Cenni di
Procedura penale
Parte generale del CP
Progetto di Codice di diritto
processuale penale svizzero
Corso di giornalismo
Gennaio 2009
Avv. Maria Galliani
1
Fasi schematiche di un
procedimento penale completo
•
•
•
•
•
•
Apertura del procedimento penale
Assunzione di informazioni preliminari
Promozione dell’accusa
Inchiesta formale
Fase del giudizio
Fase di ricorso (a livello cantonale ed a
livello federale)
2
Apertura del procedimento
penale
•
•
•
•
•
Denuncia
Querela
Segnalazione
Rapporto di Polizia
Notizie di reato provenienti da altra fonte
3
Assunzione informazioni
preliminari
• Assunzione di informazioni (ev. da parte
della Polizia, se del caso con assunzione
di prove formali)
Reclamo al GIAR contro ogni decisione e
omissione del PP (10 gg.)

4
Promozione dell’accusa
• Formale comunicazione del Procuratore
Pubblico: documento a sé stante o durante
audizione (verbale)
• A seguito di accoglimento dell’istanza di
promozione dell’accusa da parte della
CRP
• Arresto
Possibilità di ricorso alla CRP entro 10 gg.
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Arresto (1)
• Equivale a promozione dell’accusa
• Condizioni:
– seri e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o
un delitto
– preminenti motivi di interesse pubblico, supportati da
concreti elementi che permettono di ritenere:
• un pericolo di fuga o
• bisogni dell’istruzione o
• un pericolo di recidiva
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Arresto (2)
• Misure sostitutive dell’arresto (in part. per
ovviare al pericolo di fuga):
–
–
–
–
prestazione di una cauzione
deposito dei documenti di legittimazione
regolare comparizione davanti a un ufficio
residenza in un luogo determinato (non applicato per
mancanza di mezzi di controllo)
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Arresto (3)
• Competenza:
– durante l’istruzione formale: il Procuratore Pubblico
– dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e fino
all’inizio del pubblico dibattimento: il Giudice
dell’istruzione e dell’arresto (GIAR)
– dopo l’inizio del pubblico dibattimento e fino a
crescita in giudicato della sentenza: il Presidente
della Corte competente
• Forma: ordine scritto
• Eccezione: flagranza di reato
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Arresto (4)
• Termine:
– deferimento al GIAR al più tardi entro il giorno
successivo la consegna in carcere
• Audizione davanti al GIAR:
– l’arrestato viene informato ed esaminato sui motivi
dell’arresto e sulle accuse contro di lui
– l’arrestato viene informato:
– del diritto di ricorso,
– di avvalersi di un difensore,
– di chiedere di essere posto in libertà provvisoria
– di avvisare la famiglia
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Arresto (5)
• Decisione del GIAR sul mantenimento ed ev.
la durata dell’arresto
Ricorso alla CRP entro 10 giorni
• Durata del carcere preventivo:
– il carcere preventivo non deve essere protratto oltre il
necessario (diritto dell’accusato di chiedere di essere posto in
ogni momento in libertà provvisoria)
– carcere preventivo durante l’istruzione formale: max.
6 mesi, prorogabili con istanza motivata al GIAR
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Arresto (6)
• Proroga del carcere preventivo:
– da parte del GIAR: quando è necessario per
l’istruzione formale o per l’emanazione dell’atto
d’accusa (su istanza motivata del PP)
– dalla CRP: quando è necessario per l’aggiornamento
del dibattimento (su istanza motivata del Presidente della
Corte competente)
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Istruzione formale (1)
• assunzione di prove
– Audizioni (accusato/testi)
– Sopralluoghi, ricostruzioni scientifiche /
contabili
– Perizie
– Perquisizioni e sequestri
– Sorveglianza corrispondenza postale /
telefonica (legge specifica regola simili controlli)
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Istruzione formale (2)
• Accresciuti diritti a favore dell’accusato
• Deposito atti
• Possibilità per l’accusato / prevenuto e la
parte civile di richiedere al PP complementi istruttori
• (con conseguenti ulteriori depositi degli atti per
prove assunte su complementi)
• Chiusura dell’istruttoria formale
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Diritti dell’accusato durante
l’istruzione formale
•
•
•
•
Assistenza di un difensore
Diritto di rifiutarsi di rispondere
Partecipazione agli atti procedurali
Presa di conoscenza degli atti e dei
documenti e possibilità di riceverne copia
(compatibilmente alle esigenze d’inchiesta)
Reclamo al GIAR contro ogni decisione e
omissione del Procuratore Pubblico
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Fase del giudizio (1)
• Istruttoria dibattimentale:
sono presenti il Procuratore Pubblico,
l’accusato (ev. contumacia o assenza
giustificata), il difensore, ev. i
rappresentanti di parte civile
– interrogatorio accusato/testi/parti civili/parti
lese/periti + produzione eventuali documenti
• Chiusura dell’istruzione dibattimentale
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Fase del giudizio (2)
• Discussione:
– requisitoria del PP (colpevolezza + pena)
– intervento di parte civile (colpevolezza +
risarcimento)
– arringa del difensore (colpevolezza + pena +
risarcimento)
– ev. replica del PP e parte civile
– ev. duplica del difensore
– ultima parola all’accusato
• Chiusura discussione
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Fase del giudizio (3)
• Posa dei quesiti
• Camera di Consiglio
la Corte delibera in merito a (in
quest’ordine):
– questioni di fatto
– questioni di diritto
– commisurazione della pena
– pretese di risarcimento
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Fase del giudizio (4)
• Voto in Camera di Consiglio:
– assessori giurati (in ordine alfabetico),
– giudici a latere e Presidente
 decisioni prese a maggioranza
• Sentenza: comunicazione orale + motivazione
scritta entro 20 giorni (30 giorni se dibattimento
con partecipazione di assessori giurati)
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Pretura Penale
• Composta da: 1 Presidente e Pretori dei
distretti di Vallemaggia, Riviera, Blenio e
Leventina
Competenza:
– contravvenzioni (reati per cui è comminata la
multa - non esiste più l’arresto)
– delitti e crimini per i quali il Procuratore
Pubblico propone una PP di max. 90
aliquote o LPU per max. 360 h o una PD di
max. 3 mesi da espiare (CP 01.01.2007)
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Parte generale del CP
(in vigore dal 01.01.2007)
Nuova concezione delle sanzioni
→ vCP ► la pena privativa di libertà è l’elemento
centrale delle sanzioni (art. 35 ss vCP), con la multa che
interviene unicamente in secondo luogo (art. 48ss vCP)
→ nCP ► le disposizioni sulla pena pecuniaria (PP; art.
34 ss nCP) precedono quelle sul lavoro di pubblica utilità
(LPU; art.37ss nCP) e quelle sulla pena detentiva (PD)
che intervengono per i casi più gravi
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Pena pecuniaria (PP)
→ al posto delle pene detentive sino a 1 anno
→ definizione n. di aliquote giornaliere (secondo la
colpevolezza), facendo corrispondere 1 g. di detenzione
(attuale) a 1 aliquota di PP
► max 360 al.
→ ammontare dell’aliquota calcolato in base alle condizioni
economiche dell’accusato (reddito netto giornaliero al
momento della decisione)
1 aliquota = max fr. 3’000.(max per 360 al = fr. 1'080'000.-)
→ rivalutazione aliquota di competenza del GIAP
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Lavoro di pubblica utilità (LPU)
→ al posto delle pene detentive sino a 6 mesi, con
l’accordo dell’accusato (accertamento volontà e capacità
di lavorare)
→ commisurazione come per la PP
→ 1 aliquota giornaliera = 4 h. di LPU (art. 39
cpv. 2 nCP)
→ possibile solo fino a 180 aliquote giornaliere
(= max. 720 h)
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Pena detentiva (PD)
• → scomparsa la distinzione reclusione,
detenzione e arresto
• → di regola min. 6 mesi e max 20 anni
• → possibile inferiore a 6 mesi, ma senza
condizionale e a titolo eccezionale
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Contravvenzione - multa
→ l’arresto non è più previsto
→ multa (art. 106 nCP)
► solo in caso di contravvenzione
► importo max di fr. 10'000.- (prima era max
fr.
5'000.-), proporzionale alla situazione
patrimoniale
→ possibilità di comminare un LPU
► fino a un max. di 360
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Autorità giudicanti
Corte Assise Correzionali
• Composta da:
1 Presidente + 3 assessori giurati, facoltativi
• Competenza:
giudica delitti e crimini per i quali il Procuratore Pubblico
propone una PP superiore alle 90 aliquote fino a max
360 o LPU superiore alle 360 h fino a max. 720 h o PD
superiore ai 3 mesi fino a max. 3 anni (CP 01.01.2007)
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Corte Assise Criminali
• Composta da:
3 Giudici + 5 assessori giurati, obbligatori
• Competenza:
giudica crimini per i quali il Procuratore Pubblico
propone una PD superiore ai 3 anni
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Fase di ricorso: vie cantonali (1)
ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale CCRP
• Oggetto:
sentenza Assise correzionali e criminali + sentenza
Pretura Penale
• Legittimati:
– il Procuratore Pubblico
– l’accusato e il suo difensore
– la parte civile (solo contro
assoluzione)
una
sentenza
di
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Fase di ricorso: vie cantonali (2)
ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale CCRP
• Motivi:
– errata applicazione del diritto sostanziale
– vizi essenziali di procedura
– arbitrio nell’accertamento dei fatti
• Ev. dibattimento
• Decisione:
– ricorso respinto
– ricorso accolto: riforma o rinvio a nuova corte di
merito per nuovo giudizio
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Fase di ricorso: via federale
ricorso in materia penale al TF
(01.01.2007)
• Legittimati:
– il Procuratore Pubblico
– l’accusato e il suo difensore
– la parte civile (vittima ai sensi LAV) / querelante
• Motivi: violazione del diritto federale / intercantonale /
internazionale
• Decisione:
– ricorso respinto
– ricorso accolto: sentenza o riformatoria o cassatoria
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con rinvio alle Autorità cantonali
Glossario (1)
• denunciante: persona che inoltra al MP un
esposto di denuncia contro terzi (individuati o
ignoti) per reati perseguibili d’ufficio
• querelante: persona che inoltra al MP una
querela contro terzi (individuati o ignoti) per reati
perseguibili solo su querela
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Glossario (2)
• denunciato: persona denunciata presso il MP
per reati perseguibili d’ufficio (in informazioni
preliminari)
• querelato: persona querelata presso il MP per
reati perseguibili solo su querela (in informazioni
preliminari)
• indiziato: persona oggetto in genere di
informazioni
preliminari
(o
formalmente
denunciato/querelato o per estensione d’ufficio)
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Glossario (3)
• accusato/prevenuto: persona oggetto di
promozione dell’accusa (in inchiesta formale)
• parte lesa: persona danneggiata materialmente
o moralmente a seguito di commissione di reato
• parte civile: parte danneggiata moralmente o
materialmente da un reato e che intende far
valere una pretesa risarcitoria nel contesto del
procedimento penale (costituzione di PC)
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Glossario (4)
• contravvenzioni: reati punibili con la multa (non
esiste più l’arresto, art. 103 CP)
• delitti: reati punibili con una PD sino a tre anni o
con una PP (art. 10 cpv. 3 CP)
• crimini: reati punibili con una PD di oltre 3 anni
(art. 10 cpv. 2 CP)
• multa: solo in caso di contravvenzioni, max. fr.
10’000.33
Glossario (5)
• CPPT / CPP: Codice di procedura penale
Ticinese del 19.12.1994 (legge cantonale)
• CPS o CP: Codice penale svizzero del
21.12.1937 (legge federale) – revisione della
parte generale in vigore dal 01.01.2007
• LTF: Legge sul Tribunale federale del
17.06.2005 – entrata in vigore il 01.01.2007
34
Glossario (6)
• DA: decreto di accusa
• GIAR: Giudice dell’Istruzione e dell’Arresto
• GIAP: Giudice dell’applicazione delle pene e
misure
• CRP: Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d’Appello
• CCRP: Corte di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d’Appello
• TF: Tribunale Federale
35
Progetto di Codice di diritto
processuale penale svizzero (CPP)
Codice di 427 articoli
Entrata in vigore: presumibilmente 01.01.2011
Autorità di perseguimento penale:
• la polizia della confederazione, dei Cantoni e dei Comuni
• il Pubblico Ministero
• le Autorità penali delle contravvenzioni
Autorità giudicanti:
•
•
•
•
il Giudice dei provvedimenti coercitivi
la giurisdizione di reclamo
il Tribunale di primo grado
il Tribunale d’Appello
36
Alcune novità rilevanti
• Codificazione della prassi relativa al rispetto dei
principi fondamentali (rispetto della dignità umana, obbligo di
correttezza, principio della buona fede e dell'equità di trattamento,
diritto di essere sentito, presunzione di innocenza e principio in dubio
pro reo)
• Introduzione del Giudice dei provvedimenti coercitivi
• Revisione delle fasi del procedimento penale (procedura
preliminare, promozione dell'accusa, rito abbreviato, fermo e arresto
provvisorio di polizia per max. 24 ore, traduzione davanti al PP e
richiesta entro max. 48 ore al Giudice dei provvedimenti coercitivi di
ordinare la carcerazione preventiva, carcerazione di sicurezza, ecc.)
• Avvocato della prima ora
• Ricorso in appello
• Miglioramenti di natura “tecnica”
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Art. 177 CPP
Segretezza dell'istruzione
1. Il procedimento dell'istruzione non è pubblico.
2. I magistrati, i funzionari, i periti designati dall'autorità e gli interpreti
sono obbligati a mantenere il segreto sulle operazioni compiute o alle
quali hanno partecipato o assistito o di cui sono venuti a conoscenza
nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Il Procuratore pubblico, preannunciandone il contenuto al difensore
ed alla parte civile, può informare il pubblico, tramite un comunicato
od altre forme appropriate, se preminenti interessi generali lo esigono.
4. Il Procuratore pubblico e, dietro sua autorizzazione, gli organi di
polizia possono fare appello a pubblica collaborazione per
l'accertamento di un reato.
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Art. 320 CP
Violazione del segreto d'ufficio
1. Chiunque rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di
membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua
carica o funzione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o
con una pena pecuniaria.
La violazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della
carica o della funzione.
2. La rivelazione fatta col consenso scritto dell'autorità superiore non è
punibile.
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Art. 321 CP
Violazione del segreto professionale
1.
Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i revisori tenuti al segreto
professionale in virtù del Codice delle Obbligazioni, i medici, i dentisti, i
farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che
rivelano segreti loro confidati per ragione della loro professione o di cui
hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di
parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Sono parimenti puniti gli studenti che che rivelano un segreto di cui hanno
avuto notizia nel corso dei loro studi.
La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell'esercizio
della professione o dopo la fine degli studi.
2.
La rivelazione non è punibile quando sia fatta col consenso dell'interessato o
con l'autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto,
dall'autorità superiore o dall'autorità di vigilanza.
3.
Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale
sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio. 40
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