al Corpo delle
Capitanerie di Porto in materia di salvaguardia dell’ambiente marino si è
estrinsecata con la Legge 349/86, istitutiva del Ministero dell’Ambiente, che
all’Art. 8 prevede che il Ministero si avvalga, per la vigilanza, la prevenzione e
la repressione di attività svolte a danno dell’ambiente marino, nell’accezione
più ampia del termine, del Corpo delle Capitanerie di Porto.
Successivamente, la legge 84/94, in materia di riordino della legislazione
portuale, ha confermato all’art. 3 il rapporto di collaborazione tra il Ministero
dell’Ambiente e le Capitanerie di Porto.
Ma già la Legge 979/1982 incentrava il sistema di prevenzione e di
repressione sul Corpo delle Capitanerie di Porto.
Vengono previste nuove risorse per il potenziamento del naviglio e per la
costituzione del settore aereo del Corpo.
 Viene attribuito alle Autorità Marittime il coordinamento delle operazioni in
mare in caso d’inquinamento (Redazione dei Piani Locali).
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LE COMPETENZE ASSEGNATE AL CORPO:
E ancora…
Legge 394/1991 - art. 19.7 –
attribuisce alle Capitanerie di Porto la sorveglianza nelle aree marine protette
Legge 239/1998 - art. 7 –
ribadisce che per la sorveglianza delle aree marine protette e per le
attività di cui agli artt. 11 e 12 della L. 979/82 le Capitanerie di Porto
operano sulla base di direttive del Ministero dell’Ambiente
L. 51/2001 - art. 5 e D.P.R. 177/2001 - art. 8 –
istituzione e gestione del V.T.S. a cura del Corpo delle Capitanerie di Porto
D. Lgs. 182/2003 (attuazione della Direttiva 2000/59/CE):
assegna alle capitanerie di porto il potere di ispezione e polizia in
materia di raccolta dei rifiuti delle navi e dei residui del carico, allo
scopo di prevenirne l’immissione in mare.
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Da ultimo…
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – gli articoli 135 e 195 assegnano al
Corpo funzioni di sorveglianza ed accertamento degli illeciti nella
gestione degli scarichi idrici e dei rifiuti
D. Lgs. 6 Novembre 2007 , n. 202 (Attuazione della direttiva
2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
conseguenti sanzioni.
I controlli (…omissis…) nonche' l'accertamento delle violazioni
(…omissis…) sono svolti dagli ufficiali, dagli agenti di polizia
giudiziaria del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera
(…omissis…) – articolo 12.
D. Lgs. 9 Novembre 2007 , n. 205 (Attuazione della direttiva
2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al
tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo).
All’accertamento delle infrazioni (…omissis…) provvede il Corpo
delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera (…omissis…)
Reparto Ambientale Marino
Con la legge 31 luglio 2002, n 179 è stato istituito il Reparto
Ambientale Marino (R.A.M.) del Corpo delle Capitanerie di
Porto. Il Reparto è stato posto alle dipendenze funzionali del
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (ora “e del
Mare”) per conseguire un più rapido ed efficace supporto per lo
svolgimento di compiti istituzionali.
Con la positiva conclusione dell’iter legislativo sfociato
nell’istituzione del R.A.M., si è articolato in modo più puntuale ed
efficace il rapporto tra il Corpo delle Capitanerie di Porto ed il
Ministero dell’Ambiente.
Con specifiche convenzioni tra l’Amministrazione dell’Ambiente
ed il Corpo delle Capitanerie di Porto, queste ultime hanno potuto
svolgere in favore dell’ambiente interventi mirati di vigilanza in
mare a fini di tutela ambientale.
Reparto Ambientale Marino
Sotto il profilo organizzativo il Reparto è un organismo di
supporto di cui il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio si avvale per l’esercizio delle funzioni istituzionali
tese alla salvaguardia dell’ambiente marino costiero. Il
R.A.M. ,quindi, esegue gli incarichi attribuiti direttamente dal
Ministro e collabora con l’Ufficio di Gabinetto e le Direzioni
generali sia sotto un profilo tecnico – operativo che giuridico.
Nel contempo sviluppa la necessaria azione di raccordo tra
il dicastero dell’ambiente e il Comando Generale delle
Capitanerie di Porto.
Per l’assolvimento di tali competenze, esso è articolato in tre
Uffici, ciascuno con compiti specifici:
Reparto Ambientale Marino
I
II
III
Ufficio I: collabora con la competente Direzione Generale
per i differenti aspetti tecnici, giuridici e operativi attinenti le
Aree Marine Protette e cura il rapporto convenzionale tra il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie
di porto.
Ufficio II: ha funzioni di collegamento tra la Centrale
Operativa del Comando Generale, gli Uffici Marittimi
periferici e la Centrale del Ministero dell’Ambiente per gli
inquinamenti che interessano il mare e le coste. Inoltre
coadiuva le pertinenti Direzioni Generali in materia di
sicurezza portuale, rifiuti, dragaggi, bonifica dei siti inquinati
e applicazione delle Direttive Comunitarie sui temi
ambientali.
Ufficio III: ha l’incarico di acquisire ed elaborare i dati
collegati all’attività eseguita a tutela dell’ambiente, a fini
statistici, di studio e programmazione
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Il Decreto Direttoriale 28 aprile 2008 ha rafforzato il ruolo
del Reparto assegnando al R.A.M. nuovi compiti di:
 pianificazione e coordinamento, d'intesa con la
Centrale Operativa
del
Comando Generale, degli
interventi in caso di emergenza inquinamento
 monitoraggio dei dati relativi agli adempimenti
derivanti dall'applicazione
della
Convenzione
internazionale Marpol 73/78 e dalle altre convenzioni IMO
per la tutela dell'ambiente marino attraverso la
realizzazione del Centro di Osservazione dei potenziali
inquinanti derivanti dalle navi
In relazione alle specifiche competenze attribuite al Corpo
dal D. LGS. 152/06 (c.d. “Testo Unico in materia
Ambientale”) con Decreto Ministeriale (Trasporti) del
02.02.2006 è stato istituito il NUCLEO SPECIALE
INVESTIGATIVO (N.S.I.)
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Operazioni di dragaggio e scarichi in mare o in
ambienti ad esso contigui dei materiali provenienti
da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri
o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra
movimentazione di sedimenti in ambiente marino.
dragaggio
ripascimenti
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L. 84/94 Art. 5
D.M. 24.01.1996 (disciplina dell’istruttoria)
L.112/1998 (competenze in base all’ubicazione dell’immersione)
L.179/2002 Art. 21 (competenze Regionali)
ART. 109 D. Lgs. 152/2006
Circolare 03/RAM/2008 del 22.09.2008
D.M. 07.11.2008 (Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti
di bonifica di interesse nazionale)
REGIME SANZIONATORIO
Articolo 133 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (sanzione amm.va)
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La Gestione dei Materiali Derivanti da Attività di Dragaggio.
-Vasche di colmata
Immissione in mare
-Ripascimento
-Discariche
Autorità Competente:
Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale Protezione
Natura
Autorità Competente:
Regione
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“D.M. 24.01.1996: ALLEGATO A”
Istruttoria per lo “scarico in mare” – Procedura ordinaria
(vedasi anche Circolare 03/RAM/2008 del 22.09.2008)
richiesta tramite la Capitaneria di Porto competente
(che esprime il proprio parere ed esplica l’attività di controllo);
relazione tecnica delle operazioni, corredata da
dichiarazione di impossibilità a praticare soluzioni
alternative allo scarico in mare;
caratterizzazione dei materiali di escavo (ASL, ARPA,
Università);
studio o parere di idoneità dell’area di scarico (tenendo
conto del piano operativo triennale di cui al Comma 10 Art. 5 Legge
28.01.94 n.84);
Verbale ex Commissione Consultiva Locale Pesca
M.ma
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Procedura di urgenza
Presupposti necessari:
1) Ripristino del passo di accesso ad un porto;
2) Eventi meteomarini imprevedibili che hanno determinato
l’emergenza
•
Istanza presentata dagli aventi titolo al mantenimento o ripristino
dell’operatività del porto o degli accosti;
•
Parere e/o proposta della Capitaneria di Porto corredata da:
•
Coordinate e planimetria della zona di scarico nell’ambito di aree
idonee preventivamente individuate;
Quantitativo dei materiali da scaricare;
Tempi di esecuzione dell’intervento;
Planimetria della zona di escavo
Dichiarazione attestante l’effettivo sussistere delle ragioni di
urgenza;
Dichiarazione attestante che nell’area oggetto delle operazioni di
dragaggio non sono occorsi incidenti che abbiano determinato
inquinamento dei sedimenti;
•
•
•
•
•
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Localizzazioni e mappatura degli scarichi esistenti.
Controllo e repressione degli scarichi abusivi.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Parte III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 Titolo III: Tutela dei Corpi Idrici e degli Scarichi (artt. 91-116)
 Titolo IV: Strumenti di Tutela (artt. 117-132)
REGIME SANZIONATORIO
Parte III del D. Lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale) e s.m.i.
Titolo V: artt. 133-140 (illeciti amm.vi e penali)
L’Autorità competente al controllo è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i
controlli e i prelievi necessari alla verifica del rispetto dei valori limite di
immissione.
Il Corpo delle Capitanerie di Porto provvede alla sorveglianza e
all’accertamento delle violazioni quando dalle stesse possono derivare
danni o situazioni di pericolo per l’ambiente marino e costiero (art. 135
comma 2)
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Scarico idrico
Qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel
sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura
inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione,
effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che
collega, senza soluzioni di continuità, il ciclo di produzione del reflusso
con il corpo ricettore.
(art. 74 lett. f e art. 183 lett. a del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
Il Confine tra Scarichi e Riifiuti allo stato liquido
Deve ritenersi che le acque reflue di cui il detentore si disfi senza
versamento diretto nei corpi recettori, avviandole cioè allo smaltimento,
trattamento o depurazione a mezzo di trasporto su strada o comunque
non canalizzato, rientrino nella disciplina dei rifiuti [..omissis..]
(Cassazione Sez.III sentenza 18218 del 17.5.2005.)
Qualsiasi recettore non naturale diverso dalla rete fognaria (vasche,
autobotti, ecc.) non costituisce un corpo recettore in senso tecnico e
pertanto non può ricevere uno scarico ma un rifiuto liquido.
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Autorizzazione agli Scarichi (art. 12 e segg. D. L.vo 152/06
•Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
•L’autorizzazione, ha validità quadriennale ed è rilasciata al titolare
dell’attività da cui ha origine lo scarico finale (qualora nello scarico
vengano convogliate acque reflue provenienti da più attività);
•I valori limite delle immissioni sono fissati dall’All. 5 alla Parte III
del D. L.vo 152/06;
•La richiesta di autorizzazione va presentata alla Provincia con le
modalità di cui all’art.125;
•La richiesta di rinnovo va presentata un anno prima della
scadenza, e per scarichi contenenti sostanze pericolose il rinnovo
deve avvenire entro 6 mesi dalla scadenza altrimenti lo scarico va
interrotto immediatamente;
•Lo scarico può essere mantenuto in funzione nel rispetto della
precedente autorizzazione sino al rilascio del rinnovo qualora
l’istanza sia stata presentata nei termini.
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NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI
E BONIFICA DEI SITI INQUINATI
Reparto Ambientale Marino
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.* – Parte IV
Il concetto di “Rifiuto” e le modalità di Gestione (la classificazione,
il produttore, la raccolta, il trasporto, il destinatario, la documentazione, i
divieti): artt. 177- 198
Autorizzazioni ed Iscrizioni: artt. 208-213
La Bonifica dei Siti Contaminati: artt. 239-253
Regime sanzionatorio: artt. 254-263
* D.lgs 4/2008 - "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"
 In materia di trasporto marittimo di rifiuti solidi urbani in
autocompattatori a bordo di navi traghetto e da passeggeri:
-Circolare Maricogecap Titolo: Sicurezza della Navigazione Serie Merci
Pericolose n. 19 in data 12.09.2006
-Circolare Maricogecap Titolo: Sicurezza della Navigazione Serie Merci
Pericolose n. 22 in data 10.03.2008
TRASPORTO DEI RIFIUTI
Reparto Ambientale Marino
( art.193 d.lgs 152/2006 )
TRASPORTO
FERROVIARIO
IL TRASPORTO SU
GOMMA
IL TRASPORTO
MARITTIMO
E’ regolato dal DPCM 07/06/1991 n. 308 e DPCM
17/01/1996 n. 137. Tale normativa faceva riferimento
ancora al DPR n. 915/1982 e doveva pertanto essere
sottoposta a revisione.
Il T.U. ambientale rimanda per la regolamentazione ad un
Decreto Ministeriale da emanare
E’ regolato dal Decreto Ministeriale (Ministero
Infrastrutture e Trasporti) del 23.09.2005 e dal Decreto
Ministeriale (Ministero Infrastrutture e Trasporti) del
02.08.2005 pubblicato sulla G.U. n. 219 del 20.9.2005
(recepimento della direttiva 2004/111/CE dalla
commissione del 09.12.2004, che adotta per la 5° volta
al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio,
concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su
strada.
Il DPR del 06/06/2005 n. 134 ha introdotto nella
normativa nazionale il codice IMDG obbligatoriamente
dal 01.06.2006.
I rifiuti sono assimilati alle merci per quanti riguarda il
trasporto su nave, i rifiuti pericolosi alle merci pericolose.
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IL TRASPORTO VIA MARE DEI RIFIUTI
REGIME TRANSITORIO
( art.265 comma 2 d.lgs 152/2006 )
In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in
materia di trasporto dei rifiuti, di cui all’art. 195, comma 2, lettera
l), e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 182 in materia di rifiuti prodotti dalle navi e
residui di carico, i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto
concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la
disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito
e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono
assimilati alle merci pericolose.
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IL TRASPORTO VIA MARE DEI RIFIUTI
CONVENZIONE MARPOL
(SOLAS)
RIFIUTO
PERICOLOSO
=
MERCE
PERICOLOSA
codici IMDG - IBC - IGC
D.P.R. 134/2005
D.M. 459/1991
(abrogat: artt. 1, 2, 3, 7 c.1, 9 c.2,
10, 13, 14, 15)
RIFIUTO NON
PERICOLOSO
=
MERCE NON
PERICOLOSA
D.M. 22/07/1991
(Norme di Sicurezza per il trasporto
marittimo alla rinfusa di carichi solidi)
D.M. 21/03/2006 n.278
Procedura per il rilascio
dell’autorizzazione all’imbarco e
trasporto marittimo e per il nulla
osta allo sbarco e al reimbarco su
altre navi delle merci pericolose.
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TRASPORTO DEI RIFIUTI ( art.193 d.lgs 152/2006 )
SOGGETTO
( verifiche presso la sede
della ditta )
iscrizione all’albo
nazionale gestori
ambientali da
rinnovarsi ogni 5 anni
OGGETTO
( verifica all’atto del
trasporto)
(art. 212 comma 5 e 6)
REGISTRO DI CARICO
SCARICO (art.190)
MUD
al catasto rifiuti
FORMULARIO DI
IDENTIFICAZIONE
(art.193 comma 1 e 2)
( art. 189 comma 3)
accompagnato,per
ogni trasporto, da
due copie del
formulario
da aggiornarsi
entro dieci giorni
dal trasporto
modello approvato con decreto
Ministeriale 148/1998 del
Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio
a) nome ed indirizzo del produttore e
del detentore;
numerato e vidimato da
agenzia delle entrate o da
CCIAA
controfirmato da
produttore e/o
produttore e
destinatario
Le imprese che “esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti come
attività ordinaria e regolare” hanno l’obbligo di iscriversi all’”Albo Gestori
Ambientali” (da rinnovarsi ogni 5 anni) e, successivamente, essere
autorizzate a svolgere la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non
pericolosi, ovvero pericolosi se non eccedono i 30 Kg. o 30 litri al giorno (art.
212) .
b) origine, tipologia e quantità del
rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell’istradamento;
e) nome e indirizzo del destinatario.
non previsto per il trasporto di rifiuti
urbani effettuato dal soggetto che
gestisce il servizio pubblico né ai
trasporti di rifiuti non pericolosi
effettuati dal produttore dei rifiuti
stessi , in modo saltuario e
occasionale , che non eccedano le
quantità di trenta chilogrammi o di
trenta litri.
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IL DESTINATARIO DEI RIFIUTI
CENTRO DI SMALTIMENTO
CENTRO DI RECUPERO/RICICLAGGIO
Requisiti / Documenti
MUD
iscrizione all’albo
nazionale gestori
ambientali da
rinnovarsi ogni 5
anni
REGISTRO DI CARICO
SCARICO
(art.190)
(art. 212 comma 5 e
6)
Da aggiornarsi entro due giorni
dalla presa a carico del rifiuto
modello approvato con decreto del
02.5.2006 del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio (G.U. n. 107 del 10.5.2006)
al catasto rifiuti
( art. 189
comma 3)
Accompagnato da
una copia del
formulario firmata
da produttore e
trasportatore per
ogni carico
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GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI
Presupposti:
1 - Un’organizzazione stabile con fini di lucro
2 - Documentazione falsificata/contraffatta/incompleta/inesatta
Obiettivi:
-Smaltire rifiuti pericolosi in discariche privi di requisiti
idonei a riceverli;
Mezzi:
I rifiuti pericolosi vengono
trasportati con mezzi che sono
idonei solo sulla carta in base ai
formulari
di
identificazione
contraffatti. In realtà considerata
la reale natura dei rifiuti non
sarebbero autorizzati a tale
trasporto.
Controlli:
Il mezzo di trasporto fermato
durante un trasporto che configura
una gestione illecita di rifiuti va
sempre sequestrato
-occultare rifiuti pericolosi in luoghi non consentiti
(mare, sottosuolo, cave);
-guadagno economico.
Modalità:
-I rifiuti partono dal produttore con formulario di
identificazione riportante indicazioni false circa la
natura e la pericolosità;
-i rifiuti partono dal produttore con formulario di
identificazione riportante indicazioni incomplete
e/o mancanti inerenti la natura ed il peso e
compilato “ad hoc” una volta giunti alla
destinazione (non idonea a riceverli);
-i rifiuti vengono trasportati in uno o più centri di
stoccaggio intermedi da dove ripartono ogni volta
inalterati ma formalmente (formulario al seguito)
declassificati per poter pervenire al centro finale di
smaltimento in modo formalmente corretto
sebbene in realtà non idoneo.
Reparto Ambientale Marino
Il Decreto Legislativo 182/2003
Controllo dei sistemi di raccolta dei rifiuti
provenienti dalle navi, ispezioni sul conferimento
delle acque di lavaggio e di sentina da parte delle
navi (cisterne e non), nonché dei mezzi portuali
adibiti al disinquinamento ed alla raccolta delle
acque stesse, degli impianti destinatari dei carichi
di idrocarburi, quali raffinerie e depositi costieri – .
Reparto Ambientale Marino
Il D.Lgs n. 182 del 24.06.2003 è uno strumento normativo attraverso il
quale il legislatore, su proposta del Ministro dell’Ambiente, ha dato
Attuazione alla Direttiva CE n. 59/2000 relativa agli impianti portuali di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico.
Normativa di Riferimento
Articolo 232 Decreto Legislativo 152/2006
Decreto Legislativo 182/2003 (la notifica del Comandante, il
conferimento dei rifiuti, le deroghe e le esenzioni, le ispezioni)
N.B. “Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di
trasporto che effettuano tragitti internazionali si applicano le disposizioni
vigenti in materia” (articolo 7, comma 4 D. Lgs. 182/2003)
RIFIUTI ALIMENTARI: D.M. 22.05.2001 (Ministero della Sanità)
RIFIUTI SANITARI: D.P.R. 254/2003
Reparto Ambientale Marino
OBIETTIVI
RIDURRE gli scarichi in mare (in particolare quelli illeciti)
MIGLIORARE le disponibilità e l’utilizzo degli impianti portuali
RIFIUTI PRODOTTI DALLA NAVE
• RIFIUTI (MARPOL 7378):
 ALL. 1
idrocarburi)
(inquinamento
da
 ALL.
liquami)
(inquinamento
da
IV
 ALL. V (inquinamento da rifiuti)
•RESIDUI DEL CARICO
IMPIANTI
RACCOLTA
PORTUALI
DI
Struttura fissa, galleggiante o
mobile dove vengono conferiti i
rifiuti e i residui del carico PRIMA
del loro avvio al recupero o allo
smaltimento
Reparto Ambientale Marino
I rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico
sono considerati RIFIUTI
ai sensi del D. Lgs 152/2006 T.U. Ambientale Parte IV
AMBITO DI APPLICAZIONE:
 navi;
 pescherecci;
 imbarcazioni da diporto.
SONO ESCLUSE:
• navi militari da guerra ed ausiliarie;
• navi impiegate per servizi statali a fini NON commerciali.
Reparto Ambientale Marino
Dichiarazione/Notifica del Comandante ex art.6
MUD
Art. 189.C.3 D. Lgs. 152/2006
MODULO
Reg. Carico/Scarico
ALL. 3
Art. 190 D.Lgs. 152/2006
Formulario di identificazione
Art. 193 D.Lgs. 152/2006
Sono ESENTATI:
I mezzi che svolgono attività di RACCOLTA e
TRASPORTO di rifiuti nell’ambito e per conto del
proprio impianto portuale
Reparto Ambientale Marino
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI E DEI RESIDUI DEL
CARICO PRODOTTI DALLA NAVE – PRIORITA’ DELLE
ATTIVITA’ DI RICICLAGGIO E RECUPERO SU QUELLA
DELLO SMALTIMENTO
Il Comandante della nave, prima di lasciare il porto di
approdo, conferisce i rifiuti prodotti dalla nave all’impianto
portuale di raccolta.
In deroga, la nave può proseguire verso il successivo porto
di scalo, previa autorizzazione dell’Autorità Marittima che,
avvalendosi dell’Autorità sanitaria marittima e del Chimico
del porto, ove presenti, accerterà la capacità di carico dei
rifiuti fino al successivo porto di conferimento. Qualora il
porto di destinazione non fosse attrezzato per il
recepimento
di
tali
rifiuti,
dovranno
essere
obbligatoriamente scaricati prima della partenza.
Reparto Ambientale Marino
DICHIARAZIONE/NOTIFICA DEL COMANDANTE EX ART. 6
(eventuale ispezione ex art. 11)
• Conferimento dei Rifiuti
• Richiesta di deroga
• Pagamento delle tariffe
• Capacità casse di
stoccaggio di bordo (registro
idrocarburi…)
• Confronto con precedente
notifica
• Durata del viaggio
• Presenza impianti di raccolta
nel successivo approdo
(dichiarazione ag. m.ma www.portfocus.com www.informare/harbs/otherid
x.asp. - GISIS)
• SANZIONI (art. 13)
Reparto Ambientale Marino
ISPEZIONI (vedasi anche Circolare 01/RAM/2008 del 11.02.2008)
Nella scelta delle navi da ispezionare, l’Autorità marittima si
interesserà in particolare:
• delle navi che non hanno ottemperato all’obbligo di notifica;
• delle navi sulla cui notifica vi è qualche dubbio di veridicità.
Accertata la violazione, la nave non lascerà il porto fino ad
avvenuto conferimento dei rifiuti. Qualora la nave avesse già
lasciato il porto, verrà contatto il porto di destinazione, dove verrà
bloccata ed indotta all’osservanza delle disposizioni di legge. In
ogni caso valgono le sanzioni di cui all’art. 13 del Decreto in
esame.
L’Autorità Marittima definisce le procedure di controllo atte a
verificare il rispetto delle disposizioni definite per i pescherecci e
le imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12
passeggeri.
Le ispezioni sono eseguite ex Decreto Min. Trasp. e Nav. di
concerto con Ministero dell’Ambiente, 2/02/2006 N.113 (25% delle
navi approdate nel corso dell’anno solare)
Reparto Ambientale Marino
SANZIONI (Art. 13)
GESTORE IMPIANTO MANCATO ADEMPIMENTO:
Art. 258, commi 1e 2
E
DEL
SERVIZIO • MUD (art. 189 D.Lgs 152/2006)
D.Lgs 152/2006
PORTUALE
DI • Reg. CARICO/SCARICO (art. 190
SANZIONE AMM.VA
RACCOLTA
D.Lgs 152/2006)
COMANDANTE DELLA OBBLIGO DI NOTIFICA
NAVE
Art. 6, comma 1
SANZ. AMM.VA
da 3.000 a 30.000 E
MANCATO CONFERIMENTO RIFIUTI
SANZ. AMM.VA
COMANDANTE DELLA E RESIDUI DEL CARICO
NAVE
da 3.000 a 30.000 E
(art. 7, comma 1 e art. 10 comma 1)
COMANDANTE
• PESCHERECCIO
• IMB. DIPORTO
MANCATO
CONFERIMENTO
RIFIUTI AD UN SISTEMA
RACCOLTA
DI SANZ. AMM.VA
DI
da 103 a 500 E
- Autorità competente a ricevere il rapporto ex art.17 L.689/81, art.13
comma 2,3 e 4 Autorità Marittima, comma 1 – Provincia
- CIRC. MATT. Prot. UL/2005/6394 del 16/9/2005
Reparto Ambientale Marino
La Bonifica dei Siti Contaminati (Parte IV – Titolo V D.Lvo
152/06 e s.m.i.)
I Siti di bonifica di Interesse Nazionale sono individuati con Decreto del
Ministero dell’Ambiente per il quale La Direzione Generale Qualità
della Vita rappresenta l’Autorità competente a gestire gli interventi
attraverso la convocazione di specifiche Conferenze di servizi
Gli interventi e le procedure di
bonifica e ripristino ambientale
sono disciplinate dalle Regioni
attraverso specifici Piani
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I Rifiuti abbandonati e le discariche abusive non seguono la disciplina di
bonifica dei siti contaminati.
Le Pubbliche Amministrazioni e gli Organi di polizia che individuano siti
in cui i livelli di contaminazione sono superiori alle Concentrazioni
Soglia di Contaminazione (CSC), informano la Regione, la Provincia ed
il Comune
La Provincia diffida con ordinanza il responsabile, qualora noto, ad
eseguire le attività di bonifica previste.
Gli interventi possono essere eseguiti anche dal proprietario del sito
contaminato o da altri soggetti interessati che non siano responsabili
della contaminazione; qualora nessuno provveda, gli interventi previsti
sono realizzati dal Comune o dalla Regione
Reparto Ambientale Marino
L’attività di verifica sulle modalità di gestione e
smaltimento degli oli, batterie, filtri e lampade
esauste in ambito portuale
Esempi di isole ecologiche
Reparto Ambientale Marino
LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEGLI OLI
ESAUSTI E DELLE BATTERIE
NEGLI AMBITI PORTUALI (ISOLE ECOLOGICHE)
Normativa di Riferimento
 Decreto Legislativo 95/1992
 D.M. 392/1996
Regime Sanzionatorio
Articoli 254-263 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
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