docenti:
arch. Andrea Pasetti
arch. Silvia Capurro
dott. geol. Pietro Maifredi
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
SUL RAPPORTO TRA URBANISTICA E DIFESA
DEL SUOLO: TEORIA E PRATICA
docente: arch. Andrea Pasetti
Cfr. www.ambienteinliguria.it
Legge 183 del 18 maggio 1989
Legge Regione Liguria 9 del 28 gennaio 1993
Legge Regione Liguria 36 del 4 settembre 1997
Legge Regione Liguria 18 del 21 giugno 1999
Legge 493 del 4 dicembre 1999
Decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006
Legge Regione Liguria 58 del 4 dicembre 2009
…. Ci sono in totale 253 atti normativi inerenti la difesa del suolo
scopo della legge è quello di assicurare, sulla base di adeguate
conoscenze:




la difesa del suolo
il risanamento delle acque
la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo
economico e sociale
la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.
la legge definisce competenze nazionali e regionali e contenuti
della pianificazione di bacino:
quadro conoscitivo organizzato e aggiornato delle utilizzazioni previste dai piani
urbanistici
 individuazione delle criticità in atto
 direttive per la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e
l’utilizzazione delle acque e dei suoli
 l’indicazione delle opere necessarie
Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante
ove lo stesso piano ne dichiari tale efficacia

i piani di bacino sono:



di rilievo nazionale (Po, Arno, …)
di rilievo interregionale (Magra, …)
di rilievo regionale (tutti gli altri)
la legge istituisce programmi triennali di intervento:


attuano le previsioni dei piani
destinano una quota non inferiore al 15% a
 interventi di manutenzione ordinaria
 svolgimento del servizio di polizia idraulica
 compilazione e aggiornamento dei piani di bacino
la legge 183/1989 è stata abrogata dal decreto legislativo
152/2006
Articolo 3-ter. Principio dell'azione ambientale

1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio
culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle
persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata
azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione
preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati
all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi
dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la
politica della comunità in materia ambientale.
Articolo 3-quater. Principio dello sviluppo sostenibile


1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente
codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di
garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non
possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle
generazioni future.
2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a
consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo
sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi
pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di
prioritaria considerazione.
Parte terza.
Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di
tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche
finalità della legge è quella di assicurare, sulla base di
adeguate conoscenze:




la tutela e il risanamento del suolo e del sottosuolo
il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei
fenomeni di dissesto
la messa in sicurezza delle situazioni a rischio
la lotta alla desertificazione.
Parte terza.
Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque
dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche
attività di pianificazione, di programmazione e di
attuazione:




a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini
idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali,
idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso
processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;
b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami
terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;
c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di
laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per
la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la
difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le
valanghe e altri fenomeni di dissesto
competenze:



di livello nazionale: criteri generali per lo svolgimento
delle attività e approvazione dei piani di bacino
di livello regionale: collaborazione nell’elaborazione
dei piani dei distretti idrografici, elaborazione,
adozione, approvazione ed attuazione dei piani di
tutela, organizzazione servizi manutenzione e polizia
idraulica
di livello locale: partecipazione alle attività di livello
regionale
Criteri e indirizzi approvati con le principali
Delibere di Giunta Regionale
DGR n.894 del 30 luglio 2010. Indirizzi procedurali e modalità operative
per le istanze di varianti ai piani di bacino vigenti.
DGR n.1208/2012. Modifiche ed integrazioni ai «criteri per la redazione
della normativa dei piani di bacino per l'assetto idrogeologico per aspetti
relativi alla disciplina dell'assetto geomorfologico»
DGR n.91/2013. Criteri ed indirizzi per l'individuazione di aree a minor
pericolosità relativa nella fascia B dei piani di bacino regionali.
DGR n.723/2013. Indirizzi interpretativi in merito alle definizioni di
interventi urbanistico-edilizi richiamate nella normativa dei piani di bacino
per la tutela dal rischio idrogeologico.
DGR n.1745 del 27 dicembre 2013. Linee guida per l'elaborazione degli studi
geologici a supporto degli strumenti urbanistici comunali. Gli studi sono
contenuto dei PUC ai sensi dell’art. 7 c. 3, lettera c) della Legge Urbanistica
Regionale n. 36/1997.
dgr 894/2010 e s.mi.
Con la Deliberazione della Giunta regionale n.894 del 30 luglio 2010 sono stati forniti indirizzi
procedurali e modalità operative per le «Istanze di varianti ai piani di bacino vigenti».
La DGR riguarda il tema delle procedure e dei criteri per apportare varianti al
piani di bacino vigenti.
I soggetti legittimati a proporre istanze di modifiche, integrazioni,
aggiornamenti ai piani vigenti sono:
- gli organi dell'Autorità di bacino, e pertanto gli uffici regionali e provinciali;
- i Comuni interessati, le cui istanze sono coordinate dagli uffici provinciali
competenti.
Le varianti possono essere:
a) "sostanziali", che comportano la necessità di riformulazione delle strategie
e delle scelte fondamentali del Piano stesso, ovvero modifiche od
integrazioni che incidono significativamente sulle sue previsioni. In tal
caso la procedura di approvazione è la stessa di quella di formazione di
nuovi piani di bacino, anche stralcio, di cui all'art. 9 della Legge;
b) "non sostanziali" . Si tratta in particolare del recepimento di
approfondimenti tecnici e degli esiti di studi di dettaglio e
dell'aggiornamento del quadro di pericolosità a seguito della
realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica. In tal caso la
Legge prevede una procedura approvativa semplificata.
dgr 1208/2012
Con la Deliberazione della Giunta regionale n.1208/2012 sono state definite modifiche
ed integrazioni ai «criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino per
l'assetto idrogeologico per aspetti relativi alla disciplina dell'assetto geomorfologico»
La DGR riguarda il tema delle limitazioni edificatorie da applicarsi nelle aree
di dissesto idrogeologico dei piani di bacino, relativamente al tema
dell’assetto geomorfologico. In particolare sono disciplinate le aree con
pericolosità da Pg1 a Pg4 inserendo una differenziazione nella tipologia delle
aree in frana quiescente: Pg3a e Pg3b. (vedi NA Sez. II, artt. 16 e seguenti).
Si specifica che il richiamo alle categorie edilizie è finalizzato alla
pianificazione di bacino: i limiti e i divieti della disciplina del piano, infatti,
vanno necessariamente riferiti alla natura sostanziale degli interventi a
prescindere dalla categoria in cui gli stessi sono ascritti in base allo strumento
urbanistico.
Si riporta, come esempio, un aspetto innovativo della norma tipo per le aree
Pg3b, inserita nei Piani di bacino, in adeguamento ai criteri definiti nella DGR.
«Nelle aree a suscettività al dissesto elevata – Pg3b ….., è consentita anche la
nuova edificazione e l’esecuzione di opere infrastrutturali, purché tali interventi
siano previsti dallo strumento urbanistico comunale adeguato al presente Piano
di bacino. Tale adeguamento comporta l’effettuazione di un’apposita verifica di
compatibilità delle previsioni urbanistiche con il quadro dei dissesti del piano di
bacino nei termini indicati al successivo articolo 19».
dgr 1745/2013
Le linee guida per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti
urbanistici comunali :
La DGR 1745/2013 aggiorna la Circolare 2077 del 27/04/1988 per definire,
in accordo con la disciplina urbanistica regionale (L.R. n. 24/1987, e L.u.r. n.
36/1997), i contenuti degli studi geologici a corredo dei piani urbanistici
comunali.
Rispetto alla Circolare, che si limitava a definire in linea generale gli
elaborati cartografici da redigere, senza individuare particolari standard per
la redazione delle carte, né prevedere specifiche prescrizioni finalizzate a
perseguire un’efficace integrazione fra questi studi e la componente
urbanistica dei piani comunali, la DGR adotta specifiche linee guida ed in
particolare sviluppa i seguenti aspetti:
- i contenuti di natura geologica da inserire nella descrizione fondativa dei
PUC;
- i contenuti e le modalità di redazione degli elaborati cartografici;
- il raccordo fra i PUC e la pianificazione sovraordinata in materia
ambientale;
- l’integrazione degli studi geologici nelle analisi urbanistiche dei PUC.
dgr 723/2013
Con la Deliberazione della Giunta regionale n.723/2013 sono stati definiti gli «Indirizzi interpretativi
in merito alle definizioni di interventi urbanistico-edilizi richiamate nella normativa dei piani di
bacino per la tutela dal rischio idrogeologico».
La gestione dei Piani di bacino ha evidenziato criticità nell’individuazione
degli interventi ammissibili nelle aree a diversa pericolosità idrogeologica.
Il richiamo alle discipline urbanistico-edilizie ha talvolta determinato dubbi
interpretativi ed applicativi a seguito dell’entrata in vigore della l.r. 16/2008,
La DGR si propone di fornire indirizzi interpretativi al fine di chiarire le
limitazioni operanti in relazione alle varie tipologie di interventi.
Si riportano, ad esempio, le disposizioni relative alle fasce B (tempo di ritorno
200 anni): «…sono compatibili anche all’esterno del tessuto urbano
consolidato gli interventi di ristrutturazione edilizia in senso lato, ….. compresi
quindi gli interventi di demolizione con ricostruzione, anche con modifica di
sagoma e spostamento di sedime, senza aumento volumetrico e ad esclusione
della realizzazione delle pertinenze; sono altresì compatibili gli interventi di
ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione, ivi compresi gli interventi
di ampliamento “non modesti”, eccedenti cioè la soglia del 20% del volume
geometrico originario, solo in aree cosiddette a “minor pericolosità relativa”
in relazione a modesti tiranti idrici e velocità di scorrimento….. (vedi anche
criteri DGR 91/2013)
dgr 91/2013
Con la Deliberazione della Giunta regionale n.91/2013 sono stati forniti «Criteri ed indirizzi per
l'individuazione di aree a minor pericolosità relativa nella fascia B dei piani di bacino regionali»
La DGR fornisce i criteri per l’individuazione delle aree a minor pericolosità relativa ed
ambiti normativi nella fascia B dei Piani di bacino. Sostituisce la DGR 259/2005
(precedenti criteri ambiti normativi) e la DGR 1592/2011 (sospensione efficacia criteri),
anche a seguito degli eventi alluvionali dell’autunno 2010 e 2011.
In particolare è stato ritenuto necessario eliminare la possibilità di individuare aree a
minor pericolosità idraulica nelle aree perimetrate come fascia A.
Nell’allegato 1 (parte integrante) sono previsti:
 i criteri per determinare gli
ambiti normativi «fascia B0»,
sulla base di studi di dettaglio;
 il regime normativo associato;
 le misure e gli accorgimenti
tecnico costruttivi di protezione
passiva e per la costruzione in
aree inondabili.
Schema del criterio per l’individuazione delle fasce B0
Il Reticolo idrografico regionale
Norme previgenti :
• Elenchi delle acque pubbliche (testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque di cui al R.D. 11.12.1933 n. 177);
• “V elenco suppletivo”, approvato con DPR 24/02/1979;
• Reticolo idrografico dei piani di bacino (rivi significativi e non).
Il Regolamento regionale 14 luglio 2011 n. 3 “Disposizioni in materia di
tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua” ha definito di esclusiva
competenza regionale l’individuazione del reticolo idrografico
significativo.
La Regione Liguria ha adottato con DGR n.1449 del 30/11/2012, la carta
regionale univoca del reticolo idrografico, che sostituisce le carte dei
singoli Piani di bacino provinciali.
La cartografia del reticolo, in scala 1:10.000, adottata con la DGR
1449/2012 ai fini dell'avvio dell'inchiesta pubblica, è consultabile sul sito
della Regione Liguria : www.ambienteinliguria.it
Il Reticolo idrografico regionale
Obiettivi del Reticolo idrografico regionale :
• Omogeneità nella gerarchizzazione del reticolo
• Criteri omogenei nella individuazione del reticolo idrografico
significativo, anche ai fini delle attività di polizia idraulica
• Individuazione reticolo minore e dei tratti tombinati di competenza
comunale
Effetti del Reticolo idrografico :
• Non vi sono effetti di salvaguardia sulla cartografia adottata, in
quanto essa costituisce «riferimento cartografico»;
• Prevalgono l’effettivo stato reale dei luoghi e le disposizioni
contenute nelle norme dei piani di bacino (es. : distanze).
Il Reticolo idrografico regionale
Stralci Cartografie del
Reticolo Idrografico
regionale
(DGR 1449/2012)
Scala 1:10.000
La Direttiva 2007/60/CE
La Direttiva 2007/60/CE o Direttiva alluvioni è finalizzata ad
istituire un quadro omogeneo a livello europeo per la
valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni.
Obiettivi: ridurre le conseguenze negative per la salute umana,
l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche
connesse con le alluvioni in tutto il territorio della Comunità.
Introduce l’obbligo di dotarsi di un quadro coordinato per la
valutazione e la gestione dei rischi di alluvione e di un Piano di
gestione del rischio alluvioni (PGRA) per la salvaguardia della
vita umana e dei beni esposti, la mitigazione dei danni
derivanti dalle alluvioni ed un tempestivo ritorno alla
normalità.
La Direttiva 2007/60/CE
La Direttiva alluvioni e il D.lgs. 49/2010, che la recepisce a
livello nazionale, introducono un approccio di pianificazione a
lungo termine, scandito in tre tappe successive e tra loro
concatenate, che prevede:
fase 1: valutazione preliminare del rischio di alluvioni (da
effettuarsi entro il 22 settembre 2011);
fase 2: elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio
di alluvione (entro il 22 dicembre 2013);
fase 3: predisposizione ed attuazione di piani di gestione del
rischio di alluvioni (entro il 22 dicembre 2015).
E’ un piano di gestione che assume il valore di Piano stralcio
per l'Assetto Idrogeologico (PAI).
La Direttiva 2007/60/CE
La Direttiva Alluvioni prevede 4 categorie di misure per
concorrere al raggiungimento degli obiettivi di gestione del
rischio alluvionale: prevenzione, protezione, preparazione e
risposta, ripristino.
Le categorie forniscono lo schema delle priorità e delle
conseguenti azioni finalizzate innanzitutto a promuovere e
consentire uno sviluppo del territorio sostenibile e compatibile
con le condizioni di pericolosità presenti e solo dove gli
interventi di messa in sicurezza siano supportati dall’interesse
pubblico.
Il tema della difesa dalle alluvioni richiede in particolare una
forte condivisione fra i soggetti competenti per la corretta
definizione degli scenari di pericolosità e rischio.
I distretti idrografici riproposti dalla Direttiva
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01 normativa - Istituto Nazionale di Urbanistica