Rifugiati ed immigrati
Rifugiati ed immigrati
Premessa
Migrazione: trasferimento permanente o temporaneo
di persone in un paese diverso da quello di origine
Immigrazione/Emigrazione
Motivi:
- Economici
- Lavorativi
- Politici
Tipi:
- Familiari
- Disastri naturali
- Guerra
- Interna
- Forzata
- Internazionale - Regolare
- Volontaria
- Irregolare
Rifugiati ed immigrati
Rifugiato
Chiunque è costretto a fuggire dal proprio paese di
Origine e non può tornarvi per timore di essere perseguitato per
motivi di razza, religione, opinione politica, nazionalità, appartenenza
ad un determinato gruppo sociale
Presupposti della persecuzione
Persecuzione o grave rischio
individuale, specifico del vissuto
della persona che invoca
protezione
situazione instabile del paese di origine
Presupposto oggettivo
Entrambe devono sussistere
ed essere dimostrate
Presupposto soggettivo
Rifugiati ed immigrati
Riconoscimento dello status di rifugiato e richiedente
CONVENZIONE di GINEVRA 1951,
PROTOCOLLO di NEW YORK 1967 (Stati firmatari 146)
Art. 10 comma 3 Costituzione : “Lo straniero al quale sia impedito nel suo
paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche...ha diritto di asilo
nel territorio della Repubblica, alle condizioni stabilite dalla legge.”
Rifugiati ed immigrati
Contenuto dello Status
(1 di 2)
Obbligo a conformarsi alle leggi del Paese ospitante (art. 2)
Non discriminazione nell’applicazione della Convenzione per motivi di
razza, religione o paese di origine (art. 3)
Libertà di culto in reciprocità con i cittadini «ospitanti» (art. 4)
Status personale regolato dalla legge del paese di residenza o domicilio
(art.12)
Reciprocità con i cittadini «ospitanti» e stranieri in generale per libertà di
espressione, associazione e tutela proprietà immobiliare e mobiliare (artt.
13/14/15)
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Contenuto dello Status
(2 di 2)
Libero accesso ai tribunali (art. 16)
Reciprocità con i cittadini e stranieri in generale per l’accesso al lavoro (art. 17)
Reciprocità con i cittadini per assistenza pubblica (art. 23)
Libertà di circolazione sul territorio ospitante (art. 26)
Espulsione per motivi di sicurezza nazionale ed ordina pubblico (art. 32)
Non refoulement
consuetudinario)
non respingimento (art.33 e art. 45, IV CG1949 diritto
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Clandestino
Straniero entrato nel Paese senza regolare visto di ingresso.
Irregolare
Stranieri che hanno perduto i requisiti necessari per la permanenza sul
territorio nazionale (ad esempio il permesso di soggiorno scaduto e non
rinnovato), di cui erano però in possesso all'ingresso in Italia. Secondo
la normativa vigente tali immigrati devono essere respinti alla frontiera
o espulsi
Sfollato
Spesso usato come traduzione dell'espressione inglese Internally
dispaced person (IDP). Per sfollato si intende colui che abbandona la
propria abitazione per gli stessi motivi del rifugiato, ma non oltrepassa
un confine internazionale, restando dunque all'interno del proprio
paese. Ina altri contesti, si parla genericamente di sfollato come di chi
fugge anche a causa di catastrofi naturali
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Extracomunitario
Si intende una persona proveniente da un'area del mondo non appartenente alla
Comunità europea (Est Europa, Asia ad esclusione del Giappone, America Latina e Africa)
ed esclude invece paesi quali gli USA, il Giappone, ecc. Inoltre il termine
extracomunitario ha alcune volte accezione negativa.
Apolide
Persona che nessuno Stato, secondo la propria normativa, considera suo cittadino. Nel
mondo ci sono 8,9 milioni di persone apolidi o a rischio di divenire apolidi. Fare in modo
che non ci siano persone nella condizione di apolide è parte fondamentale del mandato
dell‘ UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati). Nello svolgere il
suo mandato, l’UNHCR continua a incoraggiare gli Stati a valersi della Convenzione del
1954 relativa allo Status delle Persone Apolidi e della Convenzione del 1961 sulla
Riduzione della Condizione di Apolide. Dal settembre 2001, 53 Stati hanno aderito al
primo e 25 al secondo strumento. L‘UNHCR provvede al supporto tecnico e alla
consulenza agli Stati su questioni relative la condizione di apolide.
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ORGANI di CONTROLLO e PROTEZIONE
ALTO COMMISSARIATO delle Nazioni Unite (UNHCR -1950):
• protegge i rifugiati e li assiste nella sistemazione;
• assicura protezione internazionale, assistenza materiale, ricerca soluzioni durevoli anche
aiutandoli a tornare nei paesi d’origine, o ad insediarsi in paesi di secondo asilo.
• In molti paesi svolge ruolo consultivo nelle procedure di determinazione dello Status.
AGENZIA per i RIFUGIATI PALESTINESI (UNRWA -1949):
• protegge i rifugiati e li assiste in Giordania, Libano, Siria, Cisgiordania e nella striscia di
Gaza
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Non respingimento
Rifugiati nell’Unione Europea
è un principio di diritto internazionale, in particolare di
diritto dei rifugiati, che riguarda la protezione di queste
persone e dell’essere restituiti ai luoghi dove la loro vita o
libertà potrebbe essere minacciata. A differenza di asilo
politico, che si applica a coloro che possono dimostrare
un fondato timore di persecuzione in base
all'appartenenza a un gruppo sociale o classe di persone,
non-respingimento si riferisce al rimpatrio generico di
persone, ovvero profughi di guerra e di altre zone di
disastro
ACCORDI DI SCHENGEN: libera circolazione dei cittadini
comunitari nei paesi dell’U.E.CONVENZIONE DUBLINO
1990 e REGOLAMENTO DUBLINO 2003: disciplinano le
modalità dell’esame della richiesta di asilo in un paese
U.E. presentata da un extracomunitario
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Schengen
Si può definire Schengen come una cooperazione rafforzata all'interno dell'Unione europea.
L'accordo fu firmato a Schengen il 14 giugno 1985 fra il Belgio, la Francia, la Germania, il
Lussemburgo e i Paesi Bassi. Accordo con il quale si intendeva eliminare progressivamente i
controlli alle frontiere comuni e introdurre un regime di libera circolazione per i cittadini
degli Stati firmatari, degli altri Stati membri della Comunità o di paesi terzi.
Gli accordi di Schengen sono stati estesi nel tempo agli altri Stati membri: l'Italia ha firmato gli
accordi nel 1990:
•
Abolizione dei controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dello spazio Schengen
•
Rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen
•
Collaborazione delle forze di polizia e possibilità per esse di intervenire in alcuni casi anche
oltre i propri confini (per esempio durante gli inseguimenti di malavitosi)
•
Coordinamento degli stati nella lotta alla criminalità organizzata di rilevanza internazionale
(per esempio mafia, traffico d'armi, droga, immigrazione clandestina
•
Integrazione delle banche dati delle forze di polizia (il Sistema di informazione Schengen,
detto anche SIS)
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Schengen
Il Regolamento Dublino II (Regolamento CE n. 343/2003), che ha
sostituito fra gli stati membri dell'Unione Europea la preesistente
Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, garantisce ad ogni
richiedente lo status di rifugiato che la popria domanda sarà esaminata
da uno Stato membro dell’Unione Europea, in modo da evitare che egli
sia successivamente mandato da uno Stato membro all’altro senza che
nessuno accetti di esaminare la sua richiesta d’asilo (il problema dei
cosiddetti "rifugiati in orbita").
Il Regolamento mira, al contempo, ad evitare che i richiedenti asilo
godano di una libertà troppo ampia nella individuazione del Paese
europeo al quale rivolgere la propria domanda di asilo
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I parametri per stabilire la competenza di uno Stato hanno carattere oggettivo e
sottintendono il principio che lo Stato membro responsabile dell'esame dell'istanza,
indipendentemente da dove la stessa sia stata presentata, è quello in cui è avvenuto
l'ingresso, regolare o meno, del richiedente asilo.
Il Regolamento contempla alcune specifiche regole volte a salvaguardare l'unità familiare dei richiedenti asilo:
1. se un familiare del richiedente asilo già presentato in uno Stato membro una domanda di asilo in
merito alla quale non è stata ancora presa una decisione, oppure risiede in detto Stato membro come
rifugiato già riconosciuto
lo Stato membro in questione è competente anche per l’esame della
domanda d'asilo di tale familiare, sempre che l'interessato lo desideri
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2. se il richiedente asilo è un minore non accompagnato, l'esame della sua domanda di asilo compete
allo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare, purché ciò sia nel migliore interesse
del minore e, in mancanza di un familiare, è competente lo Stato membro in cui il minore ha presentato
la domanda d'asilo
3. inoltre, è previsto che qualsiasi Stato membro, anche quando non è competente in applicazione dei
criteri vincolanti definiti dal regolamento, può comunque accettare di esaminare una domanda d’asilo
per ragioni umanitarie, fondate in parte su motivi familiari o culturali, a condizione che le persone
interessate vi acconsentano
4. infine, ciascuno Stato membro ha comunque il diritto sovrano di esaminare una domanda d'asilo che
gli sia stata rivolta da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai
criteri stabiliti nel regolamento
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In Italia il diritto di asilo è garantito dall’art.10
comma 3 della Costituzione
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio
delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha
diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni
stabilite dalla legge
Rifugiati ed immigrati
Il diritto di asilo, è la risultante da tale normativa èd oggi previsto, pur con
diverso contenuto e diversa intensità, sia per i rifugiati veri e propri, come già
definiti dalla convenzione di Ginevra, sia per le persone riconoscibili quali
beneficiari di protezione sussidiaria.
Essi corrispondo a quelle persone che, pur non essendo rifugiati propriamente
intesi, hanno ugualmente esigenza di protezione internazionale, in quanto in caso
di rimpatrio, correrebbero un rischio oggettivo di danno grave, quale la
sottoposizione a pena di morte, a tortura o altri trattamenti inumani o
degradanti, ovvero una minaccia grave ed individuale alla loro vita o alla loro
persona a causa di una situazione di violenza generalizzata derivante dovuta ad
un conflitto armato interno o internazionale.
Rifugiati ed immigrati
La valutazione delle esigenze di protezione internazionale dei richiedenti asilo
è oggi demandata, in via amministrativa, alle Commissioni Territoriali per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale.
Si tratta di autorità amministrative (attualmente istituite presso le
Prefetture delle città di Torino, Milano, Gorizia, Roma, Caserta, Foggia, Bari,
Crotone, Siracusa e Trapani e ciascuna competente per un distinto ambito
geografico) operanti in modo collegiale e composte da quattro membri: un
funzionario della carriera prefettizia che esercita anche le funzioni di
presidente, un rappresentante della Polizia di Stato, un rappresentante delle
autonomie locali ed un rappresentante designato dall'UNHCR, Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
Tali Commissioni possono riconoscere lo status di rifugiato, riconoscere lo
status di protezione sussidiaria, respingere la domanda di protezione o
dichiararne la manifesta infondatezza.
Rifugiati ed immigrati
Secondo l'UNHCR, le domande di asilo presentate in Italia nel 2008 sono state
30.324, e i principali paesi di origine dei richiedenti asilo sono stati:
-
la Nigeria con 5.333 domande
la Somalia con 4.473 domande
l'Eritrea con 2.739 domande
l'Afghanistan con 2.500 domande
la Costa d'Avorio con 1.844 domande
Il numero complessivo dei rifugiati riconosciuti residenti in Italia è indicato
dall'UNHCR come pari, a giugno 2009, a circa 47.000 persone.
A titolo di confronto, può evidenziarsi che i rifugiati accolti in Germania sono circa
580.000, quelli accolti nel Regno Unito 290.000, mentre quelli ospitati nei Paesi
Bassi e in Francia sono, rispettivamente, 80.000 e 16.000.
Conclusioni
Tolleranza
è il rispetto, l'accettazione e l'apprezzamento della ricca diversità del nostro
mondo nelle culture, nelle forme d'espressione e nei modi di essere umani.
Tolleranza è armonia nella differenza. È nutrita dalla conoscenza, dell'apertura
mentale, dalla comunicazione e dalla libertà di pensiero, di coscienza e di fede.
Tolleranza è essere se stessi senza imporre agli altri i propri punti di vista.
Tolleranza è non arrendersi o cedere. Tolleranza è, soprattutto, un'attitudine
concreta improntata al riconoscimento dei diritti umani e delle libertà
fondamentali degli altri. La pratica della tolleranza non significa tollerare
l'ingiustizia sociale o l'abbandono o l'indebolimento delle proprie convinzioni
Conclusioni
Uguaglianza
è la situazione dell'essere uguali. Significa che nessuna persona conta più di
un'altra, chiunque siano i suoi genitori, qualunque sia la sua posizione sociale.
Naturalmente le persone non sono identiche per i loro interessi, le loro abilità e
stili di vita, ma tali differenze non dovrebbero essere una ragione per negare gli
uguali diritti di chiunque. Uguaglianza è avere gli stessi diritti e le stesse
possibilità. Le persone devono avere uguali opportunità di avere successo
nell'istruzione o nel lavoro, in base ai loro propri sforzi. Uguaglianza non significa
che tutti devono essere trattati allo stesso modo. Se alcune persone hanno
bisogno di un aiuto straordinario per avere uguali possibilità di avere successo,
quell'aiuto speciale è giustificato. L'uguaglianza sarà una realtà soltanto quando
le persone avranno la stessa facoltà di accedere ad un alloggio, alla sicurezza
sociale, ai diritti civili e alla cittadinanza
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immigrati e rifugiati