Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
LA CONSULENZA TECNICA IN
SEDE PENALE
Profili normativi e questioni interpretative
LA CONSULENZA TECNICA DEL PM IN
CORSO DI INDAGINI
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1.
Le norme che disciplinano il conferimento dell’incarico di consulenza sono,
in primo luogo, gli artt. 73 disp. att. c.p.p. e 359 c.p.p.:
l’art. 73 disp. att. c.p.p. stabilisce che “il P.M. nomina il consulente
scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti”; la norma in
esame, a differenza di quanto previsto per il giudice, non pone a carico
del P.M. l’obbligo di attingere il nominativo del C.T. dall’albo dei periti, ma
individua tale albo come ambito elettivo ma non esclusivo per procedere
alla scelta (in ogni caso, secondo Sez. 3, Sentenza n. 2211 del 23/11/2005
“In tema di perizia e consulenza tecnica, la scelta dell'esperto tra soggetti non
iscritti nell''Albo dei consulenti del giudice non produce alcuna nullità della
nomina, né tantomeno incide sulla relazione da questi prodotta, o sulla
attendibilità della stessa”);
2.
l’art. 359 c.p.p. prevede che “quando il P.M. procede ad accertamenti,
rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica
per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di
consulenti che non possono rifiutare di prestare la loro opera”.
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Modalita’ di conferimento dell’incarico
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Al conferimento dell’incarico procederà direttamente il P.M., il quale,
dopo aver convocato il designato consulente tecnico e averlo
nominato con apposito decreto, redigerà verbale di conferimento
dell’incarico in cui formulerà al CT i quesiti, indicherà il termine per
il deposito della relazione, autorizzerà il predetto a fare copia
degli atti del fascicolo del P.M. e ad acquisire ogni altro documento
utile;
La Suprema Corte ha chiarito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 1264 del
04/12/2008 ) che “…l'assenza dell'ausiliario all'atto della redazione
del verbale d'affidamento di un incarico di consulenza tecnica e la
mancata sottoscrizione del verbale da parte di quest'ultimo
costituiscono irregolarità processuali, in quanto tali inidonee a
determinare la nullità dell'atto o della relazione depositata dal
consulente tecnico.”
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Incompatibilità e incompatibilità
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Il codice di procedura penale non detta alcuna disposizione
in tema di incapacità ed incompatibilità del CT nominato nel
corso delle indagini preliminari, a differenza di quanto
previsto dall’art. 222 c.p.p. per il perito e dall’art. 225
c.p.p. per il caso di consulenza fuori dei casi di perizia;
Secondo la Cassazione (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 24294 del
07/04/2010): “Non trovano applicazione, neppure in via
analogica nei confronti dei consulenti tecnici del P.M. le ipotesi
di incapacità ed incompatibilità dei periti previste dall'art.
225, comma terzo, cod. proc. pen., nè sussiste alcuna
inutilizzabilità degli accertamenti eventualmente compiuti dai
consulenti tecnici che si trovino in una delle situazioni di cui
all'art. 222 cod. proc. pen.”
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Accertamenti ripetibili e diritti difensivi
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Quando si tratta di operazioni ripetibili in futuro e che non possono
alterare il reperto da esaminare, le esigenze di tutela del segreto
istruttorio prevalgono rispetto alla possibilità per l’indagato di
svolgere una difesa anticipata e non è dunque previsto alcun avviso
all’indagato e al suo difensore: in tal senso SEZ. 5 SENT. 03178
DEL 08/08/2000, secondo cui “E' manifestamente infondata
l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 359 cod. proc. pen.,
(con riferimento all'art. 111 della Costituzione), nella parte in cui non
prevede la spedizione di avvisi all'indagato in relazione alla nomina di
un consulente tecnico da parte del P.M., atteso che l'istituto
processuale in oggetto non costituisce momento di formazione della
prova, non e' una perizia, e non appartiene - essendo gli accertamenti
medesimi sempre ripetibili - alla verifica in contraddittorio degli
elementi del processo.”
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Accertamenti irripetibili
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Le modalità di conferimento dell’incarico mutano radicalmente allorquando gli
accertamenti tecnici da effettuare non possono essere differiti al dibattimento
o determinano, inevitabilmente, un’alterazione del reperto.
L’art. 360 c.p.p., infatti, stabilisce particolari forme e garanzie allorquando i
suddetti accertamenti abbiano ad oggetto cose, luoghi o persone il cui stato è
soggetto a modificazione.
Ma tali forme e garanzie, a norma dell’art. 117 disp. Att. c.p.p., devono essere
osservate e assicurate anche quando è l’accertamento tecnico in sé che
determina modificazione delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere
l’atto non ripetibile (è il caso, ad esempio, dei prelievi del DNA da un bulbo
pilifero).
In questi casi le garanzie difensive prevalgono sull’esigenza di mantenere
segrete le indagini e il legislatore prevede il pieno contraddittorio tra accusa e
difesa: infatti, secondo quanto previsto dall’art. 360 c.p.p.: “il P.M. avvisa,
senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e i difensori
del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della
facoltà di nominare propri consulenti tecnici;“i difensori nonché i consulenti tecnici
eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di
partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve”.
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Avvisi al difensore e forme
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Qualora il P.M. debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili previsti
dall'art. 360 cod. proc. pen., ricorre l'obbligo di dare l'avviso al difensore solo
nel caso in cui al momento del conferimento dell'incarico al consulente sia già
stata individuata la persona nei confronti della quale si procede, mentre tale
obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata
successivamente nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali (Sez. 4,
Sentenza n. 20591 del 23/02/2010).
L'avviso relativo all'espletamento di un accertamento tecnico non ripetibile, con
la conseguente assicurazione dei diritti di assistenza difensiva, deve essere
dato anche alla persona che, pur non iscritta nel registro degli indagati, risulti
nello stesso momento raggiunta da indizi di reità quale autore del reato
oggetto delle indagini (Sez. 5, Sentenza n. 6237 del 21/12/2010);
Le forme di tale avviso non hanno carattere sacramentale e non sono
predefinite; e’ sufficiente che i mezzi impiegati siano tali da portare il
destinatario ad effettiva conoscenza del luogo, data e ora del conferimento
dell’incarico (SEZ. 1 SENT. 04453 del 12/04/2000);
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Conseguenze omesso avviso e valore
probatorio
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Il mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 360 c.p.p. in ordine
agli avvisi da dare all’indagato e al suo difensore determina la
nullità dell’attività del CT e della relazione finale da questi redatta.
Trattasi di una nullità generale a regime intermedio. La nullità si
estende, in via derivata, anche all'esame dibattimentale del
consulente tecnico del pubblico ministero sui risultati
dell'accertamento tecnico : così Sez. 2, Sentenza n. 11052 del
23/01/2009 ;
laddove venga assicurato il pieno rispetto delle garanzie difensive,
invece, la relazione redatta dal consulente tecnico nominato ex art.
360 c.p.p. entra a far parte del fascicolo del dibattimento e può
essere utilizzata dal Giudice per la sua decisione
indipendentemente dall’audizione dello stesso consulente: Sez. 1,
Sentenza n. 7324 del 04/05/1995 Sez. 6, Sentenza n. 6031 del
18/04/1996; Sez. 1, Sentenza n. 8082 del 11/02/2010.
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Accertamenti
dell’indagato
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irripetibili
e
poteri
L’indagato, peraltro, ha la possibilità di paralizzare l’attività del consulente tecnico del
P.M., facendo riserva di incidente probatorio, anticipando cioè la propria intenzione di
chiedere che il medesimo accertamento sia effettuato da parte di un perito nominato
dal G.I.P.;
In tale caso, se il P.M. procede comunque al conferimento dell’incarico e questo viene
adempiuto, i risultati raggiunti saranno inutilizzabili nel dibattimento: così SEZ. 3 SENT.
08342 del 19/07/2000, nella quale si legge che “A norma dell'art. 360 co. IV cod.
proc. pen. il pubblico ministero non puo' procedere ad accertamenti tecnici quando, sul
medesimo oggetto, sia stata in precedenza avanzata richiesta di incidente probatorio,
salvo che i suddetti accertamenti non possano piu' essere utilmente compiuti se differiti; in
assenza della suddetta condizione, deve ritenersi l'inutilizzabilita' dei risultati dei disposti
accertamenti.” (analogamente Sez. 4, Sentenza n. 5863 del 12/04/2000;
L'imputato che non abbia a suo tempo formulato riserva di promuovere incidente
probatorio ex art. 360, comma quarto, cod. proc. pen., non può più sollevare la
questione di inutilizzabilità della consulenza disposta dal P.M. ai sensi del menzionato
art. 360 cod. proc. pen. per mancanza del presupposto della non ripetibilità
dell'accertamento tecnico, dovendosi considerare decaduto dalla relativa eccezione
(Sez. 1, Sentenza n. 28979 del 11/03/2003; Sez. 1, Sentenza n. 47502 del
29/11/2007 Sez. 2, Sentenza n. 43726 del 11/11/2010)
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Accertamenti irripetibili e poteri del
PM
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Resta comunque salva l’ipotesi in cui il P.M. ritenga
che, a prescindere dalla riserva dell’indagato,
l’accertamento tecnico non possa essere utilmente
differito al dibattimento.
In questo caso il P.M. può disporre che si proceda
comunque alle operazioni tecniche, ma, se in seguito
si dovesse appurare che le stesse potevano essere
agevolmente differite, i risultati raggiunti saranno
inutilizzabili.
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Qualifica e Poteri del CT del PM
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Il consulente tecnico del pubblico ministero - incaricato del compito di eseguire
accertamenti integrativi delle indagini di polizia giudiziaria (nella specie volte
al controllo del funzionamento di una clinica privata) -, sia per l'investitura
ricevuta dal magistrato (art. 359 c.p.), sia per lo svolgimento di un incarico
ausiliario all'esercizio della funzione giurisdizionale (art. 357 c.p.), assume la
qualifica di pubblico ufficiale. Tale qualità, ai fini del reato di istigazione alla
corruzione, permane anche dopo la cessazione dell'incarico, sempre che
l'offerta corruttiva sia fatta a causa delle funzioni esercitate, attesa la
possibilità di rettifica dei risultati della consulenza e la necessità di esame
orale del consulente nel dibattimento (Sez. 6, Sentenza n. 4062 del
07/01/1999 );
Il C.T. procede al compimento di tutti gli accertamenti tecnico-strumentali, i
rilievi e le operazioni necessarie per rispondere ai quesiti;
Il C.T., se necessario per l’espletamento dell’incarico, può esaminare il corpo di
reato o le cose ad esso pertinenti e gli atti e documenti del fascicolo del PM;
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Qualifica e Poteri del CT del PM
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Il C.T. partecipa a singoli atti di indagine se espressamente autorizzato dal
PM (art. 359 comma 2 c.p.p.);
Il C.T. può acquisire informazioni dall’indagato, dalle persone offese o da
altre persone, ma tali informazioni utilizzabili ai soli fini dell’accertamento
tecnico (cfr. però Sez. 3, Sentenza n. 2101 del 11/11/2008 secondo cui
“L'inutilizzabilità delle notizie che il perito o il consulente riceva, in sede di
espletamento di incarico, dall'imputato, dalla persona offesa o da altre
persone, non ha natura patologica bensì fisiologica, sicché il contenuto della
consulenza tecnica disposta dal P.M. può essere legittimamente utilizzato nel
rito abbreviato, ai fini di prova della responsabilità dell'imputato, anche con
riguardo a dette notizie”. Contra Sez. 3, Sentenza n. 16470 del
10/02/2010, secondo cui “Il divieto di utilizzazione delle notizie fornite
dall'imputato al perito per fini diversi da quelli dell'accertamento peritale
opera anche con riferimento al giudizio abbreviato”.
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Contenuti e forma della relazione di
CT
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La relazione di CT è atto a forma libera;
Il contenuto minimo necessario è dato dalla
descrizione delle attività svolte per l’espletamento
dell’incarico e dalla risposta ai quesiti;
Solitamente lo schema è il seguente:
1- indicazione di tempo, luogo ed oggetto dell’incarico ricevuto;
2- descrizione delle attività svolte;
3- riferimenti normativi e tecnico-scientifici;
4- discussione del caso ed illustrazione-motivazione delle conclusioni;
5- risposta ai quesiti.
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La consulenza tecnica e l’audizione del
CT nell’udienza preliminare
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- ex art. 421 bis c.p.p., il GUP, se ritiene che le indagini
preliminari sono incomplete, può indicare al PM le
ulteriori indagini da compiere (tra le quali anche una
consulenza), fissando il termine per il compimento di
dette indagini e indicando la data della nuova
udienza;
- ex art. 422 c.p.p. il GUP può disporre anche d’ufficio
l’assunzione delle prove decisive ai fini della emissione
di una sentenza di non luogo a procedere; tra dette
prove l’art. 422 comma 2 c.p.p. prevede espressamente
l’audizione del CT nominato nel corso delle indagini
preliminari.
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Consulenza tecnica in sede
dibattimentale in caso di perizia
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Disposta la perizia, il pubblico ministeroe le parti privatehanno facoltà
di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per
ciascuna
parte,
a
quello
dei
periti.
2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul
patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un
consulente
tecnico
a
spese
dello
Stato.
3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle
condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a) [minorenne,
interdetto, inabilitato, infermo di mente], b) [interdetto dai pubblicvi
uffici o interdetto/sospeso da una professione o arte], c) [persona
sottoposta a misure di sicurezza o prevenzione], d) [coimputati, imputati
in procedimento connesso o collegato, responsabili civile o civilmente
obbligato per pena pecuniaria, ausiliario del PM, chi ha facoltà di
astenersi dal testimoniare, chi è stato chiamato a prestare l’uffiico di
testimone o interprete].
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Precisazione sulle incompatibilità
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Non sussiste alcuna incompatibilità per l'ausiliario, nominato dalla polizia
giudiziaria nella prima fase delle indagini, ad assumere la veste di
consulente tecnico del P.M., in quanto le preclusioni previste dall'art. 225,
comma terzo, cod. proc. pen. trovano applicazione soltanto per il perito
d'ufficio. (Sez. 3, Sentenza n. 46769 del 23/11/2011 );
È manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 225, comma 3 cod. proc.
pen., - nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del perito d'ufficio
ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento -, in
quanto l'esigenza di imparzialità cui è preordinato il divieto per il
consulente di parte di prestare l'ufficio di perito del giudice nel medesimo
procedimento, non sussiste nell'ipotesi in cui, al contrario, sia il perito ad
essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento, con la
conseguenza che, trattandosi di situazioni diverse, non vi è violazione
dell'art. 3 Cost.; nemmeno sussiste la violazione dell'art. 24 Cost., essendo
sufficiente, in tale ipotesi, che il giudice escluda l'utilizzo dei contributi
peritali attribuendo ad essi la natura di consulenza di parte (Sez. 4,
Sentenza n. 36968 del 20/06/2003).
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Consulenza tecnica in sede
dibattimentale in caso di perizia
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I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al
giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali e` fatta menzione nel verbale.
Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini
e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione.
Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono
esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona,
la cosa e il luogo oggetto della perizia.
La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attivita` non puo` ritardare
l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attivita` processuali.
Non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminare il consulente tecnico
dell'imputato dopo che si sia concluso l'esame del perito di ufficio, qualora lo stesso
consulente non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento
dell'incarico al perito o nel corso delle operazioni peritali (Sez. 6, Sentenza n. 12610 del
14/01/2010).
La richiesta del consulente tecnico di esaminare le conclusioni del perito (art. 230, terzo
comma cod. proc. pen.) non ha ragion d'essere quando il consulente abbia affiancato il
perito sin dall'inizio, potendo con lui interloquire in ogni momento dell'espletamento
dell'incarico. In tale caso, infatti, a norma dei commi primo e secondo dello stesso
articolo, al consulente è consentito assistere al conferimento dell'incarico, presentare al
giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali viene fatta menzione verbale,
partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando
osservazioni e riserve della quale deve darsi atto nella relazione (Sez. 6, Sentenza n. 2976
del 23/07/1992).
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consulenza tecnica in sede
dibattimentale fuori dei casi di perizia
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Quando non e` stata disposta perizia, ciascuna parte puo` nominare, in numero non
superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il
proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121 .
Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte
privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad
intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il
consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione
è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che
respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede
nelle forme di cui all'articolo 127. (1)
L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello
stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone. (1)
Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai
consulenti tecnici gia` nominati sono riconosciuti i diritti e le facolta` previsti
dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1 .
Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3 .
Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Casi pratici
Quesiti in materia di edilziia
ed urbanistica
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Quesiti in tema di permesso di
costruire e strumenti urbanistici
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“Riferisca se il Permesso di Costruire n°______/________ rilasciato il
_________dal Comune di ___________a favore del Sig. ___________,
sia conforme o meno alla luce della normativa vigente all’epoca del
rilascio verificando la legittimità formale e sostanziale della procedura
seguita per il rilascio del titolo edilizio predetto;…………..
Accertare la legittimità formale e sostanziale della procedura seguita dal
Comune di _______________per l’approvazione degli strumenti
urbanistici relativamente all’area interessata dai lavori assentiti con il
titolo edilizio summenzionato;……………
“Accerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio
ricostruire e qualificare sotto l’aspetto tecnico giuridico la
vicenda”;…………………………………...
“Accertare
e
riferire
quant’altro
utile
ai
fini
di
giustizia”:……………………………………
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Quesiti in tema di sanatoria
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“Riferisca il CT se, nell’ambito della pratica di condono
edilizio n. _________ conclusasi con rilascio da parte del
Comune di ______del Permesso di costruire in sanatoria a
favore della Sig.ra______, sia stata veritiera la
rappresentazione dello stato dei luoghi fornita al momento
del deposito integrativo dal tecnico ”;
“Accerti inoltre il CT ogni altro fatto o circostanza che
consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto l’aspetto
tecnico giuridico la vicenda”;
“Accerti e riferisca quant’altro utile ai fini di giustizia”:
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Quesiti in tema di piano di
recupero
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“Ricostruisca il CT la procedura relativa al piano di recupero con
riferimento agli interventi consentiti e poi realizzati”;
“Accerti il CT natura, consistenza e tipologia dell’intervento edilizio
come materialmente effettuato dagli indagati”;
“Accerti ancora il CT quale titolo edilizio, era necessario per realizzare
l’intervento edilizio e se esso si è perfezionato”;
“Accerti ancora il CT quali fossero gli obblighi a carico della Toscana Re
s.p.a. previsti dalla convenzione accessoria al progetto di piano di
recupero e varianti e se essi siano stati adempiuti”;
“Accerti ancora il CT se sugli eventuali abusi siano in corso pratiche
edilizie di sanatoria, se l’intervento appare sanabile sia con la
procedura dell’accertamento di conformità previsto dagli artt. 36 e 37
del DPR 380/01, sia con le altre forme di sanatoria con effetti limitati
alla sola regolarizzazione amministrativa previste dall’ordinamento”;
Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Quesiti in tema di rispetto della
distanze di confine e del titolo
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“Ricostruisca il CT in base al Piano di Recupero “………”, nonché allo strumento
urbanistico vigente al momento dell’accensione della pratica edilizia, e successive
modifiche ed integrazioni dello strumento urbanistico succedute entro il rilascio del
Permesso a Costruire, se le opere autorizzate sull’area censita catastalmente alla
particella n° …….., con il titolo edilizio Permesso a Costruire n° ……sono
urbanisticamente corrette anche relativamente alle distanze di confine ed indice di
fabbricabilità”;
“Accerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla P.A. dalla proprietà e dal
progettista al fine dell’ ottenimento del Permesso di Costruire, era conforme alle vigenti
normative e rappresentante l’effettivo stato dei luoghi riguardo in particolare allo stato
preesistente ed immobili confinanti”;
“Accerti il CT natura, consistenza e tipologia dell’intervento edilizio come materialmente
effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciati”;
“Accerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e
qualificare sotto l’aspetto tecnico e giuridico la vicenda”.
Accertare e riferire quant’altro utile ai fini di giustizia.
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Quesiti in materia di titolo
necessario e di zonizzazione
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“Accerti il CT natura, consistenza e tipologia dell’intervento edilizio come materialmente
effettuato dagli indagati, indicando i vincoli territoriali insistenti sull’area e la
destinazione della stessa prevista dagli strumenti urbanistici succedutesi nel tempo”;
“Accerti ancora il CT quale titolo urbanistico e/o edilizio, era necessario per realizzare
l’intervento edilizio e se le pratiche presentate dagli interessati erano e sono compatibili
con quanto materialmente realizzato”;
“Accerti ancora il CT se l’intervento era ed è compatibile con la “zonizzazione” prevista
dagli strumenti urbanistici dell’area di sedime, sia all’epoca dell’avvenuta demolizione
dei vecchi fabbricati presenti nel sito avvenuta nelle more della concessione edilizia …. e
successive varianti, sia al momento nel quale sono state costruite le due palazzine
attualmente insistenti nell’area di sedime, realizzate dopo aver presentato le DIA
………., ed eventuali altre pratiche sconosciute allo stato degli atti”;
“Accerti ancora il CT se il progettista … è professionalmente abilitato alla progettazione
e direzione dei lavori delle strutture degli immobili così come si presentano attualmente”;
“Accerti ancora il CT se l’intervento appare sanabile sia con la procedura
dell’accertamento di conformità previsto dagli artt. 36 e 37 del DPR 380/01, sia con
altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa
previste dall’ordinamento;
“Accerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e
qualificare sotto l’aspetto tecnico e giuridico la vicenda”.
Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Quesiti in materia di vincolo
idrogeologico
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“Riferisca se il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di ……..a favore dei Sigg.
………………….., sia conforme o meno alla luce della normativa vigente all’epoca del
rilascio”;
“Accertare se l’opera rappresentata negli atti integranti il Permesso di Costruire, rispetti i
limiti dimensionali previsti dalla LRT 64/95 e normativa urbanistica di riferimento;
Accerti la presenza del vincolo idrogeologico ed altri eventuali vincoli gravanti sull’area
di sedime;
Accerti la sussistenza dei miglioramenti agricoli rappresentati nel PMAA;
Accerti se nel caso in contesto, sia corretta l’applicazione delle misure di salvaguardia;
Accerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla P.A. dalla proprietà e dal
progettista al fine dell’ottenimento del Permesso di Costruire, era conforme alle vigenti
normative e rappresentante l’effettivo stato dei luoghi;
“Accerti il CT natura, consistenza e tipologia dell’intervento edilizio come materialmente
effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciati”;
“Accerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e
qualificare sotto l’aspetto tecnico e giuridico la vicenda”.
“Accertare e riferire quant’altro utile ai fini di giustizia”
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La valutazione della consulenza e
della perizia
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Ambito di discrezionalità del P.M. e del Giudice;
Poteri e doveri;
Questioni pratiche;
Questioni teoriche.
Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Valutazione della consulenza e della
perizia: giudice (e P.M.) peritus peritorum
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generale e consolidato principio ermeneutico secondo cui il giudice (ma lo stesso
discorso vale per il PM) è peritus peritorum, e spetta a lui, nell’ambito del libero
convincimento che gli è proprio, valutare autonomamente la prova scientifica:
SEZ. 1
SENT. 04276 DEL 01/04/1976 : « IL TECNICISMO DELLA PROVA NON ESCLUDE LA LIBERA
VALUTAZIONE DELLA PROVA STESSA DA PARTE DEL MAGISTRATO, NON POTENDO LA PROVA COME
PRODOTTO SCIENTIFICO SOVRAPPORSI AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CHE,
NEL VIGENTE ORDINAMENTO, HA SOSTITUITO IL REGIME DELLE VALUTAZIONI LEGALI;
SEZ. 1
ORD. 00870 DEL 14/06/1977: “LA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA, CHE E
CONSEGUENZA D'UN PROFONDO RINNOVAMENTO STORICO DEL PROCESSO PENALE, RIGUARDA
ANCHE LA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO. INFATTI, IL GIUDICE, QUALE PERITUS
PERITORUM, PUO AN CHE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE
DELL'ANZIDETTA PROVA PURCHE TALE GIUDIZIO SIA SOSTENUTO DA ADEGUATA MOTIVAZIONE”;
SEZ. 1
SENT. 04288 DEL 23/04/1982: « LA FEDE NELLA SCIENZA NON PUO' SOVRAPPORSI AL
FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI APPREZZAMENTO DELLE PROVE CHE ASSEGNA AL
GIUDICE IL RUOLO DI PERITUS PERITORUM. BEN PUO', PERTANTO, IL GIUDICE, CON MOTIVAZIONE
ADEGUATA E
RIGOROSAMENTE
LOGICA, CONFUTARE E DISATTENDERE I RISULTATI DI UN
ACCERTAMENTO PERITALE, DANDO COSI' RAGIONE DELLA DECISIONE ADOTTATA”.
Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Valutazione della consulenza e della
perizia: giudice (e P.M.) peritus peritorum
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IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NON E' DEGRADABILE
DA FENOMENO A FORTE COMPONENTE TECNICO-SCIENTIFICA E, QUINDI,
ESSENZIALMENTE RAZIONALE,
AD ATTO SOGGETTIVO, A FONDAMENTO
PREVALENTEMENTE INTUITIVO E PSICOLOGICO, O ADDIRITTURA EMOZIONALE,
INSOFFERENTE DI OGNI REGOLA E CONTROLLO. INVERO I CRITERI DIRETTIVI
NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE, ANCHE SE INESPRESSI,
SONO DESUMIBILI DAL COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL PROCESSO,
IN PRIMIS DALL'OBBLIGO DEL GIUDICE DI FORNIRE CONGRUA MOTIVAZIONE,
IMMUNE DA VIZI LOGICI DELLE SUE SCELTE E DELL'OBBLIGO DI FARE EMERGERE
LE FONTI DI CONOSCENZA DI OGNI SINGOLO FATTO. (SEZ. 1 SENT. 03937
DEL 17/03/1989);
Sez. 3, Sentenza n. 42984 del 04/10/2007: In tema di giudizio, la valutazione
delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice, il quale la esercita
secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere
scientifico esterno, il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa
delle conoscenze giudiziali e può assumere rilevanza solo ove il giudice ne
apprezzi l'assoluta necessarietà ovvero la funzionale imprescindibilità ai fini della
decisione.
Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Valutazione della consulenza e della
perizia: ipotesi
Questa piena autonomia del giudice (e del PM)
rispetto all’apporto tecnico scientifico può allora
tradursi, volta per volta:
1) in una piena condivisione delle conclusioni del
perito: Sez. 1, Sentenza n. 2030 del 07/07/1982
“Ai fini dell'adempimento dell'Obbligo della
motivazione, il giudice del merito non è tenuto ad un
dettagliato esame critico della perizia, nell'ipotesi
in cui abbia aderito alle conclusioni del perito,
accettandone i criteri ed i metodi di indagine”.
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Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Valutazione della consulenza e della
perizia: ipotesi
2) in una presa di distanza dalle conclusioni del
perito e nella condivisione di quelle del CT di
parte: SEZ. 4
SENT. 11126 DEL 17/11/1988
«LEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE
ARGOMENTO
DI
CONVINZIONE
DALLA
RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI
PARTE, STANTE LA VIGENZA, NELL'ORDINAMENTO
PROCESSUALE PENALE, DEL PRINCIPIO DEL LIBERO
CONVINCIMENTO DEL GIUDICE, ATTINGIBILE DA
QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL
PROCESSO”.
Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Valutazione della consulenza e della
perizia: ipotesi
3) nella possibilità per il giudice di formarsi una
propria convinzione anche se l’accertamento tecnico
ha avuto esito negativo: SEZ. 5
SENT. 07355 DEL
24/09/1984 « L'ESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN
ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON
IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE
ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE
PROCESSUALI,
PARIMENTI
TRANQUILLANTI
E
CONVINCENTI>>.
Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Valutazione della consulenza e della
perizia: limiti alla libertà del giudice
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Se vi è dunque, da parte del giudice (e del PM), la massima libertà nella valutazione dell’apporto tecnico
scientifico fornito dal perito, è bene precisare che tale libertà non è assoluta, ma incontra dei limiti.
Questi, in particolare, sono rappresentati dall’obbligo della motivazione scritta (nella sentenza, come
nell’eventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessità che tale motivazione sia
logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori, di tipo fattuale e logico, emersi nel corso delle
indagini e del processo:
SEZ. 1
SENT. 11338 DEL 26/09/1978 « LA PROVA TECNICA, COME TUTTE LE ALTRE PROVE, PUO
ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI L'ERRONEITA.>>
SEZ. 1
SENT. 05874 DEL 19/05/1978 « LA PROVA TECNICA, PUR POTENDO ESSERE
LIBERAMENTE VALUTATA, NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA,
SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE, POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO
LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE E’ IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO
RAZIONALE, CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA
PROBATORIO, DOVE, COM'E NOTO, NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI, LE
QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIO”.
SEZ. 1
SENT. 05764 DEL 13/05/1976 “IL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA
S'ESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO: QUESTA,
CIOE, PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI
CORRELATE, PERO’, AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICA”.
Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Valutazione della consulenza e della
perizia: limiti alla libertà del giudice
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Quest’obbligo di motivazione, peraltro, ove il
giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito
e alla confutazione da parte di questi delle
deduzioni di parte, non implica la necessità di una
puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al
riguardo (cfr. SEZ. I SENT. 6528 DEL 03/06/1998 , secondo cui
“Il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d’ufficio, in
difformità a quella del consulente tecnico di parte, non può essere gravato
dell’obbligo di fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione dell’esattezza
scientifica delle prime e dell’erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al
contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato
le conclusioni del perito d’ufficio, senza ignorare le argomentazioni del
consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste
ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e
inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali”).
Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Valutazione della consulenza e della
perizia: limiti alla libertà del giudice
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E tuttavia, l’obbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia scelto di far
proprie le conclusioni del perito esiste in due casi:
nell’ipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e anche del
CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al
patrimonio della comunità scientifica:
“Il giudice, nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica, ha l’onere di
verificare la validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorché essi si
presentino come nuovi e sperimentali, e perciò non sottoposti al vaglio di una pluralità di casi ed
al confronti critico tra gli esperti del settore, si da non potersi considerare ancora acquisiti al
patrimonio della comunità scientifica” (SEZ. II, SENT. 2751 DEL 11/08/1997);
“In tema di valutazione dei risultati peritali, il giudice deve verificare la validità scientifica dei
criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito, allorché essi si presentino come nuovi e
sperimentali e perciò non sottoposti al vaglio di una pluralità di casi ed al confronto critico tra gli
esperti del settore, sì da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunità
scientifica. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la motivazione
con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologia” (Sez. 2, Sentenza n.
834 del 17/10/2003).
Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Valutazione della consulenza e della
perizia: limiti alla libertà del giudice
2) nell’ipotesi in cui, alla tesi scientifica seguita dal perito, se ne
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contrapponga un’altra, anch’essa assistita da un significativo consenso
nella letteratura specialistica:
“In tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito può fare
legittimamente propria, allorché gli sia richiesto dalla natura della
questione,l’una piuttosto che l’altra tesi scientifica, purchè dia congrua
ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi
che ha creduto di non dover seguire” (SEZ. IV, SENT. 11235 DEL
09/12/1997);
In tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di
legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal
perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente
condivisibile, purchè la sentenza dia conto, con motivazione accurata ed
approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione
disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez. 4, Sentenza n. 45126
del 06/11/2008 e Sez. 4, Sentenza n. 46359 del 24/10/2007).
Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
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