LE GESTIONI ASSOCIATE
ART. 14
Dl 78/2010 convertito in L. 122/2010
(Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali
ART. 16
Dl 138/2011 convertito in L. 148/2011
(Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e
razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali)
Modificati da ART. 19
Dl 95/2012 convertito in L. 135/2012
(Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato
di funzioni e servizi comunali)
I PUNTI DI ATTENZIONE: NUMERI
Le Unioni e associazioni obbligatorie riguardano
5.683 Comuni, il 70,2% del totale.
dal 2014 il 100% comuni sarà nel patto di stabilità
i comuni della fascia 1.000-5.000 abitanti saranno
assoggettati in via diretta sin dal 2013
I comuni con meno di 5.000 abitanti gestiscono
complessivamente spese annuali per oltre
10 miliardi di euro (dati 2008, Fonte Ifel),
pari a poco meno del 20% delle spese totali del comparto.
I PUNTI DI ATTENZIONE: OBIETTIVI
garantire il miglioramento della qualità delle prestazioni
svolte;
estendere a tutti i comuni la concreta applicazione di
servizi/attività;
contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
sviluppare la crescita professionale del personale
impegnato.
I PUNTI DI ATTENZIONE: IL PERSONALE
REGOLE: nel
Regolamento
sull’ordinamento
uffici e dei servizi
della unione
CESSIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO: non modifica i diritti
RIDETERMINAZIONE DELA
PROPRIA DOTAZIONE
ORGANICA: effettuata dai
Comuni per cancellare tutti
i posti connessi alla
funzione delegata alla
unione.
GESTIONE
PERSONALE
maturati (fatto salvi gli istituti
organizzativi che vengono
rideterminati dall’unione),
proseguendo a tutti gli effetti
lo stesso lavoro alle dipendenze
della unione.
RESPONSABILE:
individuato come
titolare di posizione
organizzativa e ad esso
si applicano le regole
del CCNL, nonché tutte
le disposizioni
contrattuali dettate per
queste figure
PERSONALE: individuato
in quello dei comuni
aderenti e viene
trasferito dagli stessi alle
dipendenze della unione.
DOTAZIONE ORGANICA:
rideterminata dall’unione in
relazione alla esigenza di
garantire il migliore
svolgimento della funzione. La
sua consistenza non può
superare quanto previsto dalla
somma delle dotazioni dei
singoli enti
ART. 19 DL 95 06/07/12 Conv. L. 135/12
Interviene sull’assetto
dell’esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni:
• Il comma 1, modificando l’articolo 14 del DL n. 78/2010 (Legge n.
122/2010) individua il ventaglio delle funzioni fondamentali comunali (ora 9
funzioni) da svolgersi obbligatoriamente in forma associata e le loro modalità
di gestione (convenzione o unione) per i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti
• il comma 2 ridisciplina i commi da 1-16 dell’articolo 16 del DL n. 138/2011
(Legge n. 148/2011), rendendo facoltativa e non più obbligatoria la
costituzione di Unioni di Comuni “speciali” per i Comuni con popolazione fino
a 1.000 abitanti
• Il comma 3, ridisegna in parte l’Unione di Comuni ex articolo 32 del TUEL
secondo le linee contenute nel DDL “Carta delle Autonomie”
ART. 19, COMMA 1, DL 95/2012 conv. LEGGE 135/2012
FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI
1. Modifica comma 27 Art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, :
“(omissis)… sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione:
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i
servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonche' la partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi
soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti
urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della
Costituzione;
h) edilizia scolastica ((per la parte non attribuita alla competenza delle province)), organizzazione
e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici
nonche' in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza
statale."
FUNZIONI E SERVIZI OGGETTO DELLA LEGGE:
a) organizzazione generale dell'amministrazione,
gestione finanziaria e contabile e controllo
SCHEMA BILANCIO DPR 194/96
FUNZIONE 01
SERVIZI
Funzioni generali di
amministrazione, di
gestione e di controllo
01) organi istituzionali, partecipazione e
decentramento;
02) segreteria generale, personale e
organizzazione;
03) gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e controllo
di gestione;
04) gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali;
05) gestione dei beni demaniali e
patrimoniali;
06) ufficio tecnico;
07) anagrafe, stato civile, elettorale, leva e
servizio statistico;
08) altri servizi generali.
FUNZIONI E SERVIZI OGGETTO DELLA LEGGE:
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse
generale di ambito comunale, ivi compresi
i servizi di trasporto pubblico comunale
SCHEMA BILANCIO DPR 194/96
FUNZIONE 08
Funzioni nel campo della
viabilità e dei trasporti
SERVIZI
01) viabilità, circolazione stradale e
servizi connessi;
02) illuminazione pubblica e servizi
connessi;
03) trasporti pubblici locali e servizi
FUNZIONI E SERVIZI OGGETTO DELLA LEGGE:
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute
allo Stato dalla normativa vigente
SCHEMA BILANCIO DPR 194/96
FUNZIONE
SERVIZI
FUNZIONI E SERVIZI OGGETTO DELLA LEGGE:
d) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale
nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale
di livello sovracomunale
SCHEMA BILANCIO DPR 194/96
FUNZIONE 09
Funzioni riguardanti la
gestione del territorio e
dell'ambiente
SERVIZI
01) urbanistica e gestione del
territorio;
02) edilizia residenziale pubblica
locale e piani di edilizia economicopopolare;
03) servizi di protezione civile;
04) servizio idrico integrato;
05) servizio smaltimento rifiuti;
06) parchi e servizi per la tutela
ambientale del verde, altri servizi
relativi al territorio ed all'ambiente
FUNZIONI E SERVIZI OGGETTO DELLA LEGGE:
e) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione
civile e di coordinamento dei primi soccorsi
SCHEMA BILANCIO DPR 194/96
FUNZIONE 09
Funzioni riguardanti la
gestione del territorio e
dell'ambiente
SERVIZI
01) urbanistica e gestione del
territorio;
02) edilizia residenziale pubblica
locale e piani di edilizia economicopopolare;
03) servizi di protezione civile;
04) servizio idrico integrato;
05) servizio smaltimento rifiuti;
06) parchi e servizi per la tutela
ambientale del verde, altri servizi
relativi al territorio ed all'ambiente
FUNZIONI E SERVIZI OGGETTO DELLA LEGGE:
f) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e
la riscossione dei relativi tributi
SCHEMA BILANCIO DPR 194/96
FUNZIONE 09
Funzioni riguardanti la
gestione del territorio e
dell'ambiente
SERVIZI
01) urbanistica e gestione del
territorio;
02) edilizia residenziale pubblica
locale e piani di edilizia economicopopolare;
03) servizi di protezione civile;
04) servizio idrico integrato;
05) servizio smaltimento rifiuti;
06) parchi e servizi per la tutela
ambientale del verde, altri servizi
relativi al territorio ed all'ambiente
FUNZIONI E SERVIZI OGGETTO DELLA LEGGE:
g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali
ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto
previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione
SCHEMA BILANCIO DPR 194/96
FUNZIONE 10
Funzioni nel settore
sociale
SERVIZI
01) asili nido, servizi per l'infanzia e
per i minori;
02) servizi di prevenzione e
riabilitazione;
03) strutture residenziali e di
ricovero per anziani;
04) assistenza, beneficenza pubblica
e servizi diversi alla persona;
05) servizio necroscopico e
cimiteriale.
FUNZIONI E SERVIZI OGGETTO DELLA LEGGE:
h) Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza
delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici
SCHEMA BILANCIO DPR 194/96
FUNZIONE 04
Funzioni di Istruzione
pubblica
SERVIZI
01) scuola materna;
02) istruzione elementare;
03) istruzione media;
04) istruzione secondaria superiore;
05) assistenza scolastica, trasporto,
refezione e altri servizi.
FUNZIONI E SERVIZI OGGETTO DELLA LEGGE:
i) Polizia municipale e polizia amministrativa locale
SCHEMA BILANCIO DPR 194/96
FUNZIONE 03
Funzioni di Polizia Locale
SERVIZI
01) polizia municipale;
02) polizia commerciale;
03) polizia amministrativa.
FUNZIONI E SERVIZI NON OGGETTO DELLA LEGGE:
l) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in
materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali
e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale.
SCHEMA BILANCIO DPR 194/96
FUNZIONE 01
SERVIZI
Funzioni generali di
amministrazione, di
gestione e di controllo
07) anagrafe, stato civile, elettorale,
leva e servizio statistico;
FUNZIONI E SERVIZI NON OGGETTO DELLA LEGGE:
l) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in
materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali
e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale.
SCHEMA BILANCIO DPR 194/96
MA
L’art. 2 del DL 179/2012 comma 5-bis
I sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione,
con apposita convenzione,
possono delegare
le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe
a personale idoneo
dell'Unione stessa o dei singoli comuni associati
FUNZIONE 02
FUNZIONI E SERVIZI NON OGGETTO DELLA LEGGE
SERVIZI
SCHEMA BILANCIO DPR 194/96
FUNZIONE 02
SERVIZI
Funzioni relative alla
giustizia
01) uffici giudiziari;
02) casa circondariale e altri servizi.
FUNZIONE 05
FUNZIONI E SERVIZI NON OGGETTO DELLA LEGGE
SERVIZI
SCHEMA BILANCIO DPR 194/96
FUNZIONE 05
Funzioni relative alla
cultura ed ai beni culturali
SERVIZI
01) biblioteche, musei e
pinacoteche;
02) teatri, attività culturali e servizi
diversi nel settore culturale.
FUNZIONI E SERVIZI NON OGGETTO DELLA LEGGE
SCHEMA BILANCIO DPR 194/96
FUNZIONE 06
SERVIZI
01) piscine comunali;
Funzioni nel settore
sportivo e ricreativo
02) stadio comunale, palazzo dello
sport ed altri impianti;
03) manifestazioni diverse nel
settore sportivo e ricreativo.
FUNZIONI E SERVIZI NON OGGETTO DELLA LEGGE
SCHEMA BILANCIO DPR 194/96
FUNZIONE 07
Funzioni nel campo
turistico
SERVIZI
01) servizi turistici;
02) manifestazioni turistiche.
FUNZIONI E SERVIZI NON OGGETTO DELLA LEGGE
SCHEMA BILANCIO DPR 194/96
FUNZIONE 11
SERVIZI
01) affissioni e pubblicità;
Funzioni nel campo dello
sviluppo economico
02) fiere, mercati e servizi connessi;
03) mattatoio e servizi connessi;
04) servizi relativi all'industria;
05) servizi relativi al commercio;
06) servizi relativi all'artigianato;
07) servizi relativi.
FUNZIONI E SERVIZI NON OGGETTO DELLA LEGGE
SCHEMA BILANCIO DPR 194/96
FUNZIONE 12
Funzioni relative a servizi
produttivi
SERVIZI
01)
02)
03)
04)
05)
06)
distribuzione gas;
centrale del latte;
distribuzione energia elettrica;
teleriscaldamento;
farmacie;
altri servizi produttivi.
CRONOPROGRAMMA 1/6
Comuni fino a 5.000 abitanti
30 settembre
2012
(art. 14 c. 31)
1 gennaio
2013
(art. 14 c. 31)
DL 78/2010 convertito in L. 122/2010 (modificato DL 95/12
art. 19 comma 1 lettera e) nuovo 31): 30 settembre 2012,
termine ultimo per rideterminare il limite demografico
minimo delle Unioni di Comuni da parte delle Regioni, rispetto
ai 10.000 abitanti altrimenti vigenti
DL 78/2010 convertito in L. 122/2010 (modificato DL 95/12
art. 19 comma 1 lettera e) 31-ter): : 1 gennaio 2013 termine
entro il quale i Comuni fino a 5.000 devono esercitare
obbligatoriamente in forma associata, attraverso Unione di
Comuni o convenzione, almeno tre delle nove funzioni
fondamentali indicate nell’articolo 19, comma 1, DL 95/12
convertito in L. 135/12
CRONOPROGRAMMA 2/6
Comuni fino a 5.000 abitanti
7 gennaio
2013
(art. 14 c. 31)
1 gennaio
2014
(art. 14 c. 31)
DL 78/2010 convertito in L. 122/2010 (modificato DL 95/12
art. 19 comma 1 lettera e) - 31-bis): entro sei mesi dalla
pubblicazione del DL, emissione Decreto del Ministero
dell’Interno relativo ai livelli di efficacia ed efficienza nella
gestione delle convenzioni
DL 78/2010 convertito in L. 122/2010 (modificato DL 95/12
art. 19 comma 1 lettera e) - 31-ter): 1 gennaio 2014 termine
entro il quale i Comuni fino a 5.000 devono esercitare
obbligatoriamente in forma associata, attraverso Unione di
Comuni o convenzione, le restanti sei funzioni fondamentali
indicate nell’articolo 19, comma 1, DL 95/12 convertito in L.
135/12
CRONOPROGRAMMA 3/6
Comuni da 1001 fino a 5.000 abitanti
Dal 2013
(art. 16 c. 31)
Legge di conversione del DL n. 138/2011: 2013, anno a
partire dal quale tutti i Comuni superiori a 1.000 abitanti
sono assoggettati al Patto di stabilità interno.
Comma non modificato da DL 95/2012
CRONOPROGRAMMA 4/6
Comuni fino a 1.000 abitanti
7 settembre
2012
(art. 19 c. 5)
7 gennaio
2013
(art. 19 c. 6)
DL 95/2012 convertito in L. 135/2012: entro due mesi dalla
pubblicazione del DL, possibilità per le Regioni di determinare
limiti demografici diversi per le Unioni di Comuni “speciali”
fino a 1.000 abitanti eventualmente costituite
DL 95/2012 convertito in L. 135/2012: entro sei mesi dalla
pubblicazione del DL termine entro il quale i Comuni fino a
1.000 abitanti avanzano alla regione una proposta di
aggregazione
per l'istituzione della rispettiva unione
“speciale”
CRONOPROGRAMMA 5/6
Comuni fino a 1.000 abitanti
31
dicembre
2013
(art. 16 c. 5)
1 gennaio
2014
(art. 16 c. 3)
DL 138/2012 convertito in L. 148/2012 (modificato DL 95/12
art. 19 comma 2 – nuovo comma 5 ): 31 dicembre 2013
termine in cui la regione provvede, secondo il proprio
ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni
“speciali” del proprio territorio come determinate nelle
proposte, oppure interviene in caso di proposta di
aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di
legge
DL 138/2012 convertito in L. 148/2012 (modificato DL 95/12
art. 19 comma 2 – nuovo comma 3 ):
Assoggettamento al Patto di stabilità interno delle Unioni di
Comuni “speciali” fino a 1.000 abitanti eventualmente
costituite.
CRONOPROGRAMMA 6/6
Comuni fino a 5.000 abitanti
1 gennaio
2016
(art. 14 c. 31)
DL 78/2010 convertito in L. 122/2010 (modificato DL 95/12
art. 19 comma 1 lettera e) - 31-ter): termine entro il quale,
ove non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il
conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza
nella gestione in convenzione, comuni interessati sono
obbligati
ad
esercitare
le
funzioni
fondamentali
esclusivamente mediante unione di comuni
MODELLI DI GESTIONE ASSOCIATA
COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI
ARTICOLO 19, DL 95/201 comma 1 lettera b)
“I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se
appartengono o sono appartenuti a comunita' montane, esclusi i comuni il cui territorio
coincide integralmente con quello di una o di piu' isole e il comune di Campione d'Italia,
esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o
convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della
lettera l)”.
 CONVENZIONE
art. 30 Dlgs 267/2000
 UNIONE DEI COMUNI
art. 32 Dlgs 267/2000
CONVENZIONI
PER COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI
(attuate ai sensi dell’art. 30 D.lgs. 267/2000)
• è obbligatorio convenzionare le 9 funzioni fondamentali (3 nel 2013 e 6 nel
2014);
• le convenzioni hanno durata almeno triennale
• alla scadenza del triennio, in assenza di significativi livelli di efficacia ed
efficienza nella gestione, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le
funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.
• i Comuni mantengono i propri bilanci, trasferendo al Comune capofila le
proprie quote economiche per la gestione delle funzioni, secondo la
convenzione stipulata;
• si possono (devono) prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano
con personale distaccato dagli enti partecipanti (cessione del ramo d’impresa)
CONVENZIONI
PER COMUNI FINO 5.000 ABITANTI
CRITICITÀ:
• per quanto ben definito nella Convenzione, la sovranità politica sarà
inevitabilmente esercitata dal comune capofila attraverso la gestione
del proprio Bilancio;
• gestione frammentata fra funzioni obbligatorie e non (in particolare
funzioni 5, 6, 7, 11, 12);
• gestione “variabile” di funzioni con comuni diversi tra loro in assenza
di un piano strategico di ambito;
• gestione del personale apicale (e non) di provenienza dai vari comuni.
UNIONE DI COMUNI
PER COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI
(costituita ai sensi dell’art. 32 D.lgs. 267/2000 modificato da DL 95/12)
• gestisce le 9 funzioni fondamentali (3 nel 2013 e 6 nel 2014);
se costituita in prevalenza da comuni montani, assume la
denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche
le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna
• il limite demografico è fissato in 10.000 abitanti modificabile dalle
Regioni entro il 1/10/2012;
• non è soggetta a Patto di Stabilità;
• I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte di
un'unione di comuni già costituita alla data di entrata in vigore del
presente decreto optano, ove ne ricorrano i presupposti, per la
disciplina della c.d. “Unione Speciale”;
UNIONE DI COMUNI
PER COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI
(costituita ai sensi dell’art. 32 D.lgs. 267/2000 modificato da DL 95/12)
• Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di
comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni
• L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare
• il Bilancio dell’Unione è effetto dei Bilanci dei Comuni
(trasferimenti)
• i Comuni mantengono i propri bilanci, gestendo in proprio solo le altre
funzioni non obbligatorie
• Viene trasferito all’Unione tutto il Personale assegnato alle funzioni
fondamentali
• All’Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai
contributi sui servizi ad esse affidati.
• Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per finalità di
controllo economico e giuridico
UNIONE DI COMUNI
PER COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI
(costituita ai sensi dell’art. 32 D.lgs. 267/2000 modificato da DL 95/12)
ORGANI ISTITUZIONALI
CONSIGLIO
PRESIDENTE
Il Consiglio elegge il
Il consiglio e' composto da un
Presidente dell’Unione tra
numero di consiglieri, eletti
i Sindaci
dai singoli consigli dei comuni
secondo i limiti indicati
associati tra i propri
componenti, garantendo la
nello Statuto.
rappresentanza delle
minoranze e assicurando, ove
possibile, la rappresentanza di
ogni comune
GIUNTA
La Giunta è scelta tra i
componenti dell'esecutivo
dei comuni associati
I componenti di Consiglio e Giunta non possono essere in numero
superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quello
complessivo dell'ente.
Agli amministratori non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e
indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.
UNIONE DI COMUNI
PER COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI
CRITICITÀ:
• rappresentanza politica in Giunta;
• gestione frammentata fra funzioni obbligatorie e non (in particolare
funzioni 5, 6, 7, 11, 12);
• l’Unione non è soggetta al Patto di Stabilità, mentre lo sono i comuni
superiori a 1.000 abitanti che vi partecipano;
• gestione del personale apicale proveniente dai vari comuni;
MODELLI DI GESTIONE ASSOCIATA
COMUNI FINO A 1.000 ABITANTI
ARTICOLO 19, DL 95/201 comma 2
(modifica commi 1-16 art. 16 L. 148/11)
“1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale
coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il
migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione,
possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro
spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica,
in deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo.”
 CONVENZIONE
art. 30 Dlgs 267/2000
 UNIONE DEI COMUNI
art. 32 Dlgs 267/2000
 UNIONE SPECIALE
art. 16 L. 148/2011
CONVENZIONI
PER COMUNI FINO A 1.000 ABITANTI
(attuate ai sensi dell’art. 30 D.lgs. 267/2000)
• è obbligatorio convenzionare tutte le funzioni
• le convenzioni hanno durata almeno triennale
• alla scadenza del triennio, in assenza di significativi livelli di efficacia ed
efficienza nella gestione, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le
funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni (art. 32
TUEL) o unioni speciali (art. 16 L. 148/11).
• i Comuni mantengono i propri bilanci, trasferendo al Comune capofila le
proprie quote economiche per la gestione delle funzioni, secondo la
convenzione stipulata;
• si possono (devono) prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano
con personale distaccato dagli enti partecipanti (cessione del ramo d’impresa)
UNIONE DI COMUNI
PER COMUNI FINO A 1.000 ABITANTI
(costituita ai sensi dell’art. 32 D.lgs. 267/2000 modificato da DL 95/12)
Lo schema dell’Unione per i comuni fino a 1.000 abitanti è identico a
quanto indicato nello schema precedente (fino a 5.000 abitanti)
UNIONE DI COMUNI “SPECIALE”
PER COMUNI FINO A 1.000 ABITANTI
(costituita ai sensi dell’art. 16 L. 148/11)
• gestisce tutte le funzioni ed i servizi pubblici affidati
• è responsabile della programmazione economico-finanziaria e la gestione
contabile e redige un unico bilancio dell’unione
• i comuni non hanno un bilancio proprio ma approvano un documento
programmatico entro il 15 ottobre di ogni anno
• l'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di
costituzione che siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati
• sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali
• è soggetta a Patto di Stabilità dal 1 gennaio 2014
• il limite demografico è fissato in 5.000 abitanti (3.000 per le comunità
montane)
UNIONE DI COMUNI “SPECIALE”
PER COMUNI FINO A 1.000 ABITANTI
(costituita ai sensi dell’art. 16 L. 148/11)
• i comuni associati inviano alla Regione una proposta di aggregazione, di
identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione
• entro il 31 dicembre 2013 la Regione ratifica l'istituzione di tutte le unioni
del proprio territorio come determinate nelle proposte ricevute o interviene
in caso di aggregazione mancante o non conforme
• dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo
dell'unione, nei comuni che siano parti della stessa unione gli organi di
governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte decadono di
diritto
UNIONE DI COMUNI “SPECIALE”
PER COMUNI FINO A 1.000 ABITANTI
(costituita ai sensi dell’art. 16 L. 148/11)
ORGANI ISTITUZIONALI
CONSIGLIO
PRESIDENTE
GIUNTA
Tutti i sindaci dei comuni
che sono membri
dell'unione + (in prima
applicazione) due
consiglieri comunali nel
rispetto delle minoranze
(1 consigliere di
opposizione).
Il Consiglio elegge il
Presidente dell'unione tra
i Sindaci dei comuni
associati.
Il Presidente dura in
carica due anni e mezzo
ed è rinnovabile.
Il Presidente nomina
la Giunta, che e'
composta dagli
assessori, nominati dal
medesimo fra i sindaci
componenti il
consiglio in numero
non superiore a quello
previsto per i comuni
aventi corrispondente
popolazione
Agli amministratori non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e
indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.
ORGANI POLITICI
Dal primo rinnovo amministrativo di ciascun Comune dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del DL n.138/2011, questa la nuova
composizione degli organi (Consiglio e Giunta) dei Comuni fino a 10.000
abitanti.DL
Art. 16 c. 17 non modificato dall’Art. 19 comma 2 DL 95/12
Popolazione
Consiglio comunale
Giunta
Fino a 1.000
Sindaco + 6 consiglieri
soppressa
Da 1.001 a 3.000
Sindaco + 6 consiglieri
max 2 componenti
Da 3.001 a 5.000
Sindaco + 7 consiglieri
max 3 componenti
Da 5.001 a 10.000
Sindaco + 10 consiglieri
max 4 componenti
UNIONE DI COMUNI “SPECIALE”
PER COMUNI FINO A 1.000 ABITANTI
(costituita ai sensi dell’art. 16 L. 148/11)
CRITICITÀ:
• Ridotta rappresentanza politica in Giunta in
consistente di comuni aderenti
presenza di un numero
• equilibrio in Consiglio tra minoranza e maggioranza (assenza di una
rappresentanza politica marcata)
• l’adesione di comuni superiore 1.000 comporta loro la perdita di Bilancio,
Giunta e autonomia economica
• l’Unione speciale è soggetta la Patto di stabilità mentre non lo sono i comuni
associati
SANZIONI
Art. 19 comma 1 lettera e) Dl 95/01”31-quater”
In caso di mancato rispetto delle scadenze il
Prefetto assegna agli Enti inadempienti un
termine perentorio entro il quale provvedere.
Decorso inutilmente questo termine interviene
il Commissario Prefettizio (Art. 8 L. 131/2003)
PRIORITÀ DELLE SCELTE
I TEMPI CONTINGENTATI DEVONO PORTARE A SCELTE
DECISIVE A BREVE TERMINE
1.Definire l’ambito geografico e politico ottimale.
2. Simulare la rappresentanza politica dei comuni
aderenti all’unione.
3. Procedere all’analisi dei costi
(p.e. con codice Siope).
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Scheda di lettura art. 14 DL78/2012 convertito in